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UNIVERSITA' DI TORINO
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato
di ricerca «Lessico e onomastica italiani» - ciclo XXI.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.86 del 28/10/2005 |
Ente: | UNIVERSITA' DI TORINO |
Località: | Torino (TO) |
Codice atto: | 05E06392 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 28/11/2005 |
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IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l'art. 4
relativo ai dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il regolamento dell'Universita' di Torino in materia di
dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale n. 317 del
17 giugno 2002;
Vista la deliberazione del 10 ottobre 2005 con la quale il senato
accademico ha stabilito di ribandire i due posti andati deserti dal
concorso per il dottorato di ricerca in lessico e onomastica italiani
XXI ciclo;
Considerato ogni opportuno elemento;
Decreta:
Art. 1.
Corso di dottorato
E' indetto il concorso pubblico, per esami, ai fini
dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca lessico e onomastica
italiani - ciclo XXI - come di seguito specificato.
I dipartimenti proponenti o afferenti, i settori
scientifico-disciplinari, le eventuali sedi consorziate, i collegi
docenti e i curricula, con informazioni essenziali ai fini della
preparazione all'esame di ammissione sono consultabili sul sito
internet http://www.cisi.unito.it/dottorato
> Area scientifico-disciplinare 5-8 Lessico e onomastica italiani
Durata: tre anni.
Posti liberi: due.
Le date e i luoghi di svolgimento delle prove (scritto ed orale)
verranno comunicate ai candidati con raccomandata o telegramma almeno
quindici giorni prima delle stesse.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limiti di eta' e
cittadinanza, coloro che sono in possesso del diploma di laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica ovvero di titolo
equipollente conseguito presso universita' straniere. I candidati
italiani o stranieri in possesso di titolo accademico straniero, che
non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana,
dovranno, ai soli fini dell'ammissione al dottorato al quale
intendono concorrere, fare esplicita richiesta di dichiarazione di
equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso.
Quest'ultima dovra' essere corredata della dichiarazione di
valore e dei documenti tradotti e legalizzati dalle ambasciate o
autorita' competenti nei Paesi in cui e' stato rilasciato il diploma
di laurea, utili a consentire al collegio dei docenti il rilascio
delle dichiarazioni di equipollenza in parola.
I candidati stranieri possono consultare il sito ISASUT
all'indirizzo internet: http://www.isasut.unito.it/
> E' consentita la partecipazione agli esami di ammissione anche a
coloro che, pur non essendo in possesso del diploma di laurea al
momento della presentazione della domanda, lo conseguiranno entro la
data della prova orale; coloro che, invece, siano gia' in possesso
del titolo di dottore di ricerca, possono concorrere all'ammissione
ad un posto di dottorato solo senza borsa.
Art. 3.
Requisiti di ammissione - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, a
macchina o in stampatello, utilizzando lo schema di cui all'allegato
A (pubblicato sul sito web http://www.cisi.unito.it/dottorato) o
fotocopia dello stesso, dovra' essere indirizzata all'Area ricerca e
relazioni internazionali, Sezione dottorati e affari generali - via
Bogino n. 9 - 10123 Torino e presentata, entro il termine perentorio
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, secondo una delle seguenti modalita', con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, pena l'irricevibilita' della domanda stessa:
1) direttamente alla Sezione dottorati e affari generali
dell'Area ricerca e relazioni internazionali, via Bogino n. 9 -
Torino, nei seguenti orari: dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 11 e
il martedi' e il giovedi' anche dalle 14 alle 15,30;
2) a mezzo raccomandata a.r. La data di spedizione e' stabilita
e comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione il candidato dichiarera' con
chiarezza, sotto la propria responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso,
specificando il codice di avviamento postale e il numero di telefono.
(Per quanto riguarda i cittadini stranieri segnalare,
possibilmente, un recapito italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletti quale proprio domicilio);
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta o che conseguira' entro la data delle prove
scritte, nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, nonche' gli estremi della eventuale
dichiarazione di equipollenza gia' ottenuta;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
di ricerca secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
di indicare le lingue straniere conosciute;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge
n. 104/1992, dovranno specificare, nella domanda, la propria
situazione di handicap, l'ausilio necessario in relazione allo stesso
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove.
La domanda, potra' essere sottoscritta in presenza
dell'incaricato a riceverla ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita'.
Art. 4.
Esami di ammissione
L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale, intese ad accertare la preparazione e le attitudini alla
ricerca scientifica del candidato. E' compresa nella prova orale
anche una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere
indicate dal candidato.
I candidati, ai sensi dell'art. 1, riceveranno comunicazione
relativa alla convocazione per le prove scritte ed orali.
I candidati saranno ammessi a sostenere le prove d'esame solo
previa presentazione di un valido documento d'identita'.
Art. 5.
Commissioni giudicatrici
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il
collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre membri scelti tra
professori e ricercatori universitari di ruolo, con relativi
supplenti, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti o delle istituzioni
pubbliche e private di ricerca e altri soggetti ai sensi dell'art. 4,
comma 3 decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.
Art. 6.
Graduatorie
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di 60 punti per ognuna delle prove. E 'ammesso al colloquio
il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione
non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il
candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove
di concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito
sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle
singole prove. Tale graduatoria verra' resa pubblica mediante
affissione presso i locali del Dipartimento nel quale si sono svolte
le prove.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria fino alla copertura del numero dei posti messi a concorso
per il dottorato di ricerca. In caso di rinuncia degli aventi
diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine
della graduatoria.
Eventuali borse aggiuntive finanziate in tempi successivi al
bando saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet
dell'Universita'. Per l'assegnazione di tali borse si fara' ricorso
alla graduatoria.
Art. 7.
Ammissione in sovrannumero
I candidati idonei, se titolari di assegni di ricerca ai sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono
essere ammessi al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel
limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.
Possono altresi' essere ammessi al dottorato di ricerca, in
sovrannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso, i cittadini stranieri che
risultino idonei al corso, purche' titolari di borse di studio a
qualsiasi titolo conferite.
Art. 8.
Iscrizione al dottorato
I candidati risultati vincitori riceveranno comunicazione scritta
da parte dell'Ufficio dottorati e dovranno presentare, o far
pervenire, all'Area ricerca e relazioni internazionali, Sezione
ricerca e formazione avanzata, via Bogino n. 9 - 10123 Torino, entro
il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa
comunicazione, la sottoelencata documentazione in carta libera:
1) certificato di equipollenza per i vincitori con laurea
conseguita all'estero, che non abbiano richiesto l'equipollenza al
collegio docenti al momento dell'iscrizione al concorso;
2) una fotografia, formato tessera, firmata sul retro;
3) fotocopia del documento di identita';
4) marca da bollo da Euro 14,62;
5) certificato di laurea con votazione;
6) domanda di iscrizione al dottorato;
7) dichiarazione di non contemporanea iscrizione a scuole di
specializzazione ovvero perfezionamento;
8) dichiarazione attestante lo svolgimento eventuale di
attivita' lavorativa. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 11 del
Regolamento in materia di dottorato di ricerca, la valutazione della
compatibilita' dell'attivita' lavorativa svolta con l'assolvimento
degli obblighi previsti dal dottorato e' demandata caso per caso al
collegio docenti che si esprime con delibera motivata e che ai
pubblici dipendenti ammessi ai corsi di dottorato si applica l'art. 2
della legge n. 476/1986 e successive modificazioni;
9) eventuale dichiarazione di aver gia' conseguito il titolo di
dottore di ricerca in Italia;
10) ricevuta di versamento tasse e contributi per l'accesso e
la frequenza ai corsi secondo quanto stabilito nell'allegato B.
Ai fini del perfezionamento dell'iscrizione, il vincitore dovra'
poi presentare, appena possibile, dichiarazione del coordinatore del
corso da cui risulti l'inizio dell'attivita'.
Si ricorda che i candidati vincitori hanno la facolta' di
presentare autocertificazione, per quanto riguarda la documentazione
di cui al punto 5.
Art. 9.
Diritti e obblighi dei dottorandi
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di
frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita'
previste dal collegio dei docenti.
E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di
servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia,
se la sospensione e' di durata superiore a trenta giorni, non puo'
essere erogata la borsa di studio per il periodo interessato.
Una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa, che
non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca dei dottorandi, puo' essere prevista previa autorizzazione
del coordinatore del dottorato.
Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e la ricerca svolte al collegio dei docenti, il quale
ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'
e dell'operosita' dimostrate, approvera' il proseguimento del
dottorato di ricerca ovvero ne stabilira' l'esclusione. Ottenuto il
parere favorevole, sara' obbligo dei dottorandi provvedere
all'iscrizione all'anno successivo entro il 31 ottobre di ciascun
anno, pena l'esclusione dallo stesso (salvo autorizzazione rettorale
all'iscrizione ritardata per giustificati motivi).
Art. 10.
Esame finale
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi di Torino, si consegue alla conclusione
del corso, previo superamento dell'esame finale, subordinato alla
presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo'
essere ripetuto una sola volta.
La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altre sedi.
La commissione per l'esame finale verra' nominata dal rettore,
sentito il collegio dei docenti, e sara' composta da tre membri
scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo,
qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche a cui
si riferisce il corso.
La predetta commissione puo' essere integrata da non piu' di due
esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
istituzioni pubbliche e private di ricerca.
Art. 11.
Trattamento dei dati e diritto di accesso
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 si
informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
dall'Universita' degli studi di Torino per le finalita' di gestione
della selezione e saranno trattati attraverso una banca dati
automatizzata anche successivamente alla conclusione della procedura
selettiva per le finalita' inerenti all'eventuale gestione
dell'iscrizione al dottorato. I dati forniti dai candidati saranno
inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell'Universita' di Torino nei limiti stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza,
riservatezza e necessita'.
Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del decreto legislativo
n. 196/2003 si intende per «trattamento» qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non
registrati in un banca dati.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici e privati con le modalita' e nei limiti stabiliti dal citato
decreto legislativo e dal regolamento privacy dell'Universita' di
Torino.
Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
rettore dell'Universita' degli studi di Torino, titolare del
trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'area ricerca
e relazioni internazionali dell'Universita' degli studi di Torino.
Art. 12.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Torino, 19 ottobre 2005
Il rettore: Pelizzetti
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