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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di quindici borse
di studio per periti chimici da destinarsi presso i laboratori di
analisi degli uffici periferici.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.6 del 21/1/2003 |
Ente: | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 03E00236 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 20/2/2003 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
L'ISPETTORE GENERALE
CAPO repressione frodi
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462 concernente misure
urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari ed in particolare l'art. 10 il quale istituisce
l'Ispettorato centrale repressione frodi;
Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito con
modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante misure per
il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della
encefalopatia spongiforme bovina;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con
modificazioni nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare
l'art. 3, comma 3, il quale statuisce che l'Ispettorato centrale
repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
politiche agricole e forestali, ed opera con organico proprio ed
autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo
centro di responsabilita' di spesa;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, ed in particolare l'art.
4, che, per ciascun anno del quadriennio 1999-2002, autorizza la
spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del
Ministero delle politiche agricole e forestali, tra le quali, in
particolare, la tutela e la valorizzazione della qualita' dei
prodotti agricoli e la prevenzione e la repressione delle frodi;
Vista la nota n. 267 del 6 agosto 2002 del Ministro delle
politiche agricole e forestali, con la quale e' stata inoltrata al
Ministero dell'economia e delle finanze proposta di variazione al
bilancio 2002, per il finanziamento delle attivita' di cui all'art. 4
della predetta legge n. 499/1999, ed in particolare e' stato
richiesto lo stanziamento di euro 850.000,00 per il conferimento di
borse di studio a laureati e diplomati per il completamento della
loro formazione scientifica attraverso la frequenza dei laboratori
dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
Considerato che nelle more della formalizzazione della predetta
variazione al bilancio 2002, ai fini della celerita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, si ritiene conveniente procedere
all'avvio della procedura di reclutamento dei borsisti;
Dispone:
Art. 1.
Numero delle borse di studio e sedi di svolgimento dell'attivita'
ricerca
E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione
di quindici borse di studio per periti chimici da destinarsi presso i
laboratori di analisi degli uffici periferici dell'Ispettorato
centrale repressione frodi per il completamento della loro formazione
scientifica attraverso la frequenza dei laboratori dell'Ispettorato
centrale repressione frodi.
I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi: Modena,
Conegliano Veneto, Perugia, Salerno, Catania.
L'amministrazione si riserva di modificare le sedi di svolgimento
delle borse di studio, prima del loro conferimento, per eventuali
esigenze organizzative sopravvenute.
Art. 2.
Durata trattamento economico e normativo
Il conferimento delle predette borse di studio e' subordinato
alla concessione, da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, del relativo stanziamento in bilancio.
La borsa avra' durata di dodici mesi e potra' essere prorogata di
un anno, con provvedimento dell'ispettore generale capo
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sentito il parere del
direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita' di
ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia
stato affidato.
L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in euro
15.000,00; tale importo e', pertanto, comprensivo di tutti gli oneri
previdenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente ed e'
erogato in rate mensili posticipate.
Art. 3.
Requisiti generali di ammissione
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
1) eta' non superiore ad anni 30;
2) diploma di perito industriale capotecnico - specializzazione
chimico, ovvero diploma di maturita' professionale di tecnico delle
industrie chimiche, conseguito con votazione non inferiore a 54/60
oppure a 90/100;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
4) idoneita' fisica a svolgere attivita' di studio e ricerca
presso laboratori di analisi.
I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione.
In caso di titolo di studio conseguito all'estero e' necessario
aver ottenuto l'equipollenza nei termini di legge.
Non e' compatibile con la fruizione della borsa di cui al
presente bando:
1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio;
2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a
qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro
privati.
Art. 4.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione al bando di selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato, dovra' essere inoltrata
esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche
agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi -
Divisione III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro e non
oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami".
E' possibile, altresi', scaricare il predetto schema di domanda
dal sito Internet del Ministero (www.politicheagricole.it).
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale. Le domande
inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero
incomplete non verranno prese in considerazione. Non sara' altresi'
consentito, una volta scaduto il termine, sostituire o integrare i
titoli o i documenti gia' presentati.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per casi di
dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
l'indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la
procedura selettiva.
Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il/la candidato/a dovra' dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
d) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del
presente bando, indicando, altresi', la data di conseguimento, il
voto di diploma, e l'istituto dove e' stato conseguito;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna
riportata ed i procedimenti penali pendenti);
g) di avere assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati
di sesso maschile);
i) di avere l'idoneita' fisica ad espletare attivita' di studio
e ricerca presso laboratori di analisi;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
domanda;
m) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilita' civile verso terzi, esonerando l'amministrazione da
tale responsabilita', la cui copia, dovra' essere consegnata all'atto
della sottoscrizione del contratto;
n) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
della legge n. 675/1996.
Il/la candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza delle
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici e dei requisiti sopra richiesti,
nonche' quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte
oltre il termine indicato al precedente art. 4.
Art. 6.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso di
validita';
2) curriculum scientifico professionale, redatto in carta
libera, datato e firmato;
3) certificato di diploma di scuola media secondaria superiore
di cui all'art. 3 del presente bando, recante la votazione
conseguita;
4) eventuali titoli ed attestati relativi all'esperienza
scientifica professionale maturata nell'attivita' di ricerca e/o
analisi;
5) eventuali pubblicazioni;
6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e
pubblicazioni presentati redatto in carta libera, datato e firmato.
I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in
originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' datata e sottoscritta, riservandosi
l'amministrazione la facolta' di verificarne la veridicita' o di
richiedere gli originali preliminarmente al conferimento della borsa
di studio.
Art. 7.
Modalita' di selezione
La selezione dei candidati sara' effettuata in due fasi
successive:
1) selezione preliminare, per titoli;
2) esame colloquio, al quale saranno ammessi i primi
quarantacinque classificatisi nella fase di selezione preliminare. In
caso di ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a anagraficamente
piu' giovane.
La graduatoria relativa alla fase preliminare sara' redatta dalla
commissione di cui al successivo art. 8 e approvata con decreto
dell'ispettore generale capo.
Successivamente all'approvazione, essa sara' pubblicata nel
bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno convocati
mediante raccomandata a.r. per sostenere l'esame colloquio.
Art. 8.
Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
La commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della
selezione, sara' nominata con provvedimento dell'ispettore generale
capo.
La commissione formulera' la graduatoria relativa alla fase
preselettiva sulla base della documentazione attestante il possesso
dei titoli elencati nella seguente tabella, per ciascuno dei quali
verra' assegnato il punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di
punti 10:
a) voto di diploma pari a 60/60 oppure a 100/100: punti 2;
b) abilitazione professionale post diploma: punti 1;
c) altri titoli attinenti l'attivita' di laboratorio: max punti
2;
d) pubblicazioni attinenti l'attivita' di laboratorio nel
settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale:
max punti 1,5;
e) curriculum scientifico professionale: max punti 1;
f) idoneita' conseguita in concorsi indetti dall'Ispettorato
centrale repressione frodi per profili di laboratorio: punti 2,5.
Art. 9.
Esame colloquio
I candidati utilmente classificatisi nella graduatoria della fase
preselettiva saranno ammessi a sostenere l'esame colloquio, che
vertera' sulle seguenti materie:
nozioni di chimica generale, organica, inorganica e
bromatologica;
nozioni di tecnologie alimentare;
nozioni di analisi chimica strumentale;
cenni sulle principali tecniche analitiche impiegate
nell'analisi chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario.
Ai candidati ammessi sara' data comunicazione, con almeno
quindici giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora del
colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva.
La commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio,
di un massimo di punti 20.
Il candidato, per ottenere l'idoneita', dovra' riportare un
punteggio non inferiore a 12.
Art. 10.
Graduatoria finale
La graduatoria finale verra' redatta dalla commissione di
valutazione, sommando, per ciascun candidato, il voto riportato nella
fase preselettiva ed il voto ottenuto nel colloquio.
ln caso di ex-aequo, sara' data priorita' al/alla candidato/a
anagraficamente piu' giovane.
l vincitori verranno convocati per la scelta delle sedi, secondo
l'ordine della graduatoria stessa.
Art. 11.
Trasparenza amministrativa
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei
punteggi massimi indicati all'art. 8, definisce e dichiara nel
relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle
lettere c), d), e) dell'art. 8.
Art. 12.
Adempimenti a carico dei vincitori
A pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di
ricezione, della comunicazione di conferimento della borsa, il/la
vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'amministrazione:
1) dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando;
2) apposita dichiarazione, sotto la propria personale
responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di
durata dell'assegno, di altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite;
3) la polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso
terzi derivante dall'attivita' di ricerca e studio da svolgere nel
corso della borsa di studio;
4) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a e'
fisicamente idoneo/a allo svolgimento di attivita' di studio e
ricerca presso laboratori di analisi.
In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale potra'
essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio ai
candidati utilmente collocati.
Art. 13.
Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita'
La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita
dall'Ispettorato centrale repressione frodi.
L'assegnatario avra' l'obbligo di:
1) iniziare presso la sede assegnata ed alla data indicata
l'attivita' prevista seguendo le direttive impartite dal direttore
del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato affidato;
2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per
l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate
interruzioni nello svolgimento dell'attivita' esclusivamente per
motivi di salute o per cause forza maggiore debitamente comprovate.
In ogni caso, le interruzioni interrompono l'erogazione degli
emolumenti e non possono superare complessivamente i trenta giorni
nell'arco dell'anno e comunque i quindici giorni continuativi, pena
la decadenza dalla borsa di studio. In caso di interruzione per i
motivi sopra riportati, il termine finale dell'attivita' del borsista
verra' protratta per un numero di giorni pari alle assenze
effettuate;
3) osservare le norme interne che regolano l'attivita' di
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ivi comprese quelle
relative all'orario di lavoro e qelle applicate dal laboratorio della
sede assegnata al fine di realizzare le condizioni di massima
garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di
lavoro.
Art. 14.
Decadenza dalla borsa di studi
L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al
predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi
mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara'
dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con
provvedimento dell'ispettore generale capo, su proposta motivata del
direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal cso,
ocme in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita', la
borsa di studio puo' essere conferita al candidato utilmente
collocato seguente nella graduatoria, purche' il residuio periodo
disponibile non risulti inferiore a sei mesi.
Art. 15
Documentazione
L'amministrazione non restituira' la documentazione presentata
dai candidati.
Art. 16
Trattamento dati personali
I dati personali trasmessi dai/le candidati/te con le domande di
partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi della legge
n. 675/1996, esclusivamente perle finalita' della presente selezione
e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dell'assegno.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 11 dicembre 2002
L'ispettore generale capo: Lo Piparo
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