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UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di funzionario
amministrativo corrispondente alla categoria D - area
amministrativa-gestionale - posizione economica D1, del nuovo
contratto nazionale del comparto universita', per le esigenze
dell'ufficio affari internazionali.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.87 del 7/11/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO |
Località: | Viterbo (VT) |
Codice atto: | 00E10201 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 7/12/2000 |
Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive
modificazioni e integrazioni relative alla normativa concorsuale del
personale non docente dell'Universita' in relazione ai profili
indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la parte II del decreto ministeriale 27 luglio 1988,
n. 534, concernente integrazioni e modificazioni alla normativa
concorsuale per il reclutamento del personale non docente delle
universita' di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale
20 maggio 1983;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 23 gennaio 1991, n. 21;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel
pubblico impiego;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Vista la legge 29 dicembre 1995, n. 549;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 448;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
comparto Universita' sottoscritto in data 9 agosto 2000 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000;
Visti in particolare gli articoli 55 e 57, comma 4, del contratto
collettivo nazionale di lavoro suddetto;
Visto il regolamento interno per l'accesso ai pubblici impieghi e
sulla mobilita' del personale, emanato da questa Universita' con
decreto rettorale n. 416/98 del 27 maggio 1998;
Viste le decisioni assunte dal consiglio di amministrazione nella
seduta del 21 giugno 1999 in merito all'approvazione del piano
triennale delle assunzioni di personale tecnico-amministrativo;
Considerato che il piano triennale prevede, tra gli altri, la
copertura di un posto di funzionario amministrativo per le esigenze
dell'ufficio affari internazionali corrispondente alla categoria D -
area amministrativa-gestionale, del nuovo contratto nazionale del
comparto universita';
Vista la contrattazione integrativa di Ateneo - seduta del
9 giugno 2000 - con la quale sono state determinate le aliquote dei
posti di personale non docente di cui all'art. 1 del regolamento
interno per l'accesso ai pubblici impieghi e sulla mobilita' del
personale, sopracitato;
Considerato che al termine delle procedure di mobilita' interna
disposte ai sensi degli articoli 1 e 32 del gia' citato regolamento
adottato da questo Ateneo, il posto di cui trattasi non e' stato
ricoperto;
Viste le decisioni assunte dai competenti organi in merito alla
copertura finanziaria del posto suddetto;
Nelle more dell'adozione dei relativi regolamenti d'Ateneo;
Decreta:
Art. 1.
Concorso e numero dei posti
E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di
funzionario amministrativo corrispondente alla categoria D - area
amministrativa-gestionale - posizione economica D1, del nuovo
contratto nazionale del comparto universita', per le esigenze
dell'ufficio affari internazionali dell'Universita' degli studi della
Tuscia.
Sono garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti generali:
1) titolo di studio: diploma di laurea rilasciato dalle
facolta' di giurisprudenza, scienze politiche, economia, scienze
statistiche, scienze bancarie finanziarie e assicurative, lettere e
filosofia, lingue e letterature straniere nonche' le lauree
rilasciate dalle ex facolta' di scienze economiche e sociali e
magistero. Ai sensi dell'art. 84 della legge n. 312/1980 si prescinde
dal titolo di studio suddetto per il personale della ex settima
qualifica - categoria C del C.C.N.L. - in servizio da almeno cinque
anni senza demerito;
2) eta' non inferiore agli anni 18;
3) la cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto
per i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea (sono
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneita' fisica all'impiego;
6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato del direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, in
conformita' allo schema allegato al presente bando, devono essere
indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento all'Universita' degli studi della Tuscia -
Ufficio concorsi - via S. Giovanni Decollato, 1 - 01100 Viterbo, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
All'atto dell'assunzione in servizio il vincitore sara' tenuto a
regolarizzare in bollo la domanda di partecipazione al concorso.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica); ovvero
quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali medesime;
d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale);
e) il possesso del titolo di studio che da luogo all'ammissione
al concorso cosi come specificato all'art. 2, punto 1), del presente
bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
amministrazioni con l'indicazione della qualifica ed anzianita' e,
relativamente ai servizi gia' conclusi, delle cause di risoluzione
degli stessi;
h) di non essere stati destituiti dall'impiego presso pubbliche
amministrazioni o licenziati per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo;
i) l'eventuale appartenenza alla ex settima qualifica -
categoria C del C.C.N.L. - specificando l'Universita' di appartenenza
e l'anzianita' maturata nella qualifica;
j) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo
numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che
vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a
segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente;
k) i cittadini degli stati membri della CEE devono altresi'
dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parita' di
merito.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma
del candidato in calce alla domanda di partecipazione al concorso non
e' soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da
parte dei candidati comporta l'esclusione dal concorso.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario,
nonche', l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove d'esame.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice e trasparenza amministrativa
La commissione esaminatrice sara' nominata ai sensi dell'art. 9
del regolamento interno per l'accesso ai pubblici impieghi e sulla
mobilita' del personale, emanato con decreto rettorale n. 416/98 del
27 maggio 1998, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6 e 29
del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
La commissione e' tenuta a concludere la procedura concorsuale
secondo i termini stabiliti dal quinto comma dell'art. 10 del
sopracitato regolamento.
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove.
La commissione immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova
orale determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle
materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato
previa estrazione a sorte.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352,
con le modalita' ivi previste.
Art. 5.
Prove di esame
Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le
disposizioni contenute nel regolamento interno per l'accesso ai
pubblici impieghi e sulla mobilita' del personale, emanato con
decreto rettorale n. 416/98 del 27 maggio 1998.
Gli esami consisteranno in due prove scritte, una delle quali
puo' essere a contenuto teorico-pratico, di cui una vertente su
diritto privato e l'altra su diritto amministrativo e/o
costituzionale ed una prova orale sulle materie delle prove scritte
piu' contabilita' di Stato e ordinamento dell'Universita'. Il
colloquio sara' integrato da una prova diretta ad accertare la
conoscenza, mediante lettura e traduzione di testi della lingua
inglese. Durante la prova orale i candidati dovranno, inoltre, saper
utilizzare i software Word, Excel ed Access.
In conformita' a quanto stabilito dal settimo comma dell'art. 4
del decreto del Ministero della pubblica istruzione 20 maggio 1983,
per lo svolgimento delle prove scritte il tempo a disposizione dei
candidati non puo' essere inferiore ad otto ore.
Del diario delle prove scritte e della sede di svolgimento delle
stesse sara' data notifica personale, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, ad ogni candidato ammesso al concorso, almeno
quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per le prove scritte, con un
valido documento di riconoscimento, nei locali nell'ora e nei giorni
stabiliti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma
dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova
orale, sara' data comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima dello svolgimento della
stessa.
La prova orale non si intendera' superata se il candidato non
avra' riportato una votazione di almeno 21/30 con un giudizio
positivo nella prova relativa alla conoscenza della lingua inglese.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
della prova orale, sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello
stesso giorno, curera' l'affissione di tale elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario, all'albo della sede di esame.
Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
I candidati, che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire all'Universita' degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi
- Via S. Giovanni Decollato, 1 - 01100 Viterbo, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta
semplice attestanti il possesso di titoli di preferenza a parita' di
valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti,
altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Tali documenti possono essere prodotti anche in fotocopia
unitamente ad una autocertificazione attestante la conformita' degli
stessi all'originale, od infine sostituite con dichiarazioni
sottoscritte dall'interessato.
Resta salva in quest'ultimo caso la possibilita' per
l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico;
2) dall'avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche
amministrazioni;
3) lo stato di disoccupazione, con particolare riguardo
all'anzianita' di iscrizione alle liste dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria
La commissione nel redigere i verbali delle operazioni
concorsuali e nella formazione della graduatoria di merito si
atterra' alle disposizioni di cui all'art. 14 del regolamento interno
per l'accesso ai pubblici impieghi emanato con decreto rettorale
n. 416/98 del 27 maggio 1998.
Con successivo provvedimento del direttore amministrativo, tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 6 del presente bando, tale
graduatoria, unitamente a quella dei vincitori del concorso sara'
approvata e resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ateneo.
Di quest'ultimo adempimento sara' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per eventuali impugnative.
Art. 8.
Assunzione in servizio e periodo di prova
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, a stipulare un contratto di
lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato con
l'Universita' degli studi della Tuscia di Viterbo entro il termine
previsto dalla nota d'invito. Decorso tale termine, fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso
di comprovato e giustificato impedimento, non si da' luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.
Il rapporto di lavoro e' regolato, anche per le cause di
risoluzione e per i termini di preavviso, dai contratti collettivi di
lavoro del comparto Universita' nel tempo vigenti, dalle norme di
legge concernenti i rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in
quanto compatibili con la natura ed i fini istituzionali
dell'Universita', nonche', dalle norme comunitarie in materia.
E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
Il dipendente assunto verra' inquadrato nella categoria D - area
amministrativa-gestionale - posizione economica D1.
Il trattamento economico sara' quello previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro in vigore al momento dell'assunzione.
Il dipendente assunto e' soggetto ad un periodo di prova di tre
mesi non rinnovabili o prorogabili.
Decorsa la meta' del suddetto periodo di prova, nel restante
periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro o dalle norme modificative,
integrative e sostitutive dello stesso. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso della
amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
Per la restante disciplina si rinvia al vigente contratto
collettivo di lavoro.
Art. 9.
Presentazione dei documenti
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa
alla richiesta di costituzione del rapporto di lavoro il candidato
vincitore dovra' presentare, a pena di risoluzione del medesimo, la
seguente documentazione:
1) certificato medico, in regola con le vigenti disposizioni
sul bollo, rilasciato dall'azienda sanitaria competente per
territorio attestante l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell'impiego al quale si riferisce la nomina (in caso
di presenza di qualche imperfezione, questa dovra' essere
specificatamente menzionata con la dichiarazione che la stessa non
menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso). Nel
certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito
l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della
legge 24 luglio 1956, n. 837.
Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi
rispetto alla data di stipula del contratto di lavoro.
Se appartenente alle categorie protette dovra' inoltre produrre
la dichiarazione legalizzata rilasciata da un ufficiale sanitario
comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua
invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla
salute o alla incolumita' dei compagm di lavoro o alla sicurezza
degli impianti.
Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22
della legge stessa.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza e godimento dei diritti politici, con
l'indicazione che tali requisiti erano posseduti anche alla data di
scadenza del bando;
c) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
e) titolo di studio previsto al precedente art. 2, punto 1);
f) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria, ne' alcuna professione e di non coprire cariche in
societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve
contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera g) del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve
essere rilasciata anche se negativa.
Il vincitore dovra' altresi' regolarizzare, ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione.
A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale
statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una
copia integrale dello stato matricolare, il certificato medico, la
dichiarazione di cui al punto 2) per quanto riguarda il titolo di
studio ed e' esonerato dalla presentazione degli altri documenti di
rito.
Per i dipendenti di questo Ateneo valgono le disposizioni di cui
all'art. 9 del decreto rettorale 951 del 27 luglio 2000.
Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 462, gli indigenti hanno facolta' di produrre in
carta libera i documenti di rito richiesti nel presente articolo
purche' presentino il certificato di poverta', ovvero risulti dai
documenti stessi la loro posizione di indigenza mediante citazione
degli estremi dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati e tradotti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Il termine di trenta giorni puo' essere prorogato
dall'Universita' in caso di comprovato impedimento, scaduto
inutilmente il suddetto termine, non si da' luogo alla stipulazione
del contratto di lavoro, ovvero si provvede, per i rapporti gia'
instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi.
L'amministrazione, nei trenta giorni successivi la presentazione
dei suddetti documenti, provvedera' ad invitare gli interessati a
regolarizzare l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizi
sanabili.
Art. 10.
Risoluzione del rapporto di lavoro
La mancata assunzione in servizio, nel termine stabilito dal
contratto comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso
l'Universita', valutati i motivi, puo' prorogare il termine per
l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Ogni altra causa di estinzione del rapporto e' regolata dai
contratti collettivi e dalle disposizioni vigenti.
Art. 11.
R i n v i o
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le
disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili. Il presente
bando di concorso sara' inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Viterbo, 20 ottobre 2000
Il direttore amministrativo: Cucullo
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