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MINISTERO DELLA DIFESA
Prima variante al bando di reclutamento, per il 2018, di
millenovecentoventi volontari in ferma prefissata di un anno (VFP
1) nella Marina Militare.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.22 del 16/3/2018 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 18E02291 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Avviso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Tags: | Militari e FF.AA. |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL VICE COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2017
emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di
concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con il quale e' stato
indetto, per il 2017, un bando di reclutamento di 1.920 volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare;
Tenuto conto di quanto adottato per le procedure concorsuali del
bando di reclutamento di 1.980 volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) nella Marina militare per l'anno 2017, in esito a quanto
chiesto dallo Stato maggiore della Marina con il foglio n. M_D MSTAT
0068384 del 5 ottobre 2017;
Visti i fogli n. M_D MSTAT 0072944 del 19 ottobre 2017, n. M_D
MSTAT 0078782 dell'8 novembre 2017 e M_D MSTAT 0003148 del 16 gennaio
2018, con cui lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di
modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo
Stato maggiore della Marina, integrate dalle proposte di modifica
presentate dal I reparto della Direzione generale per il personale
militare;
Tenuto conto che l'art. 1, comma 6 del citato decreto
interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2017 prevede la possibilita' di
apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013,
registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1,
foglio n. 390, concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e
competenze della DGPM;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1117 del 22 dicembre
2017 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, con cui all'Ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, e'
stata conferita la delega all'adozione, di concerto con autorita' di
pari rango della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di
taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 281 del 9 febbraio
2017 emanato dalla DGPM, con cui gli e' stata conferita la delega
all'adozione, anche di concerto con autorita' di pari rango del Corpo
delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa
in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e
dell'Arma dei carabinieri;
Decreta:
Art. 1
L'art. 2, comma 1, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3
agosto 2016 e' cosi' sostituito: «Possono partecipare al reclutamento
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non aver
superato il giorno del compimento del venticinquesimo anno di eta';
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis) del Codice dell'ordinamento
militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che
hanno conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle
Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.».
Art. 2
L'art. 4, comma 9, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3
agosto 2016 e' cosi' sostituito: «Nella domanda di partecipazione i
concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli
relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono
ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte
le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno
dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto
segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione
conseguiti al termine di detto ciclo di studi, unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove e' stato conseguito il
diploma stesso;
d) l'eventuale possesso di titoli di merito rilasciati dalla
Pubblica amministrazione, nonche' di titoli, preferenza o precedenza
di cui al successivo art. 9;
e) l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di
VFP 1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di Polizia a
ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
f) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 4;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'ordinamento
militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
l) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti
da non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in
una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso a una
delle carriere iniziali della Marina militare;
m) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze
armate;
n) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
o) il possesso di titoli di preferenza non rilasciati dalla
Pubblica amministrazione;
p) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre
Forze armate, segnalate in ordine di preferenza;
q) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
r) il gradimento per l'assegnazione a uno dei seguenti settori
d'impiego:
"CEMM navale e CP" (indicando anche la preferenza per CEMM o
CP);
"CEMM anfibi";
"CEMM incursori" (solo se di sesso maschile);
"CEMM palombari";
"CEMM sommergibilisti" (se in possesso di un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione
all'universita');
"Componente aeromobili" (CEMM o CP) (se in possesso di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per
l'iscrizione all'universita');
s) il gradimento per l'assegnazione al CEMM o alle CP nel caso
di idoneita' quale VFP 1 nella Marina militare ma di inidoneita' nel
richiesto settore d'impiego delle forze speciali e componenti
specialistiche, per mancato superamento degli appositi accertamenti
psico-fisici per l'idoneita' speciale o di quelli attitudinali o
delle prove di efficienza fisica;
t) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento,
qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico,
assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della
Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il
territorio nazionale e all'estero;
u) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito.».
Art. 3
L'art. 7 del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016 e'
cosi' sostituito:
«1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno,
pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata
nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3;
2. Mariscuola Taranto e' delegata dalla DGPM allo svolgimento
delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti
dall'art. 2 nei limiti specificati dall'art. 6, lettera b) e a
effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle
relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
comma 1, lettere g), h) e i) e dell'assenza di sentenze/decreti
penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle
concernenti il comma 1 del presente articolo;
La stessa Mariscuola Taranto provvedera' alla notifica ai
candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione.
3. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
b) provvederanno a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10;
positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
4. Le commissioni di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
c) provvederanno a escludere i candidati giudicati inidonei quali VFP
1 nella Marina militare agli accertamenti attitudinali.
5. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
c) insediata presso il Centro di selezione della Marina militare di
Ancona - per la seconda fase della procedura di reclutamento -
provvedera' inoltre a escludere dalla prosecuzione dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego richiesto i candidati giudicati
inidonei agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 6, comma 1,
lettera k). I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP".
6. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
d) provvedera' altresi' a escludere dalla prosecuzione dell'iter
concorsuale nel settore d'impiego richiesto i candidati giudicati
inidonei alle prove di efficienza fisica. I predetti candidati
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e
CP".
7. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera
b) insediata presso la caserma Castrogiovanni di Taranto provvedera'
a escludere dalla prosecuzione dell'iter concorsuale nel richiesto
settore d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche:
per i settori d'impiego "CEMM sommergibilisti" e CEMM "anfibi",
i candidati giudicati inidonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica specifica presso l'infermeria presidiaria della Marina
militare di Taranto;
per i settori d'impiego "CEMM incursori" e "CEMM palombari", i
candidati giudicati inidonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica specifica presso COMSUBIN;
per il settore d'impiego "Componente aeromobili", i candidati
giudicati inidonei all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di
navigazione aerea presso l'Istituto di medicina aerospaziale
dell'Aeronautica militare.
I predetti candidati proseguiranno l'iter concorsuale nel settore
d'impiego "CEMM navale e CP".
8. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della
DGPM, anche se gia' incorporati. In quest'ultimo caso il servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto.
9. Qualora in sede di accertamento dei titoli di
merito/riserva/preferenza si riscontrino difformita' tra le
dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i
titoli effettivamente posseduti, la commissione valutatrice
decurtera' il relativo punteggio/condizione di riserva
posti/preferenza per definirne l'effettiva collocazione in
graduatoria.
10. Mariscuola Taranto provvedera' alla verifica del contenuto
dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai
titoli di merito rilasciati dalla Pubblica amministrazione nonche'
alla verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla Pubblica
amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell'art. 9 del
presente bando e per i quali la commissione valutatrice ne abbia
assegnato il corrispondente punteggio di merito.
Mariscuola Taranto segnalera' alla DGPM i candidati che a seguito
della predetta verifica presentino difformita' tra quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione e le risultanze della verifica
stessa. La DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione
dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, potra' determinarsi facendo decadere il dichiarante dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
La DGPM provvedera' alle previste comunicazioni all'autorita'
giudiziaria competente ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e in base
all'art. 331 del codice di procedura penale.
11. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di
VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare
domanda per il presente bando.
12. I candidati nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro
sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione.».
Art. 4
L'art. 10, comma 4, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3
agosto 2016 e' cosi' sostituito: «La commissione per gli accertamenti
psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria elencata
nel precedente comma 3, rinviera' i candidati a data successiva ove
rilevi cause di incompletezza della stessa.
I candidati rinviati a data successiva, qualora all'atto della
nuova convocazione risultino nuovamente:
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 3,
lettere b), c), d), e), f), g), i) saranno esclusi dal concorso;
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 3,
lettera h), numeri 1) e 3), saranno esclusi dall'iter selettivo per
il richiesto settore d'impiego nelle forze speciali e componenti
specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale nel settore
d'impiego "CEMM navale e CP".».
Art. 5
L'art. 10, comma 9, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3
agosto 2016 e' cosi' sostituito: «Inoltre, i candidati per i settori
d'impiego di cui all'art. l, comma 3, lettere b), c), d), e) e f),
risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti psico-fisici, qualora
risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di
efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo
accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica di cui all'art.
14.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, qualora lo
ritenga necessario, potra' disporre l'effettuazione di ogni altro
esame o accertamento utile alla definizione del giudizio di
idoneita'. Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate
incombenze, comunichera' a ciascun candidato esaminato - con
determinazione del presidente - l'esito degli accertamenti
psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) se concorrenti per i settori d'impiego "CEMM navale e CP":
"idoneo quale VFP 1 nella Marina militare";
"inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare";
b) se concorrenti per i settori d'impiego delle forze speciali
e componenti specialistiche della Marina militare:
"idoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore
d'impiego xxx";
"idoneo quale VFP 1 nella Marina militare e inidoneo a
proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx";
"inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare".
I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto settore d'impiego delle forze speciali e
componenti specialistiche proseguiranno l'iter concorsuale nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP."».
Art. 6
L'art. 13, comma 3, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3
agosto 2016 e' cosi' sostituito: «I candidati dovranno esibire, in
originale o copia conforme, il certificato medico, con validita'
annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline sportive
riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del
18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste
dal Ministero della difesa per l'arruolamento nelle Forze armate, in
data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle
prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale ovvero da un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo
le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dall' iter selettivo per il settore d'impiego richiesto e la
prosecuzione dell' iter concorsuale per il settore d'impiego "CEMM
navale e CP".
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire
nuovamente l'originale o la copia conforme del referto del test di
gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare (ai
sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni
rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica.
Il concorrente che si trovi in stato di gravidanza non potra' in
nessun caso procedere all'effettuazione delle prove di efficienza
fisica, pertanto, la preposta commissione di cui al precedente art.
8, comma 1, lettera d) ne dara' notizia alla citata Direzione
generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal
prosieguo dell'iter concorsuale nel richiesto settore d'impiego per
l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando.».
Art. 7
L'art. 14, del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016
e' cosi' sostituito:
«1. I candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1, comma
3, lettere b), c), d), e) e f), giudicati idonei al termine degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti
articoli 10, 11 e 12 e anche alle prove di efficienza fisica di cui
al precedente art. 13, saranno sottoposti agli accertamenti
psico-fisici per la verifica del possesso degli specifici requisiti
di idoneita' psico-fisica occorrenti per l'assegnazione ai relativi
settori d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche,
previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore
della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre
2003, citati nelle premesse.
2. I predetti candidati saranno convocati presso gli enti
appresso specificati, secondo le modalita' indicate da Mariscuola
Taranto:
i primi 180 candidati per il settore d'impiego "CEMM anfibi",
presso l'infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto, per
la verifica del possesso dell'idoneita' di anfibio;
i primi 50 candidati per il settore d'impiego "CEMM
sommergibilisti", presso l'infermeria presidiaria della Marina
militare di Taranto, per la verifica del possesso dell'idoneita' di
sommergibilista;
i primi 65 candidati per il settore d'impiego "CEMM incursori"
e i primi 50 candidati per il settore d'impiego "CEMM palombari",
presso COMSUBIN, per la verifica del possesso dell'idoneita',
rispettivamente, di incursore e di palombaro;
i primi 65 candidati per il settore d'impiego "Componente
aeromobili", presso l'Istituto di medicina aerospaziale
dell'Aeronautica militare, per la verifica del possesso
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea.
I suddetti enti di cui ai primi tre alinea si potranno avvalere
delle strutture sanitarie della Marina militare giurisdizionalmente
competenti per l'effettuazione dei prescritti accertamenti
specialistici.
3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di
cui al precedente comma 2, su richiesta dello Stato maggiore della
Marina, la DGPM potra' autorizzare Mariscuola Taranto a convocare un
ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie,
per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica per il
settore d'impiego richiesto, fino al raggiungimento di un congruo
numero di idonei per ciascun settore d'impiego.
4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici
di cui al presente articolo, pena l'esclusione dal reclutamento per
il richiesto settore d'impiego delle forze speciali e componenti
specialistiche, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validita', come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 3,
lettera h), numero 2), validi alla data di prima presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneita' agli
accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina militare, di cui
all'art. 10, comma 6;
d) originale o copia conforme del referto e del tracciato
elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici:
velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz piu' filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne -
interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Il referto dovra' documentare l'assenza dei seguenti elementi:
qualunque forma di parossismo;
ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio;
onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le
prove di attivazione;
grafoelementi puntuti di ampio voltaggio.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia conforme
del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
e) se concorrente di sesso femminile, nuova documentazione
sanitaria di cui al precedente art. 10, comma 3, lettera i), secondo
alinea.
5. I requisiti psico-fisici di idoneita' per l'assegnazione ai
settori d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche
sono riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/ 150
dello Stato maggiore della Marina.
I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti:
per il possesso dell'idoneita' di anfibio:
2PS-2CO-1AC-1AR-2AV-2LS-2LI-2VS-2AU;
per il possesso dell'idoneita' di sommergibilista:
2PS-2CO-2AC-1AR-1AV/NR-1AV/OR-2LS-2LI-2VS-2AU;
per il possesso dell'idoneita' di incursore:
2PS-2CO-1AC-1AR-1AV-1LS-1LI-VS naturale 10/10 in ciascun occhio;
campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi
oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi
malattia; senso cromatico normale alle tavole-1AU;
per il possesso dell'idoneita' di palombaro:
2PS-2CO-1AC-1AR-1AV-2LS-2LI-VS uguale o superiore a complessivi 16/10
senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno;
campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi
oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi
malattia; senso cromatico normale alle tavole-1AU.
Per l'assegnazione al settore d'impiego "Componente aeromobili",
i candidati dovranno essere in possesso dell'idoneita' ai servizi di
navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del decreto del Ministro
della difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse.
6. I predetti enti della Marina militare e l'Istituto di medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare inoltreranno immediatamente la
pertinente documentazione alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici insediata presso la caserma Castrogiovanni di Taranto,
che provvedera' a notificare al piu' presto l'esito degli
accertamenti psico-fisici, tramite messaggio di posta elettronica
(nei soli casi di idoneita') o di posta elettronica certificata - se
resa disponibile dal candidato - ovvero, nei casi di inidoneita', a
mano o con raccomandata con avviso di ricevimento, riportando uno dei
seguenti giudizi:
"idoneo quale VFP 1 nella Marina militare" e "idoneo/inidoneo a
proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx";
"inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare".
7. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "inidonei a
proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx" saranno
automaticamente esclusi dall'iter selettivo per il richiesto settore
d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche e
proseguiranno l'iter concorsuale per il, settore d'impiego "CEMM
navale e CP". I concorrenti giudicati "inidonei quali VFP 1 nella
Marina militare" saranno automaticamente esclusi dal concorso.
8. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato
di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
9. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 8, i
candidati esclusi potranno avvalersi della procedura di cui all'art.
10, commi 11 e 12.».
Art. 8
L'art. 16 del decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016
e' cosi' sostituito: «In caso di mancata copertura dei posti previsti
per l'arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione
riferite a ciascuno degli incorporamenti di cui all'art. 1, comma 2,
su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la DGPM potra'
autorizzare - per l'incorporamento successivo e per il solo settore
d'impiego "CEMM navale e CP 2" - il ripianamento dei posti non
coperti.
A seguito della mancata copertura di posti nel 3° incorporamento
per il settore d'impiego "CEMM navale e CP", la DGPM potra'
autorizzare - per l'incorporamento successivo - la riconvocazione dei
concorrenti idonei che, sebbene convocati per i primi tre
incorporamenti, non sono stati incorporati a causa della mancata
presentazione al corso di formazione di base.
A seguito della mancata copertura di posti nel 3° incorporamento
per le rinunce che si dovessero verificare per i settori d'impiego
delle forze speciali e componenti specialistiche entro il settimo
giorno dalla data di inizio dell'incorporamento stesso, Mariscuola
Taranto e' autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito. In
particolare, i concorrenti per il settore d'impiego "Componente
aeromobili" saranno assegnati, seguendo l'ordine della relativa
graduatoria di merito, al Corpo (CEMM o CP) nel quale si verifichera'
la mancata copertura.
Inoltre, a seguito della mancata copertura di posti per il
settore d'impiego "CEMM anfibi" del 3° incorporamento, su richiesta
dello Stato maggiore della Marina, la DGPM potra' autorizzare la
convocazione di altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della
relativa graduatoria di merito. Non e' invece consentito il
ripianamento di eventuali vacanze che si verifichino per un qualsiasi
settore d'impiego delle forze speciali e componenti specialistiche
con i candidati idonei non vincitori per un altro settore d'impiego.
A seguito della mancata copertura di posti nel 4° incorporamento per
le rinunce che si dovessero verificare entro il quindicesimo giorno
dalla data di inizio dell'incorporamento stesso, Mariscuola Taranto
e' autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei secondo
l'ordine della graduatoria di merito generale.».
Art. 9
L'allegato B al decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016
e' sostituito con quello accluso al presente decreto.
Art. 10
L'allegato C al decreto interdirigenziale n. 10 del 3 agosto 2016
e' sostituito con quello accluso al presente decreto.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2018
Il vice direttore generale: Montemagno
Il vice comandante generale: Basile
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