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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di 138
allievi marescialli del contingente ordinario al 78° corso, presso la
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per
l'anno accademico 2006/2007.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.37 del 16/5/2006
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:06E03351
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/6/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente «Stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», ed, in
particolare, l'art. 70;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente «Stato
giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica», estesa, con varianti, alla Guardia di finanza con
legge 17 aprile 1957, n. 260;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente «Stato
giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa del Corpo della
Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme per il servizio di leva»;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza», nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'art. 68
concernente la riduzione e rimodulazione degli organici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante
«Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 246000, datata 28 luglio 2005, e successive modificazioni
ed integrazioni, registrata al Dipartimento Ragioneria generale dello
Stato - Ufficio centrale del Bilancio - presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, il 2 agosto 2005, al n. 7856,
concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005,
n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)»;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2006, che stabilisce che
il reclutamento di personale femminile del Corpo della Guardia di
finanza e' effettuato, per l'anno 2006, senza alcuna limitazione
percentuale in ciascun ruolo;
Ritenuto di dover riservare uno dei posti messi a concorso ai
candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,
 
Determina:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto, per l'anno accademico 2006/2007, un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 78° corso, presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, di
centotrentotto allievi marescialli del contingente ordinario.
2. Uno dei suddetti centotrentotto posti e' riservato,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dal
successivo art. 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
3. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, i posti non coperti sono devoluti in aumento
a quelli previsti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), del
succitato articolo, secondo le percentuali e l'ordine in esso
stabilito.
4. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla contenenti domande di cultura generale;
b) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) una prova scritta di composizione italiana;
d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) una prova orale di cultura generale;
f) un esame facoltativo in una o piu' lingue estere,
consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna
lingua prescelta;
g) una prova facoltativa di conoscenza dell'informatica.
5. Il corso di formazione avra' inizio nella data che sara'
stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza ed avra' la
durata di due anni accademici, al termine dei quali gli allievi
dichiarati idonei conseguiranno la nomina a maresciallo.
6. Resta impregiudicata, per il Comandante generale della Guardia
di finanza, la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei
vincitori, in ragione del numero di nuove assunzioni complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
 
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri
ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di
complemento del Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, superato il
35° anno di eta';
2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale
12 aprile 2001. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo
in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico
2005/2006;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il
giudizio di merito viene emesso dal Comandante regionale o
equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita'
gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende,
sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non
idonei» all'avanzamento;
5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio
della Repubblica o se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, eta' non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza;
5) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi, ne' sottoposti a misura di
prevenzione;
6) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
8) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta
l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale
12 aprile 2001. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo
in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico
2005/2006;
10) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano
stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
2. I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere a), punti 1) e 2), e b), punti 1), 5), 6) e 9), debbono
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 e conservati
fino alla data di effettivo incorporamento.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente, a
mano oppure inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
al Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I militari (esclusi gli appartenenti al Corpo della guardia di
finanza) devono presentare la domanda entro il termine e con le
modalita' di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba n. 34 -
00181 Roma/Appio.
5. La domanda deve redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1 al
presente bando) e disponibile presso tutti i Reparti del Corpo
nonche' sul sito internet all'indirizzo www.gdf.it, nella sezione
relativa ai concorsi.
6. Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente comma 1.
A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le domande spedite non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto
se pervenute al competente Reparto entro il suindicato termine.
7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei termini indicati, non dovessero pervenire entro sessanta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale,
sono archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva
alla procedura concorsuale.
8. Per i militari della Guardia di finanza, la domanda di
partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il
modello di domanda (fac-simile in allegato 2 al presente bando), deve
essere indirizzata al Centro di Reclutamento e presentata al Reparto
da cui il militare direttamente dipende per l'impiego (per i militari
in forza al Comando Generale, le domande devono essere presentate al
Quartier Generale), entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
9. Il Reparto che riceve le domande di cui al precedente comma 8
vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di
assunzione a protocollo.
10. Le domande sono inviate, entro il giorno successivo a quello
di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle
stesse, al:
a) Comando Regionale (o equiparato), relativamente al personale
in forza ai Reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla
sede;
b) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al
Centro Logistico;
c) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di
Istruzione, relativamente al personale in forza all'Ispettorato per
gli Istituti di Istruzione ed ai Reparti da quest'ultimo dipendenti;
d) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti
Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti
Speciali ed ai Reparti da quest'ultimo dipendenti;
e) Comando Logistico Aeronavale, relativamente al personale in
forza al Comando Aeronavale Centrale ed ai Reparti da quest'ultimo
dipendenti.
11. I Reparti di cui al precedente comma 10, attestata la
regolarita' e la completezza delle domande ricevute (incluse quelle
prodotte dal personale direttamente dipendente), le inviano, entro
dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro
presentazione, unitamente agli elenchi riepilogativi degli aspiranti,
al Centro di Reclutamento.
12. I predetti Reparti devono, altresi', comunicare
tempestivamente al Centro di Reclutamento eventuali situazioni che
possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da
parte dei partecipanti al concorso.
13. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei
termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine
perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza.
14. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il
predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
15. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente
archiviate.
16. Alle incombenze di cui ai precedenti commi 13, 14 e 15
provvedono:
a) per gli appartenenti al Corpo, i Reparti di cui al
precedente comma 10;
b) per tutti gli altri candidati, il Comando Provinciale
(Comando Regionale, per i residenti in Valle d'Aosta) competente.
17. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, devono essere notificati agli interessati, che
possono impugnarli, producendo ricorso:
 
a) gerarchico, al Comandante Interregionale o equiparato della
Guardia di finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto
l'archiviazione (se l'archiviazione e' stata disposta dal Quartier
Generale, il ricorso deve essere proposto al Capo di Stato Maggiore
del Comando Generale della Guardia di finanza, ovvero, se
l'archiviazione e' stata disposta dal Centro di Reclutamento, il
ricorso deve essere proposto al Generale Ispettore per gli Istituti
di Istruzione della Guardia di finanza), ex decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni dalla data di notifica, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
18. L'Amministrazione non si assume, inoltre, alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda
 
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve
indicare nella domanda (vgs. modello in allegato 2):
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita;
b) il Reparto cui e' in forza;
c) di essere o non essere imputato o condannato in un
procedimento penale per delitto non colposo;
d) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
e) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2005/2006;
f) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, «non
idoneo» all'avanzamento;
g) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nel successivo
art. 21;
h) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda (vgs. modello in allegato 1):
a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita (i
militari devono indicare anche il grado rivestito nonche' il Comando
cui sono in forza);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato o condannato per delitti non colposi,
ne' sottoposto a misura di prevenzione;
f) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
g) la posizione nei riguardi del servizio militare;
h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
i) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2005/2006;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
m) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria
famiglia, completo del codice di avviamento postale;
n) l'indirizzo presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
o) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nel successivo
art. 21;
p) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
3. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche:
a) all'esame facoltativo di una o piu' lingue estere, scelte
tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) alla prova facoltativa di conoscenza dell'informatica.
4. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo, di
cui all'art. 1, comma 2, del presente bando, devono compilare la
domanda di partecipazione, allegando gli estremi del titolo in base
al quale concorrono per tale posto, indicando la lingua (italiana o
tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove scritta e
orale.
5. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite al successivo art. 11.
6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni
beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita.
7. I candidati di cui al precedente comma 2 devono segnalare ogni
variazione di indirizzo direttamente, e nel modo piu' celere, al
Comando Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al
locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in
Valle d'Aosta), il quale non si assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo stesso Comando, inoltre, non si assume alcuna responsabilita' in
caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente notificata allo stesso Comando ogni variazione che
dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato
ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
 
Istruttoria della domanda
 
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

                               Art. 6.
 
Documentazione
 
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, i
Reparti di cui al precedente art. 3, comma 10, provvedono ad inviare
al Centro di Reclutamento, entro i termini stabiliti da quest'ultimo,
copia autenticata del foglio matricolare (aggiornato e parificato
alla data di scadenza del termine di cui al precedente art. 3, comma
1), dei militari interessati e il giudizio di merito di cui all'art.
2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza
suddetta.
2. La documentazione caratteristica dei militari del Corpo deve
essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
3. Nei confronti dei candidati, che non prestano servizio nella
Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui al
successivo art. 14, il Comando Provinciale della Guardia di finanza
competente (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di
finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) provvede a richiedere i
seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare.
4. I candidati, risultati idonei alla prova scritta, devono
presentare direttamente o far pervenire, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio, entro venti giorni
dalla data di comunicazione dell'idoneita' stessa, i certificati
rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli
preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nel
successivo art. 21. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
5. I candidati, che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui al
successivo art. 21, devono presentare o far pervenire al Comando
Provinciale della Guardia di finanza competente (ovvero al locale
Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle
d'Aosta), a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione dell'esito del concorso:
a) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato
provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
c) domanda diretta al Ministero della difesa, con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento,
ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di
completamento, sergente o maresciallo, chiede di rinunciarvi per
conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo.
6. I vincitori del concorso devono consegnare, direttamente alla
Scuola Ispettori e Sovrintendenti, all'atto della presentazione per
l'inizio del corso di formazione, il diploma in originale ovvero la
copia autentica del certificato attestante il conseguimento del
titolo di studio, in conformita' dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il titolo di studio prescritto non puo' essere sostituito da
certificato di iscrizione ai corsi di laurea presso le universita'.
8. Il vincitore del concorso per il posto riservato di cui al
precedente art. 1, comma 2, deve, inoltre, far pervenire al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta
Furba n. 34 - 00181 Roma/Appio, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso,
l'attestato di cui al predetto art. 1.
9. I documenti di cui ai precedenti commi 3 e 5, lettera b),
devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
10. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
11. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione.
12. Il Centro di Reclutamento impartira' disposizioni circa le
modalita' e i termini di invio, da parte dei Reparti del Corpo
interessati, delle domande di partecipazione al concorso e della
documentazione di cui al presente articolo.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o
dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza ed e' ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame,
composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due professori in possesso del prescritto titolo
accademico nelle materie oggetto di esame;
e) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei
candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza,
composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. La sottocommissione esaminatrice per l'esame facoltativo di
una o piu' lingue estere e la prova facoltativa di conoscenza
dell'informatica e' quella indicata al comma 1, lettera d), del
presente articolo, integrata, rispettivamente, da:
a) docenti abilitati all'insegnamento delle lingue estere
oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in
servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore
della lingua stessa;
b) un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente
sottocommissione e' integrata da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente
comma 1, lettera e), puo' avvalersi, altresi', durante gli
accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e), del presente articolo, possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento.

                               Art. 8.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
1. Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7, comma 1,
lettere b), c) ed e), compileranno, per ogni candidato, un processo
verbale firmato da tutti i componenti.

                               Art. 9.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso
dei requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 10.
 
Documento di identificazione
 
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.

                              Art. 11.
 
Prova preliminare
 
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le
abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua
italiana, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia
di finanza, via Fiamme Gialle n. 3 - L'Aquila (localita' Coppito),
secondo il seguente calendario:
a) martedi' 4 luglio 2006, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da A a AZ;
b) martedi' 4 luglio 2006, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da BA a BORQ;
c) mercoledi' 5 luglio 2006, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da BORR a CAPP;
d) mercoledi' 5 luglio 2006, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da CAPR a CEZ;
e) giovedi' 6 luglio 2006, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da CHE a CORR;
f) giovedi' 6 luglio 2006, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da CORS a DEB;
g) venerdi' 7 luglio 2006, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da DEC a DICA;
h) venerdi' 7 luglio 2006, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da DICC a DUZZ;
i) lunedi' 10 luglio 2006, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da E a FIZZ;
j) lunedi' 10 luglio 2006, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da FLA a GIAM;
k) martedi' 11 luglio 2006, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da GIAN a IANNO;
l) martedi' 11 luglio 2006, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da IANNU a LERR;
m) mercoledi' 12 luglio 2006, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da LERS a MANC;
n) mercoledi' 12 luglio 2006, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da MAND a MAURI;
o) giovedi' 13 luglio 2006, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da MAURL a MORA;
p) giovedi' 13 luglio 2006, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da MORB a PACI;
q) venerdi' 14 luglio 2006, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da PACL a PENNE;
r) venerdi' 14 luglio 2006, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da PENNI a PORRA;
s) lunedi' 17 luglio 2006, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da PORRE a RIZZE;
t) lunedi' 17 luglio 2006, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da RIZZI a SANNA;
u) martedi' 18 luglio 2006, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da SANNE a SGRA;
v) martedi' 18 luglio 2006, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da SGRE a TAU;
w) mercoledi' 19 luglio 2006, ore 9, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da TAV a VARR;
x) mercoledi' 19 luglio 2006, ore 15, per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da VARS a Z.
2. I candidati, i cui cognomi non rientrino in nessuna delle
tornate di convocazione di cui al precedente comma, devono
presentarsi per sostenere la prova preliminare mercoledi' 19 luglio
2006, ore 15.
3. Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
4. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
7. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet, all'indirizzo
www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, sara':
a) disponibile, sul sito internet all'indirizzo www.gdf.it, una
mappa dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione ferroviaria e dal terminal «Colle Maggio» di L'Aquila alla
sede di esame e ritorno.
9. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
10. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo
chiesto ed ottenuto il differimento della prova, a norma dell'art. 20
del presente bando di concorso, non si presentano nel giorno e
nell'ora stabiliti.
11. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).
12. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
13. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alle
successive fasi concorsuali i candidati classificatisi nei primi
settecentocinquanta posti della graduatoria.
14. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito
lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto
utile.
15. Gli aspiranti debbono considerarsi non idonei e, quindi,
esclusi dal concorso, se non ricevono:
a) qualora non appartenenti al Corpo della guardia di finanza,
la convocazione per la visita medica di primo accertamento entro il
5 settembre 2006;
b) qualora appartenenti al Corpo della guardia di finanza, la
convocazione per la prova scritta entro il 18 settembre 2006.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista,
o dalla data in cui la stessa esclusione si intende definita, ai
sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 12.
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
 
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b),
mediante visita medica di primo accertamento, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e', immediatamente, comunicato all'interessato, il
quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di
essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i
requisiti di cui al successivo art. 13, commi 6, 11 e 12. La
richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere
presentata al presidente della sottocommissione prevista dall'art. 7,
comma 1, lettera b), al momento della comunicazione di non idoneita'.
Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica di primo accertamento.
5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica di primo accertamento.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o all'eventuale visita di revisione, ovvero giudicato
non idoneo, e' escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'art. 11, comma 16.

                              Art. 13.
 
Requisiti psico-fisici
 
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare un certificato, con data non
anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il
risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia
antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio
sanitario nazionale.
3. La mancata presentazione di detto certificato comporta
l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentato entro
cinquanta giorni dalla data di notifica dell'esito della visita
medica di primo accertamento.
4. La positivita' al suddetto accertamento comporta l'esclusione
dal concorso.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica di primo
accertamento, devono, comunque, avere:
a) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m. 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
2) campo visivo e motilita' oculare normali;
3) visione binoculare;
4) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: P.P.T. 20%.
11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
15. I concorrenti sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico
dell'aspirante.
16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai precedenti commi 6, 11 e 12, sono
immediatamente dichiarati non idonei dalla competente
sottocommissione.
17. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui al precedente art. 11, comma 16.
18. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
19. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultino positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio 2000,
n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Tali candidate sono, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma
3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 4 dicembre 2006.
20. Il personale che, alla data del 21 agosto 2006, presti
servizio nel Corpo della Guardia di finanza non e' sottoposto alla
visita medica.

                              Art. 14.
 
Ammissione alla prova scritta, modalita' e data di svolgimento
 
1. I candidati giudicati idonei agli accertamenti di cui al
precedente art. 12, nonche' i militari del Corpo che hanno superato
la prova preliminare di cui al precedente art. 11, sono ammessi a
sostenere la prova scritta, della durata di sei ore, consistente
nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per
tutti i candidati, che avra' luogo il giorno 9 ottobre 2006 presso la
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di
L'Aquila.

                              Art. 15.
 
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
 
1. Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

                              Art. 16.
 
Revisione della prova scritta
 
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d).
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a venti ventesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di dieci ventesimi.
5. I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta
riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
6. Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per le prove
di concorso di cui ai successivi articoli 17 e 18, entro il
20 novembre 2006, debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal
concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 11, comma 16.

                              Art. 17.
 
Accertamenti attitudinali
 
1. I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta sono
convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza.
2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e).
3. Detti accertamenti si articolano in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
4. I candidati risultati idonei ai predetti accertamenti sono
ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi
dal concorso.
5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
6. Avverso la suddetta esclusione gli interessati possono
produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 11, comma 16.
7. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli
stessi.

                              Art. 18.
 
Prova orale
 
1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione indicata
all'art. 7, comma 1, lettera d), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15 minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti), nei
limiti del programma riportato nell'allegato 3 al presente bando.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame
assegna a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito
da zero a venti ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei
medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un punto di
merito non inferiore a dieci ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a
dieci ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 11, comma 16.
8. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punto
di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal
presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque,
notificato ad ogni candidato.
9. Prima dell'effettuazione della prova orale, la
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), fissa in
apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione della
stessa.

                              Art. 19.
 
Prove facoltative
 
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
al precedente art. 18, e' sottoposto all'esame facoltativo di una o
piu' lingue estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 4
al presente bando.
2. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha
chiesto di partecipare per il posto riservato di cui al precedente
art. 1, comma 2, puo' richiedere di sostenere l'esame facoltativo di
lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo
stesso puo' essere assistito, sul posto, da personale qualificato
conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti
necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.
3. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),
integrata a norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo.
4. La sottocommissione assegna, sia per la prova scritta che per
quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che
nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra i
10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di
merito la maggiorazione di cui al successivo art. 21, comma 3,
lettera a).
5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
al precedente art. 18, e' sottoposto alla prova facoltativa di
conoscenza dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 4
al presente bando.
6. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma 2, il
candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha chiesto
di partecipare per il posto riservato di cui al precedente art. 1,
comma 2, puo' essere assistito, nel corso della prova facoltativa di
conoscenza dell'informatica, da personale qualificato conoscitore
della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle
modalita' di esecuzione della stessa.
7. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),
integrata a norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo.
8. La sottocommissione assegna, per la prova di cui al comma 5,
un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto
compreso tra i 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della
graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui al successivo
art. 21, comma 3, lettera b).
9. Prima dell'effettuazione delle prove facoltative di cui al
presente articolo, la competente sottocommissione fissa in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

                              Art. 20.
 
Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali
 
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli
articoli 11, 12, 17 e 18, e' considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle succitate fasi selettive nonche' delle prove
facoltative di cui al precedente art. 19, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), ed
e), hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o posticipare
la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di
svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli,
via della Batteria di Porta Furba n. 34 - 00181 Roma/Appio, deve
essere anticipata, via fax, al numero 0624290663 oppure 0624290669
(linea esterna), 8812663 oppure 8812669 (linea interpolizie);
b) sostenere la prova scritta, prevista dall'art. 14, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.

                              Art. 21.
 
Graduatoria
 
1. La sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera d), predispone distinte graduatorie finali di merito per il
contingente ordinario e per il posto riservato di cui al precedente
art. 1, comma 2.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, ad esclusione delle lettere
f) e g).
3. Per la formazione delle graduatorie e' presa come base la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale di cui ai precedenti articoli 14 e 18, cosi' maggiorata:
a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di
cui al precedente art. 19, per ogni lingua estera conosciuta:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;
b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di prova di
cui al precedente art. 19:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di
servizio posseduti dall'aspirante:
1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor militare o
al valor civile;
2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare
o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di
guerra;
3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare
o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore
a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o
attestato di benemerenza;
5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano
risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali
per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'art. 35, lettera a), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
6) 1 ventesimo, al concorrente appartenente al ruolo
«sovrintendenti»;
7) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato;
8) 2 ventesimi, per gli ufficiali ed i sottufficiali
provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo, e per
i sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza;
9) 0,50 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di
finanziere scelto o finanziere nonche' per i militari in ferma di
leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate
(esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di
elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici
elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al
massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato, e'
considerato anche il tempo trascorso per infermita' riconosciuta
dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di
convalescenza o in aspettativa;
d) 2 ventesimi, per il diploma di laurea.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
6. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi, se
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda e se la certificazione che ne attesta il possesso sia
stata inviata nei termini previsti dall'art. 6, comma 4.
7. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale,
sara' acquisita d'ufficio.
8. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza o dall'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel
numero dei posti messi a concorso.

                              Art. 22.
 
Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei vincitori del
concorso
 
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
di cui al precedente art. 1, comma 6, i concorrenti dichiarati
vincitori sono ammessi al corso di formazione in qualita' di allievi
marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al
Corpo) della visita medica di incorporamento, alla quale sono
sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del
dirigente il Servizio sanitario della Scuola Ispettori e
Sovrintendenti, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica.
2. Qualora il posto riservato di cui al precedente art. 1, comma
2, non puo' essere ricoperto per mancanza di candidato riconosciuto
idoneo, lo stesso e' conferito ad altro candidato iscritto, nella
graduatoria per i posti non riservati, nell'ordine del punteggio di
merito conseguito.
3. Entro venti giorni dall'inizio del corso, con determinazione
del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori del concorso
altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per
ricoprire:
a) i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui gli aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
4. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre
Forze armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
5. Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei
ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi
e successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione della
stessa.
6. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati di cui al precedente comma 5, nei limiti dei posti in
programmazione, al successivo corso di formazione.
7. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione
al corso di formazione di cui al precedente comma 6 e' subordinata al
superamento della visita medica di incorporamento, cui sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del
dirigente il Servizio sanitario della Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza. Quest'ultimo, nello
svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico
nonche' delle strutture del Centro di Reclutamento - Ufficio
Sanitario, reiterando, al fine di verificare il mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti
previsti dall'art. 13.
8. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento per essere
sottoposti alla visita medica di cui al precedente comma 7, devono
presentare il certificato ed il test (se di sesso femminile) previsti
all'art. 13, rispettivamente, ai commi 2 e 18.
9. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi del
presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono
essere notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di
Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro
trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                              Art. 23.
 
Mancata presentazione al corso
 
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati al Comandante della Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 3 -
L'Aquila (localita' Coppito), a mezzo fax, al massimo entro tre
giorni dall'inizio del corso, al numero 0862342215, che li valuta e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati
sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate
al candidato tramite il Reparto di appartenenza, se militare della
Guardia di finanza, ovvero tramite il competente Comando Provinciale
della Guardia di finanza (ovvero il locale Comando Regionale della
Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), se non
appartenente al Corpo.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta
giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla
frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa
impeditiva.

                              Art. 24.
 
Spese per la partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami
 
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove di concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove di concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per
i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria
per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, puo' essere
concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' alla prova scritta. Per i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione
della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei
periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e'
disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta. I militari, che
nello stesso anno avessero gia' beneficiato di altre tipologie di
licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di
quarantacinque giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre
1993, n. 537), possono, invece, fruire della anzidetta licenza
soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati
quarantacinque giorni. Qualora il concorrente non si presenti alla
prova orale, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in corso, e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria
dell'anno successivo.
4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere
comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente
sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.
5. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

                              Art. 25.
 
Assegnazione al termine del corso
 
1. Al termine del citato corso di formazione, i marescialli sono
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo
richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni
interne del Corpo.

                              Art. 26.
 
Sito internet ed informazioni utili
 
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it.,
nella
sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, saranno pubblicati sul citato sito internet gli
elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla
prova scritta, nonche' le graduatorie finali di merito del concorso.

                              Art. 27.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali e sono trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento
dei dati e' il Comandante generale della Guardia di finanza.
La presente determinazione sara' inviata agli organi di
controllo.
Roma, 11 maggio 2006
Gen. C.A.: Roberto Speciale

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