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MINISTERO DELLA SALUTE

Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica
dell'IRCCS pubblico "Istituto delle scienze neurologiche"
dell'Azienda unita' sanitaria locale di Bologna.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.15 del 20/2/2024
Ente:MINISTERO DELLA SALUTE
Località:Nazionale
Codice atto:24E00982
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:21/3/2024

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti in particolare, l'art. 3, comma 4, l'art. 5, comma 1, e
l'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003
come modificato e integrato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022,
n. 200, i quali prevedono che il direttore scientifico, in possesso
di comprovate capacita' scientifiche e manageriali, sia nominato dal
Ministro della salute sentito il Presidente della regione
interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore
a cinque, e che l'incarico del direttore scientifico degli IRCCS
pubblici comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di
lavoro pubblico o privato, fatta salva l'attivita' di ricerca
preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata
nell'interesse esclusivo dell'istituto, senza ulteriore compenso;
Visto l'art. 3, comma 5, dell'Atto di intesa, recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione»,
sancito il 1° luglio 2004 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante «Disposizioni in materia
di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico - IRCCS», il quale stabilisce che la nomina del
direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e' effettuata dal Ministro della salute nel rispetto dei
criteri generali fissati dall'Atto di intesa tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenze
statutarie, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288;
Visto, altresi', il comma 2, del predetto art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 42 del 2007, il quale prevede la
pubblicazione di un apposito bando, con indicazione delle modalita' e
dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei
direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico;
Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 42 del 2007, che disciplina la composizione della
commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina
dei direttori scientifici degli IRCCS;
Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
e successive modificazioni ed integrazioni, che, tra l'altro, prevede
il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni,
di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10
novembre 2015 interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra
l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra
tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento a
soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni destinatarie
a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla
pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase
successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190», e, in particolare l'art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2023 con il
quale e' stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
dell'IRCCS di diritto pubblico, nella disciplina «scienze
neurologiche», dell'«Istituto delle scienze neurologiche», struttura
interna della Azienda USL di Bologna, con sede legale in Bologna -
via Castiglione n. 29;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 ottobre 2023 con il
quale e' stata individuata quale area tematica di afferenza
dell'istituto delle scienze neurologiche l'area di «neurologia»;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2019 con il
quale il prof. Raffaele Lodi e' stato nominato, per un periodo di
cinque anni, direttore scientifico del richiamato «Istituto delle
scienze neurologiche» di Bologna;
Ritenuto di dover attivare, in prossimita' della scadenza
dell'incarico, la procedura di nomina del direttore scientifico
dell'IRCCS pubblico «Istituto delle scienze neurologiche»
dell'Azienda USL di Bologna;

Decreta:

Art. 1

Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande

1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla
direzione scientifica dell'IRCCS pubblico «Istituto delle scienze
neurologiche» dell'Azienda USL di Bologna, riconosciuto per l'area
tematica di «neurologia», rivolta a candidati in possesso di
documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo,
esperienza e capacita' manageriali, specifica capacita' di
organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonche'
comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati devono essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e
compilando e sottoscrivendo, con firma digitale, il modulo
disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attivita' di compilazione e invio della
domanda per via telematica, il candidato riceve un messaggio di posta
elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda.
4. La modifica della domanda puo' essere effettuata fino alla
scadenza del termine di presentazione di cui al comma 2;
l'applicazione informatica consente di modificare i dati gia'
inseriti; allo scadere del termine predetto l'applicazione non
permette piu' alcun accesso al modulo elettronico di
compilazione/invio delle domande.
5. Non sono accettate domande pervenute per posta o recapitate a
mano.

                               Art. 2 

Requisiti generali di ammissione

1. Possono partecipare alla presente selezione coloro che
possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell'Unione europea o di uno degli stati aderenti all'accordo CE 2
maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un paese terzo con
titolarita' di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in
area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
c) comprovate capacita' scientifiche e manageriali.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero, gli
estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati
dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione
alla selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti
o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche'
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.

                               Art. 3 

Documentazione da presentare

1. Il candidato deve presentare la seguente documentazione
inerente a:
a) curriculum vitae formativo e professionale, con indicazione
in particolare della laurea, o altri titoli accademici,
dell'attivita' specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi
di laurea e/o presso istituzioni pubbliche;
b) documentazione inerente alla produzione scientifica con
indicazione dell'impact factor in posizione di rilievo (1°, 2° o
ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli ultimi dieci anni,
selezionate dal candidato con particolare riferimento all'area di
«neurologia»;
c) documentazione inerente alla continuita' della produzione
scientifica degli ultimi dieci anni, comprensiva dell'impact factor e
citation index;
d) documentazione inerente la capacita' manageriale, con
indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli
ultimi dieci anni, della posizione di coordinamento/responsabilita'
di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi dieci anni (quali
incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca, di
unita' complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di
materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso,
cornee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti
patogeni), di registri nazionali di tumori e/o malattie rare, di
facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per
qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere o nazionali,
di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate
dall'istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di
sviluppo della ricerca dell'IRCCS comprensivo di obiettivi, modalita'
di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) documentazione inerente all'attivita' di collaborazione con
gruppi di ricerca nazionali ed esteri e, in particolare, il
coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di
ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali, le
partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l'attivita' di
ricerca traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

                               Art. 4 

Nomina della commissione

1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 e' costituita con decreto
del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti della commissione di cui al comma
1 sono resi pubblici attraverso pubblicazione del decreto di nomina
sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it).
3. La commissione di valutazione puo' accedere alla
documentazione inviata dai candidati attraverso il sito
http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l'utilizzazione di username
e password.

                               Art. 5 

Criteri e modalita' di valutazione della commissione

1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
individua, in ordine alfabetico, una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione
nella terna. Detta terna viene sottoposta alle valutazioni del
Ministro della salute per la nomina del candidato prescelto, sentito
il Presidente della regione interessata.
2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei
candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al
presente bando, quale parte integrante dello stesso.
3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, puo'
effettuare riunioni da remoto.

                               Art. 6 

Conferimento dell'incarico

1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed
e' conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del
candidato prescelto nell'ambito della terna individuata dalla
commissione di valutazione.
2. Il trattamento economico e' definito dal contratto individuale
che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

                               Art. 7 

Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilita' e incompatibilita'

1. Il candidato prescelto, all'atto del conferimento
dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause
di inconferibilita' e di incompatibilita' di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

                               Art. 8 

Oneri

1. Ai componenti della commissione di cui all'art. 4, non
residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I
predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai
dirigenti di I fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28 dicembre
1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese relative al
viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione
restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti
della commissione, graveranno sul Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il
funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai
componenti e le indennita' di missione ed il rimborso spese di
trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute - di
consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica»,
nell'ambito della Missione «Ricerca e innovazione» - Programma
«Ricerca per il settore della sanita' pubblica» - «Funzionamento» -
C.D.R. «Direzione della ricerca e dell'innovazione in sanita'»,
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per l'esercizio 2024.

                               Art. 9 

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione alla selezione saranno raccolti dall'ufficio 2 della
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' e
trattati per le finalita' di gestione della procedura ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 2 febbraio 2024

Il Ministro: Schillaci

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