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MINISTERO DELLA SALUTE

Esami di idoneita' per il conseguimento dell'autorizzazione
all'imbarco in qualita' di medico di bordo - sessione anno 2004.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.81 del 12/10/2004
Ente:MINISTERO DELLA SALUTE
Località:Nazionale
Codice atto:04E06293
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

IL   DIRETTORE  GENERALE  Dipartimento  dell'innovazione  direzionale
generale del personale, organizzazione e bilancio
 
Visto il regolamento per la Sanita' Marittima approvato con regio
decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i regi decreti
7 luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, ed, in
particolare, le norme sugli esami di idoneita' ad esercitare le
funzioni di medico di bordo;
Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328 con il quale e' stato approvato il regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976,
n. 479, con il quale viene elevato a 45 anni il limite di eta' per
l'ammissione agli esami di idoneita' a medico di bordo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi ed il relativo regolamento di esecuzione e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del ministro della sanita' 31 luglio 1997,
n. 353, concernente il regolamento per l'individuazione degli atti e
dei documenti di competenza di questo Ministero sottratti al diritto
di accesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle forme di
assunzione nei pubblici impieghi e le successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare
l'art. 3, comma quinto, cosi' come integrato dall'art. 2, comma
ottavo, della legge 16 giugno 1998, n. 191 che vieta alle pubbliche
amministrazioni di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione
delle domande per la partecipazione a selezioni pubbliche nonche' ad
esami per il conseguimento di abilitazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali ed in
particolare l'art. 13;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Sessione di esami
 
E' indetta la sessione di esami di idoneita' per il conseguimento
dell'autorizzazione all'imbarco in qualita' di medico di bordo.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione agli esami di cui al precedente art. 1 e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) eta' non superiore agli anni quarantacinque alla data del
presente decreto;
3) iscrizione nelle liste elettorali;
4) idoneita' fisica prevista per il personale marittimo dal
regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive
modificazioni ed integrazioni;
5) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
6) diploma di abilitazione all'esercizio professionale
conseguito da almeno due anni alla scadenza del termine massimo per
la presentazione delle domande;
7) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici -
chirurghi di una provincia della Repubblica.
Salvo quanto stabilito ai punti 2) e 6) per l'eta' e
l'abilitazione professionale, i suddetti requisiti debbono essere
posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la
presentazione delle domande di partecipazione alla sessione d'esami.
Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione
dagli esami per difetto dei prescritti requisiti.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande
 
Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo e
debitamente firmate, devono essere presentate direttamente o spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al Ministero della salute - Direzione generale
del personale Organizzazione e Bilancio - Ufficio III Gestione del
Personale - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma/EUR, nel termine
perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - della Repubblica italiana.
Le domande dovranno essere redatte esattamente secondo l'unito
schema (allegato a) e contenere, pena l'esclusione, tutte le
dichiarazioni richieste, rese in modo completo.
Il termine per la presentazione delle domande, se coincidente con
un giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data apposta in partenza dal servizio postale
accettante.
Per le domande presentate a mano la data di arrivo e' stabilita
dal timbro a data apposto su di esse dall'Ufficio III Gestione del
Personale della Direzione generale del Personale, Organizzazione e
Bilancio che dell'avvenuta presentazione rilascia ricevuta.
La ricezione delle istanze di ammissione avverra' nei giorni e
negli orari di seguito elencati: dal lunedi' al giovedi' dalle ore 10
alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 16, il venerdi' dalle ore 10 alle
ore 13.
Non si terra' conto delle domande di partecipazione spedite o
presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalita' diverse da
quelle indicate nel primo comma del presente articolo.
I candidati devono indicare nella domanda, in alto a sinistra, e
sul frontespizio della busta contenente la domanda, nel caso in cui
questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice alfanumerico : MB
764.
Nella domanda di ammissione alla presente sessione di esami,
dattiloscritta o redatta in carattere stampatello, l'aspirante sotto
la propria responsabilita' deve dichiarare:
1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
2) recapito presso il quale desidera siano trasmesse le
eventuali comunicazioni relative alla sessione di esami, con l'esatta
indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito
telefonico.
Il candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni
variazione dell'indirizzo presso il quale desidera ricevere le
eventuali comunicazioni e del recapito telefonico.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda ne' per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
mezzo raccomandata.
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
5) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in
corso. In caso contrario indicare la condanna riportata, la data di
sentenza e l'autorita' giudiziaria che le ha emesse (da indicare
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale o non menzione, ecc.) nonche' i procedimenti penali
eventualmente pendenti;
6) il diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l'esatta
indicazione della data e dell'Universita' presso cui lo stesso e'
stato conseguito;
7) il diploma di abilitazione all'esercizio professionale
(ovvero il certificato da cui risulti che lo stesso e' stato
rilasciato in sostituzione del diploma) con l'esatta indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato
conseguito;
8) di essere iscritti nell'albo professionale dell'ordine dei
medici chirurghi;
9) di avere idonea conoscenza della lingua inglese;
10) di prescegliere, quale seconda lingua straniera, una fra
quelle previste nel programma di esame (francese, spagnolo, tedesco,
portoghese, russo e arabo).
Alla domanda dovra' essere allegato il certificato medico
rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo o, in
caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non
inferiore a capitano, attestante l'idoneita' fisico-psichica di cui
al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernenti l'idoneita' fisica della
gente di mare; tale certificato deve essere di data non anteriore ad
un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero
della salute.
I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte
le dichiarazioni sopra indicate potranno essere esclusi in qualsiasi
momento dalla sessione di esami con decreto motivato.
Non si terra' conto delle domande prive di firma autografa.

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e' cosi' composta:
a) un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello
Stato di corrispondente qualifica, in qualita' di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute, scelto tra i
dirigenti medici di II livello;
c) un rappresentante del Ministero infrastrutture e dei
trasporti (Direzione generale per la navigazione e il trasporto
marittimo interno);
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri
(Direzione generale per gli Italiani all'estero e le politiche
migratorie);
e) da quattro docenti universitari di cui uno in patologia o
clinica chirurgica, uno in clinica ostetrico-ginecologica, uno in
igiene, uno in patologia o clinica medica;
f) da un medico autorizzato all'imbarco quale medico di bordo,
scelto su terna proposta dall'Associazione nazionale medici di bordo.
Alla Commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per
le lingue estere.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un
funzionario del Ministero della salute, appartenente all'area
funzionale C - posizione economica C3 o in carenza posizione
economica C2.

                               Art. 5.
 
Prove di esame e modalita' di svolgimento
 
Gli esami si articoleranno secondo il programma di cui al
successivo art. 6 del presente decreto, in due prove scritte, in
quattro prove pratiche, in un colloquio ed in due prove di lingua
estera.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 14 dicembre
2004 verra' data comunicazione del giorno, dell'ora e della
ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte. Gli
aspiranti si presenteranno a sostenere le prove, sotto riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione
agli esami, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni
contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.
Qualora, per motivi organizzativi, non sia possibile fissare il
calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara'
comunicato l'eventuale rinvio ad altra pubblicazione della data delle
prove.
Gli ammessi alle successive prove pratiche ed orali riceveranno
diretta comunicazione al domicilio indicato del giorno, dell'ora e
dell'ubicazione dei locali in cui potranno sostenerle.
Per essere ammessi a sostenere le suddette prove d'esami, i
candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti, di
identita' o di riconoscimento, in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente di guida;
d) patente nautica;
e) libretto di pensione;
f) tessera di riconoscimento purche' munita di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da
un'amministrazione dello Stato.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di
identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano
riportato una media di 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in
ciascuna di esse.
Per le prove pratiche la Commissione mettera' a disposizione dei
candidati le apparecchiature ed i materiali necessari. Non e'
consentito l'uso di apparecchiature e materiali propri.
Alle prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri
tecnici della Commissione appositamente delegati a riferire sulle
capacita' e abilita' di ciascun candidato. La Commissione, sulla base
del loro rapporto, esprimera' collegialmente il voto.
Sono ammessi al colloquio ed alle prove di lingua straniera i
candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 6/10 in
ciascuna prova pratica.
Superano il colloquio i candidati che conseguono un punteggio non
inferiore a 6/10. Parimenti, si intendono superate le prove di lingua
straniera se il candidato riporta una media di 7/10 nelle prove di
lingua e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.
La votazione complessiva e' stabilita sommando la media dei voti
riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle
prove pratiche, il voto riportato nel colloquio e la media dei voti
riportati nelle prove di lingua.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si
osservano - sempre che applicabili, tenuto conto della natura degli
esami in questione - le disposizioni degli articoli dal decimo al
quindicesimo del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti
gli adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati
durante e dopo lo svolgimento delle prove.

                               Art. 6.
 
Programma di esame
 
Prove scritte
Prima prova: igiene generale e speciale, con particolare riguardo
all'igiene navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie
infettive e parassitarie e di origine alimentare.
Seconda prova: Patologia medica, patologia chirurgica, clinica
medica e clinica chirurgica.
Prove pratiche
Prima prova: prova di clinica medica. Esame di un infermo e
discussione sul caso.
Elementi di elettrocardiografia.
Tecniche e terapia medica sulle emergenze cardiologiche.
Formano, altresi', oggetto d'esame le comuni malattie
dell'infanzia.
Seconda prova: prova di clinica chirurgica. Esame di un infermo e
discussione sul caso.
Tecniche di rianimazione cardio-polmonare.
Formano, altresi', oggetto d'esame le comuni prestazioni per il
soccorso d'urgenza.
Terza prova: prova di clinica ostetrica e ginecologica. Esame di
un caso ostetrico/ginecologico con relativa discussione.
Quarta prova: Tecniche di laboratorio per la diagnosi delle
malattie infettive e parassitarie, con riconoscimento dei rispettivi
agenti eziologici al microscopio ottico.
Esecuzione ed interpretazione di esami chimico - clinici.
Descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico
sanitari per accertare la genuinita' e salubrita' dei principali
alimenti e bevande: acque, cereali e farine, latte, vino, carni,
conserve alimentari, etc.
Controlli degli apparecchi di clorazione delle acque.
Colloquio
1. Materie della prima prova scritta.
2. Legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le
funzioni del medico di bordo.
Ordinamento sanitario dello Stato.
Organizzazione sanitaria internazionale.
Regolamento sanitario internazionale.
Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste sulle
navi addette al trasporto dei passeggeri.
Condizioni per l'igiene e l'abitabilita' degli equipaggi a bordo
delle navi mercantili nazionali.
Medicinali, oggetti di medicatura ed utensili vari di cui devono
essere provviste le navi.
Prove obbligatorie di lingua estera
Lettura, traduzione e conversazione, attraverso le quali il
candidato dovra' dimostrare di avere idonea conoscenza della lingua
inglese e di un'altra lingua da prescegliersi fra le seguenti:
francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.

                               Art. 7.
 
Accertamento del possesso dei requisiti
 
I candidati risultati idonei dovranno comprovare entro il termine
perentorio di giorni trenta dal ricevimento della relativa richiesta,
a pena di decadenza il possesso dei requisiti di ammissione
prescritti dal presente decreto.
A tal fine, i candidati potranno produrre apposite
certificazioni, da far pervenire al Ministero della salute -
Direzione generale del Personale, Organizzazione e Bilancio - Ufficio
III Gestione del Personale, - piazzale dell'Industria, 20 - 00144
Roma/EUR.
In alternativa, a seconda dei casi, i candidati possono avvalersi
della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli
articoli rispettivamente 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (allegato «B»). La
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le
modalita' di cui all'art. 38 dello stesso testo unico.
Ove risulti piu' agevole, e' facolta' degli interessati
trasmettere, entro lo stesso termine di cui al primo comma del
presente articolo, i certificati originali, o in copia autenticata,
in esenzione di bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta
anche presso l'ufficio competente a ricevere le domande di concorso
su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello
stesso. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo
nel procedimento in corso.
A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'amministrazione
effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente
non veritiere o mendaci.

                               Art. 8.
 
Graduatoria degli idonei
 
La graduatoria dei candidati risultati idonei agli esami e'
approvata con decreto del Direttore generale competente e
successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero
della salute.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini
per eventuali impugnative.

                               Art. 9.
 
Accesso agli atti del procedimento
 
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della sessione
d'esame e' escluso fino alla conclusione della relativa procedura,
fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 20 giugno 2003
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della salute - Direzione generale del personale,
organizzazione e bilancio - Ufficio III Gestione del Personale per le
finalita' di gestione della sessione d'esami in questione e saranno
trattati, successivamente, anche dalla competente Direzione generale
della Prevenzione Sanitaria per gli adempimenti relativi
all'eventuale conseguimento dell'idoneita' all'imbarco in qualita' di
medico di bordo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti d'ammissione, pena l'esclusione dalla
graduatoria.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figurano il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alle legge, nonche' il diritto di
opporsi al trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi al
Ministero della salute Direzione generale del Personale,
organizzazione e bilancio - Ufficio III Gestione del Personale,
piazzale dell'Industria, 20 - Roma Eur. Il titolare del trattamento
dei dati e' il Ministero della salute. Il responsabile del
trattamento dei dati e' il direttore generale della sopra citata
direzione generale.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale italiana - 4ª serie speciale - della Repubblica.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede
giurisdizionale, impugnazione al competente tribunale amministrativo
regionale entro sessanta giorni dalla stessa data.
Informazioni sulla sessione d'esame saranno disponibili sul sito
internet del Ministero della salute:
www.ministerosalute.it/professioni/concorsi.jsp> Roma, 1° ottobre 2004
Il direttore generale: Celotto

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