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SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di Coadiutore
parlamentare di prima fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.68 del 2/9/2003
Ente:SENATO DELLA REPUBBLICA
Località:Roma  (RM)
Codice atto:03E05015
Sezione:Organi costituzionali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:60
Scadenza:2/10/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto l'art. 12 del Regolamento dell'Amministrazione del Senato
della Repubblica;
Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza nelle
sedute dell'11 dicembre 2002 e del 28 luglio 2003;
Su proposta del Segretario Generale,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sessanta posti
di Coadiutore parlamentare di prima fascia, con lo stato giuridico ed
il trattamento economico stabiliti dal Regolamento
dell'Amministrazione del Senato della Repubblica e dalle
deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
2. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2,
comma 7, del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. I
candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di
preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione, entro il
giorno in cui si sostengono le prove orali.
3. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il
personale cosi' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione
 
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di scuola media superiore di
secondo grado di durata quinquennale, conseguito con una votazione
non inferiore a 42/60 o a 70/100, ovvero siano in possesso di titolo
di studio riconosciuto ovvero dichiarato equipollente al suddetto
diploma dalle competenti autorita' italiane; dal provvedimento di
riconoscimento ovvero dalla dichiarazione di equipollenza deve
risultare, altresi', a quale votazione prevista per il predetto
diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio
conseguito;
d) abbiano un'eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai
40 anni (ovvero 45 se dipendenti di ruolo del Senato);
e) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle
mansioni per le quali il candidato concorre, con particolare
riferimento a quelle dattilografiche.
2. I requisiti di cui al comma precedente debbono essere
posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle
domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a pena di irricevibilita', alternativamente:
a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla
fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della
Repubblica (http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al
comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato
della Repubblica - Codice C1 - (via Giustiniani, n. 11 - 00186 ROMA),
a pena di irricevibilita', entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
esclusivamente, e sempre a pena di irricevibilita', a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio
del Personale del Senato, a pena di irricevibilita', entro 60 giorni
dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero
della posta celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere
redatta e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in
maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione
alle mansioni per le quali il candidato concorre, con particolare
riferimento a quelle dattilografiche;
f) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), allegando - a pena di esclusione - qualora i titoli di
studio siano stati riconosciuti ovvero dichiarati equipollenti, i
prescritti provvedimenti di riconoscimento ovvero le dichiarazioni di
equipollenza delle competenti autorita' italiane;
g) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
h) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento;
i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
l) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
6. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
a) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese o francese -
nella quale intendono sostenere la prova scritta e quella orale
obbligatoria di lingua straniera;
b) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco o spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova
scritta ed orale obbligatoria di lingua straniera - nella quale
intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
c) se intendono sostenere la prova facoltativa di stenografia
di cui all'art. 13, comma 7.
d) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono
provvisti.
7. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
8. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere
consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non piu'
rispondenti a verita', e' punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono
dichiarare, altresi', di essere consapevoli che le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.

                               Art. 4.
 
Irricevibilita' delle domande
 
1. Non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte
sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo ovvero sulla copia
stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;
b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con
avviso di ricevimento;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a matita o
in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
e) le domande spedite oltre il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
f) le domande pervenute oltre il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

                               Art. 5.
 
Cause di esclusione dal concorso
 
1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del diploma di scuola media
superiore di secondo grado di durata quinquennale, conseguito con una
votazione non inferiore a 42/60 o a 70/100;
d) che non siano in possesso dei provvedimenti di
riconoscimento ovvero delle dichiarazioni di equipollenza del titolo
di studio conseguito con il diploma di scuola media superiore di
secondo grado di durata quinquennale da cui deve risultare, altresi',
a quale dei giudizi o delle votazioni previsti per il suddetto
diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio
conseguito;
e) che abbiano un'eta' inferiore a 18 anni o superiore a 40
anni (ovvero 45 se dipendenti di ruolo del Senato);
f) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in relazione
alle mansioni per le quali il candidato concorre, con particolare
riferimento a quelle dattilografiche;
g) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata
quinquennale, conseguito con una votazione non inferiore a 42/60 o a
70/100;
h) che non abbiano allegato alla domanda i prescritti
provvedimenti di riconoscimento ovvero le dichiarazioni di
equipollenza delle competenti autorita' italiane per i titoli di
studio conseguiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c);
i) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
l) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
m) che non abbiano indicato nella domanda il possesso
dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle mansioni per le
quali il candidato concorre, con particolare riferimento a quelle
dattilografiche.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero
non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando possono
integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette
integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano
spedite entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il
termine di 60 giorni dalla medesima data.
4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i
documenti richiesti dal bando.
5. I termini per la presentazione della domanda e dei titoli di
preferenza sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il
giorno iniziale, e, se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza
e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I
giorni festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la spedizione delle domande di partecipazione.

                               Art. 6.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo
decreto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica.
2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove
di lingua, per la prova di dattilografia, per le altre prove tecniche
e per la prova facoltativa di stenografia.
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni, ai sensi
dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica.

                               Art. 7.
 
Diario della prova preliminare
 
1. Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Speciale «Concorsi ed esami»)
del 2 dicembre 2003 viene data comunicazione del diario della prova
preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale puo' essere data
comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della
prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione
di irricevibilita' della domanda ovvero di esclusione dal concorso
sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per
sostenere la suddetta prova, all'indirizzo indicato, nel giorno e
nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre
2003, muniti:
a) del documento legale di identita' indicato nella domanda;
b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della
posta celere con le quali e' stata spedita la domanda di
partecipazione.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione
esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.

                               Art. 8.
 
Diario delle prove successive a quella preliminare
 
1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta
Ufficiale del 2 dicembre 2003. Tale comunicazione assume valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a
mezzo di raccomandata, ovvero attraverso analoghe modalita'.
3. Tutte le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o
pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalita' simili -
assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove
assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con
riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.

                               Art. 9.
 
Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati
 
1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue
l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la
Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera
durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali e tecniche.
2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del
2 dicembre 2003.
3. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

                              Art. 10.
 
Prova preliminare
 
1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere la
prova preliminare consistente in 50 quesiti attitudinali a risposta
multipla.
2. La durata della prova preliminare viene stabilita dalla
Commissione esaminatrice.
3. In sede di valutazione della prova preliminare, viene
attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece
sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o
plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
4. Per lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non e' consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione
esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata
esclusione dalla prova preliminare.
5. La correzione del foglio-risposte viene effettuata
automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve
essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite
in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte
dei candidati puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul
foglio-risposte non e' consentito effettuare correzioni. Dopo
l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per
nessun motivo. Il mancato annerimento di caselle a campo obbligato
necessario per la correzione comporta l'annullamento automatico della
prova corrispondente.
6. Sono ammessi alla prova tecnica di dattilografia i candidati
che si sono classificati fino al 1000° posto in ordine di
graduatoria. Il predetto numero di mille ammessi potra' essere
superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo
posto utile della graduatoria.
7. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre a
formare il punteggio complessivo.

                              Art. 11.
 
Prova tecnica di dattilografia
 
1. I candidati ammessi ai sensi dell'art. 10, comma 6, sostengono
la prova tecnica di dattilografia - della durata di cinque minuti -
consistente nella copiatura di un testo alla velocita' non inferiore
a 300 battute al minuto (tra 1500 e 1520 battute), mediante
l'utilizzo del programma «Microsoft Word 2000» con personal computer
dotato di tastiera italiana. I candidati effettuano due tentativi,
uno immediatamente successivo all'altro; ai fini del punteggio si
tiene conto soltanto del migliore risultato conseguito.
2. Alla prova tecnica di dattilografia viene attribuito un
punteggio massimo di 30 punti. La Commissione esaminatrice, nella sua
prima riunione, stabilisce i criteri di valutazione della prova. La
correzione degli elaborati della prova tecnica di dattilografia puo'
essere effettuata automaticamente con supporti elettronici.
3. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che abbiano
conseguito un punteggio minimo di 18 punti nel migliore dei due
elaborati e si siano classificati fino al 500° posto in ordine di
graduatoria. Il predetto numero di 500 ammessi potra' essere superato
per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto
utile della graduatoria.

                              Art. 12.
 
Prove scritte
 
1. Le prove scritte sono:
a) risposta a 10 quesiti sulla storia d'Italia dal 1861 ai
giorni nostri;
b) risposta a 10 quesiti sull'ordinamento costituzionale
italiano;
c) traduzione in italiano, senza l'ausilio di vocabolario, di
uno o piu' testi nella lingua prescelta dal candidato tra inglese e
francese.
2. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta il candidato
avra' a disposizione tre ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non
potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, ne'
supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non e'
consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo
svolgimento della prova, comportera' l'immediata esclusione dal
concorso. La Commissione puo' disporre l'eventuale consultazione di
testi messi a disposizione per tutti i candidati su apposite
postazioni.
4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio
massimo di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il
candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42
punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola
prova.

                              Art. 13.
 
Prove tecniche ed orali
 
1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le prove tecniche ed orali di cui al comma 2.
2. Le prove tecniche ed orali sono le seguenti:
a) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma
«Microsoft Excel 2000»;
b) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma
«Microsoft Word 2000»;
c) storia d'Italia dal 1861 ai giorni nostri;
d) ordinamento costituzionale italiano;
e) lettura e traduzione di un brano scritto nella lingua
straniera prescelta per la prova scritta, che costituisce la base per
successive domande e per una conversazione.
3. A ciascuna delle prove tecniche ed orali e' attribuito un
punteggio massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il
candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 35
punti e non meno di 6 punti in ciascuna singola prova.
4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una o piu'
prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti:
inglese, francese, tedesco, spagnolo, ad esclusione di quella
indicata per la prova scritta e per quella orale obbligatoria di
lingua straniera.
5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve
testo scritto, che costituisce la base per successive domande e per
una conversazione.
6. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una prova
facoltativa di stenografia sotto dettatura, per la durata di 5
minuti, alla velocita' minima di 65 parole al minuto.
7. La prova facoltativa di stenografia e' valutata per non piu'
di 5 punti.

                              Art. 14.
 
Graduatoria finale
 
1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova tecnica
di dattilografia e nelle prove scritte, orali e tecniche, ivi
comprese quelle facoltative.
2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita'
di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali
devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che
diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La
documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve
essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun
candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del presente bando.

                              Art. 15.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti
a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione
al fine di accertare l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle
specifiche mansioni professionali richieste.

                              Art. 16.
 
Assunzione dei vincitori
 
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione
indicati loro dall'Amministrazione del Senato della Repubblica,
secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa
documentazione, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' al servizio dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nell'ambito della carriera dei Coadiutori parlamentari.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell'art. 15 del Regolamento dell'Amministrazione del Senato
della Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in ruolo
se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il
periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo
e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di
conferma in ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti gli
effetti come servizio di ruolo.

                              Art. 17.
 
Ricorsi
 
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 18 del
Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica - alla
Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, entro 30 giorni
dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei diversi
provvedimenti.

                              Art. 18.
 
Accesso agli atti del concorso
 
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16 del Regolamento
dei concorsi del Senato della Repubblica - se vi abbiano concreto
interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente
rilevanti, inviando la relativa richiesta alla Segreteria della
Commissione esaminatrice.
2 L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e
speditezza della procedura stessa.

                              Art. 19.
 
Dati personali
 
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
conservati presso il Servizio del Personale del Senato della
Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso.
I medesimi dati possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali
allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali
dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione.

                              Art. 20.
 
Informazioni
 
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati
possono consultare il sito Internet del Senato della Repubblica
(http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm) o telefonare ai
numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15
alle ore 17, nei giorni feriali escluso il sabato).
Il Presidente: Pera
Il Segretario Generale: Malaschini

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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