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SENATO DELLA REPUBBLICA
Concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario parlamentare
di prima fascia con mansioni di ragioniere
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.6 del 21/1/2003 |
Ente: | SENATO DELLA REPUBBLICA |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 03E00343 |
Sezione: | Organi costituzionali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 8 |
Scadenza: | 20/2/2003 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
Visto l'articolo 12 del Regolamento dell'Amministrazione del
Senato della Repubblica;
Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio di Presidenza in data
10 aprile 2001 e 22 novembre 2001;
Su proposta del Segretario Generale;
Decreta:
Art. 1.
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di
Segretario parlamentare di prima fascia con mansioni di ragioniere,
con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal
Regolamento dell'Amministrazione del Senato della Repubblica e dalle
deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia.
2. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2,
comma 7, del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. I
candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di
preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione, entro il
giorno in cui sostengono le prove orali.
3. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il
personale cosi' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di ragioniere e perito
commerciale rilasciato da un istituto tecnico commerciale, con
esclusione di titoli di studio equipollenti, conseguito con una
votazione non inferiore a 42/60 o a 70/100, ovvero siano in possesso
di titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente al
diploma di ragioniere e perito commerciale dall'autorita' italiana
competente; dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare,
altresi', a quale votazione prevista per il predetto diploma
equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito
all'estero. Si prescinde dal conseguimento del diploma di ragioniere
e perito commerciale nonche' dalla votazione minima per i candidati
che siano in possesso - alternativamente -: del diploma di laurea
specialistica (quinquennale) nella classe 64/S ovvero nella classe
84/S; del diploma di laurea (triennale) nella classe 17 ovvero nella
classe 28; delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia
nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria.
Si prescinde dalla votazione minima richiesta, ma non dal
conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale, per i
candidati che siano in possesso - alternativamente - di uno dei
seguenti diplomi universitari (triennali) rilasciati dalle facolta'
di economia (Commercio estero; Economia delle imprese cooperative e
delle Organizzazioni non-profit; Economia e Amministrazione delle
imprese; Economia e Gestione dei servizi turistici; Gestione delle
Amministrazioni pubbliche; Gestione delle Imprese alimentari;
Marketing e Comunicazione di azienda) ovvero della laurea in
giurisprudenza;
d) abbiano un'eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai
40 anni;
e) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego;
f) abbiano svolto, per un periodo non inferiore a tre anni, le
mansioni di ragioniere con rapporto di lavoro dipendente, presso lo
Stato, organizzazioni pubbliche o private, anche comunitarie o
internazionali, ovvero risultino iscritti, per almeno tre anni,
all'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali.
2. I requisiti di cui al comma precedente debbono essere
posseduti alla data dell'ultimo giorno utile per la spedizione delle
domande.
3. L'Amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta,
a pena di irricevibilita', alternativamente:
a) sull'apposito modulo (riportato in allegato) o sulla
fotocopia di questo;
b) sulla copia stampabile dal sito Internet del Senato della
Repubblica (http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm).
2. La domanda, redatta secondo una delle modalita' indicate al
comma 1, deve essere spedita al Servizio del Personale del Senato
della Repubblica - codice B2 - (via Giustiniani, n. 11 - 00186 Roma),
a pena di irricevibilita', entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
esclusivamente, e sempre a pena di irricevibilita', a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante). La domanda deve comunque pervenire al Servizio
del Personale del Senato, a pena di irricevibilita', entro sessanta
giorni dalla predetta data di pubblicazione del presente avviso (a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente).
3. La domanda deve essere redatta, a pena di irricevibilita', a
penna ovvero con apparecchiatura di stampa elettronica o meccanica.
4. I candidati sono tenuti a comunicare, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso
di ricevimento, qualunque cambiamento del proprio recapito.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di documentazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
per eventuali disguidi postali e telegrafici, ne' per mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero
della posta celere.
5. Nella domanda che, a pena di irricevibilita', deve essere
redatta e inviata con le modalita' sopraindicate, nonche' firmata in
maniera autografa ed in originale, i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
f) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), allegando - a pena di esclusione - qualora i titoli di
studio siano stati conseguiti all'estero, le prescritte dichiarazioni
di equipollenza;
g) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1,
lettera f);
h) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in
caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.);
i) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
m) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
6. I dipendenti di pubbliche Amministrazioni e di organizzazioni
pubbliche dovranno allegare, a pena di esclusione, un certificato
attestante lo svolgimento delle mansioni di ragioniere, rilasciato
dall'Amministrazione di appartenenza; i dipendenti di organizzazioni
private dovranno allegare, a pena di esclusione, la fotocopia
sottoscritta dall'interessato, ai sensi della normativa vigente, del
libretto di lavoro nonche' la certificazione del versamento dei
contributi assistenziali e previdenziali, ovvero fotocopia della
stessa sottoscritta dall'interessato. Nel caso di iscrizione all'albo
professionale il candidato dovra' allegare, sempre a pena di
esclusione, un certificato rilasciato dal Collegio provinciale dei
ragionieri e periti commerciali, dal quale risulti il periodo di
iscrizione, ovvero fotocopia dello stesso sottoscritta
dall'interessato.
7. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
a) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese o francese -
nella quale intendono sostenere la prova orale obbligatoria di lingua
straniera;
b) la lingua - scelta tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco o spagnolo, ad esclusione di quella indicata per la prova
orale obbligatoria di lingua straniera - nella quale intendono
sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera;
c) gli estremi del documento legale di identita' di cui sono
provvisti.
8. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
9. Nella domanda i candidati devono dichiarare di essere
consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi o ne faccia uso, esibisca atti contenenti dati non piu'
rispondenti a verita', e' punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. Nella domanda i candidati devono
dichiarare, altresi', di essere consapevoli che le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
Art. 4.
Irricevibilita' delle domande
1. Non sono prese in considerazione:
a) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 1; sono irricevibili le domande non redatte
sull'apposito modulo o sulla fotocopia di questo ovvero sulla copia
stampabile dal sito Internet del Senato della Repubblica;
b) le domande non inviate secondo le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 2; sono irricevibili le domande non spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere
con avviso di ricevimento;
c) le domande non firmate dal candidato in maniera autografa ed
in originale;
d) le domande non redatte secondo le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 3; sono irricevibili le domande redatte a
matita o in un qualsiasi altro modo diverso da quello prescritto;
e) le domande spedite oltre il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
f) le domande pervenute oltre il termine di sessanta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5.
Cause di esclusione dal concorso
1. I candidati che non siano in possesso di tutti i requisiti
richiesti o le cui domande presentino irregolarita' sono esclusi dal
concorso con decreto del Presidente del Senato della Repubblica.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del diploma di ragioniere e perito
commerciale rilasciato da un istituto tecnico commerciale, conseguito
con la votazione di almeno 42/60 o 70/100;
d) che non siano in possesso, qualora non abbiano conseguito il
diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero l'abbiano
conseguito con una votazione inferiore a quella minima richiesta,
alternativamente: del diploma di laurea specialistica (quinquennale)
nella classe 64/S ovvero nella classe 84/S; del diploma di laurea
(triennale) nella classe 17 ovvero nella classe 28; delle lauree
rilasciate dalle facolta' di economia nell'ambito dell'ordinamento
previgente alla riforma universitaria;
e) che non siano in possesso, qualora la votazione conseguita
nel diploma di ragioniere e perito commerciale sia inferiore a quella
richiesta, alternativamente: di uno dei diplomi universitari
(triennali) rilasciati dalle facolta' di economia elencati
all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero della laurea in
giurisprudenza;
f) che non siano in possesso delle dichiarazioni di
equipollenza, rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei
titoli di studio conseguiti all'estero con il diploma di ragioniere e
perito commerciale da cui deve risultare, altresi', a quale dei
giudizi o delle votazioni previsti per il suddetto diploma equivalga
la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito all'estero,
ovvero non siano in possesso delle dichiarazioni di equipollenza,
rilasciate dalle competenti autorita' italiane, dei titoli di studio
conseguiti all'estero con i diplomi universitari richiesti in
surrogazione del diploma di ragioniere e perito commerciale;
g) che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera f);
h) che abbiano un'eta' inferiore a 18 anni o superiore a 40
anni;
i) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego;
l) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
del diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito con la
votazione di almeno 42/60 o 70/100 presso un istituto tecnico
commerciale, ovvero non abbiano indicato nella domanda il possesso di
un diploma universitario richiesto in surrogazione del titolo di
studio prescritto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c);
m) che non abbiano allegato alla domanda le prescritte
dichiarazioni di equipollenza per i titoli di studio conseguiti
all'estero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c);
n) che non abbiano indicato nella domanda di essere in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f);
o) che non abbiano allegato alla domanda i prescritti documenti
di cui all'articolo 3, comma 6;
p) che non abbiano indicato nella domanda il possesso della
cittadinanza italiana;
q) che non abbiano indicato nella domanda il godimento dei
diritti civili e politici;
r) che non abbiano indicato nella domanda il possesso
dell'idoneita' fisica all'impiego.
3. I candidati che si avvedessero di aver omesso, totalmente o in
modo parziale, anche una sola delle dichiarazioni prescritte, ovvero
non abbiano allegato tutti i documenti richiesti dal bando possono
integrare le domande di partecipazione al concorso. Le predette
integrazioni sono prese in considerazione soltanto qualora siano
spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e pervengano entro il
termine di sessanta giorni dalla medesima data.
4. Oltre la data di scadenza dei suddetti termini, non e' ammessa
la regolarizzazione delle domande stesse da parte dei candidati che
abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche una sola delle
dichiarazioni prescritte ovvero non abbiano allegato tutti i
documenti richiesti dal bando.
5. I termini per la presentazione della domanda e dei titoli di
preferenza sono perentori. Nel computo dei termini si esclude il
giorno iniziale, e se il giorno di scadenza e' festivo la scadenza e'
prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. I giorni
festivi si computano nel termine.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati
in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata
la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per
la spedizione delle domande di partecipazione.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo
decreto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica.
2. La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove
di lingua e per le prove tecniche.
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni, ai sensi
dell'articolo 3 del Regolamento dei concorsi del Senato della
Repubblica.
Art. 7.
Diario della prova preliminare
1. Nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale "Concorsi ed esami"
- del 15 aprile 2003 viene data comunicazione del diario della prova
preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. Nella suddetta Gazzetta Ufficiale puo' essere data
comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della
prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.
3. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione
di irricevibilita' della domanda ovvero di esclusione dal concorso
sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, per
sostenere la suddetta prova, all'indirizzo indicato, nel giorno e
nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale del 15 aprile
2003, muniti:
a) del documento legale di identita' indicato nella domanda;
b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata ovvero della
posta celere con le quali e' stata spedita la domanda di
partecipazione.
4. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione
esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.
5. Non si dara' luogo alla prova preliminare nel caso in cui il
numero delle domande di partecipazione sia inferiore a 650. In tal
caso, nella suddetta Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2003, verra'
data comunicazione del diario delle prove scritte.
Art. 8.
Diario delle prove scritte, orali e tecniche
1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta
Ufficiale del 15 aprile 2003. Tale comunicazione assume valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a
mezzo di raccomandata, ovvero attraverso analoghe modalita'.
3. Tutte le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o
pubblicazione, sia a mezzo di raccomandata o modalita' simili -
assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni
orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove
assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con
riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.
Art. 9.
Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati
1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue
l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la
Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera
durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali e tecniche.
2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale del
15 aprile 2003.
3. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10.
Prova preliminare
1. Salva la previsione di cui all'articolo 7, comma 5, i
candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere la prova
preliminare consistente in 60 quesiti attitudinali a risposta
multipla.
2. La durata della prova preliminare viene stabilita dalla
Commissione esaminatrice.
3. In sede di valutazione della prova preliminare, viene
attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece
sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o
plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
4. Per lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie.
Non e' consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione
esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata
esclusione dal concorso.
5. La correzione del foglio-risposte viene effettuata
automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve
essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite
in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte
dei candidati puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul
foglio-risposte non e' consentito effettuare correzioni. Dopo
l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per
nessun motivo.
6. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, avendo
riportato un punteggio non inferiore a 36 punti, si sono classificati
fino al 300o posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di
300 ammessi potra' essere superato per ricomprendervi i candidati
risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria di
idoneita'.
7. Il punteggio della prova preliminare non concorre a formare il
punteggio complessivo.
Art. 11.
Prove scritte
1. Le prove scritte sono:
a) risposta a quattro quesiti concernenti la contabilita'
finanziaria e analitica;
b) risposta a quattro quesiti concernenti la contabilita' di
Stato;
c) risoluzione di un caso pratico concernente il diritto civile
e/o commerciale.
2. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta il candidato
avra' a disposizione tre ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non
potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, ne'
supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non e'
consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in
qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo
svolgimento della prova, comportera' l'immediata esclusione dal
concorso. La Commissione puo' disporre l'eventuale consultazione di
testi normativi messi a disposizione per tutti i candidati su
apposite postazioni, ovvero l'eventuale utilizzo di calcolatrici,
tavole o altro materiale per specifiche prove.
4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio
massimo di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il
candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42
punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola
prova.
Art. 12.
Prove orali e tecniche
1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati
a sostenere le seguenti prove orali e tecniche:
a) ragioneria generale ed applicata;
b) diritto civile e commerciale;
c) scienza delle finanze;
d) contabilita' pubblica;
e) organizzazione costituzionale dello Stato;
f) diritto del lavoro pubblico e privato;
g) lettura e traduzione di un brano scritto in lingua inglese o
francese che costituisce la base per successive domande e per una
conversazione;
h) una prova tecnica consistente nella soluzione di un problema
di contabilita' finanziaria mediante l'uso di "Microsoft r-Excel
2000".
2. A ciascuna delle prove orali e tecniche e' attribuito un
punteggio massimo di 10 punti.
3. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in
esse un punteggio complessivo non inferiore a 56 punti e non meno di
6 punti in ciascuna singola prova.
4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o piu'
prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti:
inglese, francese, tedesco, spagnolo, ad esclusione di quella
indicata per la prova orale obbligatoria di lingua straniera.
5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve
testo scritto, che costituisce la base per successive domande e per
una conversazione.
Art. 13.
Graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove scritte,
orali e tecniche, ivi comprese quelle facoltative.
2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita'
di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali
devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che
diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la spedizione della domanda di partecipazione al concorso. La
documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve
essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun
candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali, ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente bando.
Art. 14.
Accertamenti sanitari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti
a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione
al fine di accertare l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle
specifiche mansioni professionali richieste.
Art. 15.
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione
indicati loro dall'Amministrazione del Senato della Repubblica,
secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il
Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa
documentazione, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di
attivita' al servizio dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nell'ambito della carriera dei Segretari parlamentari.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai
sensi dell'articolo 15 del Regolamento dell'Amministrazione del
Senato della Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in
ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante
il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di
ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso
di conferma in ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti
gli effetti come servizio di ruolo.
Art. 16.
Ricorsi
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'articolo 18
del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica - alla
Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, entro trenta
giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei diversi
provvedimenti.
Art. 17.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso - ai sensi dell'articolo 16 del
Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica - se vi abbiano
concreto interesse per la tutela di situazioni giuridiche
direttamente rilevanti, inviando la relativa richiesta alla
Segreteria della Commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e
speditezza della procedura stessa.
Art. 18.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
conservati presso il Servizio del Personale del Senato della
Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso.
I medesimi dati possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali
allo svolgimento della procedura di concorso. Il conferimento di tali
dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione.
Art. 19.
Informazioni
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati
possono consultare il sito Internet del Senato della Repubblica
(http://www.senato.it/info/concorsi/indice.htm) o telefonare ai
numeri 06/67065107-8 (dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15
alle ore 17, nei giorni feriali escluso il sabato).
Il Presidente: Pera
Il Segretario Generale: Malaschini
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