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UNIVERSITA' DI PERUGIA
Procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattro
posti di professore associato, indette con decreto rettorale n.
3448 del 30 agosto 1999.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.74 del 17/9/1999 |
Ente: | UNIVERSITA' DI PERUGIA |
Località: | Perugia (PG) |
Codice atto: | 099E7212 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 4 |
Scadenza: | 18/10/1999 |
Tags: | Professori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174
del 7 febbraio 1994, in particolare l'art. 3;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6
maggio 1994, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto
1994;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
in legge 21 giugno 1995, n. 236, e successive modificazioni;
Vista la legge 17 maggio 1995, n. 186;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge n. 210/1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la deliberazione del senato accademico in data 2 luglio 1999;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 8
luglio 1999 con cui viene approvata la copertura finanziaria dal 1
novembre 2000 dei posti a concorso e accertato il rispetto dei limiti
di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
Vista la disponibilita' di posti di professore associato gia'
vacanti presso le facolta' di giurisprudenza, scienze della
formazione, farmacia e ingegneria, rispettivamente assegnati con
decreti ministeriali del 4 gennaio 1986, 16 marzo 1983, 18 febbraio
1983 e 28 luglio 1990;
Viste le deliberazioni dei consigli delle facolta' di
giurisprudenza, scienze della formazione, farmacia e ingegneria con
cui sono state richieste procedure di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professore associato per i settori
scientifico-disciplinari di cui al presente decreto e con cui sono
stati indicati, per ciascun settore scientifico-disciplinare, la
tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto, l'eventuale
numero massimo di pubblicazioni valutabili ed i settori affini,
questi ultimi ai fini dell'esclusione dalla valutazione comparativa
di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 390/1998;
Decreta:
Art. 1.
Indizione di procedure di valutazione comparativa
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di quattro posti di professore associato, presso le
facolta' e per i settori scientifico-disciplinari sottoindicati:
Facolta' di giurisprudenza
N10X - Diritto amministrativo - 1 posto:
Contabilita' degli enti pubblici;
Contabilita' di Stato;
Diritto amministrativo;
Diritto degli enti locali;
Diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
Diritto dell'ambiente;
Diritto minerario;
Diritto processuale amministrativo;
Diritto scolastico;
Diritto urbanistico;
Disciplina giuridica delle attivita' tecnico-ingegneristiche;
Legislazione dei beni culturali;
Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
Legislazione forestale.
Per la valutazione comparativa del settore scientifico-disciplinare
N10X la tipologia di impegno didattico richiesto e' quella relativa
alle discipline del settore.
La tipologia di impegno scientifico richiesto prevede il
coordinamento delle ricerche programmate nel settore.
Facolta' di scienze della formazione
M02A - Storia moderna - 1 posto:
Demografia storica (anche in S03A);
Didattica della storia (anche in M01X-M04X);
Geografia storica dell'Europa medievale e moderna
Metodologia della ricerca storica (anche in M01X-M04X);
Storia degli antichi stati italiani;
Storia del lavoro (anche in M04X);
Storia del rinascimento;
Storia dell'ebraismo (anche in M01X-M03A-M04X);
Storia dell'eta' dell'illuminismo;
Storia dell'eta' della riforma e della controriforma;
Storia dell'Europa o di uno Stato europeo (anche in M04X);
Storia della navigazione;
Storia della Repubblica di Venezia;
Storia della storiografia moderna;
Storia delle citta' (anche in M01X);
Storia delle esplorazioni e scoperte geografiche;
Storia delle missioni;
Storia di una regione nell'eta' moderna;
Storia e istituzioni del mezzogiorno in eta' moderna
Storia economica e sociale dell'eta' moderna;
Storia medievale e moderna (anche in M01X);
Storia militare (anche in M01X-M04X);
Storia moderna;
Storia sociale (anche in M04X).
Per la valutazione comparativa del settore scientifico-disciplinare
M02A e' richiesta la seguente tipologia di impegno scientifico e
didattico.
Impegno scientifico: si richiedono monografie e saggi con interesse
sul versante economico e sociale, con attenzione alle strutture
agrarie, annonarie e assistenziali, nei quali si dimostri capacita'
di indagine, di riflessione critica, di connessione con i quadri
generali di riferimento; studi sul funzionamento e sull'evoluzione
delle strutture sociali, sui modelli di comportamento e sulla
mentalita' specie del mondo rurale. Inoltre, in relazione alla
realta' economica e sociale in eta' moderna, e' opportuno da parte
dei candidati un interesse specifico per la storia delle istituzioni
religiose e dell'organizzazione ecclesiastica che in quella realta'
hanno avuto specifica incidenza.
Impegno didattico: sara' richiesta una consolidata attivita'
didattica in uno o piu' corsi di insegnamento di materie attinenti il
settore M02A nonche' in settori affini, sia a livello specialistico
che propedeutico. Sara' richiesta la partecipazione a commissione di
esame, attivita' di tutorato, anche per lo svolgimento del tirocinio
previsto per gli studenti della facolta', di relatore di tesi di
laurea e la partecipazione ad attivita' di supporto
all'organizzazione della didattica.
Facolta' di farmacia
C03X - Chimica generale ed inorganica - 1 posto:
Chimica bioinorganica;
Chimica dei composti di coordinazione;
Chimica dei materiali;
Chimica delle radiazioni;
Chimica dello stato solido;
Chimica generale ed inorganica;
Chimica inorganica;
Chimica metallorganica;
Chimica supramolecolare (anche in C02X-C05X);
Didattica della chimica (anche in C01A-C02X-C05X);
Fotochimica (anche in C02X-C05X);
Laboratorio di chimica (anche in C01A-C02X-C05X);
Laboratorio di chimica generale ed inorganica;
Laboratorio di chimica inorganica;
Meccanismi di reazione in chimica inorganica;
Metodi fisici in chimica inorganica;
Radiochimica;
Sintesi e tecniche speciali inorganiche;
Stereochimica (anche in C05X);
Storia della chimica (anche in C01A-C02X-C05X);
Strutturistica chimica (anche in C02X).
Per la valutazione comparativa del settore scientifico-disciplinare
C03X la tipologia di impegno scientifico richiesto e' quella relativa
ad esperienza pluriennale nel campo della sintesi, caratterizzazione
e chimica dell'intercalazione di solidi lamellari.
La tipologia di impegno didattico richiesto e' quella relativa ad
esperienza didattica in ambito universitario di chimica generale ed
inorganica per i corsi della facolta' di farmacia.
Facolta' di ingegneria
K01X - Elettronica - 1 posto:
Affidabilita' e diagnostica di componenti e circuiti elettronici;
Architettura dei sistemi integrati;
Circuiti integrati a microonde;
Dispositivi elettronici;
Elaborazione elettronica di segnali e immagini;
Elettronica;
Elettronica biomedica (anche in K06X);
Elettronica dei sistemi digitali;
Elettronica delle microonde;
Elettronica delle telecomunicazioni;
Elettronica dello stato solido;
Elettronica di potenza;
Elettronica industriale;
Elettronica nucleare;
Fotonica;
Microelettronica;
Optoelettronica;
Progettazione automatica di circuiti elettronici;
Sensori e rivelatori;
Strumentazione e misure elettroniche;
Tecnologie e materiali per l'elettronica;
Teoria dei circuiti elettronici.
Per la valutazione comparativa del settore scientifico-disciplinare
K01X la tipologia di impegno scientifico richiesto e' quella dei
circuiti, dei dispositivi e tecnologie per le alte frequenze.
La tipologia di impegno didattico richiesto e' quella relativa alle
discipline del settore.
Numero massimo di pubblicazioni valutabili: 10.
Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alle presenti valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori ordinari e associati inquadrati nello stesso
settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale e'
indetta la procedura e nei seguenti settori affini.
Facolta' di giurisprudenza:
Procedura di valutazione comparativa per il settore
scientifico-disciplinare N10X: non vengono individuati settori
scientifici-disciplinari affini.
Facolta' di scienze della formazione:
Procedura di valutazione comparativa per il settore
scientifico-disciplinare M02A: non vengono individuati settori
scientifici-disciplinari affini.
Facolta' di farmacia;
Procedura di valutazione comparativa per il settore
scientifico-disciplinare C03X: non vengono individuati settori
scientifici-disciplinari affini.
Facolta' di ingegneria:
Procedura di valutazione comparativa per il settore
scientifico-disciplinare K01X: non vengono individuati settori
scientifici-disciplinari affini;
5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni
comparative, presso questa od altre sedi universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Domande di ammissione dei candidati italiani
Per partecipare alla valutazione comparativa il candidato compila
il modulo della domanda (allegato A), fornito anche per via
telematica (http://www.unipg.it/concorsi), indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente
firmata, potra' consegnare a mano - unitamente alla fotocopia del
codice fiscale e di un documento di identita' - a questa Universita'
(ufficio protocollo), piazza dell'Universita' n. 1 - Perugia, nei
giorni martedi' e giovedi' dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15
alle ore 17 e nei giorni lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle ore 9
alle ore 13, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale "Concorsi ed esami". A tal fine non
fara' fede la data di compilazione per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata al rettore di questo Ateneo
(piazza dell'Universita' n. 1 - 06123 Perugia) entro il termine
perentorio sopraindicato, a pena di esclusione. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in
modo univoco la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per
il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare a piu' procedure di
valutazione comparativa, devono presentare distinte domande ed
allegati per ogni procedura.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine
il cognome da nubile, il nome ed il cognome acquisito con il
matrimonio.
I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a carico o le eventuali condanne
riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di non essere professore ordinario o associato inquadrato nello
stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la
domanda;
4) l'eventuale posizione universitaria ricoperta;
5) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e
l'ora della consegna della domanda all'Ufficio competente";
6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
7) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
8) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 3), 5), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di
partecipazione.
I candidati che intendono avvalersi del diritto di cui all'art. 3
della legge 12 ottobre 1993, n. 413, dovranno dichiarare la propria
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici, a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti devono inoltre allegare alla domanda:
1) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita';
2) curriculum in duplice copia, datato e firmato, della propria
attivita' scientifica e didattica;
3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa, in
unica copia;
4) elenco in duplice copia, datato e firmato, dei titoli allegati;
5) elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni
che saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
6) documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui
al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, cosi'
come riportato nel successivo art. 5.
I titoli, in carta libera, debbono essere prodotti in originale, in
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 403 (allegato C).
La predetta dichiarazione non necessita di autenticazione della
sottoscrizione qualora la stessa venga apposta in presenza del
dipendente competente a ricevere la documentazione. Non deve essere
altresi' autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
resa dal candidato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 (allegato C).
La predetta dichiarazione non necessita di autenticazione della
sottoscrizione qualora la stessa venga apposta in presenza del
dipendente competente a ricevere la documentazione. Non deve essere
altresi' autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non saranno prese in considerazione le domande e la documentazione
prevista dal presente articolo che non perverranno nel termine
stabilito dal presente decreto.
Al presente decreto e' allegato (allegato A) lo schema di domanda
cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla Divisione
personale docente (n. telefonico 075/5852045-2333 E-mail: pdocente
unipg.it).
Art. 4.
Domande di ammissione dei candidati stranieri
Per partecipare alla valutazione comparativa il candidato compila,
in lingua italiana, il modulo della domanda (allegato B), fornito
anche per via telematica (http://www.unipg.it/concorsi), indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente
firmata, potra' consegnare a mano - unitamente alla fotocopia del
codice fiscale e di un documento di identita' - a questa Universita'
(ufficio protocollo) piazza dell'Universita' n. 1, Perugia, nei
giorni martedi' e giovedi' dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15
alle ore 17 e nei giorni lunedi', mercoledi' e venerdi' dalle ore 9
alle ore 13, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale "Concorsi ed esami". A tal fine non
fara' fede la data di compilazione per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata al rettore di questo Ateneo
(piazza dell'Universita' n. 1 - 06123 Perugia) entro il termine
perentorio sopraindicato, a pena di esclusione. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in
modo univoco la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per
il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare a piu' procedure di
valutazione comparativa, devono presentare distinte domande ed
allegati per ogni procedura.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
I candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta;
2) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a carico o le eventuali condanne
riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di non essere professore ordinario o associato inquadrato nello
stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la
domanda;
4) l'eventuale posizione universitaria ricoperta;
5) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato:
"Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento. Ai fini dell'esclusione fa fede la data e
l'ora della consegna della domanda all'ufficio competente";
6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
7) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
8) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 3), 5), 6) e 8)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di
partecipazione.
I candidati che intendono avvalersi del diritto di cui all'art. 3
della legge 12 ottobre 1993, n. 413, dovranno dichiarare la propria
obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici, a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti devono inoltre allegare alla domanda:
1) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita';
2) curriculum in duplice copia, datato e firmato, della propria
attivita' scientifica e didattica;
3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa, in
unica copia;
4) elenco in duplice copia, datato e firmato, dei titoli allegati;
5) elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni
che saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
6) documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui
al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, cosi'
come riportato nel successivo art. 5.
I cittadini dell'Unione europea debbono produrre i titoli (in carta
libera) in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (allegato C). La
predetta dichiarazione non necessita di autenticazione della
sottoscrizione qualora la stessa venga apposta in presenza del
dipendente competente a ricevere la documentazione. Non deve essere
altresi' autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono produrre i titoli in originale o in copia autenticata.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea possono allegare una
traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
resa dal candidato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 (allegato C). La predetta
dichiarazione non necessita di autenticazione della sottoscrizione
qualora la stessa venga apposta in presenza del dipendente competente
a ricevere la documentazione. Non deve essere altresi' autenticata se
presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validita'.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non saranno prese in considerazione le domande e la documentazione
prevista dal presente articolo che non perverranno nel termine
stabilito dal presente decreto.
Al presente decreto e' allegato (allegato B) lo schema di domanda
che va presentata in lingua italiana cui gli interessati possono
utilmente uniformarsi.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla Divisione
personale docente (n. telefonico 075/5852045-2333 E-mail: pdocente
unipg.it).
Art. 5.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni, con un elenco delle stesse firmato ed identico a
quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate con
apposito plico raccomandato, o consegnate a mano, all'Universita'
degli studi di Perugia - Divisione personale docente, piazza
dell'Universita' n. 1 - 06123 Perugia entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o
consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma
non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici.
E' facolta' del candidato inviare copia delle pubblicazioni gia'
trasmesse all'Universita' degli studi di Perugia anche a ciascun
componente delle commissioni giudicatrici, entro trenta giorni che
decorreranno dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina delle commissioni
stesse. Alle pubblicazioni il candidato dovra' allegare elenco
identico a quello gia' trasmesso all'Universita' degli studi di
Perugia.
Sul plico contenente le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura: "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posto di professore associato" e devono essere indicati chiaramente
la facolta', la sigla e il titolo del settore
scientifico-disciplinare per il quale l'interessato intende
partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta', ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, di essere a
conoscenza del fatto che la copia delle pubblicazioni e' conforme
all'originale (allegato C).
La predetta dichiarazione non necessita di autenticazione della
sottoscrizione qualora la stessa venga apposta in presenza del
dipendente competente a ricevere la documentazione. Non deve essere
altresi' autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia
di documento di riconoscimento in corso di validita'.
Per i cittadini stranieri valgono le disposizioni di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
candidato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (allegato C). La predetta
dichiarazione non necessita di autenticazione della sottoscrizione
qualora la stessa venga apposta in presenza del dipendente competente
a ricevere la documentazione. Non deve essere altresi' autenticata
se presentata o inviata unitamente a fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validita'.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa presso questa Universita' deve far pervenire alla
Divisione personale docente, piazza dell'Universita' n. 1 - 06123
Perugia, tanti plichi di pubblicazioni, con annesso elenco, quante
sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa.
Il numero massimo delle pubblicazioni valutabili e' indicato
all'art. 1 del presente decreto.
Art. 6.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del rettore, che verra' notificato all'interessato mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 7.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
In caso di motivata rinuncia presentata dal componente designato,
di decesso o di indisponibilita' dello stesso per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra altro docente designato dalla
facolta', con le stesse modalita' di cui al comma 3, dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 8.
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici. Decorso
tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 9.
Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove di esame
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui
all'art. 15 del presente decreto, il quale ne assicura la pubblicita'
presso la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il
bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della
prosecuzione dei lavori delle commissioni.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum,
i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun
candidato.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e
le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prendono in
considerazione i seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei
lavori in collaborazione;
c) congruenza della attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti
in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove: una
prova didattica e la discussione sui titoli scientifici presentati.
Le sopracitate prove sono pubbliche.
Il diario delle citate prove con l'indicazione della sede,
dell'anno, del mese, del giorno e dell'ora in cui le medesime avranno
luogo sara' notificato agli interessati tramite lettera raccomandata
con avviso di ricevimento non meno di venti giorni prima dello
svolgimento delle prove stesse.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in
corso di validita':
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente automobilistica;
d) libretto ferroviario personale;
e) tessera postale;
f) porto d'armi;
g) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio.
Non saranno prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento delle suddette prove.
Al termine dei lavori ciascuna commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di
tre idonei, per ciascun posto bandito.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Art. 10.
Accertamento della regolarita' degli atti
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati e li trasmette ai competenti organi accademici per i
successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il
rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato
gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il
termine.
Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla
chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La
nomina e' disposta con decreto rettorale.
I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati entro
il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in
ruolo entro un triennio, decorrente dalla data del decreto di
accertamento della regolarita' degli atti a seguito di chiamate da
parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la
copertura del relativo posto.
Gli idonei di ogni valutazione comparativa che rinunciano alla
nomina presso l'Universita' degli studi di Perugia perdono il titolo
alla nomina in ruolo da parte degli altri atenei.
Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa, nonche' i nominativi dei
candidati idonei e di quelli nominati in ruolo. Il Ministero a tale
scopo costituisce apposito albo consultabile per via telematica.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti, con annessi i giudizi
individuali e collegiali, e' pubblicata nel bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Art. 11.
Restituzione delle pubblicazioni
I candidati potranno ritirare, entro quattro mesi dalla
comunicazione della avvenuta approvazione degli atti del concorso, la
documentazione presentata. Tale restituzione sara' effettuata salvo
eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine questa
universita' disporra' del materiale secondo le proprie esigenze,
senza alcuna responsabilita'.
Le pubblicazioni inviate facoltativamente dai candidati a ciascun
componente della commissione giudicatrice non verranno restituite.
Art. 12.
Documenti di rito per la nomina degli idonei
L'idoneo proposto dalla facolta' per la nomina a professore
associato ricevera' comunicazione diretta dal rettore.
Nel termine di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui ha ricevuto tale comunicazione, l'idoneo proposto, se
cittadino italiano o di altro Stato della Comunita' europea, pena la
decadenza dal diritto alla nomina, deve far pervenire la seguente
documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato dall'unita' sanitaria
locale competente per territorio o da un medico militare da cui
risulti che il candidato e' esente da imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere
l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che
possono mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve
essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della
comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) opzione per il nuovo impiego, ai sensi dell'art. 8 della legge
18 marzo 1958, n. 311, nel caso in cui ricopra un impiego alle
dipendenze dello Stato o di amministrazione pubblica o di ente
privato.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
L'idoneo proposto che ricopre un posto di ruolo
nell'amministrazione dello Stato deve dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione dell'amministrazione di
appartenenza e della retribuzione goduta.
L'idoneo proposto dalla facolta' per la nomina a professore
associato, se cittadino extracomunitario, deve presentare nel termine
di trenta giorni sopracitato, pena la decadenza al diritto alla
nomina i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se
risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve dichiarare
l'inesistenza di condanne penali nel territorio italiano che
impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
3) certificato medico in bollo rilasciato dall'unita' sanitaria
locale competente per territorio o da un medico militare da cui
risulti che il candidato e' esente da imperfezioni che possono
comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere
l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che
possono mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve
essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della
comunicazione dell'esito del concorso;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di
data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito
del concorso.
Il certificato relativo al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui l'idoneo proposto e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Ai certificati redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Art. 13.
Nomina degli idonei
La nomina in ruolo dell'idoneo proposto e' disposta con decreto
rettorale a decorrere dal 1 novembre successivo alla chiamata da
parte della facolta'.
Al professore associato spetta il trattamento economico previsto
dalla normativa vigente.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo sara' sottoposto ad un
giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale, composta
da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari ed un
associato confermato designati mediante sorteggio dal Consiglio
universitario nazionale tra i docenti del settore o in mancanza di
settore affine.
La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta
dal professore associato nel triennio anche sulla base di una
motivata relazione del consiglio di facolta'.
Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' confermato nel
ruolo dei professori associati confermati con diritto al relativo
trattamento economico.
Se l'attivita' del docente sara' valutata sfavorevolmente,
l'interessato su parere conforme del C.U.N. potra' essere mantenuto
in servizio per un altro biennio, al termine del quale sara'
sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa la proroga
ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il docente e'
dispensato dal servizio.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la divisione personale
docente dell'Universita' degli studi di Perugia e trattati per le
finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato idoneo.
Art. 15.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa di cui al
presente decreto e' la dott.ssa Serenella Cassetta E-mail: cassetta
unipg.it
Art. 16.
Pubblicita'
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami" - e
sara' successivamente consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unipg.it/concorsi
>
Art. 17.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Perugia, 30 agosto 1999
Il rettore: Calzoni
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