Bando di concorso Concorso scuola secondaria 2020 MIUR - Mininterno.net
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499).

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.34 del 28/4/2020
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:20E05136
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:33000
Scadenza:31/7/2020
Tags:IN EVIDENZA

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IL CAPO DIPARTIMENTO
per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107» che prevede l'indizione di un concorso
ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 1;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» nonche' il decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di
esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante
«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante
«Attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394»;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
«Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile» e, in particolare, l'art. 32;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», ed in particolare gli articoli
678, comma 9 e 1014;
Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e
sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le
domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate
esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto-legge dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica» e, in particolare, l'art. 1, comma
10-duodecies;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 87, comma 5;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera t);
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in
particolare, l'art. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in
particolare, l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133» e le relative Linee Guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative
Indicazioni Nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, e, in particolare, l'art. 4, recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli
ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento
concernente la «definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge
24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per lo
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 marzo 2012, protocollo n. 3889, concernente i
requisiti per il riconoscimento della validita' delle certificazioni
delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del
personale scolastico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, «Regolamento recante
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»;
Considerata l'inapplicabilita' del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016,
n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo
snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione
all'insegnamento», stante la mutata natura delle procedure
concorsuali ai sensi della normativa vigente;
Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 2020, n. 201, recante
«Disposizioni concernenti i concorsi ordinari, per titoli ed esami,
per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno» e i relativi
allegati;
Considerato che per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 e' stata
rilevata, in base ai dati registrati al sistema informativo di questo
Ministero, la previsione di disponibilita' di posti di tipo comune e
di sostegno da destinare alle procedure concorsuali relative alla
scuola secondaria di primo e secondo grado; che tale elaborazione
tiene conto, per ogni singolo anno scolastico di quanto disposto
dall'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 126/2019, convertito dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159 e della biennalita' delle presente
procedura, a fronte della triennalita' della procedura straordinaria
finalizzata all'immissione in ruolo; che il concorso ordinario deve
essere bandito riconducendo le disponibilita' proporzionalmente entro
il limite autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 31 marzo 2020, registrato alla Corte dei conti in data 9
aprile 2020, Reg.ne Prev. n. 677, a n. 25.000 unita' di personale
docente;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21
aprile 2020;
Considerato che risulta vacante il posto di Direttore Generale
per il Personale Scolastico;

Decreta:


Art. 1


Oggetto e definizioni


1. Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso,
per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di complessivi n.
25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo
grado di cui in premessa, che si prevede si renderanno vacanti e
disponibili per il biennio 2020/2021, 2021/2022, secondo quanto
riportato all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione;
c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) Decreto Legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59;
e) Decreto Ministeriale: decreto ministeriale del 20 aprile
2020, n. 201;
f) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici
regionali;
g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR
o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
h) TIC: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
i) CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici;
j) Pago In Rete: Sistema per i pagamenti telematici a favore
del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei
pagamenti della Pubblica Amministrazione PAgoPA.

                               Art. 2 


Posti da destinare al concorso - aggregazioni territoriali


1. I dirigenti preposti all'USR sono responsabili dello
svolgimento dell'intera procedura concorsuale.
2. L'Allegato 2 individua gli USR responsabili delle distinte
procedure concorsuali. Nell'ipotesi di aggregazione territoriale
delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del Testo
Unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data
regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento
dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle
graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori
regioni indicate nell'allegato medesimo.

                               Art. 3 


Requisiti di ammissione


1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il
reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2,
del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso,
alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di
uno dei seguenti titoli:
a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente;
b) il possesso congiunto di:
i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II
livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso
vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente;
ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di
seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare,
aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in
ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari:
pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;
psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, i soggetti in possesso di
abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di
istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui alle
lettere b) del comma 1 e 2 dell'art. 5 del Decreto Legislativo, fermo
restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai
sensi della normativa vigente.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo, sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per
i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la
scuola secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso,
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,
di uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di
specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai
sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione
sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi
della normativa vigente.
4. Sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito
all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque
presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della
normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
5. Sono, altresi', ammessi con riserva, ai sensi dell'art. 1,
comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, i soggetti iscritti ai percorsi
di specializzazione sul sostegno avviati entro la data del 29
dicembre 2019. La riserva e' sciolta positivamente solo nel caso di
conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15
luglio 2020.
6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sino
ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la
partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante
tecnico pratico, e' richiesto il titolo di accesso alla classe di
concorso ai sensi della normativa vigente.
7. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali
per accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. I candidati partecipano al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone
l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale.

                               Art. 4 


Istanza di partecipazione: termine e modalita' di presentazione


1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a
pena di esclusione, in un'unica regione, ad eccezione della Valle
d'Aosta e del Trentino-Alto Adige. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del
Decreto Legislativo, i candidati in possesso dei requisiti di
partecipazione, ivi inclusi quelli richiesti in via transitoria per
la partecipazione a posti di insegnante tecnico pratico, indicano
nella domanda di partecipazione per quali contingenti di posti,
avendone i titoli specifici, intendono concorrere. Ciascun candidato
puo' concorrere in una sola regione e per una sola classe di
concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di
secondo grado, nonche' per le distinte e relative procedure sul
sostegno. Il candidato concorre per piu' procedure concorsuali
mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle
procedure concorsuali cui intenda partecipare. La classe di concorso
A23 e' esprimibile per la scuola secondaria di I grado.
2. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso
unicamente in modalita' telematica, ai sensi del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni attraverso
l'applicazione «Piattaforma Concorsi e Procedure selettive» previo
possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza
valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del
Ministero con l'abilitazione specifica al servizio «Istanze on Line
(POLIS)». Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno
prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo
www.miur.gov.it accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi
> Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico >
Concorsi personale docente alla pagina dedicata al Concorso ordinario
scuola secondaria o, in alternativa, direttamente alla piattaforma
attraverso il percorso «Argomenti e Servizi > Servizi online >
lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al
servizio».
3. Pertanto, i candidati possono presentare istanza di
partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 del 15 giugno
2020 fino alle ore 23,59 del 31 luglio 2020.
4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente
domiciliato, qualora non sia in possesso delle credenziali SPID o di
un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area
riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio
«Istanze on Line (POLIS)», acquisisce dette credenziali:
a) seguendo le istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia per
l'Italia Digitale https://www.spid.gov.it/richiedi-spid per la
registrazione a SPID, oppure
b) seguendo le istruzioni descritte nella sezione «Istruzioni
per l'accesso al servizio» presente al link
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm Per il
riconoscimento il candidato potra' rivolgersi alla sede
dell'Autorita' Consolare Italiana; quest'ultima verifica l'identita'
del candidato e comunica le risultanze all'USR competente a gestire
la relativa procedura concorsuale, che provvede all'abilitazione del
candidato al servizio Istanze OnLine nel sistema informativo.
5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
nonche' dell'art. 6 comma 1, lettera b), del Decreto Ministeriale, il
pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per
ciascuna delle procedure per cui si concorre. Il pagamento deve
essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 33D 01000
03245 348 0 13 2407 03 Causale: «concorso ordinario - regione -
classe di concorso / tipologia di posto - nome e cognome - codice
fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione
della domanda on line oppure attraverso il sistema «Pago In Rete», il
cui link sara' reso disponibile all'interno della «Piattaforma
concorsi e procedure selettive», e a cui il candidato potra' accedere
all'indirizzo
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero.
Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena
l'esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo
a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente
ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando
l'Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura
concorsuale;
j) se, nel caso in cui sia persona con disabilita', abbia
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, indicando in
caso affermativo l'ausilio necessario in relazione alla propria
diversa abilita' e la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi. Tali
richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni
prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante
posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata
al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono
essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il
competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato.
Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai
sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 rendera'
apposita dichiarazione che non e' tenuto a sostenere l'eventuale
prova preselettiva;
k) la procedura concorsuale per la quale o per le quali,
avendone i titoli, intende partecipare nella regione prescelta;
l) il titolo di accesso ovvero di specializzazione per il
sostegno, posseduti, anche congiuntamente, ai sensi dell'art. 3 del
presente bando, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha
rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati
conseguiti, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia
stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa
vigente, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli
estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del
titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito
all'estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver
presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data
termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso. Analogamente, gli aspiranti a posti di sostegno, che non
siano ancora in possesso del titolo di specializzazione, dovranno
altresi' dichiarare, per partecipare con riserva alla procedura, di
essere iscritti ai relativi percorsi avviati entro il 29 dicembre
2019;
m) i titoli valutabili di cui all'Allegato C al Decreto
Ministeriale;
n) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente
normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in
applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il
certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego
poiche' occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la
data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la
certificazione richiesta;
o) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati, cd. Regolamento Generale per la Protezione
dei Dati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q) di avere effettuato il versamento del contributo previsto
per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni
previste dal presente decreto.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente decreto.
8. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5 


Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati


1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova
preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato dal
competente USR.
2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per
l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita'
con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale
dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica
equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta
elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio
della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al
trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare
le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove
di concorso. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai
candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad
insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'Amministrazione di predisporre una tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove
scritte, sempre previa presentazione, con le modalita' e nei termini
di cui al precedente comma 2, della documentazione comprovante il
grado di invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda
compilata online dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente
beneficio.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con
certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e
comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata all'USR competente oppure a mezzo posta elettronica
certificata (PEC).

                               Art. 6 


Commissioni giudicatrici


1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei
dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' e nel
rispetto dei requisiti definiti agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18
nonche' all'art. 20, comma 2, del Decreto Ministeriale.

                               Art. 7 


Prova preselettiva


1. Qualora, sulla base del numero delle domande di
partecipazione, a livello regionale e per ciascuna distinta
procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il
numero dei posti messi a concorso e comunque non inferiore a 250,
l'amministrazione puo' avvalersi della facolta' di procedere
all'espletamento di una prova di preselezione computer-based. Tale
prova, comune alle diverse procedure concorsuali e' volta
all'accertamento delle capacita' logiche, di comprensione del testo,
di conoscenza della normativa scolastica, nonche' della conoscenza
della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le lingue.
2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a disposizione
una postazione informatica, da utilizzare per lo svolgimento della
prova.
3. La prova e' costituita da 60 quesiti a risposta multipla con
quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, cosi'
ripartiti:
a) capacita' logiche: 20 domande;
b) capacita' di comprensione del testo: 20 domande;
c) conoscenza della normativa scolastica: 10 domande;
d) conoscenza della lingua inglese: 10 domande.
4. I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite
pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima
dell'avvio delle sessioni di preselezione.
5. La prova ha una durata di 60 minuti ed e' valutata ai sensi
del successivo comma 6.
6. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata
assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle
risposte non date o errate.
7. Sono ammessi alla prova scritta, ai sensi dell'art. 8, comma 3
del Decreto Ministeriale un numero di candidati pari a tre volte il
numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna
procedura. Sono, altresi', ammessi alla prova scritta coloro che,
all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo
punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i soggetti di cui
all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Resta fermo quanto previsto all'art. 5, commi 3 e 4 del
presente decreto.
9. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo,
telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla
trasmissione di dati. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di
violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso.
10. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta
l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio
della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
nella graduatoria di merito.

                               Art. 8 


Prove di esame per i posti comuni


1. La prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di
concorso e la cui articolazione, da uno a tre quesiti, e'
disciplinata dall'Allegato A di cui al Decreto Ministeriale ha
l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del
candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa.
Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture
straniere, la prova e' svolta nella lingua oggetto di insegnamento.
La durata della prova e' pari a 120 minuti, fermi restando gli
eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
2. Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione
ha a disposizione un massimo di 40 punti. Nel caso di prove
articolate su piu' quesiti, la commissione ha a disposizione 40 punti
per ciascun quesito e la valutazione e' data dalla media aritmetica
dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prima prova scritta e'
superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di 28 punti
su 40. Il superamento della prima prova scritta e' condizione
necessaria perche' sia valutata la seconda prova scritta.
3. La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta
aperta volti, il primo, all'accertamento delle conoscenze e
competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all'accertamento
delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione
alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di
concorso. La durata della prova e' pari a 60 minuti, fermi restando
gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
4. Per la valutazione della seconda prova scritta, la commissione
ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a
disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione e' data
dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La
seconda prova scritta e' superata dai candidati che conseguono il
punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della seconda
prova scritta e' condizione necessaria per l'accesso alla prova
orale.
5. La media aritmetica delle prove di cui ai commi 1 e 3
costituisce il punteggio complessivo delle prove scritte.
6. I candidati che, ai sensi dei commi 2 e 4, hanno superato le
prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi
sono predisposti dalle commissioni giudicatrici.
7. La prova orale per i posti comuni e' finalizzata
all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto
previsto dall'Allegato A di cui al Decreto Ministeriale e valuta la
padronanza delle discipline, nonche' la capacita' di progettazione
didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici
vigenti. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45
minuti, salvo quanto previsto al comma 8, fermi restando gli
eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attivita'
didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte
contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di
utilizzo pratico delle TIC. Per le classi di concorso A-24 e A-25 la
prova orale e' condotta nella lingua straniera oggetto di
insegnamento. La commissione interloquisce con il candidato e accerta
altresi' la capacita' di comprensione e conversazione in lingua
inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso
A-24 e A-25 per la lingua inglese.
8. L'Allegato A al Decreto Ministeriale individua le classi di
concorso per le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Decreto
Legislativo, e' svolta, nell'ambito della prova orale, la prova
pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle
commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento.
9. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a
disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e' superata dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.
10. Nei casi di cui al comma 8, la commissione ha a disposizione
40 punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi
ai sensi del comma 7. Il voto della prova orale e' dato dalla media
aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i
candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28 punti
su 40.

                               Art. 9 


Prove di esame per i posti di sostegno


1. La prova scritta per i posti di sostegno, distinta per la
scuola secondaria di primo e secondo grado, e' articolata in due
quesiti a riposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da
applicarsi alle diverse tipologie di disabilita', finalizzati a
valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte
all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita'. La durata
della prova e' pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi
aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Per la valutazione della prova scritta, la commissione ha a
disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a disposizione
40 punti per ciascun quesito e la valutazione e' data dalla media
aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prova
scritta e' superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo
di 28 punti su 40. Il superamento della prova scritta e' condizione
necessaria per l'accesso alla prova orale.
3. La prova orale per i posti di sostegno, i cui temi sono
predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza del
candidato nelle attivita' di sostegno all'alunno con disabilita'
volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla
progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il
raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialita' e alle
differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego delle
TIC, e accerta la capacita' di comprensione e conversazione in lingua
inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art.
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a
disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e' superata dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.

                               Art. 10 


Valutazione dei titoli


1. Le commissioni giudicatrici assegnano ai titoli accademici,
scientifici, professionali di cui all'Allegato C al Decreto
Ministeriale il punteggio massimo complessivo di 20 punti.

                               Art. 11 


Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame


1. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -,
tenendo conto del periodo di sospensione delle prove concorsuali,
come determinate dalla normativa vigente, nonche' sul sito internet
del Ministero e sui siti internet degli Uffici Scolastici Regionali
responsabili della procedura concorsuale, sono resi noti le
regioni/tipologie di posto per le quali l'amministrazione si avvarra'
della facolta' di svolgere l'eventuale preselettiva, il calendario e
le ulteriori modalita' e contenuti di svolgimento della prova. Nello
stesso avviso e' data comunicazione, in merito alla data di
pubblicazione dell'archivio da cui sono estratti i quesiti, che
avviene almeno venti giorni prima dell'avvio della eventuale prova
preselettiva. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta
ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati e'
comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno
quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite
avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere
l'eventuale prova di preselezione secondo le indicazioni contenute
nel predetto avviso, muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento
del contributo di cui all'art. 4, comma 5. La mancata presentazione
nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o
a causa di forza maggiore comporta l'esclusione dalla procedura
concorsuale.
3. L'avviso relativo al calendario delle prove scritte di cui
agli articoli 8 e 9 ed alle relative modalita' di svolgimento e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, tenendo conto del periodo di
sospensione delle prove concorsuali, come determinate dalla normativa
vigente. Della pubblicazione del suddetto avviso e' data
comunicazione anche sul sito istituzionale del Ministero, nonche' sui
siti degli Uffici scolastici regionali. L'elenco delle sedi d'esame,
con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione
dei candidati e' comunicato dagli Uffici scolastici regionali
responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei
rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
4. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento del
contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale,
devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario
della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al comma 3
del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e
sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza
maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
5. La vigilanza durante le prove e' affidata dall'USR agli stessi
membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati,
ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR. Per
la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di
incompatibilita' previste per i componenti della commissione
giudicatrice di cui al Decreto Ministeriale. Qualora le prove abbiano
luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un
comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni.
6. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato
di vigilanza.
7. I candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte del
competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta
elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al
concorso, del voto conseguito nelle prove scritte, della sede, della
data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti
giorni prima dello svolgimento della medesima.
8. Le prove di preselezione, scritte e orali del concorso non
possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8
marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche,
nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.

                               Art. 12 


Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli


1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato C al
Decreto Ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto,
riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione.
2. Il candidato che ha ricevuto dall'USR competente la
comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente
preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione, non documentabili con autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata
entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono
perseguite a norma di legge.

                               Art. 13 


Predisposizione delle prove


1. Le tracce delle prove scritte sono predisposte a livello
nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione
nazionale di esperti nominata con decreto del Ministro ai sensi
dell'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo e dell'art. 5 del
Decreto Ministeriale, che provvede altresi', almeno sette giorni
prima della somministrazione delle prove, alla pubblicazione delle
relative griglie di valutazione, comuni a livello nazionale per
ciascuna procedura. La Commissione nazionale di esperti valida,
altresi', i quesiti della eventuale prova preselettiva.
2. I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna
commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A
del Decreto Ministeriale. Le commissioni le predispongono in numero
pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun
candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima
dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono
escluse dai successivi sorteggi. Per la valutazione della prova
orale, la commissione si avvale della griglia di valutazione di cui
agli allegati B1/B2/B3/B4 al Decreto Ministeriale.

                               Art. 14 


Natura abilitante del presente concorso


1. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il
conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del Decreto
Legislativo, costituisce ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter del
Decreto Legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime
classi di concorso.
2. L'USR responsabile della procedura e' competente
all'attestazione della relativa abilitazione.
3. La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del
titolo di abilitazione su piu' classi di concorso afferenti al
medesimo grado e delle attestazioni di cui al comma 2, e' indicata
all'Allegato D al Decreto Ministeriale.

                               Art. 15 


Graduatorie di merito regionali


1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli,
procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali
distinte per classi di concorso e tipologia posto.
2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo
numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione
interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte
per ciascuna regione.
3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente
preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono
trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR.
5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti
disponibili, l'istituzione scolastica nella regione in cui hanno
concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui
essere assegnati per svolgere le attivita' scolastiche relative al
percorso annuale di formazione iniziale e prova. I vincitori del
concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino
presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una
classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono
tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa
immissione in ruolo.
6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
7. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,
al percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13, comma 1 del
Decreto Legislativo, ad eccezione dei docenti che abbiano gia'
superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno
titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente
confermati in ruolo.
8. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'art. 399, comma
3-bis, del Testo Unico, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata
alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il
personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di
concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali
diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato
permane.
9. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito
regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria
relativa.

                               Art. 16 


Informativa sul trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i
dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di
selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure
informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel
rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a
terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero
dell'istruzione, viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma per
l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte
degli USR responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le
funzioni di titolari del trattamento.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la
mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica
dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli
15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonche'
di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti dell'USR competente per la procedura cui
l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il
trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo:
Ministero dell'istruzione, viale Trastevere n. 76/a - 00153 Roma -
email: rpd@istruzione.it

                               Art. 17 


Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena
e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Val d'Aosta e alle
Province di Trento e Bolzano.


1. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia
provvede ad indire concorsi ordinari per la scuola secondaria di
primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena per posto
comune e di sostegno.
2. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di
reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano.

                               Art. 18 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed
educativo del comparto Istruzione e Ricerca - sezione Scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente).

Roma, 21 aprile 2020

Il Capo Dipartimento: Bruschi

__________
Avvertenza:
Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69, gli allegati sono pubblicati sul sito internet del Ministero
www.miur.gov.it

 

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