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CAMERA DEI DEPUTATI
Concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti
di Segretario parlamentare della Camera dei deputati
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.45 del 8/6/2021 |
Ente: | CAMERA DEI DEPUTATI |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 21E06192 |
Sezione: | Organi costituzionali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 65 |
Scadenza: | 8/7/2021 |
Età massima: | 40 anni non compiuti |
Tags: | Amministrativi Per diplomati |
Forum di discussione Esercitati con i quiz
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 112 del 26
maggio 2021, con la quale e' stato approvato il bando del pubblico
concorso, per esami, a sessantacinque posti di Segretario
parlamentare della Camera dei deputati;
Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle disposizioni in tema di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti
del Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11
aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale e' stata prevista,
tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni
previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del
Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di
reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del
Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio
2021, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure
di reclutamento avviate entro il 30 novembre 2021, fino
all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei,
la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'art. 1, comma
3, dall'art. 2 e dall'art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede
l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento
giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio
di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza
del Senato della Repubblica, delle disposizioni in tema di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e
dall'art. 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del
Parlamento;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato l'accordo in tema di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019,
successivamente modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021;
Visti gli articoli 2, 43, 44, 48, 51, 52 e 53 del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21
dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti
stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a
decorrere dal 1° febbraio 2013;
Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5
maggio 2021, con la quale e' stato aggiornato il cronoprogramma delle
procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sessantacinque
posti di Segretario parlamentare (codice C05), con lo stato giuridico
dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle
procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio
2021, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.
38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21
dicembre 2012.
Art. 2
Riserva di posti
1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati e' riservato un numero di posti pari ad un decimo delle
assunzioni di cui all'art. 1 per coloro che risultino idonei e
riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi
finali conseguiti dagli idonei.
Art. 3
Requisiti per l'ammissione al concorso
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli
anni quaranta. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla
mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora
il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero,
esso e' considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato
equiparato o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa
vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo;
d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle
mansioni professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina per
il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato B, anche se
siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono
giudiziale o riabilitazione.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e
del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei
vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli
previsti dal citato art. 8 del Regolamento di disciplina per il
personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia,
indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di
ruolo dipendente della Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).
Art. 4
Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di
preferenza
1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli di
preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), secondo periodo, fa fede la data di
presentazione della richiesta all'autorita' competente. I titoli di
preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e
dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui
all'art. 3, comma 1, e' autocertificato dai candidati ai sensi
dell'art. 5, comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di
esclusione dal concorso previsti dal presente bando,
l'Amministrazione puo' disporre l'esclusione in ogni fase della
procedura, puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone
comunicazione agli interessati, ovvero puo' procedere alla
risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia gia' intervenuta
l'assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per
l'ammissione al concorso.
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo
concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della
Camera dei deputati camera.it. Per accedere all'applicazione i
candidati devono essere in possesso di un'identita' nell'ambito del
Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Chi ne fosse
sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure indicate nel sito
spid.gov.it.
2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di invio della domanda di partecipazione sono attestati
dall'applicazione di cui al citato comma 1 che, allo scadere del
termine di cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la
compilazione ne' l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di
cui al comma 1 del presente articolo in prossimita' della scadenza
del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo
necessario per completare l'iter di compilazione e di invio della
domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la
propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il candidato
ha la possibilita' di ritirare la domanda gia' inviata, mediante
l'apposita funzionalita' dell'applicazione, e di presentarne una
nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al
comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da quelle previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di segreteria,
in nessun caso rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00),
attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate
nell'applicazione di cui al comma 1.
5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1, i candidati sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui all'art. 3,
comma 1, consapevoli che, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto n.
445 del 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilita', anche temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3, comma 1,
lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di
puerperio, che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove
d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali
condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro
la data che verra' indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» di cui all'art. 13, comma 1, del
presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel periodo
precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine
utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati
possono comunicarle secondo le modalita' indicate nell'applicazione
di cui al comma 1 del presente articolo.
7. I candidati affetti da invalidita' riconosciuta uguale o
superiore all'80 per cento sono esentati dalla prova selettiva e sono
direttamente ammessi alle prove scritte e alla prova pratica, previa
presentazione di idonea documentazione comprovante il grado di
invalidita', da allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini
dell'esenzione dalla prova selettiva, fa fede la documentazione
inviata dai candidati entro lo scadere del termine utile per l'invio
della domanda di partecipazione. Nel caso in cui tale condizione sia
accertata successivamente allo scadere del predetto termine, i
candidati possono comunicarla secondo le modalita' indicate
nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Ai sensi
del presente comma, per idonea documentazione deve intendersi il
verbale di accertamento dell'invalidita' rilasciato dall'INPS ovvero,
per i casi di invalidita' accertati antecedentemente al 1° gennaio
2010, il verbale della Commissione medica della azienda sanitaria
locale competente ovvero il provvedimento di accertamento adottato
dall'autorita' giurisdizionale competente, recanti l'indicazione
della percentuale di invalidita' riconosciuta.
8. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non piu' di due lingue straniere, ai sensi
dell'art. 10, comma 4, devono indicarlo nella domanda di
partecipazione.
Art. 6
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni
con i candidati
1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia
stata completata la procedura di invio della domanda di
partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, qualunque
cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, nonche'
dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere
per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Art. 7
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in una prova selettiva, in due prove
scritte e una prova pratica, e in una prova orale.
Art. 8
Prova selettiva
1. La prova selettiva consiste in 75 quesiti, a risposta multipla
e a correzione informatizzata, cosi' distribuiti: 40 quesiti
attitudinali, di cui 25 di carattere critico-verbale (comprensione
verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale) e 15 di
carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento
deduttivo e ragionamento critico-numerico), e 35 quesiti concernenti
le seguenti competenze informatiche: uso di computer e dispositivi
collegati, creazione e gestione di file; elaborazione di testi;
utilizzo di fogli di calcolo; concetti di base della navigazione in
rete, della ricerca delle informazioni, della comunicazione online e
dell'uso della posta elettronica; strumenti diretti a identificare e
affrontare le minacce digitali associate all'uso delle tecnologie
informatiche; presentazioni professionali mediante utilizzo di
strumenti avanzati; utilizzo di applicazioni per la collaborazione
online. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un
archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.
2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono
distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla
Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso.
3. La prova selettiva e' valutata partendo da base 75, con la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova
selettiva e' comunicato agli interessati mediante pubblicazione di
elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1.
Art. 9
Prove scritte e prova pratica
1. L'ammissione alle prove scritte e alla prova pratica e'
deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alle prove
scritte e alla prova pratica i candidati che, in base al punteggio
riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 500°
posto. Il predetto numero di 500 ammessi puo' essere superato per
ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile
dell'elenco di idoneita', nonche' i candidati ammessi ai sensi
dell'art. 5, comma 7.
2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova
pratica e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1,
in conformita' all'art. 13. La pubblicazione dell'elenco degli
ammessi alle prove scritte e alla prova pratica costituisce notifica
a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo
decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi ai sensi dell'art. 14. La mancata presenza del candidato,
anche soltanto a una delle prove scritte o alla prova pratica, nel
giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione
automatica dal concorso.
3. Le prove scritte e la prova pratica sono le seguenti:
a) la prima prova scritta consiste nella risposta a un
questionario composto da 10 quesiti a risposta aperta, di cui: 4
quesiti concernenti elementi di diritto costituzionale; 3 quesiti
concernenti elementi di diritto parlamentare; 3 quesiti concernenti
la storia d'Italia dal 1861 ad oggi. Il tempo a disposizione e' di
quattro ore;
b) la seconda prova scritta consiste nella risposta a un
questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla nella lingua
inglese, di cui: 20 quesiti volti all'accertamento delle conoscenze
grammaticali e sintattiche; 20 quesiti volti all'accertamento della
comprensione di un testo a carattere non specialistico. Il tempo a
disposizione e' determinato dalla Commissione esaminatrice di cui
all'art. 12;
c) la terza prova, di carattere pratico, che si svolge con
l'utilizzo di personal computer con tastiera italiana su sistema
operativo Windows (versione 10), consiste nell'acquisizione di testi,
tramite copiatura, nonche' nella elaborazione di testi mediante l'uso
del programma Word (versione 2019), e nell'elaborazione di dati
mediante l'uso del programma Excel (versione 2019). Il tempo a
disposizione e' determinato dalla Commissione esaminatrice di cui
all'art. 12.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione
esaminatrice puo' stabilire che le stesse siano redatte mediante
utilizzo di un personal computer con tastiera italiana. Per lo
svolgimento della prova pratica di cui al comma 3, lettera c), i
candidati potranno essere distribuiti in turni successivi, mediante
sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera
di inizio delle convocazioni.
5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la
Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi
componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto,
rispettivamente, da 10 quesiti per la prova di cui alla lettera a)
del comma 3, e da 40 quesiti per la prova di cui alla lettera b) del
medesimo comma 3, e li sottopone al sorteggio dei candidati. Per lo
svolgimento della prova pratica di cui alla lettera c) del comma 3,
la Commissione esaminatrice individua tre distinte prove da
sottoporre al sorteggio dei candidati; tale procedura ha luogo per
ciascun turno di prova, nell'ipotesi in cui la prova medesima abbia
luogo ai sensi del comma 4, secondo periodo, del presente articolo.
6. Le prove scritte e la prova pratica sono corrette previo
abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di
ciascun candidato.
7. Le prove scritte e la prova pratica sono valutate in
trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono
un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in
ciascuna prova scritta e nella prova pratica.
Art. 10
Prova orale
1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e' pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art.
13. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la
proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 14.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del
candidato nelle materie di cui all'allegato A. La prova orale in
lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve
testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.
3. La prova orale e' valutata in trentesimi. Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a
21/30.
4. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non piu' di due lingue straniere tra quelle
indicate nell'allegato A. La prova orale facoltativa consiste nella
lettura e nella traduzione di un breve testo scritto nelle lingue
prescelte, che costituisce la base per il colloquio. Alla prova
facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,10 per
ogni lingua straniera.
5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera, da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella
prova orale e nell'eventuale prova facoltativa. L'elenco e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1.
Art. 11
Graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il
punteggio medio delle prove scritte e della prova pratica e il
punteggio della prova orale.
2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova
orale facoltativa.
3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio
di concorso.
4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di punteggio,
dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine, i
candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti
comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a
parita' di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove
orali.
Art. 12
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per
il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei
candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 13, commi 1
e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e
approva la graduatoria finale del concorso.
Art. 13
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n.
71 del 7 settembre 2021, muniti del documento di riconoscimento, in
corso di validita', indicato nella domanda di partecipazione e
dell'avviso di convocazione che sara' disponibile nell'applicazione
di cui all'art. 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» saranno pubblicate, altresi', le
informazioni sull'eventuale richiesta di documentazione necessaria
all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonche' sulla data
entro la quale dovra' essere presentata la certificazione, rilasciata
da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 6.
2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del secondo venerdi' successivo all'ultima giornata della
prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale
sara' disponibile, nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1,
l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova
pratica; le informazioni inerenti al diario delle medesime prove
scritte e della prova pratica. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del quarto venerdi' successivo
all'ultima giornata delle prove scritte e della prova pratica saranno
pubblicate: le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco
dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al
diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e nell'applicazione di cui
all'art. 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti
e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli
effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.
Art. 14
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Regolamento
per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei
deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
243 del 19 ottobre 2009, alla Commissione giurisdizionale per il
personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186
Roma. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni dalla data di
ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.
Art. 15
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso, secondo quanto previsto dall'art. 7 del
Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera
dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti
amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere inviata
alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.
Art. 16
Informazioni relative al concorso
1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'art. 5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
Art. 17
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione
della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della
procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi
che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo
svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Camera
dei deputati.
3. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di
partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'.
5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati
nelle modalita' e nei casi ivi stabiliti, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione
particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.
Art. 18
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne l'idoneita' fisica
all'impiego, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d).
2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle
dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e,
qualora emerga la non veridicita' di quanto autocertificato, il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente
all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e
sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il
periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario generale, e' corrisposta un'indennita' pari a due
mensilita' del trattamento economico goduto durante il periodo di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato
rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per trentasei mesi a
decorrere dalla data di approvazione.
Roma, 26 maggio 2021
Il Presidente: Fico
La Segretaria generale: Pagano
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