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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per la copertura di complessivi
millesettecentocinquantotto posti di allievo agente del Corpo della
polizia penitenziaria.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.31 del 19/4/2022 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 22E04613 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1758 |
Scadenza: | 19/5/2022 |
Età massima: | 28 anni non compiuti (fino a 31 non compiuti per i militari) |
Tags: | Per diplomati Con licenza media IN EVIDENZA |
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Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse
del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche'
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle Forze di polizia;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art.
35, comma 6, circa le qualita' morali e di condotta che devono
possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale di Polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine»;
Preso atto che negli istituti penitenziari della Provincia di
Bolzano, allo stato non risultano posti vacanti relativamente al
ruolo agenti/assistenti;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l'art. 8 concernente l'invio, esclusivamente per
via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto l'art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell'ordinamento militare» che prevede per la
partecipazione ai concorsi pubblici l'elevazione del limite di eta'
di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non
superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio
militare;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Adeguamento delle strutture degli
organici dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi
ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 703 che
prevede, al comma 1, lettera d), che per l'accesso alla carriera
iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, il 60 per cento dei
posti disponibili e' riservato ai volontari in ferma prefissata, ad
esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma
2 del medesimo articolo;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali
in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell'art. 16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le
«Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale
in servizio o in congedo»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della
sanita' militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo
8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in
particolare, l'art. 30, comma 1, lettera u), che prevede le prove di
efficienza fisica per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli
del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale sono state definite le
modalita' per lo svolgimento delle prove per l'accertamento
dell'efficienza fisica, ai sensi dell'art. 86, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal
citato decreto legislativo n. 172/2019;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare,
l'art. 259;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e
delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2,
lettera a) che individua le funzioni della direzione generale del
personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall'amministrazione
penitenziaria;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Attesa la necessita' di bandire due distinti concorsi pubblici
per il reclutamento, complessivamente, di millesettecentocinquantotto
allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo di
millesettecentocinquantotto allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
a) concorso pubblico, per esame e titoli, a
millecinquantacinque posti (settecentonovantuno uomini;
duecentosessantaquattro donne), riservato:
ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono
in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di
partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al
termine della ferma annuale;
ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in
servizio o in congedo;
b) concorso pubblico, per esame, a settecentotre' posti
(cinquecentoventisette uomini; centosettantasei donne), aperto ai
cittadini italiani.
2. I posti del concorso di cui al comma 1, lettera a),
eventualmente non coperti per insufficienza di candidati idonei,
saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di cui alla
lettera b), secondo l'ordine della relativa graduatoria finale di
merito, maschile e femminile.
3. All'atto della presentazione della domanda con le modalita' di
cui al successivo art. 5, i candidati devono indicare il concorso cui
intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno
solo dei concorsi di cui al comma 1, avendone i requisiti.
4. L'amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2022-2023.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione ai
concorsi del presente bando sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto.
Per i candidati partecipanti alla riserva dei posti di cui
all'art. 1, lettera a), il limite di eta' e' elevato di un periodo
pari all'effettivo servizio militare prestato e comunque non
superiore a tre anni, ai sensi dell'art. 2049 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
d) per i candidati al concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020,
diploma di scuola secondaria di primo grado;
e) per i candidati al concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), arruolati dal 1° gennaio 2021 e per i candidati al
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), diploma di scuola
secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilita'
di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova di esame di
cui all'art. 9;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
g) efficienza fisica e idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformita'
alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive integrazioni
e modificazioni nonche' nel decreto del Capo del Dipartimento 22
aprile 2020.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Art. 3
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati che non si
presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per lo
svolgimento della prova d'esame ovvero dell'accertamento
dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per
l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria, nonche' l'efficienza fisica e l'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli
accertamenti concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto in
qualsiasi momento dal concorso con decreto del direttore generale del
personale delle risorse.
7. Non possono partecipare al concorso, pena l'esclusione, coloro
che abbiano svolto servizio nelle Forze armate esclusivamente come
volontari in ferma breve (VFB) o volontari in ferma annuale (VFA),
nonche' i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma
biennale.
Art. 4
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando
l'apposito modulo (form) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per accedere al form di domanda il candidato dovra' utilizzare
esclusivamente il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Il
modulo della domanda (form) e le modalita' operative di compilazione
ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta
pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia,
www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema
restituira', oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio,
completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della
domanda, che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed
esibire il giorno della prova scritta d'esame quale titolo per la
partecipazione alla stessa, pena la non ammissione alla prova.
In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra'
presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalita'
diverse da quelle sopra indicate.
Art. 5
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra'
dichiarare:
a) cognome e nome;
b) data, luogo di nascita e codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a lui
personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso;
f) il concorso cui si intende partecipare;
g) di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni
di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di
non avere in corso procedimenti giudiziari penali o per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il
candidato dovra' precisare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la
quale pende il procedimento;
h) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione
dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato
conseguito;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) se si e' stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
nonche' dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
m) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal
22 giugno 2022, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it
n) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella
domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in
considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
3. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica
certificata dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al
concorso, nonche' qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera
g) fino al termine del corso di formazione previsto per i vincitori
del concorso. A tal fine, l'interessato dovra' inviare dette
comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento
di identita', in formato PDF, all'indirizzo di posta elettronica
certificata arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it
con indicazione nell'oggetto «Concorso 1758 allievi agenti di Polizia
penitenziaria».
4. L'amministrazione penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione delle comunicazioni,
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito, anche telematico, indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o da altre cause non imputabili a
colpa dell'amministrazione o a eventi di forza maggiore.
5. Oltre ai dati e alle informazioni elencate nei commi
precedenti i candidati al concorso di cui al comma 1, lettera a), del
presente bando, dovranno dichiarare i servizi prestati quale
volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4),
ovvero in rafferma annuale, con l'indicazione obbligatoria delle
seguenti informazioni:
Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina o Aeronautica);
se si trovi in servizio o in congedo;
data di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da
VFP1 e dell'eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonche' la
denominazione e la sede dell'ultimo comando/reparto di servizio.
Art. 6
Estratto della documentazione di servizio
1. I candidati al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
del presente bando, risultati idonei alla prova scritta, dovranno
inviare l'estratto della documentazione di servizio, pena la non
valutabilita' dei titoli, esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo
arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it entro venti
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie della prova d'esame sul
sito istituzionale www.giustizia.it redatto come da fac-simile in
allegato (all. 1), secondo le seguenti modalita':
a) i candidati in posizione di congedo prima del termine di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, dovranno trasmettere l'estratto della documentazione di
servizio rilasciato dall'ultimo ente/reparto di servizio all'atto del
congedo, il quale dovra' contenere i dati relativi al servizio
prestato quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) o
quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale e dovra' essere
firmato dal comandate del corpo/reparto e sottoscritto dall'aspirante
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti;
b) i candidati in servizio al termine di scadenza di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovranno
richiedere l'estratto della documentazione di servizio al
reparto/ente di appartenenza; tale documento deve essere chiuso
tassativamente alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, dovra' essere firmato dal comandate del corpo/reparto
e sottoscritto dall'aspirante per presa visione ed accettazione dei
dati in esso contenuti.
Art. 7
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgera' nelle
seguenti fasi:
1) prova scritta d'esame;
2) prove di efficienza fisica;
3) accertamenti psico-fisici;
4) accertamenti attitudinali.
2. Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli
accertamenti elencati al comma 1, comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 8
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d'esame di cui al successivo art. 9, nominata con decreto del
direttore generale del personale e delle risorse, e' composta da un
presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o un ufficiale del
disciolto Corpo degli agenti di custodia e da altri quattro
appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti tale da permettere, unico restando il
presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario
aggiunto.
Art. 9
Prova d'esame
1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dai concorsi ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti
di un valido documento di identificazione, di ricevuta di invio della
domanda di partecipazione completa del numero identificativo, per
sostenere la prova d'esame, nei giorni e nell'ora stabiliti nel
calendario che sara' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero
della giustizia www.giustizia.it a far data dal 22 giugno 2022,
ovvero in altra data ivi indicata. Tale comunicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.
3. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie
di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo, individuate dalla commissione esaminatrice da
una serie di domande preventivamente predisposte.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a
scelta multipla, fra le quali la commissione esaminatrice puo'
scegliere la serie da sottoporre ai candidati, l'amministrazione e'
autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di
privati specializzati nel settore.
5. La commissione esaminatrice stabilira' preventivamente i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e le modalita' di svolgimento della
prova.
6. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione
del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema
informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova
si intende superata se il candidato riporta una votazione non
inferiore a sei decimi.
7. Durante la prova d'esame e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice. Nel corso della
prova non e' inoltre consentito ai candidati usare telefoni
cellulari, portare apparati radiotrasmittenti, calcolatrici e
qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico che
permettano di comunicare tra di loro e con l'esterno. E' altresi'
vietato portare carta da scrivere, appunti, libri, e opuscoli di
qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a tali disposizioni
e' escluso dal concorso.
8. L'esito della prova sara' pubblicato sul sito del Ministero
della giustizia.
Art. 10
Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica e
agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. Al fine di garantire la copertura dei posti messi a concorso,
saranno ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo
art. 11:
per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova
scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi
millecinquecentottantadue e cinquecentoventotto in ordine di merito.
Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso
punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto;
per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova
scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi
millecinquantaquattro e trecentocinquantadue in ordine di merito.
Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso
punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto.
2. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti
di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 risulti inferiore al numero
dei posti banditi nei rispettivi concorsi, ovvero per ulteriori ed
eventuali esigenze sopravvenute, l'amministrazione, si riserva la
facolta' di convocare ulteriori aliquote di candidati idonei alla
prova scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 14-bis del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, introdotto dall'art. 39 del decreto legislativo
27 dicembre 2019, n. 172, le candidate che si trovano in stato di
gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti
dei requisiti di idoneita' fisica, psichica, attitudinale e
dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli
nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una
sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio
puo' essere revocato su istanza dell'interessata quando tale stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 11
Prove di efficienza fisica
1. I candidati indicati nell'art. 10 saranno convocati per essere
sottoposti alle prove di efficienza fisica, ed eventualmente agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base al calendario che
sara' pubblicato sul sito istituzionale www.giustizia.it almeno venti
giorni prima. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti, nei confronti dei candidati interessati. L'accertamento
dell'efficienza fisica si svolgera' secondo le modalita' stabilite
dal decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020.
2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora
stabiliti per il suddetto accertamento dell'efficienza fisica sono
considerati esclusi dal concorso.
3. Una commissione, nominata con provvedimento del direttore
generale del personale e delle risorse, composta da un dirigente di
Polizia penitenziaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, che la presiede, un
medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del
Ministero della giustizia, ovvero individuato secondo le modalita' di
cui al secondo comma dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre
1992 n. 443, due appartenenti al gruppo sportivo Fiamme azzurre, in
possesso di specifico attestato rilasciato da una federazione
sportiva italiana di «tecnico ovvero istruttore di primo livello o
livello base», sottoporra' i candidati convocati all'accertamento
dell'efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da
superare in sequenza, sotto specificati:
=====================================================================
| Prova | Uomini | Donne | Note |
+====================+============+=========+=======================+
| | Tempo max |Tempo max| |
| Corsa 1000 m. | 3',55" | 4'55" | / |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
| Salto in alto | 1,20 m. | 1,00 m. | Massimo tre tentativi |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
| Piegamenti sulle | | | Tempo max 2' senza |
| braccia | N. 15 | N. 10 | interruzioni |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
4. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di
polizia penitenziaria.
5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
ginnici previsti determina l'esclusione dal concorso per inidoneita'.
6. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti
i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e
di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena
di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme al
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, e
successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in «medicina dello sport».
Art. 12
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che superano le prove di efficienza fisica sono
sottoposti agli accertamenti psico-fisici a cura di una commissione
composta ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, anche da medici del Servizio sanitario nazionale
operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art.
120 del medesimo decreto legislativo 443/1992.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla
carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
3. I candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora
stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono considerati
esclusi dal concorso.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i
candidati sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove
strumentali e di laboratorio.
5. L'amministrazione si riserva di designare, per gli
accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove
strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso
contratto di diritto privato.
6. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita':
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell'organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al
ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore
al dodici per cento e non superiore al trenta per cento per le
candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di
sesso femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta per cento
per i candidati di sesso maschile e non inferiore al ventotto per
cento per le candidate di sesso femminile;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che
vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una
correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione;
d) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20 per cento);
e) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti frontali
superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei
elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte
per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle
coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei
denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a
sedici elementi.
7. Costituiscono causa di non idoneita' per l'assunzione nella
Polizia penitenziaria, le imperfezioni e le infermita' previste
dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e
successive modifiche ed integrazioni, fra cui le alterazioni
volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e
altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico ma non conseguenti a
interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in
parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede,
estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di
alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro
della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
8. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
9. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell'art. 107
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero da dirigenti
medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
10. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 13
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
previsti dal precedente art. 12 saranno sottoposti alle prove
attitudinali da parte di una commissione presieduta da un dirigente
penitenziario o ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di
custodia e composta da due appartenenti alla carriera dei funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di
selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia
individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla
carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una
serie di test sia collettivi sia individuali e in un colloquio con un
componente della commissione.
4. I test predisposti dalla commissione sono approvati con
decreto del Ministro della giustizia su proposta del Capo del
Dipartimento.
5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita':
a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza
di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di
responsabilita';
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di
contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
c) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una
intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di
esecuzione e delle qualita' attentive;
d) una adattabilita' che scaturisce dal grado di socievolezza,
dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di
lavoro.
6. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta,
in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene
disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e
delle risorse.
Art. 14
Documentazione amministrativa
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali
dovranno far pervenire all'Ufficio concorsi entro venti giorni dalla
suddetta idoneita':
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti
per l'eventuale assunzione;
b) le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di
precedenza e/o preferenza gia' indicati nella domanda di
partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento.
Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
2. La documentazione indicata al comma 1 dovra' essere trasmessa
a mezzo PEC all'indirizzo
arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it
Art. 15
Formazione e approvazione delle graduatorie dei concorsi
1. La commissione di cui all'art. 9 redige per i soli aspiranti
idonei alla prova scritta che hanno superato gli accertamenti
dell'efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, le graduatorie di merito, suddivise per contingente
maschile e femminile, per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1,
comma 1.
2. Per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), la
rispettiva graduatoria e' formata secondo:
a) il punteggio conseguito nella prova d'esame;
b) i titoli di seguito indicati, tratti dall'estratto della
documentazione di servizio di cui al precedente art. 6, rilasciata
dalle competenti autorita' militari:
valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in
qualita' di volontario in ferma prefissata;
missioni in teatro operativo fuori area;
valutazione relativa all'ultima documentazione
caratteristica;
riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
titolo di studio;
conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu'
lingue straniere;
esito dei concorsi di istruzione,
specializzazioni/abilitazioni conseguite;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
eventuali altri attestati e brevetti.
3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante i
periodi prestati dai candidati quali volontari in ferma prefissata
annuale ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
4. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili e i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
5. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che, superata la prova scritta d'esame, sono ammessi alla
successiva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente art. 10,
comma 1. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti
del concorso.
6. Il direttore generale del personale e delle risorse,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto,
approva le graduatorie di merito per ciascuno dei concorsi di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), suddivise in relazione ai posti
messi a concorso del ruolo maschile e femminile e dichiara i
vincitori e gli idonei dei concorsi medesimi, sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
7. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni.
8. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel
sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con
modalita' che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati
personali. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 16
Nomina vincitori
1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi
agenti del Corpo di polizia penitenziaria e ammessi alla frequenza
del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento
della ferma per i volontari in ferma prefissata annuale.
2. I candidati di cui al comma 1 che non si presenteranno, senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la
frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati
decaduti dalla nomina e saranno sostituiti secondo l'ordine della
graduatoria.
3. La nomina dei vincitori e' disposta con decreto del direttore
generale del personale e delle risorse.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative e
operative degli istituti penitenziari.
5. I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione,
superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 17
Trattamento dei dati personali
1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n.
2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e per le
successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di
assunzione.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite
banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo
svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla
posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalita'
previste dalla legge.
5. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati
personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE
2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e
opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del
citato regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, largo Luigi Daga n.
2.
Roma, 31 marzo 2022
Il direttore generale: Parisi
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