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MINISTERO DELL'INTERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centodieci posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore servizio
sanitario della Polizia di Stato.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.14 del 18/2/2022 |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 22E02109 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 110 |
Scadenza: | 20/3/2022 |
Età massima: | 28 anni non compiuti (fino a 31 non compiuti per i militari) |
Tags: | Tecnici |
Forum di discussione
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare,
l'art. 25, comma 1, lettera a), e successive modificazioni, che
prevede che l'accesso alla qualifica iniziale della carriera degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato avvenga, tra l'altro,
mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in misura non
superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per
cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, e l'art.
25-bis, che ne detta la disciplina;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale
triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione
agli altri Corpi di Polizia» e, in particolare, l'art. 8, che
determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e
nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'art. 33, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante
«Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di
finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento
della professione di psicologo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze
di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle
sezioni di polizia giudiziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, commi 6 e
7, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante
«Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante
«Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n.
419»;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione, nonche' della professione
ostetrica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in
particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e il successivo comma 6, circa le qualita' di condotta che
devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato, e l'art. 37, sull'accertamento, nei
pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse
e delle lingue straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario
giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in
materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per
l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa» e, in
particolare, l'art. 9, commi 1, lettera b), e 1-ter, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» e, in
particolare, l'art. 8, e successive modificazioni, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 5, e
successive modificazioni, il quale dispone, tra l'altro, che fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art.
25-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337
del 1982, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n.
95 del 2017, nonche' l'art. 3, commi 6, 7-bis, 7-quater, 7-quinquies,
13, 13-bis e 13-ter, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al
predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n.
415, recante il «Regolamento per la disciplina delle categorie di
documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
e, in particolare, l'art. 4, e successive modificazioni, concernente
le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di
terzi, persone e gruppi di imprese;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n.
667, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura
e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n.
739, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo professionale dell'infermiere»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n.
741, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo professionale del fisioterapista»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 settembre 1994, n.
745, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di
laboratorio biomedico»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 settembre 1994, n.
746, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di
radiologia medica»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 marzo 1995, n.
183, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo professionale del tecnico di
neurofisiopatologia»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n.
58, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e
relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei», come modificato, in particolare, dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.
198, recante «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n.
129, recante «Regolamento recante le modalita' di accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato» e, in
particolare, gli articoli da 1 a 11, da 26 a 29 e da 52 a 61, nonche'
l'allegato 1;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n.
103, con cui e' stato approvato il «Regolamento recante norme per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
pubblici di accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia
di Stato» e, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di
laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante
«Equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi»;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, recante
«Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2020, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo
indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari
per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66, commi
9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2021,
recante «Determinazione delle dotazioni organiche dei settori
d'impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei Ruoli del
personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica e della
carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, ai sensi
dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, come modificato dal decreto legislativo 5
ottobre 2018, n. 126» e, in particolare, l'art. 4 e la tabella 1;
Rilevata la vacanza di organico nel ruolo degli ispettori tecnici
e, in particolare, nella consistenza organica del settore di impiego
servizio sanitario;
Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per provvedere alla copertura di centodieci posti
disponibili nell'organico del ruolo degli ispettori tecnici, settore
servizio sanitario, ripartiti in novantasei posti per il profilo
professionale di infermiere, quattro posti per il profilo della
prevenzione sui luoghi di lavoro, cinque posti per il profilo della
riabilitazione motoria, un posto per il profilo di
neurofisiopatologia, un posto per il profilo di radiologia medica, un
posto per il profilo di audiometria, due posti per il profilo di
laboratorio analisi;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di centodieci posti di vice ispettori tecnici del ruolo
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato del settore di impiego
servizio sanitario, cosi' ripartiti:
a) profilo professionale infermiere: novantasei posti;
b) profilo professionale della prevenzione sui luoghi di
lavoro: quattro posti;
c) profilo professionale della riabilitazione motoria: cinque
posti;
d) profilo professionale di neurofisiopatologia: un posto;
e) profilo professionale di radiologia medica: un posto;
f) profilo professionale di audiometria: un posto;
g) profilo professionale di laboratorio analisi: due posti.
2. I seguenti posti sono riservati al personale in servizio nel
ruolo dei sovrintendenti tecnici, in possesso dei previsti requisiti:
a) profilo professionale infermiere: sedici posti;
b) profilo professionale della prevenzione sui luoghi di
lavoro: un posto;
c) profilo professionale della riabilitazione motoria: un
posto.
3. Ciascun candidato puo' presentare domanda di partecipazione
per uno soltanto dei profili professionali di cui al comma 1.
Art. 2
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, ai candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso degli
altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente
riservati:
a) un posto, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 2, n.
3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni;
b) diciotto posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai
parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici
superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di
servizio appartenente alle Forze di Polizia o alle Forze armate, ai
sensi dell'art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con
priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente
previste dalle leggi speciali a favore di particolari categorie di
persone;
c) due posti, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali che hanno terminato senza
demerito la ferma biennale;
d) due posti, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472,
a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il
Centro studi di Fermo.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente
articolo e all'art. 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di
vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo
l'ordine della graduatoria finale di merito.
Art. 3
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita' di condotta previste dall'art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il 28° anno di eta'. Quest'ultimo limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di
eta' per il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato
con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del
bando. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso, e'
di trentatre' anni;
e) possesso dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai
sensi del decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003 e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Il personale
della Polizia di Stato deve essere in possesso della sola idoneita'
attitudinale. I requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente
qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei
rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un
momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non
rileva ai fini dell'idoneita';
f) possesso della laurea, conseguita presso una Universita'
della Repubblica italiana o un Istituto d'istruzione universitaria
equiparato, afferente alle seguenti classi (inclusi i titoli
equiparati o equipollenti):
1) profilo infermiere: professioni sanitarie infermieristiche
e professione sanitaria ostetrica (L/SNT-1) - professione sanitaria
«infermiere»;
2) profilo prevenzione sui luoghi di lavoro: professioni
sanitarie della prevenzione (L/SNT-4) - professione sanitaria
«tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»;
3) profilo riabilitazione motoria: professioni sanitarie
della riabilitazione (L/SNT-2) - professione sanitaria
«fisioterapista»;
4) profilo neurofisiopatologia: professioni sanitarie
tecniche (L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico di
neurofisiopatologia»;
5) profilo radiologia medica: professioni sanitarie tecniche
(L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico di radiologia medica»;
6) profilo audiometria: professioni sanitarie tecniche
(L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico audiometrista»;
7) profilo laboratorio analisi: professioni sanitarie
tecniche (L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico di laboratorio
biomedico»;
g) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione
pertinente al profilo professionale prescelto, eccetto i candidati
con iscrizione ai sensi della lettera h) avvenuta al termine delle
procedure di equivalenza di cui all'art. 4 della legge 26 febbraio
1999, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
h) iscrizione all'albo professionale pertinente al profilo
professionale prescelto.
2. Il possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera
f), non e' richiesto ai candidati iscritti al relativo albo
professionale in base a titoli e abilitazioni previsti dalla
normativa previgente a quella che ha introdotto il predetto titolo di
studio.
3. In assorbimento dei titoli di studio rispettivamente previsti
per ciascun profilo professionale dal comma 1, lettera f), accedono
al concorso anche i candidati in possesso di laurea magistrale
conseguita negli ambiti professionali rispettivamente corrispondenti
presso una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto
d'istruzione universitaria equiparato (inclusi i titoli equiparati o
equipollenti).
4. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a
seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi.
5. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con applicazione delle disposizioni
dell'art. 94 del medesimo decreto.
6. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ad
eccezione del possesso dell'iscrizione all'albo professionale
previsto dal comma 1, lettera h), che puo' essere conseguita entro
l'inizio del prescritto corso di formazione. I requisiti devono
essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta'
di cui al comma 1, lettera d), sino al termine della procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso.
7. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di
ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai
controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure
concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del
prescritto corso di formazione. Essi sono svolti dalle competenti
articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche
mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali
delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto
delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia
retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli,
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilita' penale.
L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della
condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni
rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il
candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un
provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione
non veritiera.
8. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 4
Domanda di partecipazione - modalita' telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la
procedura informatica disponibile all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra' cliccare
sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima procedura informatica
il candidato potra' accedere attraverso i seguenti strumenti di
autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le
relative credenziali (username e password), che dovra' previamente
ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati
presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (Ag.I.D.), come da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con
l'impiego della CIE (Carta di Identita' Elettronica), rilasciata dal
comune di residenza.
Si potra' accedere con tre modalita':
1) «Desktop» - si accede con PC a cui e' collegato un lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE»;
2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» - si accede da PC e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e
dell'app «Cie ID».
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il
candidato ricevera' al proprio indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) o istituzionale (corporate) una mail di conferma di
acquisizione al sistema della domanda, cui sara' allegata una copia
della domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare ed eventualmente inviarne una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema
informatico non ricevera' piu' dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il profilo professionale per il quale concorre;
g) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 1, comma
2, del presente bando, indicando la data di assunzione nella Polizia
di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonche'
l'Ufficio o Reparto in cui presta servizio;
h) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma
1, lettera a), del presente bando. A tal fine, il candidato in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 2, n.
3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni, dovra' specificare la lingua,
italiana o tedesca, che preferisce per sostenere l'eventuale prova
preselettiva e le prove d'esame;
i) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma
1, lettere b), c) e d) del presente bando;
l) il possesso del pertinente titolo di studio indicato
dall'art. 3 del presente bando, con l'indicazione dell'Universita' o
dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di
tutte le altre informazioni indicate in proposito dalla procedura
on-line;
m) il possesso della pertinente abilitazione professionale, ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g);
n) l'iscrizione all'albo professionale della pertinente
professione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h). I candidati
interessati potranno partecipare al concorso, con riserva,
dichiarando di aver presentato la domanda di iscrizione all'albo
professionale di riferimento, da conseguire entro l'inizio del
prescritto corso di formazione;
o) se e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
p) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ed anche non
definitive, per delitti non colposi, nonche' le eventuali imputazioni
nei procedimenti penali per delitti non colposi per i quali e'
sottoposto a misura cautelare personale, o lo e' stato senza
successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o
proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non
definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di
ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o
presso la quale pende il procedimento;
q) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica,
specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia di Stato,
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
r) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.
487 del 1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in
quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso nel ruolo
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato;
s) di essere a conoscenza delle responsabilita' anche penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
5. I titoli di preferenza non saranno presi in considerazione se
non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al
concorso.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica
certificata, con apposita comunicazione al Servizio concorsi della
Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato, all'indirizzo di posta elettronica
certificata dipps.333con@pecps.interno.it a cui, in caso di
variazione della PEC, allegheranno in copia un proprio documento di
riconoscimento valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato
possono comunicare eventuali variazioni del proprio indirizzo di
posta elettronica istituzionale e della propria sede di servizio
tramite l'Ufficio o Reparto di appartenenza, che utilizzera' a tal
fine il suddetto indirizzo PEC.
7. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito,
ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento
dell'indirizzo o recapito.
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al
ruolo degli ispettori tecnici, nominata con decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta
da un prefetto ed e' composta, oltre che da un dirigente della
carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a
primo dirigente, da due docenti e da uno o piu' esperti, con
qualifica non inferiore a direttore tecnico capo, nelle materie
relative ai settori e ai profili di cui all'art. 1.
2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice
puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non
oltre un quinquennio dalla data del presente bando.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario di Polizia con
qualifica non superiore a commissario capo o commissario capo
tecnico, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per
i titolari.
6. Per la prova nella lingua inglese e per la prova di
informatica, la commissione esaminatrice e' integrata da un esperto
in lingua inglese e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici
fisici della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato,
settore telematica.
7. La commissione esaminatrice, qualora i candidati che abbiano
sostenuto la prova scritta superino le mille unita', potra' essere
integrata a ulteriori componenti tali, nel numero, da permettere,
unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni,
nominando un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.
Art. 6
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) prova preselettiva, qualora sia disposta;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamento attitudinale;
d) prova scritta;
e) valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le
prove precedenti;
f) prova orale.
2. L'Amministrazione puo' procedere, per motivi organizzativi,
alla verifica degli accertamenti psico-fisici e attitudinali anche
dopo la prova scritta o la prova orale e comunque nell'ordine
ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura
concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta
l'esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva».
5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni
di diffusione del contagio da COVID-19, come prescritto dall'art.
259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e di ogni
altra indicazione prevista dalla normativa applicabile nel corso
della procedura concorsuale, di cui sara' data tempestiva notizia
sulla pagina del concorso, raggiungibile dal sito web istituzionale
www.poliziadistato.it
Art. 7
Eventuale prova preselettiva - disposizioni generali
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
complessivamente superiore a 5.000, potra' essere svolta,
limitatamente ai profili professionali inclusi nell'allegato 1 al
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 28 aprile
2005, n. 129, per i quali il numero delle domande di partecipazione
sia superiore a dieci volte il numero dei posti rispettivamente messi
a concorso, una prova preselettiva, volta a individuare i candidati
da ammettere alla prova scritta.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla,
sulle seguenti materie:
a) profilo infermiere: igiene, prevenzione e norme di medicina
del lavoro; tecniche di gestione e direzione dell'assistenza
infermieristica; servizio socio-sanitario e legislazione sanitaria;
b) profilo riabilitazione motoria: igiene, prevenzione e norme
di medicina del lavoro; tecniche manuali e strumentali di terapia
riabilitativa;
c) profilo neurofisiopatologia: igiene, prevenzione e norme di
medicina del lavoro; tecniche di diagnostica neurologica ed
elettrofisiologia e relative strumentazioni;
d) profilo radiologia medica: igiene, prevenzione e norme di
medicina del lavoro; tecniche radiologiche e relative strumentazioni;
radiologia e radioprotezione.
3. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, secondo periodo, del decreto
del Ministro dell'interno n. 129 del 2005, la banca dati da cui si
trae il questionario relativo a ciascuno dei profili professionali di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo contiene 5.000 quesiti
vertenti sulle materie rispettivamente elencate.
4. La banca dati e le risposte a scelta multipla che saranno
utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva
saranno pubblicati almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio
dello svolgimento della medesima prova, sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it
5. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda
con quattro risposte, delle quali una sola e' esatta.
6. I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in
relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di
difficolta' media e difficile.
7. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e'
differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
Art. 8
Calendario e svolgimento dell'eventuale prova preselettiva
1. L'eventuale prova preselettiva si svolge per gruppi di
candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario
che, unitamente all'indicazione della sede o delle sedi di
svolgimento della prova preselettiva, sara' pubblicato sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 8 aprile 2022, con
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avente
valore di notifica a tutti gli effetti. La mancata presentazione del
candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione di diritto
dal concorso.
2. I candidati dovranno rispondere al questionario contenente il
numero di quesiti ed entro il tempo massimo complessivo stabiliti
dalla commissione esaminatrice, con verbale che sara' pubblicato sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it. Il questionario, da
consegnare a ciascun candidato, dovra' essere stato generato
casualmente (funzione c.d. random) da un apposito programma
informatico tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente
l'incidenza del grado di difficolta della domanda tra le varie
materie. A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del
totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte
e di attribuzione del relativo punteggio sono stabiliti
preventivamente dalla commissione esaminatrice del concorso, in
relazione al numero delle domande da somministrare.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,
muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova
preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di
qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai candidati di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della commissione esaminatrice.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per l'eventuale prova preselettiva s'intenderanno
esclusi di diritto dal concorso.
Art. 9
Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre
alla formazione della graduatoria finale di merito, sono effettuati
con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed
apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione
esaminatrice forma, per ciascuno dei profili professionali per cui si
e' svolta, la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei
candidati.
3. La graduatoria e' pubblicata in forma integrale ed anonima sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato
e' visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo web
https://concorsionline.poliziadistato.it
4. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza e pubblicata sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it ed e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, con valore di notifica a tutti gli
effetti.
5. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova
preselettiva, sara' convocato agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali un numero complessivo di candidati non superiore a dieci
volte il numero totale dei posti banditi per ciascun profilo
professionale, nonche', in soprannumero, ogni interessato che abbia
riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti
dell'aliquota predetta, salve le diverse determinazioni di cui
all'art. 6, comma 2.
6. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la
fase degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si
prospettasse insufficiente ad assicurare la partecipazione alla
successiva prova scritta di un numero di candidati pari a quattro
volte il numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione potra'
convocare ai suddetti accertamenti ulteriori aliquote di candidati
che hanno sostenuto la prova preselettiva, rispettando l'ordine
decrescente della graduatoria.
7. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali previsti, con le modalita' pubblicate sul sito, sempre
fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2.
Art. 10
Convocazioni agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. La sede, il diario e le modalita' di convocazione agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno
quindici giorni prima, sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it
2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno
unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a
sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile
successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento,
anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il
provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 11
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati convocati ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6 o 7,
esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell'art. 10,
comma 2, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura
di una commissione nominata con decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da un primo
dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della
carriera dei medici di Polizia con qualifica non superiore a medico
superiore.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o
da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza.
3. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di
laboratorio.
4. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i
candidati devono esibire un valido documento di riconoscimento e
consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la seguente
documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella della presentazione:
a) certificato anamnestico, come da facsimile allegato al
presente bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all'art.
25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, e dall'interessato, con particolare riferimento alle
infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro
dell'interno n. 198 del 2003. In proposito il candidato potra'
produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini
della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il
S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice
identificativo regionale:
1. esame emocromocitometrico con formula;
2. esame chimico e microscopico delle urine;
3. creatininemia;
4. gamma GT;
5. glicemia;
6. GOT (AST);
7. GPT (ALT);
8. HbsAg;
9. Anti HbsAg;
10. Anti Hbc;
11. Anti HCV;
12. uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini di una piu'
completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione
di certificati sanitari ritenuti utili.
6. Costituiscono cause di inidoneita', per l'assunzione nella
Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 7-quinquies, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni, le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se
visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non
conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di
Stato, nonche' l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali
o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermita' elencate
nell'art. 6 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro
dell'interno n. 198 del 2003.
7. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici
s'intenderanno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di
coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati
impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una
seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti
stessi.
Art. 12
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. Un'apposita commissione, nominata con decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da
un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli
psicologi della Polizia di Stato, che la presiede, da quattro
appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del
ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti alla carriera dei
funzionari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione
professionale di perito selettore attitudinale, sottopone alla
verifica del possesso delle qualita' attitudinali i candidati
risultati idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici e i
candidati appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o
da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza.
3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti a verificare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Essi
consistono in una serie di test sia collettivi che individuali,
integrati da un colloquio con un componente della suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test
siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo,
quest'ultimo e' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la
commissione si esprime sull'idoneita' del candidato.
4. Il giudizio della commissione per l'accertamento delle
qualita' attitudinali e' definitivo e comporta l'esclusione dal
concorso, in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta
con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza.
5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali
s'intenderanno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di
coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati
impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi a una seduta
appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario
concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 13
Convocazione alla prova scritta e relativo diario
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art.
6, comma 2, saranno convocati alla prova scritta, in numero pari al
quadruplo dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, ogni
interessato che abbia riportato un punteggio pari all'ultimo degli
ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta, con avviso che sara'
pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il giorno
10 giugno 2022. Quest'ultima pubblicazione vale come notifica, a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche'
di un valido documento di identita'.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per la suddetta prova scritta s'intenderanno
esclusi di diritto dal concorso.
Art. 14
Prova scritta - disposizioni generali
1. La prova scritta, della durata massima di sei ore, consiste
nella stesura di un elaborato vertente su una o piu' delle seguenti
materie:
a) profilo infermiere: scienze infermieristiche generali e
cliniche; anatomia e fisiologia umana; patologia generale;
b) profilo prevenzione sui luoghi di lavoro: prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e norme di diritto del
lavoro; igiene degli alimenti e delle bevande e in ambito di sanita'
pubblica e veterinaria;
c) profilo riabilitazione motoria: anatomia, fisiologia e
patologia della funzione motoria; prevenzione, cura e riabilitazione
della funzione motoria; tecniche riabilitative manuali e strumentali;
d) profilo neurofisiopatologia: anatomia, fisiologia e
patologia delle strutture nervose umane; tecniche di diagnostica
neurologica ed elettrofisiologia e relative strumentazioni; tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative;
e) profilo radiologia medica: anatomia, fisiologia e patologia
umane; tecniche radiologiche; sorgenti di radiazioni ionizzanti, di
energie termiche, ultrasoniche di risonanza magnetica nucleare;
radioprotezione;
f) profilo audiometria: fisiologia ed anatomia dell'orecchio e
della funzione uditiva e vestibolare umana; patologie del sistema
uditivo e vestibolare; impiego dei dispositivi e delle strumentazioni
per l'esecuzione delle prove non invasive psico-acustiche ed
elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e
vestibolare;
g) profilo laboratorio analisi: principi di chimica; elementi
di biochimica; tecniche delle analisi biomediche e delle indagini
diagnostiche di laboratorio.
2. Durante il suo svolgimento, i candidati possono consultare i
codici, le leggi ed i decreti, senza note ne' richiami dottrinali o
giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo. Non e'
permesso ai candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre,
non e' consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio
ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento
elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi', portare
al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di
qualsiasi genere.
3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullita', con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di
un componente della commissione esaminatrice o del Comitato di
vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o
che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano
copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o, nei casi di cui all'art. 53,
comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129 del 2005, il
Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al
presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata
esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia
disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
7. Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale i
candidati che nella prova scritta riportano una votazione non
inferiore a sei decimi (6/10).
Art. 15
Valutazione dei titoli - disposizioni generali
1. Sono ammessi a valutazione, con i punteggi massimi
rispettivamente attribuibili, i seguenti titoli di cultura e
professionali:
a) laurea triennale prevista quale requisito di ammissione
(inclusi i titoli equiparati o equipollenti), da valutarsi in ragione
del punteggio conseguito:
1) da 91/110 a 110/110: proporzionalmente, fino a punti 0,5;
2) 110/110: punti 1;
b) laurea magistrale di cui all'art. 3, comma 3, o in settori
scientifico-disciplinari comunque attinenti al settore di impiego,
conseguita presso una Universita' della Repubblica italiana o un
istituto d'istruzione universitaria equiparato (inclusi i titoli
equiparati o equipollenti): fino a punti 2, aggiuntivi rispetto a
quelli di cui alla lettera a) del presente comma;
c) diplomi di specializzazione universitaria o di
perfezionamento post lauream o master conseguiti presso istituzioni
universitarie statali o riconosciute in conformita' alla normativa
vigente, strettamente attinenti al profilo professionale per cui si
concorre: fino a punti 1;
d) dottorato di ricerca conseguito presso istituzioni
universitarie statali o riconosciute in conformita' alla normativa
vigente, in materie strettamente attinenti al profilo professionale
per cui si concorre: fino a punti 2,5;
e) abilitazione all'insegnamento di materie strettamente
attinenti al profilo professionale per cui si concorre: fino a punti
0,5;
f) conoscenza certificata di una o piu' lingue straniere da
parte di enti certificatori delle competenze in lingua straniera
riconosciuti dai Ministeri dell'istruzione e dell'universita' e della
ricerca, fino a punti 0,5;
g) incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche, che
presuppongano una particolare competenza tecnico-professionale o
l'assunzione di particolari responsabilita': fino a punti 1;
h) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che
rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica
professionale, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: fino a punti 1,5.
2. Saranno valutati esclusivamente i titoli conseguiti entro e
non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso. Non rileva ai fini del concorso
l'eventuale acquisizione degli stessi, ancorche' aventi efficacia
retroattiva, in un momento successivo.
3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato e'
comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale.
4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i
documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche
mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine, trasmettono i citati
documenti mediante la propria casella di posta elettronica
certificata all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it. I candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro il medesimo
termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili per il
tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che li
inoltrera' al citato indirizzo PEC.
5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione
degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le
determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del
verbale della commissione esaminatrice sul sito istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
Art. 16
Svolgimento della prova orale
1. L'ammissione al colloquio e' comunicata al candidato
interessato, assieme alla indicazione del voto riportato nella prova
scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per lo
svolgimento della prova.
2. Il colloquio, che s'intende superato dai candidati che abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi (6/10), verte sulle
materie oggetto delle prove scritte e contempla, altresi':
a) l'accertamento della conoscenza della lingua inglese,
consistente in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un
testo, nonche' in una conversazione;
b) l'accertamento della conoscenza dell'informatica, diretto a
verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello
sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard
europei.
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma
l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal
segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,
all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.
5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per la suddetta prova orale s'intenderanno esclusi
di diritto dal concorso.
Art. 17
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame scritta e orale sono
invitati a far pervenire all'amministrazione, entro il termine
perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera
di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno
diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di
preferenza, gia' indicati nella domanda di partecipazione al
concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata
documentazione mediante la propria casella di posta elettronica
certificata all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it. I candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta
documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio
ufficio/reparto di appartenenza, che li inoltrera' al citato
indirizzo.
Art. 18
Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d'esame e compiuta la valutazione dei
titoli, la commissione esaminatrice elabora tante graduatorie di
merito quanti sono i profili professionali, redigendole sulla base
della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, data
dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto
conseguito nella prova orale e del punteggio ottenuto nella
valutazione degli eventuali titoli.
2. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato
costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
3. Le graduatorie del concorso e le dichiarazioni dei vincitori
tengono conto delle riserve dei posti previste dal presente bando,
nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito e sono
dichiarati i vincitori, da inserirsi altresi' un'unica graduatoria
finale comprensiva di tutti i vincitori, secondo il punteggio
riportato.
5. Il decreto di cui al comma 4 e' pubblicato sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it con avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti
gli effetti.
Art. 19
Corso iniziale
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati
allievi vice ispettori tecnici e avviati a frequentare il corso di
formazione di cui agli articoli 25-bis, commi 8, 8-bis e 9, e 25-ter,
commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare
saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge
n. 121 del 1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto e'
effettuata secondo le modalita' di cui agli articoli 25-bis, comma
10, e 25-ter, comma 6, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 337 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del
2017.
4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), una volta superati gli esami finali
del predetto corso di formazione, avranno in assegnazione, come prima
sede di servizio, uffici della Provincia autonoma di Bolzano o che
comunque abbiano competenza su detta Provincia autonoma.
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato - Servizio concorsi, per le ragioni di pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati
dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di
comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche competenti
all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformita' alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione europea, ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e
dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003. Ogni
candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i
diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi
previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato
regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli
affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.
Art. 21
Accesso ai documenti amministrativi
1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo PEC
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo PEC
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno
essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica
certificata dipps.333con@pecps.interno.it
Art. 22
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo'
revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire
o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del
contagio da COVID-19 e secondo quanto previsto dall'art. 259 del
decreto-legge n. 34 del 2020, puo' rideterminare le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al presente bando, con riferimento
alla semplificazione delle modalita' di svolgimento delle prove ed
alla possibilita' di svolgimento delle stesse con modalita'
decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 23
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso saranno pubblicati sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it
2. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla
data della pubblicazione del presente provvedimento.
Roma, 15 febbraio 2022
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Giannini
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