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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti
posti di funzionario, vari profili a tempo indeterminato, per
l'Autorita' nazionale anticorruzione.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.96 del 6/12/2022 |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Località: | Roma (RM) |
Codice atto: | 22E15627 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 20 |
Scadenza: | 5/1/2023 |
Tags: | Amministrativi |
Forum di discussione
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» in quanto compatibile;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e in particolare l'art. 19,
comma 2;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazione dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, e in particolare
l'art. 52-quater;
Visto il regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del
personale dell'Autorita' nazionale anticorruzione, approvato dal
Consiglio nell'adunanza del 9 gennaio 2019 e modificato con le
delibere n. 303 del 3 aprile 2019 e n. 1194 del 18 dicembre 2019, e
in particolare l'art. 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.
487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7, che
preferisce il candidato piu' giovane di eta' in caso di parita' di
punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», come
modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2020, n.
77;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante «Misure per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia
di pubblica amministrazione e universita' e ricerca», convertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Visto, in particolare l'art. 2 comma 7, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36 secondo cui i componenti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalita'
previste dall'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, sono individuati attraverso il portale di cui all'art.
35-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per
la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8
novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 concernente
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174 recante «Regolamento recante norme sull'accesso
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 34 recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica denominato «Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei»;
Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca recante «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione, sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18, comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;
Atteso che in base a quanto rappresentato dall'Autorita'
nazionale anticorruzione con riferimento alla situazione
occupazionale riferita all'anno 2021 rispetto agli obblighi di
assunzione di personale con disabilita' e appartenente alle altre
categorie protette - le quote di riserva di cui all'art. 3 e all'art.
18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» risultano coperte;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare
l'art. 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di
apprendimento;
Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante
«Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma
4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il
funzionamento dell'Autorita' nazionale anticorruzione approvato il 16
ottobre 2019 come modificato dalle delibere n. 1125 del 4 dicembre
2019, n. 50 del 22 gennaio 2020, n. 458 del 27 maggio 2020 e n. 453
del 14 giugno 2021, coordinato con le modifiche recate dalla delibera
n. 654 del 22 settembre 2021;
Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2019-2020» e in particolare l'art.
45 «Assunzione di personale presso l'Autorita' nazionale
anticorruzione»;
Vista la vigente dotazione organica dell'Autorita' nazionale
anticorruzione avente carattere meramente ricognitivo delle modifiche
ope legis intervenute;
Tenuto conto che, in applicazione del principio di cui all'art.
2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'ANAC gode di
autonomia organizzativa e funzionale, esteso anche alla definizione
della pianta organica del proprio personale di ruolo;
Vista la deliberazione n. 140 del 16 marzo 2022 con la quale il
Consiglio ha individuato le figure professionali da reclutare
mediante adesione al progetto RIPAM;
Vista la deliberazione n. 260 del 25 maggio 2022 con la quale il
Consiglio ha delegato alla Commissione RIPAM la procedura concorsuale
oggetto del presente bando;
Vista la convenzione quadro in materia di procedure concorsuali
per il reclutamento del personale delle autorita' indipendenti, ai
sensi dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
sottoscritta in data 9 marzo 2015, la quale prevede all'art. 2, comma
1, che, qualora un'Autorita' intenda dar luogo a una procedura
concorsuale per il reclutamento di personale, comunica alle altre
autorita' il numero dei posti, i requisiti di partecipazione al
concorso e le caratteristiche della specifica professionalita'
richiesta;
Visto il comma 2 del menzionato art. 2 della convenzione quadro
in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale
delle autorita' indipendenti, ai sensi del quale entro trenta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1, le autorita' che intendano
aderire alla procedura concorsuale ne danno comunicazione alle altre
autorita', indicando il numero di personale che ciascuna di esse ha
l'esigenza di assumere;
Vista la nota prot. n. 23628 del 30 marzo 2022 con la quale
l'Autorita' nazionale anticorruzione ha comunicato alle autorita'
indipendenti l'intenzione di dare avvio alla procedura concorsuale
oggetto del presente bando;
Vista la comunicazione di non adesione delle autorita'
indipendenti alla presente procedura concorsuale trasmessa
dall'Autorita' nazionale anticorruzione in data 2 maggio 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
aprile 2020 recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
30 giugno 2022 che nomina la Commissione RIPAM;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014
sulle riserve dei posti;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
rubricato «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
rubricato «Ufficio per il processo»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
rubricato «Formazione presso gli uffici giudiziari»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e in particolare l'art. 50;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare l'art. 8
concernente l'invio per via telematica delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute datata 25 maggio 2022
recante l'aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici»;
Delibera:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di un contingente complessivo di venti unita' di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nella
carriera direttiva, qualifica di funzionario - livello retributivo 0
(zero) - dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) per i profili
di seguito indicati:
dodici funzionari giuridico-amministrativi (codice ANAC/FGA);
otto funzionari in analisi economico-statistica (codice
ANAC/FES).
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai
volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in
possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale
del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni codice
di concorso.
3. Il trenta per cento dei posti messi a concorso per ogni codice
di concorso di cui al comma 1, fermo restando il possesso dei
requisiti di cui all'art. 2, e' riservato al personale di ruolo
presso l'ANAC.
4. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione
della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della
formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo
art. 9.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti
requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione, nonche' al
momento dell'assunzione in servizio:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Per i soggetti appartenenti all'Unione europea si applica il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.
174;
b) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il
concorso si riferisce;
c) eta' non inferiore agli anni diciotto;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
f) buona condotta e qualita' morali quali previste per
l'accesso ai concorsi in magistratura;
g) possesso dei titoli di studio di seguito indicati in
relazione ai singoli profili professionali:
i. Profilo funzionario giuridico-amministrativo (codice
ANAC/FGA):
a) laurea magistrale in giurisprudenza (LMG-01) o scienze
della politica (LM-62) o titoli equiparati o equipollenti secondo la
normativa vigente,
e in aggiunta:
b) esperienza qualificata di almeno tre anni nell'ultimo
quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando,
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio
richiesto per l'ammissione in almeno uno dei seguenti ambiti:
1. contrattualistica pubblica;
2. misure di prevenzione della corruzione nell'attivita'
amministrativa;
3. obblighi di trasparenza;
4. inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi
amministrativi e conflitti di interesse.
Almeno un anno di esperienza deve essere stata maturata
nell'ambito della contrattualistica pubblica.
L'esperienza deve essere comprovata attraverso almeno uno dei
seguenti requisiti:
attivita' lavorativa nella carriera direttiva presso
istituzioni, enti o amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie
o internazionali svolta con particolare riferimento agli ambiti sopra
indicati;
attivita' lavorativa presso organizzazioni o imprese
pubbliche o private di notevole rilievo nazionale, comunitario o
internazionale, svolta negli ambiti sopra indicati;
attivita' professionale svolta, successivamente al
conseguimento del titolo abilitativo, nel settore degli appalti
pubblici;
significative e continuative esperienze di ricerca svolte
in istituzioni universitarie ovvero presso istituzioni aventi
attribuzioni in settori che interessano l'autorita'.
Ai fini del calcolo dei tre anni di esperienza di cui alla
precedente lettera b), sono considerate solo le attivita' svolte per
un periodo continuativo di almeno quattro mesi.
Al fine del calcolo dell'anzianita' di servizio, il periodo
di svolgimento delle predette attivita' puo' essere cumulato.
Nel caso in cui siano state svolte piu' attivita' ed
esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi
potranno essere cumulati; tuttavia, qualora piu' attivita' siano
state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai fini del cumulo
dei periodi, di una sola di esse.
ii. Profilo funzionario in analisi statistico-economico
(codice ANAC/FES):
a) laurea magistrale in scienze dell'economia (LM-56);
scienze economico-aziendali (LM- 77); finanza (LM-16); scienze
statistiche (LM-82); scienze statistiche attuariali e finanziarie
(LM-83); modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (LM-44);
matematica (LM-40); fisica (LM-17) o titoli equiparati o equipollenti
secondo la normativa vigente,
e in aggiunta:
b) esperienza qualificata di almeno tre anni nell'ultimo
quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando,
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio
richiesto per l'ammissione, in almeno uno di seguenti ambiti:
1. ricerca economica e/o statistica;
2. economia della concorrenza e della regolazione;
3. economia pubblica e metodi di valutazione delle
politiche;
4. statistica e probabilita';
5. econometria e statistica economica;
6. analisi dei dati.
La predetta esperienza deve essere comprovata attraverso
almeno uno dei seguenti requisiti:
attivita' lavorativa nella carriera direttiva presso
istituzioni, enti o amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie
o internazionali svolta negli ambiti sopra indicati;
attivita' lavorativa presso organizzazioni o imprese
pubbliche o private di notevole rilievo nazionale, comunitario o
internazionale, svolta negli ambiti sopra indicati;
attivita' professionale svolta, successivamente al
conseguimento del titolo abilitativo, in ambito economico e
statistico;
significative e continuative esperienze di ricerca svolte
in istituzioni universitarie ovvero presso istituzioni aventi
attribuzioni in settori che interessano l'autorita'.
Ai fini del calcolo dei tre anni di esperienza di cui alla
precedente lettera b), sono considerate solo le attivita' svolte per
un periodo continuativo di almeno quattro mesi.
Al fine del calcolo dell'anzianita' di servizio, il periodo
di svolgimento delle predette attivita' puo' essere cumulato.
Nel caso in cui siano state svolte piu' attivita' ed
esperienze, anche in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi
potranno essere cumulati; tuttavia, qualora piu' attivita' siano
state svolte contemporaneamente, si terra' conto, ai fini del cumulo
dei periodi, di una sola di esse.
I titoli di studio sopra citati si intendono conseguiti
presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica
italiana. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da
un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle
prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente
con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata
la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con
riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale
provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo internet:
www.funzionepubblica.gov.it
h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
j) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa
italiana.
2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del
presente bando di concorso.
Art. 3
Procedura concorsuale
1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze
delle commissioni esaminatrici.
2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM, ferme le competenze delle commissioni esaminatrici, si
avvarra' anche di Formez PA.
3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di seguito
indicata che si articola attraverso:
a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6
(Prova preselettiva), ai fini dell'ammissione alla prova scritta,
distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
che la commissione esaminatrice si riserva di svolgere qualora il
numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti
messi a concorso per ciascuno dei predetti codici concorso;
b) una prova selettiva scritta teorico-pratica, secondo la
disciplina dell'art. 7 (Prova scritta), distinta per i codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati
che avranno superato l'eventuale prova preselettiva ai sensi della
precedente lettera a);
c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art. 8
(Prova orale), per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova
scritta di cui alla precedente lettera b);
d) la valutazione dei titoli distinta per i codici concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, che verra' effettuata con le
modalita' previste dall'art. 9 (Valutazione dei titoli e stesura
delle graduatorie finali di merito) solo a seguito dell'espletamento
della prova orale con esclusivo riferimento ai candidati risultati
idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi
nella domanda di partecipazione.
Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgeranno
esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e
piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu'
sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la
trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
La prova di cui alla precedente lettera c) puo' essere svolta in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
assicurino la pubblicita' della stessa e l'identificazione dei
partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilita'.
4. La commissione esaminatrice nominata per ciascuno dei codici
concorso di cui all'art. 1, comma 1, redigera' la graduatoria finale
di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella
prova orale e nella valutazione dei titoli.
5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di
merito, validata ai sensi del successivo art. 11 dalla Commissione
RIPAM, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle
riserve dei posti di cui al precedente art. 1, saranno nominati
vincitori e assegnati all'autorita' per l'assunzione a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo art. 12 del
presente bando.
6. Il punteggio massimo attribuibile di 80 (ottanta) punti,
determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta,
nella prova orale e nella valutazione dei titoli, e' distribuito come
segue:
50 (cinquanta) punti massimo per la prova teorico-pratica
scritta, con un punteggio minimo di idoneita' pari a 35
(trentacinque) punti;
20 (venti) punti massimo per la prova orale, con un punteggio
minimo di idoneita' pari a 14 (quattordici) punti;
10 (dieci) punti massimo per la valutazione dei titoli.
Art. 4
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini
e modalita'. Comunicazioni ai candidati
1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sara' altresi' consultabile sul portale «inPA», disponibile
all'indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it - e sul sito
ufficiale dell'autorita'.
2. La domanda puo' essere presentata per ciascuno dei codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. Il candidato dovra'
inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via
telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la
compilazione del format di candidatura sul portale «inPA»,
disponibile all'indirizzo internet: https://www.inpa.gov.it - previa
registrazione sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso
il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica certificata (pec) a lui intestato o di un domicilio
digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della
domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine e' perentorio e
sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate
prima dello spirare dello stesso.
3. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita
ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal
portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la
presentazione della domanda, improrogabilmente non permette piu'
l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di
partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di
piu' invii della domanda di partecipazione, si terra' conto
unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d'effetto.
4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di
euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate sul
portale «inPA». Il versamento della quota di partecipazione deve
essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente
comma 2. Qualora il candidato intenda presentare domanda di
partecipazione per piu' codici concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, il versamento della quota di partecipazione deve essere
effettuato per ciascun codice concorsuale. Il contributo di
ammissione non e' rimborsabile.
5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto
conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo
autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono
dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la
cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto
di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
variazioni, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta
elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva;
j) di essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi
dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
k) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera g) del presente bando;
l) di procedere, ove necessario, all'attivazione della
procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati
nell'art. 2 del presente bando;
m) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla
valutazione di cui al successivo art. 9 del presente bando
(Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di
merito);
n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 10 (Preferenze e
precedenze) del presente bando;
o) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di
cui all'art. 1 del presente bando;
p) il codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1, per cui si
intende partecipare;
q) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e
incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando,
ivi incluso l'art. 14 (Trattamento dei dati personali).
6. I candidati, dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di
possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al
concorso non sono presi in considerazione.
7. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione della propria necessita' che andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo
assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla
dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale «inPA» durante
la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno
essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non
consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza
richiesta.
8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute
successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 7,
che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che
sara' valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione,
sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di
quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta
insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso
la documentazione potra' essere inviata a mezzo posta elettronica
certificata (pec) all'indirizzo: protocollo@pec.formez.it
9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito
spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in
funzione della propria esigenza che dovra' essere opportunamente
documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara'
determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice,
sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di
ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalita'
individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica
amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il
50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di
supporto alla dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale
«inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i
file dovranno essere in formato PDF. Il mancato inoltro di tale
documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente
l'assistenza richiesta.
10. L'ANAC effettua controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria.
Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme
restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di
reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della
regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione
al concorso.
12. La Commissione RIPAM, Formez PA e l'autorita' non sono
responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle
proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente
da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il
proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella
domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a
caso fortuito o forza maggiore.
13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso.
14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare,
esclusivamente e previa lettura della guida alla compilazione della
domanda presente in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo
di assistenza presente sul portale «inPA». Non e' garantita la
soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della
domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni
antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita'
differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in
considerazione.
15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario dell'eventuale prova preselettiva, della prova scritta,
della prova orale e i relativi esiti, e' effettuata attraverso il
portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it Data e
luogo di svolgimento della eventuale prova preselettiva, della prova
scritta e della prova orale sono resi disponibili sul portale «inPA»
e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it
Art. 5
Commissioni esaminatrici
1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, comma 1,
sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice e'
competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa
la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione
esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la
valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze
informatiche.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 12, del
regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale
dell'ANAC la commissione d'esame e' formata da esperti di provata
competenza nelle materie del concorso scelti tra professori ordinari
in discipline attinenti all'attivita' istituzionale dell'autorita',
tra magistrati delle giurisdizioni superiori, e da un dirigente
dell'autorita'.
3. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice puo' svolgere i
propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.
4. Per lo svolgimento della eventuale prova preselettiva di cui
all'art. 6 del presente bando e della prova scritta di cui all'art. 7
del presente bando, la Commissione RIPAM puo' nominare appositi
comitati di vigilanza.
5. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di
sottocommissioni.
6. Secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione RIPAM nomina le
commissioni esaminatrici, le sottocommissioni e i comitati di
vigilanza sulla base di nominativi individuati, nel rispetto dei
principi della parita' di genere, attraverso il portale di cui
all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra
soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalita' e
competenza nelle materie del concorso.
Art. 6
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva, che la commissione esaminatrice si
riserva di svolgere, per ciascuno dei codici concorso di cui all'art.
1, comma 1, del presente bando, qualora il numero dei candidati che
abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso sia pari
o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso,
consistera' nella somministrazione di un test di quaranta quesiti a
risposta multipla da risolvere in sessanta minuti e si articolera'
come segue:
a) una parte composta da venticinque quesiti, volti a
verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie
concorsuali oggetto della prova scritta.
A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,75 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: -0,25 punti.
b) una parte composta da otto quesiti volti a verificare la
capacita' logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.
A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,75 punti;
mancata risposta: 0 punti;
risposta errata: -0,25 punti;
c) una parte composta da sette quesiti situazionali relativi a
problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli
studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno
situazioni di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la
capacita' di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra
alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano
piu' adeguata.
A ciascuna risposta e' attribuito in funzione del livello di
efficacia il seguente punteggio:
risposta piu' efficace: +0,75 punti;
risposta neutra: +0,375 punti;
risposta meno efficace: 0 punti.
2. In esito alla prova preselettiva verra' ammesso a sostenere la
prova scritta un numero di candidati pari a otto volte il numero dei
posti messi a concorso per ciascun profilo, compresi gli ex aequo.
3. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore
all'80%, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
4. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il
calendario, il numero di quesiti, la durata della prova, i criteri di
attribuzione dei punteggi e il relativo esito, e' effettuata
attraverso il predetto portale «inPA» e sul sito
http://riqualificazione.formez.it La data e il luogo di svolgimento
della prova, nonche' le eventuali misure per la tutela della salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono rese
disponibili sul portale «inPA» e/o sul sito
http://riqualificazione.formez.it - almeno dieci giorni prima della
data stabilita per lo svolgimento della stessa.
5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
6. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola
con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a
presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel
giorno e nell'ora indicati sul portale «inPA» e/o sul sito
http://riqualificazione.formez.it - nel pieno rispetto delle
eventuali misure per la tutela della salute pubblica a fronte della
situazione epidemiologica. I candidati devono presentarsi con un
valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta
rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione
on-line della domanda.
7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, nonche' la violazione delle eventuali misure per la tutela
della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica,
comporta l'esclusione dal concorso.
8. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a
disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo
previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a
quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte
delle commissioni esaminatrici avviene con modalita' che assicurano
l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine
delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del
punteggio conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile
mediante pubblicazione sul portale «inPA» e/o sul sito
http://riqualificazione.formez.it
9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo
comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame
carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari,
testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri
dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o
allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali
disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza,
ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.
10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Art. 7
Prova scritta
1. La prova teorico-pratica scritta, distinta per i codici
concorso di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando consistera'
nella somministrazione di quesiti a risposta sintetica, ovvero nella
redazione di schemi di provvedimenti o atti relativi all'attivita'
dell'autorita'.
2. La prova scritta sara' volta a verificare le conoscenze nelle
seguenti materie:
A. Profilo funzionario giuridico amministrativo (codice FGA):
nozioni di diritto dell'Unione europea;
nozioni di contabilita' dello Stato e degli enti pubblici;
diritto penale, con particolare riferimento ai reati conto la
pubblica amministrazione;
diritto costituzionale;
diritto civile e commerciale;
diritto amministrativo;
ruolo e attivita' istituzionale dell'Autorita' nazionale
anticorruzione;
disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei
dipendenti pubblici, con particolare riferimento alle responsabilita'
contabili e disciplinari.
B. Profilo funzionario in analisi statistico-economico (codice
FSE):
elementi di microeconomia e macroeconomia;
economia della concorrenza e della regolazione;
economia pubblica e metodi di valutazione delle politiche;
statistica e probabilita';
econometria e statistica economica;
analisi dei dati;
diritto amministrativo, con particolare riferimento alla
normativa concernente la prevenzione della corruzione, la
trasparenza, la contabilita' di stato e i contratti pubblici;
ruolo e attivita' istituzionale dell'Autorita' nazionale
anticorruzione.
3. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il
calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso il predetto
portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it La data
e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le eventuali misure
per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione
epidemiologica, sono resi disponibili sul portale «inPA» e/o sul sito
http://riqualificazione.formez.it - almeno dieci giorni prima della
data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola
con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a
presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e
nell'ora indicati sul portale «inPA» e/o sul sito
http://riqualificazione.formez.it - nel pieno rispetto delle
eventuali misure per la tutela della salute pubblica a fronte della
situazione epidemiologica. I candidati devono presentarsi con un
valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta
rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione
on-line della domanda.
5. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza
maggiore, nonche' la violazione delle eventuali misure per la tutela
della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica,
comporta l'esclusione dal concorso.
6. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a
disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo
previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a
quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte
delle commissioni esaminatrici avviene con modalita' che assicurano
l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. L'esito
della prova e' reso disponibile mediante pubblicazione sul portale
«inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it
7. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo
comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame
carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari,
testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri
dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o
allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali
disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza,
ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.
8. Alla prova scritta verra' attribuito un punteggio massimo di
50 (cinquanta) punti e si intende superata con il punteggio minimo di
idoneita' pari a 35 (trentacinque) punti.
Art. 8
Prova orale
1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli
elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il diario con
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgera',
per ciascun codice concorsuale di cui all'art. 1, comma 1, del
presente bando, e' pubblicato sul portale «inPA» e/o sul sito
http://riqualificazione.formez.it - e/o sul sito dell'autorita'
almeno venti giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
2. La prova selettiva orale, distinta per ciascun codice concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, consiste in un colloquio
interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacita'
professionale dei candidati nelle materie della prova scritta di cui
all'art. 7 del presente bando.
3. In sede di prova orale si procede altresi' all'accertamento:
della conoscenza della lingua inglese attraverso una
conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di
livello almeno B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue;
della conoscenza e dell'uso delle tecnologie informatiche e/o
della comunicazione e/o del codice dell'amministrazione digitale.
4. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM
e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di
pubblicare sul portale «inPA» e/o sul sito
http://riqualificazione.formez.it - contestualmente alla
pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale,
eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.
5. Alla prova selettiva orale e' assegnato un punteggio massimo
di 20 (venti) punti e la prova si intendera' superata se e' stato
raggiunto il punteggio minimo di 14/20 (quattordici/venti).
Art. 9
Valutazione dei titoli e stesura
delle graduatorie finali di merito
1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di
cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata dalla commissione
esaminatrice, dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei
soli candidati che hanno superato la stessa.
2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati
dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso. Tutti i
titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli
inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso
e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
Sono valutati solo titoli diversi e ulteriori rispetto a quelli gia'
indicati come requisiti di ammissione. Per la valutazione dei titoli
la commissione esaminatrice ha a disposizione 10 (dieci) punti.
3. Le categorie di titoli valutabili e i punteggi massimi
attribuibili sono i seguenti:
fino a 3 (tre) punti per lo svolgimento di attivita' e di
servizi, dopo la laurea, attinenti ai settori le cui discipline
interessino l'autorita', ulteriore rispetto a quella richiesta per
essere ammessi a partecipare al concorso, maturata nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando;
fino a 2 (due) punti per pubblicazioni di carattere economico,
tecnico o giuridico e, comunque, attinenti all'attivita'
istituzionale dell'autorita'. Non saranno presi in considerazione
lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso
di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da
una dichiarazione dell'editore che siano stati accettati per la
pubblicazione;
fino a 5 (cinque) punti per ogni altro titolo accademico,
professionale o di studio attinente all'attivita' istituzionale
dell'autorita' e servizio prestato presso l'Autorita' nazionale
anticorruzione:
titoli di specializzazione post lauream, inerenti ai settori
di attivita' individuati per ciascun profilo della durata di almeno
un anno presso universita' o istituti di istruzione universitaria
italiani o esteri;
ulteriori diplomi di laurea quadriennale vecchio ordinamento
(DL) ovvero lauree specialistiche (LS) o lauree magistrali (LM),
inerenti ai settori di attivita' individuati per ciascun profilo;
dottorato di ricerca, inerente ai settori di attivita'
individuati per ciascun profilo conseguito presso universita' o
istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani o esteri;
abilitazione all'esercizio di professioni
giuridico-economiche;
master universitari di I o II livello inerenti i settori di
attivita' individuati per ciascun profilo conseguiti presso
universita' o istituti di istruzione universitaria o di ricerca
italiani o esteri;
voto di laurea conseguito con un punteggio superiore a
105/110 con specifica valorizzazione della lode;
conseguimento dell'idoneita' in concorsi pubblici per
l'accesso alla carriera direttiva in amministrazioni pubbliche;
servizio prestato presso l'Autorita' nazionale anticorruzione
di almeno trentasei mesi (0,5 per ogni anno di servizio prestato).
4. Ultimata la valutazione dei titoli, la commissione
esaminatrice stilera', per ciascuno dei profili di cui all'art. 1,
comma 1, la relativa graduatoria di merito, sulla base del punteggio
complessivo conseguito nella prova scritta, nella prova orale e del
punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al
presente articolo.
5. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse da ciascuna
commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.
Art. 10
Preferenze e precedenze
1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di
merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.
114.
3. A parita' di merito e di titoli, ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di
scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali, da cui
deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Art. 11
Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito
e comunicazione dell'esito del concorso
1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso
di cui all'art. 1, comma 1, del presente bando saranno validate dalla
Commissione RIPAM e trasmesse all'autorita'. I candidati primi
classificati in numero pari ai posti messi a concorso saranno
nominati vincitori. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul
portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it - e sul
sito istituzionale dell'autorita'.
2. L'avviso relativo all'avvenuta validazione e alla
pubblicazione delle predette graduatorie sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - e sara' consultabile sul portale «inPA»,
disponibile all'indirizzo internet https://www.inpa.gov.it
3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul portale «inPA» e/o sul
sito http://riqualificazione.formez.it Tale pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Avverso la graduatoria finale di merito e' ammesso ricorso in
sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla stessa data.
Art. 12
Assunzione in servizio
e nomina in prova
1. Ai candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del
concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di
merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e
regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte
dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi
subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del
presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, presso la sede
di Roma, con riserva dell'autorita' di controllare il possesso e la
piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento
dell'immissione in servizio nei profili di cui all'art. 1, comma 1,
del presente bando.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato
mediante il provvedimento di nomina in prova. Non si procede
all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati
che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente
normativa in materia pensionistica.
4. Il prescritto periodo di prova, della durata di sei mesi a
decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio e prolungato
per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia
stato assente, a qualunque titolo, se superato, sara' computato come
servizio di ruolo effettivo.
5. In caso di esito sfavorevole del periodo di prova, verra'
dichiarata la risoluzione del rapporto. In tal caso il dipendente
avra' titolo ad un'indennita' di liquidazione ragguagliata ad un
dodicesimo degli emolumenti retributivi annuali previsti.
6. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non
assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto
all'assunzione.
Art. 13
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
2. Ai candidati che sosterranno l'eventuale prova preselettiva e
la prova scritta sara' consentito, mediante l'apposito sistema
telematico «atti on-line» disponibile sul sito
http://riqualificazione.formez.it - e previa attribuzione di password
personale riservata, accedere per via telematica agli atti
concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti
saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti
gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono
tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai
documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di
pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
>- secondo le modalita' ivi previste. All'atto del versamento occorre
indicare la causale «accesso agli atti - concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di
venti unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da
inquadrare nella carriera direttiva, qualifica di funzionario -
livello retributivo 0 (zero) - dell'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC) per il profilo "funzionario giuridico
amministrativo" e per il profilo "funzionario in analisi
statistico-economico"». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve
essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez
PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente
dell'area produzione preposta alle attivita' RIPAM di Formez PA.
Art. 14
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla
procedura di selezione saranno trattati nel rispetto della vigente
normativa specifica, esclusivamente per le finalita' connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso
alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in
archivi informatici e/o cartacei per i necessari adempimenti che
competono alla Commissione RIPAM, alla commissione esaminatrice e
all'amministrazione destinataria del presente bando, anche in ordine
alle procedure assunzionali, nonche' per adempiere a specifici
obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati
si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' l'ANAC - nella persona
del dirigente dell'ufficio risorse umane e formazione pro tempore. Il
responsabile del trattamento e' Formez PA, con sede legale e
amministrativa in viale Marx n. 15 - 00137 Roma e, per esso, il
dirigente dell'area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento sono
le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez
PA nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge
o di regolamento ovvero dal presente bando.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali. Le graduatorie, approvate dagli organi competenti in
esito alla selezione, verranno diffuse mediante pubblicazione nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet
http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso il portale «inPA».
8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo, i diritti
previsti dagli articoli 15 e seguenti indicati di seguito: l'accesso
ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati,
la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati,
l'opposizione al trattamento. L'interessato potra', altresi',
esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per
la protezione dei dati personali.
Art. 15
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa
data.
3. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale.
Roma, 28 novembre 2022
Per il Dipartimento
della funzione pubblica
Fiori
Per il Ministero dell'economia
e delle finanze
Castaldi
Per il Ministero dell'interno
Perrotta
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