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UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Nomina di un componente della commissione giudicatrice per un posto
di ricercatore nel settore SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese, per la facolta' di economia, sede di Rimini, bandito con
D.R. n. 541 del 1° aprile 2003. (Decreto rettorale n. 2022 del 29
ottobre 2004).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.90 del 12/11/2004 |
Ente: | UNIVERSITA' DI BOLOGNA |
Località: | - |
Codice atto: | 04E07124 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | 1 |
Scadenza: | 13/12/2004 |
Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del 21 dicembre 2000,
contenente il Regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna
«sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i
trasferimenti e la mobilita' interna»;
Visto il decreto rettorale n. 541 del 1° aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15 aprile 2003, di indizione delle
procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di
ricercatore tra cui un posto di ricercatore nel settore SECS-P/08
bandito dalla facolta' di economia sede di Rimini;
Visto il decreto rettorale n. 1501 del 2 settembre 2004 con il
quale si e' proceduto a nominare i professori Boari Cristina e
Bellini Nicola a componenti della commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore nel settore SECS-P/08 bandito dalla facolta' di economia
sede di Rimini;
Visto il risultato delle operazioni di voto per la designazione
del componente mancante della commissione in parola appartenete alla
fascia dei ricercatori;
Decreta:
Art. 1.
Il dott. Gaio Loris, ricercatore presso l'Universita' di Trento,
e' nominato componente della commissione giudicatrice per un posto di
ricercatore nel settore SECS-P/08 bandito dalla facolta' di economia
sede di Rimini con decreto rettorale n. 541 del 1° aprile 2003.
Pertanto la commissione giudicatrice della procedura SECS-P/08 -
Economia e gestione delle imprese, facolta' di economia sede di
Rimini risulta cosi' composta:
Cristina Boari, professore ordinario, Universita' di Bologna -
P.zza Scaravilli, 2 - 40126 Bologna;
Nicola Bellini, professore associato, Universita' S. Anna di
Pisa - Via Giosue' Carducci, 40 - 56127 Pisa;
Loris Gaio, ricercatore, Universita' di Trento - Via Inama, 1 -
38100 Trento.
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun
candidato: non indicato.
Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051/2098074.
Sede presso la quale trasmettere i lavori scientifici:
Dipartimento di discipline economico aziendali, piazza Scaravilli, 2
- 40126 Bologna.
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale
n. 541 del 1° aprile 03, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 30 del 15 aprile 2003), consultabile nel seguente
sito WEB: http://www2.unibo.it/apers, le pubblicazioni che il
candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e
che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d)
dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la
struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato
nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
(cd. Sede concorsuale), entro trenta giorni da quello successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto
costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato.
E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche
ai componenti la commissione presso il proprio ateneo di
appartenenza.
Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del d.P.R. n. 117/2000 e
l'articolo 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla
procedura per i candidati che, nel caso in cui il bando di concorso
preveda un numero massimo di pubblicazioni (didattiche e/o
scientifiche) da inviare, abbiano inviato un numero di pubblicazioni
superiore a quello indicato nel bando di concorso, al fine di non
incorrere nella sanzione ora indicata (nell'art. 1 del presente d.r.)
si raccomanda di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e
di verificare con attenzione il rispetto dello stesso al momento
della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati
espressamente: l'universita' che ha bandito la procedura, la
facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta',
dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla
partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente
conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in
considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da
quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai
candidati da questa Amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto termine, questa Amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.
Art. 3.
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del d.P.R. n. 117/2000, dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto
rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta
giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 246,
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Il rettore
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