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UNIVERSITA' DI PERUGIA

Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato XXIII ciclo
- anno accademico 2007/2008

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.13 del 15/2/2008
Ente:UNIVERSITA' DI PERUGIA
Località:Perugia  (PG)
Codice atto:08E01180
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/3/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita', emanato con decreto rettorale n. 392 del 4 marzo
2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Vista la delibera del Senato accademico assunta nella seduta del
5 luglio 2007, relativa al riparto delle borse di dottorato tra le
aree scientifico disciplinari ed all'attribuzione delle borse di
studio finanziate dal Ministero sul fondo per il sostegno dei
giovani;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione assunta nella
seduta del 18 luglio 2007, concernente la copertura finanziaria di
centodue borse di studio di dottorato, l'attribuzione delle borse di
studio finanziate dal Ministero sul fondo per il sostegno dei giovani
e l'autorizzazione all'emanazione del relativo bando di concorso;
Visto l'art. 40 dello statuto dell'Ateneo;
Visti i verbali delle commissioni delle aree
scientifico/disciplinari;
Visti i decreti ministeriali n. 263/2004 e n. 492/2005 con cui
sono state assegnate a questa Universita' le borse di studio sul
fondo di sostegno dei giovani;
Visto il decreto rettorale n. 1624 del 26 luglio 2007, con cui
sono state stabilite le fasce di contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi a decorrere dall'anno accademico 2007/2008;
Visto il decreto rettorale n. 1711 del 27 luglio 2005, con cui e'
stato approvato lo schema tipo di lettera di impegno per
l'attivazione, la regolamentazione ed il finanziamento, da parte di
enti finanziatori, di borse di studio per corsi di dottorato di
ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 1722 del 28 luglio 2005 con cui si
autorizza l'ufficio alta formazione dottorato di ricerca ad attivare
corsi di dottorato di ricerca con borse finanziate da parte di enti
pubblici, previa specifica lettera di impegno del legale
rappresentante, dalla quale risultino gli estremi delle delibere
adottate dai rispettivi organi deliberanti e da parte di enti e
soggetti privati, previa sottoscrizione dell'accordo e versamento
dell'intero importo finanziato o rilascio di apposita fideiussione
bancaria o assicurativa;
Visti gli accordi e le comunicazioni pervenuti da enti esterni e
Universita' per il finanziamento di borse di studio aggiuntive per i
corsi di dottorato di ricerca;
Visti i decreti rettorali n. 2929 del 27 dicembre 2007 e n. 115
del 22 gennaio 2008 di istituzione e attivazione del XXIII ciclo dei
corsi di dottorato di ricerca di cui ai decreti rettorali medesimi
aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Perugia - anno accademico 2007/2008, ed e' stata autorizzata la
emanazione di un nuovo bando per il medesimo ciclo dei dottorati di
ricerca gia' attivati e andati deserti;
Decreta:
Art. 1.
I n d i z i o n e
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Perugia concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca di seguito elencati:
 
----> Vedere elenco da pag. 36 a pag. 39 <----

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione di cui al precedente articolo coloro i quali siano in
possesso, alla data di scadenza del presente bando, di diploma di
laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in
vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, come modificato dal
decreto ministeriale n. 270/2004, o di laurea specialistica,
conseguita presso Universita' italiane, in conformita' a quanto
precisato all'art. 1 del presente bando di concorso in merito alle
lauree richieste per l'ammissione, ovvero di analogo titolo
accademico conseguito presso Universita' straniere, riconosciuto
equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli fini
dell'ammissione al corso.
I candidati con titolo di studio conseguito presso Universita'
straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili
a consentire al Senato accademico la dichiarazione di equipollenza in
parola e dovranno allegare alla domanda il diploma di laurea o copia
autenticata, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana,
legalizzato (ove necessario) e dichiarato di valore a cura della
Rappresentanza diplomatica consolare italiana competente per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo.
Le domande che perverranno prive o carenti della suddetta
documentazione non potranno essere considerate valide.
Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati A
e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte
integrante del presente bando, con tutti gli elementi in essi
richiesti.

                               Art. 3.
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di
notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo lo schema allegato
(allegato A - allegato A1 nel caso di richiesta di equipollenza),
debitamente firmata, a pena di esclusione, ed indirizzata al
Magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Perugia - Piazza
dell'Universita' n. 1 - Perugia, dovra' pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»,
mediante il servizio postale o mediante consegna diretta all'ufficio
protocollo dell'ateneo nei giorni lunedi', mercoledi' e venerdi'
dalle ore 9 alle ore 13 e nei giorni martedi' e giovedi' dalle ore 9
alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Ai fini del rispetto del termine perentorio di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, fara' fede solo il
timbro di arrivo del protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno
irricevibili le istanze che perverranno oltre tale termine, ancorche'
spedite entro il termine dei trenta giorni prima indicato.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, senza
necessita' di autenticazione, in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identita' in corso di validita' del
sottoscrittore, pena l'esclusione.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare sotto la propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000:
1) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale) e, se possibile, il numero telefonico,
il fax e l'indirizzo di posta elettronica, con espresso impegno a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda
i cittadini comunitari ed extracomunitari, si richiede l'indicazione
di un recapito italiano o della propria Ambasciata in Italia, eletta
quale proprio domicilio;
2) indicazione del singolo ed esatto nome del corso di
dottorato, per il quale presenta domanda di partecipazione al
concorso per l'ammissione;
3) la propria cittadinanza;
4) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo
per i cittadini comunitari o extracomunitari);
5) il titolo di studio, richiesto ai sensi dell'art. 1 quale
requisito di ammissione, posseduto, nonche' la data di conseguimento
e l'Universita' che lo ha rilasciato e la relativa votazione, ovvero
il titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) se
conseguito presso una Universita' straniera;
6) le lingue straniere conosciute;
7) la lingua in cui si chiede di sostenere le prove di esame
(se diversa da quella italiana);
8) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
9) di essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di
borsa di studio M.A.E.;
10) di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana;
11) solo per i portatori di handicap: l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
Qualora il candidato intenda partecipare al concorso per diversi
corsi di dottorato dovra' presentare distinte domande, e relativa
documentazione, per ognuno di essi.
A ciascuna domanda i concorrenti debbono allegare:
fotocopia di un documento di identita' in corso di validita';
autocertificazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione, conformemente all'allegato Mod. B, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
attestante il possesso del titolo di studio richiesto ai sensi
dell'art. 1 quale requisito di ammissione, posseduto, nonche' la data
di conseguimento e l'Universita' che lo ha rilasciato e la relativa
votazione, e le votazioni riportate nei singoli esami di profitto
(solo per coloro che hanno conseguito il titolo in Italia);
il diploma di laurea o copia autenticata, corredato di
traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario)
e dichiarato di valore a cura della Rappresentanza diplomatica
consolare Italiana competente per territorio nel Paese di
conseguimento del titolo nonche' i documenti utili a consentire al
Senato accademico la dichiarazione di equipollenza;
eventuali pubblicazioni in unica copia;
eventuali altri titoli in unica copia;
elenco in duplice copia delle pubblicazioni e dei titoli
presentati in allegato alla domanda.
La mancata produzione dei titoli necessari ad attestare il
possesso dei requisiti di partecipazione comporta l'esclusione dal
concorso.
A pena di non valutazione i titoli e le pubblicazioni dovranno
essere prodotti secondo le modalita' sottoindicate ed entro il
termine perentorio di presentazione della domanda di ammissione.
A pena di non valutazione i titoli, in carta libera, dovranno
essere presentati in una delle seguenti modalita':
- originale o copia autenticata;
- copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (allegato B), dai soggetti a cio' autorizzati ai sensi
della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini
extracomunitari con le limitazioni piu' sotto specificate);
- autocertificazione del possesso dei titoli, effettuata
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di
notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa utilizzando l'allegato
B, dai medesimi soggetti di cui al precedente punto, a cio'
autorizzati ai sensi della normativa vigente.
A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingue diverse da
quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui
e' consentito, redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo
originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
resa dal candidato stesso ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato B) (per
l'indicazione dei casi in cui e' consentita l'utilizzazione delle
dichiarazioni sostitutive si vedano i successivi commi del presente
articolo).
A pena di non valutazione, le pubblicazioni debbono essere
allegate in una delle seguenti modalita': originale, copia
autenticata oppure, limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati ai
sensi della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini
extracomunitari con le limitazioni piu' sotto specificate), in
fotocopia corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' (allegato B) con la quale, ai sensi dell'art. 47 dello
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si attesti la
conformita' all'originale di quanto presentato e si forniscano le
indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo e
alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera dalla quale sono
ricavati.
A pena di non valutazione, alle pubblicazioni redatte in lingue
diverse da quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola
deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei
casi in cui e' consentito, redatta dal candidato e dichiarata
conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato B)
(per l'indicazione dei casi in cui e' consentita l'utilizzazione
delle dichiarazioni sostitutive si vedano i successivi commi del
presente articolo).
Sono valutabili ai fini della presente procedura di valutazione
comparativa le pubblicazioni edite (ivi compresi gli estratti di
stampa) ed i lavori stampati entro la data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande, per i quali, se stampati in
Italia anteriormente al 2 settembre 2006, si sia proceduto al
deposito legale nelle forme di cui al decreto luogotenenziale
n. 660/1945 oppure, se stampati in Italia successivamente a tale
data, si sia proceduto al deposito legale nella forme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006,
purche' prodotti secondo le modalita' sopraindicate.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorieta' di cui all'allegato B devono essere sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 ai fini della loro validita' ed efficacia.
Le predette dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate
dai candidati cittadini italiani e cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, senza limitazioni.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 limitatamente
agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le
speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello
straniero.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai citati articoli 46
e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese
di provenienza del dichiarante.
Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale. I
certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita'
estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato
stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
L'amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora
dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Il mancato invio delle pubblicazioni non equivale a rinuncia alla
partecipazione alle procedure. Tuttavia, le commissioni giudicatrici
valuteranno i candidati solo sulla base del curriculum e dei titoli,
se correttamente prodotti, e non potranno, pertanto, valutare i
lavori scientifici anche se personalmente conosciuti.
Sul plico contenente la domanda e gli allegati sopraindicati,
comprese le pubblicazioni, deve essere riportata la dicitura:
«Domanda di ammissione al dottorato di ricerca in.....
.................. facolta' di..... dell'Universita' degli studi di
Perugia», nonche' il mittente.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non saranno prese in considerazione le domande e la
documentazione prevista dal presente articolo che non siano prodotte
nel termine stabilito dal presente decreto.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti all'ufficio
concorsi (numeri telefonici 075/5852333 2219 e-mail:
concorsi@unipg.it).
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici, a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, dai candidati aventi
titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dal citato decreto.

                               Art. 4.
Prove d'esame
Le prove d'esame per l'ammissione al corso consistono in una
prova scritta ed una prova orale, intese ad accertare la
preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca
scientifica, nel settore scientifico o nei settori
scientifico-disciplinari di riferimento del dottorato. La prova orale
comprende anche la verifica della conoscenza di una o piu' lingue
straniere, mediante apposito colloquio.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Perugia, nelle sedi che verranno indicate con le modalita' di cui
ai commi successivi.
Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il
luogo in cui le medesime verranno espletate, sara' disponibile sul
sito internet www.unipg.it/studenti, alla voce «dottorati di ricerca»
e all'albo ufficiale di questa Universita', almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle prove stesse.
Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame di cui al
presente articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
carta di identita', passaporto, patente di guida, patente
nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di
riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di
identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati,
le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere
comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

                               Art. 5.
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita'
alla normativa vigente presso l'Universita' degli studi di Perugia.
Le commissioni entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica
della nomina dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste
dal bando di concorso.

                               Art. 6.
Punteggio delle prove
La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova orale. La commissione procede alla determinazione, nella seduta
preliminare, dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove
d'esame.
La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione prima
dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale
soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata
con il conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.Le prove
possono essere espletate, a richiesta del candidato, in una lingua
diversa dall'italiano. Tale possibilita' dovra' essere subordinata ad
un'espressa e motivata determinazione assunta dalla commissione
giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove
di concorso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la
commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa.
Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria
generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
I verbali del concorso devono essere trasmessi
all'amministrazione che, entro i quindici giorni successivi, provvede
con decreto pettorale all'approvazione degli atti del concorso ovvero
al rinvio degli stessi alla commissione per eventuali
regolarizzazioni ed integrazioni. Dopo l'approvazione le graduatorie
vengono pubblicate sul sito web e sull'albo dell'Universita'.
Gli atti dei concorsi sono pubblici.
Ai candidati e' consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla
legge n. 241/1990 e dal regolamento di Ateneo in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso.
L'amministrazione puo' rinviare l'accesso al momento della
conclusione del concorso.

                               Art. 7.
Ammissione ai corsi
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il collegio dei docenti, valutata la compatibilita' delle
strutture di ricerca, puo' ammettere in soprannumero un numero di
idonei non superiore al totale dei posti messi a concorso:
a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito che
fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997,
art. 51;
b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di
merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Ministero degli affari esteri, ovvero di borse finanziate da governi
di altri paesi oppure da enti/Universita' estere;
c) candidati appartenenti a paesi con i quali esista o
specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione
con l'Ateneo o specifiche convenzioni con l'Ateneo (senza oneri
finanziari obbligatori per l'Universita' di Perugia). La convenzione
determina le modalita' di iscrizione al dottorato e la possibilita'
che un anno del dottorato stesso possa essere compiuto presso
l'Universita' del Paese con il quale e' stata stipulata la specifica
convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con un Paese
dell'Unione europea, il titolo cosi' conseguito e' denominato
«Dottorato europeo», se la convenzione lo prevede.

                               Art. 8.
Documenti per l'immatricolazione
I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al corso contenente:
- autocertificazione di cittadinanza;
- autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
- in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione o corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne
la frequenza;
- dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse
di studio di dottorato.
I cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere in
possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica.
b) una fotocopia del documento di identita' in corso di
validita'.

                               Art. 9.
Borse di studio
Ai sensi dei decreti di attivazione dei corsi di dottorato di cui
al presente bando,le borse di studio, il cui numero e' indicato per
ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate,
previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito
nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni
giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi
dell'art. 1 comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e
successive modificazioni.
A parita' di merito, per tutti coloro utilmente collocati in
graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso dell'anno alla borsa di studio, questa verra' assegnata al
primo dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa
di studio si intende definitiva, anche se il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il
passaggio all'anno successivo.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tali
periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata
del corso, salvo i corsi soggetti a diversa disciplina legale o
convenzionale. Per periodi di formazione di durata superiore a sei
mesi consecutivi e' necessario il parere favorevole del collegio
docenti; per periodi di durata inferiore il consenso del
coordinatore.

                              Art. 10.
Contributi per l'accesso e la frequenza
Ai sensi dei decreti di attivazione dei corsi di dottorato di cui
al presente bando, l'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai
corsi e' graduato secondo fasce di condizione economica definite come
segue:
 
----> Vedere elenco alle pagg. 43-44 <----

                              Art. 11.
Attivita' dei dottorandi
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il curriculum formativo, svolgere attivita' di ricerca
relativa al piano approvato dal collegio docenti frequentando tutte
le attivita' per loro previste, con pieno impegno e per il monte-ore
richiesto, dedicandosi ai programmi di studio individuale, ed a
presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, non eccedente le 50 ore per anno
accademico, previo parere favorevole del collegio dei docenti; tale
attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di
formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle Universita'.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze
nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle
modalita' stabilite dal collegio dei docenti, comporta la revoca
della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti
relativi all'anno per cui e' stato emesso il provvedimento stesso,
qualora l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno
successivo.
Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e
documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso,
previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di
sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio, che verra' ripresa al termine
della sospensione.
E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea,
fatta salva la possibilita' di partecipare a corsi presso Universita'
straniere nel caso che cio' sia previsto in sede di convenzione con
le Universita' stesse.
E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un periodo inferiore al triennio non puo'
usufruirne una seconda volta.

                              Art. 12.
Conferimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
Nelle more della consegna del diploma originale e' rilasciata la
relativa certificazione.
L'Universita', successivamente al rilascio del titolo, cura il
deposito della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e
Firenze.

                              Art. 13.
Restituzione della documentazione presentata per l'ammissione
I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla
data di approvazione degli atti del concorso ed entro i successivi
due mesi, la restituzione della documentazione presentata.
La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a
persona munita di delega. Trascorsi i termini di cui sopra
l'Universita' non e' piu' responsabile della conservazione e della
restituzione della documentazione.

                              Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di
gestione della procedura di valutazione comparativa e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'instaurazione del rapporto di lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli studi
di Perugia.

                              Art. 15.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di cui al presente decreto e' il
responsabile dell'ufficio concorsi, dott.ssa Anna Grazia Baldelli
e-mail: concorsi@unipg.it, tel. 075/5852333 2219 - fax 075/5855168.

                              Art. 16.
Pubblicita'
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». A
decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, il presente
decreto verra' affisso all'albo ufficiale dell'Universita' degli
studi di Perugia e sara' consultabile al seguente indirizzo
telematico: http://www.unipg.it/studenti alla voce «dottorati di
ricerca».

                              Art. 17.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla
normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto
stabilito dal regolamento per i corsi di dottorato di questo Ateneo,
emanato con decreto rettorale n. 392 del 4 marzo 2004.
Perugia, 7 febbraio 2008
Il rettore: Bistoni

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