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UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"

Concorso per l'accesso ai corsi di dottorati di ricerca - XXV ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.58 del 31/7/2009
Ente:UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Località:Roma  (RM)
Codice atto:9E004966
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/9/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma «Tor
Vergata»;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita' con proprio regolamento disciplinino l'istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di
conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' le
convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 con cui e' stato
emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visti i decreti rettorali n. 1168 del 10 maggio 1999, n. 107 del
14 gennaio 2002 e n. 343 del 30 gennaio 2009 con cui e' stato emanato
il «Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione del Dottorato di
ricerca», in attuazione delle norme previste dall'art. 4 della legge
3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto ministeriale 30 aprile 1999;
Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi di dottorato
di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi
di Roma «Tor Vergata» pervenute;
Visto il decreto rettorale n. 1117 del 1° aprile 2009 con il quale
e' stata attivata la procedura di selezione per l'assegnazione di
borse di studio riservate a candidati stranieri;
Viste le delibere del Comitato esecutivo della Scuola di dottorato
del 6 aprile 2009 e del 14 aprile 2009;
Vista la delibera del Senato accademico del 21 aprile 2009 con cui
viene approvata l'istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca per
il XXV ciclo;
Viste le delibere del Nucleo di valutazione interna dell'Ateneo
del 23 aprile 2009 e del 14 luglio 2009 con cui vengono approvate le
proposte di attivazione e istituzione dei Corsi di dottorato di
ricerca per il XXV ciclo;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 aprile
2009 con cui viene approvata l'istituzione dei Corsi di dottorato di
ricerca per il XXV ciclo;
Viste le convenzioni presentate per l'attivazione di posti
aggiuntivi finanziati da enti esterni;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Attivazione dei corsi
 

1. Sono attivati per l'anno accademico 2009/2010 - XXV ciclo, i
corsi di dottorato di ricerca di seguito indicati:
(le informazioni sui corsi possono anche essere reperite sulla
pagina web della Scuola di Dottorato al seguente indirizzo:
http://dottorati.uniroma2.it - sezione corsi di dottorato).
SCUOLA IAD
 
Dottorato di ricerca in archiviazione e gestione dei documenti
digitali
 
Settore scientifico-disciplinare: INF/01, ING-INF/05, M-STO/08,
SPS/08, M-PED/03
 
Data di scadenza per la presentazione delle domande di concorso: 4
settembre 2009.
Posti totali a concorso: n. 3.
Borse di studio finanziate dalla Scuola IAD: n. 2.
Borse finanziate da enti esterni: n. 1.
Ente finanziatore borsa esterna: CATTID Roma «La Sapienza».
Durata: 3 anni.
Coordinatore: prof. Giorgio Gambosi, tel. 72594696; email:
gambosi@mat.uniroma2.it
Modalita' di accesso: tema, colloquio e valutazione dei titoli.
Laure per l'accesso al dottorato:
vecchio ordinamento tutte;
nuovo ordinamento tutte.
Punteggio titoli: 10/100.
Lingua/e straniera colloquio: inglese.
Contributi di iscrizione: € 800.
Indirizzo Web: http://dottorati.uniroma2.it (sezione Corsi di
dottorato).

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 

1. La domanda di partecipazione al concorso puo' essere presentata
dai candidati italiani o stranieri che siano in possesso di una
laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento conseguita in
Italia o presso Universita' straniere e riconosciuta equivalente in
Italia.
2. Alcuni corsi prevedono per l'accesso dei laureati italiani,
pena l'esclusione dalla partecipazione al concorso, una laurea
specifica indicata nelle schede dei singoli corsi. Il candidato
italiano al momento della compilazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso trovera' le lauree indicate nella scheda
del corso e non potra' procedere se la laurea in suo possesso non e'
tra quelle ammissibili. Laddove previste tra i titoli, le lettere di
presentazione di docenti italiani o stranieri (il cui fac-simile e'
disponibile presso la seguente pagina web
http://dottorati.uniroma2.it - sezione Bandi di concorso - Istruzioni
XXV ciclo) dovranno pervenire, entro il termine fissato per la
presentazione delle domande, al Coordinatore del corso di dottorato
presso il Dipartimento di afferenza (il cui indirizzo e' disponibile
alla predetta pagina web).
3. I candidati che hanno una laurea non riconosciuta in Italia
devono compilare entro la scadenza del concorso il modulo disponibile
al seguente indirizzo web indicante il titolo della laurea, la
valutazione finale e gli esami sostenuti con relativa valutazione
tradotti in italiano o inglese: http://dottorati.uniroma2.it (sezione
Bandi di concorso - Istruzioni XXV ciclo) e trasmetterlo
elettronicamente alla segreteria della Scuola di dottorato entro la
scadenza per la presentazione delle domande di concorso al seguente
indirizzo email: postgrad@uniroma2.it. Nel caso il modulo pervenga
successivamente alla data di scadenza il candidato non verra' ammesso
alla partecipazione al concorso. Ai soli fini dell'ammissione al
corso di dottorato, l'idoneita' del titolo e' valutata dalla
Commissione esaminatrice.
4. I candidati italiani che conseguono la laurea entro la data
della prima prova concorsuale potranno partecipare all'esame di
ammissione. L'ammissione sara' «con riserva» e il candidato dovra'
presentare, pena l'esclusione dal concorso, alla Commissione
esaminatrice il giorno dell'esame l'autocertificazione della laurea
conseguita secondo il modello disponibile alla seguente pagina web:
http://dottorati.uniroma2.it (sezione Bandi di concorso - Istruzioni
XXV ciclo).

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 

1. Essa dovra' essere presentata on line, entro la data di
scadenza indicata nelle schede di ogni singolo corso di dottorato. La
procedura on line si attiva tramite l'accesso al totem dell'Ateneo
all'indirizzo: http://delphi.uniroma2.it o direttamente dai terminali
self-service allestiti presso l'Ateneo. La domanda e' da considerarsi
a tutti gli effetti di legge come una autocertificazione dei dati
anagrafici e dei titoli dichiarati ad esclusione delle pubblicazioni.
I candidati portatori di handicap dovranno indicare nella domanda
l'ausilio necessario e la eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali.
2. Per presentare la domanda di partecipazione al concorso i
candidati dovranno seguire il seguente percorso:
Collegarsi al sito web: http://delphi.uniroma2.it;> Selezionare «Concorsi, Riconoscimenti, Selezioni, Esami di
Stato»;
Selezionare «Concorsi/Riconoscimenti/test accesso»;
Selezionare «Inizia la procedura di iscrizione al concorso»;
Selezionare «concorsi dottorato»;
Selezionare la Facolta';
Selezionare il Corso di dottorato prescelto;
Compilare la domanda di concorso;
Stampare la domanda contenente il modulo per il pagamento della
tassa d'esame (e' l'ultima pagina della domanda di ammissione
riportante il nome e cognome, il codice fiscale del candidato e
l'importo di euro 55,00).
Pagare la tassa d'esame presso una filiale dell'Unicredit/Banca di
Roma.
3. Durante l'inserimento dei dati richiesti nella compilazione
della domanda sara' possibile, subito dopo aver inserito il primo
esame sostenuto per il conseguimento della laurea, selezionando
«salva» ottenere il codice CTRL che dovra' essere annotato al fine di
recuperare la propria domanda on line nel caso di interruzione della
procedura. Per la compilazione della domanda il candidato ha a
disposizione 30 minuti, terminati i quali la sessione scade e i dati
vengono persi a meno che non si sia proceduto precedentemente al
salvataggio come sopra indicato. I candidati dovranno inserire al
termine della domanda le copie elettroniche delle pubblicazioni
indicate in un unico file in formato compresso (.zip) di dimensioni
massime totali di 15 MB. Saranno valutate solo ed esclusivamente le
pubblicazioni inviate in forma elettronica, salvo diverse
disposizioni indicate nelle schede dei singoli corsi di dottorato.
4. I candidati dovranno, una volta effettuato il versamento della
tassa d'esame dovranno, collegarsi nuovamente al medesimo indirizzo
utilizzato per la presentazione della stessa e seguire il seguente
percorso:
Collegarsi al sito web: http://delphi.uniroma2.it;> Selezionare «Concorsi, Riconoscimenti, Selezioni, Esami di
Stato»;
Selezionare «Concorsi/Riconoscimenti/test accesso»;
Selezionare «Hai gia' compilato una domanda di concorso»;
Inserire il proprio Codice Fiscale e il proprio CTRL;
Inserire il codice AUTH fornito dalla Banca sulla ricevuta di
pagamento e la data dello stesso;
Stampare la ricevuta che compare a schermo contenente il numero
di protocollo virtuale della domanda di concorso presentata,
i candidati che non pagano la tassa di concorso entro la scadenza
summenzionata non potranno sostenere l'esame. Coloro che non hanno
indicato titoli nella domanda non dovranno inserirli.
5. I candidati italiani che intendono partecipare dovranno versare
la somma di € 55,00 quale contributo per la partecipazione al
concorso per ogni domanda di selezione inoltrata. La somma di €
55,00 non verra' restituita in nessun caso.
6. Per la valutazione dei titoli dichiarati nella domanda i
candidati dovranno presentare alla Commissione esaminatrice il giorno
della prova concorsuale la domanda di concorso firmata in ogni pagina
e corredata della fotocopia di un documento di identita'.
7. Il mancato inserimento nella domanda on line delle copie delle
pubblicazioni in formato elettronico, salvo se diversamente disposto
nelle singole schede dei corsi, entro i termini di scadenza del bando
comportera' che le stesse non verranno valutate dalla Commissione
esaminatrice. La mancata presentazione alla Commissione esaminatrice
della domanda di partecipazione firmata comportera' che i candidati
saranno ammessi con riserva al concorso e dovranno presentare, per
regolarizzare la propria posizione, la domanda di ammissione firmata
alla Segreteria della Scuola di dottorato.
8. Non saranno prese in considerazione le domande e i titoli
pervenuti alla segreteria della Scuola di dottorato in altra forma.

                               Art. 4.
 
Cittadini stranieri
 

1. I cittadini stranieri che vogliono essere ammessi in
soprannumero ai corsi di dottorato potranno essere valutati sulla
base dei titoli trasmessi in forma elettronica e di un colloquio o
altra prova anche a distanza decisa dalla Commissione esaminatrice.
2. I cittadini stranieri dovranno presentare la domanda di
ammissione con la stessa procedura on-line dei cittadini italiani,
entro la scadenza indicata nelle schede dei corsi di dottorato.
3. Tutti i cittadini stranieri dovranno compilare entro la
scadenza del concorso il modello on line con la traduzione in
italiano o inglese della laurea, della valutazione finale e degli
esami sostenuti con la relativa valutazione disponibile al seguente
indirizzo web: http://dottorati.uniroma2.it (sezione Bandi di
concorso - Istruzioni XXV ciclo) e spedirlo elettronicamente alla
Segreteria della Scuola di dottorato entro il termine per la
presentazione delle domande al seguente indirizzo email:
postgrad@uniroma2.it. Qualora il modulo pervenga successivamente alla
data di presentazione delle domande il candidato non verra' ammesso
al concorso.
4. I cittadini stranieri ammessi, dopo le prove, dovranno
trasmettere, entro tre mesi dall'immatricolazione pena la decadenza
dal dottorato sancita con decreto rettorale, alla Segreteria della
Scuola di dottorato entro, via Orazio Raimondo n. 18, V piano, Stanza
n. 565 - la seguente documentazione:
la dichiarazione di valore relativa al titolo di laurea;
l'autocertificazione di essere in regola con la normativa
italiana in materia di immigrazione.
5. I cittadini stranieri sono tenuti al versamento della tassa di
partecipazione al concorso solo se ammessi al Corso di dottorato e
successivamente all'espletamento delle procedure concorsuali salvo
esonero da parte del Coordinatore del corso.
6. La dichiarazione di valore non verra' restituita al candidato
se non richiesta entro 30 giorni dalla presentazione.
7. Le domande presentate dai candidati stranieri per l'accesso ai
corsi di dottorato di ricerca, secondo quanto disposto dal decreto
rettorale n. 1117 del 1° aprile 2009, abilitano i soggetti che le
hanno presentate a partecipare anche alla procedura di selezione di
cui al presente bando.

                               Art. 5.
 
Dipendenti delle pubbliche amministrazioni
 

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano
presentato domanda di concorso e siano risultati idonei potranno
essere ammessi in soprannumero al corso di dottorato e avranno
l'obbligo di pagare i contributi di iscrizione e frequenza annuali
previsti per il corso stesso salvo esonero da parte del Coordinatore.

                               Art. 6.
 
Esclusioni
 

1. I candidati che non hanno rispettato una delle seguenti
procedure non potranno partecipare al concorso:
a) stranieri che non hanno compilato inviandolo elettronicamente
entro la scadenza del concorso il modulo relativo al titolo di laurea
con gli esami tradotti;
b) candidati la cui domanda sia stata inoltrata in altra forma
rispetto alla procedura on-line indicata.
2. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino al
provvedimento di nomina dei vincitori, l'esclusione dai concorsi per
difetto dei requisiti.
3. L'esclusione sara' disposta con decreto rettorale motivato.
4. Sara' inoltre disposta la decadenza dei candidati di cui
eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 7.
 
Prove di ammissione
 

1. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
2. La commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di
100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali. Il
punteggio massimo attribuito alla valutazione dei titoli e' indicato
nella scheda di ciascun corso di dottorato per l'esame di ammissione.
3. L'idoneita' al concorso si consegue con un punteggio minimo di
60/100. La valutazione dei titoli nonche' i criteri per la predetta
valutazione saranno affissi dalla Commissione esaminatrice fuori
l'aula sede d'esame prima dello svolgimento delle prove orali. Il
punteggio minimo da conseguire nella prova scritta per essere ammessi
all'orale, sara' stabilito dalla Commissione giudicatrice e
comunicato ai candidati in sede di prova concorsuale.
4. Se l'esame di ammissione prevede una prova scritta, la stessa
dovra' essere svolta in un'unica lingua stabilita dalla Commissione
esaminatrice. La prova orale potra' essere svolta in lingue
differenti. Le date delle prove di ammissione saranno rese pubbliche
con almeno quindici giorni di anticipo attraverso la seguente
modalita':
5. Pubblicazione sul sito internet dell'Universita' dedicato ai
dottorati di ricerca disponibile al seguente indirizzo:
http://dottorati.uniroma2.it - sezione Bandi di concorso (Calendario
prove esame).
6. Qualora il concorso preveda il tema e il colloquio la data
prevista per quest'ultimo sara' comunicata dalla Commissione
giudicatrice ai candidati il giorno dello svolgimento della prova
scritta. Non sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta
e il colloquio.

                               Art. 8.
 
Commissione giudicatrice
 

1. La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
dottorato di ricerca sara' composta dal coordinatore del corso o suo
delegato, e da altri due componenti nominati tra i docenti
appartenenti al collegio e da due supplenti nominati tra i docenti
appartenenti al collegio stesso che subentreranno in caso di
impedimento del Presidente o di un componente della Commissione
medesima.
2. La commissione giudicatrice, prima delle prove concorsuali,
stabilira' i criteri per la ripartizione del punteggio assegnato ai
titoli e provvedera' a pubblicarli fuori l'aula sede d'esame. La
Commissione giudicatrice provvedera' ad affiggere fuori l'aula sede
d'esame i risultati delle prove concorsuali.
3. Le graduatorie ufficiali saranno rese pubbliche dopo il decreto
di approvazione degli atti concorsuali, attraverso la pubblicazione
della graduatoria stessa all'albo dei Dottorati di ricerca ubicato
presso la Segreteria della Scuola di dottorato - V piano stanza n.
565, Ed. Romanina, via Orazio Raimondo n. 18. Di tale pubblicazione
verra' data notizia in rete alla seguente pagina web:
http://dottorati.uniroma2.it (sezione Bandi di concorso - Date
graduatorie). Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorrono
i termini per eventuali istanze di accesso agli atti concorsuali. I
singoli candidati potranno visualizzare su internet al seguente
indirizzo: http://delphi.uniroma2.it/ - sezione «Concorsi
riconoscimenti/test di accesso» la propria posizione utilizzando il
codice ctrl assegnato nella domanda di concorso e il proprio codice
fiscale.
4. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

                               Art. 9.
 
Ammissione ai corsi
 

1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla completa copertura del numero dei posti messi
a concorso. Nel caso di rinunce al dottorato o di mancata iscrizione,
prima dell'inizio del corso, subentreranno gli altri candidati idonei
in ordine di graduatoria, purche' abbiano presentato nei termini la
domanda di subentro, salvo motivata deroga da parte del collegio dei
docenti.
2. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
potra' presentare domanda di iscrizione per un solo corso di
dottorato. Il candidato che perfezioni la domanda di iscrizione non
potra' piu' iscriversi ad altri corsi.

                              Art. 10.
 
Iscrizione
 

1. I concorrenti risultati vincitori dovranno compilare la domanda
di immatricolazione on-line disponibile al seguente indirizzo
http://delphi.uniroma2.it - Sezione «Voglio iscrivermi per la prima
volta…» - entro il termine perentorio che sara' indicato
assieme alla pubblicazione su internet della propria posizione in
graduatoria e consegnarla o inviarla unitamente a due fotografie
formato tessera firmata alla Segreteria della Scuola di dottorato di
Ateneo.
2. Con la compilazione della domanda il vincitore dichiarera':
di non essere iscritto ed impegnarsi a non iscriversi ad altro
dottorato di ricerca per tutta la durata del corso;
di non avere gia' percepito in passato una borsa di studio per un
corso di dottorato;
di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio
corso di dottorato l'autorizzazione all'eventuale svolgimento di
attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita'
lavorativa svolta al momento dell'iscrizione al corso di dottorato.
3. Il vincitore di borsa di studio dichiarera':
di non sommare la borsa con altra borsa di studio, tranne che con
quelle finanziate da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del
dottorando;
di essere a conoscenza che la borsa di studio viene assegnata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo lordo
superiore all'importo di € 13.000 e di impegnarsi a comunicare
tempestivamente l'eventuale superamento del limite del reddito;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Scuola di
dottorato tramite il modulo disponibile al seguente indirizzo web:
http://dottorati.uniroma2.it (sezione Bandi di concorso - Moduli on
line) eventuali cambi di residenza, domicilio o di indirizzo di posta
elettronica.
4. I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti:
copia del permesso di soggiorno in corso di validita' o della
richiesta dello stesso.

                              Art. 11.
 
Subentri
 

1. I candidati che non hanno compilato la domanda di iscrizione on
line entro i termini stabiliti saranno considerati rinunciatari e i
posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che abbiano
presentato domanda di subentro entro i termini previsti, secondo
l'ordine della graduatoria.
2. Tutti i candidati idonei che desiderino subentrare dovranno
compilare la domanda di subentro on line disponibile al seguente
indirizzo http://delphi.uniroma2.it - Sezione «Voglio iscrivermi per
la prima volta…» - entro il termine che sara' indicato assieme
alla pubblicazione su internet della propria posizione in
graduatoria.
3. I candidati che hanno presentato domanda di subentro e che
risulteranno ammissibili al corso dovranno perfezionare la propria
iscrizione entro il termine che verra' comunicato dalla Segreteria
della Scuola di dottorato agli interessati via posta elettronica.

                              Art. 12.
 
Borse di studio
 

1. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito
nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni
esaminatrici.
2. Il numero delle borse di studio potra' subire un incremento,
qualora, prima dell'immatricolazione vengano attivati nuovi posti
aggiuntivi finanziati da enti esterni. Analogamente il numero di
posti a esonero e il numero di posti a contributo potra' subire un
incremento su indicazione del Coordinatore del corso di dottorato.
3. L'eventuale incremento delle borse di studio e dei posti a
esonero e a contributo verra' riportato sui bandi di concorso
pubblicati in rete o distribuiti presso la Segreteria della Scuola di
dottorato.
4. In presenza di una o piu' borse di studio con tema di ricerca
vincolato, o finanziata da enti esterni la attribuzione delle
predette borse di studio e di quelle dell'ateneo ai vincitori viene
definita dalla commissione esaminatrice (per esempio: la commissione
puo' assegnare, in presenza di due borse complessive, di cui una
dell'ateneo e una di un ente esterno, al primo in graduatoria una
borsa finanziata da ente esterno e al secondo una borsa dell'ateneo).
All'assegnazione delle borse predette puo' procedersi anche con
procedura separata dalla procedura ordinaria di ammissione al
dottorato.
5. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che
non possiedono un reddito annuo superiore all'importo di €
13.000 lordi. La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal
giorno del superamento del limite di reddito. L'importo annuale della
borsa di studio e' di € 13.638,47, comprensivo del contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata salvo modificazioni
disposte dal MIUR. L'utilizzazione degli importi resisi disponibili a
seguito di perdita del diritto al godimento della borsa od a seguito
di rinunzia al dottorato od espulsione dallo stesso e' deliberata dal
collegio dei docenti.
6. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo
massimo pari alla meta' della durata del Corso di dottorato di
ricerca. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili
posticipate. Chi abbia avuto una borsa di studio per un corso di
dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.

                              Art. 13.
 
Contributi e quote assicurative
 

1. Tutti i dottorandi borsisti ed esonerati devono versare
obbligatoriamente al momento dell'immatricolazione il contributo per
l'assicurazione annuale per responsabilita' civile contro terzi e
infortuni nonche' l'imposta di bollo per la domanda.
2. I dottorandi saranno poi tenuti a versare i predetti contributi
al momento dell'iscrizione agli anni successivi.
3. I dottorandi non titolari di borsa di studio e non esonerati
dovranno versare, in unica soluzione, i contributi indicati nelle
schede dei singoli corsi di dottorato di cui all'art. 1 comprensivi
dei contributi di cui sopra.
4. I contributi di iscrizione e frequenza dovranno essere versati
tramite il modulo di pagamento che sara' stampato assieme alla
ricevuta della domanda di immatricolazione o potra' essere stampato
successivamente collegandosi al seguente indirizzo
http://delphi.uniroma2.it> 5. I titolari di borsa di studio non sono tenuti al pagamento dei
contributi d'iscrizione e frequenza.

                              Art. 14.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 

1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di
dottorato e di compiere attivita' di studio e di ricerca nell'ambito
delle strutture indicate dal Collegio dei docenti e/o dal
coordinatore. Il coordinatore puo' disporre l'esclusione dal corso,
con l'eventuale decadenza dalla borsa di studio dei dottorandi che
sospendano l'attivita' di ricerca, di studio o la frequenza delle
lezioni e/o dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni.
2. Il Collegio dei docenti puo', inoltre, escludere dal corso i
dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti.
3. I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per un
periodo non superiore a un anno per maternita', servizio militare,
frequenza di scuole di specializzazione e grave e documentata
malattia.
4. I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l'obbligo, entro
quindici giorni dalla compilazione on line della domanda di
iscrizione di concordare con il coordinatore l'attivita' di studio e
di ricerca e l'inizio dell'attivita' pena l'esclusione dal corso.
5. Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 il pubblico dipendente ammesso a Corsi di dottorato di ricerca e'
collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del Corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione a Corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni successivi e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.
6. Ai sensi dell'art. 4 u.c. della legge 3 luglio 1998, n. 210 i
dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica
e' facoltativa, senza oneri per l'Ateneo e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'. I vincitori di concorso
che svolgano la loro attivita' presso cliniche universitarie potranno
essere impiegati, a domanda, nell'attivita' assistenziale. In tal
caso sara' richiesto l'obbligo di una copertura assicurativa contro i
rischi professionali.

                              Art. 15.
 
Conseguimento del titolo
 

1. Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti
a superare un esame finale tendente a dimostrare di avere ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico, presentando una
dissertazione scritta o un lavoro grafico. Tali risultati vengono
accertati da apposita commissione.
2. Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di Ateneo.

                              Art. 16.
 
Tutela della privacy
 

1. L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge 30
giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
concorsuali.

                              Art. 17.
 
Norme finali
 

1. Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale 30 aprile 1999 - regolamenti in materia di
dottorato di ricerca - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del
13 luglio 1999, e il decreto rettorale dell'Universita' degli studi
di Roma «Tor Vergata» n. 107 del 14 gennaio 2002 - regolamento per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.
Roma, 20 luglio 2009
Il rettore: Lauro

 

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