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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessivi 80 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria
del ruolo femminile, riservato, ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP1).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.98 del 13/12/2011
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:1E007159
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/1/2012
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo Unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto l'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2001, n. 146, recante
"Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione
Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28
luglio 1999, n. 266 ";
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, riguardante il Testo Unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige ed il
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego, nonche' il D. P. R. 26 marzo 1977, n.
104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino - Alto Adige in materia di disciplina transitoria
dell'appartenenza ai gruppi linguistici;
Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei posti che si
renderanno vacanti nella provincia di Bolzano ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative e successive
modificazioni;
Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 e successive modifiche ed
integrazioni, recante" Determinazione dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche ";
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226 recante " Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore ";
Visto il Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro della Difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei
Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -
in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell'articolo 16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le
"Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale
in servizio o in congedo";
Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo
al Direttore generale del personale e della formazione;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi
alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione
penitenziaria;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilita' 2012)";
Vista la nota 25 febbraio 2011, n. 80619, con la quale
l'Amministrazione penitenziaria ha trasmesso allo Stato Maggiore
della Difesa i dati relativi alla programmazione quinquennale
scorrevole riferita agli anni 2012 - 2016;
Vista la nota 24 novembre 2011 , n. SSMD 105793 con la quale lo
Stato Maggiore della Difesa ha comunicato la variazione del
contingente del Corpo di polizia penitenziaria dei VFP4 " in leasing"
- anno 2012;
Ritenuta la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di n. 80 allievi agenti del Corpo di
polizia penitenziaria del ruolo femminile riservato, ai sensi
dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al
capo II della medesima legge, in servizio o in congedo.

Decreta:


Art. 1


Posti disponibili per l'assunzione


1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessivi n. 80 allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria del ruolo femminile, riservato, ai sensi dell'articolo
16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma
prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II
della medesima legge, i quali, se in servizio, abbiano svolto, alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno
sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso
tale ferma di un anno nelle Forze Armate. Di questi:
a) n. 62 candidate saranno nominate allievi agenti del ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il
completamento della ferma prefissata di un anno;
b) n. 18 candidate saranno nominate allievi agenti del ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver prestato
servizio nelle Forze Armate in qualita' di volontari in ferma
prefissata quadriennale.
2. Numero 1 posti degli allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria del ruolo femminile, sono riservati, subordinatamente
al possesso degli altri requisiti, alle candidate che abbiano
conseguito l'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per
l'assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano.
Nella domanda le concorrenti dovranno obbligatoriamente precisare in
quale lingua (italiano o tedesco) intendano sostenere la prova
concorsuale. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti
agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
3. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2012 - 2013.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª
Serie Speciale "Concorsi ed Esami".

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni per la partecipazione


1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto. Non si applicano le disposizioni di legge
relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici
impieghi;
d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia penitenziaria, in conformita' alle disposizioni contenute
negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, ed in particolare:
Requisiti fisici
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm. 161. Il rapporto altezza - peso,
il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del
pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita'
indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede
meno;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze
500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente
non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15
decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il
20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con
protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti
denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo'
essere superiore a sedici elementi;
Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
Requisiti attitudinali:
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza
di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di
responsabilita';
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di
contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una
intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di
esecuzione e delle qualita' attentive;
4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di socievolezza,
dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di
lavoro.
e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3 


Esclusione dal Concorso


1. Sono escluse dal concorso, le candidate che non sono in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, nonche' le candidate
che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per
l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione
delle qualita' attitudinali.
2. Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state
destituite dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono state sottoposte a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano state
dichiarate decadute da altro impiego presso una pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'articolo
127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per
l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico- fisica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria delle candidate.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutte le
aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti
concorsuali.
6. Le concorrenti che risultano, ad una verifica anche
successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono escluse di
diritto dal concorso con decreto del Direttore generale del personale
della formazione.
7. Non sono ammesse al concorso le candidate che abbiano svolto
servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontari in ferma
breve (VFB), ovvero volontari in ferma annuale (VFA);
8. Non sono ammesse al concorso le candidate che abbiano
presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti
nell'anno 2011 per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia
ad ordinamento civile e militare e del Corpo Militare della Croce
Rossa, anche se trasmesse semplicemente a mezzo posta elettronica.

                               Art. 4 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dalle concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. Le candidate godono dei diritti di cui al titolo II del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei
confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia penitenziaria -
Largo Luigi Daga n. 2, - 00164 - Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della
Direzione generale del personale e della formazione preposto alla
gestione del Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria.

                               Art. 5 


Domanda di partecipazione


1. Le domande di partecipazione al concorso sono
obbligatoriamente redatte sull'apposito modello come da fac-simile
allegato al presente bando e, altresi', disponibile sul sito web
www.polizia-penitenziaria.it .
2. Le sole candidate in servizio nelle Forze Armate quali
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), impiegate in
missione all'estero, potranno compilare la domanda anche su modello
non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui al gia'
citato allegato.
3. La domanda di partecipazione al concorso, datata e
sottoscritta dagli interessati pena la nullita' della stessa, deve
essere trasmessa entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie
Speciale "Concorsi ed Esami", al Ministero della Giustizia -
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale
del personale e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia
penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.
4. La domanda di cui al precedente comma e' inoltrata:
a) per il personale impiegato in Italia, al Comando di Corpo
presso il quale la candidata presta servizio, che provvedera' alla
sua trasmissione all'indirizzo di cui al comma 3) del presente
articolo;
b) per il personale impiegato in missione all'estero, presso il
Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipende, che
provvedera' alla sua trasmissione con il mezzo piu' celere.
Dell'avvenuta presentazione della domanda fara' fede la ricevuta
rilasciata dal Comando del Reparto cui essa viene presentata;
c) per le candidate in congedo, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento all'indirizzo di cui al comma 3) del presente
articolo. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'Ufficio
postale accettante. L'avviso di ricevimento dovra' essere conservato
dal candidato, al fine di documentare l'avvenuto invio della domanda
entro i termini prescritti. Sulla busta, sul tagliando di spedizione
e sull'avviso di ricevimento deve essere riportato il seguente
codice: VFP1/05;
d) per le candidate in congedo residenti all'estero, tramite la
competente autorita' diplomatica o consolare, che provvedera' a
trasmetterla all'indirizzo di cui al comma 3.
5. Nella presentazione delle domande:
a) i Comandi di Corpo interessati per i militari in servizio
dovranno compilare ed inoltrare all'indirizzo di cui al comma 3 del
presente articolo, unitamente alla domanda di partecipazione al
concorso, l'estratto della documentazione di servizio, previsto dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 , redatto come da
fac-simile in allegato 2, chiuso tassativamente alla data di scadenza
di presentazione delle domande. Domande ed attestati senza essere
spillati dovranno essere recapitati all'indirizzo di cui al comma 3)
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di
scadenza della domanda;
b) le candidate in congedo di cui al precedente comma 3, lett. c)
e d) dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda di
partecipazione al concorso copia conforme dell'estratto della
documentazione di servizio, previsto dal decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 197, redatto come da fac-simile in allegato 2,
rilasciato dall'ultimo Reparto/Ente di servizio all'atto del congedo
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1).
6. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non
risponde, comunque, di eventuale mancata ricezione dovuta a disguidi
postali, ad altre cause non imputabili a propria inadempienza o ad
eventi di forza maggiore.

                               Art. 6 


Compilazione della domanda


1. La concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda dopo aver preso visione delle disposizioni
previste dal presente bando, di cui sottoscrive la piena conoscenza,
pena nullita' della stessa. Nel modello deve essere indicata dalla
concorrente, nell'apposito campo "CODICE CONCORSO" in alto a
sinistra, la sigla "VFP1/05".
2. Le aspiranti sono, inoltre, tenute a segnalare tempestivamente
all'indirizzo di cui al comma 3 dell'articolo 5 del presente bando -
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - con dichiarazione
sottoscritta, completa di copia fotostatica di un proprio documento
di identita' in corso di validita':
- ogni variazione di indirizzo;
- ogni cambio di Reparto di appartenenza;
- l'eventuale congedamento da volontario in ferma prefissata di
un anno (VFP1) con la relativa data;
- la Forza Armata (Esercito, Marina o Aeronautica) ove svolgere
eventualmente la ferma prefissata quadriennale (VFP4), segnalando con
1, 2 e 3 l'ordine di preferenza.
3. La concorrente con la sottoscrizione della domanda esprime il
consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che la
riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale e si
assume le responsabilita' penali ed amministrative per eventuali
dichiarazioni mendaci.

                               Art. 7 


Comunicazione agli aspiranti


1. Resta a carico di ogni candidata l'onere di verificare, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale, tutte le
comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
3. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.

                               Art. 8 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d'esame di cui al successivo articolo 9 del presente decreto,
nominata con decreto del Direttore generale del personale e della
formazione, e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente penitenziario e/o Ufficiale del
disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e da altri quattro
funzionari del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con
qualifica non inferiore all'ottava ovvero un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo
direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ovvero un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
4. Qualora il numero delle candidate superi il numero di mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da
permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in
sottocommissioni.

                               Art. 9 


Prova d'esame


1. Le candidate, alle quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'articolo 3, sono tenute a presentarsi,
munite di un idoneo documento di riconoscimento e fotocopia dello
stesso, per sostenere la prova d'esame, il cui superamento
costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al
concorso, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed Esami" del
27 aprile 2012, ovvero in quella la quale la stessa avesse fatto
rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche sul sito
www.polizia-penitenziaria.it
2. La comunicazione di cui al comma 1 ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti delle candidate.
3. Le candidate che non si presentino nel giorno e nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerate escluse dal concorso.
4. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie
di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo.
5. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
6. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
7. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione all'atto
della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
8. La prova si intende superata dalle candidate che abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi.
9. Ferma restando la riserva di cui all'articolo 1, comma 2, del
presente bando, sono ammesse a sostenere gli accertamenti di cui al
successivo articolo 11, le candidate risultate idonee alla prova
scritta e classificatesi tra i primi 350 in ordine di merito. Sono,
inoltre, ammesse le candidate che abbiano riportato lo stesso
punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto. Qualora il
numero delle idonee al termine degli accertamenti di cui ai
successivi articoli 11 e 12 risulti inferiore al numero dei posti a
concorso, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di convocare un'ulteriore
aliquota di candidate risultate idonee alla prova culturale.

                               Art. 10 


Modalita' di svolgimento della prova


1. Durante la prova d'esame e' fatto divieto alle candidate di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della Commissione esaminatrice.
2. Nel corso della prova e' vietato alle candidate di portare
seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e
con l'esterno.
3. La candidata che contravviene a tali disposizioni e' esclusa
dal concorso.
4. L'esito della prova culturale e' comunicato unicamente alle
candidate ammesse ai successivi accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.

                               Art. 11 


Accertamenti psico-fisici


1. Dopo aver superato la prova d'esame, le candidate non escluse
dalla partecipazione al concorso sono tenute a sottoporsi, nel luogo,
giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla
visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
Commissione composta ai sensi del terzo comma dell'articolo 106 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del
Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero
della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al
secondo comma dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo
443/92.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area III.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i
candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli
accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove
strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso
contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneita', la candidata puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
7. La Commissione medica di seconda istanza e' composta ai sensi
del quarto comma dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma
dell'articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443.
8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal Direttore generale del personale e della formazione.

                               Art. 12 


Accertamenti attitudinali


1. Le candidate che risultano idonee agli accertamenti
psico-fisici saranno sottoposte alle prove attitudinali da parte di
una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale
del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, e composta da due
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto Corpo
degli Agenti di Custodia con qualifica non inferiore all'ottava
aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici
specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'articolo 132
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero
da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area terza.
2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
4. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con
decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Capo del
Dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneita' il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due
dirigenti medici in qualita' di componenti, individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 120 del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore generale del personale e della formazione.

                               Art. 13 


Documentazione Amministrativa


1. Alle candidate risultate idonee verranno consegnati due
modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione penitenziaria:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte dalla
candidata e consegnato in sede di esame di accertamento psico-fisico
ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica non autenticata del
proprio documento d'identita', con il quale egli attesti i requisiti
per la partecipazione alle riserve dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso e quelli necessari per dimostrare il
possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella
nomina, previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione
medesima.
Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia.

                               Art. 14 


Graduatoria di merito


1. Ultimata la prova d'esame e i successivi accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, la Commissione di cui all'articolo 8
redige per le sole aspiranti idonee alle prove la graduatoria di
merito secondo:
a) il punteggio conseguito nella prova d'esame;
b) i titoli di seguito indicati, tratti dall'estratto della
documentazione di servizio di cui al fac-simile in allegato 2,
rilasciata dalle competenti Autorita' Militari:
valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di
Volontario in ferma prefissata di un anno;
missioni in teatro operativo fuori area;
valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
titoli di studio;
conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu' lingue
straniere;
esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
eventuali altri attestati e brevetti.
2. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante il
periodo prestato dalle candidate quali volontari in ferma prefissata
di un anno (VFP1), posseduti alla data di scadenza di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
3. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti delle
sole candidate che abbiano superato la prova scritta d'esame e che
siano risultate idonee agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.
5. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della Commissione, che fanno parte integrante degli atti
del concorso.

                               Art. 15 


Approvazione Graduatoria


1. Il Direttore generale del personale e della formazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione all'impiego.
2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall'articolo 5, del D.
P. R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia con avviso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª
Serie Speciale "Concorsi ed Esami".
4. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le impugnazioni previste dalla legge.

                               Art. 16 


Nomina vincitori


1. Delle concorrenti giudicate idonee, fatta salva la riserva di
posti di cui all'art. 1, comma 2 , utilmente collocate nella
graduatoria:
a ) n. 62 candidate, saranno nominate allievi agenti del ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il
completamento della ferma prefissata di un anno;
b) n. 18 candidate, saranno nominate allievi agenti del ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver prestato
servizio nelle Forze Armate in qualita' di volontari in ferma
prefissata quadriennale.
2. Le candidate di cui al comma 1, lettera a) che non si
presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine
loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione,
saranno dichiarate decadute dalla nomina e saranno sostituite, in
ordine di graduatoria, dalle candidate vincitrici di cui al
precedente comma 1, lettera b).
3. Analoga procedura verra' seguita, a cura del Ministero della
Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, per sostituire
gli idonei vincitori destinati all'incorporamento nelle Forze Armate
per la prevista ferma prefissata quadriennale (VFP4), che non si
dovessero presentare per il compimento della citata ferma.
4. La nomina delle vincitrici e' disposta con decreto del
Direttore generale del personale e della formazione
5. Le vincitrici di cui al comma 1, lett. a) sono ammesse a
frequentare il corso di formazione professionale previsto dalle
disposizioni vigenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del
presente bando, le vincitrici di cui al comma 1, lett. b) sono
ammesse a frequentare il corso di formazione professionale previsto
dalle disposizioni vigenti al termine della ferma prefissata
quadriennale.
7. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed
operative degli istituti penitenziari.
8. Le candidate dichiarate vincitrici del concorso, superati gli
esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
9. Le candidate dichiarate vincitrici dei posti di cui al
precedente articolo 1, comma 2 sono assegnate come prima sede di
servizio ad Istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano.

                               Art. 17 


Ammissione dei volontari alla ferma prefissata quadriennale nelle
Forze Armate


1. La graduatoria di merito sara' inviata, a cura di questa
Amministrazione, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per
il Personale Militare.
2. Le candidate di cui al precedente articolo 16, comma 1, lett.
b), saranno ammesse a svolgere la ferma prefissata quadriennale
(VFP4) nelle Forze Armate. Nell'ultimo semestre della predetta ferma
le candidate saranno convocate per la verifica del mantenimento dei
requisiti psico-fisici, nonche' di quelli morali e di condotta. Le
candidate giudicate non idonee saranno dichiarate escluse dal
concorso.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo degli Organi di
tutela.
Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: Turrini Vita

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