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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi
quaranta Allievi al 6° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
(A.U.F.P.), per il conseguimento della nomina a Tenente in Ferma
Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri
dell'Esercito.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.91 del 19/11/2013 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 13E04981 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 19/12/2013 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il Personale Militare
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali
Generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e
integrazioni, riguardante l'elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e
integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010, impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in
data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio
2010, n. 109, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'
determinanti l'inidoneita' al servizio militare e il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0072226 dell'8 agosto 2013, con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2014;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390-
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione Generale per il Personale Militare;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli ed
esami, per l'ammissione di 40 (quaranta) Allievi al 6° corso Allievi
Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il
conseguimento della nomina a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario
del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito;
Ritenuto necessario, al fine di soddisfare la prioritaria
esigenza della Forza Armata di disporre di personale qualificato da
impiegare, dopo la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata, in
attivita' che richiedono elevata professionalita', prevedere che al
concorso indetto con il presente decreto vengano ammessi a
partecipare solo concorrenti in possesso di specifiche lauree
magistrali e di particolari ulteriori requisiti culturali;
Ritenuto opportuno prevedere che alla prova concorsuale
successiva alla prova di cultura venga ammesso un numero di
concorrenti meglio classificati pari a sei volte quello previsto per
ogni specifico indirizzo di studio piu' eventuali pari merito, allo
scopo di garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti a
concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a Direttore Generale della Direzione
Generale per il Personale Militare,
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di 40 (quaranta) Allievi al 6° corso Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina
a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo
degli Ingegneri dell'Esercito cosi' ripartiti:
a) 4 (quattro) posti per laureati in Ingegneria delle
telecomunicazioni;
b) 3 (tre) posti per laureati in Ingegneria chimica / Scienze
chimiche;
c) 3 (tre) posti per laureati in Ingegneria meccanica;
d) 3 (tre) posti per laureati in Ingegneria elettronica;
e) 2 (due) posti per laureati in Ingegneria aeronautica;
f) 19 (diciannove) posti per laureati in Ingegneria civile /
Ingegneria edile-architettura;
g) 6 (sei) posti per laureati in Architettura.
2. Al concorso possono partecipare concorrenti, anche militari in
servizio, di entrambi i sessi.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1.
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di
lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali in Ferma Prefissata.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel
sito www.difesa.it/concorsi, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. L'Amministrazione della Difesa si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito internet
www.difesa.it/concorsi, definendone le modalita'. Il citato avviso
avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli
interessati.
Art. 2
Riserve di posti
1. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera a),
1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma
di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di
militari deceduti in servizio.
2. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera b),
1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma
di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di
militari deceduti in servizio.
3. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera c),
1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma
di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di
militari deceduti in servizio.
4. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera f),
4 (quattro) sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il
diploma di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti
figli di militari deceduti in servizio.
5. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera g),
1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma
di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di
militari deceduti in servizio.
6. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente
non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria di merito.
Art. 3
Requisiti
1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione al 6° corso
A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 i cittadini di entrambi i sessi
che:
a) non hanno superato il 38° anno di eta' alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande. Eventuali aumenti dei
limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per
l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art.
636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato alla domanda di
partecipazione al concorso;
f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) hanno tenuto condotta incensurabile;
i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e degli
ulteriori requisiti culturali specificamente indicati:
1. per i posti di cui all'art. 1, comma 1., lettera a), laurea
magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
2. per i posti di cui all'art. 1, comma 1., lettera b), laurea
magistrale in Ingegneria chimica (LM-22) o laurea magistrale in
Scienze chimiche (LM-54);
3. per i posti di cui all'art. 1, comma 1., lettera c), laurea
magistrale in Ingegneria meccanica (LM-33);
4. per i posti di cui all'art. 1, comma 1., lettera d), laurea
magistrale in Ingegneria elettronica (LM-29);
5. per i posti di cui all'art. 1, comma 1., lettera e), laurea
magistrale in Ingegneria aeronautica (LM-20);
6. per i posti di cui all'art. 1, comma 1., lettera f), laurea
magistrale in Ingegneria civile (LM-23) o laurea magistrale in
Ingegneria edile-architettura (LM-4 C.U.) con abilitazione
all'esercizio della professione;
7. per i posti di cui all'art. 1, comma 1., lettera g), laurea
magistrale in Architettura (LM-4) con abilitazione all'esercizio
della professione.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree
magistrali, come indicato dal decreto ministeriale 9 luglio 2009.
Saranno infine ritenute valide le lauree conseguite all'estero,
sempreche' le stesse risultino riconosciute dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca equiparate a una di
quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. A tal fine i concorrenti dovranno allegare alla
domanda di partecipazione al concorso la relativa dichiarazione di
equiparazione rilasciata dal suddetto Ministero;
k) non sono gia' in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma
Prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver
completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata.
2. Ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso Allievi
Ufficiali in Ferma Prefissata i concorrenti dovranno essere
riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e
attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in Ferma
Prefissata dell'Esercito. Detta idoneita' sara' accertata con le
modalita' indicate nei successivi artt. 10, 11 e 12 del presente
decreto.
3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' la nomina a
Ufficiale in Ferma Prefissata di cui ai successivi artt. 15 e 16 sono
inoltre subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, con le modalita' prescritte dalla vigente normativa.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1. e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al
precedente comma 1., lettera a), devono essere mantenuti fino alla
nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata.
Art. 4
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art.
1 del presente decreto saranno gestite tramite il portale dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 -che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento
del personale militare, anche di futura pubblicazione- potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate
dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di
registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con una
delle seguenti modalita':
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal
concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso
di validita';
b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le
informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non
consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere
al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali
di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e'
pubblicato nel citato portale, dovra' essere compilata
necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio di 30
(trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
La domanda di partecipazione potra' essere presentata per
soltanto uno dei posti a concorso di cui al precedente art. 1 comma
1..
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il
concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza della
stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1..
Per esigenze tecniche connesse con la possibilita' offerta ai
concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione dichiarazioni
sostitutive atte a dimostrare il possesso di titoli di merito
ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo art.
13, il sistema consente il salvataggio in locale (sul PC del
concorrente) della domanda non ancora inviata/presentata. Tale copia,
riportante la filigrana "DA INVIARE TELEMATICAMENTE", non puo' essere
utilizzata in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite il
portale.
I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini (file in
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato)
dei documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli
di cui al successivo art. 13, ovvero quelle attestanti
l'equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per
la partecipazione al concorso. Sara' cura del candidato assegnare a
tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello
stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione. Tale
messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda,
dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado
di esibirlo all'atto della presentazione per sostenere la prova di
cultura. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche
scaricare una copia della stessa.
Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la
procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di
titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno
essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel
successivo art. 6.
5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati
e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di
registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in
considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura
concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, l'Amministrazione si riserva
di posticipare il termine di scadenza per un numero di giorni pari a
quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino
e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara'
data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it/concorsi e
nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo
quanto previsto dal successivo art. 6.
In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente
comma 1., la data relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione indicata al precedente art. 3 del presente bando.
7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la
presentazione delle domande on-line del portale sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it/concorsi
circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno
indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
stesso.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 6
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il
concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle
comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica
relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova
di cultura, calendario di svolgimento delle prove di efficienza
fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di carattere personale. Della presenza di tali
comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di
posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di
accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere
collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata
dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera
raccomandata o telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo che
garantisca contezza della data di ricezione da parte del candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi,
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it/concorsi.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante
messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata
(PEC) rispettivamente agli indirizzi:
concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it e
centro_selezione@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale
partecipano. A tali messaggi dovra' comunque essere allegata copia
per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato.
4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna
responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e mobile
da parte dei candidati.
Art. 7
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di cultura;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamento attitudinale;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia e in corso di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato.
3. L'Amministrazione Militare provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al comma 1., lettere a), b), c) e d) del
presente articolo.
4. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si
svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al comma 1., lettere
a), b), c) e d) del presente articolo, nonche' quelle di vitto e
alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico
dei concorrenti. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno
fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1.,
lettere a), b), c) e d) del presente articolo, nonche' al tempo
strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro alla sede di
servizio.
Art. 8
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova di cultura, per la
valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali
di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale;
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1.,
lettera a), sara' composta da:
- un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
- due Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a Maggiore, membri;
- un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1., lettera b),
sara' composta da:
- un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
- due Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a Maggiore, qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri;
- un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1., lettera c),
sara' composta da:
- un Ufficiale medico in servizio permanente del Corpo Sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
- due Ufficiali medici in servizio permanente del Corpo Sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri.
5. La commissione di cui al precedente comma 1., lettera d),
sara' composta da:
- un Ufficiale superiore in servizio permanente dell'Esercito del
ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, presidente;
- un Ufficiale in servizio permanente del Corpo Sanitario
dell'Esercito laureato in psicologia, membro;
- un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito perito
selettore attitudinale, membro;
- un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano in servizio
permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario dell'Esercito
laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi
civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito.
6. La commissione di cui al precedente comma 1., lettera e),
sara' composta da:
- un Ufficiale Generale medico del Corpo Sanitario dell'Esercito
in servizio, presidente;
- due Ufficiali superiori medici in servizio permanente del
Corpo Sanitario dell'Esercito, membri.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4..
Art. 9
Prova di cultura
1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto- a una prova di cultura, che avra'
luogo il giorno 9 gennaio 2014, con inizio non prima delle ore 08.00,
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
ubicato in Foligno (PG), viale Mezzetti, n. 2.
Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento della
prova di cultura saranno comunicate, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalita' di cui al
precedente art. 6 del presente decreto.
2. La suddetta data della prova di cultura ha valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti di tutti. I concorrenti dovranno
presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella sede e nel
giorno sopraindicati, entro le ore 08.00 muniti dei documenti
indicati nei precedenti art. 5, comma 4. e art. 7, comma 2. e delle
eventuali pubblicazioni di carattere tecnico scientifico attinenti la
professione di cui al successivo art. 13, comma 3..
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva di un
test contenente almeno 100 (cento) quesiti a risposta multipla
predeterminata o libera, scelti dalla commissione esaminatrice di cui
al precedente art. 8, comma 1., lettera a), su argomenti di storia,
geografia, attualita', educazione civica e sulla conoscenza della
lingua italiana (grammatica, sintassi, ortografia, sinonimi,
contrari, frasi da completare) e della lingua inglese, intesi a
valutare le capacita' di ragionamento e le caratteristiche
attitudinali dei concorrenti. La banca dati da cui verranno estratti
i test sara' disponibile nel sito internet www.esercito.difesa.it.
Prima dell'inizio della prova, la predetta commissione
valutatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento,
il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita'
di valutazione della stessa.
6. Il punteggio massimo conseguibile in detta prova da ciascun
concorrente e' di 30 punti e dovra' essere calcolato attribuendo:
* 0,30 per ogni risposta esatta;
* - 0,05 per ogni risposta errata;
* 0 per ogni risposta multipla ovvero non data.
Al termine della prova la commissione esaminatrice, sulla base
dei punteggi ottenuti dai concorrenti, formera' una graduatoria
provvisoria per ciascuno dei gruppi di posti a concorso di cui
all'art. 1, comma 1., lettere a), b) c), d), e), f) e g) al solo
scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove di
efficienza fisica di cui al successivo art. 10.
7. Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l'ordine delle
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a:
- n. 24 (ventiquattro), per i posti di cui al precedente art. 1,
comma 1., lettera a);
- n. 18 (diciotto), per i posti di cui al precedente art. 1,
comma 1., lettera b);
- n. 18 (diciotto), per i posti di cui al precedente art. 1,
comma 1., lettera c);
- n. 18 (diciotto), per i posti di cui al precedente art. 1,
comma 1., lettera d);
- n. 12 (dodici), per i posti di cui al precedente art. 1, comma
1., lettera e);
- n. 114 (centoquattordici), per i posti di cui al precedente
art. 1, comma 1., lettera f);
- n. 36 (trentasei), per i posti di cui al precedente art. 1,
comma 1., lettera g).
Alle prove di efficienza fisica saranno ammessi, inoltre, i
concorrenti che nelle predette graduatorie abbiano riportato lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
8. I punteggi relativi alla prova di cultura saranno affissi, a
cura della commissione esaminatrice, all'albo del Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. Tali punteggi contribuiranno
alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui al
successivo art. 14.
9. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il
calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di
presentazione alle prove di cui al successivo art. 10 del presente
decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica
della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso
sara' inoltre consultabile nel sito www.difesa.it/concorsi. Sara'
possibile chiedere informazioni sull'esito della prova scritta, a
partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione
della prova stessa, al Ministero della Difesa - Direzione Generale
per il Personale Militare - Sezione relazioni con il pubblico
(tel.:06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
10. I verbali della prova di cultura dovranno essere inviati, a
mezzo corriere, alla Direzione Generale per il Personale Militare - I
Reparto Reclutamento e Disciplina - 1^ Divisione Reclutamento
Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione entro il terzo giorno dalla
data di effettuazione della prova.
Art. 10
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, a cura della
commissione di cui al precedente articolo 8, comma 1., lettera b),
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
in Foligno, indicativamente entro la fine del mese di gennaio 2014.
2. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora
stabiliti nell'avviso di cui al precedente art. 9, comma 9. saranno
esclusi dal concorso, salvo che l'assenza sia stata determinata da
causa di forza maggiore. In tal caso essi dovranno inviare
all'indirizzo di posta elettronica
concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it, improrogabilmente
entro il giorno di prevista presentazione, apposita richiesta di
riconvocazione, corredata da idonea documentazione probatoria del
motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere
disposta solo se la stessa sia compatibile con i termini della
procedura concorsuale.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di
tenuta ginnica e dovranno portare al seguito i seguenti documenti:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di
tipo B per atletica leggera in corso di validita', rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero
da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che
esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport.
I concorrenti in servizio nell'Esercito potranno produrre, in
luogo del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal
dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano
servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto
personale.
La mancata presentazione di detto certificato o della
dichiarazione di cui sopra determinera' la non ammissione del
concorrente a sostenere le prove di cui al presente articolo;
b) referto -in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data
di presentazione per le prove di cui al presente articolo- rilasciato
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), relativo
all'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti
HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto referto
determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti
sanitari di cui al successivo art. 11;
c) referto rilasciato -in data non anteriore a tre mesi rispetto
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo-
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV. La mancata
presentazione di detto referto determinera' la non ammissione del
concorrente agli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 11;
d) referto rilasciato -in data non anteriore a un mese rispetto
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo-
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, relativo alle analisi delle urine per la
ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope:
anfetamine;
cocaina;
oppiacei e cannabinoidi.
La mancata presentazione di detto referto determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari di cui al
successivo art. 11. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della
Difesa la facolta' di sottoporre a drug test i vincitori del concorso
di cui al presente decreto;
e) referto rilasciato -in data non anteriore a tre mesi rispetto
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo-
da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, relativo all'accertamento del test
intradermico Mantoux. La mancata presentazione di detto referto
determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti
sanitari di cui al successivo art. 11;
f) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia e
controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' essere rilasciato in data
non anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione per le
prove di cui al presente articolo e dovra', altresi', essere conforme
all'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente
decreto. La mancata presentazione di detto certificato determinera'
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari di cui
al successivo art. 11;
g) i concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi
muniti di:
referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di
presentazione per le prove di cui al presente articolo. La mancata
presentazione di detto referto determinera' la non ammissione della
concorrente agli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 11;
referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data
non anteriore ai cinque giorni lavorativi rispetto alla data di
presentazione per le prove di cui al presente articolo.
Le concorrenti che non dovessero esibire tale referto, saranno
sottoposte a detto test al solo fine dell'effettuazione in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e dell'eventuale esame
radiografico del torace. Lo stato di gravidanza accertato, a cura
della Commissione per gli accertamenti sanitari secondo le predette
modalita' impedira' alla concorrente di essere sottoposta sia alle
prove di efficienza fisica che agli accertamenti sanitari.
Infatti le preposte commissioni non potranno in nessun caso
procedere agli accertamenti previsti e dovranno astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei
confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato
accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito procedera'
alla convocazione per sostenere le prove di efficienza fisica e gli
accertamenti sanitari in altra data compatibile con la definizione
delle graduatorie di cui al successivo art. 14. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la
commissione interessata ne dara' notizia alla citata Direzione
Generale che escludera' il candidato dal concorso per
l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando;
h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso
dovranno presentare all'inizio del corso, di cui al successivo art.
15, i seguenti documenti:
- certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate,
rilasciato da strutture sanitarie pubbliche;
- referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PDH) eseguito con
metodo quantitativo ed effettuato presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN.
4. I certificati e i referti sanitari sopra indicati dovranno
essere prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini di
legge.
5. Le prove cui saranno sottoposti i concorrenti, le prestazioni
da conseguire e i relativi punteggi, sono riportate nella tabella in
allegato "B" che costituisce parte integrante del presente decreto.
L'esito delle prove verra' comunicato seduta stante al
concorrente.
6. I concorrenti che lamentassero postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima
dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa,
sentito il personale medico presente, adottera' le conseguenti
determinazioni, informandone la Direzione Generale per il Personale
Militare. Il differimento ad altra data della effettuazione delle
prove potra' essere disposto solo se il medesimo sia compatibile con
i termini della procedura concorsuale.
Allo stesso modo e con i medesimi effetti, i concorrenti che
prima dell'inizio delle prove accusassero una indisposizione o che
dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di una delle prove
dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale,
sentito il personale medico presente, adottera' le conseguenti
determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione
richieste di differimento o di ripetizione delle prove che
pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a
compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza
fisica.
7. I verbali delle prove di efficienza fisica dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il Personale
Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1^ Divisione
Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione entro il terzo
giorno dalla data di effettuazione delle prove medesime di tutti i
concorrenti.
Art. 11
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, sempre presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito in Foligno e a cura della
commissione di cui al precedente articolo 8, comma 1., lettera c),
all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita'
psico-fisica, da eseguire in ragione delle condizioni del soggetto al
momento della visita. Gli interessati, all'atto della presentazione,
dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico, secondo il modello
riportato nell'allegato "C" che costituisce parte integrante del
presente decreto. Nella circostanza, la commissione per gli
accertamenti sanitari sospendera' il giudizio e rinviera' ad altra
data i concorrenti che all'atto della presentazione vengono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con i termini della procedura concorsuale.
2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del Decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e delle
direttive della Direzione Generale della Sanita' Militare in data 5
dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, citati nelle
premesse, detta commissione dovra', altresi', accertare il possesso
da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti
psico-fisici:
a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m.
1,61, se di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a tre diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e
motilita' oculare normali;
c) perdita uditiva:
- monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
- bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
- monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz.
3. La commissione di cui sopra disporra' per tutti i concorrenti,
prima dell'effettuazione della visita medica generale, i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
d) psicologico (ed eventuale psichiatrico);
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
- emocromo completo;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- birilubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
- verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta
positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data per
consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca
ematica della transferrina carboidrato carente) che il medesimo
concorrente avra' cura di effettuare, in proprio, presso una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN.
4. I concorrenti, terminati gli accertamenti specialistici e di
laboratorio di cui al precedente comma 3, saranno sottoposti, a cura
della medesima commissione, a una visita medica generale.
In sede di tale visita la commissione potra' disporre
l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali
(compreso l'esame radiografico) nei casi meritevoli di
approfondimento diagnostico al solo fine di un'adeguata valutazione
clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renda necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione
di consenso informato secondo quanto riportato nell'allegato "D" che
costituisce parte integrante del presente decreto.
In tale sede, inoltre, la commissione giudichera' non idoneo il
candidato che presenta tatuaggi i quali, per la loro sede, siano
contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di
servizio estiva, con gonna e scarpe decollete' per le donne, le cui
caratteristiche sono visualizzabili nel sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se
posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di
discredito alle Istituzioni o possibile indice di personalita'
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con
appropriati test psicodiagnostici).
5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti psico-fisici
indicati nel precedente comma 2. del presente articolo.
6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui verra' attribuito
il seguente profilo sanitario minimo:
PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Al fine di tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali
la commissione attribuira' a ogni coefficiente 1 (uno) del profilo
sanitario un punteggio di 0,5. Il punteggio complessivo ottenuto
contribuira' alla formazione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 14.
7. La predetta commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- "idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito";
- "non idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito", con
indicazione del motivo.
8. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
- imperfezioni e infermita' previste dal precitato art. 582 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
- stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
- malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
- tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
formativo e con l'impiego quale Ufficiale in Ferma Prefissata,
ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" saranno
esclusi dal concorso.
10. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno tuttavia
inviare, con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 3., al
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello di
effettuazione degli accertamenti di cui al presente articolo,
specifica istanza di riesame, corredata di idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'.
Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa
l'idoneita' fisica di cui al precedente comma 7., sara' espresso
dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1., lettera e),
a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di
riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame, invece,
i concorrenti riceveranno dal Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito la relativa comunicazione e il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari sara'
confermato.
11. I verbali relativi agli accertamenti sanitari dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il Personale
Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1^ Divisione
Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, entro il terzo
giorno dalla data di completamento dei medesimi accertamenti di tutti
i concorrenti.
Art. 12
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1., lettera d),
eseguito secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore
dell'Esercito, finalizzato a valutare le qualita' attitudinali e
caratteriologiche del concorrente. Detto accertamento consistera' in
una serie di prove attitudinali e in un'intervista di selezione.
In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le
potenzialita' adattative, le aspettative professionali e gli aspetti
motivazionali del concorrente.
2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
uno dei seguenti giudizi che sara' comunicato seduta stante e per
iscritto all'interessato:
- "idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito";
- "non idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito", con
indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e'
definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati "non idonei" saranno
esclusi dal concorso.
3. I concorrenti di cui al precedente art. 11, comma 1., comma 3.
lettera f) 9° alinea e comma 10 del medesimo articolo, nei confronti
dei quali non e' stato espresso alcun giudizio perche' rinviati ad
altra data dalla commissione per gli accertamenti sanitari o perche'
hanno presentato istanza di riesame, saranno ammessi con riserva a
completare l'accertamento attitudinale.
Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine
dell'accertamento attitudinale, non saranno ammessi a sostenere il
riesame degli accertamenti sanitari ovvero riconvocati perche'
rinviati ad altra data dalla commissione per gli accertamenti
sanitari.
Qualora, invece, siano giudicati idonei al termine
dell'accertamento attitudinale, ma successivamente conseguano il
giudizio di non idoneita' agli accertamenti sanitari, ovvero al
riesame degli stessi di cui al precedente art. 11, saranno comunque
esclusi dal concorso indipendentemente, quindi, dall'esito
dell'accertamento attitudinale sostenuto con riserva.
4. I verbali relativi all'accertamento attitudinale dovranno
essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il
Personale Militare - I Reparto Reclutamento e Disciplina - 1^
Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, entro
il terzo giorno dalla data di completamento del medesimo accertamento
di tutti i concorrenti.
Art. 13
Valutazione titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1., lettera
a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti
risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui
ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 12 del presente decreto, assegnando
ai medesimi un punteggio massimo di punti 10 (dieci).
I titoli da valutare e i relativi punteggi da attribuire sono
riportati nella tabella in allegato "E" che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello stabilito nel precedente
comma 1. del presente articolo.
3. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati
nella stessa. E' onere dei concorrenti fornire informazioni
dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro
corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora
sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei
titoli di merito posseduti sia insufficiente per elencare gli stessi
in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare
alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nell'art. 5 comma 3., del presente decreto. Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne
copia all'atto della presentazione per la prova di cultura di cui al
precedente art. 9, comma 2. del presente decreto.
Art. 14
Graduatorie finali di merito e ammissione al corso
1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e degli
accertamenti di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 12, saranno
iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1.,
lettera a) -dopo aver effettuato la valutazione dei titoli di cui al
precedente art. 13- in graduatorie finali di merito distinte per
tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente
articolo 1, comma 1., lettere a), b), c), d), e), f) e g) secondo
l'ordine del punteggio finale di merito da ciascuno conseguito,
ottenuto sommando:
- il punteggio conseguito nella prova di cultura;
- l'eventuale punteggio conseguito nella prova di efficienza
fisica;
- l'eventuale punteggio conseguito negli accertamenti sanitari;
- il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1.
saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel
Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e, solo a titolo
informativo, nel sito web www.difesa.it/concorsi.
3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito
del concorso si terra' conto delle riserve di posti previste
nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti
per carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti
agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria di
merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima.
4. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di
merito, qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1.
risultasse non ricoperto per insufficienza di concorrenti idonei, si
procedera' alla loro devoluzione sulla base delle esigenze della
Forza Armata come appresso indicato:
- i posti di cui alla lettera a) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere b),
c), d), e), f) e g);
- i posti di cui alla lettera b) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere a),
c), d), e), f), e g);
- il posto di cui alla lettera c) eventualmente non ricoperto
sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere b), a),
d), e), f) e g);
- i posti di cui alla lettera d) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere b),
a), c), e), f) e g);
- i posti di cui alla lettera e) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere b),
a), c), d), f) e g);
- i posti di cui alla lettera f) eventualmente non ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere b),
a), c), d), e) e g);
- il posto di cui alla lettera g) eventualmente non ricoperto
sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere b), a),
c), d), e) e f).
5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3. e 4.
del presente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie
si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza,
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di
presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella
domanda di partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di
preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2,
comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1., lettere a),
b), c), d), e), f) e g) del presente decreto, si collocheranno
utilmente nelle predette graduatorie di merito, tenuto conto delle
riserve di posti di cui al precedente art. 2, nonche' delle
disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 3. e 4. e dei commi
3., 4., e 5. del presente articolo.
7. I vincitori riceveranno all'indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda di partecipazione una comunicazione contenente
l'invito a presentarsi per assumere servizio -sotto riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti per la frequenza del corso
di cui al successivo art. 15- presso l'Accademia Militare, P.zza Roma
n. 15, Modena.
8. I concorrenti che per qualsiasi motivo non dovessero
presentarsi entro il limite massimo di quarantotto ore dalla data
indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 7. saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso. In caso
di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione,
per causa di forza maggiore riconosciuta valida dal Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, potra' essere
concessa una proroga della data di presentazione che, comunque, non
potra' superare i sette giorni. Allo scopo gli interessati avranno
cura di darne tempestiva e documentata notizia con le modalita'
indicate al precedente art. 6, comma 3., e comunque non oltre il
giorno di prevista presentazione.
9. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti a seguito
di rinuncia degli ammessi, il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito potra' procedere ad altrettante ammissioni di
concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di
merito e con i criteri indicati nel presente articolo fino al settimo
giorno successivo alla data di inizio del corso.
10. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro 30
giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno ritenersi
non ammessi al corso.
Comunque, essi, potranno chiedere informazioni sull'esito del
concorso alla Direzione Generale per il Personale Militare - Servizio
Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 Roma
(tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it), a partire dal
30° giorno successivo alla conclusione delle prove concorsuali.
Art. 15
Svolgimento del corso e dimissioni
1. Il corso, le cui modalita' saranno definite dallo Stato
Maggiore dell'Esercito, avra' una durata complessiva di circa dodici
settimane.
2. I vincitori ammessi al corso dovranno presentarsi presso
l'Accademia Militare -P.zza Roma n. 15, Modena- muniti di documento
di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della tessera
sanitaria, nonche' del certificato e del referto di cui al precedente
art. 10, comma 3., lettera h).
3. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi Ufficiali in
Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli
Ingeneri dell'Esercito, dovranno contrarre una ferma di trenta mesi
e, in qualita' di Allievi, dovranno assoggettarsi alle leggi e ai
regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma
saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati
dall'Accademia Militare.
4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' in
servizio e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo
di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura
della Direzione Generale per il Personale Militare
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso
in qualita' di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito.
Allo scopo l'Accademia Militare, al termine della prima settimana
di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione Generale
per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli Allievi gia'
in servizio e di quelli richiamati dal congedo.
5. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del
servizio da Ufficiale in Ferma Prefissata saranno concessi dalla
Direzione Generale per il Personale Militare -a seguito della
ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli
Enti/Reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in altre Forze
Armate o Corpi Armati dello Stato, nonche' nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, solo ai vincitori di concorsi che all'atto
dell'assunzione in servizio siano tenuti a sottoscrivere
l'arruolamento volontario con ferma almeno triennale.
6. Gli Allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno
un terzo delle lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con
determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare.
Gli Allievi comunque dimessi dal corso:
- se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
- se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
7. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi gia' in
servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto
dell'ammissione.
Art. 16
Nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata
1. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso,
conseguendo il giudizio di idoneita', saranno nominati Tenente in
Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli
Ingegneri dell'Esercito.
2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto presidenziale
di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del
punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine
del corso. La predetta media sara' calcolata dalla Direzione Generale
per il Personale Militare, acquisendo i verbali di esame di fine
corso dall'Accademia Militare.
3. Gli Allievi che non supereranno gli esami di fine corso in
prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di
riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria.
In caso di superamento degli esami di tale sessione essi saranno
nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno
superato gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita'
assoluta. Coloro che invece non supereranno detti esami, saranno
dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per
il Personale Militare.
4. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere:
- collocati in congedo, a domanda, a decorrere dal diciottesimo
mese di servizio. Tuttavia la Direzione Generale per il Personale
Militare potra' rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo
di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego
nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale;
- ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale, previa
partecipazione e superamento di apposito concorso, se bandito dalla
Direzione Generale per il Personale Militare su richiesta dello Stato
Maggiore dell'Esercito;
- trattenuti in servizio, fino a un massimo di sei mesi, su
proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito e previo loro consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in
concorso con le Forze di Polizia per il controllo del territorio
nazionale.
5. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere posti in
congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo
collocati nella riserva di complemento, per gravi mancanze
disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra'
adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare su
proposta dei superiori gerarchici competenti a esprimere giudizi
sull'avanzamento.
6. Agli Ufficiali medesimi si applicano le norme di stato
giuridico previste per gli Ufficiali di complemento.
Art. 17
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito provvedera' a chiedere alle Amministrazioni
Pubbliche e agli Enti competenti, la conferma di quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso
medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al
precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito per coloro che
sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato dello
Stato.
Art. 18
Esclusioni
1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali
in Ferma Prefissata dell'Esercito saranno esclusi con provvedimento
dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
2. La Direzione Generale per il Personale Militare potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a Ufficiale in Ferma Prefissata, qualora il difetto, anche di uno
soltanto, dei prescritti requisiti venisse accertato durante le
selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina a Tenente in Ferma
Prefissata dell'Esercito.
Art. 19
Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata
1. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno
di servizio, potranno partecipare, in relazione al titolo di studio
posseduto e qualora siano in possesso dei requisiti indicati dal
relativo bando, sempreche' non hanno superato il giorno di compimento
del 40° anno di eta', ai concorsi per il reclutamento di:
a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il servizio prestato in qualita' di Ufficiale in Ferma
Prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle
graduatorie di merito.
3. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che avranno completato la
ferma di cui al precedente articolo 15, comma 3., saranno collocati
in congedo.
4. A favore degli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno
prestato servizio senza demerito nell'Esercito Italiano, nella Marina
Militare e nell'Aeronautica Militare sono previste riserve fino
all'80% dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai
concorsi per gli Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a
nomina diretta di cui all' all'art. 652 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
Art. 20
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militare per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo, agli Enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare,
titolare del trattamento dei dati. Responsabile del trattamento e' il
Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 11 novembre 2013
Gen. C.A. Francesco TARRICONE
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