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UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale in tecnologie biomediche e bioimmagini funzionali.
(Anno accademico 2003/2004).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.64 del 19/8/2003
Ente:UNIVERSITA' "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA
Località:Chieti  (CH)
Codice atto:03E04644
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/10/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi «G. D'Annunzio»
Chieti-Pescara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
generale - n. 66 del 19 marzo 1996 e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 795 del 28 luglio 1999; con cui e
stato emanato il regolamento sul dottorato di ricerca in attuazione
dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive
modificazioni;
Vista la nota ministeriale in data 13 luglio 2000 con la quale
veniva autorizzato il contributo per l'internazionalizzazione del
dottorato di ricerca in tecnologiche biomediche e bioimmagini
funzionali;
Vista la delibera del dipartimento di scienze cliniche e delle
bioimmagini in data 12 marzo 2003, relativa alla richiesta di
attivazione del suddetto corso di dottorato;
Vista la delibera del Nucleo di valutazione in data 17 luglio
2003;
Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione espresse, rispettivamente, in data 22 luglio 2003 e
29 luglio 2003;
Visto l'accordo di collaborazione internazionale sottoscritto da
questo Ateneo e dall'Universita' di Aberdeen (GB) in data 3 aprile
2001 ed approvato dal senato accademico in data 10 aprile 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
Presso l'Universita' degli studi «G. D'Annunzio» Chieti-Pescara
e' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente
corso di dottorato di ricerca - anno accademico 2003/2004, in
attuazione dell'accordo di collaborazione internazionale con
l'Universita' di Aberdeen (GB):
 
Tecnologie biomediche e bioimmagini funzionali
 
Sede: dipartimento scienze cliniche e delle bioimmagini c/o ex
ITAB Campus Universitario - Via dei Vestini 31 - Chieti Scalo -
Tel. 0871/3556901.
Coordinatore: prof. Gian Luca Romani.
Durata: 3 anni - posti: 6 - borse: 3.
Colloquio finalizzato a valutare la capacita', le conoscenze
scientifiche, l'attitudine alla ricerca, la cultura e la motivazione
dei candidati.
Data e luogo prova concorsuale: giorno 17 dicembre 2003 alle ore
9 presso ex ITAB Campus Universitario via dei Vestini 31 - Chieti
Scalo.

                               Art. 2.
 
Convocazione esame di ammissione
 
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti:
pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso,
presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente art. 1.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario della prova, sara' cura di questa
amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, mediante
notifica personale a mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni al
predetto calendario.

                               Art. 3.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di ammissione al dottorato di ricerca,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che siano in
possesso di:
diploma di laurea conseguito in Italia secondo l'ordinamento
precedente il riordinamento didattico di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data
3 novembre 1999, n. 509 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 2 del 4 gennaio 2000,
ovvero
diploma di laurea specialistica conseguito in Italia secondo il
suddetto riordinamento,
ovvero
analogo titolo accademico conseguito presso Universita' estere,
riconosciuto equipollente ad un titolo accademico italiano dalle
competenti autorita' accademiche.
Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea o saranno in possesso della
dichiarazione di equipollenza entro e non oltre la data della prova
concorsuale fissata nel precedente art. 1.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane. Nel caso di
richiesta di equipollenza, il titolo straniero dovra' essere stato
conseguito entro la data di scadenza per la presentazione delle
domande fissata nel successivo art. 4 comma 1.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione
 
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al rettore
dell'Universita' degli studi «G. D'Annunzio» Chieti-Pescara, e
redatte, in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente
bando, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a.r., con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, alla medesima Universita' - via
dei Vestini 31 - 66013 Chieti Scalo - entro il 6 ottobre 2003.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano eletto quale proprio
domicilio;
l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta o che si conseguira' entro i termini
previsti dall'art. 3 secondo l'ordinamento precedente il
riordinamento didattico ovvero laurea specialistica, la data e
l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera, nonche' la data del provvedimento con il quale e' stata
dichiarata l'equipollenza stessa ovvero quella in cui si prevede
venga dichiarata l'equipollenz stessa ovvero quella in cui si prevede
venga dichiarata, sempre comunque entro i termini previsti dal
precedente art. 3;
di impegnarsi a seguire con regolarita' le attivita' previste
per il proprio programma formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate;
di indicare le lingue straniere conosciute;
di indicare di voler eventualmente sostenere la prova
concorsuale in lingua inglese (solo per i cittadini comunitari e
stranieri);
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
cittadini comunitari e stranieri).
I candidati sono tenuti a versare un contributo di Euro 36,15 sul
c/c postale n. 202663 intestato all'Universita' degli studi «G.
D'Annunzio» Chieti-Pescara - via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo -
indicando nella causale di versamento: «Contributo per l'ammissione
al concorso di dottorato di ricerca in (indicare il titolo del
dottorato)». L'attestato del versamento del contributo dovra' essere
allegato alla domanda.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda priva
di firma del candidato o per domanda spedita oltre il termine
stabilito.

                               Art. 5.
 
Esame di ammissione
 
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) porto darmi;
b) passaporto;
c) carta d'identita';
d) patente di guida.
L'esame di ammissione, le cui caratteristiche sono indicate
dettagliatamente nel precedente art. 1, consiste in una prova
attitudinale (anche scritta) finalizzata a valutare le capacita', le
conoscenze scientifiche, l'attitudine alla ricerca, la cultura e la
motivazione dei candidati. Tale prova potra' essere svolta, per gli
studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in lingua inglese.
Alla fine della prova al candidato sara' assegnato un voto in
cinquantesimi. La prova si intende superata se il candidato ha
conseguito una votazione di almeno 30/50.
Il candidato dovra' dimostrare la buona conoscenza di almeno una
lingua straniera.
L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa, sottoscritto dal presidente e
dal segretario della commissione, e' affisso nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e svolta la prova.
In caso di parita' di voti prevale il candidato piu' giovane
d'eta', ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

                               Art. 6.
 
Commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca saranno nominate in conformita' alla
normativa vigente.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della
raccomandata a/r con cui si da' comunicazione dell'esito del
concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria.
Nel caso in cui si registri ritiro dagli studi, nel primo anno di
corso del dottorato, successivamente alla data di inizio dei corsi,
cosi' come comunicata da ciascun coordinatore, non si dara' luogo a
scorrimento della graduatoria concorsuale.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 8.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio, messe a concorso vengono assegnate secondo
l'ordine di graduatoria concorsuale. In caso di parita' di posizione
concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli fini del
conferimento della borsa di studio, prevale la valutazione della
situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
E' consentito che l'avente titolo, all'atto dell'iscrizione al
primo anno del corso di dottorato, rinunci alla borsa per l'intera
durata del corso medesimo perdendone quindi la titolarita' in tal
caso la borsa e' assegnata al candidato secondo l'ordine di
graduatoria, purche' cio' non comporti l'aumento del numero degli
iscritti al suddetto corso di studi, rispetto ai posti messi a
concorso.
Le predette borse verranno pero' erogate esclusivamente a coloro
che non possiedono un reddito complessivo annuo lordo superiore a
Euro 7.746,85 riferito all'anno solare di maggiore erogazione delle
medesime. Il superamento del limite di reddito determina la perdita
del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia'
percepite.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata che, per l'anno 2004, e' pari al 15% di cui il 5% a carico
del percettore della borsa.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate
mensili posticipate.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                               Art. 9.
 
Iscrizione
 
I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito devono presentare o far pervenire all'amministrazione
universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio di
giorni dieci a decorrere dal ricevimento della raccomandata a/r con
cui si da' comunicazione dell'esito del concorso, domanda di
iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su apposito modello
predisposto dall'amministrazione universitaria, contenente le
seguenti autocertificazioni:
a) una fotocopia del documento di identita', debitamente
firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea - conseguito
secondo l'ordinamento precedente il riordinamento didattico ovvero
laurea specialistica - con la relativa votazione;
e) dichiarazione di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione e nell'affermativa l'impegno scritto a sospenderne
la frequenza;
f) dichiarazione di non essere iscritto e di impegnarsi a non
iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato per
tutta la durata del corso suindicato;
g) i cittadini comunitari e stranieri devono inoltre
dichiarare:
1) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Gli assegnatari della borsa di studio sono tenuti, altresi', a
presentare:
a) dichiarazione di non godere o di non aver goduto di altre
borse di studio (anche per un solo anno), erogate per seguire corsi
di dottorati di ricerca;
b) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
lordo;
c) dichiarazione di non cumulare la borsa di studio con altre
borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del rettore.

                              Art. 10.
 
Copertura assicurativa
 
L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni
per l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi. I medesimi
provvederanno alla stipula della relativa polizza, della quale
presenteranno copia all'amministrazione universitaria.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole
attivita' che si riferiscono al corso di dottorato, provvedendo alla
stipula della relativa polizza.

                              Art. 11.
 
Tasse per la frequenza
 
Il contributo annuo per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca ammonta a Euro 774,68 che dovra' essere versato in unica
soluzione all'atto dell'iscrizione.
Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo i titolari
delle borse di studio di cui al precedente art. 8.

                              Art. 12.
 
Pubblico dipendente
 
Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata
dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico
dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra
un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima,
puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica
presso il quale e' instaurato il rapporto di lavoro.

                              Art. 13.
 
Obblighi dei dottorandi
 
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.

                              Art. 14.
 
Conseguimento del titolo
 
Al termine del corso i dottorandi discuteranno una tesi redatta
in italiano o in inglese e corredata di un riassunto scritto
nell'altra lingua e ad essi verra' conferito il titolo di dottore di
ricerca.
Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore
dell'Universita' degli studi «G. D'Annupzio» Chieti-Pescara si
consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta.
Per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il
Collegio dei docenti, una apposita commissione, composta da tre
membri effetti e tre supplenti scelti tra i professori e ricercatori
universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti alle aree
scientifiche cui si riferisce il corso.

                              Art. 15.
 
Norme finali
 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla
normativa vigente in materia ed al regolamento dell'Universita' degli
studi «G. D'Annunzio» - Chieti-Pescara - concernente i dottorati di
ricerca.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi
di «G. D'Annunzio» Chieti-Pescara (http://www.unich.it).
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente
all'ufficio dottorato - via dei Vestini 31 - 66013 Chieti Scalo,
tel. 0871/3556075 - 6077.
Chieti, 1° agosto 2003
Il rettore: Cuccurullo

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