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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso interno, per titoli ed esame scritto, riservato agli
Appuntati Scelti, agli Appuntati, ai Carabinieri Scelti ed ai
Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio,
per l'ammissione al 14 corso trimestrale di n. 135 allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.38 del 16/5/2008
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:08E03844
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/6/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato e relative norme di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168, concernente norme sullo
stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma
dei Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale della
Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
Finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale per la
Regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento,
stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei Carabinieri integrato e corretto dal decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, modificata ed integrata dalla legge 16
giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006,
n. 255, concernete il regolamento recante modificazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente i
documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico dei
sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili 450 unita'
da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83,
mediante due distinti concorsi, nel limite del 70%, corrispondente a
315 posti, mediante un concorso interno per titoli riservato agli
Appuntati Scelti, per l'ammissione ad un corso di aggiornamento e
formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude
con un esame orale, e per il restante 30%, corrispondente a 135
posti, mediante un concorso interno per titoli ed esame scritto
riservato agli Appuntati Scelti, agli Appuntati, ai Carabinieri
Scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni
di servizio, previo superamento di un corso di qualificazione, di
durata non inferiore a tre mesi;
Considerato che gli Appuntati Scelti possono partecipare, per
ciascun anno, ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette
aliquote del 70% e 30%;
Ravvisata pertanto la necessita' di indire un concorso interno per
titoli e per esame per l'ammissione al 14 corso trimestrale di n. 135
allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei
Carabinieri, con riserva per l'amministrazione di revocare o
annullare il bando di concorso, di sospendere le procedure
concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso interno, per titoli ed esame scritto,
riservato agli Appuntati Scelti, agli Appuntati, ai Carabinieri
Scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni
di servizio, per l'ammissione al 14 corso trimestrale di n. 135
allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei
Carabinieri. Il numero dei posti potra' subire modificazioni fino
alla data di ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, al
fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei
carabinieri connesse alla consistenza del ruolo sovrintendenti
dell'Arma stessa.
2. Gli eventuali posti rimasti scoperti saranno devoluti, fino
alla data d'inizio del relativo corso, ai concorrenti partecipanti al
concorso per l'ammissione all'8 corso di aggiornamento e formazione
professionale, risultati idonei ma non vincitori, rispettando
l'ordine di graduatoria.
3. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere le procedure concorsuali, di modificare il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera'
a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

                               Art. 2.
Riserve di posti
1. Dei 135 posti messi a concorso di cui al precedente articolo 1
del presente decreto, 4 posti sono riservati ai candidati in possesso
dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modificazioni, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda,
sulla quale dovranno altresi' precisare in quale lingua intendano
sostenere l'esame scritto. Questi ultimi, in ottemperanza a quanto
previsto dalla normativa vigente, potranno essere assegnati, per
l'impiego, presso una sede di servizio della provincia autonoma di
Bolzano.
2. I posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza
di concorrenti riservatari idonei, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.

                               Art. 3.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui all'articolo 1 possono partecipare gli
Appuntati Scelti che non abbiano presentato e che non presenteranno,
nell'anno 2008, domanda di partecipazione al concorso di cui
all'aliquota del 70% richiamata nelle considerazioni in premessa
(decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, citato nelle premesse),
gli Appuntati, i Carabinieri Scelti e i Carabinieri in servizio
permanente con almeno sette anni di servizio (compreso il periodo
trascorso presso le Scuole dell'Arma quali allievi), che alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al
comma 1 del successivo articolo 4 rivestano tali gradi e che:
a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati
giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio
d'istituto. Coloro che temporaneamente non siano idonei saranno
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della
suddetta idoneita' alla data di inizio del corso di cui al successivo
articolo 11, comma 1;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di valutazione
caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella media» o
giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della «consegna»;
d) non siano rinviati a giudizio, ne' ammessi ai riti alternativi
per delitto non colposo, ne' siano sottoposti a procedimento
disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, ne' siano
sospesi dal servizio, ne' si trovino in aspettativa per qualsiasi
motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
e) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei
all'avanzamento al grado superiore».
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data
d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di
presentazione all'Istituto di Istruzione non siano idonei al servizio
militare incondizionato per infermita' o per altre cause indipendenti
dalla volonta' dei medesimi e non riacquistino l'idoneita' entro il
termine di cui al successivo articolo 11, comma 2, saranno esclusi
dal corso e potranno partecipare, a riacquistata idoneita' fisica, di
diritto, per una sola volta, al primo analogo corso utile, purche'
continuino a possedere i requisiti di cui al precedente comma 1.
L'idoneita' al servizio militare incondizionato non e' richiesta per
i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente
non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, di cui al
precedente comma 1, lettera a).

                               Art. 4.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
-- redatta sull'apposito modulo (fac-simile in allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile
presso tutti i Comandi Carabinieri;
-- firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di
sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso;
-- presentata, entro il termine di 30 (trenta) giorni, a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
presso i comandi di appartenenza. Tali Comandi dovranno attestare
nell'apposito spazio la data di effettiva presentazione e sono
autorizzati a non accogliere le domande che venissero prodotte dagli
interessati oltre il termine perentorio sopra indicato.
2. Il concorrente deve compilare e sottoscrivere la domanda
dichiarando i titoli posseduti, tra quelli inaicati al successivo
articolo 9, comma 1, lettere a), c), d) ed e), per i quali intende
ottenere l'attribuzione dei punteggi.
3. L'errata o mancata indicazione degli altri dati richiesti e'
causa di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.

                               Art. 5.
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
I Comandi di Corpo provvederanno a:
a) raccogliere le domande da inviare al Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento con le modalita' che verranno comunicate con
apposita circolare;
b) acquisire la documentazione matricolare e caratteristica,
chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande con la motivazione: «per partecipazione al concorso per
l'ammissione al 14 corso trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo
sovrintendenti»;
c) verificare il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al
precedente articolo 2 e dei titoli di cui al successivo articolo 9,
eventualmente dichiarati nella domanda;
d) compilare le schede riepilogative dei titoli posseduti dai
candidati, secondo il modello di cui all'allegato 2, che costituisce
parte integrante del presente decreto;
e) far sottoscrivere per presa visione ed accettazione, a ciascun
concorrente, la scheda riepilogativa redatta nei suoi confronti ed
inviarla al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento, secondo le disposizioni che
verranno successivamente impartite.

                               Art. 6.
Esame scritto
1. L'esame scritto, che avra' luogo nel mese di settembre-ottobre
2008, consistera' in risposte ad un questionario articolato su
domande tendenti ad accertare il grado di preparazione professionale
(sulla base del programma indicato in allegato 3, che costituisce
parte integrante del presente decreto) e culturale, ferme restando le
disposizioni del precedente articolo 2, comma 1, per i candidati in
possesso dell'attestato di bilinguismo.
2. Sedi, date e orari di svolgimento di tale esame saranno rese
note con calendario che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del 22 luglio 2008,
ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare rinvio,
consultabile anche sui siti web «www.carabinieri.it» e
«www.persomil.difesa.it». Detta pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Pertanto, la
mancata presentazione alle sedi d'esame nelle date e negli orari
stabiliti per l'esame scritto sara' considerata rinuncia.
3. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detto esame
provvedera' la commissione di cui al successivo articolo 8. Se
l'esame avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove
non sara' presente la commissione verranno nominati appositi comitati
di vigilanza, con provvedimento del Direttore Generale della
Direzione Generale del Personale Militare.
4. I concorrenti sono tenuti a presentarsi nella sede (o sedi) e
nei giorni previsti, almeno un'ora prima di quelle di inizio
dell'esame, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o
blu e di documento d'identita' rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato in corso di validita'.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio dell'esame saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento dell'esame
saranno osservate, qualora applicabili, le disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente del Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Durante l'esame non e' permesso ai concorrenti di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
membri della commissione esaminatrice o dei comitati di vigilanza,
nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo il
segnale di «ALT» e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La
mancata osservanza di tali prescrizioni, nonche' delle disposizioni
emanate all'atto dell'esame, comporta l'esclusione dallo stesso, con
provvedimento della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza. Analogamente viene escluso il candidato che abbia copiato,
in tutto o in parte, le risposte relative ai test somministrati.
7. L'Amministrazione Militare non risponde di eventuali danni
subiti dai candidati che fossero costretti a lasciare in custodia
oggetti personali. Tutti i concorrenti dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma.
8. La valutazione dell'esito dell'esame, disciplinata da norme
tecniche, e' affidata alla citata commissione esaminatrice che per
l'approntamento, la revisione, la somministrazione e la correzione
dei test, effettuata in forma automatizzata, si avvarra' di personale
tecnico del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando
Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il voto finale, espresso in
trentesimi, sara' attribuito applicando al numero delle risposte
esatte la griglia di conversione in allegato 4. L'esame si intendera'
superato se il concorrente avra' conseguito un punteggio di
almeno 18/30i. Tale punteggio sara' utile per la formazione della
graduatoria di cui al successivo articolo 9.
9. L'esito dell'esame sara' notificato ai concorrenti tramite i
competenti Comandi di corpo, nonche' consultabile sui siti web
www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it>

                               Art. 7.
Spese di viaggio
1. I candidati, da considerarsi in servizio isolato, dovranno
essere muniti di certificato di viaggio - qualora spettante secondo
la vigente normativa - per il tempo strettamente necessario
all'espletamento dell'esame scritto, il raggiungimento delle sedi ove
si svolgera' detto esame ed il rientro nelle sedi di servizio.
2. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che
non si presenteranno senza giustificato motivo all'esame, o saranno
espulsi dallo stesso.

                               Art. 8.
Commissione esaminatrice
Con successivo provvedimento del Direttore Generale della
Direzione Generale per il Personale Militare, o di autorita' da lui
delegata, sara' nominata la commissione esaminatrice del concorso,
composta da:
a) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri con il grado
di Colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri con il grado
di Tenente Colonnello o Maggiore, membro;
c) un ispettore dell'Arma dei Carabinieri con il grado di
Maresciallo Aiutante Luogotenente, membro;
d) un sovrintendente dell'Arma dei Carabinieri, con il grado di
Brigadiere Capo, segretario.

                               Art. 9.
Valutazione titoli e graduatoria finale di ammissione al corso
1. La commissione di cui al precedente articolo 8, sulla scorta
delle schede riepilogative redatte dai Comandi di Corpo ai sensi del
precedente articolo 5, assegnera' ai concorrenti idonei all'esame
scritto il punteggio acquisito in relazione al possesso dei seguenti
titoli, secondo la tabella in allegato 5, nel limite massimo di 10
trentesimi:
a) per le decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati
«C» ed «E» alla pubblicazione SMD - G 010 «REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE UNIFORMI» Edizione 2002, fino ad un massimo di 2,1
punti, limitatamente a quelle riportate nell'allegato 5, tenendo
presente che:
- per le medaglie e/o croci commemorative concesse per effettiva
partecipazione in teatro d'operazioni a missioni militari, di pace o
soccorso umanitario, il punteggio attribuibile per ciascuna missione
e' 0,250 (anche nel caso in cui siano state attribuite entrambe le
onorificenze). In presenza di piu' missioni, tale punteggio potra'
essere incrementato fino al massimo di 0,750;
- in presenza di piu' decorazioni al merito per lungo comando, o
per lunga navigazione e lunga navigazione aerea, viene attribuito il
solo punteggio incrementale della decorazione di maggior rilevanza;
b) per qualifiche superiori a «nella media» o giudizio
equivalente riportate nell'ultimo biennio in sede di valutazione
caratteristica, fino ad un massimo di 2,4 punti. Non saranno presi in
considerazione i periodi non computabili ai fini della valutazione
caratteristica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 2006, n. 255 (Regolamento recante modificazioni al decreto
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 213, concernente i
documenti caratteristici del personale dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri);
c) per le promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o
benemerenze d'istituto a Carabiniere Scelto, Appuntato o Appuntato
Scelto, fino ad un massimo di 1,6 punti;
d) per encomi ed elogi, fino ad un massimo di 1,5 punti;
e) per titoli di studio superiori alla licenza media, fino ad un
massimo di 1,3 punti. Qualora non trascritto, il titolo di studio
puo' essere certificato con dichiarazione sostitutiva completa di
copia fotostatica di un documento di identita' del concorrente. In
caso di possesso di piu' titoli di studio verra' preso in
considerazione quello che da' titolo al maggior punteggio
incrementale;
f) per l'anzianita' di servizio, 0,0002 per giorno di servizio
prestato nell'Arma (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da
allievo, mentre saranno esclusi i periodi durante i quali gli
interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche'
i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne
penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari, di
aspettativa per motivi privati e per congedi per la formazione) fino
a un massimo di 1,1 punti.
2. I titoli di cui al precedente comma 1, saranno valutati solo
se:
a) posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande (registrati a matricola o accertati dalla
Commissione del concorso mediante acquisizione di documentazione
comprovante);
b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso,
limitatamente a quelli indicati al precedente comma 1, lettere a),
c), d) ed e), mentre quelli indicati alle lettere b) ed f) verranno
acquisiti direttamente dalla documentazione personale.
3. La commissione di cui al precedente art. 8 formera' la
graduatoria finale di merito sulla base del voto finale espresso in
trentesimi riportato da ciascun concorrente nell'esame scritto di cui
al precedente art. 6, maggiorato del punteggio acquisito in relazione
al possesso dei titoli di cui al precedente comma 1. Nella
graduatoria saranno inseriti, in ordine di merito, preliminarmente i
candidati di cui alla riserva prevista dall'art. 2, comma 1 e
successivamente, fino alla completa copertura dei posti, sempre in
ordine di merito decrescente, tutti i rimanenti candidati, compresi
coloro che hanno concorso per la predetta riserva e non hanno trovato
utile collocazione nell'ambito della stessa. Questi ultimi saranno
contrassegnati con apposita annotazione, in modo da poter essere
individuati in caso di sostituzione.
4. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
grado, l'anzianita' di servizio e la piu' giovane eta'.
5. La graduatoria dei candidati sara' approvata con provvedimento
del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale
Militare o di autorita' da lui delegata e i concorrenti utilmente
collocati nella graduatoria saranno dichiarati vincitori ed ammessi a
frequentare il 14 corso trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo
sovrintendenti.
6. La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati
a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

                              Art. 10.
Esclusioni
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, gli
aspiranti saranno ammessi a partecipare «con riserva» all'esame
scritto di cui al precedente articolo 6 e la commissione esaminatrice
di cui al precedente articolo 8 potra' provvedere, comunque, alla
valutazione dei titoli, dei soli idonei alla prova.
2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche successiva,
in difetto di uno o piu' requisiti, saranno esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore
Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o di
Autorita' da questi delegata.

                              Art. 11.
Presentazione al corso
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito del concorso saranno avviati alla frequenza del 14 corso
trimestrale allievi vicebrigadieri, della durata non inferiore a tre
mesi, con prevedibile inizio nel mese di settembre 2009. Il corso si
svolgera' presso una Scuola dell'Arma, secondo i programmi stabiliti
dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
2. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti
dalla Direzione Generale per il Personale Militare, o da autorita'
delegata, entro i primi dieci giorni di corso, con altri candidati
idonei che seguono nella graduatoria. Analogamente si dovra'
procedere per la sostituzione dei concorrenti di cui alla riserva di
posti prevista dall'articolo 2. La Direzione Generale del Personale
Militare, o autorita' delegata, potra', comunque, autorizzare i
vincitori - per comprovati gravi motivi, da preavvisare tramite il
comando di appartenenza - a differire la presentazione fino al 7
giorno dalla data di inizio del corso.
3. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, e'
irrevocabile.

                              Art. 12.
Nomina a Vicebrigadiere
1. I militari che supereranno gli esami finali del corso saranno
inclusi nella relativa graduatoria finale e promossi al grado di
Vicebrigadiere.
2. La successiva destinazione di servizio avverra' secondo le
modalita' all'epoca vigenti, fermo restando quanto previsto per i
vincitori di concorso nella riserva di posti di cui al precedente
articolo 2.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2008
Il direttore generale di Corpo d'Armata: Rocco Panunzi

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