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UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Procedure per il reclutamento di personale docente della scuola
materna ed elementare, per la supervisione del tirocinio ed il
coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche,
nell'ambito del corso di laurea in scienze della formazione primaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.60 del 31/7/2001
Ente:UNIVERSITA' DI BOLOGNA
Località:-
Codice atto:001E6836
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/8/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341, art. 3, commi 2, 3 e
4, che prevede la formazione universitaria degli insegnanti
elementari nel corso di laurea in scienze della formazione primaria;
Vista la legge n. 315 del 3 agosto 1998, art. 1, comma 4, che
prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le
universita' di personale docente della scuola materna ed elementare
per la supervisione del tirocinio ed il coordinamento del medesimo
con altre attivita' didattiche nell'ambito del corso di laurea in
scienze della formazione primaria;
Visto l'art. 2, comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato
di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, che prevede
l'utilizzo, nel corso di laurea in scienze della formazione primaria
presso la facolta' di scienze della formazione, di personale docente
in servizio nelle istituzioni scolastiche materne ed elementari con
particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al
coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche;
Visti i criteri generali determinati ai sensi dell'art. 1,
comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, per la valutazione
comparativa degli aspiranti, cosi' come riportati nell'allegato D al
decreto del Ministro della pubblica istruzione del 2 dicembre 1998;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo
2001 prot. n. 9342, che assegna per il biennio scolastico 2001/2002 e
2002/2003 sessantotto posti per l'utilizzo a tempo parziale di
docenti per il tirocinio nel corso di laurea in scienze della
formazione primaria;
Vista la delibera del consiglio di facolta' di scienze della
formazione in data 9 maggio 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di
coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito
del corso di laurea in scienze della formazione primaria e' indetto
un concorso, per titoli ed esami, per i seguenti profili
professionali:
a) ventidue posti di personale educativo delle istituzioni
educative statali in posizione di semiesonero (tempo parziale)
biennale, di cui quattordici di scuola materna, utilizzabili
dall'anno accademico 2001/2002, e otto di scuola elementare,
utilizzabili dall'anno accademico 2001/2002;
b) quattro posti di docenti della scuola elementare in
posizione di esonero totale (tempo pieno) quadriennale, di cui tre
utilizzabili dall'anno accademico 2001/2002, ed uno utilizzabile
dall'anno accademico 2002/2003;
2. Per la sede di Reggio Emilia saranno utilizzati quattro
esoneri parziali di cui tre per la scuola materna ed uno per la
scuola elementare;
3. Il personale utilizzato per la prima volta nell'anno
accademico 2001/2002 lo sara' per una durata biennale, e risultera',
salvo modifiche normative intervenute, rinnovabile a domanda
dell'interessato per un ulteriore biennio, previa decisione
favorevole dell'organismo preposto.

                               Art. 2.
 
Posti riservati
 
1. Il presente bando riserva due posti a docenti muniti di
apposito titolo di specializzazione finalizzato al sostegno di alunni
portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge
n. 68 del 12 marzo 1999.

                               Art. 3.
 
Compiti del supervisore
 
1. I compiti di supervisione e di coordinamento del tirocinio si
intendono svolti secondo le modalita', l'orario di servizio, i
vincoli previsti negli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale
del 15 marzo 2001 prot. n. 9342 e per le finalita' espresse nel
comma 4, dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315.

                               Art. 4.
 
Condizioni di ammissione
 
1. Per i profili professionali di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), puo' presentare domanda il personale educativo e
docente che:
a) abbia maturato almeno sette anni di permanenza in ruolo, di
cui almeno cinque di insegnamento effettivo nella scuola negli ultimi
dieci anni scolastici;
b) abbia svolto attivita' documentate e positivamente valutate
dai responsabili delle attivita' svolte (presidi, direttori,
responsabili di progetto, direttori di ricerca, ecc.) in almeno due
delle seguenti aree:
insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in
attivita' di aggiornamento;
aver ricoperto funzioni di supervisore in precedenti anni
accademici;
partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli
articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994;
partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dalle
universita' o da enti pubblici di ricerca;
incarichi di coordinamento educativo-didattico o di
sovrintendenza a tirocini all'interno della scuola (se non gia'
considerato ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo
n. 297/1994).
2. Per i profili professionali di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b), puo' presentare domanda il personale educativo e
docente che:
a) abbia maturato almeno sette anni di permanenza in ruolo, di
cui almeno cinque di insegnamento comunque svolti nella scuola
elementare;
b) abbiano svolto attivita' documentate e positivamente
valutate dai responsabili delle attivita' svolte (presidi, direttori,
responsabili di progetto, direttori di ricerca ecc.) in almeno due
delle seguenti aree:
insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in
attivita' di aggiornamento;
aver ricoperto funzioni di supervisore in precedenti anni
accademici;
partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli
articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994;
partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dalle
universita' o da enti pubblici di ricerca;
incarichi di coordinamento educativo-didattico o di
sovrintendenza a tirocini all'interno della scuola (se non gia'
considerato ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo
n. 297/1994).
3. La documentazione attestante il possesso dei requisiti deve
essere allegata alla domanda e certificata secondo le modalita'
previste dalle leggi vigenti.
4. La commissione si riserva il diritto, in ogni momento, di
escludere dal procedimento i candidati della selezione comparativa
per difetto dei requisiti di ammissione.
5. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono rilasciate dai
candidati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e l'amministrazione si riserva la facolta' di procedere
ad idonei controlli sulla veridicita' delle stesse.

                               Art. 5.
 
Presentazione delle domande
 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte (secondo il
modello contenuto nell'allegato A in carta semplice ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 370, ed indirizzate al magnifico rettore
dell'Universita' di Bologna presso la facolta' di scienze della
formazione, via Zamboni, 34 - 40126 Bologna, dovranno essere spedite
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del seguente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale (a
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante),
ovvero consegnate a mano, entro il predetto termine, presso la
facolta' di scienze della formazione, via Zamboni, 34 - Bologna, dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 8 alle ore 13.
2. Non si terra' conto delle domande presentate, o spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, oltre il termine di
cui sopra.
3. Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza
slittera' al primo giorno feriale utile.
4. Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 non e' richiesta l'autenticazione della firma
dell'aspirante in calce alla domanda.
5. Copia della domanda dovra' essere inoltrata dai docenti, anche
al capo dell'istituzione scolastica di appartenenza, nonche' al
provveditore agli studi competente.
6. Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare, in particolare:
a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza
ed eventuale domicilio eletto ai fini della presente selezione,
recapito telefonico;
b) distretto scolastico presso il quale presta attualmente
servizio con indicazione precisa della scuola materna e/o elementare;
c) data di immissione in ruolo, anni di permanenza nello
stesso, anni di insegnamento effettivo e di dirigenza negli ultimi 10
anni scolastici, attivita' svolta nelle aree di cui alla lettera b)
dell'art. 3;
d) titoli posseduti e validi ai fini della valutazione per la
presente selezione;
e) la dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti
non sara' ritenuta valida; una sola omissione nelle dichiarazioni
sopra indicate determinera' l'automatica esclusione della selezione
dell'aspirante;
f) il candidato portatore di handicap deve indicare l'ausilio
necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove ai sensi dell'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa.

                               Art. 6.
 
Tutela della privacy
 
1. Con riferimento alle disposizioni di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
l'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni, 33 - 40126
Bologna, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di
concorso e' finalizzato unicamente alla gestione dell'attivita'
concorsuale e che lo stesso avverra' con utilizzo di procedure
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi dati.
2. Si precisa inoltre la natura obbligatoria del conferimento dei
dati e la conseguente non ammissione al concorso in caso di rifiuto
di fornire gli stessi.
3. I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge in base al quale per essi vige il diritto di accesso ai dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, quelli incompleti o quelli raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
1. La commissione giudicatrice sara' nominata con successivo
decreto rettorale e composta da cinque docenti universitari e da un
membro nominato dall'amministrazione scolastica.
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
verra' effettuata dalla commissione giudicatrice prima dello
svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda
all'elaborazione dei relativi elaborati.

                               Art. 8.
 
Ammissione dei candidati
 
1. Alle prove saranno ammessi solamente i candidati i cui titoli
siano stati valutati positivamente dalla commissione giudicatrice.
2. L'ammissione dei candidati alla selezione avverra' con
provvedimento dell'amministrazione competente: i candidati saranno
convocati alle prove mediante raccomandata a.r., ai sensi della
normativa vigente.
3. Alla prova orale saranno convocati per ciascun profilo
professionale un numero di candidati doppio rispetto alle esigenze
del biennio 2001/2002, identificati attraverso una graduatoria
risultante dalla sommatoria delle valutazioni per i titoli e per la
prova scritta.

                               Art. 9.
 
Titoli valutabili
 
La commissione nominata ai sensi dell'articolo precedente, ha la
facolta' di attribuire per ogni candidato un massimo complessivo di
40 punti per la valutazione dei titoli in particolare, il punteggio
e' cosi' ripartito:
a) attivita' documentate, di cui al punto b) dell'art. 2, per
un massimo complessivo di 18 punti;
b) pubblicazioni di didattica e di ricerca sulla formazione,
per un massimo complessivo di 5 punti;
c) pubblicazioni su tematiche trasversali rilevanti a fini
didattici (ad esempio multiculturalita', multimedialita', cultura di
genere, disagio ed handicap) per un massimo complessivo di 5 punti;
d) titoli culturali aggiuntivi, anche conseguiti all'estero
(dottorati, scuole di specializzazione, laurea, corsi di
perfezionamento, altri concorsi, ecc.), per un massimo complessivo di
7 punti;
e) per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui all'art.
1, comma 5, della legge n. 315/1998, servizi prestati presso le
universita' ai sensi della legge n. 1213/1967, per un massimo di 5
punti.

                              Art. 10.
 
Prove d'esame
 
1. L'esame consta di due parti: una prova scritta ed un colloquio
e la commissione dispone di un massimo di 60 punti per la valutazione
delle prove.
2. La prova scritta vertera' su contenuti didattici e su
tematiche di scienze dell'educazione relative alla formazione degli
insegnanti ed all'organizzazione scolastica. Alla prova scritta e'
attribuito il punteggio massimo di 30 punti.
3. La prova orale si svolgera' sotto la forma di colloquio e/o
intervista strutturata allo scopo di dimostrare la capacita' dei
candidati di organizzare le attivita' didattiche di tirocinio e di
relazionarsi proficuamente con i colleghi e con le autorita'
didattiche e territoriali. Al colloquio e' attribuito il punteggio
massimo di 30 punti.
4. Il presente bando ha valore di convocazione per la prova
scritta che si svolgera' in data 11 settembre 2001 alle ore 9 presso
la facolta' di scienze della formazione, via Zamboni, 34 - Bologna,
in aula 1.
5. I candidati ammessi alla prova orale verranno invitati a
sostenere la prova mediante raccomandata con avviso di ricevimento
almeno venti giorni prima della data fissata.

                              Art. 11.
 
Graduatoria
 
1. La commissione giudicatrice, espletate le prove d'esame, nel
rispetto delle vigenti normative in materia di selezioni pubbliche,
provvedera' a redigere la graduatoria sommando per ciascun candidato
il punteggio dei titoli con quello ottenuto nelle prove scritte ed
orale.
2. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto
rettorale, immediatamente efficace e pubblicata nel bollettino
ufficiale dell'Universita'. Dalla data della pubblicazione decorre il
termine per eventuali impugnative.
3. La graduatoria di merito rimarra' efficace per ventiquattro
mesi dalla pubblicazione.

                              Art. 12.
 
Responsabile del procedimento
 
1. Il responsabile del procedimento e' la dott.ssa Alessandra
Maltoni, tel. 051/2098434.

                              Art. 13.
 
Norme di salvaguardia
 
1. Per tutto cio' che non e' espressamente previsto nel presente
bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.
2. Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della
giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami".
3. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria di
presidenza, tel. 051/2098434.
Bologna, 19 luglio 2001
Il rettore: Calzolari

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