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UNIVERSITA' DI PALERMO

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XVIII
ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 26/8/2003
Ente:UNIVERSITA' DI PALERMO
Località:Palermo  (PA)
Codice atto:03E04632
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:25/9/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984;
Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 e successive
modificazioni;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Vista la legge n. 315 del 3 agosto 1998;
Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1998;
Vista la legge n. 4 del 14 gennaio 1999;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162
del 13 luglio 1999;
Visto il «Regolamento in materia di dottorato di ricerca»
dell'Universita' degli studi di Palermo, emanato con decreto
rettorale n. 1028 del 12 novembre 1999 e modificato con decreto
rettorale n. 122 del 4 febbraio 2003;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
Visto il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto
rettorale n. 1445 del 19 ottobre 2001 e successive modificazioni;
Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria
2002) ed in particolare l'art. 52, comma 57;
Vista la deliberazione del senato accademico n. 2 del 24 giugno
2003 con la quale, acquisito il parere del nucleo di valutazione
dell'Ateneo reso con verbale dell'11 giugno 2003, si approvano le
richieste di rinnovo e istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
per il XVIII ciclo, con sede amministrativa presso l'Ateneo di
Palermo;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 2 del
24 giugno 2003, con la quale si autorizza l'attivazione del XVIII
ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, e la relativa copertura
finanziaria;
Visto il programma operativo nazionale (PON) 2000-2006: ricerca,
sviluppo tecnologico ed alta formazione nelle regioni dell'obiettivo
1, misura III.4 «Formazione superiore e universitaria», -
cofinanziamento dottorati di ricerca, e il decreto direttoriale del
10 giugno 2003 prot. n. 3864/Ric./2003 con il quale e' stata
approvata la graduatoria generale dei dottorati di ricerca ammessi al
programma e delle relative borse cofinanziate;
Vista la circolare MIUR del 27 giugno 2003 prot. 4417 con la
quale si forniscono puntuali indicazioni per l'assegnazione delle
borse aggiuntive, riportate nel richiamato decreto direttoriale,
relative ai dottorati ammessi al cofinanziamento del fondo sociale
europeo;
Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al presente
bando di concorso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito il XVIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Palermo e
sono banditi i relativi concorsi, per titoli ed esami.
I corsi di dottorato di ricerca di durata triennale ed i relativi
posti messi a concorso sono di seguito elencati e per ciascun
dottorato viene indicata la sede del corso, le sedi consorziate, il
numero dei posti, il numero di borse di studio da conferire con
l'indicazione dei soggetti finanziatori.
Il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non puo'
essere inferiore a tre e pertanto verranno considerati nulli gli
esiti concorsuali che non vedano almeno tre candidati collocati
utilmente in graduatoria.
Nel caso di concorso con meno di tre domande di partecipazione,
le procedure concorsuali non verranno attivate.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea
specialistica o laurea V.O. (vecchio ordinamento) ovvero di analogo
titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto
dalle competenti autorita' accademiche anche nell'ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo
che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno
- unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso, e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti di esprimere il parere
sull'equipollenza necessario per la successiva deliberazione da parte
del senato accademico. I documenti devono essere tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le
norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.
Gli interessati, pena l'esclusione dal concorso, devono redigere
le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando, di cui
fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione coloro i quali
abbiano conseguito il diploma di laurea entro la data di scadenza del
bando.
Per la partecipazione al concorso i candidati sono tenuti a
versare un contributo di Euro 41,31 (L. 80.000), quali spese
organizzative concorsuali, con bollettino di c.c.p. n. 9902,
intestato: Universita' degli studi di Palermo, piazza Marina n. 61 -
90133 Palermo, indicando nella causale del versamento «Contributo per
l'ammissione al concorso di dottorato di ricerca in: (indicare il
titolo esatto del dottorato) - XVIII ciclo».
Il candidato dovra' presentare, unitamente alla domanda,
fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.

                               Art. 3
 
Il concorso e' per titoli ed esami.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di
almeno una lingua straniera. Le prove d'esame sono intese ad
accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
La commissione giudicatrice per l'esame di ammissione al corso
sara' nominata con decreto del rettore su proposta del collegio dei
docenti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 6, commi 5
e 6, del regolamento in materia di dottorato di ricerca in vigore
presso l'Universita' degli studi di Palermo.
Essa sara' composta da tre docenti universitari, di cui almeno
due professori di prima e di seconda fascia, almeno uno dei quali di
altro ateneo, italiani o stranieri, appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari di riferimento del collegio, cui possono
essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di
ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
convenzioni o intese per la gestione del corso con piccole e medie
imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del
codice civile, soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
Il collegio dei docenti indica i nominativi di due docenti
esterni (ordinari ed associati), di cui sara' cura del collegio
stesso accertare la disponibilita', ed una rosa di sei docenti
(quattro tra ordinari ed associati e due ricercatori). Per sorteggio
sara' scelto un componente esterno, e l'altro sara' il supplente, e
due componenti interni, assicurandosi che complessivamente la
commissione risulti costituita a norma di legge. Non si puo' far
parte per due volte consecutive della commissione esaminatrice dello
stesso dottorato.
Nel caso di mancata proposta o proposta fuori termine, il rettore
provvedera' a nominare direttamente la commissione scegliendo tra sei
nominativi - di cui due di altro ateneo (uno quale membro effettivo,
l'altro quale supplente) - che saranno individuati dal coordinatore
del corso di dottorato.
Nel caso di dottorati istituiti a seguito di cooperazione
interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalita' di
ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi
stessi.

                               Art. 4
 
La domanda di partecipazione al concorso, compilata in carta
libera, a firma autografa del candidato, recante l'indicazione del
recapito eletto agli effetti del concorso, indirizzata al magnifico
rettore dell'Universita' degli studi di Palermo, piazza Marina n. 61
- 90133 Palermo, c/o ufficio del protocollo, e redatta secondo lo
schema allegato al presente bando (pena l'esclusione dal concorso),
dovra' pervenire entro e non oltre le ore 14 del trentesimo giorno a
decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovra', altresi',
essere riportata la scritta: «Domanda di partecipazione al XVIII
ciclo dei corsi di dottorato di ricerca».
Nella domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca, che vale come autocertificazione resa
ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dell'art. 3
della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998, l'aspirante dovra' dichiarare:
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
cittadinanza, la residenza e il recapito eletto ai fini del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e il numero
telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
propria ambasciata in Italia, eletta quale domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso cui intende partecipare
(una sola domanda per ogni concorso);
c) la laurea posseduta (o che si conseguira' entro la data di
scadenza del bando), con specificazione se trattasi di laurea V.O. o
specialistica (decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999),
nonche' con indicazione del punteggio finale, della data e
dell'Universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita;
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita'
straniera, nonche' l'eventuale decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
d) la lingua o le lingue straniere conosciute;
e) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini stranieri);
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
g) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando
di concorso;
h) di essere/non essere dipendente pubblico;
i) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca.
Il candidato dovra' inoltre presentare unitamente alla domanda:
1) fotocopia della ricevuta di versamento del contributo di cui
all'art. 2 del presente bando;
2) curriculum vitae;
3) elenco dei titoli posseduti firmato in calce;
4) progetto di ricerca (esposizione sintetica delle linee di
ricerca che si intendono approfondire -max cinque cartelle).
Gli atti e documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero.
Se nella stessa domanda fossero indicati piu' dottorati, sara'
ritenuto valido unicamente quello indicato per primo.
Non e' possibile fare riferimento a titoli o documenti allegati
alla domanda di partecipazione ad altro corso di dottorato.
L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso.
L'amministrazione universitaria non assume nessuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da
parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
L'esame di ammissione consiste in:
prova scritta della durata di 6 ore;
prova orale nella quale il candidato dovra' esporre un proprio
progetto di ricerca, gia' inviato unitamente alla domanda, su temi
oggetto del dottorato.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di una
lingua straniera.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
Ogni commissione per la valutazione di ciascun candidato dispone
di 100 punti.
I punteggi saranno cosi' distribuiti:
prova scritta - massimo 40/100 punti. La prova si intende
superata con la votazione minima di 28/40;
prova orale - massimo 40/100 punti. La prova si intende
superata con la votazione minima di 28/40;
titoli - massimo 20/100 punti cosi' suddivisi:
voto di laurea - massimo 10 punti (1 punto per ogni voto
superiore a 101/110 ed un punto per la lode);
altri titoli - massimo 10 punti (altra laurea, attestati di
corsi di perfezionamento post-laurea, frequenza di scuole, periodi
trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere, e
quanto altro utile ad attestare attivita' di studio e di ricerca).
La commissione alla prima riunione stabilisce esplicitamente i
criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e dello svolgimento
del colloquio.
La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Il candidato sara' ritenuto idoneo se avra' superato entrambe le
prove con la votazione minima prevista.
Le prove scritte si svolgeranno nel periodo compreso fra il
3 novembre ed il 28 novembre 2003.
Il calendario delle prove scritte con l'indicazione delle sedi
d'esame relative a ciascun corso di dottorato sara' pubblicato in
data 20 ottobre 2003 sul sito Internet dell'Universita' di Palermo -
www.unipa.it/ didatti/ - unitamente all'affissione all'albo
dell'Ateneo (piazza Marina n. 61) e varra' a tutti gli effetti come
convocazione ufficiale ai candidati.
La convocazione per la prova orale, il cui termine ultimo viene
fissato al 10 dicembre 2003, avverra' a mezzo comunicazione in sede
concorsuale da parte della commissione giudicatrice.
L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con la relativa
indicazione del voto riportato nella prova scritta e del punteggio
relativo ai titoli, sara' reso pubblico dalla commissione stessa
mediante affissione all'albo della struttura sede di esame.

                               Art. 6.
I candidati saranno ammessi ai corsi previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I titolari di assegni di ricerca, previo superamento delle prove
d'esame, potranno frequentare i corsi di dottorato di rierca in
sovrannumero, e saranno tenuti al pagamento dei contributi per
l'accesso e la frequenza.
Ai dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni,
utilmente collocati nella graduatoria di merito dei vincitori e'
applicata la norma di cui alla legge n. 476/1984 come modificata
dall'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Il dipendente pubblico, vincitore su un posto con borsa di
studio, che rinuncia alla stessa, sara' ammesso al corso di dottorato
previo pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza.

                               Art. 7.
I concorrenti che risulteranno vincitori, dovranno presentare o
far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine
perentorio di giorni dieci, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, la domanda di
iscrizione al corso in carta legale, contenente dichiarazione
sostitutiva dalla quale risulti:
luogo e data di nascita;
residenza e domicilio;
cittadinanza;
la laurea posseduta con l'indicazione della relativa votazione,
della data e della sede universitaria presso la quale e' stata
conseguita, e con specificazione se trattasi di laurea V.O. o
specialistica;
di essere/non essere dipendente pubblico;
di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di laurea
o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione (e
nell'ipotesi affermativa, l'impegno scritto a sospenderne la
frequenza) o ad altro corso di dottorato di ricerca, e di impegnarsi,
per tutta la frequenza del corso di dottorato, a mantenere tale
posizione;
di non avere mai usufruito di una borsa di studio per altro
corso di dottorato di ricerca;
di impegnarsi a frequentare tutte le attivita' del dottorato di
ricerca secondo le modalita' fissate dal collegio docenti.
La domanda dovra' essere corredata dalla seguente documentazione:
fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
fotocopia del documento di identita' debitamente firmato.
I cittadini comunitari ed extracomunitari devono, inoltre,
dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

                               Art. 8.
Ai primi posizionatisi in graduatoria, sara' conferita la borsa
di studio fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. A
parita' di merito prevale il candidato piu' giovane d'eta'. I
rimanenti vincitori, secondo l'ordine della graduatoria e fino alla
concorrenza dei posti messi a concorso, possono partecipare al corso
di dottorato previo pagamento dei contributi per l'accesso e la
frequenza.
In nessun caso, a seguito di rinunzie o esclusioni, a corso
iniziato, potra' concedersi il trasferimento del residuo di borsa ad
altro dottorando.
Gli importi dei contributi per l'accesso e la frequenza potranno
subire variazioni di anno in anno.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno o frazione di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta e viene collocato fra i
partecipanti a pagamento.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 al
lordo (L. 20.450.000) ed e' assoggettato al contributo previdenziale
I.N.P.S. a gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza del pagamento della borsa di studio e' bimestrale
posticipato.
L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
in proporzione e in relazione a periodi di formazione all'estero;
detto incremento sara' erogato solo per periodi di formazione
all'estero non superiori a quelli gia' previsti nella proposta di
attivazione del corso.
Alle borse di studio per la frequenza ai corsi si applicano le
disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4
della legge 13 agosto 1984, n. 476.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza, viene definito in Euro 309,87 (L. 600.000) come
da delibera del consiglio di amministrazione dell'ateneo del
7 novembre 2000 e in Euro 61,97 per tassa regionale per il diritto
allo studio come da delibera del consiglio di amministrazione
adottata in data 10 settembre 2002.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono
preventivamente esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza
ai corsi.
Sono, altresi', esonerati dal pagamento dei contributi per
l'accesso e la frequenza, i vincitori titolari di prestiti d'onore
nonche' i portatori di handicap con infermita' accertata superiore al
66%.
I titolari di borsa di studio, che siano altresi' titolari di un
contratto di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato,
dovranno ottenere l'autorizzazione del collegio dei docenti a
svolgere entrambe le attivita'.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, non coperti
dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, commi
3 e 5 della legge 3 luglio 1998, n. 210, o da altri fondi
universitari, possono essere coperti mediante convenzione con
soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in
data antecedente all'emanazione del bando e comunque non oltre il
termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, anche in applicazione dell'art. 5, comma
1, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni e integrazioni.
Per la durata del corso, ai dottorandi non e' consentito cumulare
o sostituire la propria borsa di studio con altre a qualsiasi titolo
conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei borsisti (art. 6 della legge n. 398 del
30 novembre 1989).

                               Art. 9.
I dottorandi sono tenuti a seguire il corso di dottorato di
ricerca secondo le modalita' ed i tempi fissati dal collegio dei
docenti compiendo attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture destinate a tal fine.
Al termine di ciascun anno di corso i dottorandi devono
presentare al collegio dei docenti una relazione sull'avanzamento
della ricerca.
In ottemperanza al comma 8, dell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210, ai dottorandi e' consentita, previo consenso e previa
delibera del collegio dei docenti interessato, una limitata attivita'
didattica a titolo gratuito. Tale collaborazione didattica non da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'.
I dottorandi che svolgono la propria attivita' presso cliniche
universitarie possono essere impiegati, a domanda, nell'attivita'
assistenziale come assistenti in formazione.
Alla fine di ciascun anno il collegio docenti con proprio
deliberato, valutata l'attivita' di ricerca svolta dai dottorandi,
certificata la frequenza, ne proporra' l'ammissione all'anno
successivo ovvero l'esclusione.
Non e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o
di grave e documentata malattia e di servizio militare.
In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non
puo' essere erogata la borsa di studio e il periodo di sospensione
non e' soggetto a recupero.
In caso di esclusione dal corso o di rinuncia, in corso d'anno,
si procedera' al recupero dei ratei eventualmente gia' erogati.

                              Art. 10.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
commissione costituita in conformita' all'art 8 del «Regolamento in
materia di dottorato di ricerca» dell'Ateneo di Palermo.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
Il titolo e' conferito dal rettore, che, a richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

                              Art. 11.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il funzionario responsabile del procedimento di cui al
presente bando e' nominato nella persona della sig.ra Modesta
Semilia.

                              Art. 12.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, nel regolamento
dell'Universita' di Palermo, nonche' alle altre disposizioni vigenti
in materia.
Il presente bando di concorso ed il fac-simile di domanda di
ammissione sono disponibili sul sito Internet dell'Universita' degli
studi di Palermo all'indirizzo : - www.unipa.it/didatti/> Palermo, 28 luglio 2003
Il rettore: Silvestri

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