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UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXII
ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.40 del 26/5/2006
Ente:UNIVERSITA' DI ROMA "TOR VERGATA"
Località:Roma  (RM)
Codice atto:06E03641
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:3/7/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma «Tor
Vergata»;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita' con proprio regolamento disciplinino l'istituzione dei
corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di
conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' le
convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 con cui e' stato
emanato il Regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visti i DD.RR. n. 1168 del 10 maggio 1999 e n. 107 del 14 gennaio
2002 con cui e' stato emanato il «Regolamento per l'istituzione e
l'organizzazione del dottorato di ricerca», in attuazione delle norme
previste dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto
ministeriale 30 aprile 1999;
Viste le proposte di istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato
di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi
di Roma «Tor Vergata» pervenute;
Vista la delibera del senato accademico del 10 maggio 2006 con
cui viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca
per il XXI ciclo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 maggio
2006 con cui viene approvata l'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca;
 
DECRETA:
 
Art. 1.
 
Attivazione dei corsi
 
Sono attivati per l'anno accademico 2005/2006 - XXII ciclo - i
corsi di dottorato di ricerca di seguito indicati:
 
----> Vedere da pag. 36 a pag. 61 <----

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
La domanda di partecipazione al concorso puo' essere presentata
dai candidati italiani o stranieri che posseggano una laurea
specialistica o in alternativa una laurea vecchio ordinamento
conseguita in Italia o presso universita' straniere e riconosciuto
equivalente in Italia.
Alcuni corsi prevedono per l'accesso dei laureati italiani una
laurea specifica. Il candidato italiano al momento della compilazione
on-line della domanda di partecipazione al concorso, non potra'
procedere se la laurea in suo possesso non e' tra quelle ammissibili.
Il titolo straniero non riconosciuto sara' valutato dal collegio
dei docenti del dottorato di ricerca che dichiarera' l'equipollenza
solo per l'ammissione al corso. I candidati che hanno una laurea non
riconosciuta in Italia dovranno inviare la laurea con la lista degli
esami tradotta dalle ambasciate e dai consolati italiani del proprio
Paese, secondo le norme vigenti in materia.
I candidati che conseguono la laurea entro la data della prima
prova concorsuale potranno partecipare. L'ammissione sara' «con
riserva» e il candidato dovra' presentare, pena l'esclusione dal
concorso, alla commissione esaminatrice il giorno dell'esame la
dichiarazione della laurea conseguita secondo lo schema scaricabile
alla seguente pagina web: http://www.uniroma2.it/dottorato/bando8.htm>

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
La domanda di ammissione al concorso dovra' essere eseguita on
line, entro la data di scadenza indicata nelle schede di ogni singolo
corso di dottorato presenti in questo bando. La procedura on line si
attiva tramite l'accesso al totem dell'Ateneo all'indirizzo:
http://delphi.uniroma2.it o direttamente dai terminali self-service
allestiti presso le segreterie studenti, secondo le seguenti
modalita':
1) compilare la domanda di partecipazione al concorso sul link
«Concorsi, riconoscimenti, selezioni, esami di Stato», poi su
«Concorsi/Riconoscimenti/test accesso», poi su «Inizia la procedura
di iscrizione al concorso», e infine «concorsi dottorato»
selezionando successivamente la facolta' e il corso di dottorato
prescelto;
2) dopo aver inserito tutti i dati richiesti (anagrafica,
titolo di laurea, voto di laurea, data del conseguimento della
laurea, gli esami sostenuti con le relative votazioni, l'elenco dei
titoli posseduti), annotare il codice CTRL e stampare la domanda che
riportera' i dati in precedenza inseriti e lo stampato (e' la seconda
pagina della domanda di ammissione riportante il nome e cognome, il
codice fiscale del candidato e l'importo di euro 55,00) della tassa
di concorso. Il pagamento deve essere fatto presso le agenzie della
Banca di Roma sul territorio nazionale;
3) ricollegarsi on-line allo stesso indirizzo utilizzato per la
domanda di ammissione e completare l'iscrizione inserendo:
1) il codice fiscale;
2) i codici CTRL e AUTH forniti dalla Banca di Roma sulla
ricevuta di pagamento;
3) la data del versamento;
4) i titoli dichiarati nella domanda di ammissione; i
candidati dovranno inserire nel form on line le copie elettroniche
dei titoli indicati nella domanda in formato compresso di dimensioni
massime di 1 MB. Saranno valutati solo ed esclusivamente i titoli
inviati in forma elettronica.
Successivamente si dovra' procedere alla convalida entro la
scadenza del concorso riportata nelle singole schede; i candidati che
non pagano la tassa di concorso e non convalidano entro la scadenza
non potranno sostenere l'esame.
I titoli inseriti per un concorso di dottorato saranno validi
anche per domande presentate per altri concorsi. Qualsiasi modifica
apportata successivamente modifichera' anche i titoli gia' inseriti
per domande precedentemente presentate;
4) coloro che non hanno indicato titoli nella domanda non
dovranno procedere con il punto 4);
Il mancato inserimento nella domanda on line dei titoli in
formato elettronico entro i termini di scadenza del bando comportera'
che gli stessi non verranno valutati dalla commissione esaminatrice.
Non saranno prese in considerazione le domande e i titoli
pervenuti alla segreteria della Scuola di dottorato in altra forma.
I candidati che intendono partecipare a piu' selezioni dovranno
versare la somma di Euro 55,00 quale contributo per la partecipazione
al concorso per ogni domanda inoltrata. La somma di Euro 55,00 non
verra' restituita in nessun caso.
I candidati portatori di handicap dovranno indicare nella domanda
l'ausilio necessario e la eventuale necessita' di tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali.

                               Art. 4.
 
Cittadini stranieri
 
I cittadini stranieri in grado di ottenere il visto di soggiorno
che vogliono essere ammessi in soprannumero ai corsi di dottorato
potranno essere valutati sulla base dei titoli trasmessi in forma
elettronica e di un colloquio o altra prova anche a distanza decisa
dalla commissione esaminatrice.
I cittadini stranieri dovranno presentare la domanda di
ammissione con la stessa procedura on-line dei cittadini italiani,
entro la scadenza indicata nelle schede dei corsi di dottorato.
Tutti i cittadini stranieri dovranno trasmettere alla segreteria
della Scuola di dottorato - via Orazio Raimondo, 18, V piano, stanza
n. 565, entro la data di scadenza del concorso la seguente
documentazione:
1) il certificato di laurea con gli esami sostenuti tradotto e
legalizzato dalle rappresentanze italiane competenti per territorio;
2) la dichiarazione di valore relativa al predetto titolo.
I cittadini stranieri che richiedono un posto in soprannumero
dovranno presentare anche una certificazione che comprovi di poter
sostenere economicamente per un triennio (pari a Euro 18.000,00
complessivi).
La dichiarazione di valore potra' non essere inviata o presentata
alla segreteria della Scuola di dottorato esclusivamente nel caso in
cui il concorso di ammissione al dottorato prescelto per i cittadini
extracomunitari sia regolato da apposito accordo universitario
internazionale nel quale sia stabilito che il valore legale del
titolo sia certificato dalle parti contraenti.
I cittadini stranieri sono tenuti al versamento della tassa di
partecipazione al concorso solo se ammessi al corso di dottorato e
successivamente all'espletamento delle procedure concorsuali.

                               Art. 5.
 
Esclusioni
 
I candidati che non hanno rispettato una delle seguenti procedure
non potranno partecipare al concorso:
a) stranieri che non avranno inviato il titolo di laurea
tradotto e la relativa dichiarazione di valore nel caso non siano
inseriti in accordi universitari internazionali;
b) candidati la cui domanda sia stata inoltrata in altra forma
rispetto alla procedura on-line indicata;
c) italiani che non hanno effettuato il pagamento e la
convalida della tassa di partecipazione al concorso entro la data di
scadenza.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino al
provvedimento di nomina dei vincitori, l'esclusione dai concorsi per
difetto dei requisiti.
L'esclusione sara' disposta con decreto rettorale motivato.
Sara' inoltre disposta la decadenza dei candidati di cui
eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste
nella domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 6.
 
Prove di ammissione
 
Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione del
candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza
di una o piu' lingue straniere.
La commissione giudicatrice dispone di un punteggio massimo di
100 punti per la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali. Il
punteggio massimo attribuito alla valutazione dei titoli e' indicato
nella scheda di ciascun corso di dottorato per l'esame di ammissione.
L'idoneita' al concorso si consegue con un punteggio minimo di
60/100. Il punteggio minimo per essere ammessi all'orale nonche' il
punteggio di ciascuna prova nel caso di concorsi che prevedano
scritto e orale sara' stabilito dalla commissione giudicatrice.
Se l'esame di ammissione prevede una prova scritta, la stessa
dovra' essere svolta in un'unica lingua stabilita dalla commissione
esaminatrice. La prova orale potra' essere svolta in lingue
differenti. Le date delle prove di ammissione saranno rese pubbliche
con almeno quindici giorni di anticipo attraverso una delle seguenti
modalita':
pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Ateneo consultabile
al seguente indirizzo:
http://www2.uniroma2.it/bollettinoateneo/indicebollettinoufficialeate
neo.shtml
> pubblicazione sul sito internet dell'Universita' dedicato ai
dottorati di ricerca disponibile al seguente indirizzo:
http://www.uniroma2.it/dottorato/prove.htm> Qualora il concorso preveda il tema e il colloquio la data
prevista per quest'ultimo sara' comunicata dalla commissione
giudicatrice ai candidati il giorno dello svolgimento della prova
scritta. Non sono previsti termini di preavviso tra la prova scritta
e il colloquio.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
dottorato di ricerca sara' composta dal coordinatore del corso o suo
delegato e da altri due docenti o ricercatori appartenenti al
collegio.
La commissione giudicatrice prima delle prove concorsuali
stabilira' i criteri per la ripartizione del punteggio assegnato ai
titoli.
Le graduatorie saranno rese pubbliche attraverso la pubblicazione
su internet al seguente indirizzo:
http://delphi.uniroma2.it/totemhome/jsp/Concorsi/ConcorsoOTest.jsp
sezione
«Concorsi riconoscimenti/test di accesso». Per visualizzare
la propria posizione nonche' la graduatoria del concorso il candidato
dovra' utilizzare il codice ctrl assegnato nella domanda di concorso
e il proprio codice fiscale.
Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.

                               Art. 8.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla completa copertura del numero dei posti messi
a concorso. Nel caso di rinunce al dottorato o di mancata iscrizione,
prima dell'inizio del corso, subentreranno gli altri candidati
idonei, purche' abbiano presentato nei termini la domanda di
subentro.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
potra' presentare domanda di iscrizione per un solo corso di
dottorato. Il candidato che perfezioni la domanda di iscrizione non
potra' piu' iscriversi ad altri corsi.

                               Art. 9.
 
Iscrizione
 
I concorrenti risultati vincitori dovranno compilare la domanda
di iscrizione on-line disponibile al seguente indirizzo
http://delphi. uniroma2.it sezione «Voglio iscrivermi per la prima
volta...» entro il termine perentorio che sara' indicato assieme alla
pubblicazione su internet della graduatoria di concorso e consegnarla
o inviarla firmata al settore dottorati dell'Ateneo.
Con la compilazione della domanda il vincitore dichiarera':
di non essere iscritto ed impegnarsi a non iscriversi ad altro
dottorato di ricerca per tutta la durata del corso;
di non avere gia' percepito in passato una borsa di studio per
un corso di dottorato;
di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del proprio
corso di dottorato l'autorizzazione per l'eventuale svolgimento di
attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita'
lavorativa svolta al momento dell'iscrizione al corso di dottorato.
Il vincitore di borsa di studio dichiarera':
di non sommare la borsa con altra borsa di studio, tranne che
con quelle finanziate da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del
dottorando;
di essere a conoscenza che la borsa di studio viene assegnata
esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo lordo
superiore all'importo di Euro 13.000 e di impegnarsi a comunicare
tempestivamente l'eventuale superamento del limite del reddito.
I cittadini stranieri devono inoltre dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti:
copia del permesso di soggiorno in corso di validita' o della
richiesta dello stesso.

                              Art. 10.
 
Subentri
 
I candidati che non hanno compilato la domanda di iscrizione on
line entro i termini stabiliti saranno considerati rinunciatari e i
posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che hanno
presentato domanda di subentro entro i termini previsti, secondo
l'ordine della graduatoria.
Tutti i candidati idonei che desiderino subentrare dovranno
compilare la domanda di subentro on line disponibile al seguente
indirizzo http://delphi.uniroma2.it sezione «Voglio iscrivermi per la
prima volta...» entro il termine che sara' indicato assieme alla
pubblicazione su internet della graduatoria di concorso.
Nei giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di subentro e iscrizione verra'
pubblicato sul sito internet: disponibile al seguente indirizzo
http://delphi.uniroma2.it sezione «Voglio iscrivermi per la prima
volta...» l'ammissione al corso.
I candidati che hanno presentato domanda di subentro e che
risulteranno ammissibili al corso dovranno perfezionare la propria
iscrizione entro il termine che verra' comunicato dalla segreteria
della Scuola di dottorato agli interessati via posta elettronica.

                              Art. 11.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito
nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni
esaminatrici.
Il numero delle borse di studio potra' subire un incremento
qualora, prima delle procedure concorsuali, vengano attivati nuovi
posti aggiuntivi finanziati da enti esterni o un decremento qualora
non vengano confermate le convenzioni relative alle borse finanziate
da enti esterni.
L'eventuale incremento delle borse di studio verra' riportato sui
bandi di concorso pubblicati in rete o distribuiti presso la
segreteria della Scuola di dottorato.
L'eventuale decremento delle borse di studio esterne comporta
anche il decremento del posto a concorso corrispondente.
In presenza di una o piu' borse di studio con tema di ricerca
vincolato, o finanziata da enti esterni la attribuzione delle
predette borse di studio e di quelle dell'ateneo ai vincitori viene
definita dalla commissione esaminatrice (per esempio: la commissione
puo' assegnare, in presenza di due borse complessive, di cui una
dell'ateneo e una di un ente esterno, al primo in graduatoria una
borsa finanziata da ente esterno e al secondo una borsa dell'ateneo).
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono un reddito annuo superiore all'importo di Euro 13.000
lordi. La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal giorno
del superamento del limite di reddito. L'importo annuale della borsa
di studio e' di Euro 10.561,54, comprensivo del contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo
massimo pari alla meta' della durata del corso di dottorato di
ricerca. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili
posticipate.
Chi abbia avuto una borsa di studio per un corso di dottorato,
non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.

                              Art. 12.
 
Contributi e quote assicurative
 
Tutti i dottorandi borsisti ed esonerati devono versare
obbligatoriamente al momento dell'iscrizione una quota di euro 200,00
riguardante i diritti di segreteria e comprendente le seguenti voci:
Euro 100,00 quale contributo per il rilascio della pergamena
attestante il titolo di dottore di ricerca comprensivo dei bolli per
il rilascio pari a euro 29,24;
Euro 29,67 quale contributo per l'assicurazione triennale per
responsabilita' civile contro terzi e infortuni;
Euro 70,33 quale contributo forfetario per i bolli per il
rilascio dei certificati di iscrizione e frequenza e per i diritti di
segreteria.
I dottorandi saranno tenuti a versare una eventuale differenza
qualora successivamente all'iscrizione dovesse essere aumentata
dall'Ateneo la quota assicurativa.
I dottorandi non titolari di borsa di studio e non esonerati
dovranno versare i contributi indicati nelle schede dei singoli corsi
di dottorato di cui all'art. 1 in un'unica soluzione comprensivi
della quota di euro 200. Nel caso le schede non riportino l'importo
dei contributi di iscrizione e frequenza gli eventuali iscritti
tenuti al versamento dei predetti contributi saranno tenuti al
pagamento di euro 1000 annui.
I contributi di iscrizione e frequenza dovranno essere versati
tramite modulo di pagamento che sara' stampato assieme alla ricevuta
della domanda di iscrizione o potra' essere stampato successivamente
collegandosi al seguente indirizzo http://delphi.uniroma2.it> I titolari di borsa di studio non sono tenuti al pagamento dei
contributi d'iscrizione e frequenza.

                              Art. 13.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture indicate dal collegio dei docenti e/o dal coordinatore. Il
coordinatore puo' disporre l'esclusione dal corso, con l'eventuale
decadenza dalla borsa di studio dei dottorandi che sospendano
l'attivita' di ricerca, di studio o la frequenza delle lezioni e/o
dei seminari per un periodo superiore a trenta giorni.
Il collegio dei docenti puo', inoltre, escludere dal corso i
dottorandi, previa verifica dei risultati conseguiti.
I dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per un
periodo non superiore a un anno per maternita', servizio militare e
grave e documentata malattia.
I vincitori dei concorsi di dottorato hanno l'obbligo, entro
quindici giorni dalla compilazione della domanda on line di
iscrizione di concordare con il coordinatore l'attivita' di studio e
di ricerca e l'inizio dell'attivita' pena l'esclusione dal corso.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come
modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001
n. 448 il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa
per volonta' del dipendente nei due anni successivi e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.
Ai sensi dell'art. 4 u.c. della legge 3 luglio 1998, n. 210, i
dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica
e' facoltativa, senza oneri per l'Ateneo e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
I vincitori di concorso che svolgano la loro attivita' presso
cliniche universitarie potranno essere impiegati, a domanda,
nell'attivita' assistenziale. In tal caso sara' richiesto l'obbligo
di una copertura assicurativa contro i rischi professionali.

                              Art. 14.
 
Conseguimento del titolo
 
Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a
superare un esame finale tendente a dimostrare di avere ottenuto
risultati di rilevante valore scientifico, presentando una
dissertazione scritta o un lavoro grafico. Tali risultati vengono
accertati da apposita commissione.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale sono formate e
nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di Ateneo.

                              Art. 15.
 
Tutela della privacy
 
L'amministrazione universitaria, in attuazione della legge
30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure
concorsuali.

                              Art. 16.
 
Norme finali
 
Per tutto cio' che non e' previsto nel presente bando si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale 30 aprile 1999 - regolamenti in materia di
dottorato di ricerca - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del
13 luglio 1999, e il decreto rettorale dell'Universita' degli studi
di Roma «Tor Vergata» n. 107 del 14 gennaio 2002 - regolamento per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.
Il rettore: Finazzi Agro

 

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