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SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al
conferimento di una borsa di studio

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.91 del 21/11/2000
Ente:SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
Località:-
Codice atto:00E10851
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:21/12/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 che detta disposizioni in
materia di borse di studio universitarie;
Visto il decreto interministeriale del 13 aprile 1990, con cui e'
stata determinata, tra l'altro, la misura minima delle borse di
studio;
Vista la delibera n. 12 del 17 marzo 2000 del senato accademico
con la quale e' stato proposto al consiglio di amministrazione di
ripartire in parti uguali tra le facolta' non mediche il fondo di
Ateneo esercizio finanziario 2000 finalizzato all'attivazione di
borse di studio post-laurea, pari a L. 680.146.575;
Vista la delibera n. 17 del 20 marzo 2000 del consiglio di
amministrazione con la quale e' stata approvata la ripartizione
proposta dal senato accademico nella delibera di cui sopra;
Visto il nuovo "Regolamento di Ateneo per l'assegnazione di borse
di studio per attivita' di ricerca post-dottorato, per corsi o
attivita' di perfezionamento all'estero e per scuole di
specializzazione di tipologia non CEE, di cui alla legge n. 398 del
30 novembre 1989", emanato con decreto rettorale n. 3698 del 9
ottobre 2000, in esecuzione delle delibere n. 5 del senato accademico
e n. 11 del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 26
settembre 2000 e del 28 settembre 2000;
Visto in particolare, l'art. 2, comma 3, del sopracitato
regolamento che testualmente recita: "Il rettore, tenuto conto delle
delibere adottate dai rispettivi consigli di facolta', provvede ad
emanare con decreto rettorale il/i relativo/i bando/i di concorso";
Acquisita la delibera n. 22 del 17 ottobre 2000 del consiglio di
facolta' di giurisprudenza di questo Ateneo con la quale si e'
provveduto a ripartire il budget assegnato tra le tipologie di borse
di studio in parola;
Sentito il direttore amministrativo.
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Indizione concorso pubblico
 
E' indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio,
finalizzato al conferimento di una borsa di studio - fondi di ateneo,
esercizio finanziario 2000 - di durata semestrale e dell'importo di
L. 19.163.796 (Euro 9.897,27), per lo svolgimento di corsi o
attivita' di perfezionamento all'estero facolta' di giurisprudenza
della seconda Universita' degli studi di Napoli, per l'area 12
scienze giuridiche, settore scientifico-disciplinare N13X - Diritto
tributario.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono partecipare al presente concorso pubblico coloro che,
senza limiti di cittadinanza, abbiano, a pena di esclusione, i
seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ai 29 anni;
b) possesso del diploma di laurea conseguito in Italia ovvero
di titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera.
Ai fini dell'ammissione al concorso, il candidato deve, altresi',
presentare, a pena d'esclusione, una attestazione da parte
dell'istituzione estera o internazionale di livello universitario
dalla quale si evinca l'impegno formale ad accogliere il candidato
per tutta la durata della borsa di studio messa a concorso.
L'ammissione al concorso e' subordinata al parere favorevole
espresso dal senato accademico di questo Ateneo in ordine alla
qualificazione della istituzione estera e internazionale prescelta.
Tutti i requisiti prescritti di cui ai precedenti commi devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione
 
Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte in carta
libera, ed in conformita' allo schema esemplificativo, di cui
all'allegato 1, debitamente firmate dagli aspiranti di proprio pugno,
a pena di esclusione, dovranno essere indirizzate al rettore della
seconda Universita' degli studi di Napoli ed inviate esclusivamente a
mezzo raccomandata a.r. all'ufficio protocollo di questo Ateneo, sito
in piazza Luigi Miraglia, Palazzo Bideri - 80138 Napoli, entro il
termine perentorio di trenta giorni - a pena di esclusione -
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sulla busta contenente la domanda di ammissione deve essere
chiaramente riportata la dicitura: "Concorso pubblico finalizzato al
conferimento di borse di studio per lo svolgimento di corsi o
attivita' di perfezionamento all'estero".
Ai fini del rispetto dei termini di cui sopra, per le domande di
ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata a.r., fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine
venga a scadere in un giorno festivo, si intendera' protratto al
primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare con
chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilita':
1) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza e il recapito eletto ai fini del
concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale e, se
possibile, il numero telefonico). I candidati stranieri dovranno
indicare anche un recapito italiano o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia eletta quale proprio domicilio;
2) il numero di borse di studio ed il/i relativo/i settore/i
scientifico-disciplinare/i per le quali si intende concorrere;
3) la propria cittadinanza;
4) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della data
del conseguimento, dell'universita' che lo ha rilasciato, nonche'
della votazione ottenuta in sede di esame di laurea. Nel caso di
titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera,
indicare anche la data del decreto rettorale con il quale e' stata
dichiarata l'equipollenza stessa;
5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito indicato sulla
domanda di ammissione.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione
al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter
sostenere le prove concorsuali.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare, a pena di esclusione,
la seguente documentazione:
a) attestazione da parte dell'istituzione estera o
internazionale di livello universitario dalla quale si evinca
l'impegno formale ad accogliere il candidato per tutta la durata
della borsa di studio messa a concorso;
b) certificato di laurea in carta semplice, ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2).
Il candidato dovra' inoltre produrre un elenco in carta libera
delle pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda.
Unicamente ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, da un traduttore ufficiale o con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. La conformita' dei
titoli potra' essere resa con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' ex art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (resa secondo l'allegato 3).
Il nome e il cognome del candidato dovranno essere apposti su
ciascuno dei lavori presentati.

                               Art. 4.
 
Prove d'esame
 
Il colloquio si terra' il giorno 23 gennaio 2001, ore 16, presso
la sede della facolta' di giurisprudenza di questo Ateneo sita in
piazza Matteotti, Palazzo Melzi - 81055 Santa Maria Capua Vetere
(Caserta).
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
pertanto i concorrenti ai quali non sara' stata comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora sopra indicati muniti di
uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.
Lo svolgimento del colloquio e' pubblico.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 5.
 
Valutazione titoli
 
Il concorso si espleta attraverso la valutazione di titoli e
l'effettuazione di un colloquio volto a valutare la preparazione del
candidato e la validita' e l'interesse della linea di ricerca
prescelta.
Ai concorrenti verranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) colloquio fino a 50/100 punti;
2) tesi di laurea fino a 20/100 punti;
3) pubblicazioni fino a 25/100 punti;
4) altri titoli ritenuti idonei dalla commissione fino a 5/100
punti.
La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dovra' precedere
il colloquio.
Saranno ritenuti idonei all'assegnazione delle borse di studio i
candidati che abbiano riportato al colloquio almeno 25/100 punti.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice e suoi adempimenti
 
Le commissioni giudicatrici sono nominate con cecreto rettorale,
su designazione dei consigli di facolta'. Esse sono composte in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del "Regolamento di Ateneo
per l'assegnazione di borse di studio per attivita' di ricerca
postdottorato, per corsi o attivita' di perfezionamento all'estero e
per scuole di specializzazione di tipologia non CEE", emanato con
decreto rettorale n. 3698 del 9 ottobre 2000.
La commissione giudicatrice e' tenuta ad affiggere il risultato
della valutazione dei titoli all'albo della sede concorsuale prima
dello svolgimento del relativo colloquio.
Alla fine della seduta dedicata al colloquio, la commissione
giudicatrice redige l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi nella prova
medesima. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario
della commissione giudicatrice, e' affisso nello stesso giorno
all'albo della sede presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice
formula la graduatoria generale di merito in base alla somma dei voti
riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e del
colloquio.

                               Art. 7.
 
Approvazione della graduatoria
 
Con decreto rettorale si procedera' ad approvare la graduatoria
generale di merito che sara' formulata secondo l'ordine decrescente
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane.
Il vincitore di piu' concorsi dovra' esercitare il diritto di
opzione a favore di uno solo di essi.
Le borse resesi disponibili per rinuncia degli assegnatari, prima
che gli stessi abbiano iniziato l'attivita' di ricerca, saranno
attribuite secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

                               Art. 8.
 
Adempimenti per i vincitori
 
I vincitori del concorso dovranno presentare o inviare alla
seconda Universita' degli studi di Napoli - ufficio affari generali,
viale Beneduce n. 10 - 81100 Caserta, entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo
invito, le seguenti autocertificazioni:
1) dichiarazione sostituiva di certificazione - resa ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e/o art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 - relativa alle proprie
generalita' e cittadinanza;
2) istanza tesa all'accettazione della borsa di studio
contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 15/1968 integrato dall'art. 2, comma 11,
della legge n. 191/1998 e dall'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998, in ordine ai seguenti punti:
a) di non aver gia' usufruito, in precedenza, di alcuna borsa
di studio per lo svolgimento di corsi o attivita' di perfezionamento
all'estero;
b) di non usufruire di altra borsa di studio concessa per lo
svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato, per la frequenza
di corsi di perfezionamento o specializzazione in Italia, per la
frequenza di corsi di dottorato di ricerca o a qualsiasi altro titolo
conferite (con l'eccezione di quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero
l'attivita' di formazione o di ricerca);
c) di non essere pubblico dipendente o, in caso affermativo,
di richiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni a decorrere dalla data di inizio dell'attivita'
e per tutta la sua durata.
In caso di mancata presentazione delle autocertificazioni di cui
sopra entro il termine sopra indicato, i vincitori saranno dichiarati
automaticamente decaduti.

                               Art. 9.
 
Pagamento borsa di studio
 
Il pagamento della borsa di studio e' effettuato in rate mensili
posticipate alla frequenza. In caso di non regolare svolgimento della
ricerca, il tutor e' tenuto a comunicarlo tempestivamente all'ufficio
affari generali della seconda Universita' degli studi di Napoli. A
partire dal momento della comunicazione, il pagamento della borsa di
studio e' sospeso o revocato, con recupero delle somme in precedenza
versate.
A conclusione dell'attivita' di perfezionamento all'estero, e'
prevista la stesura di una relazione finale il cui argomento potra'
essere concordato con la stessa commissione esaminatrice su proposta
del candidato o del tutor.

                              Art. 10.
 
Obblighi e diritti dei borsisti
 
Ai borsisti e' fatto divieto di impegnarsi in attivita'
didattiche. Le borse di studio sono individuali e indivisibili non
possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo
conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di formazione o di ricerca dei borsisti. E' altresi' inibita la
contemporanea iscrizione a corsi di studio comunque denominati.
Chi ha usufruito di una borsa di studio per lo svolgimento di
corsi o attivita' di perfezionamento all'estero, non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali
ne' a valutazioni ai fini di carriera, giuridiche ed economiche, ne'
a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio per lo
svolgimento di attivita' di perfezionamento all'estero e' estesa la
possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegni previsto per gli ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476/1984. Il
periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione
in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenziale.

                              Art. 11.
 
Differimento inizio attivita' e sospensione
 
Eventuali differimenti della data di inizio dello svolgimento di
corsi o attivita' di perfezionamento all'estero o sospensione del
periodo di godimento delle borse di studio verranno consentiti ai
vincitori che dimostrino di dover soddisfare, previa esibizione di
apposita documentazione, obblighi militari, di trovarsi nelle
condizioni previste per le lavoratrici madri o per gravi motivi di
salute.
I periodi di sospensione per giravidanza, servizio militare e
malattia comportano la sospensione dell'erogazione della borsa di
studio e dovranno essere recuperati.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati e quelli che saranno raccolti in futuro durante
l'attivita' di perfezionamento all'estero, saranno oggetto di
trattamento, nel rispetto della predetta normativa, al fine di
provvedere agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto
stesso nonche' all'assolvimento delle funzioni istituzionali della
seconda Universita' degli studi di Napoli.
Il trattamento dei predetti dati avverra' mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, e con logiche strettamente
correlate alle finalita' stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

                              Art. 13.
 
Norma generale
 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
"Regolamento di Ateneo per l'assegnazione di borse di studio per
attivita' di ricerca post-dottorato, per corsi o attivita' di
perfezionamento all'estero e per scuole di specializzazione di
tipologia non CEE", di cui alla legge n. 398/1989 emanato con decreto
rettorale n. 3698 del 9 ottobre 2000 nonche' alla legislazione
vigente in materia.
Caserta, 15 novembre 2000
Il rettore: Grella

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