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UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA
Concorso pubblico per l'ammissione al concorso di dottorato di
ricerca - XVII ciclo - Economia dello sviluppo nei sistemi economici.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.11 del 8/2/2002 |
Ente: | UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA |
Località: | Potenza (PZ) |
Codice atto: | 02E01097 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 11/3/2002 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL RETTORE
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e 9 aprile 2001;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, con il
quale e' stato emanato il regolamento in materia di dottorato di
ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 419 del 13 agosto 2001 con il quale
e' stato emanato il regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi della Basilicata;
Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di
ricerca avanzata dalla struttura preposta all'attivita' di ricerca;
Acquisito il parere espresso dal nucleo di valutazione di Ateneo
nella seduta del 27 settembre 2001, in ordine alla verifica dei
requisiti di idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico nella seduta
del 18 ottobre 2001, con la quale ha approvato "tra l'altro"
l'istituzione del corso di dottorato di ricerca in economia dello
sviluppo rurale nei sistemi economici - XVII ciclo, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi della Basilicata e
sedi consorziate l'Universita' degli studi di Firenze, l'Universita'
degli studi del Molise, l'Universita' degli studi di Napoli "Federico
II".
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione
nella seduta del 7 novembre 2001 con la quale sono state determinate
le risorse finanziarie, l'importo delle borse nonche' approvato il
regolamento per la determinazione dei contributi per i corsi di
dottorato di ricerca per l'anno 2001/2002;
Viste le deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti nelle
sedute del 5 dicembre 2001 e del 16 gennaio 2002;
Vista la nota del coordinatore del dottorato di ricerca in
economia dello sviluppo rurale nei sistemi economici,
Decreta:
Art. 1.
E' istituito, per l'anno accademico 2001/2002, il XVII ciclo
relativo al corso di dottorato di ricerca, in economia dello sviluppo
rurale nei sistemi economici, di durata triennale, con sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi della Basilicata e
sedi consorziate l'Universita' degli studi di Firenze, l'Universita'
degli studi del Molise, l'Universita' degli studi di Napoli "Federico
II".
E' indetto un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al
sottoelencato corso di dottorato di ricerca:
1) Economia dello sviluppo rurale nei sistemi economici -
settore scientifico-disciplinare: AGR/01, SECS-P/01 - durata anni 3;
struttura interessata: dipartimento tecnico economico per la
gestione del territorio agricolo-forestale, posti: n. 4;
Borse: n. 2 (su fondi di Ateneo)
Posti in sovrannumero per assegnisti di ricerca n. 2.
Il numero dei posti e delle borse di studio potranno essere
aumentati a seguito di finanziamenti di soggetti estranei
all'amministrazione universitaria, purche' comunicate dai
finanziatori entro il termine di scadenza del bando. Il numero delle
borse potra' essere aumentato a seguito di eventuali cofinanziamenti
provenienti dall'U.E. L'eventuale aumento del numero delle borse di
studio sara' reso noto anche utilizzando strumenti informatici.
Art. 2.
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea
o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente
riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, il collegio
dei docenti del dottorato di ricerca deliberera' sull'equipollenza
del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini
dell'ammissione ai corsi.
E' richiesta altresi' la conoscenza di una lingua straniera.
Art. 3.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando, e debitamente
sottoscritta dovra' pervenire al rettore dell'Universita' degli studi
della Basilicata - ufficio ricerca e relazioni internazionali via
Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo una delle
modalita' di seguito indicate:
a) consegna a mano all'ufficio ricerca e relazioni
internazionali - Palazzo del rettorato, piano terra, via Nazario
Sauro, n. 85 - 85100 Potenza, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9
alle ore 11; il martedi' anche dalle ore 15 alle ore 17;
b) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: "Al rettore dell'Universita' degli studi della
Basilicata - ufficio ricerca e relazioni internazionali - via Nazario
Sauro, n. 85 - 85100 Potenza. Sulla busta dovra' essere riportata la
seguente dicitura "domanda di partecipazione a concorso di dottorato
di ricerca in economia dello sviluppo rurale nei sistemi economici".
In caso di spedizione fara' fede il timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
I candidati, per ciascuna domanda di concorso, sono tenuti al
versamento del contributo di 25,82 euro (L. 50.000) da effettuarsi
nel bollettino di c/c postale n. 111856 intestato a: Universita'
degli studi della Basilicata, 85100 Potenza - causale del versamento:
contributo esame di ammissione concorso dottorato di ricerca -XVII
ciclo. La relativa ricevuta dovra' essere allegata alla domanda.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate),
b) la data e il luogo di nascita,
c) il codice fiscale,
d) la residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico), con espressa menzione dell'impegno di comunicare
tempestivamente ogni variazione dello stesso.
I cittadini stranieri dovranno indicare, se possibile, il proprio
recapito in Italia o quello della Ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio:
e) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
f) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera;
g) la cittadinanza;
h) se cittadini italiani, di essere iscritto nelle liste
elettorali con l'indicazione del comune, ovvero i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se
cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento;
i) la lingua straniera in cui si intende sostenere la prova
orale (per i cittadini italiani);
j) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini comunitari e stranieri);
k) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
l) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
m) se titolare di assegno di ricerca, indicarne il settore
scientifico-disciplinare, l'Universita' e la durata.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno farne espressa
richiesta ed allegare alla domanda i documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza (certificato di
laurea con esami e votazioni). I documenti di cui sopra dovranno
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia. In ogni
caso i cittadini stranieri devono allegare il titolo di studio
posseduto.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme
di semplificazioni delle certificazioni amministrative, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di partecipazione al concorso, i candidati
portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'amministrazione stessa.
Art. 4.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale. Nella prova orale il candidato dovra' inoltre
dimostrare, buona conoscenza della lingua straniera prescelta. Per i
cittadini stranieri la commissione, nel corso della prova orale,
accertera' l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Le prove d'esame si svolgeranno, secondo il seguente calendario:
dottorato: economia dello sviluppo rurale nei sistemi
economici;
prova scritta: 27 marzo 2002, ore 9;
colloquio: 28 marzo 2002.
Sedi di svolgimento prove: dipartimento tecnico economico per la
gestione del territorio agricolo forestale aula polifunzionale terzo
piano, Macchia Romana - Potenza.
La comunicazione della data e della sede della prova d'esame ha
valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento, nonche', in caso d'invio della domanda a
mezzo posta, apposita ricevuta dell'avvenuta spedizione.
Art. 5.
La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca e' nominata con decreto
rettorale e costituita da tre componenti, scelti tra professori e
ricercatori universitari di ruolo, anche facenti parte del collegio
dei docenti, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti,
anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche e
private di ricerca.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di un massimo di 60 punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la
graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
Art. 6.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ciascun corso di dottorato.
Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. Ove
sono previste borse di studio su fondi MIUR, le stesse saranno
conferite ai primi classificati.
In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione che dovra'
essere espressa entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito
del concorso, o, nel caso di dichiarazioni mendaci, subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
Nel caso in cui il candidato e' collocato utilmente in piu'
graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Art. 7.
I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito di cui al precedente articolo devono presentare o far
pervenire all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di quindici giorni, domanda, in bollo da 10,33
euro (L. 20.000) di iscrizione al primo anno del corso di dottorato,
corredata dai seguenti documenti:
1) fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
ricevuta di versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, pari a
187,47 euro (L. 363.000) da effettuarsi sul c.c. postale n. 111856
intestato all'Universita' della Basilicata, con l'indicazione della
causale;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali;
cittadinanza;
diploma di laurea con relativa votazione ed indicazione della
data e dell'Universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero per i
cittadini stranieri titolo equipollente in originale con traduzione
legalizzata;
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che attesti di non essere iscritto ad altro
corso di studi, ovvero l'impegno a sospenderne la frequenza nel caso
di iscrizioni a corsi di laurea, scuole di specializzazione prima
dell'inizio del corso di dottorato;
di non essere iscritto e l'impegno a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca;
4) autocertificazione del reddito, per coloro che intendono
avvalersi della riduzione dei contributi.
Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendono
fruirne sono tenuti, altresi', a dichiarare:
di non aver fruito in precedenza anche per un solo anno di
altre borse di studio per dottorato di ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altra borsa
di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.
Nel caso risulti vincitore su posti in sovrannumero per
assegnisti di ricerca, dichiarazione di essere titolare di assegno di
ricerca, indicando il settore scientifico-disciplinare, l'Universita'
e la durata.
I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine
perentorio di 15 giorni, pena la decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti civili e
politici;
4) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato in cui lo straniero e' cittadino. Se risiede in Italia, oltre
al certificato anzidetto, deve autocertificare anche la mancanza di
condanne penali in Italia.
Art. 8.
Le borse di studio, il cui numero e' indicato al precedente
art. 1, sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e
secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di
merito prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 e 30 aprile 1997.
L'importo annuale della borsa e' di 10.561,54 euro
(L. 20.450.000).
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso. Il pagamento della borsa avviene in rate bimestrali
posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal
coordinatore del corso.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%.
Tale periodo non puo' essere superiore alla meta' dell'intera durata
del corso di dottorato.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
Art. 9.
L'ammontare della contribuzione per l'anno accademico 2001/2002
e' stabilito in 1.032, 91 euro (L. 2.000.000) annui. Detta
contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari, ivi
compresi quelli relativi allo svolgimento delle pratiche
amministrative successive e conseguenti alla domanda di iscrizione.
La contribuzione viene ridotta, a domanda, secondo quanto
stabilito dal regolamento per la determinazione dei contributi degli
studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell'Universita'
degli studi della Basilicata per l'anno 2001/2002, elaborato nel
rispetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 e 30 aprile 1997.
Sono d'ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma
delle disposizioni vigenti, gli studenti titolari di borsa di studio
conferita su fondi MIUR ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del
decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 l'Universita' esonera totalmente dai contributi
universitari:
1) gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei
prestiti d'onore, nonche' gli studenti risultati idonei al
conseguimento delle borse di studio concesse dall'A.R.D.S.U. -
Azienda regionale per il diritto allo studio universitario che per
scarsita' di risorse non siano risultati beneficiari di tale
provvidenza;
2) gli studenti in situazione di handicap con un'invalidita'
riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap
intellettivo-fisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (legge
382/70) o sordomuti (legge 381/70), indipendentemente dalle
percentuali di invalidita';
3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del
Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo
sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e
relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al
primo, l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio da
parte del Ministero degli affari esteri;
4) su apposita istanza, gli studenti, per l'anno di svolgimento
del servizio militare di leva o del servizio civile, le studentesse,
per l'anno di nascita di ciascun figlio e gli studenti che siano
costretti ad interrompere gli studi a causa di infermita' gravi e
prolungate debitamente certificate. Per tale periodo essi sono tenuti
al pagamento di un diritto fisso, stabilito nella misura di 51,65
euro (L. 100.000).
Sono a domanda esonerati totalmente dalla contribuzione i
dottorandi che certifichino la condizione di invalidita' riconosciuta
pari o superiore al 66% ovvero invalidita' con handicap
intellettivo-fisico, indipendentemente dalla percentuale di
invalidita'.
I dottorandi esonerati dalla contribuzione universitaria sono
comunque tenuti al pagamento di 51,65 euro (L.100.000) per oneri
amministrativi.
La prima rata e' fissata in euro 187,47 (L. 363.000) e deve
essere versata all'atto dell'iscrizione.
La seconda rata e' fissata in Euro 413,17 (L. 800.000) e deve
essere versata entro il 30 aprile 2002.
La terza rata e' fissata in euro 432,27 (L. 837.000) e deve
essere versata entro il 30 giugno 2002.
I titolari di assegni di ricerca possono essere ammessi ai corsi
di dottorato anche in sovrannumero, senza borsa di studio, a
condizione che il dottorato a cui partecipano riguardi lo stesso
settore scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono
destinatari di assegni.
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli
studenti che abbiano gia' conseguito un altro titolo di dottore di
ricerca.
Art. 10.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere attivita' continuativa di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' fissate dal collegio dei docenti.
L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni,
per tutta la durata del corso, e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi
per responsabilita' civile per il medesimo periodo esclusivamente per
le attivita' connesse al corso di dottorato.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni,
verranno consentiti ai dottorandi che comprovino di dover adempiere
agli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e successive modifiche ed
integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia
grave e prolungata, sentito il collegio dei docenti.
Il dipendente di pubbliche amministrazioni ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimenti degli
obblighi, il collegio dei docenti proporra' l'esclusione del
dottorando dal corso, in tal caso il dottorando e' obbligato alla
restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della
borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.
Art. 11.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal rettore all'atto del superamento dell'esame finale e puo'
essere ripetuto una sola volta.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' formata e
nominata, secondo quanto previsto dal regolamento di ateneo.
Art. 12.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi della Basilicata per le finalita' di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una
banca dati automatizzata, pure successivamente alla procedura
selettiva, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il presente bando di concorso con l'allegata domanda di
ammissione e' disponibile nel sito Web dell'Universita' degli studi
della Basilicata all'indirizzo: http://www.unibas.it .
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale del 30 aprile 1999 e al regolamento di ateneo
emanato con decreto rettorale n. 419 del 13 agosto 2001.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
all'ufficio ricerca e relazioni internazionali dell'Universita' degli
studi della Basilicata Potenza - Tel. 0971/202199 - 0971/202198 -
e-mail:uffrs@unibas.it
Potenza, 25 gennaio 2002
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard
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