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UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA
Selezione pubblica per il conferimento di due assegni di ricerca di
durata biennale
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.48 del 20/6/2000 |
Ente: | UNIVERSITA' "CA' FOSCARI" DI VENEZIA |
Località: | Venezia (VE) |
Codice atto: | 000E5644 |
Sezione: | Università |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 20/7/2000 |
Tags: | Ricercatori |
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IL DIRETTORE
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare
l'art. 51, comma 6;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1998;
Viste le deliberazioni del Senato accademico del 25 gennaio 2000,
del 22 febbraio 2000, e del 18 aprile 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del
21 dicembre 1998, del 28 febbraio 1999 e del 28 febbraio 2000;
Vista la deliberazione del consiglio di dipartimento del
17 maggio 2000 con la quale sono stati determinati i programmi di
ricerca ai fini dell'attribuzione degli assegni;
Visto il regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca
emanato con decreto del rettore n. 122 del 28 dicembre 1998 e
modificato con decreto rettorale n. 421 del 10 giugno 1999;
Vista la nota prot. n. 2000/30703 del 17 febbraio 2000 con la
quale il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate -
comunica che gli emolumenti relativi agli assegni di ricerca sono
riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente;
Dispone:
Art. 1.
Indizione selezione
E' indetta una selezione pubblica per il conferimento di due
assegni di ricerca di durata biennale. L'importo annuo lordo di
ciascun assegno, comprensivo di tutti gli oneri a carico
dell'Universita', e' di L. 26.955.460 (13.921,33 Euro) per ciascun
anno.
Gli assegni sono conferiti per lo svolgimento di attivita' di
collaborazione ai due seguenti programmi di ricerca del Dipartimento
di matematica applicata:
a) Metodi numerici per la Finanza;
b) Informazione incompleta nelle decisioni individuali e
collettive.
La selezione mira all'accertamento dei requisiti
scientifico-professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle
attivita' di ricerca sopraindicate.
Art. 2.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
Alla selezione possono partecipare coloro che siano in possesso
del titolo di dottore di ricerca o di laurea o di titolo straniero
riconosciuto equipollente alla laurea ai sensi delle disposizioni
vigenti, e di curriculum scientifico-professionale adeguato allo
svolgimento delle attivita' di ricerca relative ai programmi indicati
nel precedente art. 1.
Possono altresi' partecipare coloro che siano in possesso di un
titolo accademico straniero riconosciuto ai fini della presente
selezione equivalente alla laurea o al dottorato di ricerca dalla
commissione selezionatrice.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente bando di selezione.
Non possono essere titolari di assegno e sono pertanto
automaticamente esclusi dalla partecipazione alle selezione, i
dipendenti di ruolo delle Universita' italiane, degli Osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici di ricerca
indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 dicembre 93 n. 593, dell'ENEA (Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente) e dell'ASI (Agenzia Spaziale Italiana).
Art. 3.
Modalita' di selezione
La selezione e' effettuata, per ciascuno dei due assegni da
conferire, attraverso valutazione dei titoli
scientifico-professionali degli aspiranti, una prova scritta e un
colloquio finale.
Gli aspiranti sono ammessi alla prova scritta sulla base della
valutazione dei titoli scientifico-professionali posseduti.
Oltre alle pubblicazioni, sono titoli valutabili il dottorato di
ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti sia in Italia
che all'estero, lo svolgimento di documentata attivita' di ricerca
presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di studio o
incarichi sia in Italia che all'estero.
Sono esclusi dalla prova scritta, e quindi dal colloquio finale,
i candidati i cui titoli siano giudicati insufficienti dalla
commissione selezionatrice.
L'esclusione e' comunicata agli interessati solo a domanda.
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano superato la
prova scritta.
Relativamente ai candidati residenti fuori dal territorio
italiano, il colloquio puo' essere sostenuto per via telematica,
utilizzando esclusivamente postazioni situate presso le Ambasciate o
gli uffici consolari italiani i cui funzionari dovranno attestare che
il colloquio e' sostenuto dal candidato senza alcun ausilio.
La prova scritta ed il colloquio mirano all'accertamento
dell'idoneita' del candidato allo svolgimento dell'attivita' di
ricerca cui l'assegno si riferisce.
La prova scritta consiste nella trattazione sotto forma di
elaborato scritto degli aspetti generali inerenti il programma della
ricerca che il titolare dell'assegno dovra' svolgere.
Art. 4.
Domanda di partecipazione alla selezione e termine
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato, deve essere inviata, assieme
alla relativa documentazione, mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno, al Direttore del Dipartimento di Matematica Applicata,
Universita' "Ca' Foscari" - Casella Postale 685 - 30100 Venezia,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. In tale
caso fa fede la data di spedizione risultante dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve precisare in modo inequivocabile
per quale dei due programmi di ricerca indicati nel precedente
articolo 1 intende essere selezionato. Non e' consentita la
presentazione di un unica domanda per entrambi i programmi. In tale
ipotesi, come in quella di domanda comunque priva della
specificazione del programma di ricerca, il candidato non e' ammesso
alla selezione.
Per la partecipazione alla selezione per il conferimento di
entrambi gli assegni indicati nel precedente articolo 1, il candidato
e' tenuto a presentare domanda con relativa documentazione,
distintamente, per ciascuno di essi.
Alla domanda il candidato deve allegare:
a) il proprio curriculum scientifico-professionale,
sottoscritto in originale, recante oltre all'indicazione del titolo
di studio posseduto ai fini dell'accesso alla selezione, una puntuale
descrizione dei titoli scientifico-professionali che intende far
valere, con, in calce, la dichiarazione resa ai sensi della legge
n. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, che quanto in esso
dichiarato corrisponde a verita';
b) le pubblicazioni scientifiche di cui sia eventualmente in
possesso con relativo elenco.
Il curriculum e le pubblicazioni devono essere spediti per posta
assieme alla domanda, entro il termine e all'indirizzo sopra
indicati, a pena di inammissibilita'.
Alla domanda dovra' essere allegata la fotocopia di un valido
documento di riconoscimento del candidato.
L'Universita' effettua controlli a campione sulla veridicita' di
quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nel curriculum.
I dati personali dei candidati risultanti dalle domande e dalla
documentazione allegata, sono trattati dall'Universita' per le
finalita' di cui al presente bando e comunque nel rispetto della
legge n. 675/1996.
Art. 5.
Commissione selezionatrice
Relativamente a ciascun assegno da conferire e' costituita
un'apposita commissione selezionatrice.
La commissione, designata dal Consiglio di Dipartimento, e'
costituita da tre docenti del dipartimento stesso, di cui almeno due
con la qualifica di professore di ruolo di I o II fascia.
Art. 6.
Svolgimento della selezione e formazione della graduatoria
Per la formazione della graduatoria e la conseguente
individuazione del candidato cui conferire l'assegno, la commissione
selezionatrice dispone complessivamente di 100 punti di cui 40 punti
sono riservati ai titoli scientifico-professionali, 30 punti alla
prova scritta e 30 punti al colloquio.
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano superato la
prova scritta con un voto non inferiore a 18 punti su 30.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene un voto
non inferiore a 18 punti su 30.
La commissione, prima dell'esame delle domande, determina i
criteri generali di valutazione dei titoli scientifico-professionali,
avendo riguardo alla loro specifica rilevanza rispetto allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca da svolgere, e stabilisce, per
ciascuna tipologia di titoli, il punteggio da attribuire.
Sempre preliminarmente, la commissione determina, i criteri di
valutazione della prova scritta e del colloquio.
I candidati ammessi a sostenere la prova scritta, sono convocati
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al
domicilio eletto nella domanda, con un preavviso di almeno dieci
giorni, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di
svolgimento. Durante la prova scritta i candidati vengono informati
sulla data di svolgimento del colloquio orale.
I candidati dovranno presentarsi alle prove di selezione muniti
di un valido documento di riconoscimento.
L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per i casi di
irreperibilita' del destinatario o di dispersione delle comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del domicilio da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione di variazione di esso.
L'esclusione dei candidati dalla prova scritta per insufficienza
dei titoli posseduti, e' adeguatamente motivata dalla commissione
selezionatrice nel verbale delle operazioni di selezione.
Il colloquio si svolge pubblicamente.
In base alla somma dei punti assegnati ai titoli, alla prova
scritta e al colloquio, la commissione formula, per ciascun assegno,
una graduatoria di merito dei candidati ritenuti idonei allo
svolgimento della specifica attivita' di ricerca.
Nell'ipotesi che due o piu' candidati ottengano, a conclusione
della selezione, pari punteggio, e' preferito il piu' giovane di
eta'.
La graduatoria puo' essere utilizzata secondo l'ordine in cui e'
formulata, in caso di rinuncia dell'assegnatario o di cessazione
anticipata del relativo contratto.
Art. 7.
Pubblicita' della procedura di selezione
E' assicurata la pubblicita' dei risultati della selezione
mediante affissione di apposito avviso nei locali e negli appositi
spazi del Dipartimento di matematica applicata.
A conclusione della procedura di selezione, la Commissione espone
la graduatoria finale con l'indicazione dei punteggi assegnati ai
titoli, alla prova scritta e al colloquio.
E' comunque garantito l'accesso agli atti della selezione ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del relativo regolamento
interno di attuazione.
Art. 8.
Attivita' del titolare dell'assegno
L'attivita' del titolare dell'assegno e' svolta in condizioni di
autonomia e senza orario di lavoro preordinato, nei soli limiti del
programma di ricerca e delle indicazioni fornite dal responsabile
della ricerca stessa, al quale spettano le funzioni di tutor. Nel
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni di tutor
sono svolte da altro docente appositamente incaricato dal Consiglio
di dipartimento, su indicazione del tutor titolare.
Al titolare di assegno saranno forniti dal Dipartimento i
supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca. Sono
inoltre garantiti l'accesso ai locali, alle attrezzature e la
fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
L'attivita' del titolare dell'assegno non prefigura in nessun
caso un'attivita' di lavoro dipendente e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'.
Art. 9.
Incompatibilita' - Divieto di cumulo - Sospensione dell'attivita'
I titolari di assegno non possono essere titolari di contratto
d'insegnamento nell'Universita'. Essi possono far parte delle
commissioni d'esame di profitto in qualita' di cultori della materia.
Non e' consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del titolare dell'assegno.
Il titolare dell'assegno, in servizio presso amministrazioni
pubbliche puo' essere collocato in aspettativa non retribuita. Sono
fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.
L'attivita' di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per
servizio militare, gravidanza e grave infermita' per un massimo di un
anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non e ridotta a
causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e,
conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di
assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.
Il titolare di assegno puo' frequentare corsi di dottorato di
ricerca anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle
prove di ammissione.
Art. 10.
Modalita' di controllo e valutazione dell'attivita' svolta dai
titolari di assegno
Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma del presente
articolo, il titolare dell'assegno e' tenuto a dare conto della
propria attivita' di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto
dal tutor. A tal fine puo' essere richiesta al titolare dell'assegno
la compilazione di un diario-registro in cui annotare periodicamente
lo stato di attuazione del programma prefissato.
Il titolare dell'assegno e' tenuto a presentare al Direttore del
Dipartimento, al termine del primo anno di durata dell'assegno, una
relazione scritta sull'attivita' di ricerca svolta. Nella relazione
il titolare deve rendere conto del/i metodo/i di ricerca applicati e
dei risultati, anche parziali, conseguiti.
La relazione, corredata dal giudizio del tutor sulla congruita'
dei metodi di ricerca applicati e sulla validita' dei risultati
conseguiti, e' portata all'esame del Consiglio di Dipartimento.
Nel caso di valutazione negativa, il Consiglio di Dipartimento,
sentito il titolare dell'assegno, puo' proporre la revoca
dell'assegno. La cessazione anticipata della collaborazione
all'attivita' di ricerca e' deliberata dal Consiglio di Dipartimento.
Al termine del secondo ed ultimo anno di durata dell'assegno, la
relazione di cui ai precedenti commi dovra' rendere conto in modo
puntuale ed esauriente del raggiungimento dei risultati prefissati
nel programma di ricerca, anche al fine dell'eventuale rinnovo
dell'assegno.
Resta salva la cessazione anticipata della collaborazione
all'attivita' di ricerca nei casi di gravi e documentate inadempienze
del titolare dell'assegno segnalate dal tutor o dal Consiglio di
Dipartimento. Resta altresi' impregiudicata ogni azione legale
dell'Universita' a tutela dei prpri interessi e del proprio
patrimonio.
Art. 11.
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di
cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' in materia previdenziale,
quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
Gli emolumenti, alla luce della risoluzione n. 17/E del Ministero
delle Finanze, pron. 2000/30703 del 17 febbraio 2000, sono
riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente in quanto rientrano nell'ambito dell'art. 47, comma
1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 e successive
modificazioni
L'Universita' provvede a favore dei titolari di assegno alla
copertura assicurativa per infortuni e per responsabilita' civile
verso terzi nell'espletamento dell'attivita' di ricerca.
Venezia, 23 maggio 2000
Il direttore: Canestrelli
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