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REGIONE PIEMONTE

Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in
possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di
azienda sanitaria regionale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.29 del 14/4/2009
Ente:REGIONE PIEMONTE
Località:Torino  (TO)
Codice atto:09E02715
Sezione:Aziende sanitarie
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/5/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

Destinatari.
Con deliberazione n. 15-11108 del 30 marzo 2009, la Giunta
Regionale della Regione Piemonte ha indetto, in conformita' alle
previsioni di cui alla DGR n. 75-1862 del 19 dicembre 2005, un
pubblico avviso per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in
possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale d'Azienda
sanitaria regionale, da utilizzare per la copertura delle sedi che si
dovessero rendere vacanti. L'aggiornamento dell'elenco consistera'
nell'inserimento dei nuovi candidati ovvero nella cancellazione dei
nominativi di coloro che, gia' inseriti nell'elenco di cui
all'allegato A) alla DGR n. 53-2527 del 3 aprile 2006, con
annotazione “ anno di iscrizione 2004”, non confermeranno
il possesso di tutti i requisiti, segnatamente il persistere
dell'attualita' dei dati relativi all'esperienza professionale
maturata, rinnovando nel contempo la disponibilita' alla nomina;
Conseguentemente, solo i soggetti che risultano gia' iscritti
nell'elenco regionale, a seguito della deliberazione di Giunta
regionale n. 51-11598 del 26 gennaio 2004 (come integrata dalla DGR
n. 27-12458 del 10 maggio 2004) sono tenuti a confermare la propria
disponibilita', rinnovando l'istanza ed aggiornando il curriculum
professionale e la scheda analitica gia' presentate, con
l'indicazione delle attivita' lavorative idonee a giustificare il
permanere del possesso del requisito relativo all'esperienza
professionale maturata nei dieci anni antecedenti alla pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, pena la cancellazione
dall'elenco.
Non devono presentare alcuna richiesta coloro che hanno formulato
una nuova istanza, a seguito dell'avviso di cui alla deliberazione n.
75-1862 del 19 dicembre 2005, o hanno confermato la propria
disponibilita' - rinnovando l'istanza ed aggiornando il curriculum
professionale e la scheda analitica - con riferimento alle istanze
presentate a seguito delle DD.GG.RR. nn. 103-689 del 31 luglio 2000 e
19-4315 del 5 novembre 2001. I suddetti nominativi sono inseriti
nell'elenco allegato alla DGR n. 53-2527 del 3 aprile 2006, come
integrata dalla DGR 62-3498 del 24 luglio 2006, ed identificati con
“anno di iscrizione 2006”. Si precisa che gli stessi
nominativi verranno integralmente riportati nell'elenco che verra'
formato a conclusione dell'espletamento del presente avviso.
Requisiti richiesti.
Possono presentare istanza coloro che, ai sensi dell'art. 3-bis
comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
diploma di laurea;
specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni
da svolgere, ed attestanti qualificata formazione ed attivita'
professionale con esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica
o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.
Regime delle incompatibilita'.
Ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 10 del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e s.m.i., la carica di direttore generale e'
incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro,
dipendente o autonomo.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 e s.m.i., la carica di Direttore generale e' incompatibile con
quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e
delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di
assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita'
montana, di membro del Parlamento, nonche' con l'esistenza di
rapporti, anche in regime convenzionale, con l'azienda sanitaria
presso la quale sono esercitate le funzioni, o di rapporti economici
o di consulenza con strutture che svolgono attivita' concorrenziali
con la stessa. La carica di Direttore generale e' altresi'
incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente,
ancorche' in regime di aspettativa senza assegni, con l'azienda
sanitaria presso la quale sono esercitate le funzioni.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 e s.m.i., non possono essere nominati direttori generali di
azienda sanitaria regionale:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice
penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per un
delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non
definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n.
327;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
liberta' vigilata.
Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, la carica di Direttore generale di azienda sanitaria regionale
e' incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco,
di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita'
montana.
Sempre ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, il Direttore generale non e' eleggibile a membro dei
consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee
delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non
siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza
dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento
anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso
il Direttore generale non e' eleggibile nei collegi elettorali nei
quali sia ricompreso, in tutto o in parte il territorio dell'azienda
sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni, in
un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione
della candidatura. Il Direttore generale che sia stato candidato e
non sia stato eletto non puo' esercitare per un periodo di cinque
anni le sue funzioni in aziende sanitarie locali ricomprese, in tutto
o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le
elezioni.
Ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 23 marzo 1995, n.
39, le nomine di competenza della Giunta regionale sono incompatibili
con le seguenti funzioni:
1. Consigliere regionale;
2. dipendente della Regione, nei limiti di cui alla legge
regionale 23 gennaio 1989, n. 10, (“Disciplina delle situazioni
di incompatibilita' con lo stato di dipendente regionale”) e
degli Enti, Istituti, Societa' di cui la Regione detenga la
maggioranza del capitale sociale ovvero nomini la maggioranza del
Consiglio di Amministrazione, nonche' delle Aziende della Regione,
salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa
costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione
nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di cio' sia fatta
menzione nel provvedimento di nomina;
3. coloro che siano destinatari di incarichi non saltuari di
collaborazione professionale nei confronti della Regione o degli Enti
soggetti a controllo regionale, ovvero siano legati agli stessi da
rapporti di collaborazione continuativa;
4. membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri
sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui
all'articolo 2;
5. magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori
dello Stato, appartenenti alle Forze armate.
Non e' inoltre consentita la contemporanea presenza della stessa
persona in piu' di un Ente, Societa' od organismo regionale di cui al
presente articolo, ad esclusione dei Sindaci e dei componenti di
organismi di revisione contabile.
Informazioni ai sensi della legge n. 241/1990.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r.
n. 7 del 4 luglio 2005 vengono individuate:
quale struttura responsabile del procedimento, il Settore Assetto
istituzionale e organizzativo delle ASR e Sistemi informativi
sanitari, Assessorato Tutela della salute e Sanita' programmazione
socio-sanitaria di concerto con l'Assessore al Welfare, e per quanto
attiene all'edilizia sanitaria, di concerto con l'Assessore al
Patrimonio;
quale commissione esaminatrice, ai fini della verifica dei
requisiti dei candidati ai sensi dell'art. 11, comma 3 della l.r. n.
10/1995, la commissione composta da esperti individuati nelle persone
della dott.ssa Laura Faina, responsabile del Settore Attivita'
legislativa e per la qualita' della normazione, della dott.ssa
Patrizia Camandona, responsabile del Settore Attivita' Ispettiva e di
controllo amministrativo, del dott. Sergio Di Giacomo, responsabile
del Settore Servizio civile, Terzo Settore ed Enti di diritto
pubblico e privato.
In attuazione del decreto del Presidente n. 445 del 28 dicembre
2000 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) ed
in conformita' alle disposizioni regionali in materia, la struttura
responsabile procedera' d'ufficio al controllo a campione delle
dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati, nonche' di tutte
quelle presentate dai soggetti nominati.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al
Settore Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e Sistemi
informativi sanitari della Direzione Sanita' ai seguenti recapiti:
dott.ssa Maria Massimino - tel. 011.432.2241 - fax 011.432.4641 -
e-mail: maria.massimino@regione.piemonte.it
dott. Luca Quacchia - tel. 011.432.4037 - fax 011.432.4641 -
e-mail: luca.quacchia@regione.piemonte.it
dott. Luigi Ronco - tel. 011.432.3167 - fax 011.432.4641 -
e-mail: luigi.ronco@regione.piemonte.it
Informazioni ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
I dati personali e giudiziari richiesti al candidato saranno
oggetto di trattamento da parte della Regione Piemonte esclusivamente
ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla
costituzione dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per
la nomina a Direttore generale d'Azienda sanitaria, alla formulazione
delle nomine stesse ed all'esercizio delle verifiche di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”).
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza,
anche con strumenti informatici, ed utilizzati in operazioni di
trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi.
L'interessato puo' far valere i diritti attribuiti dall'articolo 7
del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), nei termini e con le modalita'
previste dal medesimo decreto.
Presentazione dell'istanza.
Le istanze, redatte in carta legale, formulate secondo il
fac-simile allegato al presente avviso, scaricabili dal sito Internet
della Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it, dovranno contenere
le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di
notorieta', rese dall'interessato sotto la propria responsabilita',
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e s.m.i.:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) residenza;
5) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
6) l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, ne' dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile;
8) di non avere riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne riportate
o gli eventuali carichi pendenti, compresa l'indicazione di eventuali
provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale, non menzione;
9) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a
liberta' vigilata, nonche', anche con provvedimento non definitivo,
ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione
prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
10) il diploma di laurea conseguito, con l'indicazione della data
del conseguimento, dell'autorita' che lo ha rilasciato e della
votazione riportata;
11) il possesso degli specifici requisiti di cui al d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
12) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di
incompatibilita' o comportanti decadenza dalla carica previste dagli
art. 3 e 3-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dall'art.
13, della l.r. 23 marzo 1995, n. 39, dall'art. 66 del d.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, ovvero l'indicazione delle cause
d'incompatibilita' e l'impegno a rimuoverle prima dell'assunzione
dell'incarico;
13) di accettare, in caso di nomina, l'assunzione delle funzioni
di Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale per la quale
la nomina e' fatta alle condizioni del contratto approvato dalla
Giunta regionale;
14) indirizzi di recapito postale, telefonico, fax ed e-mail, ai
fini delle comunicazioni inerenti il presente avviso e l'eventuale
nomina.
Con riferimento al punto 8), si precisa che ai sensi del comma 1
bis dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990 n. 55, per tutti gli effetti
disciplinati dal medesimo articolo la sentenza prevista dall'art. 444
del Codice di procedura penale e' equiparata a condanna.
All'istanza dovra' essere allegato, a pena d'inammissibilita':
dettagliato curriculum scolastico e professionale, datato e
firmato;
scheda analitica - redatta secondo lo schema allegato all'avviso
- attinente ai requisiti per la nomina a Direttore generale di ASR
(titolo di studio, requisiti formativi e professionali), datata e
firmata.
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le firme apposte in calce
all'istanza contenente le dichiarazioni sostitutive, al curriculum ed
alla scheda analitica, non sono soggette ad autenticazione se apposte
in presenza del funzionario regionale addetto o se all'istanza e'
allegata la fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita' (fronte e retro), del dichiarante.
Le candidature, indirizzate al Presidente della Giunta regionale,
dovranno pervenire alla Regione Piemonte - Assessorato Tutela della
salute e Sanita' programmazione socio-sanitaria di concerto con
l'Assessore al Welfare, e per quanto attiene all'edilizia sanitaria,
di concerto con l'Assessore al Patrimonio - Direzione Sanita' -
Settore Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e Sistemi
informativi sanitari - C.so Regina Margherita 153-bis - 10122 Torino,
entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine per
la presentazione delle candidature cada in un giorno festivo, il
medesimo si intende prorogato al primo giorno feriale successivo. Non
saranno esaminate le candidature pervenute oltre la data sopra
indicata.
Le istanze possono essere consegnate direttamente al Settore
Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e Sistemi informativi
sanitari, corso Regina Margherita 153-bis, Torino, Pal. B, 3° piano,
dal lunedi' al venerdi', esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore
12.30, previa presentazione di un documento di identita', oppure
spedite a mezzo raccomandata, nel qual caso sulla busta dovra' essere
indicato il riferimento “candidatura a Direttore generale di
A.S.R.”. Per la determinazione del termine di scadenza, in caso
di inoltro a mezzo raccomandata, fara' fede la data del timbro
dell'Ufficio postale accettante, oppure, per le istanze presentate
manualmente, la data del timbro dell'amministrazione regionale sulla
copia dell'istanza medesima.
E' ammessa la consegna dell'istanza da parte di terzi muniti di
delega, allegando copia del documento di identita' (fronte e retro)
del delegante.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito, ne' per eventuali disguidi postali o in ogni
modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Informazioni sul contratto di prestazione d'opera.
Il rapporto di lavoro del Direttore generale dell'Azienda
sanitaria regionale e' esclusivo, ed e' regolato da contratto di
diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo
del libro quinto del codice civile. I contenuti economici e normativi
del contratto di lavoro sono approvati dalla Giunta regionale
coerentemente alle previsioni di cui al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n.
502, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n.
319.
In caso di nomina, il candidato si obbliga ad esercitare tutte le
funzioni attribuite al Direttore generale dell'Azienda sanitaria da
norme nazionali o regionali, e con l'assunzione dei poteri di
gestione dell'Azienda, quali disciplinati da norme di legge o di
regolamento o da provvedimenti nazionali o regionali, si accolla ogni
responsabilita' connessa.
Il corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di Direttore
generale e' determinato dall'allegato D alla DGR n. 65 -7819 del 17
dicembre 2007, in relazione alle peculiari caratteristiche aziendali
e viene corrisposto in dodici quote mensili, posticipate, di pari
ammontare. Il trattamento economico cosi' determinato ha carattere
d'onnicomprensivita', ed in particolare e' compensativo anche di
tutte le spese che il Direttore generale sosterra' per gli
spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle
funzioni. Il predetto corrispettivo puo' essere integrato, fino ad un
massimo del venti per cento, in considerazione del raggiungimento
complessivo dei risultati di gestione attesi e della realizzazione
degli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.
Il trattamento economico puo' essere inoltre integrato fino
all'importo massimo previsto dall'art. 1 comma 5-bis del D.P.C.M. 19
luglio 1995 n. 502 e s.m.i., conformemente altresi' al disposto di
cui alla D.G.R. n. 99-10265 del 1° agosto 2003, in relazione alla
documentata partecipazione ad iniziative di formazione manageriale,
di studio e di aggiornamento promosse dalla Regione ed alle quali il
direttore generale partecipi per esigenze connesse al proprio
ufficio.
In attuazione del disposto di cui all'art. 61 comma 14 del D.L. 25
giugno 2008 n. 112 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria” convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008
n. 133, a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli
incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori
generali sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
Istruttoria.
Non verranno prese in considerazione:
le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
le istanze presentate dopo che siano trascorsi piu' di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
le istanze presentate in difformita' al presente avviso;
le istanze pervenute da soggetti inseriti, con annotazione
“anno di iscrizione 2006”, nell'elenco di cui
all'allegato A) alla deliberazione di Giunta regionale n. 53-2527 del
3 aprile 2006, come integrato con DGR n. 62-3498 del 24 luglio 2006.
La mancata presentazione dell'istanza di conferma all'iscrizione
nell'elenco da parte dei candidati inseriti con la deliberazione di
Giunta regionale n. 51-11598 del 26 gennaio 2004, come integrata con
DGR n. 27-12458 del 10 maggio 2004, unitamente all'aggiornamento del
curriculum professionale e della scheda analitica gia' presentate,
contenenti l'indicazione delle attivita' lavorative idonee a
giustificare il permanere del possesso del requisito dell'esperienza
professionale, maturata nei dieci anni precedenti la pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, determinera' la
cancellazione dall'elenco.
La valutazione dei requisiti richiesti per la nomina alla carica
di direttore generale di azienda sanitaria regionale, quali
dichiarati dai candidati, verra' effettuata sulla base dei criteri
ermeneutici utilizzati nei precedenti avvisi, e da ultimo nell'avviso
di cui alla DGR n. 75-1862 del 19 dicembre 2005, adottata in
conformita' all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 23 marzo
1995, n. 39, recante ad oggetto “Criteri e disciplina delle
nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti
tra la Regione ed i soggetti nominati”, il quale dispone che
“le nomine attribuite alla Giunta Regionale o al suo Presidente
sono effettuate sulla base di criteri di carattere generale assunti
dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva per le
nomine”, conseguentemente:
l'esperienza professionale quinquennale deve essere stata svolta,
anche in periodi non continuativi, nei dieci anni precedenti la
pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
l'attivita' deve riferirsi a funzioni effettivamente svolte in
seguito al conferimento di incarico formale;
non sono da considerarsi attivita' professionali ai fini del
presente avviso le esperienze relative:
ad attivita' libero-professionale,
all'esercizio del mandato politico,
alla mera consulenza,
a componente di organi d'amministrazione, eccezion fatta per
l'amministratore delegato, o il socio accomandatario e il consigliere
delegato con incarichi operativi;
l'attivita' di amministratore di enti o aziende sanitarie viene
considerata rilevante esclusivamente qualora svolta in veste di
organo monocratico (amministratore straordinario, direttore generale,
commissario) successivamente all'attuazione della legge 4 aprile
1991, n. 111;
per «attivita' di direzione tecnica o amministrativa» verra'
considerata l'attivita' di direzione di strutture organizzative
svolta sotto il profilo tecnico o amministrativo in tutte le diverse
specializzazioni professionali, escludendo le funzioni di mero
studio, ricerca, ispezione nonche' le attivita' finanziarie di mera
partecipazione;
l'attivita' di direzione sara', inoltre, ritenuta qualificante se
esercitata con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, azienda,
struttura od organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni
organizzative degli stessi secondo i rispettivi ordinamenti, e dovra'
essere comunque contraddistinta da autonomia decisionale, consistenza
organizzativa e responsabilita' verso l'esterno;
verra' considerata rilevante:
l'attivita' di amministratore di enti o aziende sanitarie,
qualora svolta in qualita' di organo monocratico, con esclusione
degli incarichi di componente di organi collegiali (componenti di
comitati di gestione, componenti di consigli di amministrazione,
eccezion fatta per l'amministratore delegato, il socio
accomandatario, il consigliere delegato con incarichi operativi);
l'attivita' di partecipazione alla direzione strategica
aziendale;
l'attivita' di direzione di strutture caratterizzate da
autonomia e complessita' in enti e aziende sanitarie; in mancanza del
titolare della posizione funzionale apicale sono prese in
considerazione le funzioni svolte in tale posizione da personale di
qualifica inferiore, purche' le funzioni stesse siano state conferite
con atto formale;
l'attivita' svolta, in posizione dirigenziale con autonomia
gestionale, in enti/aziende private e in enti pubblici che abbiano
recepito nei rispettivi ordinamenti quanto previsto dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni, in ordine alla separazione tra le competenze degli
organi di direzione politica e le responsabilita' gestionali
dirigenziali;
l'attivita' dirigenziale svolta a capo delle principali
articolazioni organizzative di enti pubblici e privati, in posizione
apicale, con responsabilita' verso l'esterno, indipendentemente
dall'adozione di atti che impegnino l'ente;
non sara' considerata rilevante:
l'attivita' di magistrato, qualora non connessa a
responsabilita' di direzione di struttura, come definita dalla D.G.R.
n. 103-689 del 31 luglio 2000;
la presidenza in consigli di amministrazione, in conformita' a
quanto previsto dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000;
l'esperienza professionale il cui grado di qualificazione, come
previsto dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000, non risulti
adeguatamente comprovato.
A conclusione del procedimento, l'elenco dei candidati in possesso
dei requisiti per la nomina a Direttore generale d'Azienda sanitaria
regionale sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.
In caso di nomina, verra' richiesto all'interessato di presentare
le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui al
d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., e di quanto comunque
dichiarato nell'istanza, nel curriculum e nella scheda analitica alla
stessa allegati.

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