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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di cinquantadue
sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma
dell'aeronautica, di trentasei sottotenenti in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico e di dodici
sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di
commissariato aeronautico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.27 del 5/4/2002
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:02E02696
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/5/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

               IL DIRETTORE PER IL PERSONALE MILITARE
 
Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e
successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato
giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233, concernente il riordinamento
del ruolo servizi dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il
riordinamento del Corpo di commissariato aeronautico;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il
riordinamento del Corpo del Genio aeronautico;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, fra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Aeronautica militare;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorsi e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente
approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'amministrazione della Difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione delle corrispondenze tra Arma, Corpo, ruolo, categorie e
specialita' occorrenti per la partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo dei marescialli ai
concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali dell'Aeronautica
militare, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 4, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, fra
l'altro, i titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei
concorsi e delle prove d'esame per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, emanato in
applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 119 del 24 maggio 2000,
recante modificazioni al citato decreto ministeriale 18 aprile 1990,
concernente approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione
aerea, nonche' il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 140 del 17 giugno 2000, relativo alla
sostituzione della tabella prevista dall'art. 4 del decreto medesimo;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2000, recante
modificazioni al decreto ministeriale 26 maggio 1997, concernente le
categorie e le specialita' in cui e' ripartito il personale
dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2001, concernente, tra
l'altro, la definizione dell'aliquota percentuale massima di
concorrenti di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), n. 3) del succitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, possono conseguire la nomina a
sottotenente in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali
dell'Aeronautica;
Ravvisata la necessita' di indire concorsi per la nomina di
sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale
delle armi dell'Arma aeronautica, del ruolo speciale del Corpo del
genio aeronautico e del ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico, previsti nel piano dei reclutamenti di personale
militare predisposto per l'anno 2002 in attuazione dell'art. 19,
comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 
Decreta:
 

Art. 1
 

Posti a concorso
 
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per la
nomina a sottotenente in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Aeronautica militare:
a) concorso per la nomina di cinquantadue sottotenenti del
ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
b) concorso per la nomina di trentasei sottotenenti del ruolo
speciale del Corpo del genio aeronautico, suddivisi nelle
sottoindicate specialita':
sei posti per la specialita' "aeronautici";
tre posti per la specialita' "armamento";
sei posti per la specialita' "elettronici";
sei posti per la specialita' "infrastrutture ed impianti";
sei posti per la specialita' "geofisici";
quattro posti per la specialita' "motorizzazione";
cinque posti per la specialita' "chimici";
c) concorso per la nomina di dodici sottotenenti del ruolo
speciale del Corpo di commissariato aeronautico.
2. Il numero dei posti in ciascuno dei concorsi di cui al
precedente comma 1 potra' subire modificazioni, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria di merito, in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' di
quelle della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli
speciali dei predetti Arma/Corpi.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 
Nei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, sono riservati
posti a favore delle categorie di concorrenti e nel numero appresso
indicati:
a) nel concorso per la nomina a sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, venti
agli ufficiali vincolati, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, alla ferma volontaria di anni due di cui
all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata nelle
premesse e ventisei ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
b) nel concorso per la nomina a sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, undici
agli ufficiali in ferma biennale alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e diciotto
ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli, cosi'
ripartiti tra le sottoindicate specialita':
(1) specialita' "aeronautici" due agli ufficiali in ferma
biennale e tre ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
(2) specialita' "armamento" uno agli ufficiali in ferma
biennale e uno ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
(3) specialita' "elettronici" due agli ufficiali in ferma
biennale e tre ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
(4) specialita' "infrastrutture ed impianti" due agli
ufficiali in ferma biennale e tre ai sottufficiali appartenenti al
ruolo dei marescialli;
(5) specialita' "geofisici" due agli ufficiali in ferma
biennale e tre ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
(6) specialita' "motorizzazione" uno agli ufficiali in ferma
biennale e due ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
(7) specialita' "chimici" uno agli ufficiali in ferma
biennale e tre ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei
marescialli;
c) nel concorso per la nomina a sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico,
quattro agli ufficiali in ferma biennale alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
e sei ai sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli.
In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i
posti riservati agli ufficiali in ferma biennale e ai sottufficiali
appartenenti al ruolo dei marescialli eventualmente non ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei saranno devoluti ai concorrenti
idonei appartenenti alle altre categorie di cui al successivo art. 3,
secondo l'ordine della graduatoria di merito.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 
Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare:
a) per l'Arma, Corpo, specialita' di appartenenza, gli
ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare vincolati alla
ferma biennale non rinnovabile di cui all'art. 37 della legge
20 settembre 1980, n. 574, ovvero in congedo dopo aver prestato
servizio in detta ferma per tutta o parte della durata prevista. Tali
ufficiali, qualora valutati per l'avanzamento al grado superiore
nell'ultimo anno, non devono aver riportato un giudizio di non
idoneita'. Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi
di cui al precedente art. 1 gli ufficiali di complemento in servizio
di prima nomina e quelli collocati in congedo al termine di detto
servizio;
b) i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei marescialli
dell'Aeronautica militare appartenenti ad una delle categorie e delle
specialita' previste nella tabella di cui all'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, che consentono la
partecipazione ai rispettivi concorsi;
c) per l'Arma o Corpo per il quale abbia conseguito
l'idoneita', il personale di sesso maschile o femminile risultato
idoneo non vincitore in precedenti concorsi per la nomina a ufficiale
in servizio permanente dei ruoli normali dell'Aeronautica militare
che, qualora in servizio, non abbia riportato un giudizio di non
idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno.
Tuttavia, il personale di sesso femminile potra' conseguire la
nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale
nell'Arma o Corpo per il quale abbia concorso trovandosi nelle
predette condizioni entro i limiti numerici appresso indicati per
ciascun concorso, calcolati ai sensi del decreto ministeriale
6 settembre 2001, citato nelle premesse:
sedici per il ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
unidici per il ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
quattro per il ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico.
d) per l'Arma o Corpo di appartenenza, i frequentatori dei
corsi normali dell'Accademia aeronautica che non abbiano completato
il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche'
idonei in attitudine militare.
I concorrenti che partecipano ai concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, devono:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato:
il 32o anno di eta', se personale di sesso maschile
appartenente alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere a),
c) e d);
il 35o anno di eta', se personale di sesso femminile
appartenente alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere c)
e d);
il 40o anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera b);
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
(1) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente
in servizio permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910;
(2).(a) se partecipanti al concorso per la nomina a
sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del
genio aeronautico ed appartenenti alle categorie di concorrenti di
cui al precedente comma 1, lettere a), c) e d) del presente articolo:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
11 dicembre 1969, n. 910, che, solo per le seguenti specialita', deve
essere compreso tra quelli appresso indicati:
 
per la specialita' "aeronautici":
 
diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per
meccanica, per meccanica di precisione o diploma di maturita'
professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;
 
per la specialita' "elettronici":
 
diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni
o diploma di maturita' professionale ad essi equipollente, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n 253;
 
per la specialita' "infrastrutture ed impianti", qualora provenienti
dalla specialita' "edili":
 
diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
edilizia, termotecnica, diploma di geometra o diploma di maturita'
professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;
 
per la specialita' "chimici" (gia' assistenti di laboratorio):
 
diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica
industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per
metallurgia o diploma di maturita' professionale ad essi
equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1970, n. 253, diploma di maturita' scientifica;
(2).(b) se partecipanti al concorso per la nomina a
sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del
genio aeronautico ed appartenenti alla categoria di concorrenti di
cui al precedente comma 1, lettera b) del presente articolo:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910.
(3) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un provveditorato agli studi di
loro scelta.
3. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso della
idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato
quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Aeronautica militare, da accertarsi, ai sensi del decreto
ministeriale 18 aprile 1990, citato nelle premesse e successive
modificazioni, con le modalita' prescritte dal successivo art. 8;
4. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il
requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
5. I requisiti di cui ai precedenti comma 2, lettere a), c) e d),
comma 3 e comma 4, dovranno essere inoltre mantenuti fino al
conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente e per
tutta la durata del corso applicativo.

                               Art. 4.
 
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
 
1. Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte in
conformita' all'allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto, dovranno essere inviate dai concorrenti che non
siano militari in servizio al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I reparto - 1a divisione
reclutamento ufficiali 2a sezione - casella postale 353 - 00187 Roma
centro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i
trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. E fatto obbligo ai
concorrenti che siano ufficiali in congedo dell'Aeronautica militare
di far pervenire, in relazione alla propria residenza, copia della
domanda di partecipazione rispettivamente alle Direzioni territoriali
del personale della 1a e 3a regione aerea territorialmente competente
ovvero al comando Aeronautica militare di Roma.
2. I concorrenti che siano militari in servizio, invece, dovranno
presentare le domande di partecipazione ai concorsi, in originale e
copia, entro lo stesso termine indicato al precedente comma 1, al
comando del reparto/ente di appartenenza che ne cureranno
l'istruttoria e l'inoltro secondo quanto prescritto al successivo
art. 5.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e di dichiarazioni
mendaci, dovra' indicare nella domanda:
a) grado, Arma/Corpo/ruolo/categoria/specialita', cognome e
nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa
al concorso (si suggerisce, per i militari in servizio, anche un
recapito con indirizzo civico).
Ogni variazione dei relativi dati dovra' essere segnalata nel
modo piu' celere, al seguente indirizzo: Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - casella postale 353 -
00187 Roma centro, ovvero via fax al numero 06/4827347.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
c) possesso della cittadinanza italiana;
d) il proprio stato civile;
e) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per
aver assunto la qualifica di imputato.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione -
casella postale 353 - 00187 Roma centro, qualsiasi variazione della
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio
permanente;
g) gli eventuali servizi prestati come impiegato nelle
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione dovra' essere resa
anche se negativa;
h) l'eventuale posizione, se ufficiale di complemento, di
vincolato alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge
20 settembre 1980, n. 574, con indicazione della data di decorrenza
della ferma, se in servizio, e di termine della medesima, se in
congedo;
i) titolo di studio conseguito, con indicazione del relativo
voto, tra quelli previsti dal precedente art. 3, comma 2, lettera e);
j) la lingua straniera (non piu' di due a scelta tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco) nella quale desidera sostenere la prova
orale facoltativa;
k) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 9.
l) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
di cui all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
m) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per l'Arma, Corpo, ruolo e specialita' di
appartenenza;
n) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 14, comma 3;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
p) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive. Il
concorrente, infatti, ha facolta' di allegare alla domanda la
documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza di
cui alle precedenti lettere i), k) ed l) del presente comma, anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
q) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni della legge
n. 675/1996.
4. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
5. Il personale in servizio dovra' far apporre in calce
all'originale ed alla copia della domanda di partecipazione al
concorso il visto del reparto/ente di appartenenza.
6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda di cui al gia' citato allegato B al presente
decreto.

                               Art. 5.
 
Istruttoria delle domande
 
I comandi interessati dovranno istruire le domande di
partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 dei militari
alle loro dipendenze, provvedendo a:
a) certificare la data di presentazione della domanda,
apponendo negli appositi spazi in calce all'originale ed alla copia
della medesima il timbro del Reparto/Ente, la data, il numero di
protocollo ed il visto per l'inoltro;
b) controllare in via preliminare che la domanda sia compilata
in tutte le sue parti e in conformita' al modello di cui al citato
allegato B al presente decreto;
c) custodire agli atti la copia della domanda;
d) far pervenire, possibilmente a mezzo corriere, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione, via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, entro il quinto giorno dalla data di
scadenza del termine di presentazione di cui al precedente art. 4,
comma 1, l'originale della domanda con gli eventuali allegati,
corredata, ove possibile, dalla dichiarazione in carta semplice sul
modello conforme all'Allegato "C" al presente decreto resa
dall'ufficiale medico dirigente del Servizio sanitario del
reparto/ente, attestante l'idoneita' psico-fisica del concorrente al
servizio militare incondizionato quale ufficiale dell'Aeronautica
militare. Tale dichiarazione dovra' essere in data non anteriore a
quella di presentazione della domanda e dovra' essere trasmessa
tassativamente entro i quindici giorni antecedenti la data di
svolgimento delle prove scritte indicata per ciascun concorso dal
successivo art. 8, qualora non gia' allegata alla domanda medesima;
e) informare tempestivamente il Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a
divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione - casella postale 353 -
00187 Roma centro, ovvero via fax al numero 06/4827347, di ogni
variazione successiva riguardante la posizione del concorrente
(promozione, trasferimento, collocamento in congedo e recapito, invio
frequenza corsi, provvedimenti medico-legali, infrazioni di natura
penale e disciplinare, etc.), fino all'eventuale nomina;
f) redigere apposito documento caratteristico relativo al
concorrente militare in servizio, chiuso alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso
per "partecipazione a concorso per la nomina ad ufficiale in s.p.e.
dei ruoli speciali dell'Aeronautica";
g) trasmettere, al piu' tardi entro il trentesimo giorno dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione, i seguenti documenti:
(1) copia integrale del libretto personale, attestazione e
dichiarazione di completezza;
(2) copia del documento matricolare (per i militari
partecipanti in qualita' di idonei non vincitori ai concorsi per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli
normali dell'Aeronautica e per i frequentatori dei corsi normali
dell'Accademia aeronautica che non abbiano completato il secondo o il
terzo anno del previsto ciclo formativo).
2. I competenti comandi della 1a e 3a Regione aerea ed il Comando
aeronautica militare di Roma, ricevuta copia della domanda di
partecipazione al concorso dagli ufficiali in congedo, saranno tenuti
a trasmettere al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
- 2a sezione, via XX settembre 123/A - Roma, al piu' tardi entro il
trentesimo giorno dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione, possibilmente a mezzo corriere,
copia integrale del libretto personale, attestazione e dichiarazione
di completezza relativi agli ufficiali medesimi.
I comandi di cui sopra dovranno curare di comunicare
tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
2a sezione - casella postale 353 - 00187 Roma centro, ovvero via fax
al numero 06/4827347, ogni notizia in loro possesso riguardante la
situazione penale e disciplinare dei concorrenti ed ogni variazione
che si dovesse verificare sino all'eventuale nomina.

                               Art. 6.
 
Svolgimento dei concorsi
 
Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli;
c) accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
d) prova orale;
e) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1,
i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da
un'amministrazione dello Stato in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al successivo art.
13, comma 3, (entro il 15 novembre 2002), dovranno essere risultati
idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel
precedente comma 1.

                               Art. 7.
 
Commissioni
 
Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per la valutazione dei titoli, per le prove
d'esame e per la formazione della graduatoria generale di merito,
distinta per ciascun concorso;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per
tutti e tre i concorsi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti e tre i concorsi;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali e per la
prova di efficienza fisica, unica per tutti e tre i concorsi.
2. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a),
sara' composta da:
un ufficiale generale dell'Aeronautica militare, in servizio
permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
quattro ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero
docenti o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle
medesime, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a
tenente ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore a
"C/2", segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo
sanitario aeronautico in servizio permanente, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a brigadier generale del
Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in
servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli previsti nella commissione di cui al
precedente comma 3.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali e per la
prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d),
sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello
dell'Aeronautica militare in servizio permanente, presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a maggiore
dell'Aeronautica militare in servizio permanente, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso il
Centro di selezione dell'Aeronautica militare per l'effettuazione
della prova di efficienza fisica.

                               Art. 8.
 
Prove scritte
 
Le prove scritte dei concorsi di cui al precedente art. 1 - che
saranno sostenute dai concorrenti con riserva di accertamento dei
requisiti di partecipazione - consisteranno, rispettivamente:
a. per il concorso a cinquantadue posti di sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica in:
a)una prova scritta di cultura generale;
b) una prova scritta di matematica;
b. per il concorso a trentasei posti di sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico in:
a) una prova scritta di cultura generale;
b) una prova scritta di matematica e fisica.
c. per il concorso a dodici posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico
in:
a) una prova scritta di cultura generale;
b) una prova scritta di amministrazione e contabilita'
generale dello Stato.
I programmi delle materie oggetto delle prove scritte sono
riportati, rispettivamente, negli allegati D, E ed F, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le prove scritte, ciascuna della durata massima di sei ore,
avranno luogo presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare
- aeroporto "Alfredo Barbieri" di Guidonia, accesso da via Sauro
Rinaldi, secondo il seguente calendario:
a) per il concorso a cinquantadue posti di sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica: 3 e 4 giugno 2002, con inizio non prima delle ore 8,30;
b) per il concorso a trentasei posti di sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico: 5 e 6 giugno 2002, con inizio non prima delle ore 8,30;
c) per il concorso a dodici posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico:
10 e 11 giugno 2002, con inizio non prima delle ore 8,30.
3. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte dei concorsi saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 14 maggio 2002. Nella stessa
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 14 maggio 2002 tale
pubblicazione potra' essere rinviata a una data successiva. Detta
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, presso la
suddetta sede, entro le ore 7,30 dei giorni rispettivamente indicati
al precedente comma 2, muniti di carta d'identita' o di altro
documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da una
amministrazione dello Stato.
Essi dovranno presentarsi muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero o blu; la carta sara' fornita sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove saranno
considerati rinunciatari e quindi non ammessi a sostenere le prove
scritte.
5. Per ciascuna prova scritta la commissione preposta formulera'
preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce e le chiudera' in
plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti
sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da
svolgere.
6. Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento
delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli
13 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, citato nelle premesse.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30i.
8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal sessantesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle
prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - ufficio relazioni con il pubblico - palazzo
esercito, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma - tel. 06/4735.5941.

                               Art. 9.
 
Valutazione dei titoli
 
1. In ciascun concorso le commissioni di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a), procederanno alla valutazione dei titoli di
merito dei concorrenti che avranno sostenuto entrambe le prove
scritte di cui al precedente art. 8 e prima della correzione delle
stesse.
Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione solo
i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali
- qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate informazioni nella domanda ovvero in eventuale
documentazione probatoria, anche sotto forma di dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla
domanda medesima.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto
esclusivamente a coloro che saranno ammessi a sostenere le prove
orali, prima dell'effettuazione delle stesse.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli da valutare nei
predetti concorsi e' pari a 30/30i, cosi' ripartiti:
a) titoli di servizio: 24 punti, di cui:
ventidue punti per il complesso delle qualita' militari e
professionali, desumibili dalla documentazione matricolare e
caratteristica;
due punti per la partecipazioni ad operazioni fuori area,
calcolando punti 0,25 per ogni mese di servizio, o frazione superiore
ai 15 giorni, effettivamente prestato;
b) titoli di studio: sei punti, di cui:
uno punto per uno o piu' diplomi di istruzione secondaria di
secondo grado, posseduti in aggiunta a quello prescritto per
l'ammissione al concorso.
uno punto per uno o piu' diplomi universitari;
due punti per uno o piu' diplomi di laurea;
uno punto per l'abilitazione all'esercizio della professione;
uno punto per il diploma conseguito negli istituti O.N.F.A. o
nelle Scuole militari.
Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto
come requisito di partecipazione, non dara' luogo ad attribuzione di
punteggio.

                              Art. 10.
 
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
 
1. L'accertamento del possesso dell'idoneita' psico-fisica dei
concorrenti che alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione fossero militari in servizio avverra'
a cura del dirigente del Servizio sanitario del reparto/ente di
appartenenza, che rilascera' la dichiarazione di cui all'allegato C
al presente decreto. Resta pertanto fermo quanto indicato nel
precedente art. 5, comma 1, lettera d).
2. Tutti gli altri concorrenti invece - sempreche' risultati
idonei alle prove scritte del concorso cui partecipano - saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici consistenti in visita medica
generale e visite specialistiche - ad accertamenti attitudinali e ad
una prova di efficienza fisica (corsa piana di 800 metri).
A tal fine detti concorrenti riceveranno dalla Direzione generale
per il personale militare - I reparto - 1a divisione lettera
raccomandata o telegramma contenente invito a presentarsi, muniti dei
documenti indicati al successivo comma 3, nonche' di tenuta ginnica e
scarpe da ginnastica per l'effettuazione della prova di efficienza
fisica, presso l'aeroporto militare di Guidonia (Roma), accesso
dall'ingresso di via Roma s.n.c. ove avranno luogo detti accertamenti
e detta prova.
3. I concorrenti che si presenteranno a detti accertamenti
potranno usufruire, nel previsto periodo (presumibilmente tre
giorni), delle infrastrutture dell'amministrazione militare,
compatibilmente con le disponibilita' logistiche esistenti.
4. All'atto della presentazione i concorrenti di cui al
precedente comma 2, dovranno produrre i seguenti documenti:
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente a sostenere la prova di efficienza
fisica;
certificato, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, non anteriore a tre mesi,
attestante l'esito dell'accertamento per tutti i markers dell'epatite
B e C, sia antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di
detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a
sostenere gli accertamenti sanitari;
eventuale lastra e referto di esame radiologico standard del
torace eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata convenzionata in data non anteriore a tre mesi;
eventuale referto di ecografia pelvica in data non anteriore a
due mesi (per i soli concorrenti di sesso femminile di cui all'art.
3, comma 1, lettera c) del presente decreto);
eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza -
mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione (per i soli concorrenti di
sesso femminile di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del presente
decreto).
5. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) si atterra' per
l'effettuazione di detti accertamenti al protocollo diagnostico
riportato nell'allegato H, che costituisce parte integrante del
presente decreto. I concorrenti, all'atto della presentazione,
dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del protocollo medesimo, secondo quanto indicato
nel gia' citato allegato H.
Tra gli accertamenti strumentali previsti in detto protocollo
figura l'esame radiologico standard del torace da effettuare nel caso
in cui non venga esibito il referto di un equivalente accertamento
eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate in data non anteriore a tre mesi.
I concorrenti di sesso femminile di cui al precedente art. 3,
comma 1, lettera c), qualora non esibiscano detto referto, al solo
fine dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiologico,
dovranno produrre il referto del test di gravidanza in data non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato. In assenza di tale referto dette
concorrenti dovranno essere sottoposte, al fine sopra indicato, al
test di gravidanza. In caso di positivita' del test di gravidanza la
commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti
previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare.
6. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici sara'
comunicato all'interessato seduta stante dalla commissione preposta
che sottoporra' alla firma del medesimo il relativo foglio di
comunicazione. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici
e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno
esclusi dal concorso.
7. I concorrenti giudicati non idonei negli accertamenti
psico-fisici potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione -
casella postale 353 - 00187 Roma centro, anticipandola via fax al
numero 06/4827347, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo a quello della visita medica specifica istanza, corredata
di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla commissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), la quale, qualora necessario,
potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari
prima di emettere il giudizio definitivo.
8. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si
intendera' confermato.
10. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno formale comunicazione da parte della Direzione generale
per il personale militare.
11. I concorrenti dichiarati non idonei dalla precitata
commissione, anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al
precedente, comma 7, o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, ovvero che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi
dal concorso.
12. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali ed alla prova di
efficienza fisica a cura della commissione di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera d). Il giudizio riportato negli accertamenti
attitudinali e nella prova di efficienza fisica sara' comunicato
seduta stante agli interessati dalla commissione preposta - che
sottoporra' alla firma del medesimo il relativo foglio di
comunicazione - ed e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
non idonei saranno esclusi dal concorso.

                              Art. 11.
 
Prove orali
 
1. Le prove orali di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, cui saranno ammessi i concorrenti risultati idonei alle prove
scritte ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali di cui ai
precedenti articoli 8 e 10, verteranno sulle materie e sui programmi
riportati nei gia' citati allegati D, E ed F al presente decreto.
2. Esse avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno
indicati nella comunicazione a mezzo lettera raccomandata o
telegramma, inviata ai concorrenti ammessi a sostenerle presso il
recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Per i
concorrenti militari in servizio, tale comunicazione sara' estesa
anche al comando del reparto/ente di appartenenza.
3. I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno
stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal
concorso.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove orali da parte
di tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel
precedente art. 6, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data
i concorrenti che, per documentate cause di forza maggiore, non
potessero presentarsi alla prova orale nel giorno stabilito. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire richiesta di
riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/4827347) entro il
giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del motivo dell'assenza.
5. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato una votazione di almeno 21/30i. Il punteggio riportato
nella prova orale sara' utile ai fini della formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.
6. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera della durata massima di
15 minuti.
Detta prova consistera' in una conversazione nella lingua
indicata nella domanda ed in una traduzione, a prima vista, di un
brano scelto dall'esaminatore.
La prova potra' essere sostenuta nella/e lingua/e straniera/e
indicata/e dal concorrente nella domanda di partecipazione (non piu'
di due scelte tra inglese, francese, spagnolo, tedesco). Il
concorrente che non intendesse piu' sostenere detta prova dovra'
rilasciare apposita dichiarazione scritta alla commissione.
7. Ai concorrenti che supereranno detta prova con la votazione di
almeno 21/30i sara' assegnato dalla commissione esaminatrice il
seguente punteggio, in relazione al voto conseguito in ciascuna delle
lingue prescelte, utile ai fini della formazione della graduatoria di
merito di cui al successivo art. 13:
da 0/30i a 20,999/30i = pp. 0;
da 21,000/30i a 23,999/30i = pp. 0,50;
da 24,000/30i a 26,999/30i = pp. 0,75;
da 27,000/30i a 30/30i = pp. 1,00.

                              Art. 12.
 
Spese di viaggio - Licenza
 
1. Le spese di viaggio per sostenere le prove e gli accertamenti
previsti dal precedente art. 6 del presente decreto sono a carico dei
concorrenti, anche se militari in servizio. I concorrenti non in
servizio, peraltro, muniti di copia della domanda per le prove
scritte, ovvero della lettera o telegramma di convocazione per gli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali e per le prove orali,
potranno rivolgersi al distretto militare o alla Capitaneria di porto
ovvero ad un Comando carabinieri, per ottenere il rilascio dello
scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria prevista (sconto
del 10%).
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove
previste dal precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova
orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non
sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la
licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.

                              Art. 13.
 
Graduatorie
 
1. Le graduatorie degli idonei in ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1, comma 1, saranno predisposte dalle commissioni
esaminatrici secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti
ottenuti sommando:
la media dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte;
il punteggio riportato nella prova orale;
l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
il punteggio eventualmente riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera, calcolato come indicato nel
precedente art. 11, comma 8.
Nel formare la graduatoria del concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b) la commissione terra' conto della
ripartizione dei posti per specialita' prevista nell'articolo
medesimo.
2. Le graduatorie di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1,
comma 1, saranno approvate con distinti decreti dirigenziali.
3. Nel decreto di approvazione di ciascuna graduatoria si terra'
conto delle riserve dei posti previste nel precedente art. 2,
comma 1, a favore degli ufficiali in ferma biennale e dei
sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli e nel concorso di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b) anche della ripartizione dei
posti per specialita'.
4. Nei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, i posti riservati di
cui all'art. 2, comma 1, eventualmente non ricoperti per
insufficienza di concorrenti riservatari saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di
merito (nel concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) secondo
l'ordine della graduatoria di specialita).
5. Nel concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), qualora
taluni dei posti previsti per una o piu' delle specialita' del ruolo
speciale del Corpo del genio aeronautico restino non ricoperti per
rinuncia o esclusione di vincitori la Direzione Generale per il
personale militare procedera' alla copertura dei posti resisi vacanti
secondo l'ordine della graduatoria di merito della specialita' in cui
tale carenza si sia verificata.
6. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), qualora i posti messi a concorso per una o piu'
delle suddette specialita' non dovessero, in tutto o in parte, essere
ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi
potranno essere devoluti ai concorrenti idonei in altre specialita',
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
7. Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto nei commi
precedenti, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra'
conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia'
citato allegato G al presente decreto eventualmente dichiarati dai
concorrenti nella domanda di partecipazione o in dichiarazione
sostitutiva alla stessa allegata.
8. I decreti di approvazione delle graduatorie dei concorsi
saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa
e di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                              Art. 14.
 
Nomina
 
1. Gli idonei che in ciascuna delle graduatorie di cui al
precedente art. 13 saranno compresi nel numero dei posti a concorso
saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio
permanente dei ruoli speciali, rispettivamente, delle armi dell'Arma
aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di
commissariato aeronautico, con anzianita' assoluta nel grado
stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di
cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dallo Stato maggiore
dell'Aeronautica militare.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo.
Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca
alla nomina.
4. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'art. 4
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare il corso
applicativo sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
5. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo la
riserva cui e' subordinato il conferimento della nomina verra'
sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla
media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di
quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo,
al superamento del corso applicativo, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 4,
ferma restando la anzianita' assoluta ad essi attribuita con il
decreto di nomina.
6. Gli ufficiali che non supereranno il corso applicativo saranno
prosciolti dalla ferma di anni cinque e:
a) se provenienti dal ruolo marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso in tale caso
sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento, saranno ricollocati in
congedo, salvo che avessero obbligo di completare la ferma
eventualmente contratta;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali,
completeranno la ferma ovvero, qualora ne fossero stati prosciolti,
verranno ricollocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo, a meno che, se di sesso maschile, non debbano assolvere o
completare gli obblighi di leva.
6. Nel caso in cui alcuni degli ufficiali ammessi al corso
rinunciassero ovvero venissero dichiarati decaduti la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di altrettanti concorrenti idonei, con i criteri indicati al
precedente art. 13, entro 1/12o della durata del corso stesso.

                              Art. 15.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 14, comma 2, l'amministrazione provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dai vincitori dei concorsi nella domanda di partecipazione
e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente,
comma 1, emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 16.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 17.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali
- per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1a divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2002
Ten. Gen. : Simeone

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