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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il
patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre
giurisdizioni superiori per l'anno 2001.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.15 del 20/2/2001 |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 001E1312 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 6/4/2001 |
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IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni
Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,
contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio
decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti
alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; il
regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per
l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940,
n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947,
n. 597, recanti modificazioni sull'ordinamento forense; il decreto
legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme
sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli
esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642,
contenente nuove norme sulle imposte di bollo e successive
modificazioni, la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in
materia di esercizio della professione forense;
Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami per
l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte
di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Decreta:
Art. 1.
1. E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle
altre giurisdizioni superiori per l'anno 2001.
Art. 2.
1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:
a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed
avere esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai
tribunali ed alle Corti di appello o per almeno un anno qualora gia'
iscritti all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore
della legge 24 febbraio 1997, n. 27;
b) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque
anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
2. Ai fini del termine di cui sopra l'esercizio della professione
di procuratore si considera equipollente all'esercizio della
professione di avvocato.
3. I candidati che alla data di entrata in vigore della legge
24 febbraio 1997, n. 27, erano iscritti all'albo degli avvocati da
almeno un anno, dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di
un anno relativamente ai giudizi per cassazione, frequentando lo
studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio
dinanzi la Corte di cassazione.
4. Il direttore generale delibera sulle domande di ammissione e
forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco e' depositato almeno
quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici
della segreteria della commissione esaminatrice.
5. A ciascun candidato e' data comunicazione della sua ammissione
agli esami, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra'
presentarsi per sostenere le prove.
Art. 3.
1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo, comma 3,
dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia -
Direzione generale affari civili e libere professioni, ufficio VII,
via Arenula n. 70 - 00186 Roma, non oltre il 6 aprile 2001.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
3. Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti
documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
a) certificato del presidente del competente consiglio
dell'ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato
nell'albo degli avvocati e l'anzianita' di essa, con l'attestazione
che il candidato ha esercitato per cinque anni almeno, ovvero per
almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui
all'art. 2, comma 3, la professione davanti ai tribunali ed alle
Corti d'appello;
b) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il
patrocinio davanti alla Corte di cassazione, il quale:
1) attesti l'esercizio abituale del patrocinio davanti alla
Corte di cassazione di se' stesso;
2) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i
soggetti di cui all'art. 2, comma 3, relativa ai giudizi per
cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso. Tale
certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'ordine
forense;
3) ricevuta della tassa di L. 40.000 per l'iscrizione agli
esami da versarsi presso una banca abilitata alla riscossione del
tributo (modulario F/23);
I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione
dell'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e dell'anzianita' di
essa.
Dovranno invece produrre certificazione per quanto concerne
l'attestazione dell'esercizio della professione dinanzi ai tribunali
e Corti di appello nonche' per quanto previsto dalla lettera b) del
presente articolo.
4. I candidati che presentassero, entro il termine stabilito,
domande prive della richiesta documentazione, o con documentazione
incompleta ovvero non corretta, risulteranno non ammessi all'esame.
Art. 4.
1. Le prove dell'esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella
compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia
civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa
puo' anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla
Corte dei conti in sede giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati, secondo
i casi, il testo di pronunzie giurisdizionali o di atti
amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi
indicati nel precedente comma.
4. La scelta delle pronunzie giurisdizionali o degli atti
amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi
e' fatta dal presidente della commissione.
5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti
oggetto delle prove sono assegnate sette ore.
6. E' inoltre facolta' della commissione di consentire nei giorni
delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con
quelle garanzie che credera' del caso, i libri, le pubblicazioni e le
riviste che essi richiederanno e che la commissione abbia la
possibilita' di procurarsi.
Art. 5.
1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei
nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal
presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il
giorno e l'ora della prova orale.
2. La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
rinuncia all'esame.
Art. 6.
1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente
per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato
dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori.
2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il
tema.
3. La prova orale e' pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.
Art. 7.
1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di
otto decimi nelle prove scritte e in quella orale, avendo riportato
non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
2. Ultimate le prove orali la commissione forma l'elenco dei
candidati che hanno riportato l'idoneita'.
Art. 8.
1. Le prove scritte si terranno in Roma nel luogo che verra'
comunicato a ciascuno dei candidati con raccomandata di questo
ufficio, nei seguenti giorni:
18 giugno 2001, ricorso in materia civile;
20 giugno 2001, ricorso in materia penale;
22 giugno 2001, ricorso in materia amministrativa.
2. La prova orale avra' luogo in Roma presso il Ministero della
giustizia nei giorni fissati dal presidente, a norma del precedente
art. 5.
3. Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Art. 9.
1. I candidati portatori di handicap debbono indicare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 10.
1. Con successivo decreto ministeriale sara' nominata la
commissione esaminatrice.
Roma, 12 febbraio 2001
Il direttore generale: Hinna Danesi
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