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MINISTERO DELLA DIFESA

Arruolamento, in tre bandi, nell'anno 2004 di volontari in ferma
breve nell'Esercito italiano, nella Marina militare, compreso il
Corpo delle capitanerie di porto, e nell'Aeronautica militare, con
possibilita' di immissione, al termine di detta ferma, nelle carriere
iniziali delle stesse Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, della Polizia
penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.38 del 16/5/2003
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:03E02883
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:1/7/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei
Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' i relativi regolamenti
di attuazione approvati con decreti del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1983, numeri 903 e 904;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
Guardia di finanza e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, indicante gli
specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua
tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la
pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 132, concernente il regolamento sui requisiti
psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti
ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di
polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di
polizia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138, concernente il regolamento recante i nuovi
limiti di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo
guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato.
Vista la legge 6 agosto 1991, n. 255, circa il potenziamento
degli organici delle Capitanerie di Porto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 aprile 1993, n. 233, concernente la rimozione del limite massimo
fissato in m 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per i Vigili
del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, concernente
il regolamento sui requisiti psico-fisici ed attitudinali per
l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente incentivi per il reclutamento dei volontari nelle Forze
armate e la loro successiva immissione nei ruoli delle Forze di
Polizia ad ordinamento militare e civile, nel Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa italiana;
Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, circa la
costituzione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, le modalita' di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante
norme sull'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non
dirigente delle Forze armate e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato
ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma
dei carabinieri e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427, concernente la conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1996,
n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento
economico di ufficiali delle Forze armate e di Polizia;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, recante norme per regolamentare l'immissione dei
volontari delle Forze armate nelle amministrazioni previste
dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997,
n. 127;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 505, recante
il regolamento concernente la disciplina relativa al limite di eta'
per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa-tecnica del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il regolamento recante norme in materia di accertamento all'idoneita'
al servizio militare e direttive tecniche del 19 aprile 2000;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avenzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82,
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non
direttivo delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87,
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello
Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 giugno 2002, n. 116, recante la conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 12 novembre 2002,
n. 445, con la quale la stessa Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del requisito dello stato civile di
«non coniugato»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003 emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, con il quale e' stata definita, tra l'altro, l'aliquota massima
del 15% da applicare nei reclutamenti di personale femminile nella
ferma breve triennale per l'anno 2004;
Visto il foglio n. 116/3/1263/B.6 in data 18 aprile 2003 dello
Stato Maggiore della Difesa che stabilisce il numero dei volontari
con ferma breve triennale da arruolare nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica per l'anno 2004;
Considerato che ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento militare
o civile ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha reso
disponibili i posti per l'immissione di volontari delle Forze armate
nelle rispettive carriere iniziali in applicazione dell'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
Acquisito l'assenso delle predette Forze di Polizia e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco alle disposizioni contenute del
presente decreto:
Decreta:
Art. 1.
Posti disponibili per l'arruolamento
1. Sono indetti i sottonotati tre bandi per l'arruolamento
nell'anno 2004 di volontari con ferma di tre anni nell'Esercito
Italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare. Al
termine di detta ferma di tre anni, i volontari potranno accedere,
con le modalita' e nei numeri stabiliti dai successivi articoli 13,
14, 15 e 16 del presente decreto, nelle carriere iniziali delle
stesse Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza), civile
(Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello
Stato) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Primo bando di arruolamento.
Arruolamento per volontari con ferma di tre anni nelle Forze
armate cosi' ripartiti:
995 nell'Esercito Italiano, con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
788 nella Marina militare (di cui 250 nel Corpo delle
capitanerie di porto), con possibilita' di immissione nei ruoli del
servizio permanente della Marina stessa;
469 nell'Aeronautica militare con possibilita' di immissione
nei ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
1188 nelle Forze Armate con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri.
La domanda di partecipazione all'arruolamento deve essere
presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2003 con le
modalita' di cui al successivo art. 3.
Secondo bando di arruolamento.
Arruolamento per volontari con ferma di tre anni nelle Forze
Armate cosi' ripartiti:
994 nell'Esercito Italiano, con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
818 nella Marina militare (di cui 125 nel Corpo delle
capitanerie di porto), con possibilita' di immissione nei ruoli del
servizio permanente della Marina stessa;
470 nell'Aeronautica militare con possibilita' di immissione
nei ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
666 nelle Forze Armate con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale del Corpo della Guardia di finanza.
La domanda di partecipazione all'arruolamento deve essere
presentata dal 1° luglio 2003 ed entro il termine perentorio del
1° settembre 2003 con le modalita' di cui al successivo art. 3.
Terzo bando di arruolamento.
Arruolamento per volontari con ferma di tre anni nelle Forze
Armate cosi' ripartiti:
995 nell'Esercito Italiano, con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
709 nella Marina militare (di cui 125 nel Corpo delle
capitanerie di porto), con possibilita' di immissione nei ruoli del
servizio permanente della Marina stessa;
469 nell'Aeronautica militare con possibilita' di immissione
nei ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
897 nelle Forze Armate con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale della Polizia di Stato;
552 nelle Forze Armate con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale della Polizia penitenziaria;
243 nelle Forze Armate con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale del Corpo forestale dello Stato;
145 nelle Forze Armate con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
La domanda di partecipazione all'arruolamento deve essere
presentata dal 2 settembre 2003 ed entro il termine perentorio del
31 dicembre 2003 con le modalita' di cui al successivo art. 3.
2. Al reclutamento di cui al precedente punto 1, possono
partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
Pertanto le disposizioni del presente decreto, in mancanza di
espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di
entrambi i sessi.
3. Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potra'
superare l'aliquota percentuale massima del 15% dei posti messi a
concorso, come indicato nel decreto ministeriale 9 maggio 2003 citato
nelle premesse. Pertanto i posti disponibili per detto personale
sono:
Primo bando di arruolamento:
149 nell'Esercito Italiano, con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
118 nella Marina militare (di cui 37 nel Corpo delle capitanerie
di porto), con possibilita' di immissione nei ruoli del servizio
permanente della Marina stessa;
70 nell'Aeronautica militare con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
179 nelle Forze Armate con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri.
Secondo bando di arruolamento:
149 nell'Esercito Italiano, con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
123 nella Marina militare (di cui 19 nel Corpo delle capitanerie
di porto), con possibilita' di immissione nei ruoli del servizio
permanente della Marina stessa;
71 nell'Aeronautica militare con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
100 nelle Forze Armate con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale del Corpo della Guardia di finanza.
Terzo bando di arruolamento:
149 nell'Esercito Italiano, con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Esercito stesso;
106 nella Marina militare (di cui 19 nel Corpo delle capitanerie
di porto), con possibilita' di immissione nei ruoli del servizio
permanente della Marina stessa;
70 nell'Aeronautica militare con possibilita' di immissione nei
ruoli del servizio permanente dell'Aeronautica stessa;
135 nelle Forze Armate con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale della Polizia di Stato;
83 nelle Forze Armate con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale della Polizia penitenziaria;
36 nelle Forze Armate con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale del Corpo forestale dello Stato;
22 nelle Forze Armate con possibilita' di immissione nella
carriera iniziale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
4. Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile
potranno essere ammessi alla ferma breve in numero superiore a quello
sopra indicato, anche se collocati in posizione utile nelle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 8.
5. Non e' ammesso presentare piu' domande per lo stesso bando e
partecipare a piu' bandi. A tal fine sara' considerata partecipazione
la presentazione del candidato alla prova di preselezione culturale
prevista dal successivo art. 5.
6. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta' di sospendere o rinviare le attivita' connesse
all'arruolamento stesso, in ragione di esigenze attualmente ne'
valutabili ne' prevedibili. In tal caso il Ministero della difesa
provvedera' a darne formale comunicazione agli interessati.
7. I volontari in ferma breve nell'Esercito Italiano che abbiano
chiesto, in sede di presentazione della domanda, la possibilita' di
immissione nei ruoli del servizio permanente nell'Esercito stesso
potranno accedere alla specialita' del genio ferrovieri
dell'Esercito, con possibilita' di assunzione nei ruoli delle
Ferrovie dello Stato S.p.a. nel numero dei posti e con le modalita'
che verranno all'uopo stabilite.

                               Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione all'arruolamento
1. Possono partecipare a ciascun arruolamento coloro che:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano il godimento dei diritti civili e politici;
c) non abbiano riportato condanne per delitti non colposi e non
siano stati sottoposti a misure di prevenzione o non siano incorsi in
provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o di espulsione
dalle Forze Armate e Forze di Polizia;
d) abbiano compiuto il 17° e non superato il 25° anno di eta'
alla data del 1° gennaio 2003 (essere nati tra il 1° gennaio 1978 ed
il 1° gennaio 1986 estremi compresi);
e) abbiano la statura minima di m 1,65 per i concorrenti di
sesso maschile; di m 1,61 per i concorrenti di sesso femminile; per i
soli aspiranti all'arruolamento nella Marina militare la statura
massima e' di m 1,95; per i soli aspiranti al successivo transito nel
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco la statura minima per entrambi i
sessi e' di m 1,65, cosi' come previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233;
f) possiedano un profilo di idoneita' fisio-psico-attitudinale
previsto per l'impiego nella Forza Armata in qualita' di volontario
in servizio permanente, nella Forza di Polizia ad ordinamento
militare o civile o nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
accertato dai Centri/Commissioni di selezione di cui al successivo
art. 7 del presente decreto;
g) non siano stati ammessi al servizio civile, ai sensi della
legge n. 64/2000, in qualita' di obiettori di coscienza ovvero non
abbiano assolto gli obblighi di leva quali obiettori di coscienza
(per i soli concorrenti di sesso maschile);
h) non siano in servizio alle armi in qualita' di volontari in
ferma breve;
i) non risultino positivi ai test sierologici per
l'accertamento della tossicodipendenza effettuati dai
Centri/Commissioni di selezione con le modalita' di cui al successivo
art. 7 del presente decreto;
j) posseggano il titolo di studio di scuola media inferiore o
titolo equipollente. L'ammissione al concorso dei concorrenti che
abbiano conseguito un titolo d'istruzione all'Estero e' subordinata
alla presentazione della dichiarazione di equipollenza rilasciata da
un Provveditorato agli studi di loro scelta, che dovra' essere
prodotto all'atto dell'incorporazione;
k) non siano incorsi nel proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedente arruolamento in qualsiasi Forza Armata o
Forza di Polizia ad ordinamento militare, civile o nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco di cui al precedente art. 1, ad
eccezione del proscioglimento d'ufficio per perdita del grado per
assunzione di servizio in un'altra Forza Armata o Corpo armato dello
Stato;
l) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli
aspiranti all'ammissione nell'Arma dei carabinieri dovranno essere,
altresi', in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2,
della legge 11 luglio 1978, n. 382;
m) non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa per i soli aspiranti all'accesso nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, a mente di quanto
previsto dall'art. 5, lettera h) del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n. 83;
n) per i soli concorrenti all'accesso nella carriera iniziale
del Corpo della Guardia di finanza, aver ottenuto, per gli aspiranti
gia' sottoposti all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera m), del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
Tutti i requisiti sopra indicati, ad eccezione del limite di
eta', devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione all'arruolamento,
prevista da ciascun bando, e mantenuti fino alla data di effettiva
incorporazione. Il requisito di cui alla lettera h) deve essere
posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande ed alla data di effettiva incorporazione. I requisiti di cui
alle lettere e), f), i) saranno accertati secondo le modalita'
stabilite dal successivo art. 7 del presente decreto. I requisiti di
cui alle lettere m) e n) dovranno essere posseduti al momento
dell'effettiva incorporazione presso l'Arma dei carabinieri e il
Corpo della Guardia di finanza.
Al Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri e' attribuita la competenza all'adozione
dei provvedimenti di esclusione conseguenti alla mancanza del
requisito di cui al precedente punto 1, lettera l), e delle relative
partecipazioni agli interessati, limitatamente agli aspiranti
all'ammissione nella carriera iniziale dell'Arma stessa.
2. I candidati che non ricevono una comunicazione di esclusione
dall'arruolamento devono ritenersi tutti ammessi con riserva alle
varie fasi dell'arruolamento stesso.

                               Art. 3.
Compilazione e presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione all'arruolamento deve essere:
a) redatta in carta semplice, preferibilmente secondo i modelli
predisposti per ciascun bando in allegato 1, 2 e 3 al presente
decreto, del quale costituiscono parte integrante, osservando le
istruzioni riportate in calce ai modelli stessi. Al modello di
domanda deve essere allegata copia fotostatica, leggibile, di un
valido documento di riconoscimento;
b) firmata per esteso dall'interessato. Il candidato che, alla
data di presentazione della domanda di partecipazione
all'arruolamento, sia minorenne dovra' allegare alla stessa l'atto di
assenso, in carta semplice, conforme all'allegato 4, che costituisce
parte integrante del presente decreto, redatto dal Sindaco o suo
delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo in caso
di impedimento dell'altro o dal tutore in caso di mancanza di
entrambi i genitori. Nel caso che l'assenso sia firmato da uno solo
dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca
l'assenso dell'altro genitore;
c) indirizzata alla Commissione tecnica interministeriale -
casella postale n. 15400 - 00143 Roma, e:
1) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro
il termine perentorio fissato per ciascun bando di arruolamento dal
precedente art. 1; a tal fine, fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante;
2) ovvero presentata agli uffici reclutamento dei Distretti
militari che provvederanno a rilasciare ricevuta della avvenuta
ricezione delle istanze. I suddetti uffici invieranno settimanalmente
ed entro il terzo giorno dalla data di scadenza di presentazione
delle domande prevista per ciascun bando, a mezzo corriere, alla
Commissione tecnica interministeriale le domande, con allegata copia
della ricevuta di presentazione.
I candidati alle armi in servizio di leva dovranno osservare le
stesse modalita'. Essi hanno, altresi', l'obbligo di consegnare, nei
termini perentori previsti per ciascun bando di arruolamento, copia
della domanda all'Ente/Comando di appartenenza che dovra' acquisirla
agli atti, apponendo il protocollo di assunzione e rilasciando una
ricevuta all'interessato.
La presentazione della domanda oltre il termine perentorio di
scadenza comportera' l'esclusione dalla partecipazione
all'arruolamento ed all'incorporazione.
2. I candidati residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
entro i termini stabiliti per ciascun bando di arruolamento tramite
l'autorita' diplomatica o Consolare.
3. L'aspirante all'arruolamento deve indicare nella domanda:
a) in ordine di preferenza (1, 2 e 3), la Forza Armata in cui
intende effettuare la ferma triennale (Esercito Italiano, Marina
militare, Aeronautica militare);
b) una sola preferenza relativamente alla Forza Armata o Forza
di Polizia/Amministrazione a cui intende accedere al termine della
ferma triennale, tra quelle indicate nel bando di arruolamento per il
quale partecipa. Per il Corpo della Guardia di finanza il candidato
deve indicare la preferenza ad accedere, alternativamente,
al contingente ordinario ovvero ad una specializzazione del
contingente mare.
Il candidato che sceglie di accedere alla carriera iniziale di
una Forza Armata, dovra' indicare la stessa Forza Armata anche per il
periodo di ferma triennale.
L'aspirante dovra', altresi', dichiarare nella domanda quanto
segue, consapevole delle conseguenze penali e civili che, ai sensi
degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti civili e politici;
f) il possesso del titolo di studio;
g) di essere o non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa (solo se concorrente e di sesso maschile);
h) di non essere stato ammesso a prestare servizio civile (solo
se concorrente di sesso maschile);
i) la posizione nei riguardi del servizio di leva (solo se
concorrente di sesso maschile);
j) il Distretto Militare o l'Ufficio leva presso la capitaneria
di porto, o, qualora militari in servizio, il Comando/Ente di
appartenenza;
k) di non aver riportato condanne penali per delitti non
colposi o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, di non avere in corso procedimenti per
l'applicazione di misure di sicurezza o prevenzione ne' di avere a
proprio carico precedenti penali ascrivibili nel casellario
giudiziale a norma dell'art. 686 del codice di procedura penale. In
caso contrario dovra' indicare le condanne e ogni altro eventuale
precedente penale, precisando la data e l'autorita' giudiziaria che
lo ha emanato;
l) di non essere incorso nel proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza
Armata, Forza di Polizia ad ordinamento militare o civile o nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco;
m) l'eventuale possesso dei titoli di riserva, preferenza o
precedenza di cui al successivo art. 8 comma 3 del presente decreto;
n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
Il candidato deve anche indicare il recapito presso il quale
desidera ricevere le comunicazioni con il relativo numero di codice
di avviamento postale se diverso da quello di residenza e, ove
possibile, di numero telefonico.
Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso deve essere segnalata, con dichiarazione
specifica, direttamente e nel modo piu' celere, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - 1° Reparto -
3ª Divisione reclutamento volontari - 1ª Sezione - Casella postale
n. 355 - 00187 Roma centro.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di far regolarizzare quelle domande spedite nei termini che
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili,
inesatte o non conformi ai modelli di domanda allegati al presente
decreto.

                               Art. 4.
Fasi dell'arruolamento
1. L'arruolamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) prova di preselezione culturale;
b) accertamenti di idoneita' fisio-psico-attitudinale.

                               Art. 5.
Prova di preselezione culturale
1. I candidati di ciascun bando di arruolamento devono sostenere,
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui
all'art. 2, una prova di preselezione culturale alla quale sara'
preposta una commissione nominata dalla Direzione generale del
personale militare, cosi' composta:
presidente;
rappresentante di ciascuna Forza Armata;
rappresentante della Direzione generale per il personale
militare;
rappresentanti di ciascuna Forza di Polizia o del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco di cui all'art. 1 del presente
decreto, prevista nel bando di arruolamento;
segretario.
La preselezione culturale avviene mediante una prova scritta da
espletare in un tempo predeterminato, consistente in una serie di
domande a scelta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e
sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media
inferiore. Verranno ammessi alle fasi successive dell'arruolamento,
nei numeri massimi previsti dal successivo art. 6, i candidati che
avranno riportato un punteggio non inferiore a 50 nella prova
suddetta.
All'atto della presentazione alla predetta prova, tutti gli
aspiranti devono essere muniti di un valido documento di
identificazione, provvisto di fotografia, rilasciato da
un'amministrazione dello Stato e della ricevuta di presentazione
della domanda di partecipazione all'arruolamento.
Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con
altri, salvo con gli incaricati della vigilanza, usare telefoni
cellulari od apparati radio ricetrasmittenti, copiare in tutto o, in
parte, le risposte relative ai test somministrati. E' vietato,
altresi', agli esaminandi portare al seguito carta da scrivere,
appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere. La mancata osservanza
delle suddette prescrizioni comporta l'esclusione dalla prova e,
quindi, dall'arruolamento, con provvedimento insindacabile della
commissione suddetta.
La correzione dei test, in forma automatizzata, verra' effettuata
presso il Centro di selezione dove il quale avra' luogo la prova.
Il superamento della prova medesima verra' comunicato unicamente
ai candidati ammessi ai successivi accertamenti
fisio-psico-attitudinali.
La sede, la data ed il luogo di svolgimento sono previsti come
segue per ciascun bando.
Primo bando d'arruolamento.
Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e secondo le
modalita' specificate mediante avviso che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - del
19 settembre 2003.
Nello stesso avviso si potra' rinviare tale pubblicazione ad una
successiva Gazzetta Ufficiale.
La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Secondo bando d'arruolamento.
Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e secondo le
modalita' specificate mediante avviso che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - del
14 novembre 2003.
Nello stesso avviso si potra' rinviare tale pubblicazione ad una
successiva Gazzetta Ufficiale.
La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Terzo bando d'arruolamento.
Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e secondo le
modalita' specificate mediante avviso che sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - del
26 marzo 2004.
Nello stesso avviso si potra' rinviare tale pubblicazione ad una
successiva Gazzetta Ufficiale.
La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
2. I suddetti calendari saranno pubblicati, a puro titolo
informativo, nel sito internet www.persomil.difesa.it> 3. Gli aspiranti che non si presentino a sostenere detta prova,
prevista dal bando di arruolamento a cui partecipano, saranno
considerati rinunciatari.

                               Art. 6.
Ammissione agli accertamenti fisio-psico-attitudinali
1. Ferme restando le riserve previste dalle disposizioni vigenti,
sono ammessi agli accertamenti di cui al successivo art. 7 i
candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di cui al
precedente art. 5 e si classifichino entro il numero massimo di
ordine di merito stabilito per ciascuna Forza Armata, Forza di
Polizia e per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, cosi' come
appresso specificato.
Primo bando di arruolamento:
Esercito Italiano: n. 6000 candidati idonei;
Marina militare: n. 1600 candidati idonei;
Aeronautica militare: n. 1500 candidati idonei;
Arma dei carabinieri: n. 4200 candidati idonei.
Secondo bando di arruolamento:
Esercito Italiano: n. 6000 candidati idonei;
Marina militare: n. 1600 candidati idonei;
Aeronautica militare: n. 1500 candidati idonei;
Corpo della Guardia di finanza: n. 1600 candidati idonei, di cui:
n. 1200 per il contingente ordinario;
n. 200 per la specializzazione Nocchiere abilitato condotta
mezzi;
n. 143 per la specializzazione Motorista Navale;
n. 57 per la specializzazione Elettroradarista.
Terzo bando di arruolamento:
Esercito Italiano: n. 6000 candidati idonei;
Marina militare: n. 1600 candidati idonei;
Aeronautica militare: n. 1500 candidati idonei;
Polizia di Stato: n. 2000 candidati idonei;
Polizia penitenziaria: n. 1500 candidati idonei;
Corpo forestale dello Stato: n. 1000 candidati idonei;
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: n. 450 candidati idonei.
2. Nel rispetto del numero massimo indicato al precedente punto 1
del presente articolo i concorrenti di sesso femminile ammessi agli
accertamenti di cui al successivo art. 7 non potranno superare
l'aliquota massima del 15%, cosi' come di seguito specificato.
Primo bando di arruolamento:
Esercito Italiano: n. 900 candidate idonee;
Marina militare: n. 240 candidate idonee;
Aeronautica militare: n. 225 candidate idonee;
Arma dei carabinieri: n. 630 candidate idonee.
Secondo bando di arruolamento:
Esercito Italiano: n. 900 candidate idonee;
Marina militare: n. 240 candidate idonee;
Aeronautica militare: n. 225 candidate idonee;
Corpo della Guardia di finanza: n. 240 candidate idonee di cui:
n. 180 per il contingente ordinario;
n. 30 per la specializzazione Nocchiere abilitato condotta
mezzi;
n. 21 per la specializzazione Motorista Navale;
n. 9 per la specializzazione Elettroradarista.
Terzo bando di arruolamento:
Esercito Italiano: n. 900 candidate idonee;
Marina militare: n. 240 candidate idonee;
Aeronautica militare: n. 225 candidate idonee;
Polizia di Stato: n. 300 candidate idonee;
Polizia penitenziaria: n. 225 candidate idonee;
Corpo forestale dello Stato: n. 150 candidate idonee;
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: n. 67 candidate idonee.
Pertanto, in nessun caso, le concorrenti potranno essere ammesse
a detta fase in numero superiore a quello sopra indicato, anche se
collocate in posizione utile nell'ordine di merito di cui al
precedente art. 5.
3. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano lo stesso
punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile
nell'ordine di merito.

                               Art. 7.
Accertamenti fisio-psico-attitudinali
1. Gli aspiranti che abbiano superato la prova di preselezione
culturale nel numero specificato al precedente art. 6, sono ripartiti
dalla Commissione tecnica interministeriale sulla base della
preferenza espressa relativamente all'impiego al termine della ferma
triennale, tra i Centri e le commissioni di selezione delle Forze
Armate o Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile o del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, previsti da ciascun bando di
arruolamento, che avranno cura di convocare i predetti aspiranti per
sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali per la verifica
del profilo minimo necessario per l'impiego nelle rispettive carriere
iniziali.
2. Laddove con l'applicazione della predetta procedura una o piu'
Forze Armate non abbiano raggiunta l'entita' di candidati da
convocare prevista dal precedente art. 6, la Commissione tecnica
interministeriale disporra' per l'accertamento dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale presso i centri/commissioni di selezione
delle Forze Armate in cui si e' verificata la carenza, di aspiranti
non utilmente collocati nell'ordine di merito nella preselezione
culturale, di cui all'art. 5 del presente decreto, della Forza
Armata/e stessa/e e secondariamente delle altre Forze Armate o delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile o del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, sulla base della predetta graduatoria
e della preferenza indicata nella domanda di partecipazione
all'arruolamento, qualora necessario senza tenere conto del punteggio
minimo previsto dal precedente art. 5. Nella convocazione dei
predetti candidati, i centri/commissioni di selezione dovranno
comunicare agli interessati che gli stessi, risultati idonei alla
prova di preselezione culturale, ma non utilmente collocati in
graduatoria, ai sensi del presente articolo, verranno sottoposti ad
accertamenti fisio-psico-attitudinali per l'arruolamento nella Forza
Armata che li convoca per gli accertamenti stessi. I predetti
aspiranti, qualora arruolati, al termine della ferma breve, avranno
la possibilita' di essere immessi nella carriera iniziale della Forza
Armata nella quale hanno prestato servizio in detta ferma.
3. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali sono effettuati
secondo i criteri e le modalita' indicate negli allegati al presente
decreto.
4. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e' definitivo
e nel caso di non idoneita' comporta l'esclusione dalla procedura
concorsuale. L'esito dei suddetti accertamenti sara' comunicato agli
interessati con Determinazione del responsabile del
Centro/Commissione di selezione o da altra autorita' della Forza di
Polizia o del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I predetti organi
sono formalmente delegati del Direttore generale della Direzione
generale del personale militare.
5. I candidati devono presentarsi agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali muniti di un valido documento di
identificazione provvisto di fotografia, rilasciato da
amministrazioni dello Stato. I candidati che non si presentino nei
tempi stabiliti saranno considerati rinunciatari. Gli stessi potranno
fruire, durante le operazioni di selezione, di vitto e alloggio,
qualora disponibile, a carico dell'amministrazione, che dovra' farne
esplicita menzione nella lettera di convocazione.

                               Art. 8.
Graduatoria di ammissione all'arruolamento
quali volontari in ferma breve delle Forze Armate
1. Per ciascun bando di arruolamento, ricevuti i risultati degli
accertamenti di cui al precedente art. 7, la Commissione tecnica
interministeriale provvedera' a compilare graduatorie nazionali,
sulla base dei risultati conseguiti nella prova di preselezione
culturale, per ogni singola Forza Armata, Forza di Polizia o Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, degli aspiranti volontari risultati
idonei agli accertamenti fisio-psico-attitudinali. Per il Corpo della
Guardia di finanza saranno compilate graduatorie distinte per
contingente ordinario e per ciascuna specializzazione del contingente
mare.
2. Dalle suddette graduatorie, sara' tratto, secondo l'ordine di
merito, tenendo conto della preferenza espressa per l'impiego quale
volontario in ferma breve e del numero massimo dei posti disponibili
per i concorrenti di sesso femminile, di cui all'art. 1 punto 3 del
presente decreto, il numero di candidati di seguito indicato, che
costituira' il gettito dei volontari in ferma breve da arruolare
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica nel limite dei posti
indicati per ciascun bando al precedente art. 1.
Primo bando d'arruolamento:
n. 995 candidati tratti dalla graduatoria dell'Esercito (di cui
149 di sesso femminile);
n. 788 candidati tratti dalla graduatoria della Marina (di cui
118 di sesso femminile);
n. 469 candidati tratti dalla graduatoria dell'Aeronautica (di
cui 70 di sesso femminile);
n. 1188 candidati tratti dalla graduatoria dell'Arma dei
carabinieri, cosi' ripartiti:
n. 1130 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 170
di sesso femminile);
n. 46 per l'impiego quali volontari nella Marina (di cui 7 di
sesso femminile);
n. 12 per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica (di cui 2
di sesso femminile).
Secondo bando d'arruolamento:
n. 994 candidati tratti dalla graduatoria dell'Esercito (di cui
149 di sesso femminile);
n. 818 candidati tratti dalla graduatoria della Marina (di cui
123 di sesso femminile);
n. 470 candidati tratti dalla graduatoria dell'Aeronautica (di
cui 71 di sesso femminile);
n. 666 candidati tratti dalla graduatoria della Guardia di
finanza, di cui:
n. 500 per il contingente ordinario, cosi' ripartiti:
n. 487 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 73
di sesso femminile);
n. 11 per l'impiego quali volontari nella Marina (di cui 1 di
sesso femminile);
n. 2 per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica (di cui 1
di sesso femminile);
n. 83 per la specializzazione Nocchiere abilitato condotta
mezzi, cosi' ripartiti:
n. 80 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 12
di sesso femminile);
n. 2 per l'impiego quali volontari nella Marina (di cui 1 di
sesso femminile);
n. 1 per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica;
n. 59 per la specializzazione Motorista Navale, cosi'
ripartiti:
n. 57 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 9
di sesso femminile);
n. 1 per l'impiego quali volontari nella Marina;
n. 1 per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica;
n. 24 per la specializzazione Elettroradarista, cosi'
ripartiti:
n. 22 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 3
di sesso femminile);
n. 1 per l'impiego quali volontari nella Marina;
n. 1 per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica.
Terzo bando d'arruolamento:
n. 995 candidati tratti dalla graduatoria dell'Esercito (di cui
149 di sesso femminile);
n. 709 candidati tratti dalla graduatoria della Marina (di cui
106 di sesso femminile);
n. 469 candidati tratti dalla graduatoria dell'Aeronautica (di
cui 70 di sesso femminile);
n. 897 candidati tratti dalla graduatoria della Polizia di Stato
cosi' ripartiti:
n. 854 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 128
di sesso femminile);
n. 36 per l'impiego quali volontari nella Marina (di cui 6 di
sesso femminile);
n. 7 per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica (di cui 1
di sesso femminile);
n. 552 candidati tratti dalla graduatoria della Polizia
penitenziaria cosi' ripartiti:
n. 525 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 79
di sesso femminile);
n. 22 per l'impiego quali volontari nella Marina (di cui 3 di
sesso femminile);
n. 5 per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica (di cui 1
di sesso femminile);
n. 243 candidati tratti dalla graduatoria del Corpo forestale
dello Stato cosi' ripartiti:
n. 121 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 18
di sesso femminile);
n. 61 per l'impiego quali volontari nella Marina (di cui 9 di
sesso femminile);
n. 61 per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica (di cui 9
di sesso femminile);
n. 145 candidati tratti dalla graduatoria del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco cosi' ripartiti:
n. 138 per l'impiego quali volontari nell'Esercito (di cui 21
di sesso femminile);
n. 5 per l'impiego quali volontari nella Marina (di cui 1 di
sesso femminile);
n. 2 per l'impiego quali volontari nell'Aeronautica.
E' facolta' dell'Amministrazione della Difesa laddove, con la
predetta procedura non si riesca ad arruolare il numero di volontari
indicato dall'art. 1 del presente decreto, relativamente ai candidati
che hanno chiesto di poter essere immessi, al termine della ferma
breve, nei ruoli del servizio permanente delle Forze Armate, attivare
la Commissione tecnica interministeriale affinche' provveda a
raggiungere l'entita' dei candidati da arruolare attingendo, secondo
l'ordine di merito, prioritariamente dai candidati idonei delle altre
Forze Armate, se esuberanti, e secondariamente dalle graduatorie
delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
sempre se esuberanti. I predetti aspiranti, qualora arruolati, al
termine della ferma breve, avranno la possibilita' di essere immessi
nella carriera iniziale della Forza Armata nella quale hanno prestato
servizio in detta ferma.
3. E' facolta' dell'Amministrazione della Difesa, inoltre,
laddove, con la procedura di cui al precedente punto 2 non si riesca
ad arruolare il numero di volontari indicato dall'art. 1 del presente
decreto, relativamente ai candidati che hanno chiesto di poter essere
immessi, al termine della ferma breve, nelle carriere iniziali delle
Forze di Polizia/Amministrazioni, attivare la Commissione tecnica
interministeriale affinche' provveda a raggiungere l'entita' dei
candidati da arruolare attingendo, secondo l'ordine di merito,
prioritariamente dai candidati idonei di ciascuna Forza Armata
esuberanti rispetto ai suddetti numeri, secondariamente dalle
graduatorie delle altre Forze Armate, se esuberanti, in ultima
istanza dalle graduatorie delle Forze di Polizia e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, sempre se esuberanti. I predetti
aspiranti, qualora arruolati, al termine della ferma breve, avranno
la possibilita' di essere immessi nella carriera iniziale della Forza
Armata nella quale hanno prestato servizio in detta ferma,
subordinatamente ai volontari di cui al precedente punto 2, nel
limite dei posti, e sempre che gli stessi non siano stati gia'
coperti.
4. La Direzione generale per il personale militare provvedera' ad
approvare le singole graduatorie, trasmesse dalla Commissione tecnica
interministeriale, formate secondo le procedure sopra indicate. La
ripartizione del personale da immettere nella ferma breve
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sara' operata dalla
Commissione tecnica interministeriale secondo i criteri stabiliti dal
proprio regolamento interno.
5. A parita' di merito saranno preferiti i candidati in possesso
dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed
integrazioni ed altre disposizioni vigenti in materia. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di
presentazione della domanda di partecipazione prevista per ciascun
bando d'arruolamento ed indicati nella stessa. In caso di ulteriore
parita' sara' data precedenza alla minore eta' ai sensi del comma 7
dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal
comma 9 dell'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e successive
modificazioni ed integrazioni.
6. Gli aspiranti risultati idonei non vincitori, nel primo e
secondo bando di arruolamento e comunque non arruolati con la
procedura prevista al precedente punto 2 ultimo comma, saranno
inseriti d'ufficio, nell'ordine di merito, nelle graduatorie
nazionali di Forza Armata per l'immissione nella ferma breve
rispettivamente del secondo e terzo bando di arruolamento, sempre che
i posti non siano stati gia' coperti. A tal fine si considerera'
valido il punteggio conseguito nella prova di preselezione culturale
e il giudizio riportato negli accertamenti fisio-psico-attitudinali
del bando di arruolamento per cui e' stata prodotta domanda. Inoltre
si terra' conto, ove possibile, della preferenza espressa nella
domanda gia' presentata per il precedente bando. I predetti
aspiranti, al termine della ferma breve, avranno la possibilita' di
essere immessi nella carriera iniziale della Forza Armata nella quale
hanno prestato servizio in detta ferma.

                               Art. 9.
Motivi di esclusione
1. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente decreto di arruolamento saranno, con provvedimento
motivato emanato dalla Direzione generale per il personale militare o
autorita' da essa delegata delle Forze di Polizia o del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, esclusi dall'arruolamento, anche se
incorporati.

                              Art. 10.
Ammissione alla ferma breve ed incorporazione
1. L'ammissione alla ferma breve decorrera' per gli effetti
giuridici dalla data di prevista presentazione presso gli Enti
addestrativi ed amministrativi dalla data di effettiva incorporazione
presso i medesimi Enti.
2. L'incorporazione dei candidati utilmente collocati in
graduatoria, di cui al comma 2 del precedente art. 8, avverra' nei
tempi e nei modi stabiliti da ciascuna Forza Armata.
3. Successivamente all'incorporazione i volontari verranno
sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario dell'Ente,
ad una visita medica al fine di verificare il mantenimento dei
requisiti fisici richiesti (art. 2, punto 1, lettera f). Qualora tali
volontari risultino non idonei, gli stessi saranno immediatamente
inviati presso la Commissione medica dell'Ospedale Militare
(all'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica militare per gli
aspiranti all'arruolamento nell'Aeronautica stessa).
4. I candidati classificatisi utilmente per l'arruolamento ai
sensi del precedente art. 8 saranno ammessi ai corsi di formazione
subordinatamente all'accertamento anche successivo del possesso dei
requisiti di partecipazione all'arruolamento di cui all'art. 2.
Allo scopo di garantire alle Forze Armate l'afflusso dei
volontari in ferma breve nei tempi stabiliti, nel caso in cui uno o
piu' Centri/Commissioni di selezione non riescano ad ultimare le
procedure di selezione entro le date previste per l'arruolamento dei
primi contingenti, tali contingenti saranno nel frattempo formati -
fino ai limiti ordinativi prefissati, con i candidati utilmente
collocati nelle graduatorie relative alle Forze Armate, Forze di
Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che abbiano gia'
ultimato l'iter selettivo.
5. I candidati ammessi, che non si presenteranno presso gli Enti
addestrativi nel termine fissato dalla Direzione generale per il
personale militare nella comunicazione di convocazione, saranno
considerati rinunciatari.
6. L'Amministrazione della Difesa si riserva la facolta' di
ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in seguito a
mancate presentazioni, dimissioni o decadenza o esclusione da parte
dei volontari idonei entro dieci giorni dalla data prevista per
l'incorporazione, convocando altri concorrenti idonei, secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie.

                              Art. 11.
Sviluppo di carriera
1. I militari in ferma breve possono conseguire previo giudizio
di idoneita' e, nel rispetto delle esigenze ordinative delle Forze
Armate, i gradi di:
Caporale comune di prima classe aviere scelto: non prima del
compimento del terzo mese dall'incorporazione quale volontario in
Ferma breve;
Caporal maggiore sottocapo primo aviere: non prima del
compimento del diciottesimo mese dall'incorporazione quale volontario
in ferma breve.

                              Art. 12.
Dimissioni e proscioglimento dalla ferma
1. I volontari ammessi alla ferma breve possono rassegnare le
dimissioni entro sessanta giorni dalla data in cui hanno contratto
tale ferma.
Se conservano obblighi militari, devono:
completarli nella Forza Armata presso cui si sono arruolati
come volontari, qualora, all'atto dell'incorporazione, siano nella
posizione di attesa di chiamata alle armi;
essere restituiti al reparto di provenienza per il
completamento degli obblighi militari, qualora, all'atto
dell'incorporazione, siano gia' militari in servizio di leva.
2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una durata non
inferiore al doppio della durata del servizio militare di leva e'
valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
3. Il proscioglimento dei volontari in ferma breve puo' avvenire
secondo la normativa vigente.

                              Art. 13.
Definizione del personale volontario da immettere
nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia
e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
1. Il personale da immettere nelle carriere iniziali delle Forze
di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco e' definito dalle Commissioni per l'immissione dei
volontari nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni,
che tengono conto dei seguenti titoli:
graduatoria di ammissione alla ferma breve;
attitudine e rendimento durante il servizio svolto in ferma
breve nelle Forze Armate desunti dalla documentazione caratteristica;
qualita' morali e culturali, desunte dalla documentazione
caratteristica;
esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione
frequentati;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
titolo di studio e/o titolo professionale posseduto.
La graduatoria sara' determinata in tempo utile in modo da potere
dare corso senza soluzione di continuita' al prolungamento della
ferma di cui al successivo art. 15.
2. A conferma della preferenza espressa nella domanda di
arruolamento per l'accesso al termine della ferma breve nelle Forze
di Polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui
all'art. 1 del presente decreto, dovranno essere presentate dai
volontari apposite successive domande entro e non oltre il secondo
anno della ferma breve triennale, secondo le modalita' ed i tempi che
saranno definiti con relativa circolare.
3. Nell'ultimo semestre della ferma triennale, le commissioni per
l'immissione dei volontari nelle Forze di Polizia e nel Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco disporranno, a cura delle
Amministrazioni interessate, una verifica del mantenimento dei
previsti requisiti psico-fisici e di quelli morali e di condotta di
cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di Polizia e
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco avviene dopo il termine
della ferma triennale e comporta la perdita del grado rivestito
durante il servizio nelle Forze Armate. Per il periodo di servizio
prestato in qualita' di volontari in ferma breve l'Amministrazione
Difesa versera' i relativi contributi previdenziali.
5. Nel caso in cui il numero dei volontari risulti insufficiente
a ricoprire tutti i posti disponibili indicati all'art. 16 del
presente decreto, le Forze di Polizia ad ordinamento militare e
civile ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco conferiscono i
rimanenti posti disponibili mediante i reclutamenti ordinari, secondo
le disposizioni di legge in vigore per ciascuna Amministrazione.
6. I volontari utilmente collocati nelle graduatorie finali al
termine della ferma triennale, saranno incorporati dalle singole
Forze di Polizia o dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sempre
che mantengano i requisiti morali e di condotta previsti dall'art 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni.
7. I volontari utilmente collocati nella graduatoria finale per
l'accesso alla carriera iniziale nell'Arma dei carabinieri dovranno,
inoltre, risultare all'atto dell'incorporamento, in possesso del
requisiti di cui all'art. 5, lettera h) del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198, modificato dal decreto legislativo
28 febbraio 2001, n. 83.
8. I volontari utilmente collocati nella graduatoria finale per
l'accesso alla carriera iniziale nel Corpo della Guardia di finanza
dovranno, inoltre, risultare all'atto dell'incorporamento, in
possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettere g), h) e
m) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
9. Nel caso in cui, dopo l'incorporazione del personale, per
qualche Forza di Polizia ad ordinamento militare o civile o per il
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sia necessario incrementare
l'entita' dei posti disponibili indicati all'art. 16, alla copertura
degli ulteriori posti resi disponibili si provvedera':
prioritariamente, attingendo dagli idonei della Forza di
Polizia/Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che presenta necessita'
di incremento;
secondariamente, qualora con la predetta procedura non si
riuscisse a ripianare il fabbisogno, attingendo dagli idonei delle
Forze Armate, previa selezione.

                              Art. 14.
Definizione dei volontari in ferma triennale da immettere
nei ruoli del servizio permanente delle Forze Armate
1. L'immissione dei volontari in ferma triennale nei ruoli dei
volontari in servizio permanente della stessa Forza Armata nella
quale svolgono detta ferma e' predisposta con apposito decreto
ministeriale dalla Direzione generale per il personale militare, nei
limiti dei posti di cui al successivo art. 16, sulla base di apposita
graduatoria di merito elaborata dalla rispettiva commissione per
l'immissione dei volontari nelle Forze Armate, secondo criteri
stabiliti dai propri regolamenti interni, che tengono conto di:
graduatoria di ammissione alla ferma breve;
attitudine e rendimento durante il servizio svolto in ferma
breve nelle Forze Armate, desunti dalla documentazione
caratteristica;
qualita' morali e culturali, desunte dalla documentazione
caratteristica;
esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione
frequentati;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
titolo di studio e/o titolo professionale posseduto.
La graduatoria sara' determinata in tempo utile in modo da potere
dare corso senza soluzione di continuita' al prolungamento della
ferma di cui al successivo art. 15.
2. A conferma della preferenza espressa nella domanda di
arruolamento per l'accesso al termine della ferma breve nei ruoli del
servizio permanente nelle Forze Armate di cui all'art. 1 del presente
decreto, dovranno essere presentate dai volontari apposite successive
domande, secondo le modalita' ed i tempi che saranno definiti con
relativa circolare.
3. Qualora, dopo l'incorporazione del personale, per qualche
Forza Armata fosse necessario incrementare l'entita' dei posti
disponibili indicati all'art. 16, alla copertura degli ulteriori
posti resi disponibili si provvedera' attingendo dagli idonei della
Forza Armata che presenta necessita' di incremento.
4. Nel caso in cui i posti di cui al successivo art. 16 non
potessero essere ricoperti con la procedura prevista al comma 1 del
presente articolo, l'Amministrazione della Difesa ha la facolta' di
avvalersi, previa selezione, del personale che, in servizio presso la
Forza Armata che presenta necessita' d'incremento, e che non ha
confermato l'iniziale predesignazione per le Forze di Polizia o per
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

                              Art. 15.
Immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli
del servizio permanente delle Forze Armate
e nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia
e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
1. I volontari in ferma breve ammessi al transito nel ruolo dei
volontari in servizio permanente di una Forza Armata conservano lo
status di volontario in ferma breve per il periodo necessario
all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi
propedeutici all'ammissione nel suddetto ruolo.
2. Gli stessi, con decreto ministeriale, sono promossi al grado
di primo Caporal maggiore o gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo
dei volontari in servizio permanente al termine del quarto anno di
servizio. Nell'ambito dei singoli contingenti, al termine del quarto
anno di servizio, l'immissione del personale nel ruolo dei volontari
in servizio permanente avverra' nell'ordine della graduatoria di
merito di cui all'art. 14.
3. Il personale volontario ammesso alle carriere iniziali delle
Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, che termini la ferma in anticipo
rispetto alle immissioni nei predetti organismi, viene trattenuto in
servizio nelle Forze Armate fino al momento del transito nella nuova
carriera nei limiti dei posti disponibili nei contingenti gia'
autorizzati nella legge di bilancio per l'anno di riferimento.

                              Art. 16.
Ripartizione dei posti
1. L'accesso al servizio permanente delle Forze Armate ed alle
carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o
civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui all'art. 1,
e' riservato ai volontari che ne facciano richiesta nella domanda di
arruolamento e che abbiano prestato servizio senza demerito per
almeno tre anni nelle Forze Armate, nel limite dei seguenti posti
resi disponibili per ciascun bando.
Primo bando d'arruolamento:
Esercito Italiano: n. 384;
Marina militare: n. 330 (di cui n. 115 per il Corpo delle
capitanerie di porto);
Aeronautica militare: n. 465;
Arma dei carabinieri: n. 490.
Secondo bando d'arruolamento:
Esercito italiano: 383;
Marina militare: 340 (di cui n. 83 per il Corpo delle
capitanierie di porto);
Aeronautica militare: 470;
Corpo della Guardia di finanza: 280, di cui:
n. 210 per il contingente ordinario;
n. 35 per la specializzazione di Nocchiere abilitato condotta
mezzi;
n. 25 per la specializzazione Motorista Navale;
n. 10 per la specializzazione Elettroradarista.
Terzo bando d'arruolamento:
Esercito Italiano: n. 383;
Marina Militare: n. 340 (di cui n. 83 per il Corpo delle
capitanerie di porto);
Aeronautica militare: n. 470;
Polizia di Stato: n. 369;
Polizia penitenziaria: n. 228, di cui:
n. 208 di sesso maschile;
n. 20 di sesso femminile;
Corpo forestale dello Stato, allievo agente: n. 100;
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: n. 60.
2. La percentuale massima di accesso di personale femminile nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri sara' stabilita con
decreto del Ministro della difesa per l'anno 2007.
3. La percentuale massima di accesso di personale femminile nella
carriera iniziale del Corpo della guardia di finanza sara' stabilita
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'art. 1, comma 7 della legge 20 ottobre 1999, n. 380.

                              Art. 17.
Documentazione amministrativa
1. Gli aspiranti all'arruolamento nella ferma triennale delle
Forze Armate saranno tenuti a presentare al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - 1° Reparto - 3ª
Divisione reclutamento volontari - 1ª Sezione - Casella postale n.
355 - 00187 Roma centro, nel termine perentorio di quindici giorni
dalla data di notifica dell'idoneita' alle selezioni
fisio-psico-attitudinali di cui al precedente art. 7, apposita
dichiarazione sostitutiva, come da modello in allegato 14 al presente
decreto, sottoscritta ai sensi della normativa vigente, attestante il
possesso di eventuali titoli di riserva, preferenza o precedenza
dichiarati nella domanda di arruolamento.
2. I candidati utilmente collocati in graduatoria per
l'arruolamento nella ferma triennale nelle Forze Armate saranno
invitati, all'atto dell'incorporazione, a presentare dichiarazione
sostitutiva, come da modello in allegato 15 al presente decreto, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, comprovante il possesso dei requisiti prescritti per
l'arruolamento, che saranno specificati nell'invito stesso. La
mancata consegna del documento predetto o l'omessa regolarizzazione
dello stesso entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito
comportera' la decadenza dall'arruolamento.

                              Art. 18.
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
1. L'Amministrazione procedera' ai controlli anche a campione sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal
controllo di cui sopra emerga la non veridicita' della dichiarazione
rilasciata, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e
il suo nominativo sara' segnalato all'Autorita' giudiziaria per le
azioni di competenza.

                              Art. 19.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi delle prove sono a carico dei candidati che, per
l'acquisto del biglietto ferroviario, potranno usufruire della
riduzione di cui alla prevista tariffa. Il documento che da' diritto
alla concessione potra' essere rilasciato dal Distretto militare
competente, dall'Ufficio Leva presso la Capitaneria di porto, dalla
Stazione carabinieri o dal piu' vicino Ente Aeronautico del luogo di
residenza, previa esibizione della documentazione comprovante
l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione
all'arruolamento ovvero della lettera di convocazione per le
selezioni fisio-psico-attitudinali.
Per i concorrenti alle armi i viaggi in ferrovia sopra citati
saranno considerati, a tutti gli effetti, per servizio.
2. Ai concorrenti in servizio militare dovra' essere concessa la
licenza straordinaria.

                              Art. 20.
B e n e f i c i
1. Al termine della ferma volontaria contratta, nel caso di
cessazione dal servizio, compete la costituzione, a cura e spese
dell'Amministrazione, della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.
(assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti).
Ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, il personale
congedato senza demerito al termine delle ferme o rafferme potra'
essere assunto, sempreche' in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legge 13 maggio 1975, n. 157:
nei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle
maestranze del Ministero della difesa (categoria degli operai
specializzati, qualificati e comuni), nel limite del 40% dei posti
annualmente disponibili (art. 28);
nei posti di impiego civile del Ministero della difesa
riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della
legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti per mancanza di
aspiranti (art. 29).
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 65 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, modificato dall'art. 39 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni decreto-legge
n. 215, il personale congedato senza demerito al termine della ferma
contratta puo' essere assunto nelle Amministrazioni indicate nello
stesso articolo, nel limite del 30% delle assunzioni annuali del
personale civile, impiegatizio, ed operaio, ferme restando le
aliquote dei posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione
obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni.
La domanda di assunzione dovra' essere presentata entro dodici
mesi dal collocamento in congedo.
3. I brevetti di specializzazione sono validi sia agli effetti
dell'iscrizione nelle liste di collocamento sia ai fini della
eventuale emigrazione all'estero.

                              Art. 21.
Ufficio per il collocamento al lavoro
dei militari volontari congedati
1. Il personale volontario in ferma breve che al termine della
prescritta ferma non dovesse transitare nei ruoli dei volontari di
truppa in servizio permanente, nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia o nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sara' agevolato
da parte dell'Ufficio per il collocamento al lavoro dei militari
volontari congedati (costituito con decreto ministeriale 8 giugno
2001 presso la Direzione generale della Leva - Reclutamento
obbligatorio - Militarizzazione - Mobilitazione civile e Corpi
ausiliari) per l'inserimento nel mondo del lavoro privato attraverso
la frequenza di stage, tirocini e corsi di formazione professionale
utili ai fini della collocazione in ditte/aziende/imprese disponibili
all'assunzione del personale in questione.

                              Art. 22.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alla amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore generale
della Direzione generale per il personale militare
Il presente decreto, sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2003
Ten. Gen.: D'Arrigo
Avvertenze:
Per qualunque notizia relativa alla formulazione della domanda ed
in generale al presente bando d'arruolamento rivolgersi al piu'
vicino Distretto militare o Ufficio leva della Capitaneria di porto.
Informazioni potranno anche essere assunte contattando l'Ufficio
relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale
militare al numero telefonico 06/47355941 - secondo i seguenti orari:
dal lunedi' al giovedi' dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,45 alle
16;
venerdi' dalle 9 alle 12,30;
consultando la sezione difesa di RAI-televideo a pag. 417;
consultando il sito internet della Difesa
www.persomil.difesa.it>

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