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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Conferimento delle supplenze nelle accademie di belle arti
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.79 del 5/10/1999 |
Ente: | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 099E7883 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 8/10/1999 |
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IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge n. 437 del 27 ottobre 1995, che ha disciplinato la
stipula dei contratti a tempo determinato per l'insegnamento nelle
istituzioni di alta cultura secondo l'ordine di graduatoria degli
aspiranti;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 453 del 2 agosto 1996, con la
quale e' stata disciplinata la elaborazione delle graduatorie
permanenti degli aspiranti al conferimento di supplenze di
insegnamento nelle Accademie di belle arti, nonche' la stipula dei
conseguenti contratti a tempo determinato;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico, la quale prevede, tra l'altro,
per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle
attivita' didattiche, l'utilizzo di graduatorie permanenti integrate
cosi' come indicato all'art. 3, comma 2, della medesima legge;
Considerato che, nelle more dell'espletamento delle suddette
procedure, si rende necessario assicurare nelle predette Istituzioni,
le condizioni per un regolare e funzionale assetto didattico e
organizzativo e che, pertanto, per l'anno 1999/2000 e' indispensabile
ricorrere alle graduatorie formulate ai sensi della succitata
ordinanza ministeriale n. 453/1996;
Considerato, tuttavia, che nell'arco di validita' delle medesime
graduatorie gli interessi degli aspiranti in ordine alla eventuale
nomina nonche' alla assegnazione della sede sono naturalmente
suscettibili di variazioni in relazione a mutate condizioni
anagrafiche e lavorative;
Consultate le organizzazioni sindacali, ai sensi del vigente
C.C.N.L.
Ordina:
Art. 1.
Entro l'8 ottobre 1999 gli aspiranti, inseriti nelle graduatorie
nazionali citate in premessa, sono obbligati a produrre, debitamente
compilata, la scheda allegata alla presente ordinanza.
Art. 2.
La mancata o tardiva presentazione della scheda da parte
dell'aspirante si intende come preventiva rinuncia alla sua
individuazione quale destinatario di un rapporto di lavoro a tempo
determinato per tutte le graduatorie in cui l'aspirante risulti
incluso.
La rinuncia preventiva alla nomina si riferisce all'anno accademico
successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della
scheda e non comporta il depennamento del candidato dalla graduatoria
ai fini dell'eventuale nomina negli anni successivi, fatti salvi i
provvedimenti attuativi della legge n. 124/1999.
Art. 3.
I docenti gia' di ruolo nelle Accademie di belle arti nonche' i
destinatari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere
dal 1 novembre 1999, anche se per discipline diverse da quelle per le
quali puo' essere conferita la supplenza, non saranno individuati
quali destinatari della proposta di contratto di lavoro a tempo
determinato salvo richiesta da esplicitare mediante presentazione
della scheda di cui all'art. 1.
In tal caso l'accettazione della proposta di contratto di lavoro a
tempo determinato, comportera', ovviamente, l'automatica decadenza
dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 4.
Nella predetta scheda, relativamente alle sedi, gli interessati
potranno esprimere nuove preferenze, in ordine di interesse
decrescente, modificando anche le tre preferenze prioritarie gia'
indicate, a suo tempo, nella domanda di aggiornamento/inclusione
nelle graduatorie citate.
Art. 5.
Resta fermo che la precedenza assoluta di cui all'art. 272, comma
10 del testo unico 10 aprile 1994, n. 297, opera esclusivamente
rispetto alle prime tre sedi indicate nella scheda ed unicamente con
riferimento alla tipologia di supplenza (annuale o temporanea)
espressamente richiesta per dette tre sedi.
Art. 6.
Tutte le sedi saranno prese in considerazione secondo l'ordine e la
tipologia (annuale ovvero temporanea) indicate dagli interessati in
relazione a ciascuna graduatoria nella quale l'aspirante e' incluso.
In tal senso e' modificato l'art. 13, comma 3, ultimo periodo,
dell'ordinanza ministeriale n. 453/1996.
Art. 7.
Ciascun aspirante dovra' presentare una sola scheda presso una sola
Accademia, scelta dallo stesso aspirante (sede piu' vicina al luogo
di residenza, piu' facilmente raggiungibile, piu' gradita per diversi
motivi, ecc.).
Art. 8.
Il candidato incluso in piu' graduatorie, che rinunci alla proposta
di rapporto di lavoro a tempo determinato ottenuta in una
graduatoria, viene considerato rinunciatario in relazione a tutte le
graduatorie in cui e' inserito; a meno che lo stesso, in occasione
della suddetta rinuncia, non dichiari espressamente di preferire la
nomina per una determinata graduatoria. Anche la suddetta rinuncia si
riferisce solamente all'anno accademico successivo alla data di
scadenza di presentazione della suddetta scheda.
Art. 9.
Al fine di assegnare le sedi resesi disponibili a seguito di
eventuali rinunce agli aspiranti meglio collocati in graduatoria,
l'individuazione dei destinatari della proposta di contratto
individuale di lavoro a tempo determinato mediante procedimento
automatizzato sara' effettuata per tre volte ed ogni volta pubblicata
presso tutte le Accademie e notificata agli interessati con
telegramma.
Effettuati i suddetti rifacimenti, per gli eventuali posti non
coperti a seguito di rinunce successive, non si dara' luogo ad
ulteriore rifacimento delle operazioni. I posti stessi saranno
assegnati per scorrimento di graduatoria.
Art. 10.
L'accettazione della proposta di contratto di lavoro a tempo
determinato deve avvenire telegraficamente entro la mezzanotte del
giorno successivo a quello del ricevimento della proposta stessa. La
mancata risposta entro il termine predetto e' considerata rinuncia a
tutti gli effetti.
I destinatari della suddetta proposta assumeranno servizio
contestualmente in un unico momento temporale, che sara' reso noto
successivamente.
Nel senso suindicato e' modificato l'art. 13, comma 6, della citata
ordinanza ministeriale n. 453/1996.
Art. 11.
Per quanto non disciplinato nella presente ordinanza, si fa rinvio
all'ordinanza ministeriale n. 453/1996.
La presente ordinanza sara' inviata agli organi di controllo.
Roma, 3 agosto 1999
Il Ministro: Berlinguer
----* Vedere Allegato da pag. 12 a pag. 17 della G.U. *----
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