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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2004, di dieci carabinieri
effettivi in ferma quadriennale, per l'accesso al centro sportivo
dell'Arma dei Carabinieri in qualita' di atleti di sesso femminile.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.30 del 16/4/2004 |
Ente: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 04E01878 |
Sezione: | Enti pubblici |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 17/5/2004 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1955,
n. 395, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 459;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53;
Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito in legge
28 febbraio 1992, n. 217;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega del
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi nelle Forze armate;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
Viste le direttive tecniche datate 19 aprile 2000, della
direzione generale della sanita' militare, emanate per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare,
modificate in data 10 aprile 2003, in applicazione del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto ministeriale datato 9 maggio 2003 che fissa le
aliquote di percentuali massime di reclutamento del personale
femminile nell'Arma dei carabinieri per l'anno 2004;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004,
n. 83, concernente il regolamento per il reclutamento e il
trasferimento ad altri ruoli del personale del gruppo sportivo
dell'Arma dei carabinieri;
Determina:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2004,
di dieci carabinieri effettivi in ferma quadriennale, per l'accesso
al centro sportivo dell'Arma dei carabinieri in qualita' di atleti di
sesso femminile nelle discipline di seguito indicate:
atletica leggera:
un posto per la specialita' «Ostacoli»;
un posto per la specialita' «Mezzofondo»;
equitazione:
un posto per la specialita' «Completo»;
un posto per la specialita' «Dressage»;
judo: un posto;
nuoto: un posto per la specialita' «Tuffi»;
scherma:
un posto per la specialita' «Sciabola»;
un posto per la specialita' «Fioretto»;
sport invernali:
un posto per la specialita' «Sci Alpino»;
un posto per la specialita' «Sci Nordico».
2. Qualora non dovessero essere coperti i posti per le singole
specialita' l'amministrazione si riserva la possibilita' di ammettere
eventuali candidate in una delle discipline indicate nel precedente
comma 1.
Art. 2.
Requisiti
1. Possono partecipare al concorso le aspiranti di cui all'art. 1
che:
a) siano in possesso della cittadinanza italiana;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il
ventiseiesimo anno di eta', alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
d) abbiano, se minori, il consenso a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Arma dei carabinieri, espresso di comune accordo da
entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 138 della legge 19 maggio
1975, n. 151, o dal tutore;
e) siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica prevista dal
decreto del Ministro della difesa emanato ai sensi dell'art. 1,
comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
f) siano in possesso dell'idoneita' attitudinale al servizio
nell'Arma dei carabinieri, accertata dal Centro nazionale di
selezione e reclutamento il cui giudizio e' definitivo;
g) siano in possesso del titolo di studio di diploma di
istruzione secondaria di primo grado;
h) abbiano una statura non inferiore a m 1.61;
i) non siano state espulse dalle Forze armate, da corpi
militarmente organizzati o destituite dai pubblici uffici;
j) non siano state condannate per delitti non colposi;
k) non siano imputate per delitti non colposi, ne' siano state
sottoposte a misure di prevenzione;
l) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
m) non siano state congedate d'autorita' per inidoneita'
psico-fisica al servizio militare incondizionato o per grave mancanza
disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui
alla legge 11 luglio 1978, n. 382, da qualsiasi Forza armata o Corpo
armato dello Stato;
n) non siano incorse nel proscioglimento d'ufficio dal
precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata o Corpo armato
dello Stato, per perdita del grado o retrocessione della classe, per
condanna penale, per delitti non colposi;
o) non siano state destituite dai pubblici uffici;
p) non siano incorse nel proscioglimento d'autorita' per
protratto insufficiente rendimento in servizio ai sensi dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
q) siano in possesso dei requisiti morali e di condotta,
richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonche'
di quelli previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978,
n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.
2. Le aspiranti, oltre ai requisiti necessari per l'accesso al
ruolo appuntati e carabinieri, di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni,
debbono aver conseguito, nell'anno precedente la pubblicazione del
presente bando, nella disciplina sportiva prescelta di cui al
precedente art. 1, risultati agonistici di livello almeno nazionale
certificati dal C.O.N.I. o dalle Federazioni sportive nazionali di
appartenenza, la cui valutazione e' devoluta alla commissione
esaminatrice di cui all'art. 4.
a. I titoli sportivi certificati dal C.O.N.I. ovvero dalle
Federazioni sportive nazionali di appartenenza da ammettere a
valutazione sono i seguenti:
campionessa olimpica, seconda classificata alle Olimpiadi,
terza classificata alle Olimpiadi, record olimpico, finalista alle
Olimpiadi, partecipazione alle Olimpiadi;
campionessa mondiale, seconda classificata al Campionato
mondiale, terza classificata al Campionato mondiale, record mondiale,
finalista al Campionato mondiale, partecipazione al Campionato
mondiale;
vincitrice di Coppa del Mondo, seconda classificata alla Coppa
del Mondo, terza classificata alla Coppa del Mondo, finalista alla
Coppa del Mondo, partecipazione alla Coppa del Mondo (per la
disciplina del Judo saranno presi in considerazione i medesimi
risultati conseguiti nei Tornei Super «A»);
campionessa europea, seconda classificata al Campionato
europeo, terza classificata al Campionato europeo, record europeo,
finalista al Campionato europeo, partecipazione al Campionato
europeo;
vincitrice di Coppa Europa, seconda classificata alla Coppa
Europa, terza classificata alla Coppa Europa, finalista alla Coppa
Europa, partecipazione alla Coppa Europa (per le discipline dello Sci
nordico saranno presi in considerazione i medesimi risultati
conseguiti nel circuito «Continental cup»); primo, secondo e terzo
posto ai Giochi del Mediterraneo, ai Campionati mondiali militari
(CISM) o alle Universiadi;
campionessa italiana assoluta, seconda classificata al
Campionato italiano assoluto, terza classificata al Campionato
italiano assoluto, record italiano assoluto; Campionato italiano
assoluto: classificato dal quarto all'ottavo, dal nono al sedicesimo
posto (saranno presi in considerazione i risultati conseguiti a
livello individuale);
campionessa italiana di categoria o classe, seconda
classificata al Campionato italiano di categoria o classe, terza
classificata al Campionato italiano di categoria o classe; record
italiano di categoria; Campionato italiano di categoria o classe;
classificata dal quarto all'ottavo posto (saranno presi in
considerazione i risultati conseguiti a livello individuale).
3. I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione e mantenuti, fatta eccezione solo per l'eta', fino
alla data dell'effettiva immissione in ferma quadriennale nell'Arma
dei carabinieri.
4. Le candidate non dovranno inoltre essere, alla data
dell'effettivo incorporamento, imputate per delitti non colposi o
sottoposte a misure di prevenzione ovvero trovarsi in situazioni
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
carabiniere.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutte le
aspiranti sono ammesse con riserva alle procedure concorsuali.
6. Il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri puo' disporre in ogni
momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso delle
candidate che, ad una verifica anche successiva, risultino in difetto
di uno o piu' requisiti prescritti ovvero, se vincitrici, la
decadenza dalla nomina.
Art. 3.
Domande di partecipazione - Termine e modalita'
1. La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta
dall'interessata, indicante anche l'eventuale possesso dei titoli
riferiti alle maggiorazioni di punteggio ed alle preferenze previste
dall'art. 8 del presente bando, redatta sull'apposito modulo,
riproducibile anche in fotocopia, (fac simile in allegato A,
disponibile anche sul sito web www.carabinieri.it.), deve essere
spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena
decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, Centro nazionale selezione e
reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, viale di Tor di Quinto
n. 119 - 00191 Roma. Per la data di spedizione fara' fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
2. La concorrente residente all'estero potra' compilare la
domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi
dati di cui al gia' citato allegato A ed inoltrarla tramite le
autorita' diplomatiche o consolari, entro il termine di cui al comma
1 del presente articolo.
3. Nella domanda deve essere allegato il curriculum personale
costituito da attestati ufficiali rilasciati dal C.O.N.I. o, per
esso, dalle Federazioni sportive nazionali, attestanti i risultati
conseguiti in ambito nazionale ed internazionale dalle concorrenti.
4. Nella trasmissione delle domande non sono consentiti altri
tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni.
5. Le aspiranti sono inoltre tenute a segnalare tempestivamente,
con dichiarazione sottoscritta, completa di copia fotostatica di un
proprio documento di identita' in corso di validita', ogni variazione
di indirizzo al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, Centro
nazionale selezione e reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi,
viale di Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma.
6. La concorrente, sottoscrivendo la domanda, esprime
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati
personali che la riguardano, necessari all'espletamento dell'iter
concorsuale. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il titolare del
trattamento e' il direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 4.
Commissione esaminatrice
1. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione
esaminatrice nominata con determinazione del comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, composta da:
un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei carabinieri,
presidente;
un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
un funzionario del C.O.N.I., membro.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un maresciallo
aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza appartenente al
ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.
3. La commissione esaminatrice, nominata dal Comando generale
dell'Arma dei carabinieri, procedera' alla valutazione dei titoli
indicati nel precedente art. 2, comma 2, lettera a, secondo i criteri
indicati nella tabella in allegato B del bando.
4. Le candidate in possesso dei requisiti previsti dal bando
saranno convocate presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamenti per i successivi accertamenti psico-fisici ed
attitudinali.
Art. 5.
Accertamenti psico-fisici
a. Gli accertamenti psico-fisici, disciplinati da apposite norme
tecniche, saranno effettuati dal Centro nazionale di selezione e
reclutamento da parte di un Collegio medico, il cui giudizio e'
definitivo, composto da tre ufficiali medici, che si avvarra' della
collaborazione di personale militare infermieristico e tecnico e
sara' coadiuvato da medici specialisti convenzionati, al fine di
accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio
in qualita' di carabiniere. Tali accertamenti comprenderanno anche:
una visita antropometrica, tendente ad accertare lo sviluppo
somatico e la statura che non potra' essere inferiore a m 1.61;
un esame oculistico (possesso di acutezza visiva superiore o
uguale a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che
vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 3 diottrie
anche in un solo occhio, con integrita' anatomica dei mezzi
diottrici).
All'atto della presentazione, le candidate dovranno esibire:
referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del
torace in due proiezioni, effettuato entro i tre mesi antecedenti
alla data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite «B» e «C»;
referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura pubblica
o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti psico-fisici;
referto attestante l'esito di un test di gravidanza (mediante
analisi su sangue e/o urine), effettuato presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare o privata convenzionata, entro i cinque
giorni precedenti la data degli accertamenti psico-fisici. In caso di
positivita' del test di gravidanza la commissione non potra' in alcun
caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento dell'idoneita' al servizio
militare.
b. Saranno giudicate non idonee le aspiranti risultate affette
da:
infermita' ed imperfezioni ritenute causa di non idoneita' al
servizio militare ai sensi della normativa vigente o che prevedono
l'attribuzione di un «coefficiente» uguale o superiore a 2 per
l'apparato «PSICHE-PS» e 3 per gli altri, fermi restando i requisiti
stabiliti nel bando;
imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative in
materia di inabilita' al servizio militare;
disturbi della parola, anche se in forma lieve
(dislalia-disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da confermarsi
presso struttura ospedaliera militare competente per territorio;
imperfezioni ed infermita' non contemplate nelle precedenti
alinee, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
servizio quale carabiniere.
c. Le candidate saranno sottoposte alle seguenti visite e
accertamenti:
radiologico (per confermare eventuali infermita' e/o
imperfezioni);
cardiologico;
odontostomatologico;
ortopedico;
otorinolaringoiatrico;
psichiatrico;
analisi del sangue;
analisi complete delle urine;
ginecologico.
d. Lo stesso collegio medico, seduta stante, laddove non
riscontri impedimento all'accertamento sanitario di cui alla
precedente lettera c., comunichera' per iscritto alle candidate
l'esito della visita medica con giudizio di «idoneita» o di «non
idoneita», in quest'ultimo caso indicando la relativa diagnosi. Il
giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio.
e. Le concorrenti giudicate «non idonee» in sede di visita medica
verranno escluse dal concorso. Tale giudizio e' definitivo.
Art. 6.
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di massima al
terzo giorno, le candidate verranno sottoposte a verifica della
idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei carabinieri quale
carabiniere effettivo, mediante accertamento disciplinato da apposite
norme tecniche, con l'attribuzione di un punteggio incrementale fino
ad un massimo di punti 10, che concorrera' alla formazione della
graduatoria finale.
2. L'esito dell'accertamento attitudinale e' definitivo e verra'
comunicato alle candidate seduta stante mediante uno dei seguenti
giudizi:
«idonea con punti ............»;
«non idonea».
3. Le candidate «non idonee» saranno escluse dal concorso.
Art. 7.
Esclusione, rinuncia e mancata presentazione della candidata
1. La concorrente che non risulti in possesso dei requisiti di
cui all'art. 2 e' esclusa dal concorso, in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri.
2. L'eventuale rinuncia al concorso, sottoscritta in qualunque
momento dall'interessata, e' irrevocabile.
3. La candidata che non si presenta nel giorno e nell'ora
stabiliti per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sara'
considerata rinunciataria al concorso e non sara' ammessa alle
ulteriori fasi concorsuali. L'amministrazione si riserva la
possibilita' di differire ad altra data gli accertamenti psico-fisici
ed attitudinali in presenza di comprovato e documentato impedimento,
segnalato tempestivamente dalla candidata a mezzo fax (con
comunicazione completa di copia fotostatica di un documento di
identita' dell'interessata) o telegramma al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, viale di Tor di
Quinto n. 119 - 00191 Roma. La nuova data di presentazione, fissata
compatibilmente con il calendario delle prove e degli accertamenti
sopra indicati, non sara' suscettibile di ulteriore proroga.
4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore,
ne' in caso di ritardata ricezione, da parte delle candidate, di
avvisi di convocazione dovute a cause non imputabili a propria
inadempienza.
Art. 8.
Formazione della graduatoria - Titoli di preferenza
1. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale
secondo i titoli dichiarati da ciascuna candidata, previsti
nell'art. 2, comma 2, lettera a e nell'art. 4, comma 3, nonche' in
relazione al punteggio riportato nell'accertamento attitudinale,
maggiorato dei punteggi incrementali relativi alle seguenti categorie
di titoli:
a) diploma di laurea (o titolo equipollente): punti 1;
b) laurea breve (o titolo equipollente): punti 0.75;
c) diploma di scuola media superiore (5 anni): punti 0.50;
d) diploma di scuola media superiore (4 anni): punti 0.25.
2. A parita' di punteggio e' data la precedenza:
a) agli orfani di guerra ed equiparati;
b) ai figli di decorati al valor militare;
c) ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor
dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico, al valore
nell'Arma dei carabinieri o al valor civile, nonche' ai figli di
vittime del dovere;
d) alla candidata piu' giovane di eta'.
3. Con decreto del comandante generale dell'Arma dei carabinieri
o di autorita' da lui delegata, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, sara' approvata la graduatoria concorsuale. La
graduatoria sara' pubblicata sul sito internet www.carabinieri.it.
>
Art. 9.
Mantenimento dei requisiti
Fino al momento dell'incorporamento, le candidate dovranno
mantenere il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 ad eccezione
di quello di cui al comma 1, lettera c) e, in caso contrario, saranno
dichiarate decadute, con provvedimento del direttore del Centro
nazionale di selezione e reclutamento.
Art. 10.
Arruolamento e nomina a carabiniere
1. Con apposita comunicazione, le concorrenti utilmente collocate
in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, saranno
invitate a presentarsi al 1° Reggimento allievi marescialli di
Velletri per la frequenza, in qualita' di allievo carabiniere, di uno
specifico corso formativo, mirato a far acquisire le conoscenze
necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia.
2. Le candidate idonee vincitrici dovranno presentare o far
pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al 1° Reggimento
allievi marescialli di Velletri, via Salvo d'Acquisto n. 2 - 00049
Velletri, la seguente documentazione, ovvero dichiarazione
sostitutiva, secondo lo schema in allegato C:
a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato di stato civile;
d) certificato di cittadinanza italiana.
3. L'amministrazione ha facolta' di convocare le candidate
vincitrici prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, nel corso delle quali il competente
dirigente del servizio sanitario verifichera' il mantenimento dei
requisiti fisici.
Qualora riscontrate affette da malattie o malformazioni
sopravvenute, le candidate saranno rinviate al Centro nazionale di
selezione e reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' fisica al
servizio nell'Arma.
4. A mente dell'art. 3 del comma 3 del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, le concorrenti che siano trovate nelle
condizioni di cui al comma 2 del citato decreto dovranno risultare
idonee a tutti gli accertamenti previsti all'atto dell'approvazione
della graduatoria di merito del concorso con provvedimento del
Comandante generale dell'Arma, pena l'esclusione dal concorso.
5. Le aspiranti dovranno presentarsi munite di:
certificato plurimo delle vaccinazioni;
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore rh.
6. Le candidate ammesse che non si presentino al 1° Reggimento
allievi marescialli di Velletri entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerate rinunciatarie e sostituite
nell'ordine di graduatoria, entro i primi venti giorni di corso, con
altre candidate idonee, nell'ordine della graduatoria di cui
all'art. 8. Detto Istituto potra', comunque, autorizzare le aspiranti
- per comprovati motivi, da preavvisare tramite stazione dei
carabinieri competente per territorio - a differire la presentazione
fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.
7. Le arruolate, dopo cinque settimane dalla data di
arruolamento, previo superamento degli esami, conseguono la nomina a
carabiniere e sono immesse, secondo l'ordine della graduatoria
finale, nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da
questi delegata.
Art. 11.
Spese di viaggio
Le spese per i viaggi connessi agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, nonche' all'incorporamento sono a carico di ciascuna
candidata.
Art. 12.
Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
normativa vigente.
Roma, 9 aprile 2004
Il comandante generale: Bellini
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