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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti
scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado,
secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.56 del 15/7/2011
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:1E003878
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/8/2011

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante
l'interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilita'
dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi
direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e
negli enti locali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo
regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 2006,n.184;
Vista la legge 28 marzo 1991 n. 120 concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modifiche e
integrazioni, in particolare l'art.39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo
alla riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca e del Ministro per la Funzione Pubblica 5 maggio 2004,
recante equiparazioni dei diplomi di laurea (D.L.) secondo il vecchio
ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (L.S.), ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei
approvato con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 16 marzo 2007 recante la determinazione delle classi di
laurea magistrale;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca e del Ministro per la Pubblica amministrazione e
l'Innovazione 9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di
lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree
magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «disposizioni
per la formazione del bilancio annuale dello Stato», in particolare
l'art. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare
riferimento all'art. 25;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale»;
Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, Regolamento recante identificazione dei dati
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento
tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
dell'autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola;
Visto il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008,
n. 140, concernente «Regolamento recante la disciplina per il
reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma
618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Vista la legge del 6 agosto 2008, n. 133, art. 64 relativo alle
«Disposizioni in materia di organizzazione scolastica»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 relativo
all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in
particolare l'art. 51;
Vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti
scolastici articolate secondo la dimensione regionale;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo
del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca in
ordine al numero dei posti da mettere a concorso;
Tenuto conto della rinnovazione della procedura concorsuale per
la Regione Sicilia di cui al di cui al D.D.G. 22.11.2004 secondo i
criteri stabiliti dalla legge n. 202 del 3 dicembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
aprile 2011, registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 2011, con
il quale si autorizza questo Ministero, ai sensi dell'art. 35, comma
4, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni ad avviare procedure di reclutamento
per dirigenti scolastici per 2.386 unita';
Visto il parere espresso dal Consiglio Nazionale della pubblica
istruzione nell'adunanza del 13 luglio 2010 prot. n.
MIURAOODGOS.5278, in relazione alla tabella di valutazione dei titoli
di servizio e professionali;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso
per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

Decreta:


Art. 1


Concorso e posti


1. In attuazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e' indetto un concorso per esami e
titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione
scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali.
Ciascun ruolo regionale comprende, in un unico settore formativo, le
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
2. Il numero dei posti messi a concorso a livello regionale, in
relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica citato in premessa, e' determinato in n. 2.386 posti
complessivi come riportato nell'allegato 1, che e' parte integrante
del presente decreto.
3. Per i posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento
sloveno riportati nell'allegato 1, il Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale del Friuli Venezia-Giulia provvedera' ad indire
apposito bando.

                               Art. 2 


Organizzazione del concorso


1. In applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, la procedura concorsuale si svolge
in tutte le sue fasi a livello regionale.
2. L'Ufficio Scolastico Regionale, in particolare, cura
l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici,
vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura
concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie
fasi e procede alle esclusioni previste dall'art. 6.
3. L'Ufficio Scolastico Regionale cura, inoltre, l'organizzazione
e lo svolgimento dell'attivita' di formazione e tirocinio in
collaborazione con l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia
Scolastica.

                               Art. 3 


Requisiti per l'ammissione


1. Al concorso di cui all'art. 1 e' ammesso a partecipare il
personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o
titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente
ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un
servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi
ordine di scuola.
2. Il servizio effettivamente prestato di cui al precedente comma
1, e' valido se effettuato per almeno 180 giorni per anno scolastico.
3. Si considera valido soltanto il servizio effettivamente
prestato nelle scuole statali a partire dalla data di effettiva
assunzione nel ruolo docente ed educativo con esclusione dei periodi
di retrodatazione giuridica. Non si considera utile il servizio
effettuato nelle istituzioni scolastiche e formative paritarie o
legalmente riconosciute o pareggiate.
4. Sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso i
servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di ruolo ai
sensi delle disposizioni vigenti.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
7. L'Ufficio Scolastico Regionale puo' disporre l'esclusione dei
candidati, per carenza di requisiti, in qualsiasi momento della
procedura concorsuale.

                               Art. 4 


Termine e modalita' di presentazione delle domande


1. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla
procedura concorsuale deve produrre apposita istanza esclusivamente
con modalita' web conforme al codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modifiche ed
integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.
235. Non saranno prese in considerazione istanze presentate con
modalita' diverse da quella telematica.
A tal fine, si indicano di seguito le modalita' e i termini per
l'utilizzo della citata funzionalita' web, per la cui attuazione sono
previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a) registrazione : tale operazione, qualora non sia stata gia'
compiuta in precedenza, puo' essere effettuata, secondo le procedure
indicate nell'apposita sezione dedicata, «Istanze online -
registrazione», presente sull'homepage del sito internet di questo
Ministero www.istruzione.it a decorrere dal 18 luglio 2011.
Affinche' la registrazione sia completata e' prevista una fase di
riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica oppure un
Ufficio Scolastico Regionale o provinciale, ferma restando la
possibilita', per i candidati impossibilitati a presentarsi, di
ricorrere all'istituto della delega;
b) inserimento dell'istanza di partecipazione: detta operazione
viene effettuata nella sezione dedicata, "Istanze on line - accedi ai
servizi", che sara' presente sullo stesso sito a decorrere dal 25
luglio 2011.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, per
una sola Regione a scelta del candidato entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale - Concorsi.

                               Art. 5 


Dichiarazioni da formulare nella domanda


1. Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare
sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) la laurea posseduta con l'esatta indicazione
dell'Universita' che l'ha rilasciata, dell'anno accademico in cui e'
stata conseguita e del voto riportato;
d) la regione per la quale s'intende partecipare;
e) la cattedra e/o il posto di titolarita';
f) la sede e istituto di titolarita' e di servizio (i docenti
in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati
fuori ruolo, poiche' in servizio all'estero o presso altre
amministrazioni dello Stato, indicheranno l'ultima istituzione
scolastica di appartenenza, nonche' l'istituzione o l'ufficio presso
il quale prestano servizio e la data di inizio);
g) la data della prima nomina in ruolo;
h) l'effettiva anzianita' di servizio dopo la nomina in ruolo;
i) gli eventuali periodi per i quali e' stato adottato un
provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio (tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
j) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del
decreto legislativo 16.4.1994, n. 297;
k) di non aver presentato analoga domanda di partecipazione al
concorso in altra regione;
l) di autorizzare l'amministrazione scolastica al trattamento
dei dati personali contenuti nella domanda e dei dati relativi agli
esiti delle singole prove ai fini di cui all'art. 22.
2. Il candidato e', altresi', tenuto a indicare l'indirizzo
e-mail presso il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni
relative al concorso. L'Amministrazione non assume responsabilita'
per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancate o inesatte
indicazioni dell'indirizzo e-mail da parte del concorrente.
3. Il candidato portatore di handicap deve specificare
l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap da
documentarsi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445.

                               Art. 6 


Cause di esclusione dal concorso


1. Non sono ammessi al concorso coloro che non sono in possesso
dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando e di
quelli generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche
amministrazioni previsti dalla normativa vigente e coloro che hanno
presentato domanda di ammissione al concorso per piu' regioni.

                               Art. 7 


Commissioni giudicatrici


1. La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del
dirigente generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente
secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, art. 10 - pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 211 - Serie generale - del 9 settembre 2008.
2. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in
sottocommissioni qualora i candidati superino complessivamente le 500
unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando
il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un
segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100, ai sensi
dell'art.2, comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 maggio 2001 n. 341.
3. Al fine di assicurare la pari opportunita' tra uomini e donne
almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni
esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata impossibilita',
alle donne.

                               Art. 8 


Prova preselettiva


1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che
hanno superato la prova preselettiva a carattere culturale e
professionale effettuata mediante la somministrazione di un test con
quesiti a risposta multipla.
2. La prova e' diretta all'accertamento del possesso delle
conoscenze di base per l'espletamento della funzione dirigenziale in
relazione alle aree tematiche sottoelencate, ivi comprese quelle
sull'uso, a livello avanzato, delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, nonche' sull'uso di una
lingua straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di
riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e
spagnolo.
3. La prova e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge
nella medesima giornata nelle istituzioni scolastiche individuate
dagli Uffici Scolastici Regionali.
4. Con avviso da pubblicarsi sulla rete INTRANET e sul sito
INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca, nonche' sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale
competente e sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dello
svolgimento della prova e' reso noto il diario della prova
preselettiva comprensivo del giorno e dell' ora di svolgimento; tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, nonche' sul sito
di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente sara' pubblicato
l'elenco delle sedi scolastiche disponibili per lo svolgimento della
prova con la ripartizione dei candidati; tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
6. I candidati che non ricevono dall'Ufficio Scolastico Regionale
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi
per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute
nei predetti avvisi, muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validita'. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede
stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta
l'esclusione dal concorso
7. I candidati portatori di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa la
possibilita' di svolgere le prove di esame con l'uso degli ausili
necessari, devono specificare nella domanda di partecipazione al
concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap. Devono
inoltre inviare al competente Ufficio Scolastico Regionale una
specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di
concordare con l'Ufficio Scolastico Regionale le modalita' di
svolgimento della prova. L'istanza puo' essere inviata anche a mezzo
fax e le modalita' di svolgimento della prova possono essere
concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto l'Amministrazione
redige un sintetico verbale che invia all'interessato.
8. La prova preselettiva consiste in un test di 100 domande
articolato in quesiti a risposta multipla; la durata della prova e'
fissata in 100 minuti. La prova preselettiva assegna un punteggio
massimo di 100 punti corrispondente ad un test in cui tutte le
risposte siano esatte; per ogni risposta mancata o errata non e'
prevista alcuna decurtazione ma un punteggio pari a 0; per ogni
domanda e' possibile barrare solo una casella risposta; la prova si
intende superata con il punteggio minimo di 80/100.
9. Essa verte sulle seguenti aree tematiche:
a) Unione Europea, le sue politiche e i suoi Programmi in
materia di istruzione e formazione, i sistemi formativi e gli
ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi dell'Unione europea,
con particolare riferimento al rapporto tra le autonomie scolastiche
e quelle territoriali e ai processi di riforme ordinamentali in atto;
b) Gestione dell'istituzione scolastica, predisposizione e
gestione del piano dell'offerta formativa nel quadro dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative
del territorio;
c) Area giuridico-amministrativo-finanziaria, con particolare
riferimento alla gestione integrata del piano dell'offerta formativa
e del programma annuale;
d) Area socio-psicopedagogica, con particolare riferimento ai
processi di apprendimento, alla valutazione dell'apprendimento e
dell'istituzione scolastica, alla motivazione, alle difficolta' di
apprendimento, all'uso dei nuovi linguaggi multimediali
nell'insegnamento e alla valutazione del servizio offerto dalle
istituzioni scolastiche;
e) Area organizzativa, relazionale e comunicativa, con
particolare riguardo alla integrazione interculturale e alle varie
modalita' di comunicazione istituzionale;
f) Modalita' di conduzione delle organizzazioni complesse e
gestione dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento
alle strategie di direzione ;
g) Uso a livello avanzato delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse;
h) Conoscenza di una tra le seguenti lingue straniere a livello
B1 del quadro comune europeo di riferimento: francese, inglese,
tedesco, spagnolo.
10. Con apposito avviso da pubblicarsi sulla rete INTRANET e sul
sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della
Ricerca, nonche' sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale
competente viene data notizia della pubblicazione della batteria dei
quesiti da cui saranno estrapolate le 100 domande da sottoporre ai
candidati.
11. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla
trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra loro. In caso di
violazione di tali disposizioni e' prevista l'immediata esclusione
dal concorso.
12. Al termine della correzione, svolta con l'ausilio di sistemi
informatici, viene compilato l'elenco dei candidati, che hanno
conseguito un punteggio pari o superiore a 80/100, ammessi alla fase
successiva. L'ammissione alle prove scritte e' subordinata alla
verifica della regolarita' della domanda di partecipazione al
concorso e alla verifica dei requisiti di partecipazione. Tale
ammissione non preclude all'Ufficio Scolastico Regionale di adottare
provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti
esperibili in qualsiasi momento della procedura concorsuale
relativamente al possesso dei requisiti suddetti.
13. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non
concorre alla formazione del voto finale di merito.

                               Art. 9 


Procedura concorsuale


1. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione.
Il concorso si articola in:
1. due prove scritte e una prova orale;
2. valutazione dei titoli;
3. periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i
candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e
dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (all. 1).

                               Art. 10 


Prove di esame


1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato
sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo, in relazione
alla funzione di dirigente scolastico.
La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato
su una o piu' tra le aree tematiche di cui all'art. 8.
La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso
relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare
riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze
formative del territorio.
Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un punteggio
non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.
2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare
sulle materie indicate nel presente bando in relazione alle tematiche
di cui all'art.8 e accerta la preparazione professionale del
candidato anche con eventuali riferimenti ai contenuti degli
elaborati scritti. La prova orale accerta, altresi', la capacita' di
conversazione su tematiche educative nella lingua straniera prescelta
dal candidato.
Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non
inferiore a 21/30.

                               Art. 11 


Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame


1. Gli Uffici Scolastici Regionali individuano le sedi e le date
nelle quali si terranno le prove di cui all'art. 10 e danno
comunicazione dello svolgimento delle stesse, almeno quindici giorni
prima, tramite pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET
del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca,
nonche' sul sito di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente.
2. Le date nelle quali si terranno le prove di cui all'art. 10
sono individuate dagli Uffici Scolastici Regionali entro un arco
temporale di riferimento, prefissato e pubblicato, mediante apposito
avviso, sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.
3. Contemporaneamente, all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale
viene affisso l'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta
ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati
distribuiti in ordine alfabetico. L'affissione e' comunicata tramite
pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, nonche' sul sito
di ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente.
4. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si
devono presentare nelle rispettive sedi di esame in tempo utile,
tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione hanno
inizio alle ore 8.00, onde consentire di iniziare le prove scritte
con la necessaria tempestivita'.
5. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
6. La vigilanza durante le prove scritte e' affidata dall'Ufficio
Scolastico Regionale agli stessi membri della commissione
esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario,
commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio Scolastico
Regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i
motivi di incompatibilita' previsti per i componenti della
commissione giudicatrice. Qualora le prove scritte abbiano luogo in
piu' edifici, la medesima autorita' scolastica istituisce per ciascun
edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche
istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
7. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione
giudicatrice del concorso, le prove d'esame si svolgono alla presenza
del comitato di vigilanza.
8. Ai fini di quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, circa la possibilita' di svolgere le prove d'esame con
l'uso degli ausili necessari, i candidati portatori di handicap
devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso
l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap. Devono inoltre
inviare alla competente autorita' scolastica regionale una specifica
istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con
l'Ufficio le modalita' di svolgimento della prova. L'istanza puo'
essere inviata anche a mezzo fax e le modalita' di svolgimento della
prova possono essere concordate anche telefonicamente. Dell'accordo
raggiunto l'amministrazione redige un sintetico verbale che invia
all'interessato.
9. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi (art. 6, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
10. Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili,
le disposizioni dettate al riguardo dagli articoli 5 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e successive
modificazioni.
11. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d'esame i
concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento.

                               Art. 12 


Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli


1. I candidati, che hanno superato la prova preselettiva di cui
all'art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di
valutazione. La dichiarazione viene effettuata in modalita' web
seguendo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.
2. I candidati, che hanno superato le prove scritte di cui
all'art. 10, comma 1, del presente bando, presentano al Direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, entro quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato
le predette prove, i titoli valutabili ai sensi della tabella
allegata al presente bando; i titoli devono essere conseguiti entro
la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione.
3. I titoli di cui al comma 1 possono essere prodotti:
a) in originale o copia autenticata;
b) in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la conoscenza
del fatto che la copia e' conforme all'originale;
c) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 (art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Le
eventuali dichiarazioni errate possono essere successivamente
regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio
Scolastico Regionale. Qualora dal controllo emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
5. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando,
si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La
tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla
funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile
singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce una specifica e
prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli
equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del
dirigente scolastico e rilasciati da universita' statali o
equiparate.
6. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi
e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto
della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei
titoli.

                               Art. 13 


Termine per la produzione dei titoli di preferenza


1. I titoli di preferenza elencati al successivo art. 14 devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i
relativi certificati in carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge devono essere presentati, a
pena di decadenza, da parte dei candidati interessati al competente
Ufficio Scolastico Regionale, che ha curato la procedura concorsuale,
entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in
cui l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno
superato le prove scritte di cui all'art. 10, comma 1.

                               Art. 14 


Preferenze a parita' di merito


1. Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, a
parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) aver prestato servizio militare come combattenti;
17) aver prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di
un anno, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca senza demerito;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico;
b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche
senza demerito;
c) dalla minore eta'.

                               Art. 15 


Graduatorie


1. Con provvedimento del Dirigente Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente, accertata la regolarita' delle
procedure, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente
in caso di parita' di punteggio conseguito da piu' candidati, sono
approvate le graduatorie generali di merito, formate secondo l'ordine
del voto finale di merito riportato dai candidati, calcolato in
centoventesimi e ottenuto dalla somma dei voti delle due prove
scritte,del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai
titoli suscettibili di valutazione.
2. Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma
precedente, e' pubblicato all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite
la rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca.

                               Art. 16 


Vincitori del concorso


1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione
al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e
sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui
al successivo all'art. 17.
2. I vincitori, assunti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio,
sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo
non inferiore a 6 anni. Coloro che rifiutano l'assegnazione sono
depennati dalla graduatoria. Le assunzioni sono subordinate al regime
autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
3. Le graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dalla
data della pubblicazione.
4. L'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle
specifiche esperienze professionali acquisite.
5. Le sedi aventi particolari finalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31.10.1975, n. 970 sono assegnate ai
vincitori di concorso in possesso del relativo titolo di
specializzazione, che dovra' essere prodotto con le modalita' e nei
termini previsti per i titoli di preferenza di cui all'art.14.

                               Art. 17 


Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio


1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del
concorso ha durata non superiore a quattro mesi e, comunque, non
inferiore a tre.
2. L'attivita' di formazione si svolge parte in presenza e parte
con strumenti info-telematici. E' finalizzata all'arricchimento delle
competenze relative all'analisi del contesto esterno alla scuola,
alla progettualita' formativa, ai rapporti con i soggetti interni ed
esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi
compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.
3. La durata ed i contenuti delle attivita' formative sono
indicati nell'Allegato tecnico che e' parte integrante del bando.
4. Il periodo di tirocinio e' finalizzato al consolidamento delle
competenze connesse alla funzione dirigenziale e si svolge presso
istituzioni scolastiche anche in collegamento con universita',
amministrazioni pubbliche, imprese.
5. Il periodo di formazione e tirocinio e' valido se le assenze,
debitamente giustificate e documentate, non superano un sesto delle
ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze giustificate e
documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista
partecipa al successivo corso di formazione e tirocinio. In caso di
assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla
graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'art. 15.
6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una
relazione scritta nella quale il corsista illustra sinteticamente il
percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio.
7. Gli Uffici Scolastici Regionali, per l'organizzazione e lo
svolgimento dell'attivita' di formazione e tirocinio, si avvalgono
della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo
dell'autonomia scolastica.
8. L'Amministrazione rinvia a successive comunicazioni ulteriori
informazioni relative allo svolgimento dell'attivita' di formazione e
tirocinio.

                               Art. 18 


Presentazione dei documenti di rito.


1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono
presentare o inviare all'Ufficio Scolastico Regionale competente,
entro il termine perentorio stabilito con apposita comunicazione del
Direttore generale regionale dello stesso Ufficio Scolastico
Regionale, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla
partecipazione al concorso, il certificato medico attestante
l'idoneita' fisica al nuovo impiego. Detto certificato, rilasciato
dall'autorita' sanitaria competente per territorio, deve attestare
che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed
incondizionato di dirigente scolastico.
2. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione
fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che
l'imperfezione stessa non e' tale da menomare l'attitudine
dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento
di lavoro.
3. Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve
essere rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza
dell'aspirante e contenere, oltre all'attestazione che e' stato
eseguito il prescritto accertamento sierologico ed una esatta
descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' una
descrizione delle condizioni attuali risultanti da un esame
obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto la
capacita' lavorativa e che il suo stato fisico e' compatibile con
l'esercizio delle funzioni da svolgere.
4. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

                               Art. 19 


Assunzione in servizio


1. I candidati dichiarati vincitori e in regola con la prescritta
documentazione hanno titolo ad essere assunti in servizio in qualita'
di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
nel limite dei posti effettivamente vacanti e disponibili
annualmente, e sono tenuti a effettuare il corso di formazione di cui
all'art. 17. Le assunzioni sono effettuate nell'ordine delle
graduatorie di cui all'art. 15, previa stipulazione di apposito
contratto individuale di lavoro, a norma del vigente C.C.N.L. del
personale con qualifica dirigenziale dell'autonoma Area della
dirigenza scolastica del comparto scuola.
2. Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le
assunzioni dei vincitori e' determinato prima delle assunzioni, a
norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto dei posti riservati
alla mobilita', con decreto del dirigente preposto all'Ufficio
Scolastico Regionale competente, da pubblicare all'albo dell'Ufficio
medesimo.
3. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di
prova disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di cui al comma
1 e sono tenuti alla permanenza in servizio nell'ambito regionale per
un periodo di 6 anni.
4. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il
trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa vigente.
5. La costituzione del rapporto di lavoro e', comunque,
subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997 n. 449.

                               Art. 20 


Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro


1. Il rifiuto della assunzione o la mancata presentazione senza
giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del contratto
individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con
depennamento dalla graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
vincitori l'Amministrazione puo' procedere ad altrettante assunzioni
di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.

                               Art. 21 


Ricorsi


1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data
di pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato.

                               Art. 22 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato
unicamente all'espletamento del concorso medesimo ed avverra' con
l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso
di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre,
essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i
requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli,
pena rispettivamente l'esclusione dal concorso e/o la valutazione dei
titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente Ufficio
Scolastico Regionale, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.

                               Art. 23 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto
applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle
disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. del personale
con qualifica dirigenziale dell'autonoma area della dirigenza
scolastica del comparto scuola.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - IV serie speciale - «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente).
Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: Chiappetta

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