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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di
cinque sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del
Corpo sanitario dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.32 del 22/4/2005
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:05E02145
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:23/5/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare
 
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni, in
particolare gli articoli 5, 7 e 58;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in
applicazione dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
Generale della Sanita' Militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
Generale della Sanita' Militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con
direttiva 10 aprile 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che, nel definire i ruoli dell'Esercito nei quali
avverra' nell'anno 2005 il reclutamento di personale femminile ha
fissato al 100% l'aliquota percentuale di detto personale che potra'
conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme in materia di
autonomia didattica degli atenei;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per
la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2005);
Ravvisata la necessita' di indire un concorso straordinario per
la nomina di sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale
del Corpo sanitario dell'Esercito,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito.
2. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, di
modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria di
merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso
applicativo dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in
parte, assunzioni di personale per l'anno 2005.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
concorrenti di sesso maschile e femminile che alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo
art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il 32° anno di eta'. Eventuali aumenti
dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per
l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di
eta' sopraindicati;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) siano in possesso della laurea specialistica in psicologia e
dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
d) godano dei diritti civili e politici;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in
accademie o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze
di polizia dello Stato o per perdita permanete dei requisiti di
idoneita' fisica;
f) non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se concorrenti di sesso maschile);
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei
ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 9 e 10;
b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso del requisito della condotta e delle
qualita' morali stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa.
3. I requisiti di cui al presente articolo, ad eccezione di
quello di cui al comma 1, lettera a), devono essere mantenuti sino
alla data di conseguimento della nomina ad ufficiale in servizio
permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande - Termini e modalita'
 
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte in carta semplice secondo lo schema riportato nell'allegato
A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I concorrenti dovranno inoltre compilare il modello GC 002 in
originale, di cui all'allegato B al presente decreto, reperibile tra
l'altro, presso i distretti militari e le capitanerie di porto, che
verra' utilizzato per il caricamento, mediante lettore ottico, dei
dati da essi forniti. Tali dati consentiranno l'alimentazione della
banca dati automatizzata di cui al successivo art. 17 del presente
decreto. I concorrenti avranno cura di compilare il predetto modello
tenendo presenti le istruzioni contenute nella seconda parte del gia'
citato allegato B al presente decreto. Essi adopereranno
esclusivamente penna a sfera con inchiostro indelebile nero,
scrivendo in carattere stampatello e curando che il modello non sia
piegato o sgualcito. Le domande ed i modelli GC 002 dovranno essere
spediti con unica raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella postale
353 - 00187 Roma centro, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro e data
dell'ufficio postale accettante.
3. Il personale in servizio puo', in alternativa alla spedizione
della domanda e del modello GC 002 a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento (come indicato al precedente comma 2), presentare gli
stessi nel termine sopraindicato al Comando del Reparto o Ente di
appartenenza. Questo dovra' apporre in calce alla sola domanda il
visto e la data di presentazione della medesima e dovra' provvedere a
trasmetterla, unitamente al modello GC 002, al suindicato indirizzo
improrogabilmente entro il terzo giorno dalla data di presentazione.
In tal caso per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando ricevente.
4. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero
per motivi di servizio potranno compilare la domanda anche su modello
non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui all'allegato
A ed inoltrarla, entro i termini sopra indicati, tramite l'Autorita'
diplomatica o consolare che ne curera' l'immediato inoltro al
predetto indirizzo (entro il terzo giorno dalla data di ricezione). I
militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non vi
sono le predette Autorita', potranno presentare, entro i medesimi
termini, la domanda al comando di appartenenza, che provvedera' a
trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo (entro il terzo
giorno dalla data di ricezione), dopo avervi apposto il visto di
avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione
fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
dell'Autorita/Comando ricevente.
5. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci, dovra'
dichiarare nella domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o
ha assolto agli obblighi militari;
c) il proprio stato civile;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) il possesso della laurea specialistica in psicologia,
l'Universita' presso la quale e' stata conseguita, con il relativo
indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, data di
conseguimento e voto;
f) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione di cui al gia' citato art. 2, comma 1, lettera c),
l'Universita' presso il quale e' stato conseguito, con il relativo
indirizzo, e la relativa data;
g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per
aver acquisito la qualifica di imputato. Il concorrente dovra'
impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione Casella Postale 353 -
00187 Roma Centro - qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
h) il servizio militare eventualmente prestato o in atto, con
indicazione della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di
complemento o ufficiale in ferma prefissata, la data di inizio del
corso A.U.C. o del corso A.U.F.P., il numero e tipologia dello stesso
e l'anzianita' giuridica. Inoltre, se ufficiale di complemento dovra'
indicare la data di fine servizio di prima nomina, l'eventuale
ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine
ferma biennale;
i) per i soli concorrenti di sesso maschile:
- la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il
distretto militare o la capitaneria di porto di appartenenza;
- di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza»
ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
j) gli eventuali servizi prestati presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o
dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato dimesso d'autorita', per motivi
disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per perdita
permanente dei requisiti di idoneita' fisica da accademie, scuole,
istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia
dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
l) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritenga
utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 7;
m) il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza di cui
all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
n) l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
o) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, possibilmente, il numero telefonico. Il concorrente
dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o fax
(06/4827347), al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione - via XX settembre 123/A - 00187 Roma, ogni variazione
del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
p) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 14;
q) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
r) la lingua straniera (una a scelta fra inglese, francese,
tedesco o spagnolo) nella quale intenda sostenere la prova orale
facoltativa;
s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
t) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali necessari per lo svolgimento del concorso (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
6. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
7. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla
domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza di cui al precedente comma 5, lettere e), f), j), l) e m),
anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
8. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato A al presente
decreto.

                               Art. 4.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito con il decreto
dirigenziale di cui al successivo art. 13, comma 2 (presumibilmente
entro il mese di novembre 2005), dovranno essere risultati idonei in
tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente
comma 1.

                               Art. 5.
 
Commissioni
 
1. Con successivo decreto sara' nominata la Commissione
esaminatrice per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei
titoli e per la formazione della graduatoria di merito, che sara'
cosi' composta:
- un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier Generale
medico del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre 3 anni, Presidente;
- un ufficiale medico del Corpo sanitario dell'Esercito, in
servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello,
specialista in psichiatria, membro;
- un ufficiale medico del Corpo sanitario dell'Esercito, in
servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello,
specialista in psicologia clinica/medica, membro;
- un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, laureato
in psicologia, abilitato ed iscritto all'albo professionale ovvero un
docente della materia con analoghi requisiti, membro;
- un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado
non inferiore a capitano, segretario senza diritto a voto.
2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le
Commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti
sanitari, per l'accertamento attitudinale e per gli ulteriori
accertamenti sanitari, che saranno cosi' composte:
a) per le prove di efficienza fisica:
- un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a colonnello, Presidente;
- due ufficiali dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a maggiore qualificati istruttori militari di
educazione fisica, membri;
- un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario senza diritto a voto.
La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
b) per gli accertamenti sanitari:
- un colonnello medico del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, Presidente;
- due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni;
c) per l'accertamento attitudinale:
- un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo
normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, Presidente;
- un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario
dell'Esercito specialista in psichiatria, e/o psicologia clinica,
membro;
- un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito laureato
in psicologia, membro.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano
fatto parte delle Commissioni di cui ai precedenti commi 1 e presente
comma 2, lettera b).
Detta Commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio
permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da
psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito;
d) per gli ulteriori accertamenti sanitari:
- un Brigadier Generale medico del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, Presidente;
- due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della Commissione
esaminatrice e di quella per gli accertamenti sanitari di cui
rispettivamente alle precedenti lettere b) e c) del presente comma.

                               Art. 6.
 
Prove scritte
 
Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale consistente in una
serie di quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta volti
ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul
piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualita', di educazione civica, di storia, di geografia, di
matematica, nonche' la conoscenza della normativa di interesse delle
Forze armate, il cui programma e' riportato nell'allegato C, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il numero dei quesiti (dei quali il 50% di cultura generale e il
50% di cultura militare) e la durata massima della prova saranno
fissati dalla Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5,
comma 1, e comunicati ai concorrenti prima dell'inizio della prova
stessa.
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale,
consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di sei ore, di un
tema su argomenti tratti dal programma riportato nel gia' citato
allegato C al presente decreto.
Dette prove avranno luogo, con inizio non prima delle ore 8,30
dell'orario ufficiale, presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito, caserma «Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti
n. 2, Foligno, secondo il seguente diario:
a) prova scritta di cultura generale: 22 giugno 2005;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale: 23 giugno
2005.
Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento di
dette prove verranno rese note con avviso pubblicato, con valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 7 giugno 2005. Nella
stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 7 giugno 2005 tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede prevista entro
le ore 7,30 dei giorni prescritti, muniti di carta d'identita' o di
altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia,
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' di copia della
domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta della
raccomandata con cui la medesima e' stata spedita.
Essi dovranno avere con se' una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero. L'occorrente per l'espletamento della prova sara'
loro fornito sul posto.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della predetta
prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14
e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
6. La correzione della prova scritta di cultura generale sara'
effettuata subito dopo il termine della stessa con l'ausilio di
sistemi informatizzati. I risultati verranno resi noti dalla
Commissione appena terminate le relative operazioni.
Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in
trentesimi in relazione al numero di risposte esatte fornite. Per
essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale di cui al precedente comma 1, lettera b), i
concorrenti dovranno aver risposto correttamente almeno al 60 per
cento dei quesiti posti. In tal caso ad essi verra' attribuito il
punteggio di 18/30i. I concorrenti che non avranno riportato la
sufficienza nella prova di cultura generale non saranno ammessi a
sostenere il giorno successivo la prova di cultura
tecnico-professionale.
7. Per esigenze di celerita' e di economicita' dell'azione
amministrativa non sara' inviata ai concorrenti che abbiano sostenuto
la prova scritta di cultura generale comunicazione circa l'esito
della medesima a mezzo lettera o telegramma. L'esito della prova
sara' reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora che sara'
stata indicata dal presidente della commissione esaminatrice. Alla
sede di esame verranno affissi in bacheca appositi elenchi, uno degli
idonei, uno dei non idonei. Gli idonei, inoltre, saranno invitati a
ritirare subito dopo la comunicazione scritta riportante il voto
conseguito alla prova, rilasciandone ricevuta.
Per i non idonei l'affissione dell'elenco in bacheca costituira'
notifica dell'esito della prova.
8. I concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad
eccezione della carta che sara' loro fornita sul posto.
9. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
10. Anche per quanto concerne le modalita' di svolgimento di tale
prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
11. I concorrenti, per essere ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica, dovranno riportare nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale un punteggio di almeno 18/30i. Essi riceveranno
comunicazione del superamento di detta prova, come indicato al
successivo art. 8.
12. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di
cultura tecnico - professionale non riceveranno comunicazione del
mancato superamento di detta prova, ma potranno richiedere
informazioni sull'esito della stessa, a partire dal 45° giorno
successivo alla data di svolgimento della prova al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - Servizio
relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito - via XX settembre
n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613
ovvero consultare il sito web www.persomil.difesa.it>

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli di merito
 
1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma
1, procedera' a valutare i titoli dei soli concorrenti che si siano
presentati alla prova scritta di cultura tecnico-professionale del
concorso, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, siano stati dichiarati
nelle domande medesime con le modalita' indicate nel precedente
art. 3.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari
a 10/30i, cosi' ripartiti:
a) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente
alla stessa nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello
Stato: fino ad un massimo di punti 2;
b) attivita' professionale svolta dopo la laurea e attinente
alla stessa presso strutture pubbliche o private: fino ad un massimo
di punti 2;
c) laurea specialistica richiesta per la partecipazione al
concorso:
- se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode:
punti 1;
- se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105: punti
0,5;
d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 1;
e) corsi post-lauream di formazione in tecniche di
psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti 2;
f) corsi di formazione post-universitaria della durata, almeno
di un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle
organizzazioni fino ad un massimo di punti 2.

                               Art. 8.
 
Prove di efficienza fisica
 
1. I concorrenti che nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30i
saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora
idonei, saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale.
2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e
quello attitudinale avranno luogo presso il Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno nei giorni che
saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o
telegramma, presumibilmente nella seconda decade del mese
di settembre 2005.
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro
muniti di tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti:
a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera rilasciato da medici della federazione medico
sportiva italiana ovvero dal personale sanitario delle strutture
pubbliche o private convenzionate, normativamente previste. La
mancata presentazione di tale certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere dette prove. In sostituzione
di detto certificato il personale militare dell'Esercito in servizio
non di leva potra' produrre il certificato di cui al successivo comma
7, ai fini e con l'effetto ivi previsti;
b) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante la recente
effettuazione, da non oltre tre mesi, dell'accertamento dei markers
dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti
sanitari;
c) eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, se effettuato entro i tre mesi precedenti la data della
visita medica presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate;
d) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata entro i tre mesi precedenti la data di presentazione
(solo se di sesso femminile). La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione della concorrente agli
accertamenti sanitari;
e) eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza
- mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime (solo
se di sesso femminile).
I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto del test di gravidanza di cui al presente comma saranno
sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo
art. 9, comma 3, al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di
detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla
concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e
produrra' l'effetto indicato al successivo art. 9, comma 4.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
a) piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6') - esercizio
obbligatorio;
c) salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi)
- esercizio facoltativo;
d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso maschile e' riportato nell'allegato D, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
a) piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
b) corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7') - esercizio
obbligatorio;
c) salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi)
- esercizio facoltativo;
d) salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60", massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
di sesso femminile e' riportato nel gia' citato allegato D al
presente decreto.
6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
allegato D al presente decreto.
Il medesimo allegato D contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
7. Il personale militare dell'Esercito in servizio non di leva
sara' esonerato dal sostenere gli esercizi obbligatori sopra indicati
qualora, all'atto della presentazione presso il Centro, esibisca la
certificazione, rilasciata dal Comandante di Corpo secondo il modello
riportato nel gia' citato allegato D al presente decreto, che attesti
il superamento delle prove di efficienza operativa previste dalla
pubblicazione 12/A/1 «L'addestramento militare», ed. 1989, e
successive modificazioni e integrazioni.
La mancata esibizione di detta certificazione determinera'
l'obbligo per detto personale di sostenere gli esercizi di cui sopra,
previa esibizione della dichiarazione rilasciata dal dirigente del
servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui il concorrente presta
servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa di cui sopra, ovvero
del certificato di cui al precedente comma 3, primo alinea.
Il controllo delle certificazioni di cui al presente comma verra'
effettuato dalla Commissione preposta alle prove di efficienza fisica
di cui all'art. 5, comma 2, lettera a).
L'esito positivo di detto controllo ovvero, in subordine, il
superamento presso il Centro degli esercizi obbligatori, consentira'
ai concorrenti in servizio di effettuare, qualora lo richiedano
espressamente, gli esercizi facoltativi, al solo fine di conseguire
il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato D al
presente decreto.
Sara' cura, pertanto, dei Reparti/Enti di appartenenza provvedere
al rilascio, qualora richiesto dagli interessati, della suddetta
certificazione.
8. La Commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
b) avviera' senza indugio alla competente Commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di
gravidanza fosse risultato positivo ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al successivo art. 9, comma 4;
c) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o
entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente
indicato nel gia' citato allegato D al presente decreto. Tale
punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2
punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera'
alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 13.
9. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento previsti per dette prove,
la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per
documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alle
prove di efficienza fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a
mezzo telegramma o fax numero 06/4827347) al massimo entro il giorno
della prova, inviando documentazione probatoria dei motivi
dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo
se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione della
graduatoria finale di cui al successivo art. 13.

                               Art. 9.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti che avranno conseguito giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della
Commissione di cui al precedente art. 5, comma 2, lettera b), ad
accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso
dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali ufficiali in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito.
2. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare» e
delle vigenti Direttive applicative emanate dalla Direzione generale
della sanita' militare gli accertamenti sanitari saranno volti a
verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei
seguenti specifici requisiti fisici:
a) statura non inferiore a:
- m 1,65, se di sesso maschile;
- m 1,61, se di sesso femminile;
b) visus corretto non inferiore a 10/10i complessivi e non
inferiore a 4/10i nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio. Tale
acutezza visiva potra' essere raggiunta con correzione non superiore
a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per
l'astigmatismo misto (tali unita' di misura valgono anche per un solo
occhio).
Senso cromatico normale accertato con le matassine colorate.
c) percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad
almeno sette metri di distanza da un orecchio e ed una distanza non
inferiore a quattro metri dall'altro ovvero ad almeno sei metri di
distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
d) normale assetto della struttura della personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
3. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate, come indicato al precedente art. 8, comma 3;
b) cardiologico con E.C.G.;
c) oculistico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine;
g) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
birilubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo);
La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
4. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
precedente art. 8, comma 3, la Commissione non potra' procedere agli
accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000,
n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare.
5. La Commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
a) «Idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione del
profilo sanitario di cui al successivo comma 6;
b) «Non idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione
della causa di non idoneita'.
6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
 

PS CO AC AR AV LS LI VS AU
2 3 2 2 2 2 2 3 2
 
7. Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni
coefficiente 2 o 3 di ciascuna delle caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad
ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio
pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine
degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
8. Saranno giudicati non idonei dalla predetta Commissione i
concorrenti risultati affetti da:
a) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o
disartria);
b) esito positivo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonche'
per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
c) malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
d) imperfezioni ed infermita' che seppur non contemplate nei
precedenti alinea, risultino comunque incompatibili con il successivo
impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo sanitario dell'Esercito.
9. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciare prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e
comunque entro i successivi trenta giorni, la Commissione rinviera'
il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli
all'accertamento definitivo per verificare il possesso dell'idoneita'
fisica.
I concorrenti che non fossero riconosciuti, al momento della
visita, in possesso della prevista idoneita' saranno giudicati «non
idonei» ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato
seduta stante agli interessati.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove.
11. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia far
pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella
postale 353 - 00187 Roma Centro, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax
(numero 06.4827347), specifica istanza, corredata da idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
12. La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti
all'istanza di cui sopra sara' valutata dalla Commissione di cui al
precedente art. 5, comma 2, lettera d). che, solo qualora lo ritenga
necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
13. In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
14. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti ne
riceveranno, da parte dalla Direzione generale per il personale
militare, formale comunicazione.
15. I concorrenti dichiarati «non idonei» anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 11 o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o che ad essi abbiano rinunciato
saranno esclusi dal concorso.

                              Art. 10.
 
Accertamento attitudinale
 
1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti
giudicati idonei saranno sottoposti ad accertamento attitudinale per
il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento
delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale
del Corpo sanitario dell'Esercito, da parte della Commissione di cui
al precedente art. 5, comma 2, lettera c).
2. Detta Commissione attraverso una serie di prove (batteria
testologica e questionario informativo) ed una intervista di
selezione individuale valutera':
- come il soggetto pensa;
- come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
- come il soggetto lavora;
- motivazione e valori che sostengono la scelta.
Verranno pertanto indagate le seguenti aree:
- area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le
situazioni reali);
- area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
- area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
- area motivazionale e di identificazione con l'organizzazione
(reali aspettative professionali, capacita' di condividere ed
interiorizzare norme e principi dell'organizzazione militare).
3. Il giudizio espresso dalla Commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati non
idonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di quello attitudinale dovranno essere inviati a cura del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, entro il terzo giorno
dalla data di conclusione degli stessi.

                              Art. 11.
 
Prova orale
 
1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia'
citato allegato C al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel
giorno che saranno resi noti agli interessati con lettera
raccomandata o telegramma (presumibilmente nel mese di ottobre 2005).
3. I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno
stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal
concorso. La Direzione generale per il personale militare si riserva
la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che per
documentata causa di forza maggiore non potessero presentarsi alla
prova orale nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno
far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o
fax numero 06/4827347) al massimo entro il giorno della prova,
inviando documentazione probatoria dei motivi dell'assenza. Tuttavia
la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti
compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di
cui al successivo art. 13.
4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30i.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo, con le modalita' riportate nel gia'
citato allegato C.
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera'
contestualmente alla prova orale.
6. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnata una
votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:
- da 0 a 17,999/30i: punti 0;
- da 18/30i a 19,999/30i: punti 1,00;
- da 20/30i a 21,999/30i: punti 2,00;
- da 22/30i a 23,999/30i: punti 3,00;
- da 24/30i a 25,999/30i: punti 4,00;
- da 26/30 a 27,999/30i punti 5,00;
- da 28/30 a 30/30i punti 6,00.

                              Art. 12.
 
Spese di viaggio e licenza
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti dall'art. 4 del presente decreto sono a carico
dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 4,
nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della
sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti il rientro alla
sede di servizio.

                              Art. 13.
 
Graduatoria
 
1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla Commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti
in base alla somma dei punti riportati in ciascuna delle prove
d'esame, nonche' degli eventuali punteggi conseguiti nella
valutazione dei titoli, nelle prove di efficienza fisica, negli
accertamenti sanitari e nella prova orale facoltativa di lingua
straniera.
2. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto
dirigenziale.
Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia' citato
allegato E eventualmente dichiarati dai concorrenti nella domanda di
partecipazione al concorso.
3. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria sara'
inoltre pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito web
«www.persomil.difesa.it».

                              Art. 14.
 
Nomina
 
1. I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento
anche successivo alla nomina del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente
decreto.
3. I vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2, saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultassero
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 13, entro 1/12 della
durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo
l'ordine di graduatoria.
Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 10
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare
il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
5. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in
tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo a meno che, se di sesso maschile, non debbano completare gli
obblighi di leva.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.

                              Art. 15.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvedera' a
richiedere alle Amministrazioni pubbliche ed Enti competenti la
conferma di quanto dichiarato dai vincitori nella domanda di
partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.

                              Art. 16.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 17.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale della Direzione generale del personale militare,
titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il
Direttore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della Direzione
generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2005
Amm. Sq. Mario Lucidi

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