Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DI VERONA Concorso per l'ammissione al corso di dottorato ...
 
 
 

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UNIVERSITA' DI VERONA

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca - 20°
ciclo - VI ciclo nuova serie

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.95 del 30/11/2004
Ente:UNIVERSITA' DI VERONA
Località:Verona  (VR)
Codice atto:04E07886
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/12/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Verona emanato
con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994 e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1994;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento
del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati
con decreto del Ministro;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, con cui e' stato
emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Visto il proprio decreto rettorale n. 74 del 7 gennaio 2004 con
cui e' stato emanato il «Regolamento dottorato di ricerca»;
Visto il proprio decreto rettorale n. 9843 dell'8 settembre 1998
con cui e' stato emanato il «Regolamento per l'attribuzione di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca»,
successivamente modificato con decreto rettorale n. 6855 del
12 ottobre 2000;
Viste le deliberazioni del senato accademico allargato in data
17 febbraio 2004 e 15 giugno 2004 e del Consiglio di amministrazione
in data 27 febbraio 2004 e 25 giugno 2004, con le quali viene
approvata l'attivazione per i corsi di dottorato di ricerca del 20°
ciclo - VI ciclo nuova serie; e determinato il numero e l'ammontare
delle borse di studio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari» e successive integrazioni con decreto ministeriale
21 febbraio 2002 e 25 febbraio 2002;
Visto il ««Bando per l'attribuzione per le borse di studio, la
concessione dell'esonero tasse e dei contributi e fruizione dei
servizi Esu-ARDSU (Alloggi, mensa) per l'anno accademico 2004/2005»,
pubblicato con decreto rettorale n. 1452 dell'8 luglio 2004;
Sentiti i pareri espressi in data 22 aprile 2004 e 22 giugno 2004
dal nucleo di valutazione interno;
Vista le deliberazioni del senato accademico R. del 5 ottobre
2004 e del Consiglio di amministrazione del 29 ottobre 2004 relative
alla stipula dell'accordo di cooperazione interuniversitaria tra
l'Universita' di Verona e la Juristische Fakultaet dell'Universita'
di Regensburg;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
I corsi di dottorato di ricerca sono attivati per anno accademico
coincidente con l'anno solare.
E' istituito, a seguito di accordo di cooperazione
interuniversitaria tra l'Universita' degli studi di Verona (sede
amministrativa) e l'Universita' di Regensburg, nell'ambito del 20°
ciclo - VI ciclo nuova serie, il corso di dottorato di ricerca, in
«Il diritto privato europeo dei rapporti patrimoniali», che avra'
decorrenza con l'anno accademico 2004/2005. Una delle borse
finanziate dall'Universita' di Verona verra' assegnata per lo
svolgimento di una ricerca, nell'ambito del programma di
internazionalizzazione, che interessa i settori
scientifico-disciplinari diritto privato, diritto commerciale,
diritto comparato, diritto internazionale.
E' indetto, pertanto, presso l'Universita' degli studi di Verona
un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al corso di
dottorato di ricerca in:
DIRITTO PRIVATO EUROPEO
DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
 
Dipartimento proponente |Studi giuridici
---------------------------------------------------------------------
Sedi consorziate |Trieste - Teramo
---------------------------------------------------------------------
Coordinatore |Prof. Alessio Zaccaria
---------------------------------------------------------------------
Durata del corso |Tre anni
---------------------------------------------------------------------
Posti |Quattro
---------------------------------------------------------------------
Borse |Tre di cui:
---------------------------------------------------------------------
| due finanziate dall'Ateneo
---------------------------------------------------------------------
| una finanziata dall'Universita' di
| Trieste
---------------------------------------------------------------------
Prova scritta |28 gennaio 2004, ore 10
---------------------------------------------------------------------
Prova orale |28 gennaio 2004, ore 16
---------------------------------------------------------------------
|Facolta' di giurisprudenza - aula A -
|SS. Trinita' - v.le SS. Trinita', 4 -
Presso |37121 Verona
---------------------------------------------------------------------
|Il diritto privato europeo dei rapporti
|patrimoniali alla luce del processo di
|armonizzazione del diritto privato in
|Europa. In particolare: i principi
|generali comuni agli ordinamenti
|europei; il diritto interno di
|derivazione comunitaria e il rapporto
|con il diritto comunitario; il diritto
|europeo dei consumatori; il diritto
|europeo dei rapporti d'impresa; lo stato
|attuale dell'armonizzazione e le
|iniziative per l'unificazione del
|diritto privato nell'Unione Europea, con
|riguardo anche all'influenza, su tale
|processo, del diritto uniforme dei
Materie su cui verte l'esame|contratti commerciali internazionali.
 
ll numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti di soggetti pubblici e privati, fino alla copertura
dei posti messi a concorso.

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea
ante riforma decreto ministeriale n. 599/1999 o laurea specialistica
conseguita in Italia, o di analogo titolo accademico conseguito
all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche,
anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e
mobilita'.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre il giorno
antecedente la data di svolgimento della prima prova. In tal caso
l'ammissione al concorso verra' disposta con riserva ed il candidato
sara' tenuto a presentare tempestivamente e comunque in sede della
prima prova concorsuale, il relativo certificato di laurea o
autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
I candidati in possesso di titolo che non sia gia' stato
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
I cittadini stranieri, in caso di impossibilita' a far pervenire
la documentazione originale perfezionata dalle rappresentanze
consolari, entro la data di scadenza del presente bando, potranno,
entro lo stesso termine, consegnare (o inoltrare anche a mezzo fax)
copia della documentazione non perfezionata, unitamente alla
dichiarazione della rappresentanza consolare dell'avvenuta richiesta
da parte dell'interessato di perfezionamento dei documenti. I
candidati, fatto salvo il giudizio favorevole del collegio dei
docenti in merito all'equipollenza del titolo, saranno ammessi alla
prova scritta «con riserva».
Lo scioglimento della riserva sara' subordinato alla consegna
della documentazione originale agli uffici, entro e non oltre il
giorno antecedente la data di svolgimento della prima prova.
Possono, inoltre, presentare domanda di partecipazione i titolari
di assegni di ricerca.
Per essere ammessi al dottorato internazionale i candidati devono
inoltre:
a) essere in possesso del diploma di maturita' conseguito in
Italia o diploma equipollente conseguito in altro Paese dell'Unione
europea;
b) possedere una sufficiente conoscenza della lingua latina
conseguita nel corso degli studi superiori (liceo classico o liceo
scientifico), degli studi universitari ovvero con altre modalita'
(corsi specifici, ecc.) da specificare nella domanda;
c) non avere gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca in
giurisprudenza presso un'universita' della Repubblica federale di
Germania ne' essere stato definitivamente respinto all'esame per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca in giurisprudenza;
d) non essere indegni all'uso di un titolo accademico ai sensi
della legge tedesca del 7 giugno 1939 sull'uso dei titoli accademici
(BayBS Erg. Bd. p. 115), il cui 1/2 4, comma 1, dispone quanto segue:
«Il titolo accademico rilasciato da un'universita' statale tedesca
puo' essere revocato, a) se successivamente si accerta che e' stato
conseguito con frode o se requisiti essenziali per il suo rilascio
sono stati erroneamente considerati come esistenti, b) se
successivamente si accerta che il titolare era indegno al
conseguimento di un titolo accademico, c) se il titolare, con un
comportamento successivo, si sia dimostrato indegno all'uso di un
titolo accademico. Sulla revoca decide l'Universita' che ha
rilasciato il titolo».
e) sostenere la prova di lingua straniera nella lingua tedesca;

                               Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Verona, Direzione II - Area diritto
allo studio e dottorati di ricerca - via S. Francesco, 22 - 37129
Verona - e redatta in carta libera secondo lo schema allegato al
presente bando, dovra' pervenire a questa Amministrazione entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una delle seguenti
modalita':
consegna all'Area diritto allo studio e dottorati di ricerca,
con il seguente orario: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle
ore13;
spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo: Area
diritto allo studio e dottorati di ricerca - via S. Francesco, 22 -
37129 Verona;
trasmissione via fax al seguente numero: 045-8028779 (Area
diritto allo studio e dottorati di ricerca).
Qualora la domanda pervenga all'Ufficio per le vie postali, fax o
tramite terze persone, la stessa deve essere accompagnata dalla
fotocopia semplice di un valido documento di identita' del candidato.
Per il rispetto del termine fara' fede la data del timbro postale
di spedizione, la data di trasmissione del fax dell'Ufficio ricevente
dell'Amministrazione universitaria o, in caso di domanda consegnata
personalmente, la data della ricevuta rilasciata dall'Ufficio al
momento della consegna.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' in
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Nella domanda il candidato deve dichiarare con precisione, sotto
la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome, il codice fiscale, la data ed il
luogo di nascita, la residenza, il numero telefonico e il recapito
eletto ai fini del concorso e l'eventuale e-mail. Possibilmente, per
quanto riguarda i cittadini comunitari ed extracomunitari, un
recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia,
eletta quale domicilio;
b) la propria cittadinanza;
c) l'esatta denominazione del corso di dottorato cui intende
partecipare;
d) la laurea posseduta o che si conseguira' entro i termini di
cui all'art. 2, con la data e l'universita' presso cui e' stata
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. Nel caso il titolo
straniero non fosse gia' stato dichiarato equipollente, il candidato
dovra' richiedere al Collegio dei Docenti del corso per cui si chiede
l'ammissione, la dichiarazione di equipollenza del titolo, ai soli
fini della partecipazione al concorso di dottorato;
e) di indicare le lingue straniere conosciute;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Nel caso il candidato desideri partecipare al programma di
internazionalizzazione del dottorato, questo dovra' essere indicato
nella medesima domanda di ammissione.
In tal caso, il candidato deve inoltre dichiarare, sotto la
propria responsabilita':
h) di essere in possesso del diploma di maturita' conseguito in
Italia o diploma equipollente conseguito in altro Paese della Unione
europea;
i) di possedere una sufficiente conoscenza della lingua latina
conseguita nel corso degli studi superiori (liceo classico o liceo
scientifico), degli studi universitari ovvero con altre modalita'
(corsi specifici, ecc.) da specificare nella domanda;
l) di non avere gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca
in giurisprudenza presso un'Universita' della Repubblica federale di
Germania ne' essere stato definitivamente respinto all'esame per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca in giurisprudenza;
m) non essere indegni all'uso di un titolo accademico ai sensi
della legge tedesca del 7 giugno 1939 sull'uso dei titoli accademici
(BayBS Erg. Bd. p. 115), il cui 1/2 4, comma 1, dispone quanto segue:
«Il titolo accademico rilasciato da un'universita' statale tedesca
puo' essere revocato, a) se successivamente si accerta che e' stato
conseguito con frode o se requisiti essenziali per il suo rilascio
sono stati erroneamente considerati come esistenti, b) se
successivamente si accerta che il titolare era indegno al
conseguimento di un titolo accademico, c) se il titolare, con un
comportamento successivo, si sia dimostrato indegno all'uso di un
titolo accademico. Sulla revoca decide l'Universita' che ha
rilasciato il titolo».
n) di sostenere la prova di lingua straniera nella lingua
tedesca;
I candidati portatori di handicap in applicazione degli
articoli 16 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come
modificato dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17, possono richiedere gli
ausili necessari in relazione al loro handicap, nonche' l'eventuale
concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova. La
relativa richiesta va presentata contestualmente alla domanda di
presentazione al corso.
L'esclusione dal concorso puo' essere disposta in qualsiasi
momento, per difetto dei requisiti di ammissione, per domanda
presentata o pervenuta oltre il termine stabilito o priva dell'esatta
denominazione del concorso.

                               Art. 4.
Prove d'esame
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del
candidato alla ricerca scientifica.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della
o delle lingue straniere indicate dal candidato.
All'atto dello svolgimento della prova orale, il candidato potra'
presentare alla commissione un curriculum vitae, titoli e
pubblicazioni al fine di dimostrare la propria attitudine alla
ricerca scientifica.
Il candidato che desideri partecipare al programma di
internazionalizzazione del dottorato deve dimostrare di possedere
un'adeguata conoscenza della lingua tedesca e della lingua latina.
Il giorno della prova scritta, ultimata la correzione degli
elaborati, la commissione comunichera' ai candidati l'elenco degli
ammessi alla prova orale.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili.
In caso di parita' di voti prevale la valutazione della
situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive integrazioni
con decreto ministeriale 21 febbraio 2002 e 25 febbraio 2002.
L'esame di ammissione puo' essere sostenuto anche in lingua
straniera, su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione del
collegio dei docenti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identita', patente di
guida, passaporto, tessera postale, porto d'armi.
L'esito delle prove sara' reso noto esclusivamente mediante
affissione delle graduatorie all'albo ufficiale dell'Ateneo entro i
quindici giorni successivi allo svolgimento delle stesse e
pubblicazione nel sito Internet http://www.univr.it/ (percorso:
servizi agli studenti-diritto allo studio e dottorati di
ricerca-dottorati di ricerca).
I candidati non riceveranno alcuna comunicazione a domicilio.

                               Art. 5.
Programma formativo del dottorato
Il programma formativo del dottorato, comune anche al dottorato
internazionale, ha ad oggetto il diritto privato europeo dei rapporti
patrimoniali alla luce del processo di armonizzazione del diritto
privato in Europa e mira all'approfondimento, tra gli altri, dei
seguenti settori specifici di ricerca: i principi generali comuni
agli ordinamenti europei; il diritto interno di derivazione
comunitaria e il rapporto con il diritto comunitario; il diritto
europeo dei consumatori; il diritto europeo dei rapporti d'impresa;
lo stato attuale dell'armonizzazione e le iniziative per
l'unificazione del diritto privato nell'Unione Europea, con riguardo
anche all'influenza, su tale processo, del diritto uniforme dei
contratti commerciali internazionali.
Nell'ambito del dottorato internazionale si avra' specifico
riguardo, in questi ambiti, anche al confronto tra ordinamento
tedesco e ordinamento italiano.
Scopo del progetto e' quello di permettere agli studenti iscritti
al programma di dottorato di acquisire, nelle materie indicate, la
capacita' di svolgere attivita' di ricerca di alta qualificazione, di
produrre tesi del piu' alto livello scientifico e di ottenere
un'adeguata «maturita' scientifica». Per «maturita' scientifica» si
intende solida conoscenza di un ampio settore di ricerca, competenza
nell'applicazione delle fondamentali tecniche del settore e capacita'
di valutare la significativita' scientifica di risultati nel settore
in questione.
La formazione dei dottori di ricerca che non partecipano al
programma di internazionalizzazione sara' comprensiva di un periodo
di studio di almeno dodici mesi presso universita' o istituti di
ricerca all'estero, nonche' di eventuali stages presso soggetti
pubblici o privati.
La formazione dei dottori di ricerca che partecipano al programma
di internazionalizzazione sara' comprensiva di un periodo di studio
di durata compresa tra sei e diciotto mesi presso l'Universita'
partner dell'accordo di cooperazione internazionale, nonche' di
eventuali stages presso soggetti pubblici o privati.

                               Art. 6.
Commissione giudicatrice
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno nominate dal
rettore sentito il collegio docenti, e sono composte da tre membri
scelti tra i professori di ruolo e ricercatori anche non confermati,
appartenenti ai settori scientifico disciplinari ai quali si
riferisce il corso. La commissione puo' essere integrata da non piu'
di due esperti, anche stranieri, appartenenti a strutture pubbliche e
private di ricerca.
Le commissioni nominano al proprio interno il presidente e il
segretario.

                               Art. 7.
Ammissione ai corsi
Il 20° ciclo - VI ciclo nuova serie - di dottorato di ricerca
avra' pertanto decorrenza con l'anno accademico 2004/2005 ed
iniziera', di norma, a partire dal 1° gennaio 2005. Nel caso di
inizio posticipato rispetto a tale data, si dovra' recuperare entro
il primo anno di corso, il periodo intercorrente tra il 1° gennaio
2005 e la data di effettivo inizio del dottorato, secondo le
modalita' stabilite dal collegio dei docenti.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
In caso di eventuali rinunce da parte degli aventi diritto,
subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria, entro
tre mesi dall'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu'
graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso
di dottorato.
I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di
esame per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca possono:
mantenere l'assegno ed essere ammessi al dottorato senza borsa
di studio, in soprannumero; in tal caso l'Universita' di Verona non
e' impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il proseguimento
dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni;
rinunciare all'assegno e chiedere l'iscrizione al corso di
dottorato, nel caso risultino vincitori di posto con borsa. L'opzione
e' irrevocabile.
Avvertenze:
a) E' vietata l'iscrizione contemporanea ad un'altra
Universita' italiana o estera o a questa assimilabile o a un altro
corso di studio di questa universita' o ad uno degli istituti di
specializzazione in psicoterapia riconosciuti ai sensi del decreto
ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, o ad una delle scuole
superiori per interpreti e traduttori (ora denominate scuole
superiori per mediatori linguistici) riconosciute ai sensi del
decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, o infine ad un istituto
dell'alta formazione artistica e musicale (Accademie e Conservatori
di musica);
b) Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal
candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
(articoli 75 e 76 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d'ufficio
dall'eventuale iscrizione.
L'Amministrazione universitaria provvedera' al recupero degli
eventuali benefici concessi (ad esempio: borsa di studio, riduzione
contribuzione studentesca) e non procedera' ad alcun tipo di rimborso
delle tasse versate. La dichiarazione mendace comportera' infine
l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte dei
controinteressati.

                               Art. 8.
Domanda di iscrizione
I concorrenti risultati vincitori devono presentare o far
pervenire all'area diritto allo studio e dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi di Verona - via S. Francesco, 22- 37129
Verona, pena la decadenza, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sull'albo ufficiale
dell'Ateneo e nel sito Internet http://www.univr.it/ (percorso:
Servizi agli Studenti-Diritto allo studio e dottorati di
ricerca-Dottorati di ricerca), domanda di iscrizione al corso di
dottorato corredata della marca da bollo di Euro 11,00 e della
ricevuta dell'eventuale versamento delle tasse e dei contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi previsto dall'art. 9;
La suddetta domanda (disponibile sul sito internet
http://www.univr.it, percorso: Servizi agli Studenti-Diritto allo
studio e dottorati di ricerca-Dottorati di ricerca) dovra' contenere
le seguenti dichiarazioni:
a) laurea posseduta;
b) di non essere iscritto/a ed impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di dottorato per tutta la durata del corso suindicato;
c) di non essere iscritto/a contemporaneamente a piu' corsi di
studio che comportino il conseguimento di un titolo (laurea, laurea
specialistica, master, scuola di specializzazione, altro dottorato di
ricerca) e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne o
interromperne la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato;
la sospensione non e' consentita per i laureati in medicina e
chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione disciplinate dai
decreti legislativi n. 257/1991 e 368/1999;
d) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
e) di impegnarsi a richiedere al collegio dei docenti del
proprio corso di dottorato l'autorizzazione per l'eventuale
svolgimento di attivita' lavorative esterne o per la prosecuzione
dell'attivita' lavorativa in essere al momento dell'iscrizione al
corso di dottorato. Si ricorda che il pubblico dipendente ammesso ai
corsi di dottorato di ricerca puo' chiedere di essere collocato, fin
dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegno ed usufruire della borsa di
studio. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza. In caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
ai sensi del secondo periodo (rif. art. 52, comma 57, legge
28 dicembre 2001, n. 448);
f) qualora il candidato diventi assegnatario della borsa di
studio:
indicare di quale posto (con borsa libera o con borsa
vincolata dal programma di internazionalizzazione che verra'
assegnata per la ricerca nell'ambito dei settori
scientifico-disciplinari diritto privato, diritto commerciale,
diritto comparato, diritto internazionale»);
di non cumulare la borsa di dottorato con altra borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca;
di aprire una posizione I.N.P.S., ai fini del versamento dei
contributi.
Il candidato che sia risultato vincitore della borsa vincolata
dal programma di internazionalizzazione e faccia opzione per tale
borsa deve inoltre presentare, per il tramite dell'area diritto allo
studio e dottorati di ricerca, domanda di ammissione al dottorato
internazionale presso la Juristische Fakultät dell'Universität
Regensburg, ai sensi dell'art. 7 della relativa Convenzione di
attuazione.
Alla domanda, indirizzata al Preside della Juristische Fakultät
dell'Universität Regensburg, dovranno essere allegati i seguenti
documenti, in copia:
a) certificato di conseguimento del diploma di maturita';
b) attestato di conoscenza della lingua latina (non necessario
nel caso in cui il candidato abbia conseguito la maturita' classica o
scientifica);
c) dichiarazione, resa dal candidato sotto la propria
responsabilita', di non aver gia' conseguito presso un'altra
universita' della Repubblica federale tedesca il titolo di dottore di
ricerca o aver tentato, con esito negativo, di conseguire questo
titolo ai sensi del 1/2 3 comma 2 del regolamento di dottorato della
Juristische Fakultät dell'Universität Regensburg;
d) certificato generale del casellario giudiziale e certificato
dei carichi pendenti.
Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad altri
aspiranti, secondo l'ordine della graduatoria.

                               Art. 9.
Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero e' indicato al precedente
art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria
di merito formulata dalla commissione giudicatrice, ad eccezione
della borsa vincolata al programma di internazionalizzazione. Questa
verra' attribuita secondo l'ordine di una seconda graduatoria
formulata sulla base dei vincitori della prima che ne hanno fatto
richiesta. Nel caso il candidato risulti vincitore in entrambe le
graduatorie dovra' optare per una delle due borse.
L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 10.561,54, al
lordo del contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata a
carico del borsista pari a 1/3 dell'aliquota complessiva che per il
2005 ammonta al 18%, mentre per gli anni successivi tale aliquota
subira' un ulteriore incremento annuo dello 0.20% fino a raggiungere
il 19%. La suddetta borsa di studio e' esente sia dal pagamento
dell'imposta locale sui redditi (ILOR) che dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF).
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali
posticipate con scadenza il 15 marzo, il 15 maggio, il 15 luglio, il
15 settembre, 15 novembre e il 15 gennaio
Il coordinatore del corso dovra' far pervenire all'area diritto
allo studio e dottorati di ricerca l'attestazione di frequenza entro
il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno; tuttavia, nel caso in cui
il dottorando non adempia agli obblighi di frequenza prescritti,
dovra' esserne data immediata comunicazione.
In caso di sospensione o esclusione dal dottorato, la borsa di
studio e' corrisposta in proporzione ai periodi di frequenza.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento. Tale
periodo non potra' comunque essere superiore alla meta' della durata
del corso di dottorato.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
I vincitori dei posti di dottorato di ricerca senza borsa di
studio potranno concorrere all'assegnazione di una borsa di studio
regionale, purche' in possesso dei requisiti previsti dal «Bando per
l'attribuzione per le borse di studio, la concessione dell'esonero
tasse e dei contributi e fruizione dei servizi Esu-ARDSU (Alloggi,
mensa) per l'anno accademico 2004/2005», pubblicato con decreto
rettorale n. 1452 dell'8 luglio 2004, che puo' essere ritirato presso
l'area diritto allo studio e dottorati di ricerca o consultabile nel
sito http://www.univr.it/benefici.>

                              Art. 10.
Tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di Euro 97,58 di cui
Euro 2,58 per l'assicurazione infortuni e responsabilita' civile e di
Euro 95,00 per la tassa regionale determinata con D.G.R. n. 1697 del
26 maggio 2004.
Ai titolari di borsa di studio detta somma sara' detratta al
momento del pagamento della prima rata della borsa stessa.
I titolari di assegno di ricerca dovranno provvedere
personalmente al versamento dell'importo di Euro 97,58 tramite
apposito bollettino disponibile nel sito http://www.univr.it/>(percorso: Servizi agli Studenti-Diritto allo studio e dottorati di
ricerca-Dottorati di ricerca).
I dottorandi non titolari di borsa di studio dovranno versare un
contributo pari a Euro 896,28 in due rate, nel seguente modo:
1ª rata al momento dell'iscrizione:
 
Premio assicurazione |Euro 002,58
Parte dei contributi |Euro 100,00
Tassa regionale |Euro 095,00
Totale |Euro 197,58
 
2ª rata entro 31 maggio 2005
 
Saldo contributi |Euro 698,70
 
I dottorandi, non titolari di borsa di studio, in possesso dei
requisiti di reddito previsti dall'art. 4 del «Bando per
l'attribuzione per le borse di studio, la concessione dell'esonero
tasse e dei contributi e fruizione dei servizi Esu-ARDSU per l'anno
accademico 2004/2005», pubblicato con decreto rettorale n. 1452
dell'8 luglio 2004, che puo' essere ritirato presso l'area diritto
allo studio e dottorati di ricerca o consultabile sul sito
http://www.univr.it/benefici, possono concorrere all'esonero delle
tasse secondo le modalita' di calcolo previste dall'art. 6 «Esonero
contribuzione studentesca» del suddetto bando.
Sono esonerati totalmente dalle tasse e dai contributi per
l'accesso e la frequenza dei corsi:
i dottorandi con invalidita' riconosciuta pari o superiore al
66%;
il vincitore della borsa di studio regionale;
gli iscritti ad un dottorato di ricerca in «Diritto privato
europeo dei rapporti patrimoniali (Europäisches Privatrecht der
Vermögensbeziehungen)» presso l'Universita' di Regensburg interessati
all'internazionalizzazione.

                              Art. 11.
Diritti e obblighi dei dottorandi
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione. A seguito dell'attivita' svolta dal
dottorando, il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione,
proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento dal corso di
dottorato. Ottenuto il parere favorevole, sara' obbligo dei
dottorandi provvedere all'iscrizione all'anno successivo entro il
31 dicembre di ciascun anno, pena l'esclusione dallo stesso.
E' previsto il differimento della data di inizio del corso nei
casi di maternita', paternita', servizio civile o militare, malattia,
sulla base di idonea certificazione, su richiesta al collegio dei
docenti. E' altresi' consentita per le stesse motivazioni la
richiesta di sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione
della borsa con successivo recupero, previa autorizzazione del
collegio dei docenti.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa
nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti
e su delibera del Consiglio della facolta' interessata. Inoltre i
dottorandi, all'interno del limite massimo previsto al comma
successivo, possono partecipare - comunque in forma non retribuita -
agli esami di profitto per i corsi di laurea, se nominati cultori
della specifica disciplina.
L'attivita' didattica non deve in ogni caso superare quaranta ore
annue e deve svolgersi in discipline cui il dottorato si riferisce:
non deve compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, non
comporta alcun onere per l'Universita' e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli della stessa.
Agli aggiudicatari di borsa di studio e' fatto obbligo di
svolgere un'attivita' di collaborazione all'attivita' di assistenza
agli studenti (attivita' di tutorato), fino ad un massimo di trenta
ore annue.
Tale attivita' dovra' essere svolta presso le facolta' in cui si
tengono insegnamenti in uno dei settori scientifico disciplinari di
riferimento del corso.
I dottorandi non possono essere iscritti contemporaneamente a
piu' corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo e,
in caso affermativo, si impegnano a sospenderne o interromperne la
frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato.
Per quanto riguarda il programma di internazionalizzazione gli
obblighi dei dottorandi sono stabiliti dall'accordo di cooperazione
interuniversitaria tra l'Universita' degli studi di Verona e
l'Universita' di Regensburg.

                              Art. 12.
Conseguimento titolo
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito, a conclusione del
corso, dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale esame si svolge
sulla base di un colloquio con il candidato, avente per tema la sua
tesi previamente esaminata e valutata dalla commissione.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' formata e
nominata, in conformita' al regolamento di Ateneo.
Per il dottorato internazionale, il collegio dei docenti provvede
ad acquisire il giudizio scritto dei tutors del dottorando e, sulla
base di essi, decide sull'ammissione del dottorando all'esame finale.
Per i profili non regolati dalla Convenzione di
Internazionalizzazione, si applica il regolamento del dottorato
dell'Universita' degli studi di Verona.
Se il candidato e' ammesso all'esame finale, l'universita' presso
la quale la tesi e' stata presentata la trasmette immediatamente,
tramite il proprio ufficio per i dottorati di ricerca,
all'universita' straniera, che e' chiamata ad esprimere il proprio
assenso alla prosecuzione della procedura. Se l'universita' straniera
esprime anch'essa il proprio assenso alla prosecuzione della
procedura, l'altra universita' ammette in via definitiva il candidato
all'esame finale per il conseguimento del titolo e da' avvio alla
relativa procedura secondo le norme previste dal proprio regolamento
di dottorato.
Se la tesi e' stata respinta da una delle due universita', oppure
e' stata accettata presso una delle due universita' ma l'universita'
straniera ha negato il proprio assenso alla prosecuzione della
procedura, il procedimento di dottorato in co-tutela si estingue. Il
procedimento di dottorato puo' tuttavia proseguire secondo la regole
generali contenute nei regolamenti di dottorato locale di ciascun
Ateneo.
Una tesi che sia gia' stata presentata presso una delle
universita' parti della Convenzione di internazionalizzazione e ivi
accettata o respinta, non puo' essere presentata nuovamente presso
l'altra universita' parte della Convenzione stessa.
L'esame finale per il conseguimento del titolo e' orale e ha
luogo presso l'universita' di competenza di ciascun dottorando.
La commissione e' costituita secondo le modalita' previste
dall'accordo di cooperazione interuniversitaria tra l'Universita'
degli studi di Verona e l'Universita' di Regensburg.
Al termine dei lavori, la commissione esaminatrice formula un
giudizio sulla tesi presentata dal candidato e sull'esito del
colloquio ed esprime altresi' una valutazione sintetica secondo la
seguente scala: insufficiente; sufficiente; buono; molto buono;
ottimo. Ai fini dell'equivalenza con le votazioni attribuite
nell'esame tedesco, si segue la seguente tabella:
«insufficiente» = «insuffizienter»;
«sufficiente» = «rite»;
«buono» = «cum laude»;
«molto buono» = «magna cum laude»;
«ottimo» = «summa cum laude».
Se l'esito dell'esame orale e' giudicato insufficiente, il
procedimento di dottorato in co-tutela si estingue. La tesi respinta
presso una universita' contraente non puo' essere nuovamente
presentata presso l'altra universita' contraente.
Per il dottorato internazionale, al dottorando che abbia concluso
il dottorato con esito positivo e' rilasciato un titolo congiunto, in
entrambe le lingue, sottoscritto dai rettori delle due universita'.
Il predetto titolo sara' riconosciuto da entrambe le universita' ed
avra' in ciascun ordinamento, nel rispetto delle norme vigenti in
materia di dottorati e di riconoscimento dei titoli di studio, lo
stesso valore legale del titolo di dottore di ricerca previsto dal
singolo ordinamento nazionale.
Sul titolo sara' specificato che il dottorato e' stato realizzato
in cooperazione con l'altra universita' parte della Convenzione.
Una volta accertato il superamento con esito positivo, da parte
del candidato, dell'esame finale e una volta rilasciato il titolo
congiunto, il mutuo riconoscimento del titolo ad opera delle due
Universita' Parti della Convenzione dovra' ritenersi implicito e non
potra' essere subordinato ad ulteriori valutazioni di merito.

                              Art. 13.
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati
personali» concernente la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli studi di Verona
per le finalita' inerenti e strumentali alla gestione della procedura
concorsuale e ad essa consequenziali e saranno trattati anche in
forma automatizzata. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso. I dati potranno essere comunicati alle
amministrazioni pubbliche in base a norme di legge o di regolamento o
comunque nei casi in cui cio' sia necessario per lo svolgimento delle
attivita' istituzionali. Gli interessati sono titolari dei diritti di
cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonche'
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

                              Art. 14.
Nomina responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' nominata responsabile del
procedimento amministrativo, Flaviana Antonini (funzionario
amministrativo), in servizio presso la direzione didattica e servizi
agli studenti - Area diritto allo studio e dottorati di ricerca.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalita' previste
dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
23 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalita'
di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della
legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
La richiesta dovra' essere inviata all'Ufficio relazioni con il
pubblico, via dell'Artigliere, 8 - 37129 Verona, compilando
l'apposito modulo scaricabile all'indirizzo: http://www.univr.it>(percorso: Amministrazione - Direzione e uffici - Direzione1 -
Ufficio relazioni con il pubblico - Modulistica).

                              Art. 15.
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito dell'Universita' degli studi di
Verona: http://www.univr.it/ (percorso: Servizi agli Studenti-Diritto
allo studio e dottorati di ricerca-Dottorati di ricerca).
Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere
richieste direttamente all'Ufficio dottorati di ricerca via S.
Francesco, 22 (apertura al pubblico dal lunedi' al venerdi' dalle ore
10 alle ore 13) - tel. 00 39 045 8028204, fax 00 39 045 8028779
e-mail: dirstud.dottorato@univr.it
Il rettore: Mazzucco

 

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