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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di perito industriale
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.29 del 10/4/2001 |
Ente: | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 001E2890 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 10/5/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
per gli ordinamenti scolastici
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Vista la legge 2 febbraio 1990, n. 17, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
industriale, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in
un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione (art. 1, comma 1), recante disciplina anche degli
adempimenti propri dei collegi (art. 6, comma 2);
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n. 447, con il
quale e' stato integrato l'allegato B al predetto decreto con gli
argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto-grafica per
gli indirizzi di nuovo ordinamento;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e
successive modificazioni, recante l'individuazione degli atti di
competenza, rispettivamente, del Ministro e dei direttori generali;
Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
documentazione amministrativa;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Ordina:
Art. 1.
1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito industriale.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d'esami sono ammessi soltanto i candidati in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito
industriale capotecnico conseguito presso un istituto statale,
paritario o legalmente riconosciuto che completano (art. 2, comma 3,
legge n. 17/1990), entro il giorno che precede l'inizio delle prove
d'esame:
A) un periodo triennale di attivita' tecnica subordinata, anche
al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie
della specializzazione relativa al diploma;
B) un periodo biennale di frequenza di apposita scuola
superiore diretta a fini speciali finalizzata al settore della
specializzazione relativa al diploma;
C) un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a
norma di legge e con mansioni proprie della specializzazione relativa
al diploma;
D) un periodo biennale di pratica durante il quale il
praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di
pratiche rientranti nelle competenze professionali della
specializzazione relativa al diploma.
Il periodo biennale di formazione e lavoro ed il periodo di
pratica biennale devono essere stati svolti presso un perito
industriale, un ingegnere o altro professionista con attivita' nel
settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o
in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da
almeno un quinquennio.
Art. 3.
Sedi di esame
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici industriali statali
elencati nell'allegato A alla presente ordinanza ubicati nelle citta'
sedi dei collegi dei periti industriali, ad eccezione delle sedi di
esame di Verres, Verbania, Mantova, Imperia, Urbino, Pescara,
Tortoli' e Caltanissetta, individuate, rispettivamente, per i collegi
ubicati nei comuni di Aosta, Gravellona Toce, Bancole di Porto
Mantovano, Ventimiglia, Pesaro, Montesilvano, Nuoro ed Agrigento che
non sono sedi di istituti tecnici industriali (la provincia di
Agrigento ne e' priva).
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi,
ubicate, ove necessario, anche in regione diversa, o piu' commissioni
operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame
nell'allegato A dovessero risultare inutilizzabili per motivi
contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel
caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita'
ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni
ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di
altra provincia, non menzionati nel detto allegato.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite dei collegi provinciali presso i quali, secondo quanto
disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.
Art. 4.
Domande di ammissione - Modalita' di presentazione Termine -
Esclusioni
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - presentare domanda di ammissione agli
esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita'
stabilite dal successivo art. 5, soltanto all'istituto, indicato nel
predetto allegato A, ubicato nella provincia (ad eccezione di
Agrigento) sede del collegio competente alla verifica del possesso
del requisito di ammissione (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990).
2. Le domande, indirizzate all'istituto tecnico sede d'esame ed
inviate al detto collegio, si considerano prodotte in tempo utile
purche' spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento,
entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro
dell'ufficio postale accettante.
3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande, con i documenti, oltre il termine di scadenza stabilito,
quale ne sia la causa, anche se non imputabile agli interessati, e
coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal
precedente art. 2.
4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
Art. 5.
Domande di ammissione - Contenuto
1. Nella domanda di ammissione agli esami, redatta su carta
legale e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita' penale per
dichiarazioni mendaci (art. 76, decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000) e del fatto che la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 75, decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000), devono dichiarare:
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale si desidera che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore di perito industriale, con precisa indicazione: della
esatta denominazione della specializzazione; dell'istituto sede
d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede
d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di stampa, se
esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della data di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare tali
circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo);
di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del collegio provinciale, nonche' di essere in possesso, alla data
del giorno che precede l'inizio delle prove d'esame, di uno dei
quattro requisiti (da indicare in modo specifico come da precedente
art. 2) prescritti dal comma 3, art. 2, legge 2 febbraio 1990, n. 17
(in caso di diploma di scuola superiore diretta a fini speciali
indicare la specializzazione e la data del conseguimento);
la specializzazione per la quale intendono conseguire
l'abilitazione, specializzazione, relativa allo specifico diploma
posseduto, nel cui settore hanno acquisito uno dei requisiti di
ammissione all'esame;
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. Non e' richiesto che la firma del candidato, da apporre in
calce alla domanda unitamente alla data, sia autenticata;
l'interessato perfeziona la propria domanda con nuova sottoscrizione
da apporre, in sede iniziale di esame, in presenza del presidente
della commissione il quale, previa identificazione del candidato per
l'ammissione alle prove, da' conto di tale avvenuto adempimento con
apposita, contestuale annotazione datata e sottoscritta a latere.
3. I candidati in situazione di handicap devono, ai sensi
dell'art. 20, legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione
al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle
prove (ausili e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella
domanda, con autodichiarazione ex art. 39, legge n. 448/1998,
l'esistenza delle condizioni personali richieste.
Art. 6.
Domande di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame, i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di perito
industriale;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di L. 96.000
(art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di L. 3.000 dovuto
all'istituto sede d'esame a norma della legge 8 dicembre 1956,
n. 1378, e successive modificazioni;
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
Art. 7.
Adempimenti dei collegi
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi verificano la regolarita' delle istanze ricevute
ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di
competenza, predispongono, con le modalita' di cui ai successivi
commi 3 e 4, gli elenchi nominativi dei candidati, suddivisi per
specializzazione, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 6 del
regolamento. In particolare, i collegi provvedono a formare i detti
elenchi previo puntuale controllo di conformita' alle risultanze
d'ufficio delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento sia all'iscrizione nel registro dei
praticanti e sia all'avvenuto assolvimento di una delle condizioni
stabilite dalla legge n. 17/1990 (art. 2, comma 3).
2. Entro il 15 maggio 2001, i collegi comunicano,
telegraficamente o via telefax, al Ministero il numero dei candidati,
in possesso dei requisiti di legge, che hanno prodotto regolare
domanda di ammissione agli esami ai fini della determinazione del
numero delle commissioni da nominare. Detta comunicazione deve essere
inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e
viene effettuata, a cura dei medesimi collegi, anche al Consiglio
nazionale.
3. Alla suddetta comunicazione i collegi fanno seguito, entro il
29 maggio 2001, con l'inoltro dell'elenco nominativo dei candidati in
possesso dei requisiti di legge per consentire al Ministero di
provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. Nel predetto
elenco vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome, il nome,
il luogo e la data di nascita, nonche' il requisito di ammissione
posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera
corrispondente (A o B o C o D). Accanto al nominativo dei candidati
con requisiti di ammissione ancora in corso di maturazione deve
essere apposta la dicitura "Praticantato non ancora concluso" con la
data prevista di assolvimento che non puo' essere posteriore al
giorno che precede quello di inizio delle prove.
4. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
presidente del collegio, questi deve attestare:
la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte;
l'esito positivo del controllo sulle dichiarazioni sostitutive
rese dai candidati nelle domande medesime, con espresso riferimento
ai requisiti menzionati al precedente paragrafo n. 1.
Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
5. Entro il 25 settembre 2001, i collegi provvedono alla consegna
delle domande ai presidi degli istituti tecnici ai quali sono
indirizzate, o ai presidi di quegli istituti indicati dal Ministero
in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente
art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro
originale del medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al
Ministero. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire,
entro e non oltre il quinto giorno dall'inizio degli esami,
direttamente alla commissione esaminatrice e, per conoscenza, al
Ministero la comunicazione del compiuto o mancato assolvimento delle
condizioni di ammissione per i candidati con la dicitura di cui
sopra.
Art. 8.
Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
16 ottobre 2001, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
17 ottobre 2001, ore 8,30: prosecuzione della detta riunione
preliminare;
18 ottobre 2001, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta o scritto-grafica;
19 ottobre 2001, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta o scritto-grafica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
d'esame ed a quello del competente collegio, al quale spetta, in ogni
caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali.
Art. 9.
Prove di esame
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso, alle
rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido
documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegato B, comprensivo dei
programmi relativi alla seconda prova scritta o scritto-grafica degli
indirizzi di nuovo ordinamento (decreto ministeriale 29 dicembre
2000, n. 447).
3. I candidati in possesso dei seguenti diplomi di precedente e
nuovo ordinamento devono individuare esattamente, in relazione sia
alla denominazione del diploma posseduto e sia all'anno scolastico di
conseguimento, il programma d'esame loro proprio come da indicazioni
riportate nella predetta tabella B:
diplomi di nuovo ordinamento: elettronica e telecomunicazioni;
elettrotecnica ed automazione; meccanica; chimico; tessile con
specializzazione nella produzione dei tessili; tessile con
specializzazione nella confezione industriale;
diplomi di precedente ordinamento: elettronica industriale;
telecomunicazioni; elettronica; meccanica; meccanica di precisione;
industrie metalmeccaniche; chimica industriale; industria tessile;
maglieria; confezione industriale.
4. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di
esami.
Art. 10.
R i n v i o
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2001
Il direttore generale: Cosentino
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, che i dati personali forniti dai candidati,
raccolti dal Ministero della pubblica istruzione, Roma - viale
Trastevere, n. 76/A, sono utilizzati per le necessarie finalita' di
gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui
trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui
all'art. 13 della legge in argomento.
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