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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per esami, per l'ammissione di centoventicinque giovani ai
licei annessi alle scuole militari dell'Esercito - anno scolastico
2001-2002.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.26 del 30/3/2001 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 001E2811 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 10/5/2001 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n. 950, sull'ordinamento delle scuole militari e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente
adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle
scuole militari dell'Esercito;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 concernente attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e delle amministrazione della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle
categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2001 partecipazione di
personale femminile ai concorsi per l'ammissione di allievi alle
scuole militari dell'esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una
prova di preliminare di cultura generale cui sottoporre i concorrenti
al concorso per l'ammissione ai licei annessi alle scuole militari
dell'Esercito per l'anno scolastico 2001-2002 indetto con il presente
decreto;
Ritenuto che l'ammissione alle successive prove concorsuali di
concorrenti in misura pari a sei volte quello dei posti a concorso
per ciascun ordine di studi offra adeguata garanzia di selezione,
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Per l'anno scolastico 2001-2002 e' indetto un concorso, per
esami, per l'ammissione di centoventicinque giovani ai licei annessi
alle scuole militari dell'Esercito, con la seguente ripartizione di
posti per sede ed ordine di studi:
Scuola militare "Nunziatella" di Napoli:
1o liceo classico: posti 26;
3o liceo scientifico: posti 39.
Scuola militare "Teulie" di Milano:
1o liceo classico: posti 20;
3o liceo scientifico: posti 40.
2. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50%
e' riservato ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali
che siano orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei
dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni
o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
3. I posti riservati di cui al precedente, comma 2, eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di sesso maschile che:
a) abbiano, al 31 dicembre 2001, compiuto il 15o anno di eta' e
non superato il 17o, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1984 ed il
31 dicembre 1986, estremi compresi;
b) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'
fisio-psicoattitudinale quali allievi delle scuole militari
dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' indicate nei successivi
articoli 7 e 8;
c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
d) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa
classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653;
e) siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico
2000-2001 l'idoneita' alla ammissione alla prima classe del liceo
classico o alla terza classe del liceo scientifico. Non saranno,
pertanto, ammessi a concorrere i giovani che avessero conseguito
detta idoneita' al termine di anni scolastici precedenti.
2. I requisiti per l'ammissione al concorso, ad eccezione di
quelli indicati nel precedente, comma 1, lettere a), b) ed e),
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.
Art. 3.
Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice in conformita' allo schema riportato in allegato "A" che
costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno essere
indirizzate alla direzione generale per il personale militare e
spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure
presentate a mano, al centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito - caserma "Gonzaga del Vodice" Viale Mezzetti n. 2,
Foligno (PG), a pena di decadenza, entro il 10 maggio 2001.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante, per le domande spedite a mezzo lettera raccomandata, il
timbro a data del centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'esercito, per quelle presentate a mano.
Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite
o presentate oltre il termine sopraindicato.
2. Nella domanda i candidati dovranno indicare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) la residenza. Ogni variazione dell'indirizzo che dovesse
verificarsi durante l'espletamento del concorso dovra' essere
segnalata direttamente e nel modo piu' celere al centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito;
d) il corso di studi prescelto (liceo classico o liceo
scientifico);
e) il corso di studi frequentato, ginnasio o liceo scientifico,
specificando, nel secondo caso, la lingua straniera - inglese o
francese - studiata;
f) la scuola militare prescelta. Dovranno essere indicate, in
ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le scuole. Qualora venisse
omessa l'indicazione della seconda scuola, questa verra' considerata
d'ufficio con priorita' 2;
g) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli,
indicati nel successivo art. 11, dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande;
h) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, di numero telefonico. L'amministrazione non
assume alcuna responsabilita' per la eventuale dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Le domande dovranno essere firmate dai candidati e la firma
dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal tutore.
4. Detta firma comportera' da parte dei soggetti sopraindicati la
responsabilita' della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a
che il giovane venga sottoposto agli accertamenti previsti dal
successivo art. 4. La mancanza di dette sottoscrizioni determinera'
il non accoglimento della domanda.
5. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
dichiarazione sostitutiva del certificato scolastico,
sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la classe
frequentata nell'anno scolastico 2000/2001;
dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi e con le
modalita' previste dalle disposizioni del gia' citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il
possesso di eventuali titoli che diano luogo a riserva di posti o, a
parita' di merito, a preferenza nella graduatoria di merito per
l'ammissione alle scuole militari. I titoli, riportati nel successivo
art. 11, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di cui al precedente comma 1;
atto di impegno firmato da entrambi i genitori o dal genitore
che esercita legittimamente l'esclusiva podesta' o, in mancanza di
essi, dal tutore, redatto conformemente all'allegato "D" del presente
bando.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova preliminare di cultura generale;
b) accertamenti sanitari;
c) accertamento attitudinale;
d) prova di educazione fisica;
e) prova orale di cultura generale.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente, comma 1,
i concorrenti dovranno esibire la carta di identita' o altro
documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di
validita', rilasciato da una amministrazione dello Stato.
3. Le spese dei viaggi e relativi soggiorni per la sede delle
prove sono a carico dei candidati i quali, peraltro, muniti di copia
della domanda per la prova preliminare di cultura generale, di
lettera o telegramma di convocazione per gli accertamenti sanitari,
per l'accertamento attitudinale, per la prova di educazione fisica,
per la prova orale di cultura generale e per l'ammissione alla scuola
militare, potranno presentarsi al distretto militare o ad un comando
carabinieri allo scopo di ottenere il rilascio dello scontrino per
fruire della agevolazione ferroviaria.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivo decreto dirigenziale saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) la commissione per la prova preliminare di cultura generale,
per la prova orale e per la formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo classico;
b) la commissione per la prova preliminare di cultura generale,
per la prova orale e per la formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo scientifico;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
successivo art. 7;
d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di
cui al successivo art. 7;
e) la commissione per l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 8;
f) la commissione per la prova di educazione fisica di cui al
successivo art. 9.
2. Le commissioni di cui al precedente, comma 1, lettere a) e b),
presiedute entrambe dal medesimo ufficiale di grado non inferiore a
brigadier generale dell'Esercito in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, saranno composte da:
due ufficiali superiori dell'esercito, membri;
quattro docenti delle scuole militari dell'esercito, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli
dell'esercito, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari sara' composta
da:
un ufficiale medico dell'Esercito di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'esercito o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari sara'
composta da:
un generale medico dell'Esercito, presidente;
due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri.
Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale sara' composta
da:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello in servizio
permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'esercito;
due ufficiali in servizio permanente del corpo sanitario
dell'esercito, laureati in medicina specialisti in psichiatria e/o in
psicologia clinica che abbiano seguito apposito corso di formazione
in tecniche di indagine psicodiagnostica ovvero laureati in
psicologia.
Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta commissione si avvarra' del contributo
tecnico-specialistico di ufficiali del corpo sanitario laureati in
psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il
centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito di
Foligno.
6. La commissione per la prova di educazione fisica, presieduta
dall'ufficiale generale presidente delle commissioni esaminatrici di
cui al precedente, comma 2, sara' composta da:
due ufficiali dell'esercito, di cui almeno uno qualificato
istruttore militare di educazione fisica, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli
dell'esercito, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento della prova,
di personale del centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'esercito, fra cui un ufficiale medico dell'esercito.
Art. 6.
Prova preliminare di cultura generale
1. La prova preliminare di cultura generale, della durata di 75
minuti, consistera' nella somministrazione di un questionario
contenente test volti ad accertare le abilita' ortogrammaticali e
sintattiche, nonche' la conoscenza di argomenti di attualita', di
educazione civica, di cultura generale (storia e geografia) e di
matematica dei candidati.
2. La prova preliminare di cultura generale si svolgera' il
4 giugno 2001, in sede unica, presso il centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'esercito, caserma "Gonzaga del Vodice",
viale Mezzetti n. 2, Foligno (PG), con inizio alle ore 10,30
dell'orario ufficiale.
3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 22 maggio 2001, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2001 tale
pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
4. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso presso il
predetto centro, per sostenere la prova medesima, entro le ore 9,30
del giorno previsto, muniti di carta d'identita' o di altro documento
di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia,
rilasciato da un'amministrazione dello Stato e dovranno portare al
seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
5. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che, qualunque sia
la causa, non saranno presenti al momento dell'inizio della prova.
6. Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. In base al numero delle risposte esatte fornite dai
concorrenti verranno formate dalle rispettive commissioni di cui al
precedente art. 5, comma 2, distinte graduatorie provvisorie, una per
il liceo classico, una per il liceo scientifico, al solo scopo di
individuare i candidati da ammettere alle successive prove
concorsuali.
8. Saranno convocati a sostenere le ulteriori prove del concorso
i candidati classificatisi nelle predette graduatorie entro i
seguenti limiti numerici:
i primi 276 per il liceo classico;
i primi 474 per il liceo scientifico.
9. A tali prove saranno altresi' ammessi i concorrenti che nella
rispettiva graduatoria abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione
alle successive prove.
10. I concorrenti classificatisi oltre i limiti numerici
sopraindicati non riceveranno alcuna comunicazione. Essi, tuttavia,
potranno chiedere informazioni sull'esito della prova preliminare al
centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno
(tel. 0742/353466), ovvero alla direzione generale per il personale
militare - ufficio relazioni con il pubblico (tel. 06/194735.5941)
oppure consultare il sito internet: www.persomil.difesa.it, a partire
dal quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento di detta
prova.
Art. 7.
Accertamenti sanitari .fo:
1. Gli accertamenti sanitari, l'accertamento attitudinale e la
prova di educazione fisica avranno luogo presso il centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'esercito - caserma "Gonzaga
del Vodice" viale Mezzetti n. 2, Foligno, con presumibile inizio dal
30 luglio 2001 ed avranno la durata complessiva di quattro/cinque
giorni per ciascun concorrente.
I concorrenti che entro il 14 luglio 2001 non avessero ricevuto
l'invito a presentarsi a detti accertamenti potranno chiedere, entro
il successivo 16 luglio, notizie ad uno degli Enti indicati al
precedente art. 6, comma 10.
2. I candidati dovranno presentarsi al predetto centro, nel
giorno indicato nella lettera o telegramma di convocazione, muniti
di:
certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
attestante la recente effettuazione (non oltre tre mesi)
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C. La mancata
presentazione di detto certificato comportera' la non ammissione agli
accertamenti;
eventuale referto di esame radiografico del torace, nel caso
in cui tale esame strumentale sia stato effettuato entro i tre mesi
precedenti la data degli accertamenti sanitari presso organi sanitari
militari o strutture pubbliche;
copia conforme di eventuali cartelle cliniche relative ad
interventi chirurgici subiti o a ricoveri in strutture sanitarie.
3. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 3, prima di
eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i candidati i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni (qualora non
sia stato prodotto il referto di cui al precedente, comma 2, o sia
ritenuta necessaria la ripetizione dell'esame);
cardiologico con ECG;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi completa delle urine;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
4. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari,
formulera' per ciascun candidato uno dei seguenti giudizi che verra'
comunicato, seduta stante, per iscritto:
"idoneo" all'ammissione quale allievo alle scuole militari
dell'Esercito;
"non idoneo" all'ammissione quale allievo alle scuole militari
dell'Esercito.
5. Saranno giudicati "idonei" i candidati che risulteranno:
di sana e robusta costituzione fisica con sviluppo psico-fisico
armonico in relazione all'eta';
esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva, stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somatofunzionali (ad
eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali e' prevista
l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica
somato-funzionale CO del profilo sanitario e delle "note di
introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del carattere etc. e
tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita",
purche' ritenute utilmente migliorabili tenuto conto dell'eta' dei
soggetti);
esenti da imperfezioni e/o infermita', previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza dei corsi quali allievi delle scuole militari
dell'esercito;
esenti da disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia,
disartria);
in possesso, inoltre, dei seguenti specifici requisiti:
visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normali;
senso cromatico normale accertato alle matassine colorate;
integrita' dei mezzi diottrici (ad eccezione degli esiti di
fotocheratoablazione non complicata, compatibili con il giudizio di
idoneita');
udito valutato con voce di conversazione da percepire a non
meno di otto metri di distanza da un orecchio e a non meno di sette
metri dall'altro.
6. Saranno giudicati "non idonei" ed esclusi dal concorso i
candidati risultati affetti da:
imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
disartria);
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza dei corsi quali allievi delle scuole militari
dell'Esercito.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
8. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata alla direzione generale per il
personale militare presso il centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'esercito di Foligno improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari specifica
istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica o privata convenzionata, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Dette istanze
dovranno essere anticipate al predetto centro a mezzo fax
(n. 0742/342208).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
comunicazione telegrafica di ammissione con riserva alla prova orale
di cultura generale di cui al successivo art. 10.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, essi
riceveranno la relativa comunicazione, per cui il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari rimarra'
confermato.
9. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente, comma 8 - in caso di accoglimento dell'istanza e di
idoneita' alla prova orale di cultura generale di cui al successivo
art. 10, sostenuta con riserva - sara' espresso dalla commissione di
cui all'art. 5, comma 4, a seguito di valutazione della
documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti,
ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti
sanitari disposti.
10. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo e
sara' comunicato ai concorrenti seduta stante. Pertanto, i
concorrenti dichiarati "non idonei" anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche'
quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal
concorso.
Art. 8.
Accertamento attitudinale
1. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti
sanitari saranno sottoposti all'accertamento attitudinale a cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 5.
2. Detto accertamento consistera' nello svolgimento di prove
intese a valutare le qualita' attitudinali e caratterologiche dei
concorrenti agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento
nella vita e nelle attivita' della scuola militare.
3. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione
esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio di
idoneita' o di non idoneita', che e' definitivo e sara' comunicato
seduta stante.
4. Pertanto, i candidati giudicati "non idonei" saranno esclusi
dal concorso, mentre quelli "idonei" saranno ammessi a sostenere la
prova di educazione fisica.
Art. 9.
Prova di educazione fisica
1. I candidati ammessi a sostenere la prova di educazione fisica
dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire il
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera, rilasciato da medici della Federazione medico
sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata
presentazione di tale certificato comportera' la non ammissione a
sostenere la prova di educazione fisica.
2. La prova di educazione fisica, valutata dalla commissione di
cui al precedente articolo 5, comma 6, consistera' nell'esecuzione in
sequenza dei seguenti esercizi, a fianco di ciascuno dei quali sono
indicati, in parentesi, i parametri per raggiungere la sufficienza:
corsa veloce di m 60 con quattro ostacoli di cm 60,
intervallati di m 9,14 con inizio a m 13,72 dalla linea di partenza
(tempo massimo 11");
salto in alto (altezza minima m 1, 10);
trazioni alla sbarra (numero minimo 3);
piegamenti sulle braccia (numero minimo 15);
flessioni del busto dalla posizione supina (numero minimo 15).
3. La prova, una volta iniziata non dovra' subire interruzioni. I
concorrenti che lamentassero postumi di infortuni precedentemente
subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio della
prova idonea certificazione medica che sara' valutata dalla
competente commissione ai fini dell'eventuale differimento ad altra
data della effettuazione della prova. Allo stesso modo, i concorrenti
che prima dell'inizio della prova accusassero una indisposizione o
che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi
dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale,
sentito l'ufficiale medico presente, adottera' le conseguenti
determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione
richieste di differimento o di ripetizione della prova che
pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a
compimento, anche se con esito negativo, la prova di educazione
fisica. I concorrenti, invece, che nel corso della prova intendessero
ritirarsi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta e
verranno esclusi dal prosieguo delle prove concorsuali.
4. Per la prova ogni componente della commissione disporra' di 10
punti. La commissione prima dell'inizio della prova provvedera' a
fissare in apposito verbale le modalita' di effettuazione di ciascun
esercizio ed i punteggi corrispondenti alle prestazioni che saranno
fornite dai concorrenti negli esercizi medesimi.
5. La prova di educazione fisica si riterra' superata se il
candidato avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno
6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi.
Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di
educazione fisica sara' utile alla formazione delle graduatorie di
merito di cui al successivo art. 12.
Art. 10.
Prova orale di cultura generale
1. I candidati che saranno stati giudicati idonei al termine
degli accertamenti sanitari, dell'accertamento attitudinale e della
prova di educazione fisica saranno convocati presso il centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'esercito per sostenere la
prova orale di cultura generale che avra' luogo, presumibilmente a
decorrere dal 28 agosto 2001.
2. La prova orale di cultura generale vertera':
per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del ginnasio
(con esclusione della lingua straniera), secondo i programmi
stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione ed essenzialmente
sulle materie italiano, latino, greco, storia e matematica.I
principali argomenti d'esame sono riportati nell'allegato "B" che
costituisce parte integrante del presente decreto;
per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del primo
e del secondo anno di detto liceo (con esclusione del disegno),
secondo i programmi stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione
ed essenzialmente sulle materie italiano, latino, matematica, storia
e lingua straniera (solo inglese e francese). I principali argomenti
d'esame sono riportati nell'allegato "C" che costituisce parte
integrante del presente decreto.
3. Ciascun candidato, sia del classico che dello scientifico,
dovra' portare al seguito i testi degli autori studiati, riferiti
alle materie oggetto di esame ed ai programmi ministeriali di cui
sopra. In mancanza verra' interrogato sugli argomenti contenuti nei
programmi riportati, rispettivamente, nei gia' citati allegati "B" e
"C".
4. La prova orale si riterra' superata se il candidato avra'
riportato la votazione minima di 6/10.
Art. 11.
Titoli di preferenza
1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
art. 12, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
a) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di Medaglia d'oro al valor militare;
b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
c) i figli di militari di carriera delle Forze armate;
d) i figli di ufficiali e sottufficiali di complemento
richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato
abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza;
e) i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato;
f) i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e militari
dello Stato.
2. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito il candidato piu' giovane di eta', in applicazione del 20
periodo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto
dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
3. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.
Art. 12.
Graduatorie di merito
1. I candidati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti di cui al precedente art. 4 saranno iscritti in due
distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico ed una
per gli aspiranti al liceo scientifico, secondo l'ordine determinato
dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nella prova di
educazione fisica (moltiplicato per il coefficiente 0,2) e di quello
riportato nella prova orale di cultura generale (coefficiente 1).
2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine di esse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
per il liceo classico: i primi quarantasei concorrenti idonei;
per il liceo scientifico: i primi settantanove concorrenti
idonei.
3. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, nonche' dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate
con decreto dirigenziale e pubblicate nel giornale ufficiale del
Ministero della difesa. Della avvenuta pubblicazione verra' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Art. 13.
Ammissione alle scuole
1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a
concorso, saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con
priorita' 1 (scuola militare "Nunziatella" di Napoli ovvero scuola
militare "Teulie'" di Milano) secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili. Una volta
ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti
che seguono in posizione utile in graduatoria saranno assegnati alla
sede indicata nella domanda con priorita' 2. Detti concorrenti,
qualora non dovessero presentarsi presso la Scuola militare cui sono
stati assegnati, saranno considerati rinunciatari all'ammissione ed
in loro sostituzione potranno essere ammessi i concorrenti idonei in
graduatoria, secondo l'ordine della stessa, fino alla completa
copertura dei posti a concorso.
2. In ogni caso la direzione generale per il personale militare
ha facolta' di procedere alla copertura di eventuali posti che si
rendessero disponibili presso le scuole per qualsiasi causa entro i
primi venti giorni dalla data di inizio del corso. Nel ricoprire i
posti resisi disponibili in una sede, sara' data precedenza ai
concorrenti che tale sede avevano indicato con priorita' 1 nella
domanda e che presso tale sede non erano stati ammessi per
indisponibilita' di posti.
3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che senza giustificato motivo non si
presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece, che comunicheranno al comando della scuola militare di
assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo,
producendo la relativa documentazione giustificativa, potranno
ottenere una proroga, comunque non oltre il 1o ottobre 2001.
4. All'atto della presentazione alla scuola cui saranno stati
assegnati i candidati dovranno produrre, a pena di decadenza, i
seguenti documenti:
a) fotografia recente, formato tessera (4x5), con l'indicazione
leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e' richiesta alcuna
autenticazione:
b) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla osta del
preside dell'Istituto scolastico, entrambi necessari per il
trasferimento al liceo annesso alla scuola militare. Le firme dei
capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle
pagelle devono essere autenticate dal provveditore agli studi;
c) certificato comprovante il numero, le date e le dosi
relative alle vaccinazioni antitetaniche e antitifiche eventualmente
praticate ed eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali;
d) atto di assenso all'arruolamento, in bollo, (solo per i
concorrenti che alla data di presentazione alla scuola abbiano
compiuto il 16o anno di eta'), secondo lo schema riportato
nell'allegato "E" che costituisce parte integrante del presente
decreto.
5. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, l'amministrazione provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai
concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
7. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 14.
Esclusioni
1. L'amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere
in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse
ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle
scuole militari dell'Esercito.
Art. 15.
Ordinamento degli studi
1. La scuola militare "Nunziatella" di Napoli e la scuola
militare "Teulie'" di Milano sono istituti d'istruzione che
perseguono lo scopo di preparare i futuri allievi delle Accademie
militari.
2. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle predette
Scuole militari sono di ordine classico e scientifico, con programmi
corrispondenti a quelli previsti per l'intero corso di liceo classico
e per il terzo, quarto e quinto anno di liceo scientifico. In tale
liceo sono istituite, per l'insegnamento della lingua e letteratura
straniera, le sole cattedre di inglese e francese.
3. Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse
scolastiche.
4. Durante l'intera permanenza nella scuola non e' consentito
agli allievi ripetere piu' di un anno. In caso diverso, essi cessano
di appartenere alla scuola.
5. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi sono giudicati
anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della condotta, del
carattere, delle qualita' morali, delle qualita' fisiche e della loro
idoneita' alla vita militare.
Art. 16.
Arruolamento e obblighi di servizio
1. Gli allievi, appena raggiunto il 16o anno di eta', dovranno
contrarre uno speciale arruolamento volontario di tre anni per il
compimento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere
contratte successive rafferme di un anno.
2. Gli allievi che al compimento del 16o anno non vorranno
assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno dimessi dalla scuola
militare.
3. Gli allievi che all'atto dell'accertamento dell'idoneita'
fisica al servizio militare non si trovino nelle condizioni volute
per essere arruolati - e sempreche' si presuma che possano
raggiungere in breve tempo la prescritta idoneita' fisica - potranno
essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione ministeriale, su
proposta motivata dei comandante della scuola militare. In caso
contrario, potra' essere loro consentito di ultimare gli studi
nell'anno scolastico in corso, al termine del quale saranno
allontanati dalla scuola.
4. Durante la permanenza presso la scuola saranno impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
Gli allievi che non avranno tratto profitto da tali istruzioni
potranno essere rinviati in famiglia d'autorita', anche durante il
corso dell'anno scolastico.
5. Gli allievi che cessino di appartenere alla scuola, sia per
ultimazione degli studi che durante il corso di essi, e non siano
ammessi all'accademia militare, sono obbligati a seguire le sorti
della propria classe di leva o a frequentare, a domanda, i corsi
allievi ufficiali di complemento, e cio' anche nel caso in cui essi
abbiano compiuto la ferma di tre anni contratta come volontari al
compimento del 16o anno di eta'.
Art. 17.
Spese a carico delle famiglie
1. Sono a carico delle famiglie:
una retta annua;
le spese per libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno;
il premio di assicurazione infortuni di lire 120.000 pari a
euro 61,97 (solo per gli allievi "non arruolati", cioe' che alla data
di presentazione alla scuola non abbiano compiuto ancora il 16o anno
di eta').
2. La retta annua a carico delle famiglie per l'anno scolastico
2001-2002 e' fissata, fermo restando il beneficio delle esenzioni o
riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti, in relazione agli
accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare
con esibizione dell'ultima denuncia dei redditi - ovvero con apposita
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalita'
previste dalle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - negli importi appresso
indicati:
lire 600.000 (pari a euro 309,87) per reddito familiare annuo
lordo di lire 15.000.000 (pari a euro 7.746,85);
lire 1.200.000 (pari a euro 619,75) per reddito familiare annuo
lordo tra lire 15.000.001 (pari a euro 7.746,86) e lire 30.000.000
(pari a euro 15.493,71);
lire 1.800.000 (pari a euro 929,62) per reddito familiare annuo
lordo tra lire 30.000.001 (pari a euro 15.493,72) e lire 60.000.000
(pari a euro 30.987,41);
lire 2.600.000 (pari a euro 1.342,79) per reddito familiare
annuo lordo superiore a lire 60.000.000 (pari a euro 30.987,41).
Detta retta dovra' essere corrisposta tassativamente in tre rate
anticipate, coincidenti con data di presentazione, 1o febbraio 2002 e
1o giugno 2002.
3. Per libri di testo, oggetti di cancelleria e disegno, le
famiglie, senza alcuna eccezione, devono versare, a titolo di
anticipo, lire 800.000 (pari a euro 413,17).
4. L'assicurazione e' obbligatoria per fornire la piu' ampia
copertura contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi quelli
che possano colpire gli allievi durante l'attivita' ricreativa, le
esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la
scuola. La polizza, il cui premio dovra' essere corrisposto in due
rate (la prima all'atto dell'ammissione e la seconda entro il
1o febbraio 2002), prevede i seguenti massimali di rimborso:
a) fino a lire 100.000.000 (pari a euro 51.645,69) per
invalidita' permanente;
b) fino a lire 100.000.000 (pari a euro 51.645,69) per morte;
c) fino a lire 100.000.000 (pari a euro 51.645,69) per
responsabilita' civile verso terzi;
d) fino a lire 2.000.000 (pari a euro 1.032,91) per rimborso
massimo per ciascuna delle seguenti spese: mediche, chirurgiche e
rette di degenza.
Durata del contratto di assicurazione: fino alla data del
compimento del 16o anno; se questa cade entro il primo o il secondo
quadrimestre scolastico, il premio da corrispondere sara' ridotto,
rispettivamente, al 50% od al 75% di quello annuale.
5. All'atto dell'ammissione, pertanto, gli allievi, salvo le
esenzioni appresso indicate dovranno versare:
a) prima rata della retta di cui al, comma 2, del presente
articolo;
b) lire 800.000 (pari a euro 413,17) quale anticipo spese
libri, ecc.;
c) lire 60.000 (pari a euro 30,99) quale prima rata del premio
di assicurazione.
I giovani che all'atto della presentazione non comprovino di aver
eseguito tali versamenti non saranno ricevuti nell'Istituto.
6. Il comandante della scuola, tuttavia, ove dai documenti di cui
al successivo art. 18 presentati dalle famiglie abbia sufficienti
elementi per ritenere che un giovane abbia titolo alla concessione
della intera retta o della mezza retta gratuita, puo' riceverc
l'allievo, soprassedendo temporaneamente dal richiedere il
versamento, in attesa della decisione ministeriale circa il
riconoscimento del titolo ai benefici.
7. La scuola, all'atto dell'ammissione, inviera' comunque,
tempestivamente alla famiglia avviso con l'indicazione di quanto
dovuto per ciascun allievo.
8. Le famiglie sono tenute, inoltre, al rimborso di somme che
venissero eventualmentc anticipate all'allievo per spese di carattere
generale straordinario strettamente indispensabili, o per far fronte
ad eventuali danni (individuali o collettivi).
9. Tutti i pagamenti a qualunque titolo dovuti dovranno essere
effettuati mediante versamenti sui seguenti conti correnti postali:
per gli ammessi alla scuola militare di Napoli: c/c n. 466805,
intestato alla scuola militare "Nunziatella" di Napoli;
per gli ammessi alla scuola militare di Milano: c/c
n. 36907202, intestato alla scuola militare "Teulie'" di Milano.
Art. 18.
Dispensa totale o parziale della retta
1. E' accordato il beneficio della dispensa della intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
2. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per
benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che
per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
3. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi
valere nei riguardi del padre, della madre, dei genitori adottivi e
del patrigno, sempreche' il giovane risulti a carico.
4. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per
merito personale:
nel primo anno dei liceo classico e nel terzo anno del liceo
scientifico, agli allievi compresi nei primi due decimi delle
graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche' abbiano
superato gli esami di ammissione con una media complessiva non
inferiore agli 8/10;
negli anni scolastici successivi, agli allievi che negli
scrutini dell'anno scolastico precedente risultino classificati nei
primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano
riportato una media complessiva non inferiore agli 8/10.
5. Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di mezze rette per benemerenze diverse, l'una per benemerenze di
famiglia e l'altra per merito personale.
6. Il beneficio della dispensa totale o parziale della retta per
benemerenze di famiglia non viene accordato durante il tempo in cui
l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi.
7. Per ottenere il beneficio della dispensa della retta intera o
della mezza retta, e' necessario che venga prodotta apposita istanza
in bollo, contenente le dichiarazioni di cui ai successivi commi 10 e
11, secondo lo schema riportato nell'allegato "F" che costituisce
parte integrante del presente decreto.
8. Qualora il titolo che da' diritto al beneficio venga a
maturare successivamente all'ammissione dell'allievo alla scuola, la
domanda per la concessione del beneficio stesso dovra' essere
presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia
stato accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione.
In tal caso il beneficio richiesto sara' accordato, se spettante, con
effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
9. Il comando della scuola militare interessata, ricevute le
domande, ne curera l'istruttoria, accertando la regolarita' e la
completezza della documentazione a ciascuna allegata richiedendo, se
del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento della sussistenza del titolo che dia luogo al
beneficio richiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande
alla direzione generale per il personale militare per le decisioni.
10. Per ottenere la dispensa della intera retta di cui al,
comma 1, del presente articolo alla domanda dovranno essere allegate
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del
genitore;
certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani
di guerra;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
stato di servizio o del foglio matricolare del genitore;
decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
11. Per ottenere la dispensa della mezza retta di cui al,
comma 2, del presente articolo alla domanda dovranno essere allegate
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
a) per i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia e dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare: brevetto di
concessione, oppure lo stato di servizio militare da cui risultino le
concessioni;
b) per i figli di mutilati ed invalidi di guerra: stato di
servizio militare del genitore o decreto concessivo di pensione
privilegiata di guerra;
c) per i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio
permanente: stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
d) per i figli di ufficiali di complemento, richiamati in
temporaneo servizio, che per il servizio prestato abbiano acquisito
il diritto al trattamento di quiescenza: stato di servizio o foglio
matricolare del padre;
d) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato:
estratto matricolare;
e) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e
militari dello Stato: decreto di pensione del genitore.
12. I concorrenti, qualora lo gradiscano, hanno facolta' di
produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai
precedenti commi 10 e 11, i relativi documenti a sostegno della
richiesta di esenzione.
13. La dispensa della mezza retta per merito personale di cui al
precedente, comma 4, del presente articolo sara' accordato d'ufficio
dalla direzione generale per il personale militare, su proposta dei
comandi delle scuole militari.
Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla
direzione generale per il personale militare presso il comando del
centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito di
Foligno, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata - secondo le modalita' previste
dal piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 - anche successivamente all'eventuale
ammissione alla scuola per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto instaurato con l'amministrazione militare.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale
ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o del funzionario che sara' nominato presso il centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il direttore generale
della direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 26 marzo 2001
Il Ten. Gen.: Simeone
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