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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di centocinquantacinque allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno
- anno accademico 2001/2002.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.4 del 12/1/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E0176
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/2/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
 
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 27 marzo 1927, n. 629, concernente
l'approvazione del regolamento per la gestione amministrativa e
contabile della Regia accademia;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e
successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'istituzione
del collegio "Francesco Morosini" in Venezia e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di
organizzazione dell'Accademia navale;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per
l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale, emanato in
applicazione all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamenteo su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle forze
armate e del corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale della marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 1000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della direzione
generale della sanita' militare, per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, che ha definito, tra l'altro, i corpi dei ruoli normali della
marina militare, nei quali avverra' nell'anno 2001 il reclutamento
del personale femminile, indicando al 20% l'aliquota massima di detto
personale che potra' accedere alla prima classe di corsi normali
dell'accademia navale di Livorno, per l'anno accademico 2001/2002;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 11 del
sopracitato decreto interministeriale 30 marzo 1999, l'effettuazione
di una prova di preselezione cui sottoporre tutti i concorrenti al
concorso per l'ammissione alla prima classe dei corsi normali
dell'Accademia navale;
Ritenuto che l'ammissione alla successiva prova scritta di
concorrenti in misura non superiore a dieci volte quello dei posti a
concorso offra adeguata garanzia di selezione;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli atenei,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di
centocinquantacinque allievi alla prima classe dei corsi normali
dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 2001/2002,
cosi' ripartiti:
settanta al Corpo di Stato maggiore;
quaranta ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali);
quarantacinque ai Corpi giuridico-amministrativi (commissariato
della Marina e capitanerie di porto).
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile, anche se gia' alle armi, che di
sesso femminile.
3. Tuttavia il personale di sesso femminile potra' conseguire
l'ammissione alla prima classe dei corsi normali entro i limiti
numerici appresso indicati, calcolati ai sensi del decreto
ministeriale 12 dicembre 2000, citato nelle premesse:
quattordici per il Corpo di Stato maggiore;
otto per i Corpi tecnici (genio navale e armi navali);
nove per i Corpi giuridico-amministrativi (commissariato della
Marina e capitanerie di porto).
Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
essere ammessi alla prima classe dei corsi normali in numero
superiore a quello sopraindicato, anche se collocati in posizione
utile nella graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.
4. I concorrenti di entrambi i sessi potranno indicare nella
domanda a quale dei Corpi - Stato maggiore, genio navale, armi
navali, commissariato della Marina o capitanerie di porto -
gradiscano essere assegnati. L'indicazione, tuttavia, avra'
esclusivamente valore di preferenza e non sara' vincolante nella
assegnazione ai Corpi di cui al successivo art. 14.
5. I corsi avranno inizio nella prima decade di settembre 2001.
Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei corsi,
integrati da campagne navali ed imbarchi, saranno quelle previste dal
piano di studi dell'Accademia navale.
Al termine del terzo anno gli allievi giudicati idonei
conseguiranno la nomina a guardiamarina in servizio permanente, con
anzianita' giuridica corrispondente alla data di conferimento della
qualifica di "aspirante ufficiale".
6. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi
saranno tenuti a seguire i corsi ripartiti in base alle prioritarie
esigenze della Forza armata, nel modo seguente:
gli ammessi al corso per il Corpo di Stato maggiore
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con
orientamento tecnico-amministrativo, finalizzati, tra l'altro, al
conseguimento del diploma di laurea secondo il piano di studi
dell'Accademia navale;
gli ammessi ai corsi per i Corpi tecnici completeranno un ciclo
di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a
carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al
conseguimento del diploma di laurea in ingegneria, il cui indirizzo
sara' definito in funzione delle esigenze della Forza armata;
gli ammessi ai corsi per i Corpi giuridico-amministrativi
completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili
insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con
conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza.
7. Per quanto indicato al precedente comma 6:
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria e
del diploma di laurea in giurisprudenza non potranno essere ammessi,
rispettivamente, al corso per il Corpo di Stato maggiore, al corso
per i Corpi tecnici (genio navale ed armi navali) ed al corso per i
Corpi giuridico-amministrativi (commissariato della Marina e
capitanerie di porto);
i concorrenti, all'atto dell'assegnazione definitiva ai corpi
dovranno rinunciare per iscritto agli esami universitari che avessero
sostenuto per il conseguimento dello stesso diploma di laurea che
essi conseguiranno al termine del ciclo formativo.
8. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1 potra' subire
modificazioni, fino alla data di approvazione della graduatoria di
merito del concorso, qualora fosse necessario soddisfare sopravvenute
esigenze della Forza armata.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 
1. Ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado presso la Scuola navale "F. Morosini",
che risulteranno idonei al termine del concorso, sono riservati
cinquantadue posti, ai sensi dell'art. 16 della legge 18 febbraio
1964, n. 48.
2. I posti eventualmente non ricoperti da detti concorrenti
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine
della graduatoria di merito del concorso.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. I concorrenti devono:
a) (1) aver compiuto al 31 dicembre 2001 il diciassettesimo
anno d'eta' e non superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2001, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1979 al 31
dicembre 1984, estremi compresi, se di sesso maschile;
Il limite massimo d'eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio militare prestato fino alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino
o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate;
(2) aver compiuto al 31 dicembre 2001 il diciassettesimo
anno d'eta' e non superato il venticinquesimo alla data del 31
ottobre 2001, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1976 al 31
dicembre 1984, estremi compresi, se di sesso femminile;
b) essere cittadini italiani;
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2000/2001 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910 e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) essere celibi/nubili o vedovi/e e, anche se con figli a
carico;
f) avere, se minorenni, il consenso di entrambi i genitori o
del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre
l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi;
g) non essere stati dimessi d'autorita', per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie,
scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di
polizia dello Stato;
h) per i soli concorrenti di sesso maschile:
(1) non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
(2) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza"
ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230.
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso della
idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi, per i
concorrenti di sesso maschile, con le modalita' prescritte dai
successivi articoli 8 e 9; tale idoneita' deve essere mantenuta per
tutta la durata dell'iter formativo fino alla nomina ad ufficiale in
servizio permanente;
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata all'accertamento, anche postumo, del possesso dei
requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste
dalla vigente normativa.
4. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1,
salvo quelli previsti dalle lettere a), e c), devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. Inoltre, i medesimi requisiti devono
essere mantenuti sino all'ammissione in Accademia navale e per tutta
la durata dell'iter formativo nell'Istituto di cui all'art. 1, comma
6.
5. L'ammissione dei concorrenti gia' alle armi e' subordinata,
nei casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza
armata/Corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.

                               Art. 4.
 
Domanda di partecipazione al concorso
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato
nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente
decreto. Copia della domanda dovra' essere conservata dal concorrente
ed essere esibita all'atto della presentazione alla prova di
preselezione come previsto dal successivo art. 6, comma 2;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - Viale Italia n. 72
- 57100 Livorno, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura,
a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal comando/ente
di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
anche tramite le Autorita' diplomatiche o consolari entro il termine
sopraindicato.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza (solo per i concorrenti di sesso maschile);
c) i Corpi (Stato maggiore, genio navale, armi navali,
commissariato della Marina, capitanerie di porto) ai quali gradirebbe
essere assegnato, in caso di vincita del concorso, indicati in ordine
di preferenza;
d) il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
e) il proprio stato civile;
f) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso contrario
dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al comando
dell'Accademia navale qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
h) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
i) di non essere stato riformato alla visita di leva o
successivamente ad essa (solo per i concorrenti di sesso maschile);
j) di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza"
ovvero ammesso a prestare "servizio civile" (solo per i concorrenti
di sesso maschile);
k) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva
(solo per i concorrenti di sesso maschile).
Se militare in servizio, dovra' indicare la data di inizio del
servizio, il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il
quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno
inviate al recapito indicato nella domanda e non tramite il comando
di appartenenza, che tuttavia dovra' essere informato a cura
dell'interessato.
Qualora il concorrente sia gia' stato collocato in congedo dovra'
indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado
rivestito all'atto del congedamento.
Il concorrente che successivamente alla presentazione della
domanda venisse incorporato in un reparto/ente sara' tenuto a
comunicare subito, a mezzo telegramma al comando dell'Accademia
navale, il reparto/ente presso il quale presti servizio ed il
relativo indirizzo;
l) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 2000/2001.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto, ammesso
pertanto con riserva, ha l'obbligo di comunicarne al comando
dell'Accademia navale, a mezzo telegramma, l'avvenuto conseguimento
con il relativo punteggio.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
m) di rinunciare, in caso di ammissione ai corsi, al grado
rivestito (se militare);
n) di essere a conoscenza che, qualora risultasse ammesso ai
corsi, dovra' sottoscrivere la ferma di cui al successivo art. 16;
o) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova
orale facoltativa, per un massimo di due lingue scelte tra inglese,
francese, tedesco e spagnolo;
p) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, del numero telefonico. I cittadini italiani
residenti all'estero dovranno, altresi', indicare nella domanda
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
telegramma, al comando dell'Accademia navale ogni variazione del
recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
q) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza indicati
nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
3. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
dovranno allegare due fotografie, senza copricapo, formato tessera e
non autenticate, con l'indicazione sul retro di cognome, nome e data
di nascita.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in
mancanza di essi dal tutore.
Alla domanda dovra' essere allegato l'atto di assenso, in carta
semplice, conforme all'allegato B, che costituisce parte integrante
del presente decreto, redatto dal sindaco o suo delegato e
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi dal tutore
5. Il comando dell'Accademia navale potra' richiedere la
regolarizzazione delle domande che, spedite o presentate nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili,
inesatte o non conformi al modello di domanda di cui al gia' citato
allegato A al presente decreto.
6. La domanda di partecipazione dovra' essere compilata
utilizzando esclusivamente copia del modello di cui al gia' citato
allegato A al presente decreto.

                               Art. 5.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione;
b) prova scritta di italiano;
c) accertamenti sanitari;
d) prove attitudinali;
e) prova orale di matematica;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.

                               Art. 6.
 
Prova di preselezione
 
1. La prova di preselezione avra' luogo presso il Centro unico di
selezione della Marina militare di Ancona - via delle Palombare n. 1,
presumibilmente nella seconda meta' del mese di marzo 2001, nei
giorni e all'ora che saranno resi noti ai concorrenti con avviso che
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del 27
febbraio 2001. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 27 febbraio 2001 tale
pubblicvazione potra' essere rinviata a data successiva.
Prima dell'inizio della prova la commissione di cui al successivo
art. 13, comma 1, lettera a), rendera' note ai concorrenti le
modalita' di svolgimento e di valutazione della prova medesima.
2. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione,
dovranno presentarsi per sostenere detta prova nel giorno e nell'ora
indicati nel suddetto avviso muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, nonche' di copia della
domanda di partecipazione al concorso.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova, anche
per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
pertanto esclusi dal concorso.
3. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. In base al numero delle risposte esatte fornite dai
concorrenti nella suddetta prova, la commissione formera' una
graduatoria provvisoria al solo scopo di individuare i candidati da
ammettere alle successive prove della procedura consorsuale.
5. Saranno ammessi alla prova scritta di cui al successivo art.
7, secondo l'ordine della graduatoria provvisoria di cui al
precedente comma 4, millecinquecentocinquanta concorrenti, tra i
quali quelli di sesso femminile in numero non superiore a
trecentodieci. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che occupino la
medesima posizione di graduatoria dell'ultimo candidato ammesso
6. I concorrenti di cui al precedente comma 5 riceveranno
apposita comunicazione scritta da parte del comando dell'Accademia
navale a mezzo lettera raccomandata o telegramma.
7. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili di cui al precedente comma 5 non riceveranno alcuna
comunicazione scritta dell'esito di detta prova.
Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a
partire dal trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento
della prova, al comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi
(tel. 0586/238531).

                               Art. 7.
 
Prova scritta di italiano
 
1. La prova scritta di italiano si svolgera' nel giorno e nella
sede che saranno resi noti ai concorrenti da parte del comando
dell'Accademia navale a mezzo lettera raccomandata o telegramma
(presumibilmente nell'ultima decade di aprile 2001), con le modalita'
riportate nell'allegato C che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. I concorrenti ammessi alla prova scritta sono tenuti a
presentarsi presso la sede indicata nella comunicazione di cui al
precedentre comma 1, il giorno della prova entro le ore 7,30
dell'orario ufficiale, muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile di colore blu o nero e di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento della
prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente
avra' conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. Tale punteggio
sara' utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo
art. 14.
4. I concorrenti che avranno superato la prova scritta
riceveranno apposita comunicazione da parte del comando
dell'Accademia navale a mezzo lettera raccomandata o telegramma
contenente indicazione del giorno e dell'ora nei quali dovranno
presentarsi per sostenere gli accertamenti sanitari e le prove
attitudinali di cui ai successivi articoli 8 e 9.
5. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta non
riceveranno alcuna comunicazione dell'esito di detta prova.
Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a
partire dal settantacinquesimo giorno successivo alla data di
svolgimento della prova, al comando dell'Accademia navale - Ufficio
concorsi (telefono 0586/238531).

                               Art. 8.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti risultati idonei alla prova scritta d'italiano
dovranno presentarsi presso l'Accademia navale, con le modalita'
indicate nella lettera di convocazione, per essere sottoposti ad
accertamenti sanitari a cura della commissione di cui al successivo
art. 13, comma 1, lettera b).
L'idoneita' fisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare approvato con decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, e della direttiva della direzione generale
della sanita' militare n. 495/00/ML-13/68 in data 19 aprile 2000,
citati nelle premesse.
Gli accertamenti sanitari saranno volti al riconoscimento del
possesso dell'idoneita' fisica al servizio dei concorrenti, quali
allievi della 1a classe dei corsi normali dell'Accademia navale.
I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso
dei seguenti requisiti fisici:
dati somatici: statura non inferiore a mt 1,65 e non superiore
a mt 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a mt
1,61 e non superiore a mt 1,95 per i concorrenti di sesso femminile;
apparato visivo:
Corpo di Stato maggiore: visus naturale non inferiore a 14/10
complessivi con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore; visus
corretto 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,25
diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie
per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale
non dovra' comunque superare 1,25 diottrie per l'astigmatismo miopico
composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.
Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara;
Corpi tecnici e Corpi giuridico-amministrativi: visus
corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto
con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra'
superare le 3 diottrie per la miopia, l'astigmatismo miopico
composto, l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le
2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie
per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle lane.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o, in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
apparato uditivo:
la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame
audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere
tollerata una perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da
125 a 2001 Hz e l'orecchio meno efficiente potra' presentare una
perdita di 30 dB pantonale fino a 2001 Hz e 35 dB alla frequenza di
4000 Hz. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000/8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista;
dentatura:
la dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche' non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu'
di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno
essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno
essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere
opportunamente curati.
2. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, solo qualora i
concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti che tale
accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso
organi sanitari militari o strutture pubbliche, come indicato dal
successivo art. 11, comma 1. Il concorrente di sesso femminile,
qualora non esibisca detto referto, al solo fine dell'effettuazione
in piena sicurezza dell'esame radiografico, dovra' produrre un test
di gravidanza in data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda l'assenza di detto stato. In assenza di
detto referto la concorrente dovra' essere sottoposta al fine sopra
indicato al test di gravidanza. In caso di positivita' del test di
gravidanza la commissione non potra' in nessun caso procedere agli
accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare;
ecografia pelvica (per i soli concorrenti di sesso femminile);
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico legale.
3. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche' dei requisiti fisici suindicati.
4. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo all'ammissione all'Accademia navale", con indicazione
del profilo sanitario di cui al successivo comma 5;
"Non idoneo all'ammissione all'Accademia navale", con
indicazione del motivo.
5. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e
l'apparato uditivo AU valgono i requisiti precedentemente indicati al
comma 1.
6. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario stabilita dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva (fermi restando gli specifici
requisiti prescritti dal presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia-disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali, gli esiti di intervento per la correzione mono o
bilaterale dei vizi di rifrazione, gli strabismi manifesti anche
alternanti.
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente;
7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio,
ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine - che
non potra' superare la data prevista per il completamento della prova
orale di matematica da parte di tutti i concorrenti - entro il quale
sottoporra' detti concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari, per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. I candidati giudicati "non idonei" potranno, tuttavia, inviare
con lettera raccomandata al comando dell'Accademia navale - Ufficio
concorsi - Viale Italia n. 72 - 57100 Livorno - improrogabilmente
entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti
sanitari effettuati in Accademia navale, specifica istanza, corredata
di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Dette istanze potranno essere anticipate al comando
dell'Accademia navale a mezzo fax (0586/238500).
10. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dal comando dell'Accademia navale comunicazione telegrafica di
ammissione con riserva alle prove di cui ai successivi articoli 9 e
10.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il comando
dell'Accademia navale comunichera' all'interessato che il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari rimane
confermato.
11. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 9 - in caso di accoglimento dell'istanza e di
idoneita' alle prove di cui ai successivi articoli 9 e 10, sostenute
con riserva - sara' espresso dalla commissione di cui all'art. 13,
comma 1, lettera c), a seguito di valutazione della documentazione
allegata all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
12. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.

                               Art. 9.
 
Prove attitudinali
 
1. L'idoneita' dei concorrenti sotto il profilo attitudinale
sara' accertata dalla commissione di cui all'art. 13, comma 1,
lettera d).
Le prove attitudinali consisteranno nello svolgimento di una
serie di prove di personalita' integrate da un colloquio individuale,
allo scopo di valutare:
a) maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
b) stabilita' emotiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
c) facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali avuto
riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
d) comportamento sociale inteso come integrazione
socio-ambientale, con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
e) capacita' adattive intese come flessibilita' cognitiva,
adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di
gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di
fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita'
a ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo
efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare
specifico.
2. Il giudizio espresso dalla commissione preposta alla
somministrazione delle prove di personalita' dovra' essere comunicato
seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e' definitivo.
3. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 7 e quelli di cui al
precedente art. 8, comma 9 - in caso di accoglimento dell'istanza.
Detti concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine delle
prove attitudinali - non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori
accertamenti sanitari eventualmente disposti di cui al gia' citato
art. 8.

                              Art. 10.
 
Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera
 
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali saranno ammessi alla prova orale di matematica.
Inoltre, saranno ammessi con riserva a sostenere detta prova i
concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 7 e quelli di cui al
precedente art. 8, comma 9 in caso di accoglimento dell'istanza,
qualora giudicati idonei al termine delle prove attitudinali.
2. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui
al programma riportato nel gia' citato allegato C al presente
decreto.
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21/30, utile ai fini della formazione della
graduatoria di cui al successivo art. 14.
3. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due scelte
fra inglese, francese, spagnolo e tedesco).
Le modalita' di svolgimento della suddetta prova, che avra' luogo
contestualmente alla prova orale, sono indicate nel gia' citato
allegato C al presente decreto.
4. Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua
straniera conseguendo la votazione di almeno 24/30 sara' assegnato un
punteggio, in relazione al voto conseguito per ciascuna delle lingue
prescelte, cosi' determinato:
a) da 24/30 a 26,999/30: il 10% della differenza tra il
punteggio, calcolato come somma dei voti riportati nelle prove
obbligatorie, conseguito dal primo classificato nella graduatoria
degli idonei e quello attribuito all'ultimo classificato;
b) da 27/30 a 30/30: il 15% della differenza tra il punteggio,
calcolato come somma dei voti riportati nelle prove obbligatorie,
conseguito dal primo classificato nella graduatoria degli idonei e
quello attribuito all'ultimo classificato.

                              Art. 11.
 
Documenti
 
1. I concorrenti convocati per sostenere le prove di cui ai
precedenti articoli 8, 9 e 10 dovranno, all'atto della presentazione
in Accademia navale:
a) consegnare i seguenti documenti:
libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza;
certificato attestante la recente effettuazione degli
accertamenti sierologici per la lue, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica;
certificato, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C;
certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, delle vaccinazioni effettuate;
eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale esame strumentale presso organi sanitari militari o strutture
pubbliche entro i tre mesi precedenti la data della visita medica;
atto di assenso in carta semplice, conforme all'allegato B,
redatto dal Sindaco o suo delegato e sottoscritto da entrambi i
genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva
potesta', o in mancanza di essi dal tutore, qualora non gia' allegato
alla domanda di partecipazione al concorso. La mancata presentazione
di detto documento determinera' la non ammissione al concorso.
b) sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, secondo il modello in allegato I, che costituisce parte
integrante del presente decreto, concernente:
il possesso del titolo di studio prescritto per la
partecipazione al concorso. I concorrenti provenienti dalla
Scuola navale "F. Morosini" dovranno invece produrre attestazione del
comando della citata Scuola navale da cui risulti che il titolo di
studio e' stato conseguito al termine della frequenza dei corsi
presso la Scuola stessa;
l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza,
di cui al gia' citato allegato D, che danno luogo, a parita' di
merito, all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per la formazione della graduatoria di cui al
successivo art. 14, gia' dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso e posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande medesime.
2. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso - entro
trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi normali - dovranno
sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
dichiarazione, compilata secondo il modello in allegato L, che
costituisce parte integrante del presente decreto, sostitutiva dei
dati contenuti in:
estratto per riassunto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato di stato libero.
I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio dal comando dell'Accademia navale.
Per i concorrenti di sesso maschile l'estratto matricolare ovvero
la dichiarazione del reparto/ente di appartenenza dal quale risulti
la durata del servizio militare prestato, utile all'elevazione del
limite di eta' previsto dal precedente art. 3, comma 1, lettera a)
(1), nonche' il nulla osta per l'arruolamento nel Corpo degli
equipaggi militari marittimi, per gli iscritti nelle liste della leva
di terra e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata
o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3, il Comando dell'Accademia navale provvedera' a richiedere
alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive dal concorrente risultato vincitore del
concorso medesimo.
5. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 4 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
6. Ai fini dell'iscrizione al corso di laurea che gli allievi
sono tenuti a frequentare, i medesimi, qualora vincitori, a richiesta
del Comando dell'Accademia navale, dovranno:
produrre copia del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, ovvero certificato sostitutivo dello stesso.
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali da cui verra' tratta la copia
dovranno essere autenticate dal provveditore agli studi. In caso di
smarrimento o di distruzione del diploma originale gli allievi
dovranno presentare il relativo duplicato, ai sensi della legge 17
febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato dal quale risulti che e'
in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

                              Art. 12.
 
Spese di viaggio - Licenza straordinaria per esami
 
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
per lo svolgimento del concorso di cui al precedente art. 5 del
presente decreto sono a carico dei concorrenti i quali, peraltro,
muniti di lettera o telegramma di convocazione per la prova di
preselezione, per la prova scritta d'italiano ovvero per gli
accertamenti sanitari, potranno rivolgersi alla capitaneria di porto
o al distretto militare ovvero ad un comando Carabinieri, per
ottenere il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione
ferroviaria derivante dalla applicazione della tariffa 4.
2. I concorrenti dovranno essere provvisti del denaro occorrente
per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi
intervento della Marina militare per i giovani che risultassero
sprovvisti di mezzi per il viaggio.
3. I concorrenti in servizio militare potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami fino ad un massimo di trenta giorni,
computabile nel tetto massimo dei quarantacinque giorni a tale titolo
spettanti, per coloro per i quali detto tetto e' applicabile.
In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potra' essere concessa, di norma, nell'intera misura per
la preparazione alla prova orale, oppure frazionata in due periodi,
di cui uno non superiore a dieci giorni, per la prova scritta di
italiano.
Qualora il concorrente non sostenesse le prove d'esame per cause
dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.

                              Art. 13.
 
Commissioni giudicatrici
 
1. Con successivi decreti saranno nominate:
a) la commissione per le prova di preselezione;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per le prove attitudinali;
e) la commissione esaminatrice per la prova scritta di
italiano, per le prove orali e per la formazione della graduatoria
finale e per l'assegnazione ai Corpi;
2. La commissione per la prova di preselezione di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
due ufficiali superiori della Marina militare, membri.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1 lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario marittimo, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per
gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per le prove attitudinali, di cui al precedente
comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali specialisti della Marina, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori.
6. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera e), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a capitano di fregata in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
due o piu' docenti o esperti per la prova scritta di italiano,
membri aggiunti;
due o piu' docenti o esperti per la prova orale di matematica,
membri aggiunti;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa in lingua straniera;
un ufficiale della Marina di grado non inferiore a sottotenente
di vascello, ovvero un dipendente civile della Amministrazione della
difesa, appartenente all'area funzionale C, posizione non inferiore a
C/2, segretario senza diritto al voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.

                              Art. 14.
 
Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove
concorsuali saranno iscritti in una unica graduatoria di merito a
cura della commissione di cui al precedente art. 13, comma 1, lettera
e).
2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio
risultante dalla media dei punti riportati nella prova scritta di
italiano e nella prova orale di matematica, alla quale andra'
aggiunto l'eventuale punteggio incrementale assegnato per la prova
facoltativa di lingua straniera, calcolato secondo quanto previsto
dal precedente art. 10, comma 4.
3. Nel formare la graduatoria la commissione terra' conto della
riserva di posti prevista dall'art. 2, comma 1, del presente decreto.
Qualora i predetti posti riservati non dovessero essere ricoperti, in
tutto o in parte, per mancanza di concorrenti idonei, si
applicheranno le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 2.
4. La commissione dovra', inoltre, tenere conto del numero
massimo dei posti disponibili per i concorrenti di sesso femminile,
indicati nel precedente art. 1, comma 3.
A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6 e 7, dalla
legge 24 dicembre 1986, n. 958.
5. La graduatoria degli idonei sara' approvata con decreto
interdirigenziale.
Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel
Giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui
al precedente comma 1, procedera' all'assegnazione provvisoria degli
idonei ai Corpi di cui all'art. 1, fino alla copertura dei posti
messi a concorso, tenendo conto dei requisiti di idoneita' fisica,
delle indicazioni attitudinali e delle preferenze espresse dai
concorrenti, ove compatibili con le prioritarie esigenze di Forza
armata, al fine di garantire l'omogenea distribuzione degli idonei
nei vari Corpi.
7. Saranno ammessi alla frequenza della 1a classe dei corsi
normali i centocinquantacinque concorrenti assegnati provvisoriamente
ai Corpi secondo i criteri di cui sopra che il Comando dell'Accademia
navale provvedera' a convocare.
8. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si
verificassero entro il quindicesimo giorno dalla data di inizio dei
corsi la gia' citata commissione provvedera' al ripianamento delle
vacanze e all'assegnazione definitiva ai Corpi, con i criteri
indicati al precedente comma 6, ferma restando la limitazione
indicata nel precedente comma 4. L'assegnazione definitiva ai Corpi
potra' comportare anche modificazioni della precedente assegnazione
provvisoria.
9. La graduatoria definitiva degli ammessi e la loro parimenti
definitiva assegnazione ai Corpi sara' approvata con decreto
interdirigenziale.
Detto decreto sara' pubblicato nel Foglio d'ordini della Marina.
10. Entro il termine della 1a classe del corso normale il comando
dell'Accademia navale provvedera', con giudizio definitivo, alla
successiva assegnazione al Corpo del genio navale e al Corpo delle
armi navali degli allievi ammessi ai corsi dei Corpi tecnici, ed al
Corpo di commissariato della Marina e al Corpo delle capitanerie di
porto di quelli ammessi ai corsi dei Corpi giuridico-amministrativi.

                              Art. 15.
 
Esclusione dal concorso
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente ritenuto non in possesso dei requisiti
prescritti per essere ammesso all'Accademia navale.

                              Art. 16.
 
Vincoli di servizio
 
1. I concorrenti vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione
alla frequenza della 1a classe dei corsi normali dell'Accademia
navale, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni ed
assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di
truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale obbligo di ferma saranno
considerati rinunciatari all'ammissione.
2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi,
qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una
dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di
rimanere in servizio per un periodo di nove oppure dieci anni che, ai
sensi delle vigenti disposizioni, dovranno assumere all'atto
dell'ammissione al terzo anno di corso.
Gli allievi ammessi a ripetere un anno di corso hanno l'obbligo
di contrarre una ferma di anni uno in aggiunta a quella prevista al
precedente comma 1.
3. Il tempo trascorso in Accademia non e' computabile nella ferma
di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma
volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato
determinato da lesioni o infermita' dipendenti da causa di servizio e
salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 6, della legge 24 dicembre
1986, n. 958.
4. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi i
concorrenti vincitori gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo
dovranno rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti
dichiarazioni:
se Ufficiali di complemento: dichiarazione (modello in allegato
E) di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione
dal ruolo di appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della
legge 10 aprile 1954, n. 113 e dell'art. 3 della legge 18 dicembre
1964, n. 1414;
se sottufficiali o volontari in servizio permanente:
dichiarazione (modello in allegato F) di rinuncia al grado rivestito,
necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi
dell'art. 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599, dell'art. 3
della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e dall'art. 30 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
se volontari in ferma breve o graduati in servizio di leva:
dichiarazione di proscioglimento dalla ferma volontaria contratta e
di rinuncia al grado rivestito (modello in allegato G).
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ai corsi normali dell'Accademia navale. Gli
allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
guardiamarina in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado,
reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in
Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado.
5. Gli ammessi all'Accademia navale potranno essere dimessi:
a) a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se
minorenni);
b) d'autorita' per motivi disciplinari, di salute, per
insufficiente attitudine militare e negli altri casi previsti dalla
normativa vigente.

                              Art. 17.
 
Disposizioni amministrative
 
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai
sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, sono a carico
dell'Amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio
permanente o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado
rivestito all'atto dell'ammissione.
3. Agli allievi non provenienti dai sottufficiali sono
corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita'
previste dalle vigenti disposizioni.
4. Sono a carico della Amministrazione le spese concernenti il
mantenimento degli allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi
ed oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione.
5. Sono a carico degli allievi le spese di carattere
straordinario riferite all'acquisto di strumenti scientifici, regoli
calcolatori, compassi, vocabolari e degli oggetti occorrenti per gli
studi facoltativi richiesti dagli allievi medesimi e al pagamento per
danneggiamento o perdita di materiale e al rinnovamento di capi di
corredo divenuti inservibili per loro incuria.
6. All'atto dell'ammissione in Accademia gli allievi maggiorenni
o un genitore/tutore degli allievi minorenni dovranno rilasciare una
dichiarazione secondo il modello riportato in allegato H con la quale
si obbligano al pagamento delle spese straordinarie e, in generale,
di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso
l'Amministrazione militare.
Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo che lasci passare due
mesi dalla scadenza dei versamenti richiesti dall'Accademia navale
senza effettuarli.
Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia stessa puo'
promuovere per il recupero dei suoi crediti.
7. Gli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente
di far parte dell'Accademia dovranno:
soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione,
liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;
restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia
navale, nonche' tutti gli effetti di corredo stabiliti dal comando
dell'Istituto (il materiale non restituito verra' addebitato al
prezzo delle tariffe in vigore);
restituire gli strumenti di studio e di lavoro ed ogni altro
effetto prelevato a pagamento, qualora il relativo acquisto non sia
stato gia' saldato.

                              Art. 18.
 
Nomina ad aspirante guardiamarina e a guardiamarina
 
1. Al termine del secondo anno del corso normale gli allievi
idonei saranno nominati "Aspiranti guardiamarina" e superato il terzo
anno saranno nominati guardiamarina in servizio permanente effettivo
con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione
della qualifica di aspirante ufficiale.

                              Art. 19.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il comando dell'Accademia navale di Livorno, per le finalita'
di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
comandante dell'Accademia navale, responsabile del trattamento. Il
titolare del trattamento e' il direttore generale per il personale
militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2000
Il ten. gen.: Simeone
Il comandante generale: Sicurezza

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