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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di complessive sei
borse di studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti
all'Unione europea provvisti di diploma di laurea o di diploma di
istruzione secondaria, previste dal Piano di attivita' 2003.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.93 del 28/11/2003
Ente:ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Località:-
Codice atto:03E06912
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:29/12/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, contenente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, concernente
il riordinamento dell'ISPESL, a norma dell'art. 1, comma 1 lettera
h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 441, concernente l'organizzazione, il funzionamento e la
disciplina delle attivita' relative ai compiti dell'ISPESL;
Visto in particolare l'art. 12 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 441/1994, che autorizza l'ISPESL ad
assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche
sprovvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il
limite massimo della spesa annua di Euro 258.228,44;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303, concernente il regolamento di organizzazione dell'ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il decreto del direttore dell'Istituto del 30 dicembre
1995, con il quale e' stato approvato il regolamento per il
conferimento delle borse di studio da fruirsi presso l'ISPESL;
Visto il decreto del direttore dell'Istituto del 14 febbraio
2003, con il quale sono state approvate le modifiche al regolamento
per il conferimento delle borse di studio da fruirsi presso l'ISPESL;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni, contenente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il programma delle borse di studio contenuto nel Piano di
attivita' 2003 dell'Istituto, approvato con decreto del Ministro
della salute 19 febbraio 2003, su conforme parere del comitato
tecnico-scientifico e del comitato amministrativo;
Viste le indicazioni fatte pervenire dai direttori dei
dipartimenti centrali alla unita' funzionale II del dipartimento
relazioni esterne in ordine alle borse di studio da mettere a
concorso, fra quelle previste dal suddetto Piano di attivita';
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione a
cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione europea
provvisti di diploma di laurea o di diploma di istruzione secondaria,
di complessive sei borse di studio per l'ammontare rispettivamente di
Euro 12.600,00 e di Euro 9.900,00 lorde cadauna, ripartite come
segue:
 
Gruppo «A» - Dipartimento igiene del lavoro Luogo di fruizione:
Monteporzio Catone (Roma) Centro ricerche ISPESL
 
Una borsa di studio per un anno: responsabile ricerche dott.ssa
Giovanna Tranfo - Euro 12.600,00.
Settore di ricerca: monitoraggio biologico degli addetti del
settore trasporto pubblico in relazione all'esposizione professionale
ad inquinamento indoor.
Titolo di studio richiesto (diploma di laurea): chimica.
Una borsa di studio per un anno: responsabile ricerche dott.ssa
Renata Sisto - Euro 12.600,00.
Settore di ricerca: validazione e standardizzazione di tecniche
di dosimetria personale nella quantificazione dell'esposizione a
radiazione solare ultravioletta in categorie di lavoratori outdoor.
Titolo di studio richiesto (diploma di laurea): fisica.
 
Gruppo «B» - Dipartimento documentazione Luogo di fruizione: Roma,
via Alessandria, 220/E
 
Una borsa di studio per un anno: responsabile ricerche dott.ssa
Maria Castriotta - Euro 9.900,00.
Settore di ricerca: aggiornamento e gestione della pagina web
dedicata alla salute e sicurezza delle donne nei luoghi di lavoro.
Titolo di studio richiesto (diploma di istruzione secondaria di):
maturita' linguistica (ed esperienza nell'uso delle banche dati in
rete tecnico-scientifiche).
 
Gruppo «C» Dipartimento tecnologie di sicurezza Luogo di fruizione:
Roma, via Alessandria, 220/E
 
Una borsa di studio per un anno: responsabile ricerche
ing. Roberto Cianotti - Euro 9.900,00.
Settore di ricerca: predisposizione di un data base contenente in
modo organico gli accertamenti tecnici connessi all'attivita' di
sorveglianza del Mercato.
Titolo di studio richiesto (diploma di istruzione secondaria di):
perito informatico (buona conoscenza dei linguaggi di programmazione
a oggetti).
 
Gruppo «D» Dipartimento omologazione e certificazione Luogo di
fruizione: Roma, via Alessandria, 220/E
 
Una borsa di studio per un anno: responsabili ricerche
ing. Vittorio Mazzocchi, ing. Fausto Di Tosto - Euro 12.600,00.
Settore di ricerca: linee guida per la definizione dei programmi
di ispezione e manutenzione di apparecchi e impianti a pressione
mediante la metodologia dell'ispezione basata sul rischio.
Titolo di studio richiesto (diploma di laurea): ingegneria
meccanica (con conoscenze delle metodologie di analisi dei rischi
applicata all'industria meccanica ed in particolare delle metodiche
di tipo RBI).
 
Gruppo «E» Dipartimento medicina del lavoro Luogo di fruizione:
Monteporzio Catone (Roma) Centro ricerche ISPESL
 
Una borsa di studio per un anno: responsabile ricerche dott.
Francesco Draicchio - Euro 12.600,00.
Settore di ricerca: AETLs - definizione di sottopopolazioni
maggiormente suscettibili e relativi fattori di estrapolazione.
Titolo di studio richiesto (diploma di laurea): scienze
statistiche.
Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per un solo gruppo e
per un solo settore di ricerca fra quelli sopra indicati, che
dev'essere espressamente indicato nella domanda di partecipazione al
concorso.
Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti
dell'ISPESL, e coloro che stiano gia' fruendo di borsa di studio
assegnata dall'ISPESL.
Dette borse di studio avranno la durata di dodici mesi e dovranno
essere fruite presso i dipartimenti centrali dell'ISPESL a decorrere
dalla data di inizio del conferimento.
Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento
ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di
ricerche e di lavori scientifici e/o tecnici che interessano
l'attivita' dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini
istituzionali.
Pertanto, il godimento delle stesse non configura un rapporto di
lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei
borsisti.
Le borse comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti
previdenziali, ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o
premi conferiti dallo Stato e da altri enti, sia pubblici che
privati, ne' con retribuzioni o corrispettivi derivanti da rapporti
di lavoro pubblico o privato, o emolumenti derivanti da lavoro
autonomo. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario,
oltre all'importo della borsa, compensi o indennita' che facciano
carico a contributi o assegnazioni dell'ISPESL.

                               Art. 2.
Le borse di studio sono rinnovabili, per non piu' di un biennio,
con decreto del direttore generale su richiesta del borsista, a
seguito di una valutazione dell'attivita' svolta dal borsista
medesimo nell'anno precedente, tenuto conto della relazione di cui
all'art. 13, punto 5), e della pluriennalita' della ricerca.
Detta richiesta dovra' pervenire all'Istituto un mese prima della
cessazione del godimento delle stesse.
Non potranno essere accolte le istanze di rinnovo da parte dei
borsisti che non abbiano terminato la fruizione della borsa di studio
loro assegnata, o che risultino vincitori di borsa di studio per una
ricerca annuale.

                               Art. 3.
Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di
studio a candidati provvisti di diploma di laurea e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente
all'Unione europea;
b) diploma di laurea conseguito presso una universita' o
istituto di istruzione universitaria equiparato della Repubblica
italiana o di un Paese dell'Unione europea, cosi' come indicati
nell'art. 1 in relazione al gruppo ed al singolo settore di ricerca.
E' esclusa, per la partecipazione al concorso, l'equipollenza di
qualsiasi altro diploma di laurea non indicato nell'art. 1;
c) idoneita' fisica all'attivita' di tirocinio, aggiornamento e
perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
d) non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici.
Per la partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di
studio a candidati provvisti di diploma di istruzione secondaria e'
necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente
all'Unione europea;
b) diploma di istruzione secondaria conseguito presso
un'istituto di istruzione secondaria della Repubblica italiana o di
un Paese dell'Unione europea, cosi' come indicati nell'art. 1 in
relazione al gruppo ed al singolo settore di ricerca. E' esclusa, per
la partecipazione al concorso, l'equipollenza di qualsiasi altro
diploma di istruzione secondaria non indicato nell'art. 1;
c) non aver conseguito diploma di laurea;
d) idoneita' fisica all'attivita' di tirocinio, aggiornamento e
perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
e) non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici.
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione del candidato dal concorso per
difetto dei requisiti sopra indicati.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
dovra' essere inoltrata, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altra forma di presentazione, all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro - Dipartimento relazioni
esterne e servizi comuni di supporto alle aree di ricerca «Casilina»
e «Monteporzio» - Unita' funzionale II - Unita' amministrativa per le
attivita' di stampa, formazione ed informazione, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo,
la scadenza di esso verra' protratta al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa e dei
titoli allegati nel termine sopra indicato.
Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine
prescritto, presentare la domanda di ammissione alle Autorita'
diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.
Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la
domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra
fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato
stesso, o in forma diversa da quella richiesta.
Al candidato e' fatto obbligo di concorrere per un solo gruppo ed
un solo settore di ricerca fra quelli indicati nel precedente art. 1,
che deve essere espressamente indicato nella domanda di
partecipazione al concorso. (Qualora il candidato con una stessa
domanda chieda di concorrere per piu' settori di ricerca, verra'
preso in considerazione solo il settore indicato per primo; qualora
invece il candidato presenti piu' domande per piu' gruppi o piu'
settori, verra' presa in considerazione soltanto quella che risulti
pervenuta per prima, in base al timbro del protocollo in arrivo
apposto dal competente ufficio della sede centrale dell'Istituto,
mentre per le altre, verra' adottato apposito decreto di esclusione).
Al candidato, inoltre, e' fatto obbligo di produrre un sintetico
elaborato del programma di studio e di ricerca che intende svolgere
durante il periodo di fruizione della borsa, pena l'esclusione dal
concorso, dal quale si possa valutare sia l'attitudine a svolgere
compiti di ricerca scientifica, sia la preparazione nel campo
specifico degli studi che si propone di compiere.
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema esemplificativo (vedi allegato 1), l'aspirante, oltre a
manifestare la volonta' di partecipare al concorso, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita', quanto segue:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data e luogo di nascita;
3) la residenza;
4) il possesso della cittadinanza del Paese di appartenenza;
5) il titolo di studio di cui e' in possesso, con l'indicazione
dell'universita' o dell'istituto di istruzione secondaria che lo ha
rilasciato, del voto e della data di conseguimento;
6) il gruppo ed il settore di ricerca, fra quelli indicati
nell'art. 1 del presente bando, per il quale intende concorrere;
7) di non aver riportato condanne penali che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
8) di non essere dipendente dell'ISPESL;
9) di non fruire di borsa di studio assegnata dall'ISPESL;
10) di non aver rinunciato o di essere stato dichiarato
decaduto da borse di studio conferite dall'ISPESL;
11) di autorizzare l'ISPESL, ai sensi della legge 31 dicembre
1996, n. 675, ad utilizzare i dati personali contenuti nella domanda
ai soli fini della gestione dell'attivita' concorsuale;
12) il domicilio e l'indirizzo (con relativo numero telefonico)
al quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni
relative al concorso.
La domanda di ammissione al concorso dev'essere sottoscritta dal
candidato. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad
autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Il candidato dovra' indicare, nella parte in alto a sinistra
della busta contenente la domanda, il concorso, il gruppo, nonche' il
settore di ricerca cui la stessa fa riferimento.

                               Art. 5.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'ISPESL -
Dipartimento relazioni esterne e servizi comuni di supporto alle aree
di ricerca «Casilina» e «Monteporzio», unita' funzionale II - per le
finalita' di gestione del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.

                               Art. 6.
Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati,
in carta libera, i seguenti documenti:
a) certificato di laurea rilasciato dalla competente
Universita' con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli
esami di profitto e nell'esame finale del corso di laurea, ovvero
diploma di istruzione secondaria con l'indicazione del voto riportato
nell'esame finale di maturita';
b) pubblicazioni scientifiche; (saranno prese in considerazione
esclusivamente quelle ove sia individuabile il contributo personale;
inoltre i lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione
soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore accettante
la pubblicazione);
c) documenti attestanti attivita' svolte, attinenti il settore
di ricerca oggetto della borsa;
d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso
(esclusi i curricula, che non vengono valutati);
e) programma di studio e di ricerca che il candidato intende
svolgere durante il periodo di fruizione della borsa, pena
l'esclusione dal concorso.
Il possesso dei titoli di cui alle lettere a), c) e d) puo'
essere comprovato con dichiarazioni sostitutive di certificazioni
sottoscritte dal candidato, rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (vedi allegato 2).
I titoli di cui alla lettera b) dovranno essere prodotti in
originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero in semplice
fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica citato, che attesti la conformita' di detta copia
all'originale. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
dovra' essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia
fotostatica di un documento di identita' del candidato medesimo (vedi
allegato 3), pena la nullita' della stessa.
Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L'ISPESL procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
I titoli di cui al presente articolo, prodotti in fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' e da copia fotostatica del documento di identita' con la
quale se ne attesti la conformita' all'originale, non saranno presi
in considerazione ai fini della valutazione di cui al successivo
art. 8.
I titoli eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande
e nella forma prevista.
I titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.

                               Art. 7.
Saranno esclusi dal concorso, con provvedimento motivato
dell'amministrazione, i candidati:
1) che abbiano spedito la domanda oltre il termine perentorio
indicato nel primo comma del precedente art. 4, o che abbiano
utilizzato forme diverse di spedizione oltre quella prevista;
2) le cui domande non contengano le indicazioni precisate nel
precedente art. 4;
3) le cui domande siano prive di sottoscrizione;
4) che abbiano riportato condanne penali comportanti
l'interdizione dai pubblici uffici;
5) che siano dipendenti dell'ISPESL;
6) che stiano fruendo di borsa di studio assegnata dall'ISPESL;
7) che abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati decaduti
da borse di studio conferite dall'ISPESL.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 8.
Alla valutazione dei titoli prodotti dagli aspiranti provvedera'
apposita commissione nominata con decreto del direttore generale.
Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
disporra', per ciascun candidato, di complessivi 10 punti cosi'
ripartiti:
Categoria I - votazione di laurea: fino a punti 7,00, attribuiti
secondo il seguente prospetto:
da 66/110 a 89/110 punti 5,50;
da 90/110 a 99/110 punti 6,00;
da 100/110 a 109/110 punti 6,50;
da 110/110 a 110 e lode punti 7,00.
Categoria I - votazione di maturita': fino a punti 7,00,
attribuiti secondo il seguente prospetto:
da 36/60 a 44/60 punti 5,50;
da 45/60 a 54/60 punti 6,00;
da 55/60 a 58/60 punti 6,50;
da 59/60 a 60/60 punti 7,00;
oppure:
da 60/100 a 74/100 punti 5,50;
da 75/100 a 90/100 punti 6,00;
da 91/100 a 98/100 punti 6,50;
da 99/100 a 100 e lode punti 7,00.
Categoria II - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 1,00.
Categoria III - attivita' svolte con particolare riferimento a
quelle attinenti al settore di ricerca oggetto della borsa, eventuali
altri titoli, programma di studio e di ricerca: fino a punti 2,00.
La commissione esaminatrice determinera' i criteri di massima per
la valutazione dei titoli prima di aver preso visione della
documentazione relativa ai titoli stessi.
Sono ricompresi nella graduatoria, secondo l'ordine del voto a
ciascuno attribuito, i candidati che abbiano conseguito una votazione
di almeno 7/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione.
Al termine dei suoi lavori, la commissione presenta una relazione
contenente il giudizio su ogni concorrente e la graduatoria di merito
in base alla votazione complessiva attribuita ai titoli di ciascun
candidato.
Sono dichiarati vincitori i candidati che risultino primi
classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello
delle borse messe a concorso.
A parita' di punteggio complessivo, la preferenza sara'
determinata dalla minore eta' del candidato.

                               Art. 9.
I candidati utilmente collocati nelle varie graduatorie dovranno
presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, al Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse economico - finanziarie e del personale, unita'
funzionale I - amministrazione del personale, via Urbana n. 167 -
00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente
dal giorno di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti
rilasciati in carta libera:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
sottoscritta dal candidato e comprovante:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza;
c) la cittadinanza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso.
La dichiarazione sostitutiva ha la stessa validita' temporale
degli atti che sostituisce.
L'Istituto procedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati
con le modalita' di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, quinto comma, del
presente bando, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsita' in
atti. Qualora dal controllo effettuato da questa amministrazione
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera;
2) certificato medico rilasciato da un medico militare, ovvero
dal medico legale dell'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale
sanitario, dal quale risulti la sana e robusta costituzione fisica,
nonche' l'idoneita' a svolgere l'attivita' di borsista. Detto
certificato non puo' essere sostituito da altro documento ai sensi
dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e dev'essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di
ricevimento del relativo invito.
I concorrenti di cui sopra, inoltre, dovranno rilasciare una
dichiarazione con la quale si impegnano, durante il godimento della
borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 13 del
presente bando ed il divieto, ai sensi dell'art. 1 del bando
medesimo, di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o
corrispettivi derivanti da altre borse o rapporti di lavoro pubblico
o privato, o con emolumenti derivanti da lavoro autonomo.

                              Art. 10.
Con decreto del direttore generale saranno approvate le
graduatorie di merito, dichiarati i vincitori ed assegnate le borse
di studio.
Detto decreto verra' successivamente pubblicato nel bollettino
«Fogli informazione ISPESL» (disponibile presso le sedi
dell'Istituto). Di tale pubblicazione si dara' notizia mediante
avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.
Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione
potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di
partecipazione al concorso.
I vincitori del concorso ai quali e' stata assegnata la borsa di
studio verranno invitati ad iniziare la frequenza presentandosi
presso i dipartimenti centrali dell'ISPESL, a pena di decadenza, il
giorno fissato nell'apposita comunicazione inviata con raccomandata
con avviso di ricevimento.

                              Art. 11.
Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per
rinuncia o decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai
candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

                              Art. 12.
Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza
giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'ISPESL,
all'attivita' di ricerca in programma.
Puo' essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato
dell'amministrazione, su proposta del responsabile scientifico,
l'assegnatario che:
a) dopo aver iniziato a collaborare per l'attivita' di ricerca
in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze;
b) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 13
e dal divieto di cumulo di cui all'art. 1 del presente bando;
c) dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla
ricerca.
In questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.
Il godimento della borsa di studio e' sospeso per il periodo in
cui il titolare debba adempiere agli obblighi militari di leva o
assentarsi per gravidanza e puerperio, per malattia di durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.
Cessato l'impedimento, il borsista e' tenuto a riprendere
immediatamente la sua attivita', a pena di decadenza dal prosieguo
del godimento della stessa.

                              Art. 13.
Il borsista ha l'obbligo:
1) di iniziare la propria attivita' presentandosi presso i
dipartimenti centrali dell'ISPESL, il giorno fissato nella
comunicazione di cui al quinto comma del precedente art. 10;
2) di frequentare l'unita' operativa di assegnazione presso la
sede indicata nell'art. 1, svolgendo le ricerche per le quali e'
stata concessa la borsa, secondo le direttive del competente
responsabile scientifico;
3) di osservare le norme interne dell'Istituto, rimanendo ferma
la possibilita', per il responsabile scientifico, di gestire
l'attivita' del borsista per quanto riguarda orari e giornate
lavorative;
4) di presentare, entro sei mesi dall'inizio della fruizione
della borsa, all'ISPESL - dipartimento relazioni esterne - unita'
funzionale II - una particolareggiata relazione sull'attivita'
scientifica svolta vistata dal responsabile scientifico della ricerca
per la quale e' stata concessa la borsa;
5) di trasmettere, al termine della fruizione della borsa,
all'ISPESL - dipartimento relazioni esterne - unita' funzionale II -
una particolareggiata relazione sull'attivita' scientifica svolta
vistata dal responsabile scientifico della ricerca per la quale e'
stata concessa la borsa. La relazione e' comunicata al comitato
tecnico-scientifico e puo' essere pubblicata, integralmente o in
riassunto, in riviste edite a cura dell'ISPESL, senza che nulla al
riguardo il borsista possa pretendere e/o eccepire;
6) di dare notizia (nella relazione di cui ai precedenti n. 4 e
5) di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute
durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 34, commi secondo e successivi, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed
integrazioni.

                              Art. 14.
Quando sussistono giustificati motivi, l'inizio del godimento
della borsa puo' essere rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato per l'inizio della fruizione della borsa.
Nel corso del godimento della borsa di studio il responsabile
scientifico puo' consentire una sospensione dell'attivita' del
borsista per la durata massima di giorni trenta, per cause di forza
maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia
o salute.
Qualora la causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga per oltre un mese, il responsabile scientifico potra'
ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione.
Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (contenente il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge
n. 53/2000), dovranno sospendere l'attivita' di borsista previa
esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere
indicati i periodi di astensione ai sensi del citato decreto
legislativo.
Nelle ipotesi di cui sopra verra' operata una trattenuta sul
rateo mensile proporzionale alla durata dell'assenza.

                              Art. 15.
Il borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della
propria attivita' presso l'ISPESL, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Lo Stato si assumera' l'onere della relativa spesa.

                              Art. 16.
L'ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali
compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
La prima rata sara' erogata solo dopo che il responsabile
scientifico avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa
ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
La spesa complessiva di Euro 70.200,00 gravera' sull'art. 770
denominato «Borse di studio» del capitolo unico n. 2330 dello stato
di previsione della spesa relativo all'anno 2003.
Il presente decreto sara' trasmesso al dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse economico-finanziarie e
del personale unita' funzionale III per l'impegno della somma.
Roma, 12 novembre 2003
Il direttore generale: Sacerdote

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