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UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico, in
prova (sesta qualifica - area funzionale tecnico-scientifica) per le
esigenze del servizio di prevenzione e protezione.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.91 del 16/11/1999
Ente:UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO
Località:Viterbo  (VT)
Codice atto:099E9144
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:16/12/1999
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive
modificazioni e integrazioni relative alla normativa concorsuale del
personale non docente dell'Universita' in relazione ai profili
indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la parte II del decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534,
concernente integrazioni, modificazioni alla normativa concorsuale
per il reclutamento del personale non docente delle Universita' di
cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319;
Vista la legge 23 gennaio 1991, n. 21;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Vista la legge 29 dicembre 1995, n. 549;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
comparto universita' sottoscritto in data 21 maggio 1996 e successiva
integrazione;
Visto il regolamento interno per l'accesso ai pubblici impieghi e
sulla mobilita' del personale, emanato da questa Universita' con
decreto rettorale n. 416/98 del 27 maggio 1998;
Considerato che a seguito di quanto deliberato dal C.d.A. nella
seduta del 20 ottobre 1998, in merito alla trasformazione dei posti
di personale tecnico-amministrativo, risulta disponibile presso il
servizio di prevenzione e protezione un posto di assistente tecnico
(quarta qualifica - area funzionale tecnico-scientifica) da ricoprire
mediante l'indizione di un corso-concorso disciplinato dal capo II
del regolamento interno per l'acceso ai pubblici impieghi
sopracitato;
Visto il D.D.A. n. 862/98 del 18 novembre 1998, affisso all'albo
ufficiale di Ateneo il 24 novembre 1998, con il quale e' stato
bandito il corso-concorso sopracitato i cui atti sono stati approvati
con D.D.A. n. 824/99 del 26 agosto 1999;
Considerato che al termine delle procedure suddette il posto non e'
stato ricoperto;
Visto l'impegno di spesa per la copertura del posto suddetto
assunto sul bilancio relativo al corrente esercizio finanziario;
Decreta:
Art. 1.
Concorso e numero dei posti
Presso l'Universita' degli studi della Tuscia e' indetto un
concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico, in
prova, (quarta qualifica - area funzionale tecnico-scientifica) per
le esigenze del servizio di prevenzione e protezione.
Sono garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
1) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910; ai
sensi dell'art. 84 della legge n. 312/1980 si prescinde dai titolo di
studio suddetto per il personale della qualifica immediatamente
inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito;
2) eta' non inferiore agli anni 18;
3) la cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea (sono
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneita' fisica all'impiego;
6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione
puo' disporre in qualunque momento, con decreto motivato del
direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.

                               Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, in conformita'
allo schema allegato al presente bando, devono essere indirizzate e
presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento all'Universita' degli studi della Tuscia - Ufficio
concorsi - via S. Giovanni Decollato, 1 - 01100 Viterbo - con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale "Concorsi ed esami".
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A
tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita':
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica); ovvero
quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
elettorali medesime;
d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale);
e) il possesso del titolo di studio che da luogo all'ammissione al
concorso cosi' come specificato all'art. 2, punto 1), del presente
bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
amministrazioni con l'indicazione della qualifica ed anzianita' e,
relativamente ai servizi gia' conclusi, delle cause di risoluzione
degli stessi;
h) di non essere stati destituiti dall'impiego presso pubbliche
amministrazioni o licenziati per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo;
i) l'eventuale appartenenza alla quinta qualifica specificando
l'universita' di appartenenza e l'anzianita' maturata nella
qualifica;
j) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo
numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che
vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a
segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente;
k) i cittadini degli stati membri della CEE devono altresi'
dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) il possesso di eventuali titoli di preferenza a parita' di
merito.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma
del candidato in calce alla domanda di partecipazione al concorso non
e' soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte
dei candidati comporta l'esclusione dal concorso.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al
proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.
Commissione giudicatrice e trasparenza amministrativa
La commissione esaminatrice sara' nominata ai sensi dell'art. 9 del
regolamento interno per l'accesso ai pubblici impieghi e sulla
mobilita' del personale, emanato con decreto rettorale n. 416/98 del
27 maggio 1998, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6 e 29
del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
La commissione e' tenuta a concludere la procedura concorsuale
secondo i termini stabiliti dal quinto comma dell'art. 10 del
sopracitato regolamento.
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove.
La commissione immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova
orale determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle
materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato
previa estrazione a sorte.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli
atti del procedimento concorsuale al sensi degli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con
le modalita' ivi previste.

                               Art. 5.
Prove di esame
Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le
disposizioni contenute nel regolamento interno per l'accesso ai
pubblici impieghi e sulla mobilita' del personale, emanato con
decreto rettorale n. 416/98 del 27 maggio 1998.
Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una pratica o a
contenuto teorico-pratico ed una prova orale. Le prove verteranno
sugli argomenti di cui al programma allegato al presente bando
(allegato B).
Del diario delle prove scritte e della sede di svolgimento delle
stesse sara' data notifica ai candidati mediante avviso nella
Gazzetta ufficiale - 4 serie speciale "Concorsi ed esami" - del 25
gennaio 2000.
Qualora, per questioni organizzative, non sia possibile pubblicare
avvisi concernenti il diario delle prove nella Gazzetta Ufficiale del
25 gennaio 2000, questa amministrazione provvedera' a darne notifica
personale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad ogni
candidato ammesso al concorso, almeno 15 giorni prima dello
svolgimento delle stesse.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per le prove scritte, con un
valido documento di riconoscimento, nei locali nell'ora e nei giorni
stabiliti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma
dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;
b) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti;
c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21-/30 o
equivalente.
Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale,
sara' data comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno 20 giomi prima dello svolgimento della stessa.
La prova orale non si intendera' superata se il candidato non avra'
riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
della prova orale, sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso
giorno, curera' l'affissione di tale elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario, all'albo della sede di esame.

                               Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire all'Universita' degli studi della Tuscia - Ufficio concorsi
- via S. Giovanni Decollato, 1 - 01100 Viterbo, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta
semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita' di
valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti,
altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Tali documenti possono essere prodotti anche in fotocopia
unitamente ad una autocertificazione attestante la conformita' degli
stessi all'originale, od infine sostituite con dichiarazioni
sottoscritte dall'interessato.
Resta salva in quest'ultimo caso la possibilita' per
l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive.
Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dal benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico;
2) dall'avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche
amministrazioni;
3) lo stato di disoccupazione, con particolare riguardo
all'anzianita' di iscrizione alle liste dell'U.P.L.M.O.

                               Art. 7.
Approvazione della graduatoria
La commissione nel redigere i verbali delle operazioni concorsuali
e nella formazione della graduatoria di merito si atterra' alle
disposizioni di cui all'art. 14 del regolamento interno per l'accesso
ai pubblici impieghi emanato con decreto rettorale n. 416/98 del 27
maggio 1998.
Con successivo provvedimento del direttore amministrativo, tenuto
conto, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del
presente bando, tale graduatoria, unitamente a quella del vincitore
del concorso sara' approvata e resa pubblica mediante affissione
all'albo dell'Ateneo.
Di quest'ultimo adempimento sara' data notizia mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per eventuali impugnative.

                               Art. 8.
Assunzione in servizio e periodo di prova
Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, a stipulare un contratto di
lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato con
l'Universita' degli studi della Tuscia di Viterbo entro il termine
previsto dalla nota d'invito. Decorso tale termine, fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso
di comprovato e giustificato impedimento, non si da' luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.
Il rapporto di lavoro e' regolato, anche per le cause di
risoluzione e per i termini di preavviso, dai contratti collettivi di
lavoro del comparto Universita' nel tempo vigenti, dalle norme di
legge concernenti i rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in
quanto compatibili con la natura e di fini istituzionali
dell'Universita', nonche', dalle norme comunitarie in materia.
E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo
di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
Il dipendente assunto verra' inquadrato nella sesta qualifica
dell'area funzionale tecnico-scientifica, profilo di assistente
tecnico.
Il trattamento economico sara' quello previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro in vigore al momento dell'assunzione.
Il dipendente assunto e' soggetto ad un periodo di prova di tre
mesi non rinnovabili o prorogabili.
Decorsa la meta' del suddetto periodo di prova, nel restante
periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostituiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro o dalle norme modificative,
integrative e sostitutive dello stesso. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso della
amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
Per la restante disciplina si rinvia all'art. 17 del vigente
contratto collettivo di lavoro.

                               Art. 9.
Presentazione dei documenti
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa
alla richiesta di costituzione del rapporto di lavoro il candidato
vincitore dovra' presentare, a pena di risoluzione del medesimo, la
seguente documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato dall'azienda sanitaria
competente per territorio attestante l'idoneita' fisica al servizio
continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce la
nomina (in caso di presenza di qualche imperfezione, questa dovra'
essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che la stessa
non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso).
Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito
l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837. Tale certificato deve essere di data
non anteriore a sei mesi rispetto alla data di stipula del contratto
di lavoro.
Se appartenente alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
482, dovra' inoltre produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma,
della suddetta legge, la dichiarazione legalizzata rilasciata da un
ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il
grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di
pregiudizio alla salute o alla incolumita' dei compagni di lavoro o
alla sicurezza degli impianti.
Ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22
della legge stessa.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente;
2) dichiarazione, in regola con la legge sul bollo, resa ai sensi
degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
dalla quale risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) cittadinanza e godimento dei diritti politici, con l'indicazione
che tali requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del
bando;
c) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
d) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
e) titolo di studio previsto al precedente art. 2, punto 1);
f) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria, ne' alcuna professione e di non coprire cariche in
societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve
contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 2, lettera g),
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e
deve essere rilasciata anche se negativa.
Il vincitore dovra' altresi' regolarizzare, ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 370, la domanda di partecipazione.
A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo
deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia integrale
dello stato matricolare, il certificato medico, la dichiarazione di
cui al punto 2) per quanto riguarda il titolo di studio ed e'
esonerato dalla presentazione degli altri documenti di rito.
Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 462, gli indigenti hanno facolta' di produrre in
carta libera i documenti di rito richiesti nei presente articolo
purche' presentino il certificato di poverta', ovvero risulti dai
documenti stessi la loro posizione di indigenza mediante citazione
degli estremi dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati e tradotti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
Il termine di trenta giorni puo' essere prorogato dall'Universita'
in caso di comprovato impedimento, scaduto inutilmente il suddetto
termine, non si da' luogo alla stipulazione del contratto di lavoro,
ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati, all'immediata
risoluzione dei medesimi.
L'amministrazione, nei trenta giorni successivi la presentazione
dei suddetti documenti, provvedera' ad invitare gli interessati a
regolarizzare l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizi
sanabili.

                              Art. 10.
Risoluzione del rapporto di lavoro
La mancata assunzione in servizio, nel termine stabilito dal
contratto comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso
l'Universita', valutati i motivi, puo' prorogare il termine per
l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Ogni altra causa di estinzione del rapporto e' regolata dal
contratti collettivi e dalle disposizioni vigenti.

                              Art. 11.
R i n v i o
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le
disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili. Il presente
bando di concorso sara' inoltrato al Ministero di grazia e giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Viterbo, 20 ottobre 1999
Il direttore amministrativo: Renzullo
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