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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di sette allievi
ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno del 13° corso
aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno
accademico 2014/2015.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.5 del 17/1/2014
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:14E00156
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/2/2014

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n.
151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art.
4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della Legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive
modificazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini
dell'inidoneita'»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente l'attribuzione di specifiche competenze
alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile»;
Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929,
1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visti gli articoli 583 e 586 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
Finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, concernente le modalita'
per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al
servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli
aspiranti all'arruolamento;
Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari:
a 1 (una) unita', in favore dei candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
a 1 (una) unita', in favore dei candidati appartenenti a una
delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,

Determina:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto per l'anno accademico 2014/2015 un pubblico
concorso per esami per l'ammissione di 7 allievi ufficiali del «ruolo
aeronavale» al primo anno del 13° corso aeronavale dell'Accademia
della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) specializzazione «pilota di elicottero» n. 3 posti;
b) specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» n.
4 posti.
3. Dei suddetti posti:
a) 1 (uno) dei tre disponibili per la specializzazione «pilota
di elicottero» e' riservato, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall'art. 2, ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
b) 1 (uno) dei quattro disponibili per la specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale» e' riservato,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti
dall'art. 2, al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in
linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio.
4. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
una sola delle predette specializzazioni.
5. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
b) una prova scritta di cultura generale;
c) una prova di efficienza fisica;
d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
f) tre prove orali;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) una prova facoltativa di informatica;
i) visita medica di incorporamento.
6. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
7. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso
di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della
graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di
Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili.

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso


1. Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 1° gennaio 2014, non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1986 (compreso);
2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
b) i cittadini italiani che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2014, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe',
siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 1°
gennaio 1997, estremi inclusi;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p. per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea specialistica o magistrale.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2013/2014.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5),
6), 7) e 8), devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e
mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi Online», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro 30 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale.
Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'art. 10.
2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di
indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di
partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita, a
mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n.
18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A
tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso ai sensi dei commi 1 o 2, sia minorenne
deve consegnare, in sede di svolgimento della prova preliminare,
l'atto di assenso, redatto in carta semplice secondo il modello in
allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in
caso di impedimento dell'altro, ovvero dal tutore, in caso di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui
manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.
La mancata presentazione dell'atto di assenso comporta la non
ammissione dell'interessato alle prove concorsuali e l'archiviazione
della domanda di partecipazione.
4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle ovvero apportare
modificazioni o integrazioni.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le
modalita' di cui al comma 2:
a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4;
b) sono archiviate nel caso in cui:
1) siano spedite o consegnate oltre il termine di cui al
medesimo comma 2;
2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente bando;
3) non siano sottoscritte;
4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
6. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 3 e 5 sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, secondo i termini ivi indicati.
7. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
8. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

                               Art. 4 


Elementi da indicare nella domanda


1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) la specializzazione per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero
non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p. per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2013/2014;
h) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il reparto cui sono in forza);
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
l) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta
elettronica;
m) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
n) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli -
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge -
devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate
all'art. 5, comma 2;
o) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 3, lettera a), devono compilare la domanda di
partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali
posti e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale
intendono sostenere le previste prove scritta e orali.
4. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 3, lettera b), devono compilare la domanda di
partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli
estremi e l'autorita' che ha attestato il possesso del requisito
richiesto.
5. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 10, 11, 13 e 20, concernenti, tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della
prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e
di convocazione per le prove successive e le modalita' di notifica
della graduatoria unica di merito.
6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
7. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo
direttamente e nel modo piu' celere al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di
Reclutamento ogni variazione che dovesse intervenire, concorso
durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.

                               Art. 5 


Documentazione


1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui
all'art. 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza
provvede a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
2. I candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica
di cui all'art. 14 devono presentare in tale sede i certificati,
rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
La documentazione presentata oltre la data di effettuazione della
prova di efficienza fisica non e' presa in considerazione.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui
all'art. 20 devono presentare o far pervenire al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro 30
giorni dalla data di ammissione al corso di formazione domanda
diretta al Ministero della Difesa con cui il candidato, che riveste
lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata
e ufficiale delle forze di completamento, chiede di rinunciarvi per
conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in
qualita' di allievo ufficiale.
4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.

                               Art. 6 


Commissione giudicatrice


1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori, membri. I professori devono essere in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di
secondo grado nelle materie oggetto di esame;
b) sottocommissione per la valutazione della prova di
efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro
ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre
ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o a parita' di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice per le prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1, lettera
a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orali dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera b), puo' avvalersi, altresi', durante l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento.

                               Art. 7 


Adempimenti delle sottocommissioni


1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.

                               Art. 8 


Esclusione dal concorso


1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 9 


Documento di identificazione


1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' in corso di validita', oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.

                               Art. 10 


Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare


1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova
preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana, presso il Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, Roma/Lido
di Ostia, che si svolgera' a partire dal 4 marzo 2014.
2. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 25 febbraio 2014, mediante
avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale
XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Con il medesimo avviso saranno, altresi', rese note eventuali
variazioni del periodo e della sede di svolgimento della prova
preliminare.
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e orali in lingua tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti, o altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti
devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione.
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, saranno disponibili informazioni,
sul sito internet www.gdf.gov.it.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
al comma 10, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 11, i candidati classificatisi
nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta
prova, nei primi:
a) 120 posti per la specializzazione «pilota di elicottero»;
b) 160 posti per la specializzazione «comandante di stazione e
unita' navale».
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.
I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
13. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica)
a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova,
mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso
l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di
Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto
impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

                               Art. 11 


Modalita' e data di svolgimento della prova scritta


1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del giorno 19
marzo 2014, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, Roma/Lido di Ostia.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello
svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i
candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado.
3. Eventuali variazioni della sede o della data di svolgimento
della prova saranno rese note con l'avviso di cui all'art. 10, comma
13.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.

                               Art. 12 


Prescrizioni da osservare per la prova scritta


1. Alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati il
vocabolario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e
contrari.
Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.

                               Art. 13 


Revisione della prova scritta


1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 6, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da
zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dall'11
aprile 2014, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it
o
presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia
di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde:
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per
l'effettuazione della prova di efficienza fisica, dell'accertamento
attitudinale e dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo
il calendario e le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui
al comma 5.
Le prove hanno il seguente svolgimento:
a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
b) 2° giorno: accertamento attitudinale;
c) 3°, 4° e 5° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica
solo per i candidati per la specializzazione «comandante di stazione
e unita' navale». I candidati per la specializzazione «pilota di
elicottero» idonei all'accertamento attitudinale saranno convocati
per sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nelle date
indicate nell'avviso di cui al comma 5.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal
concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 14 


Prova di efficienza fisica ed accertamento dell'idoneita'
attitudinale


1. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto
del peso, corsa piana 1000 m;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
2. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 3.
3. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel
punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 - punti 0,10;
b) da 9,1 a 10 - punti 0,15;
c) da 10,1 a 11 - punti 0,20;
d) da 11,1 a 12 - punti 0,25;
e) da 12,1 a 13 - punti 0,30;
f) da 13,1 a 14 - punti 0,35;
g) da 14,1 a 15 - punti 0,40.
4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
5. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i
candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), un certificato, in originale o copia conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati
in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
7. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di
una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della
sottocommissione, sentito il medico presente, provvede, con giudizio
motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad
una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di
efficienza fisica e, comunque, non oltre il 9 giugno 2014.
8. I concorrenti per la specializzazione «pilota di elicottero»
che hanno ottenuto il differimento di cui al comma 7 sono ammessi,
con riserva, a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica
di cui all'art. 15, comma 2, lett. a).
Gli stessi sono esclusi se lo stato di temporaneo impedimento
sussista ancora alla data del 27 maggio 2014.
9. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della
prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
10. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, la competente sottocommissione non puo' procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
11. Tali candidate sono, pertanto:
a) differite al 9 giugno 2014;
b) qualora concorrenti per la specializzazione «pilota di
elicottero», ammesse, con riserva, a sostenere l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 15, comma 2, lett. a);
c) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma
3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data:
1) del 9 giugno 2014, se concorrenti per la specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale»;
2) del 27 maggio 2014, se concorrenti per la specializzazione
«pilota di elicottero».
12. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.
13. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto i criteri
cui attenersi.
14. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da
parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera
b), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it.
15. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
16. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita', per acquisire elementi
circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
17. Prima dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei
candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera
b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo
svolgimento e la valutazione dello stesso.
18. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.
19. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che
e' notificato agli interessati, e' definitivo.
20. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 15 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
delle sottocommissioni indicate all'art. 6, comma 1, lettere c) e d).
2. A tal fine, i candidati:
a) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«pilota di elicottero», sono avviati a visita medica preliminare
presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare,
via Pietro Gobetti, 2, di Roma dove e' accertata l'idoneita' degli
stessi ai servizi di navigazione aerea quali piloti, ai sensi del
decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'art. 586 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La
sottocommissione di cui al comma 1, acquisito il giudizio
medico-legale del predetto Istituto, nei confronti dei candidati
risultati idonei, esprime il giudizio di idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, sulla base delle previsioni del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155 e al decreto del Comandante
Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003,
e successive modificazioni e integrazioni, cosi' come richiamato
dall'art. 16, comma 1, lettera a), disponendo a tal fine, laddove
ritenuto necessario, l'effettuazione delle ulteriori visite
specialistiche e degli esami strumentali e di laboratorio di cui
all'art. 16, comma 7.
I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea quale pilota, sono, a cura della competente
sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella Guardia di
finanza, quali ufficiali del «ruolo aeronavale» per la
specializzazione «pilota di elicottero», ed esclusi dal concorso;
b) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale», sono sottoposti a visita
medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati per i posti riservati alla specializzazione
«pilota di elicottero», dichiarati non idonei ai servizi di
navigazione aerea in sede di visita medica preliminare, possono
richiedere di essere sottoposti ad ulteriori accertamenti tesi ad
ottenere la riforma del giudizio di inidoneita'.
La relativa istanza:
a) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione
del giudizio di non idoneita', al presidente della sottocommissione
per la visita medica preliminare di cui all'art. 6, comma 1, lettera
c). Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle;
b) deve essere integrata da documentazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 4). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento
della Guardia di Finanza improrogabilmente entro il decimo giorno
solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A
tal fine, la stessa potra' essere anticipata via fax ai numeri
06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero
all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it.
La documentazione pervenuta oltre il termine suindicato non sara'
presa in considerazione;
c) e' valutata dalla sottocommissione di cui alla lettera a),
la quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni o infermita'
che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo':
1) confermare il giudizio di inidoneita' in precedenza
espresso;
2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo ad
ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio a cura della Commissione Sanitaria di Appello
dell'Aeronautica Militare.
In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta
Commissione Sanitaria di Appello, la sottocommissione di cui alla
lettera a) esprime il giudizio di idoneita' o non idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del «ruolo
aeronavale» per la specializzazione «pilota di elicottero», anche a
seguito degli ulteriori accertamenti di cui all'art. 16, comma 7.
In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita
medica preliminare sara' immediatamente notificato al candidato,
anche tramite il Centro di Reclutamento.
5. I candidati per i posti riservati alla specializzazione
«pilota di elicottero», giudicati non idonei a seguito delle
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
disposti dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera
c), e i candidati per i posti riservati alla specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale», dichiarati non idonei al
termine della visita medica preliminare, possono chiedere di essere
ammessi a visita medica di revisione.
Tale istanza:
a) deve essere presentata al presidente della sottocommissione
di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), al momento della
comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze presentate
successivamente sono ritenute nulle;
b) deve essere integrata da documentazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento
della Guardia di Finanza improrogabilmente entro il quindicesimo
giorno solare successivo a quello della comunicazione di non
idoneita'. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata via fax ai
numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia)
ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it.
La documentazione pervenuta oltre il termine suindicato non sara'
presa in considerazione.
6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica preliminare.
7. La Sottocommissione per la visita medica di revisione,
valutata la certificazione prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
Reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento,
per sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
8. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) mancato raggiungimento dell'altezza minima di cui all'art.
17, comma 2, lettera a);
b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante test
tossicologici;
d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1 dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e'
sottoposto ad ulteriori visite o esami.
9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono convocati per le successive fasi concorsuali.
10. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare,
alla visita medica di revisione, nei casi in cui sia stato
riconvocato, nonche' agli ulteriori accertamenti sanitari presso la
Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, ovvero
giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.
11. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 16 


Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «pilota di elicottero»


1. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c):
a) ha il compito di verificare che i candidati siano idonei al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e del decreto del Comandante Generale della
Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive
modificazioni e integrazioni e, comunque, in possesso dei requisiti
fisici previsti per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quali
piloti, ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e
dell'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90;
b) prima dello svolgimento dei lavori di competenza, fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei
candidati.
2. I concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea presso l'Istituto di Medicina
Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma, devono presentare:
a) certificato, in originale o copia conforme, di idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il
nuoto in corso di validita' (anni uno), rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche anche militari o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano, in tali ambiti,
in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport;
b) referto, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
concernente i markers virali, anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e
anti HCV;
c) referto, rilasciato in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per
anticorpi per HIV;
d) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto ed
immagini, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale,
entro i sei mesi precedenti la data della visita medica;
e) esami radiografici, comprensivi delle radiografie e dei
relativi referti in originale:
1) del torace in due proiezioni, effettuato da non oltre sei
mesi, qualora in possesso;
2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale in due
proiezioni (A.P./L.L.). In alternativa a tale radiografia, puo'
essere presentata una risonanza magnetica per lo studio di una
eventuale spondilolisi, di una schisi di un arco vertebrale, di ernie
discali o protusioni.
Tali esami strumentali devono essere effettuati, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi precedenti la data
della visita medica;
f) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente
su supporto cartaceo, comprensivo di referto, eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale;
g) solo per i candidati di sesso femminile:
1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito
del test di gravidanza non anteriore ai 5 giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato;
2) ecografia pelvica, comprensiva di immagini e relativo
referto, in originale o copia conforme, avente data non anteriore a
tre mesi. Tale esame strumentale dovra' essere eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale;
h) certificato, con data non anteriore a sessanta giorni
(fac-simile in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui
all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
1) lo stato di buona salute;
2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno
allergiche;
4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti.
Se gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti presso
strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale,
sara' cura del candidato produrre anche un'attestazione in originale,
rilasciata dalla medesima struttura sanitaria, comprovante detto
accreditamento.
In caso di mancata presentazione del referto di cui alla lettera
g), punto 1), la candidata e' sottoposta al test di gravidanza presso
l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare.
La mancata presentazione, anche di un singolo documento, della
restante documentazione medica indicata al presente comma, comporta
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari e
l'esclusione dal concorso.
La dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui alla lettera h) comporta l'esclusione dal
concorso.
3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea quali piloti, gli esami radiografici ed i referti sono
trattenuti presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale ed
eventualmente messi a disposizione della sottocommissione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera c), per l'espletamento delle
attribuzioni di propria competenza.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 12
giugno 2014.
Le stesse sono ammesse, con riserva, alle successive prove
selettive.
5. I concorrenti, presentatisi all'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea, sono invitati a sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso informato al protocollo diagnostico in uso
presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare,
secondo il modello in allegato 7.
6. Nel predetto allegato 7 e', altresi', riportato il protocollo
diagnostico praticato ad ogni concorrente.
7. I candidati sono, eventualmente, sottoposti da parte della
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato, se maggiorenne, dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
8. I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti
di statura previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2000, n.
227, dall'art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e
dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
9. Per effetto del combinato disposto delle norme di cui al
precedente comma, quindi, i candidati devono avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 e non superiore a m 1,90 per
gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,90 per
le donne.
10. Per i candidati che non risultano in possesso del requisito
di cui al precedente comma, il predetto Istituto di Medicina
Aerospaziale non procede all'accertamento dell'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea quali piloti. In tal caso, i candidati sono
immediatamente giudicati non idonei.
11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 17 


Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»


1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma
1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro
di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di
Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 6, gli aspiranti devono risultare:
a) di statura non inferiore a m 1,68, per gli uomini, e m 1,64,
per le donne;
b) in possesso del profilo sanitario di cui al decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e al decreto del Comandante
Generale della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003,
e successive modificazioni e integrazioni.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo
della guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti
accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo
ovvero in ogni altro caso in cui risultino indispensabili.
In tali casi, la competente sottocommissione non attribuisce il
profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime il solo
giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati che, alla data di effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio nel
Corpo della guardia di finanza, il giudizio definitivo e' espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato.
In tali casi:
a) deve essere comunque verificato il possesso del requisito
dell'altezza di cui al comma 2, lettera a);
b) la competente sottocommissione non attribuisce il profilo
sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime il solo giudizio
definitivo.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui all'art. 15, comma 8.
La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere effettuata secondo quanto previsto all'art. 15, comma 5.
8. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare, devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale;
e) certificato (fac-simile in allegato 6), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti.
I candidati in servizio nella Guardia di Finanza devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e
d).
9. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 8, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 8, lettera e), comportano
l'esclusione dal concorso.
10. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un
test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data
di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In
assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato,
sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
11. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 30
giugno 2014.
Le stesse sono ammesse, con riserva, alle successive prove
selettive.
12. Il candidato che, al momento della presentazione al primo
giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 8:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione
indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente
comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la
menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato
riconvocato e' escluso dal concorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 18 


Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica


1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e consistono in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'),
nei limiti del programma riportato in allegato 8.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un punteggio
minimo di diciotto in ciascuna materia.
6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia,
inferiore a diciotto, sono dichiarati non idonei ed esclusi dal
concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e'
sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di
informatica, secondo le modalita' indicate in allegato 9.
9. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo puo'
richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,
francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere
assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita'
di esecuzione della prova.
10. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il
candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' essere
assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita'
indicate al comma 4.
12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto
compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
c) 0,75 per i voti superiori a 26.
13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nelle prove orali ed, eventualmente, nelle
prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno,
nell'albo della sede di esame. L'esito delle prove orali e',
comunque, notificato ad ogni candidato.
14. Prima dell'effettuazione delle prove orali e delle prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle
stesse.

                               Art. 19 


Mancata presentazione e differimento del candidato


1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta per:
a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'art. 10, la
prova di efficienza fisica e l'accertamento attitudinale previsti
dall'art. 14, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto
dall'art. 15 e le prove orali, previste dall'art. 18, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere
a), b), c) e d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato,
esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se
militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del
reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze
di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei
candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle,
n. 18, 00122 ROMA/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via fax, ai
numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia)
ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it;
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 11,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
c) la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 21,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore,
ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a giudizio
discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia, che,
sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di
incorporamento, puo' differire la presentazione del candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo
giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle
lettere a) e c) sono comunicate al candidato a cura del Centro di
Reclutamento.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettere a) e c), non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e,
quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 20 


Graduatoria


1. La graduatoria unica di merito e' compilata dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 5, ad esclusione delle lettere
g), h) ed i), con l'indicazione a fianco di ciascuno della
specializzazione per la quale ha concorso.
3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto
di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di
efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
5. La graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza e resa nota con avviso disponibile
sul sito internet www.gdf.gov.it, e presso l'Ufficio Centrale
Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.

                               Art. 21 


Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia


1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo, sono dichiarati vincitori del
concorso e ammessi al corso di formazione, in qualita' di allievi
ufficiali del «ruolo aeronavale», i candidati che, secondo l'ordine
della graduatoria di cui all'art. 20, siano compresi nel numero dei
posti messi a concorso per ciascuna specializzazione, e tenuto conto
delle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b),
sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita
medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della
firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera e).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 3, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
6. Qualora il posto riservato di cui all'art. 1, comma 3, lettera
a), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo
stesso sara' conferito ad altro candidato iscritto nell'anzidetta
graduatoria, per la specializzazione «pilota di elicottero»,
nell'ordine del punteggio di merito conseguito.
7. Qualora il posto riservato di cui all'art. 1, comma 3, lettera
b), non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo
stesso sara' conferito ad altro candidato iscritto nell'anzidetta
graduatoria, per la specializzazione «comandate di stazione e unita'
navale», nell'ordine del punteggio di merito conseguito.
8. Entro 30 giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili per ciascuna specializzazione tra i
candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle
disposizioni vigenti.
9. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
10. Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di
Accademia, devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da
espletare.
11. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso ad essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.
12. I vincitori del concorso per la specializzazione «pilota di
elicottero», convocati presso l'Accademia della Guardia di finanza ed
acquisito lo status di «allievo ufficiale», sono avviati ad una fase
addestrativa finalizzata all'accertamento dell'attitudine al
pilotaggio, effettuata presso i competenti reparti dell'Aeronautica
Militare, secondo i relativi programmi di addestramento.
13. I candidati che non risultano in possesso di sufficiente
attitudine al pilotaggio sono rinviati dal corso di formazione di cui
al comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio.
14. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, rinviati
dal corso di formazione, riassumono la precedente posizione di stato,
salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti
provvedimenti. Il periodo di durata del corso e', in tal caso,
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.

                               Art. 22 


Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami


1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 5, ad eccezione della lettera i), ai candidati appartenenti al
Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i
giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per
esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa per
la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito
il giudizio di idoneita' all'accertamento dei requisiti psico-fisici.
Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo
dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.
I militari che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del
tetto massimo di 45 giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre
1993, n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta licenza
soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati 45
giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove orali, per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se
questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno
successivo.
La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata
da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o
dal visto sul foglio di licenza.

                               Art. 23 


Trattamento economico degli allievi ufficiali


1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della prima vestizione, le cui spese sono a carico
dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) relative all'istruzione e, cioe', all'acquisto di libri di
testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da
determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione;
c) di carattere personale e straordinarie.
4. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso
di formazione, devono essere provvisti del corredo indicato in
allegato 10.

                               Art. 24 


Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai
militari del Corpo


1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.

                               Art. 25 


Sito internet ed informazioni utili


1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it,
nella
sezione relativa ai concorsi.

                               Art. 26 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
I dati personali forniti dai candidati che concorrono per la
specializzazione «pilota di elicottero», nel corso dell'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, sono raccolti presso
l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare, che
rilascia apposita informativa sul relativo trattamento.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
guardia di finanza.
Roma, 9 gennaio 2014

Gen. C.A. Saverio Capolupo

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