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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso per l'ammissione di centotrentasei allievi ufficiali alla
prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica - anno
accademico 2000/2001.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.1 del 4/1/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 99E10675 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | - |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali
della regia aeronautica e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220,
concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare e successive
modificazioni;
Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente
l'ordinamento della regia Accademia aeronautica;
Viste le leggi 10 ottobre 1950, n. 877, 22 maggio 1969, n. 240,
27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440 e 24 dicembre 1986,
n. 958, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi
delle Accademie militari;
Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il
riordinamento del corpo del genio aeronautico e successive
modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed
autenticazione delle firme e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, recante provvedimenti
urgenti per l'Universita';
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 19 marzo 1980, n. 79, concernente modifica delle
disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi
regolari dell'accademia aeronautica;
Vista la legge 4 aprile 1985, n. 123, recante nuove norme per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;
Vista la legge 4 luglio 1985, n. 353, concernente introduzione
della specialita' di navigatore militare nel ruolo normale degli
ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma
aeronautica;
Vista la legge 23 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1990, concernente
l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato sul giornale ufficiale del Ministero della difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990 e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e
successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni.
Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1994, concernente
approvazione del regolamento interno dell'Accademia aeronautica e
successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica - ruolo
naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;
Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione dei programmi di insegnamento delle materie
universitarie per i corsi ordinari del corpo del genio aeronautico -
ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo ingegneri
presso l'Accademia aeronautica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai
concorsi per l'Accademia aeronautica, nonche' tipologia e modalita'
di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato
in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale
femminile nei ruoli delle Forze armate deve aver luogo a partire
dall'anno 2000;
Considerato che per dare immediata attuazione alle disposizioni
della sopracitata legge occorre consentire che detto personale possa
presentare domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione
alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica per
l'anno accademico 2000-2001 nei medesimi termini previsti dal
presente decreto per i candidati di sesso maschile, con riserva di
emanazione dei decreti previsti dall'art. 1, commi 2, 5 e 6 della
succitata legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Considerato, inoltre, che il calendario delle varie fasi della
procedura concorsuale e' fissato per assicurare che il primo anno dei
corsi regolari dell'Accademia aeronautica abbia inizio, per esigenze
didattiche ed addestrative, non oltre il mese di settembre 2000, per
cui l'emanazione dei citati decreti non potra' determinare in nessun
caso un rinvio delle date di svolgimento delle predette fasi;
Tenuto conto che, in applicazione dell'art. 1, comma 5, della
precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il
decreto ministeriale che definira' i requisiti di idoneita'
fisio-psico-attitudinali richiesti al personale femminile che
partecipi ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e
le relative modalia' di accertamento;
Tenuto conto che, in applicazione dell'art. 1, comma 6, della
gia' citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, dovra' essere emanato il
decreto ministeriale che, nel definire, tra l'altro, le armi e i
corpi dei ruoli normali della aeronautica militare nei quali avverra'
nell'anno 2000 il reclutamento del personale femminile, indichera'
l'aliquota massima di detto personale che potra' accedere ai corsi
regolari dell'Accademia aeronautica;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 12 del
sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1998, l'effettuazione di
una prova di preselezione cui sottoporre tutti i candidati al
concorso per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia
aeronautica;
Ritenuto, nell'interesse della Forza armata, di dover prevedere
che venga ammesso alle successive prove concorsuali un congruo numero
di concorrenti risultati idonei alla prova di preselezione, pari a
quindici volte il numero dei posti a concorso per la specialita'
"piloti" e dieci volte quello indicato per i rimanenti
armi/specialita' e corpi, a garanzia di adeguata selezione;
Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di
concorrenti di sesso femminile da ammettere ai corsi regolari
dell'Accademia aeronautica - che sara' definita per l'anno 2000 nel
decreto ministeriale da emanare in applicazione dell'art. 1, comma 6,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380 - e' opportuno prevedere che tra
i concorrenti da ammettere alle prove successive a quella di
preselezione nel numero sopraindicato quelli di sesso femminile non
superino detta aliquota massima;
Ravvisata, pertanto, l'esigenza di emanare successive
disposizioni integrative concernenti il personale femminile che abbia
prodotto domanda di partecipazione al concorso, per gli aspetti che
verranno disciplinati dai decreti previsti dall'art. 1, commi 2, 5 e
6, della succitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con riserva di
disporre la revoca del presente decreto, nella parte relativa al
reclutamento di personale di sesso femminile, qualora le date di
emanazione dei medesimi risultassero incompatibili con quelle di
svolgimento delle fasi della procedura concorsuale;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli atenei;
Vista la pianificazione triennale scorrevole 2000/2002 delle
assunzioni di personale per l'Aeronautica militare,
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di
centotrentasei allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari
dell'Accademia aeronautica - anno accademico 2000/2001, cosi'
ripartiti:
novanta del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, di
cui:
ottanta per la specialita' "piloti";
dieci per la specialita' "navigatori;
diciotto del ruolo normale delle armi dell'Arma Aeronautica;
diciotto del ruolo normale del corpo del genio aeronautico;
dieci del ruolo normale del corpo di commissariato aeronautico.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile, anche se alle armi, che di sesso
femminile.
3. Il reclutamento del personale femminile, comunque, non potra'
superare l'aliquota percentuale dei posti messi a concorso che sara'
indicata nel decreto ministeriale da emanare in applicazione
dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata
nelle premesse. Il numero massimo dei posti disponibili per detto
personale per ciascun ruolo, calcolato in base alla suddetta aliquota
percentuale, sara' indicato nelle disposizioni integrative del
presente decreto che verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale, del 18 febbraio 2000. Detta pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale, del 18 febbraio
2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
essere ammessi ai corsi della prima classe in numero superiore a
quello sopraindicato, anche se collocati in posizione utile nella
graduatoria di merito di cui al successivo art. 11.
4. I concorrenti di sesso femminile sono ammessi a presentare
domanda di partecipazione al concorso con riserva di emanazione del
decreto legislativo e dei decreti ministeriali previsti,
rispettivamente, dall'art. 1, commi 2, 5 e 6, della legge 20 ottobre
1999, n. 380.
5. I concorrenti di entrambi i sessi possono presentare domanda
per uno solo dei predetti ruoli e, se concorrenti per il ruolo
naviganti normale dell'Arma aeronautica, per una sola specialita' (o
"piloti" o "navigatori"). Non e' ammesso presentare domande per piu'
ruoli.
6. I vincitori del concorso, subordinatamente alla verifica,
anche postuma, del possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2
del presente decreto, saranno ammessi quali allievi alla frequenza
dei corsi all'Accademia aeronautica.
7. Durante la permanenza in Accademia:
gli ammessi ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica e quelli per il ruolo normale delle armi dell'Arma
aeronautica seguiranno un corso di laurea in scienze politiche ad
indirizzo internazionale o altro specifico corso di laurea definito
dalla Forza armata di concerto con la competente universita' degli
studi;
gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del corpo del genio
aeronautico seguiranno un corso di laurea in ingegneria
(aerospaziale, elettronica o civile). La suddivisione tra i vari
corsi sara' effettuata d'autorita' dal comando dell'Accademia
aeronautica, sulla base delle esigenze stabilite dalla Forza armata e
tenuto conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dagli
interessati. Coloro che non accetteranno l'assegnazione del piano di
studi o l'indirizzo assegnato saranno considerati rinunciatari
all'ammissione.
Durante l'iter accademico eventuali cambi di indirizzo di laurea
potranno essere proposti dagli interessati al comando dell'Accademia
Aeronautica che li valutera' compatibilmente con le esigenze di Forza
armata;
gli ammessi ai corsi per il ruolo normale del corpo di
commissariato aeronautico seguiranno un corso di laurea in
giurisprudenza ad indirizzo pubblicistico.
8. Per quanto indicato nel precedente comma 7:
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in scienze
politiche non possono presentare domanda per l'ammissione ne' al
corso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, ne' al
corso per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza non possono presentare domanda per l'ammissione al
corso per il ruolo normale del corpo di commissariato aeronautico.
Inoltre:
i concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria,
qualora ammessi al corso per il ruolo normale del corpo del genio
aeronautico, non potranno in ogni caso frequentare il corso per il
conseguimento del diploma di laurea nell'indirizzo gia' posseduto.
Infine:
i concorrenti che all'atto dell'ammissione ai corsi avessero
sostenuto esami del corso di laurea che sono tenuti a frequentare,
una volta ammessi in Accademia aeronautica, per conseguire il
relativo diploma di laurea, dovranno rinunciare agli esami
universitari sostenuti.
9. Le materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei
corsi sono quelle previste dal piano degli studi. Gli insegnamenti
sono riconosciuti validi ai fini universitari, secondo la normativa
vigente.
10. Gli ammessi al ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica
frequenteranno, inoltre, corsi di pilotaggio o di navigazione aerea
per il conseguimento, rispettivamente, del brevetto di pilota o di
navigatore di aeroplano, come indicato al successivo art. 16.
11. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1 potra'
subire modificazioni, fino alla data di approvazione della
graduatoria di merito del concorso, qualora fosse necessario
soddisfare sopravvenute esigenze della Forza armata.
12. Qualora il decreto indicato nel precedente comma 3 non
venisse tempestivamente emanato, nella gia' citata Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale, del 18 febbraio 2000, ovvero in quella alla
quale la stessa avesse rinviato, verra' pubblicato avviso di revoca
del presente decreto limitatamente alla partecipazione al concorso
del personale femminile. Detta pubblicazione avra' valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. I concorrenti devono:
a) 1) aver compiuto al 31 dicembre 2000 il diciassettesimo
anno di eta' e non superato il ventiduesimo alla data del 31 ottobre
2000, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1978 al
31 dicembre 1983, estremi compresi, se di sesso maschile.
Il limite massimo di eta' e' elevato - tranne che per i candidati
per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica - di un periodo
pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che
prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate;
2) aver compiuto al 31 dicembre 2000 il diciassettesimo anno
di eta' e non superato il venticinquesimo alla data del 31 ottobre
2000, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1975 al
31 dicembre 1983, estremi compresi, se di sesso femminile;
b) essere cittadini italiani;
c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 1999/2000 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modificazioni.
La partecipazione al concorso dei candidati che abbiano
conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) essere celibi/nubili, o vedovi/e e, comunque, senza prole;
f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nell'Aeronautica militare;
g) non essere stati dimessi d'autorita' da accademie, scuole o
istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia
dello Stato per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita
militare;
h) per i soli concorrenti di sesso maschile:
1) se candidati per il ruolo naviganti normale
("piloti"/"navigatori") non essere stati dimessi per insufficiente
attitudine, rispettivamente, al pilotaggio o alla navigazione aerea;
2) non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
3) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza"
ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230;
4) avere una statura non inferiore a mt. 1,65 e, qualora
concorrenti per il ruolo naviganti normale "piloti o navigatori"
dell'Arma aeronautica, non superiore a mt. 1,90.
2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale prescritta dalla normativa
in vigore per espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente
del ruolo prescelto, nonche' per esercitare l'attivita' di volo in
qualita' di piloti o navigatori militari, se concorrenti per il ruolo
naviganti normale. Le modalita' di accertamento di detta idoneita',
per i concorrenti di sesso maschile, sono indicate nei successivi
articoli 6 e 8 del presente decreto.
Per i concorrenti di sesso femminile, invece, dette modalita',
definite nel gia' citato decreto ministeriale da emanare ai sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, saranno
indicate nelle disposizioni integrative del presente decreto che
verranno pubblicate nella gia' citata Gazzetta Uffidale - 4a serie
speciale - del 18 febbraio 2000. Detta pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
18 febbraio 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva, compatibilmente con le date di spedizione delle
convocazioni dei concorrenti agli accertamenti sanitari da parte
dell'Accademia aeronautica.
Qualora, a causa della mancata emanazione del decreto
ministeriale di cui al presente comma, non risultasse possibile
procedere a detti accertamenti nei confronti dei concorrenti di sesso
femminile, nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - alla quale
avesse rinviato la pubblicazione l'avviso inserito nella gia' citata
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 18 febbraio 2000, verra'
pubblicato avviso di revoca del presente decreto limitatamente alla
partecipazione al concorso di detti concorrenti. Detta pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi e' inoltre
subordinata all'accertamento anche postumo del possesso dei requisiti
di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente
normativa.
4. I requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal
precedente comma 1, lettere a) e c), devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
ammissione al concorso indicato al successivo art. 3. Inoltre, i
requisiti medesimi devono essere mantenuti sino alla ammissione in
Accademia aeronautica e per tutta la durata dell'iter formativo
nell'istituto di cui all'art. 1, comma 6.
5. L'ammissione dei candidati gia' alle armi e' subordinata, nei
casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della forza
armata/corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.
Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
redatta in carta semplice, utilizzando il modello in allegato
"A", che costituisce parte integrante del presente decreto,
osservando le istruzioni riportate sul modello stesso. Il modello in
originale a lettura ottica potra' essere reperito presso i distretti
militari, gli enti aeronautici, le capitanerie di porto e le sezioni
informagiovani dei comuni. In caso di indisponibilita' potra' essere
utilizzata copia fotostatica del citato modello. Il concorrente
dovra' aver cura di conservare copia della domanda, da esibire
all'atto della presentazione alla prova di preselezione, come
indicato nel successivo art. 4;
firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede
l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione comportera' la non
ammissione al concorso;
spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Comando
Accademia Aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione reclutamento - via
Domiziana s.n.c. - 80078 Pozzuoli (Napoli), ovvero presentata a mano,
direttamente presso l'accademia Aeronautica, nei giorni di martedi' e
giovedi' dalle ore 9 alle ore 15, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il termine di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le
domande inoltrate oltre il termine suindicato. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante per le domande
spedite a mezzo raccomandata, il timbro a data del comando
dell'Accademia aeronautica per quelle presentate a mano.
I militari in servizio dell'Aeronautica militare dovranno
presentare domanda, in originale e copia, a pena di decadenza entro
il termine di cui sopra, al comando del reparto/ente di appartenenza,
che ne curera' l'immediata istruttoria come specificato al successivo
art. 13.
I militari in servizio non appartenenti all'Aeronautica militare
sono tenuti a presentare copia della domanda al comando del
reparto/ente di appartenenza.
E' fatto obbligo ai concorrenti che siano ufficiali e
sottufficiali dell'Aeronautica militare in congedo di far pervenire
copia della domanda, rispettivamente, ai Comandi della 1a e della 3a
Regione aerea ed al Comando aeronautica militare di Roma presso il
quale sono in forza.
I cittadini italiani residenti all'estero potranno inoltrare la
domanda anche tramite le autorita' diplomatiche o consolari entro il
medesimo termine.
2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovra' dichiarare:
a) l'arma o il corpo e il ruolo (uno solo) per il quale intende
concorrere. Per i concorrenti per il ruolo naviganti normale
dell'Arma Aeronautica, anche la specialita' (o "pilota" o
"navigatore"). Dovra' essere scelta una sola delle due specialita'
predette;
b) la lingua o le lingue straniere nelle quali intende
eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di
due, scelte tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;
c) cognome e nome (da riportare con la stessa dizione
dell'estratto per riassunto dell'atto di nascita, incluse le virgole
o i trattini di separazione degli eventuali doppi nomi);
d) codice fiscale;
e) localita', provincia e data di nascita;
f) il recapito (comune, provincia, c.a.p., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E' fatto
obbligo al concorrente di comunicare tempestivamente all'Accademia
Aeronautica, a mezzo telegramma, ogni eventuale variazione del
predetto recapito. E' fatto altresi' obbligo al concorrente che
venisse incorporato per l'assolvimento degli obblighi di leva
successivamente alla presentazione della domanda, di comunicare il
reparto/ente presso il quale sia stato destinato a prestare servizio,
nonche' ogni variazione anche temporanea della sede di servizio.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la eventuale
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente ovvero dalla mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
g) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
termine dell'anno scolastico 1999/2000.
Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto, ammesso
pertanto con riserva, ha l'obbligo di comunicarne al Comando
Accademia aeronautica, a mezzo telegramma, l'avvenuto conseguimento
con il relativo voto.
Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello
prescritto per la partecipazione al concorso;
h) l'esito della visita di leva ed il profilo sanitario che
risulta dal documento allegato al foglio di congedo illimitato
provvisorio rilasciato alla visita medesima, se gia' effettuata (per
il solo personale di sesso maschile);
i) il distretto militare o la capitaneria di porto di
appartenenza (per il solo personale di sesso maschile);
j) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva; se
militare in servizio, la data di incorporazione, il grado rivestito,
la Forza armata/corpo armato di appartenenza, la posizione di stato e
il reparto/ente di appartenenza. Se e' ammesso o e' stato ammesso a
prestare servizio civile, la data di inizio e l'ente di servizio (per
il solo personale di sesso maschile);
k) il proprio stato civile;
l) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non aver in
corso procedimenti penali, di non aver in corso procedimenti
amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione; ne' che risultano a proprio carico procedimenti penali
ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 del
codice di procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare le condanne, le applicazioni
di pena, i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
eventuale procedimento penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al comando
dell'Accademia Aeronautica qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra;
m) l'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, dei titoli di preferenza
che danno luogo, a parita' di merito, alla applicazione dei benefici
previsti dalle vigenti disposizioni di legge (elenco in allegato
"D");
n) di essere in possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale Stato e' soggetto agli obblighi militari;
o) di godere dei diritti civili e politici;
p) di non essere stato dimesso da accademie, scuole o altri
istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia
dello Stato per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita
militare o, se concorrente per il ruolo naviganti normale dell'Arma
Aeronautica ("pilota" o "navigatore"), per insufficiente attitudine,
rispettivamente, al pilotaggio o alla navigazione aerea;
q) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime, provincia, c.a.p., indirizzo, numero civico.
I concorrenti residenti all'estero dovranno indicare l'ultima
residenza in Italia e la data di espatrio;
r) l'indicazione dell'istituto scolastico presso il quale ha
conseguito o sta per conseguire il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado;
s) il numero della tessera sanitaria e l'A.S.L. di
appartenenza;
t) di rinunciare, in caso di esito favorevole del concorso, al
grado rivestito (se militare) e di accettare l'obbligo di permanere
in servizio fino alla scadenza del periodo di ferma prevista dalla
normativa vigente;
u) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative
al concorso saranno inviate al recapito indicato nella presente
domanda;
v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
3. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
dovranno allegare due fotografie senza copricapo, formato tessera e
non autenticate, con l'indicazione sul retro di cognome, nome e data
di nascita.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in
mancanza di essi, dal tutore.
Alla domanda dovra' inoltre allegare l'atto di assenso, in carta
semplice, conforme all'allegato "E", che costituisce parte integrante
del presente decreto, redatto dal sindaco o suo delegato e
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal
tutore.
5. Il comando dell'Accademia Aeronautica si riserva la facolta'
di far regolarizzare le domande che, spedite o presentate nei
termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi
sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda, di cui al
gia' citato allegato "A" al presente decreto.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione;
b) accertamenti sanitari;
c) prova scritta di composizione italiana;
d) tirocinio psico-attitudinale;
e) prova orale di matematica;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.
Art. 5.
Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto - alla prova di preselezione, di cui
all'allegato "C", che costituisce parte integrante del presente
decreto, unica per tutti i ruoli, che avra' luogo presso il centro di
selezione dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia
(Roma) - via Sauro Rinaldi n. 3, secondo il seguente calendario:
28 febbraio 2000, presentazione alle ore 8, per i candidati il
cui cognome inizi con le lettere "A" e "B";
28 febbraio 2000, presentazione alle ore 13, per i candidati il
cui cognome inizi con la lettera "C";
29 febbraio 2000, presentazione alle ore 8, per i candidati il
cui cognome inizi con la lettera "D";
29 febbraio 2000, presentazione alle ore 13, per i candidati il
cui cognome inizi con le lettere "E", "F" e "G";
1o marzo 2000, presentazione alle ore 8, per i candidati il cui
cognome inizi con le lettere "H", "I", "J", "K" ed "L";
1o marzo 2000, presentazione alle ore 13, per i candidati il
cui cognome inizi con la lettera "M";
2 marzo 2000, presentazione alle ore 8, per i candidati il cui
cognome inizi con le lettere "N", "O" e "P";
2 marzo 2000, presentazione alle ore 13, per i candidati il cui
cognome inizi con le lettere "Q" ed "R";
3 marzo 2000, presentazione alle ore 8, per i candidati il cui
cognome inizi con le lettere "S" e "T";
3 marzo 2000, presentazione alle ore 13, per i candidati il cui
cognome inizi con le lettere "U", "V", "W" e "Z".
2. Gli orari sopraindicati sono quelli dell'orario ufficiale.
Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti di tutti i candidati. Pertanto, i candidati
ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono
tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella
sede, nell'ora e nel giorno per ciascuno fissati nel calendario sopra
indicato.
Eventuali modificazioni del luogo e delle date di svolgimento
della prova di preselezione saranno rese note mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
18 febbraio 2000, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
3. Alla prova di preselezione i concorrenti dovranno presentarsi
muniti della copia della domanda di partecipazione al concorso,
nonche' della ricevuta della raccomandata rilasciata dalle poste
italiane o della ricevuta rilasciata dall'ufficio concorsi
dell'Accademia Aeronautica, comprovanti, rispettivamente, il giorno
di spedizione o di consegna della domanda di partecipazione medesima.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova, anche
per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
pertanto esclusi dal concorso.
4. Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento
della prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva e
standardizzata di questionari, in lingua italiana, a risposta
multipla, finalizzati ad accertare:
le potenzialita' dei concorrenti ad intraprendere con successo
gli studi universitari;
le capacita' di:
comprensione e ragionamento verbale;
ragionamento astratto, numerico e matematico;
concentrazione protratta e fattore spaziale;
il possesso di tratti personologici e socio-comportamentali
correlabili allo sviluppo di relazioni interpersonali e norme
etico-educazionali.
6. Sulla base dei punteggi riportati nella predetta prova, il
centro di selezione dell'Aeronautica militare compilera' graduatorie
distinte per ruolo e specialita', al solo scopo di individuare i
candidati che, per ciascun ruolo/specialita', saranno ammessi agli
accertamenti sanitari.
7. Saranno ammessi agli accertamenti sanitari di cui al
successivo art. 7, secondo l'ordine delle graduatorie provvisorie di
cui al precedente comma 6, concorrenti, entro i seguenti limiti
numerici:
a) milleduecento per il ruolo naviganti normale dell'Arma
Aeronautica, specialita' "pilota";
b) centocinquanta per il ruolo naviganti normale dell'Arma
Aeronautica, specialita' "navigatore";
c) centoottanta per il ruolo normale delle armi dell'Arma
Aeronautica;
d) centoottanta per il ruolo normale del corpo del genio
aeronautico;
e) cento per il ruolo normale del corpo di commissariato
aeronautico.
Dei concorrenti nei numeri massimi sopraindicati per ciascun
ruolo/specialita' quelli di sesso femminile non potranno superare
l'aliquota massima fissata nel decreto ministeriale emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della piu' volte citata legge
20 ottobre 1999, n. 380. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che
abbiano riportato in ciascun ruolo/specialita' lo stesso punteggio
dell'ultimo concorrente ammesso.
8. I punteggi relativi alla prova di preselezione saranno affissi
all'albo del centro di selezione dell'Aeronautica militare, a cura
dello stesso.
9. I concorrenti che si classificheranno entro il numero dei
posti come sopra definiti riceveranno apposita comunicazione scritta
da parte del Comando dell'Accademia Aeronautica a mezzo lettera
raccomandata o telegramma.
10. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili di cui al precedente comma 7 non riceveranno alcuna
comunicazione dell'esito della prova di preselezione.
Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a
partire dal trentesimo giorno successivo a quello di conclusione
della prova di preselezione, al Comando dell'Accademia Aeronautica -
Ufficio concorsi - Sezione reclutamento - via Domiziana s.n.c. -
80078 Pozzuoli (Napoli) - (tel. 081/7355474).
Art. 6.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti rientrati nel numero dei posti di cui al
precedente art. 5, comma 7, saranno convocati presso il centro
aeromedico per la selezione psicofisiologica dell'istituto medico
legale di Roma, ubicato nell'aeroporto di Guidonia (Roma) per
l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente per l'accesso ai ruoli/specialita' di cui all'art. 1 del
presente decreto.
2. I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della
presentazione al centro aeromedico per l'effettuazione degli
accertamenti sanitari i seguenti documenti:
certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica
attestante la recente effettuazione (non oltre tre mesi)
dell'accertamento per tutti i markers dell'epatite B e C, sia
antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione del candidato agli
accertamenti sanitari;
certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del candidato agli accertamenti sanitari;
eventuali referti di esami radiografici del torace, del rachide
in toto e dei seni paranasali, per coloro che siano stati
eventualmente sottoposti a tali esami strumentali presso organi
sanitari militari o strutture pubbliche entro i tre mesi precedenti
la data della visita medica;
qualora minorenni all'atto della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e non lo avessero gia' allegato alla
domanda medesima, l'atto di assenso, in carta semplice, conforme
all'allegato "E", che costituisce parte integrante del presente
decreto, redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore. La mancata
presentazione di detto documento determinera' la non ammissione del
concorrente agli accertamenti sanitari.
3. L'idoneita' fisica dei concorrenti di sesso femminile sara'
accertata con le modalita' definite nel gia' citato decreto
ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge
20 ottobre 1999, n. 380, che saranno indicate nelle disposizioni
integrative al presente decreto che verranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 18 febbraio 2000, ovvero
in quella alla quale la stessa avesse rinviato. Resta comunque fermo
quanto precisato al riguardo nel precedente art. 2, comma 2.
Pertanto, le disposizioni che seguono devono intendersi riferite
ai soli concorrenti di sesso maschile.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti che
durante la visita risultassero non in possesso anche di uno solo dei
requisiti prescritti saranno giudicati non idonei ed esclusi dal
concorso.
Nell'allegato "B", che costituisce parte integrante del presente
decreto, e' riportato il protocollo diagnostico che sara' praticato
ad ogni candidato. Nell'allegato medesimo sono inoltre indicate, a
solo titolo orientativo, alcune delle cause che piu' frequentemente
danno luogo a giudizio di non idoneita'.
5. ll competente organo sanitario, seduta stante, comunichera' a
ciascun concorrente l'esito degli accertamenti sanitari,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"idoneo all'ammissione all'Accademia Aeronautica";
"non idoneo all'ammissione all'Accademia Aeronautica", con
indicazione del motivo.
6. Saranno giudicati "non idonei" i candidati risultati affetti
da imperfezioni ed infermita' previse dalla vigente normativa in
materia di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea (decreto
ministeriale 18 aprile 1990 e successive modificazioni).
7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti e comunque entro i successivi
quarantacinque giorni, l'organo sanitario non esprimera' alcun
giudizio. Esso fissera' la data sotto la quale detti concorrenti
dovranno ripresentarsi per essere sottoposti ad accertamenti
sanitari, entro il termine massimo sopra indicato, per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere la
prova scritta di composizione italiana di cui al successivo art. 7.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
inviare con lettera raccomandata al comando dell'Accademia
Aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione reclutamento - via Domiziana
s.n.c. - 80078 Pozzuoli (Napoli), improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica
istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di non idoneita'.
Dette istanze potranno essere anticipate al Comando
dell'Accademia Aeronautica anche a mezzo fax (081/7355083).
10. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopra indicati.
11. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno dal Comando dell'Accademia aeronautica comunicazione
telegrafica di ammissione con riserva alla prova scritta di italiano
di cui al successivo art. 7.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il giudizio
di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 9 - in caso di accoglimento dell'istanza e di
idoneita' alla prova scritta di cui al successivo art. 7, sostenuta
con riserva - sara' espresso dalla commissione sanitaria d'appello
dell'Aeronautica militare di Roma, a seguito di valutazione della
documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti,
ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti
sanitari disposti.
13. Il giudizio espresso dalla commissione sanitaria d'appello e'
definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati non idonei anche a
seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi
saranno esclusi dal concorso.
Art. 7.
Prova scritta di composizione italiana
1. La prova scritta di composizione italiana, le cui modalita'
sono indicate nel gia' citato allegato "C", che costituisce parte
integrante del presente decreto, consistera' nello svolgimento di un
tema su argomenti di cultura generale formulati dalla commissione
esaminatrice di cui al successivo art. 10, comma 1.
Essa tendera' a verificare il grado di padronanza della
composizione italiana scritta da parte del concorrente, la sua
maturita' di pensiero e la capacita' di esprimere le sue idee in
maniera corretta, semplice e chiara.
2. I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti sanitari
dovranno presentarsi a sostenere la prova senza attendere alcuna
comunicazione al riguardo.
I concorrenti di cui al precedente art. 6, comma 7, invece,
dovranno presentarsi a sostenere detta prova solo se avranno ricevuto
specifica comunicazione al riguardo. Tali candidati, in tal caso,
sosterranno con riserva detta prova. Parimenti con riserva
sosterranno la prova scritta i candidati di cui al precedente art. 6,
comma 9.
3. La prova avra' luogo presso l'Accademia Aeronautica il giorno
24 maggio 2000, con inizio non prima delle ore 10 dell'orario
ufficiale.
I concorrenti dovranno affluire nelle aule d'esame entro le ore
9.
Essi dovranno essere muniti di penna a sfera ad inchiostro
indelebile di colore blu o nero e di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia.
I candidati assenti all'inizio della prova saranno senz'altro
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
4. Eventuale variazione della data di svolgimento di detta prova
sara' resa nota mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - del 16 maggio 2000, che avra' valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
16 maggio 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Pertanto, durante la prova scritta non e' permesso ai concorrenti
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in
relazione con altri, salvo che con il personale di sorveglianza e con
i membri della commissione esaminatrice. Durante la prova scritta e'
vietato introdurre nell'aula d'esame, detenere od utilizzare telefoni
cellulari od altri apparati di comunicazione.
L'elaborato deve essere scritto esclusivamente, a pena di
nullita', su carta recante il timbro d'ufficio dell'Accademia
Aeronautica e la firma di un membro della commissione esaminatrice,
dalla stessa appositamente predesignato.
I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, comprese le
cosiddette "agende elettroniche". Possono consultare soltanto i testi
ed i dizionari autorizzati dalla commissione.
Il concorrente che contravvenga a dette disposizioni o comunque
abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema e' escluso
dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' concorrenti
abbiano copiato in tutto o in parte, anche tra loro, l'esclusione e'
disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
La commissione esaminatrice ed il personale di sorveglianza
curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di
adottare i provvedimenti necessari.
A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti devono
trovarsi nell'aula d'esame. La mancata esclusione all'atto della
prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di
valutazione della prova medesima.
6. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente
avra' conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. Tale punteggio
sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo
art. 11.
7. L'esito della prova sara' comunicato dal comando
dell'accademia Aeronautica, mediante lettera raccomandata o
telegramma, ai soli concorrenti risultati idonei.
8. I concorrenti giudicati non idonei non riceveranno alcuna
comunicazione dell'esito di detta prova.
Essi, comunque, potranno richiedere, non prima del 10 luglio
2000, notizie circa l'esito della stessa al Comando dell'Accademia
Aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione reclutamento
(tel. 081/7355474).
Art. 8.
Tirocinio psico-attitudinale
1. L'idoneita' sotto il profilo psico-attitudinale dei
concorrenti risultati idonei alla prova scritta di composizione
italiana sara' accertata dalla commissione di cui al successivo art.
10.
I concorrenti sono tenuti a presentarsi nell'ora e nel giorno
indicati nella lettera o telegramma di convocazione. La mancata
presentazione determinera' l'esclusione dal concorso.
L'idoneita' dei concorrenti di sesso femminile sotto detto
profilo sara' accertata con le modalita' definite nel gia' citato
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della
legge 20 ottobre 1999, n. 380, che saranno indicate nelle
disposizioni integrative che verranno pubblicate nella gia' citata
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 18 febbraio 2000, ovvero
in quella alla quale la stessa avesse rinviato.
Pertanto, le disposizioni contenute nel presente articolo devono
intendersi riferite ai soli concorrenti di sesso maschile.
2. Al tirocinio psico-attitudinale i concorrenti dovranno
presentarsi muniti dei seguenti documenti:
copia del certificato rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica attestante la recente effettuazione (non oltre tre mesi)
dell'accertamento per tutti i markers dell'epatite B e C, sia
antigenici sia anticorpali, che, in originale, avranno gia' prodotto
all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari;
copia del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato
da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana
ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che
esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport che, in originale, avranno gia' prodotto
all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari. La mancata
presentazione della copia di detto certificato determinera' la non
ammissione del candidato a sostenere le prove di efficienza fisica
nell'ambito del tirocinio psico-attitudinale;
certificato anamnestico vaccinale, rilasciato da una struttura
sanitaria pubblica;
eventuale attestazione di avvenuta vaccinazione antitifica e/o
antitetanica, per coloro che vi siano stati eventualmente sottoposti;
copia dell'atto di assenso, in carta semplice, conforme
all'allegato "E", che costituisce parte integrante del presente
decreto, redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore, qualora non
allegato alla domanda di partecipazione al concorso.
3. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della
idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta'
dell'accademia aeronautica inviare detti candidati all'osservazione
dell'organo sanitario competente per un supplemento di indagini, al
fine di accertare che non si siano aggravate preesistenti
imperfezioni o siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare
un provvedimento medico-legale di inidoneita' alla frequenza del
tirocinio.
4. I concorrenti militari in servizio, ammessi al tirocinio,
saranno posti, a cura degli enti/reparti di appartenenza, nella
posizione di aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
5. Durante la permanenza presso l'istituto, i concorrenti:
dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell'istituto previste per gli allievi dell'Accademia Aeronautica;
effettueranno un programma di attivita', di cui al gia' citato
allegato "C", inteso a verificare il possesso delle doti di carattere
e delle qualita' richieste dall'art. 1 del regio decreto-legge
28 gennaio 1935, n. 314, per la futura nomina ad ufficiale in
servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare. In
particolare, essi saranno sottoposti a specifici accertamenti intesi
a valutare l'efficienza fisica, le qualita' attitudinali e
caratterologiche della loro personalita' e l'adattamento alla vita
collettiva ed alla disciplina militare;
frequenteranno alcune lezioni di matematica;
fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione e
riceveranno, inoltre, in uso, un corredo ridotto da restituire al
termine del tirocinio.
6. Il comando dell'Accademia Aeronautica indichera' nella
convocazione la quantita' e il tipo di indumenti che i concorrenti
dovranno avere con se' all'atto della presentazione per il tirocinio.
7. Il tirocinio si svolgera' in un periodo temporale che, di
massima, non superera' i dieci giorni calendariali, durante i quali i
frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del
rendimento fornito nelle attivita' programmate di cui al gia' citato
allegato "C" al presente decreto.
8. Saranno esclusi dal concorso coloro che rinunceranno alla
prosecuzione del tirocinio. Parimenti, saranno esclusi i concorrenti
per i quali, durante il tirocinio, venisse accertato presso una
struttura sanitaria militare lo stato di tossicodipendenza o di
tossicofilia.
9. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che,
al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla commissione
di cui al successivo art. 10. Il giudizio di idoneita' o di non
idoneita', unitamente ai risultati conseguiti in ogni singola prova
che ha determinato il giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto
a tutti i candidati.
10. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio
di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.
11. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla prova
orale di matematica, che si terra' a partire dal giorno successivo a
quello di fine tirocinio.
Art. 9.
Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua
straniera
1. La prova orale di matematica, che avra' luogo presso
l'accademia Aeronautica, vertera' sul programma di cui al gia' citato
allegato "C", che costituisce parte integrante del presente decreto.
La prova si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione non inferiore a 21/30. Tale punteggio sara'
utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo
art. 11.
L'esito della prova sara' comunicato al termine della stessa a
tutti i partecipanti.
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale
di matematica, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla,
saranno esclusi dal concorso.
3. I concorrenti idonei nella prova orale di matematica,
sempreche' ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso, sosterranno la prova facoltativa di lingua straniera
(non piu' di due scelte tra inglese, francese, tedesco e spagnolo) di
cui al gia' citato allegato "C" al presente decreto.
La prova orale facoltativa di lingua straniera consistera' in una
conversazione nella lingua prescelta ed in una traduzione, a prima
vista, di un brano scelto dall'esaminatore, diretto ad accertare la
buona conoscenza della lingua stessa.
I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova
dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso
saranno esonerati dal sostenerla.
Al termine della prova sara' assegnata, per ciascuna lingua
prescelta, una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio, utile per la formazione delle
graduatorie di cui al successivo art. 11:
da 0 a 20,999 = 0,00;
da 21 a 23,999 = 0,50;
da 24 a 26,999 = 0,75;
da 27 a 30,000 = 1,00.
4. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la
commissione predisporra' l'elenco dei concorrenti esaminati con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato e di quello relativo
alla prova orale di lingua straniera eventualmente sostenuta. Tale
elenco verra' affisso all'albo della sede degli esami.
5. I concorrenti risultati idonei al termine della prova orale,
qualora nella domanda di partecipazione al concorso abbiano
dichiarato il possesso di titoli di preferenza che danno luogo, a
parita' di merito, all'applicazione dei benefici previsti dalle
vigenti disposizioni di legge per la formazione della graduatoria di
cui al successivo art. 11, dovranno consegnare al comando
dell'Accademia Aeronautica apposita dichiarazione sostitutiva,
sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, secondo il modello in
allegato "F", che costituisce parte integrante del presente decreto,
che avranno avuto cura di portare al seguito.
Detti titoli, il cui elenco e' riportato nel gia' citato allegato
"D" al presente decreto, devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.
I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.
Art. 10.
Commissione esaminatrice
1. Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la
commissione esaminatrice, composta da:
comandante dell'Accademia Aeronautica, ovvero un ufficiale di
grado non inferiore a generale di brigata aerea, presidente;
due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, in servizio
permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri fissi;
quattro ufficiali superiori in servizio permanente o in
ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero docenti civili, o funzionari
delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti
della materia, membri aggiunti per la prova scritta di composizione
italiana;
due ufficiali superiori, uno del corpo sanitario aeronautico,
neuro psichiatra o psicologo clinico, capo team psico-attitudinale ed
uno del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, capo team
osservazione comportamentale, membri aggiunti per l'accertamento
dell'efficienza fisica e dell'idoneita' psico-attitudinale;
dodici ufficiali superiori dell'Aeronautica militare in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, ovvero
docenti civili o funzionari delle amministrazioni pubbliche o
estranei alle medesime, esperti della materia, membri aggiunti per la
prova orale di matematica;
un ufficiale superiore in servizio permanente o in ausiliaria
da non oltre tre anni, ovvero un docente civile, o un funzionario
delle amministrazioni pubbliche o un estraneo alle medesime, esperto
della materia, che potra' essere diverso in funzione della lingua
straniera prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio
permanente dell'Aeronautica militare, ovvero un dipendente civile
dell'amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale
"C", posizione non inferiore a "C/2", segretario, senza diritto di
voto.
I membri aggiunti avranno diritto di voto o esprimeranno giudizi
solo per le prove/materie per cui sono aggregati.
Art. 11.
Graduatorie di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 10
formera', per ciascuno dei ruoli/specialita' di cui al precedente
art. 1, distinte graduatorie di merito dei concorrenti che, giudicati
idonei agli accertamenti sanitari ed a quelli psico-attitudinali,
avranno superato le prove d'esame di cui ai precedenti articoli 7 e
9.
2. Ciascuna graduatoria sara' formata secondo l'ordine risultante
dalla media dei voti conseguiti nella prova scritta ed in quella
orale di matematica da ciascun concorrente, con l'aggiunta
dell'eventuale punteggio incrementale, calcolato come indicato al
precedente art. 9, comma 3, in relazione al voto riportato nella
prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto
dirigenziale, tenendo conto del numero massimo dei posti disponibili
per ciascun ruolo/specialita' per i concorrenti di sesso femminile,
calcolato in base alla aliquota percentuale dei posti messi a
concorso fissata nel decreto ministeriale emanato in applicazione
dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che sara'
stato indicato nelle disposizioni integrative del presente decreto
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
18 febbraio 2000.
A parita' di merito saranno preferiti i candidati in possesso dei
titoli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, all'art. 1 della legge 19 marzo 1980, n. 79, e
all'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indicati
nel gia' citato allegato "D" al presente decreto.
4. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i concorrenti utilmente collocati nelle predette
graduatorie di merito, secondo quanto stabilito nell'art. 1 del
presente decreto.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 12.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2, i vincitori del concorso sono tenuti a sottoscrivere e
presentare al comando dell'Accademia Aeronautica, entro trenta giorni
dalla data di ammissione ai corsi, a pena di decadenza, la seguente
dichiarazione sostitutiva, secondo il modello in allegato "G", che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciata ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, concernente:
a) il possesso del titolo di studio prescritto per la
partecipazione al concorso;
b) i dati contenuti:
nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita;
nel certificato di cittadinanza italiana;
nel certificato di godimento dei diritti politici;
nel certificato di stato libero.
I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.
2. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio dal comando dell'Accademia Aeronautica.
Per i candidati di sesso maschile l'estratto matricolare ovvero
la dichiarazione del comando/ente di appartenenza dal quale risulti
la durata del servizio militare prestato, utile all'elevazione del
limite di eta' previsto dal precedente art. 2, comma 1, lettera a)
(1), nonche' il nulla osta per l'arruolamento nell'Aeronautica
militare, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e per
coloro che siano in servizio presso altra forza armata o corpo armato
dello Stato, verra' acquisito d'ufficio.
3. Il comando dell'Accademia Aeronautica provvedera' a richiedere
alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di
quanto dichiarato dai candidati risultati vincitori del concorso
nella domanda di partecipazione al concorso medesimo e nelle
dichiarazioni sostitutive rese.
4. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
5. Ai fini dell'iscrizione al primo anno del corso di laurea che
gli allievi sono tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del
comando dell'Accademia Aeronautica, dovranno:
produrre il diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
in originale.
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali dovranno essere autenticate dal
provveditore agli studi. In caso di smarrimento o di distruzione del
diploma originale l'allievo dovra' presentare il relativo duplicato,
ai sensi della legge 17 febbraio 1969, n. 15, oppure un certificato
dal quale risulti che e' in corso la procedura per il rilascio del
duplicato medesimo. Il diploma originale sara' restituito
all'interessato al termine del ciclo di studi o all'atto in cui
cessera' di appartenere all'istituto;
sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale
risulti che non sono iscritti presso alcuna universita'.
I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la
loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
l'esclusiva potesta', o in mancanza di essi, dal tutore.
Art. 13.
Istruttoria delle domande dei candidati militari dell'Aeronautica
militare
1. I comandi interessati istruiranno le domande di partecipazione
al concorso dei militari alle loro dipendenze, provvedendo a:
a) certificare la data di presentazione, apponendo in calce ad
entrambe le copie il timbro dell'ente, la data e il numero di
protocollo;
b) controllare in via preliminare la validita', verificando che
il documento sia compilato in tutte le sue parti in conformita' al
modello di cui all'allegato "A" al presente decreto;
c) far pervenire possibilmente a mezzo corriere, all'Accademia
Aeronautica - Ufficio concorsi - Sezione reclutamento - 80078
Pozzuoli (Napoli), improrogabilmente entro il terzo giorno successivo
a quello di scadenza dei termini di presentazione, pena il mancato
accoglimento, le domande in originale, corredate della documentazione
allegata;
d) custodire la seconda copia delle domande;
e) informare tempestivamente l'Accademia Aeronautica - Ufficio
concorsi - Sezione reclutamento di ogni variazione successiva
riguardante la posizione del candidato (promozione, trasferimento,
collocamento in congedo e recapito, invio alla frequenza dei corsi,
provvedimenti medico-legali, infrazioni di natura penale e
disciplinare, etc.), fino all'eventuale incorporazione in accademia.
2. I competenti comandi della 1a, della 3a Regione aerea ed il
comando Aeronautica militare di Roma, ricevuta la copia della domanda
di partecipazione al concorso degli ufficiali e dei sottufficiali
dell'Aeronautica militare in congedo a loro in forza, comunicheranno
tempestivamente all'Accademia Aeronautica - Ufficio concorsi -
Sezione reclutamento ogni notizia in loro possesso riguardante la
situazione penale e disciplinare dei concorrenti ed ogni variazione
che si dovesse verificare sino all'eventuale incorporazione in
accademia.
Art. 14.
Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 4, del presente decreto sono a carico dei concorrenti, i
quali, peraltro, muniti di lettera o telegramma di convocazione (o
del bando di concorso corredato della ricevuta della raccomandata
rilasciata dalle poste italiane o della ricevuta rilasciata
dall'ufficio concorsi dell'Accademia Aeronautica, comprovanti,
rispettivamente, la spedizione o la consegna a mano della domanda di
partecipazione), potranno rivolgersi al distretto militare, alla
capitaneria di porto, alla stazione Carabinieri o al presidio
aeronautico del luogo di residenza, per ottenere il rilascio dello
scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria derivante dalla
applicazione della tariffa 4.
2. I concorrenti militari potranno fruire, compatibilinente con
le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami fino
ad un massimo di trenta giorni, computabile nel tetto massimo dei
quarantacinque giorni a tale titolo spettanti, per coloro per i quali
detto tetto e' applicabile. In particolare detta licenza, cumulabile
con la licenza ordinaria, potra' essere concessa, di norma,
nell'intera misura per la preparazione alla prova orale, oppure
frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni,
per la prova scritta di composizione italiana.
Qualora il concorrente non sostenesse le prove d'esame per cause
dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
Art. 15.
Vincoli di servizio - Disposizioni varie
1. Il comando dell'accademia aeronautica, con lettera
raccomandata o telegramma, invitera' i concorrenti utilmente
collocati nelle graduatorie di merito a presentarsi presso
l'accademia per la frequenza dei corsi - con riserva di accertamento
dei requisiti prescritti per l'ammissione - subordinatamente:
all'autorizzazione ad effettuare assunzioni, eventualmente
prescritta dalla normativa vigente;
al rilascio, quando prescritto, del "nulla osta" da parte della
forza armata/corpo armato interessato.
2. Coloro che non dovessero presentarsi entro il limite massimo
di quarantotto ore dalla data indicata nella predetta comunicazione
saranno considerati rinunciatari e non saranno ammessi in accademia.
In tal caso il comando dell'accademia provvedera' a dare
comunicazione di ammissione ai corsi ad altrettanti candidati secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie, ferma restando la limitazione
indicata nel precedente art. 11, comma 3.
3. All'atto della presentazione in accademia i concorrenti
dichiarati vincitori sottoscriveranno un atto di arruolamento per
anni tre. Coloro che non sottoscriveranno tale atto saranno
considerati rinunciatari e dimessi dall'istituto. Anche in tal caso
il comando dell'accademia procedera' a dare comunicazione di
ammissione ai corsi ad altrettanti candidati, secondo quanto indicato
al precedente comma 2.
4. Gli ammessi ai corsi potranno essere dimessi dall'Accademia
Aeronautica:
a) a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se
minorenni);
b) d'autorita' per motivi disciplinari, di salute, per
insufficiente attitudine professionale (in genere o di volo) e negli
altri casi previsti dalla normativa vigente.
I dimessi di sesso maschile, qualora appartenenti a classi di
leva non ancora incorporati o iscritti alla leva di mare, saranno
prosciolti dalla ferma volontariamente contratta e rinviati al
proprio domicilio a disposizione dei competenti distretti militari o
capitanerie di porto.
Qualora, invece, appartengano a classi di leva gia' incorporate,
dovranno completare la ferma di leva secondo le disposizioni in
vigore.
5. Il tempo trascorso presso l'Accademia Aeronautica non e'
computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati
prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il
proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermita'
dipendenti da causa di servizio e fermo restando quanto previsto
dall'art. 35, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
6. L'Accademia aeronautica ha facolta' di ripianare, fino al
giorno dell'inaugurazione ufficiale dell'anno accademico, i posti
rimasti scoperti a seguito di dimissioni di allievi con altrettanti
concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, ad
eccezione di quelli per il ruolo naviganti normale, specialita'
"piloti".
Art. 16.
Disposizioni per i concorrenti per il ruolo naviganti normale
1. I concorrenti per il ruolo naviganti normale, "piloti" e
"navigatori" convocati in accademia aeronautica saranno sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo o alla navigazione aerea per
il conseguimento del brevetto, rispettivamente, di pilota o di
navigatore di aeroplano.
Detto accertamento, propedeutico all'ammissione ai corsi, sara'
effettuato presso la scuola di volo dell'Aeronautica militare
all'uopo designata, mediante un ciclo di lezioni e di esercitazioni
di volo.
2. Coloro i quali fossero ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine al pilotaggio o alla navigazione aerea saranno dimessi
d'autorita' dall'Accademia Aeronautica. Ad essi si applicano le
disposizioni di cui al precedente art. 15, comma 4.
3. Al fine di contenere in un limitato arco di tempo
l'accertamento dell'idoneita' di cui al precedente comma i ed in
attuazione di misure mirate al contenimento della spesa, l'accademia
Aeronautica e' autorizzata a convocare, oltre ai concorrenti compresi
nel numero dei posti di cui al precedente art. 1 per il ruolo normale
dell'Arma Aeronautica, specialita' "piloti", vincitori del concorso,
ulteriori 40 concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa
graduatoria di merito.
Questi ultimi all'atto della presentazione in accademia
assumeranno una ferma volontaria di mesi quattro, saranno sottoposti
all'accertamento dell'idoneita' al volo e, qualora conseguano il
brevetto di pilota di aeroplano, saranno dichiarati vincitori del
concorso ed ammessi al corso regolare in numero pari a quello resosi
disponibile per effetto di rinunce, di dimissioni volontarie o
d'autorita' dei concorrenti dichiarati vincitori. In tal caso la
ferma volontaria di mesi quattro sara' commutata nella ferma
triennale di cui al precedente art. 15, comma 3.
Nel procedere all'ammissione dei concorrenti idonei di cui al
presente comma il comando dell'Accademia Aeronautica dovra' comunque
tenere conto del numero massimo dei posti disponibili per la
specialita' "piloti" per i concorrenti di sesso femminile, calcolato
in base alla aliquota percentuale dei posti messi a concorso fissata
nel decreto ministeriale emanato in applicazione dell'art. 1, comma
6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che sara' stato indicato
nelle disposizioni integrative del presente decreto pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 18 febbraio 2000, ovvero
in quella cui la stessa avesse rinviato.
4. Potra' essere convocato per l'accertamento dell'attitudine al
volo un numero di concorrenti pari a quello dei non presentatisi alla
convocazione in accademia. Costoro saranno considerati rinunciatari
ed esclusi dal concorso.
5. L'ammissione ai corsi sara' disposta, al termine
dell'accertamento, secondo l'ordine della graduatoria di merito di
cui al precedente art. 11, solo per coloro che avranno frequentato
con successo le lezioni e superato le esercitazioni di volo,
conseguendo il brevetto di pilota di aeroplano e, comunque, nei
limiti dei posti messi a concorso.
6. I concorrenti di cui al precedente comma 3 che, seppur
brevettati, non rientreranno nei posti utili saranno prosciolti dalla
ferma volontaria di mesi quattro e restituiti, se di sesso maschile,
ai distretti militari o alle capitanerie di porto, secondo quanto
previsto dal precedente art. 15, comma 4.
Art. 17.
Trattamento economico degli allievi
1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
la successiva manutenzione del corredo sono a carico
dell'amministrazione della difesa.
2. Agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio
permanente o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado
rivestito all'atto dell'ammissione.
3. Agli allievi non provenienti dai sottufficiali sono
corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita'
previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 18.
Disposizioni per i militari
1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi i
concorrenti di sesso maschile gia' alle armi e quelli richiamati dal
congedo dovranno rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle
seguenti dichiarazioni:
se ufficiali di complemento: dichiarazione di rinuncia al grado
rivestito (modello in allegato "H"), necessaria per la cancellazione
dal ruolo di appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della
legge 10 aprile 1954, n. 113;
se sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito
(modello in allegato "I"), necessaria per la cancellazione dal ruolo
di appartenenza, ai sensi dell'articolo 60, n. 3, della legge
31 luglio 1954, n. 599;
se volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia
al grado rivestito (modello in allegato "I"), necessaria per la
cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
se volontari in ferma breve o graduati di truppa: dichiarazione
di rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento dalla ferma
volontaria contratta (modello in allegato "L").
2. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
qualita' di allievo ai corsi regolari dell'Accademia Aeronautica. Gli
allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
sottotenente in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado,
reiscritti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in
accademia sara' computato nell'anzianita' di grado.
Art. 19.
Esclusione dal concorso
1. L'amministrazione della difesa puo', con provvedimento
motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato
che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per
essere ammesso all'Accademia Aeronautica.
Art. 20.
Nomina ad aspirante ufficiale e a sottotenente in servizio permanente
1. Al termine del secondo anno di corso agli allievi idonei sara'
conferita la qualifica di "aspirante ufficiale" e, al superamento del
terzo anno, la nomina a sottotenente in servizio permanente. La
nomina a sottotenente in servizio permanente decorrera', ai soli fini
giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di "aspirante
ufficiale".
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il comando dell'Accademia Aeronautica - Ufficio concorsi -
Sezione reclutamento, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
comandante dell'Accademia Aeronautica responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento e' il direttore generale per il
personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Uffidale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 1999
Il direttore generale: Tambuzzo
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