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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Termini e modalita' per la presentazione delle domande per la prima
integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del regolamento
adottato con decreto ministeriale del 27 marzo 2000. (Decreto del 18
maggio 2000).
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.40 del 23/5/2000 |
Ente: | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 000E4764 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 22/6/2000 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli
articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9;
Visto il Regolamento recante norme sulle modalita' di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste
dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, adottato con decreto ministeriale del 27 marzo 2000,
registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000;
Visto in particolare l'art. 14, comma 1, del predetto regolamento
che affida ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei
termini e delle modalita' per la presentazione delle domande di
inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del
punteggio per nuovi titoli acquisiti e di trasferimento di altra
provincia;
Decreta:
Personale docente ed educativo
Art. 1.
Prima integrazione delle graduatorie
permanenti per il personale docente ed educativo
La prima integrazione delle graduatorie permanenti del personale
docente ed educativo di cui alla legge in premessa avviene, in
ciascuna provincia, secondo le modalita' previste dall'art. 2 del
Regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000 di
seguito denominato regolamento.
Art. 2.
Trasferimento di graduatoria e aggiornamento del
punteggio per coloro che sono gia' inseriti nella
graduatoria base
1) Nella fase della prima integrazione, i docenti ed il personale
educativo, gia' inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per
soli titoli costituite in ogni provincia e denominate graduatorie
base dal regolamento, possono presentare domanda di trasferimento da
uno o entrambe le province di precedente inserimento entro il termine
e con le modalita' indicati dall'art. 9. Nella domanda di
trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui
l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato. Il trasferimento di provincia comporta
automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le
graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed
il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui
chiede il trasferimento.
2) Entro lo stesso termine il personale incluso nella graduatoria
base puo' chiedere anche il solo aggiornamento del punteggio.
3) Per i docenti di cui ai precedenti commi e per coloro che
chiedono soltanto l'aggiornamento del punteggio, i titoli conseguiti
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle relative
domande, sono valutati sulla base della tabella allegata (all. A).
Art. 3.
Nuovi inserimenti - Predisposizione delle graduatorie
permanenti Ordine di precedenza
1) I nuovi aspiranti, in possesso dei requisiti specifici di
seguito indicati, possono presentare domanda di inserimento secondo i
termini e le modalita' indicate all'art. 9 per una sola provincia.
2) Nella fase della prima integrazione, nei confronti di coloro
che chiedono l'inserimento nelle graduatorie permanenti, l'inclusione
avviene in coda alle graduatorie di base integrate ed aggiornate ai
sensi del precedente articolo. Pertanto le graduatorie saranno
articolate in distinte fasce da utilizzare secondo il seguente ordine
di precedenza:
I fascia: personale docente ed educativo inserito nelle
graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli, denominate
graduatorie base dall'art. 2, comma 1 del Regolamento, ivi compresi
quelli che hanno chiesto il trasferimento di provincia ai sensi
dell'art. 2;
II fascia: (art. 2, comma 4, lettera a1 del Regolamento)
personale docente ed educativo che alla data di entrata in vigore
della legge (25 maggio 1999) e' in possesso dei seguenti requisiti
richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli:
superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame
anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di
concorso o al medesimo posto di ruolo; trecentosessanta giorni di
servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico
antecedente alla data predetta. Per il requisito del servizio si
dovra' fare riferimento al periodo intercorrente tra il 1o settembre
1995 ed il 25 maggio 1999;
III fascia: (art. 2, comma 4, lettera a2 e comma 5 del
Regolamento) personale docente ed educativo che matura i requisiti
previsti dalla seconda fascia alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria
permanente, ivi compresi coloro che superano le prove della sessione
riservata di esame indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge
n. 124/1999. Per il requisito del servizio si dovra' fare riferimento
al periodo intercorrente tra il 1o settembre 1996 ed il termine di
scadenza di presentazione della domanda;
IV fascia: (art. 2, comma 5, del Regolamento) personale docente
ed educativo che non e' in possesso del requisito del servizio dei
trecentosessanta giorni prestato nelle scuole statali nel triennio
scolastico antecedente alla data di scadenza per la presentazione
delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente e ha superato
le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli
fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al
medesimo posto di ruolo e sia inserito, alla data del 25 maggio 1999,
in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di
personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso di questo
requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette
graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di
entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'art. 7,
comma 6, dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e
avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'art. 7,
comma 7 della medesima ordinanza ministeriale. Il requisito della
iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di
ruolo non e' richiesto per coloro che hanno superato le prove del
corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi
successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di
supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 371 del
29 dicembre 1994, come modificata dalla ordinanza ministeriale n. 66
del 27 febbraio 1995. In questa fascia vengono altresi' inseriti
coloro che superano le prove della sessione riservata di esami
indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999, privi
del requisito dei trecentosessanta giorni di servizio prestato nelle
scuole statali nel triennio scolastico antecedente la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione
nelle graduatorie.
3) Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che
alla data di scadenza dei termini previsti dall'art. 9 del presente
decreto, pur avendo presentato domanda nei termini ed avendone
titolo, non abbiano ancora frequentato i corsi per il conseguimento
dell'abilitazione e dell'idoneita' da attivare ai sensi
dell'ordinanza ministeriale n. 33/2000. In tal caso gli aspiranti
dovranno indicare tale circostanza nel modulo di domanda, dichiarando
altresi' i titoli valutabili. Resta fermo l'ulteriore obbligo di
inviare, entro dieci giorni, dalla data di pubblicazione degli esiti
dell'esame di idoneita' o abilitazione, la dichiarazione sostitutiva
del conseguimento del titolo con il relativo punteggio. L'iscrizione
nelle graduatorie permanenti per la categoria dei docenti di cui
trattasi avra', pertanto, carattere provvisorio e sara' comunque
subordinata all'accertamento dei requisiti necessari alla ammissione
ai corsi e all'effettivo superamento degli esami finali.
4) Analoga iscrizione con riserva di accertamento dei requisiti
dovra' essere disposta nei confronti di coloro che hanno pendente
ricorso gerarchico o giurisdizionale ovvero abbiano frequentato il
corso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita' e
abbiano superato gli esami finali pur non avendone titolo ai sensi
dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999, ma solo ai sensi della
successiva ordinanza ministeriale n. 33/2000. In tal caso lo
scioglimento della riserva ed il consequenziale inserimento a pieno
titolo avverra' soltanto al momento in cui saranno concluse le
procedure della sessione riservata indetta con la predetta ordinanza
ministeriale n. 33/2000, cui i candidati avrebbero dovuto
partecipare.
5) Gli aspiranti vengono iscritti all'interno delle singole fasce
come sopra indicate con il punteggio loro spettante in base ai titoli
posseduti, da valutare secondo le tabelle di cui all'allegato A.
6) Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie
riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D
annesse al decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.
7) L'inserimento puo' essere chiesto, ai fini dell'assunzione in
ruolo e del conferimento delle supplenze per tutte le graduatorie
permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di
ammissione, scegliendo, comunque, una sola provincia.
Art. 4.
Utilizzazione delle graduatorie permanenti
1) Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in
ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11
dell'art. 401 del decreto legislativo n. 297/1994, sostituito
dall'art. 1, comma 5 della legge n. 124/1999. Le predette graduatorie
sono altresi' utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali
e delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche.
2) Con successivo decreto saranno dettate ulteriori disposizioni
sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato.
Art. 5.
Valutazione dei titoli
1) Tutti gli aspiranti sono inseriti con il punteggio valutabile
secondo la tabella A allegata. Coloro che, essendo gia' inseriti
nella graduatoria di base, chiedono l'aggiornamento del punteggio
possono altresi' chiedere la valutazione di nuovi titoli
eventualmente acquisiti, ovvero di titoli non valutati in precedenza.
Coloro che chiedono l'inserimento possono chiedere la valutazione di
tutti i titoli, a prescindere dalla data di conseguimento, maturati
sino alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda.
2) A coloro che vengono inseriti senza aver ancora maturato il
requisito dell'abilitazione ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, verra'
attribuito provvisoriamente il punteggio corrispondente al voto
minimo di abilitazione previsto nella tabella A.
Art. 6.
Docenti di strumento musicale nella scuola media
1) La compilazione delle graduatorie previste dall'art. 5 del
Regolamento e' subordinata alla conclusione delle procedure per
l'espletamento della sessione riservata di esami di abilitazione
all'insegnamento prevista dall'art. 11 della legge n. 124/1999 e
viene effettuata secondo le disposizioni contenute negli articoli 6 e
7 del Regolamento.
2) L'inserimento nelle graduatorie permanenti puo' essere
richiesto, nei termini e con le modalita' previsti dall'art. 9, per
la provincia in cui l'aspirante presta servizio, alla data di
presentazione della domanda, per l'insegnamento di strumento musicale
o, in mancanza, nella provincia in cui sia stato prestato l'ultimo
dei servizi d'insegnamento utile ai sensi dell'art. 6, comma 1 del
Regolamento.
3) Per ogni specialita' strumentale prevista nei programmi
allegati al decreto n. 201/1999 saranno istituite distinte
graduatorie provinciali permanenti da utilizzare, sino ad
esaurimento, per le assunzioni in ruolo su tutti i posti annualmente
disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000. Le predette
graduatorie sono utilizzabili altresi' per il conferimento delle
supplenze annuali e sino al termine delle attivita' didattiche.
4) Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che
alla data di scadenza dei termini indicati dall'art. 9 non abbiano,
pur avendo presentato domanda nei termini ed avendone titolo, ancora
sostenuto l'esame finale di abilitazione ai sensi dell'ordinanza
ministeriale n. 202 del 6 agosto 1999. In tal caso gli aspiranti
dovranno indicare tale circostanza nel modulo domanda, dichiarando
altresi' i titoli valutabili. I titoli artistici dovranno essere
opportunamente documentati con la relativa certificazione o
attestazione. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro dieci
giorni, dalla data di pubblicazione degli esiti dell'esame di
abilitazione, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del
titolo con il relativo punteggio. L'iscrizione nelle graduatorie
permanenti per la categoria dei docenti di cui trattasi avra',
pertanto, carattere provvisorio e sara' comunque subordinata
all'accertamento dei requisiti necessari per l'ammissione ai corsi e
all'effettivo superamento degli esami finali.
5) Gli aspiranti saranno graduati secondo il punteggio spettante
sulla base della tabella di valutazione dei titoli allegata al
Regolamento (all. B). Gli aspiranti inclusi negli elenchi compilati
ai sensi del citato decreto ministeriale 13 febbraio 1996 vengono
collocati nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro gia'
attribuito, eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli
maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo
previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli
elenchi stessi.
6) Con successivo decreto saranno stabilite le modalita' per
l'istituzione, l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie
permanenti di strumento musicale da utilizzare, dopo le graduatorie
di cui al precedente comma 1, per le assunzioni in ruolo sul 50% dei
posti annualmente disponibili e per il conferimento delle supplenze
annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche.
Responsabili amministrativi
Art. 7.
Integrazione e utilizzazione delle graduatorie permanenti
1) La prima integrazione delle graduatorie permanenti avviene in
ciascuna provincia secondo le modalita' previste dall'art. 11 del
Regolamento.
2) In tale fase il personale gia' inserito in ogni provincia
nelle graduatorie base (soppresse graduatorie per soli titoli) entro
il termine e con le modalita' indicate dall'art. 9, puo' presentare
domanda di trasferimento da una o entrambe le province di precedente
inserimento ad altra/altre province indicando in ogni caso la
provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per
l'assunzione a tempo determinato.
3) Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il
depennamento dalla graduatoria della o delle province da cui chiede
il trasferimento.
4) Per coloro che sono inseriti nella graduatoria base e chiedono
il trasferimento ovvero intendono solo aggiornare il proprio
punteggio, i titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine
di presentazione delle relative domande, saranno valutati sulla base
della tabella allegata (all. C).
5) Nella fase di prima integrazione delle graduatorie base si
procede con l'inclusione in coda alle medesime graduatorie del
personale che chiede l'inserimento. I nuovi aspiranti in possesso dei
titoli specifici indicati di seguito possono presentare domanda di
inserimento secondo termini e modalita' previsti dall'art. 9.
Pertanto le graduatorie saranno articolate in distinte fasce da
utilizzare secondo il seguente ordine di precedenza:
I fascia: personale inserito nelle graduatorie dell'ex concorso
per soli titoli (art. 11, comma 3 del Regolamento);
II fascia: (art. 11, comma 4, lettera a del Regolamento) coloro
che alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione sono in possesso dei seguenti requisiti
richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli:
superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami
per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della
scuola o a precorsi ruoli corrispondenti; trecentosessanta giorni di
servizio di responsabile amministrativo prestati nel triennio
scolastico antecedente, oppure cinque anni di servizio prestati nei
ruoli della terza qualifica funzionale della scuola (immediatamente
inferiore a quella cui si concorre);
III fascia: (art. 11, comma 4, lettera b del Regolamento)
coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande
d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di
un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di
responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli
corrispondenti e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una
graduatoria provinciale o d'istituto per l'assunzione di personale
non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito
anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie
risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore
della legge per i motivi previsti dall'art. 12, comma 15, della
ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994, e avevano titolo a
chiedere il reinserimento ai sensi del medesimo articolo della stessa
ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle
graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non e'
richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente
concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 23 aprile
1994, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza
ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994.
6) Gli aspiranti sono inseriti nelle singole fasce con il
punteggio spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo
la tabella di cui all'allegato C). Possono essere valutati tutti i
titoli a prescindere dalla data di conseguimento, maturati sino alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
7) Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in
ruolo, sul 50% dei posti che residuano dopo aver detratto da tutti i
posti annualmente assegnabili il 30% da destinare ai concorsi
riservati per il passaggio dalle qualifiche immediatamente inferiori,
sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 48 del contratto
collettivo nazionale integrativo, dopo l'esaurimento delle
corrispondenti graduatorie di cui all'art. 553, comma 5, del decreto
legislativo n. 297/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 3, della
legge n. 124/1999. A decorrere dal 1o settembre 2000, le predette
graduatorie sono utilizzate, nei limiti del contingente
sopraindicato, per le assunzioni nei ruoli di direttore dei servizi
generali ed amministrativi, previa regolare frequenza di un apposito
corso modulare di formazione con superamento di una prova finale. Il
contenuto e le modalita' operative dei predetti corsi sono definiti
attraverso la contrattazione integrativa nazionale.
Norme comuni
Art. 8.
Requisiti generali di ammissione
1) Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai
precedenti articoli 3, 6 e 7, debbono possedere alla data di scadenza
dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
2) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65
(eta' prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia
di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneita' fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme
di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che
l'amministrazione ha facolta' di accertare mediante visita sanitaria
di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva,
posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).
2) Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
3) Non possono partecipare ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal
vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola"
(licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di
cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti,
per il periodo di durata dell'inabilita' o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo
professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a
riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione
disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea
dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4) Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'amministrazione puo' disporre, con provvedimento motivato,
l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di
ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 9.
Domande, regolarizzazioni, esclusioni
1) Le domande per il trasferimento di graduatoria, per
l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie
dovranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli allegati
al presente decreto, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.
2) Nel modello di domanda dovranno essere certificati o
dichiarati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998 oltre il possesso del titolo di abilitazione o idoneita',
anche i titoli valutabili, compreso il titolo di specializzazione
all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap e
l'eventuale diritto alla riserva dei posti (allegato D) o alla
preferenza (allegato E) nella graduatoria nel caso di parita' di
punti, seguendo lo schema del modello medesimo. Nel caso di
dichiarazione sostitutiva del certificato di servizio il candidato
dovra' documentare il possesso di tutti i titoli di servizio al
momento della nomina in ruolo.
La domanda dovra' essere spedita con r/r ovvero presentata a
mano. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti
all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la
competente autorita' consolare.
3) E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in
forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorita'
assegna all'aspirante un termine perentorio per la regolarizzazione.
4) Non e' ammessa:
a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal precedente comma 1;
b) la domanda priva della firma del candidato.
5) Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda
nei termini prescritti coloro che abbiano presentato domanda di
inclusione in graduatoria a piu' di un ufficio scolastico
provinciale.
6) L'esclusione e' disposta sulla base delle dichiarazioni rese
dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della
documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti
svolti dalla competente autorita' scolastica.
Art. 10.
Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi
1) Entro il termine del 30 luglio 2000 i provveditori agli studi
pubblicheranno all'albo dell'ufficio le graduatorie permanenti
integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
Per ogni posto di ruolo o classe di concorso verra' predisposta
una graduatoria che, nel caso del personale docente, educativo e
responsabile amministrativo sara' articolata in distinte fasce,
costituite con gli aspiranti indicati ai precedenti articoli 2, 3 e
7. Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con
accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di
posti o alle preferenze a parita' di punteggio, nonche' al possesso
del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno
o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.
2) Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle predette
graduatorie provvisorie puo' essere presentato reclamo da parte dei
candidati e l'amministrazione puo' procedere, in autotutela alle
correzioni necessarie.
3) Entro la data del 20 agosto 2000 i provveditori agli studi
pubblicheranno le graduatorie definitive.
4) Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilita'
della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure e' ammesso ricorso
gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite
dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, oppure ricorso
giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.
Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al
Ministero della pubblica istruzione - direzione generale del
personale e degli affari generali e amministrativi con la
formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli
elementi utili per la decisione, nonche' con la prova dell'avvenuta
comunicazione ai controinteressati. Qualora il ricorrente non vi
abbia provveduto, la competente autorita' scolastica, ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971,
cura la comunicazione del ricorso, nelle forme di rito e per conto
del Ministero, agli altri soggetti direttamente interessati ed
individuabili sulla base dell'atto impugnato.
Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del
ricorso gerarchico senza che l'amministrazione abbia comunicato la
decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1199/1971, decorrono i termini di
sessanta giorni o centoventi giorni per la presentazione di eventuali
ricorsi, rispettivamente, al T.A.R. oppure al Presidente della
Repubblica.
I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i
provvedimenti che dichiarino l'inammissibilita' della domanda ovvero
l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del
ricorso stesso, sono iscritti con riserva nella graduatoria.
Avverso la graduatoria, approvata con decreto della competente
autorita' scolastica, trattandosi di atto definitivo, e' ammesso per
i soli vizi di legittimita' ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale
al T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
all'albo.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo
per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste
dal presente decreto.
Art. 12.
Trasferimenti di graduatorie negli anni intermedi
ed integrazione successiva alla graduatoria permanente
1) Annualmente, entro la data del 30 maggio di ciascun anno,
saranno diramate disposizioni per consentire il trasferimento nelle
corrispondenti graduatorie di altre province secondo le disposizioni
contenute negli articoli 3, 8 e 12 del Regolamento.
2) Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive a
quelle previste dal presente decreto ministeriale saranno disposte
periodicamente secondo i tempi e le modalita' indicate negli articoli
4 e 13 del Regolamento.
Art. 13.
Disposizioni particolari per scuole ed istituti con
lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
1) Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo
n. 297/1994, le competenti autorita' scolastiche della regione Friuli
Venezia Giulia provvederanno ad emanare tempestivamente apposito
decreto per la definizione dei tempi e modalita' per la presentazione
delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti
statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste
e Gorizia.
2) Il provvedimento di cui al precedente comma sara' emanato
tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente
decreto, nonche' delle disposizioni particolari previste dagli
articoli 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
Art. 14.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nel
regolamento.
Roma, 18 maggio 2000
Il Ministro: De Mauro
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