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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Selezione di direttori di Istituto del Consiglio nazionale delle
ricerche

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.29 del 14/4/2006
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:06E02626
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/5/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
(Bando n. 364.9).
Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, recante
«Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche»;
Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di seguito denominato
«Regolamento», emanato con decreto del Presidente del CNR del
4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel supplemento ordinario
n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del
30 maggio 2005, in particolare gli articoli 27 e 28;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 107 in data
27 luglio 2005 di approvazione del piano triennale di attivita'
2005-2007, approvato dal MIUR in data 4 agosto 2005;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 108 in data
27 luglio 2005, di Istituzione dei dipartimenti del Consiglio
nazionale delle ricerche, in ragione di uno per ciascuna delle macro
aree di ricerca scientifica e tecnologica con compiti di
programmazione, coordinamento e controllo dei risultati;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 40 in data
8 marzo 2006 di approvazione dell'aggiornamento del piano di
attivita' per il triennio 2006-2008;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 43 in data
8 marzo 2006 di attivazione, ai sensi dell'art. 56, comma 3 del
regolamento di organizzazione e funzionamento, delle procedure di
selezione dei direttori di un primo gruppo di Istituti che soddisfano
i prerequisiti per l'avvio della fase di valutazione e di eventuale
riorganizzazione in applicazione dell'art. 56, comma 5;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Oggetto della selezione
 
1. Il Consiglio nazionale delle ricerche indice una procedura di
selezione per la nomina dei direttori degli Istituti di cui
all'elenco allegato A che costituisce parte integrante del presente
bando.
2. Nel regolamento e in particolare nell'art. 24 sono descritte
le funzioni e la collocazione organizzativa degli Istituti, unita'
con responsabilita' di proporre e svolgere le attivita' di ricerca
ispirate a logiche di coerenza disciplinare, di integrazione e
sviluppo multidisciplinare e interdisciplinare avvalendosi delle
risorse umane, finanziarie e strumentali ad essi assegnate. Al loro
interno sono organizzate, valorizzate ed aggiornate le competenze
scientifiche per la realizzazione dei programmi e i progetti di
ricerca e delle commesse affidate dal Dipartimento, nonche' elaborate
proposte di ricerca a tema libero.
3. Nel piano triennale di attivita' 2005-2007 e nel successivo
aggiornamento esposto nel piano triennale di attivita' 2006-2008,
sono indicati gli obiettivi progettuali e gli elementi di consuntivo
dei risultati conseguiti nell'anno precedente.
4. Elementi puntuali relativi alle attivita' di ricerca degli
Istituti, ai risultati attesi, alle disponibilita' di risorse umane,
finanziarie e strumentali, sono riportati nei piani annuali 2006
mentre lo stato di avanzamento delle attivita' ed i risultati
conseguiti sono esposti nel documento «Preconsuntivo 2005». Elementi
aggiuntivi relativamente all'articolazione territoriale degli
Istituti, ai prodotti della ricerca, alle collaborazioni e ai
contratti, nonche' alle attrezzature scientifiche disponibili sono
riportati nei documenti «Istituti».
5. Tutti i documenti citati nel presente articolo sono
consultabili nella sezione «documenti programmatici» sul sito web del
CNR http://www.cnr.it. La consultazione puo' avvenire anche
utilizzando un motore di ricerca accessibile dalla sezione «attivita'
di ricerca» di detto sito.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1. Possono partecipare alla selezione persone di alta
qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale, senza
limitazioni in ordine alla cittadinanza; per i cittadini stranieri e'
richiesta la conoscenza della lingua italiana.
2. E' ammessa la presentazione di domande per un massimo di due
posizioni di direttore di Istituto.
3. I candidati non dovranno aver superato l'eta' di sessantasette
anni all'8 marzo 2006, data di approvazione della delibera n. 43/2006
di avvio delle procedure di selezione, richiamata in premessa.

                               Art. 3.
 
Compiti, doveri e regime di impegno
 
1. Il direttore dirige e coordina l'attivita' dell'Istituto; egli
e' responsabile, nel quadro della programmazione, dei risultati
dell'attivita' svolta con riferimento allo svolgimento delle commesse
affidate e alla coerenza complessiva dello sviluppo delle competenze
disciplinari e dell'adeguatezza della dotazione strumentale.
2. L'incarico di direttore e' svolto a tempo pieno.
3. La carica di direttore e' incompatibile con altri uffici o
impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonche' con le funzioni
di amministratore o sindaco di societa' che abbiano fine di lucro e
con l'esercizio di attivita' commerciali o industriali; l'esercizio
di attivita' professionali o comunque di consulenza, puo' essere
autorizzata dal Consiglio di amministrazione, in considerazione del
volume di impegno previsto, sulla base di un'autocertificazione
sottoscritta dall'interessato.
4. La carica di direttore e' altresi' incompatibile con quella di
presidente, di direttore generale, di direttore di Dipartimento o con
altre funzioni dirigenziali interne all'ente, nonche' con la carica
di componente del Consiglio di amministrazione, del Consiglio
scientifico generale, del Collegio dei revisori dei conti e del
Comitato di valutazione.
5. Il direttore, se professore o ricercatore universitario, e'
collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o
tecnologo di altri enti o dipendente di altre pubbliche
amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modifiche.

                               Art. 4.
 
Durata in carica
 
1. L'incarico di direttore ha durata di cinque anni a decorrere
dal conferimento e puo' essere riconfermato una sola volta.
2. L'incarico puo' cessare anticipatamente per dimissioni o
revoca.
3. La revoca puo' essere disposta nei casi indicati dall'art. 28
del regolamento di organizzazione e funzionamento ed in particolare
entro un anno dall'insediamento dei direttori di dipartimento in caso
di interventi di riorganizzazione che interessino l'Istituto
effettuati in applicazione dell'art. 56, comma 5.

                               Art. 5.
 
Indennita'
 
1. Al direttore e' corrisposto un compenso il cui ammontare e'
fissato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di
cui all'art. 15, comma 5 del decreto di riordino.

                               Art. 6.
 
Presentazione delle domande
 
1. Le domande per la partecipazione alla selezione per ciascun
Istituto, redatte in carta semplice mediante la compilazione dello
schema allegato B, dovranno pervenire al CNR - Ufficio concorsi e
borse di studio della Direzione centrale supporto alla gestione delle
risorse, P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma, entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale «Concorsi ed esami». A tal fine fanno fede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante, qualora si provveda
a mezzo raccomandata, o la ricevuta dell'accettazione del Consiglio
nazionale delle ricerche.
2. Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare
sull'involucro esterno l'indicazione del nome, cognome e indirizzo
del candidato nonche' il numero del bando e la denominazione
dell'Istituto per la cui direzione si intende concorrere.
3. Le domande, sottoscritte dall'interessato in forma autografa
non soggetta ad autenticazione, dovranno essere corredate da:
a) curriculum scientifico e professionale (in cinque copie)
accompagnato dai titoli (in unica copia) attestanti le posizioni
ricoperte e le funzioni svolte; curriculum e titoli dovranno essere
prodotti con le modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 mediante
compilazione del modello allegato C;
b) elenco numerato dei titoli (in cinque copie);
c) supporto informatico contenente i documenti di cui ai punti
a) e b).

                               Art. 7.
 
Procedure di selezione
 
1. Le candidature sono valutate da una commissione di minimo tre,
massimo cinque esperti, anche stranieri, nominata dal Presidente,
previa deliberazione del Consiglio di amministrazione per ciascun
Istituto interessato.
2. La commissione effettua una valutazione comparativa dei
curricula scientifici-professionali e dei titoli presentati dai
candidati ed esprime giudizi singoli e collegiali per ciascuno di
essi.
3. Il giudizio finale della commissione si conclude con la
presentazione al Consiglio di amministrazione di una terna di
candidati idonei a ricoprire l'incarico, per ciascun Istituto.
4. I candidati idonei devono presentare al Consiglio di
amministrazione, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'idoneita', un documento indicando le linee strategiche e i
criteri di sviluppo per le attivita' dell'Istituto.
5. Il Consiglio di amministrazione convochera' i candidati idonei
per un colloquio volto all'illustrazione delle linee strategiche di
cui al comma precedente. Per lo svolgimento del colloquio di cui al
comma precedente il Consiglio di amministrazione potra' operare
istituendo al suo interno gruppi di lavoro costituiti da almeno tre
consiglieri.
Il Consiglio di amministrazione delibera la scelta, la nomina del
vincitore nonche' l'affidamento dell'incarico.

                               Art. 8.
 
Nomina e assunzione dell'incarico
 
1. La nomina del direttore e' disposta con decreto del Presidente
del CNR.
2. Il decreto di nomina e' trasmesso all'interessato che, entro i
successivi dieci giorni, presenta la dichiarazione di accettazione
dell'incarico. Il contratto di lavoro a tempo determinato, previsto
per coloro che provengano o dal settore privato o da amministrazioni
diverse dalle Universita' e dagli enti o istituzioni pubbliche di
ricerca, deve in ogni caso essere sottoscritto non oltre trenta
giorni dalla data di trasmissione del decreto di nomina. La mancata
accettazione o la mancata stipula del contratto comportano la
decadenza dall'incarico.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti sono trattati per le finalita' di
gestione del presente bando e per la successiva eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro e per la gestione dello stesso;
l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Consiglio
nazionale delle ricerche nella persona del dirigente dell'ufficio
concorsi e borse di studio.

                               Art.10.
 

Normativa applicabile
 
1. La selezione, il rapporto di lavoro, lo svolgimento delle
attivita' di direttore di Istituto sono normate dal decreto
legislativo n. 127/2003 e dai vigenti regolamenti del Consiglio
nazionale delle ricerche, oltre che dalle norme generali sugli enti
pubblici di ricerca.

                              Art. 11.
 
Pubblicita' e diffusione
 
1. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» ed in via
telematica sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it.> 2. Del presente bando viene data diffusione mediante
pubblicazione di un estratto su primarie riviste scientifiche
nazionali ed internazionali.
Roma, 7 aprile 2006
Il presidente: Pistella

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