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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Reclutamento straordinario di 400 allievi finanzieri per l'anno 2016.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.44 del 3/6/2016
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:16E02535
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Vista la determinazione del Comandante Generale n. 174313, datata
10 giugno 2010, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, l'11 giugno 2010 al n.
4457, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale, n. 48 del 18 giugno 2010, con la quale e' stato
indetto, per l'anno 2010, un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 952 allievi finanzieri, riservato, ai sensi dell'art.
16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari delle Forze
armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma
annuale (VFP1T), in servizio o in congedo;
Vista la determinazione del Comandante Generale n. 83482, datata
22 marzo 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - n. 25 del 29 marzo 2011, con la quale
e' stato indetto, per l'anno 2011, un concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri, riservato, ai sensi
dell'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai
volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) o
quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o
in congedo;
Vista la determinazione del Comandante Generale n. 99607, datata
2 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale, n. 28 del 10 aprile 2012, con la quale
e' stato indetto, per l'anno 2012, un concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di 750 allievi finanzieri, riservato, ai
volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) o
quadriennale ovvero in rafferma annuale (VFP1T), in servizio o in
congedo;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale n. 188 del 14 agosto 2015, che:
a. autorizza la Guardia di finanza, in deroga al regime
assunzionale vigente, al fine di incrementare i servizi di
prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica connessi anche allo svolgimento del Giubileo
straordinario 2015-2016, ad effettuare un reclutamento straordinario
di 400 militari nella carriera iniziale, per ciascuno degli anni 2015
e 2016 a valere sulle assunzioni relative, rispettivamente, agli anni
2016 e 2017;
b. dispone di effettuare le suddette assunzioni attingendo, in
via prioritaria, alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui
all'art. 2199, comma 4, lettera b), e all'art. 2201, comma 1 del
decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in data non anteriore
al 1° gennaio 2011, nonche', per i posti residui, attraverso lo
scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi
concorsi, assicurando la precedenza alla procedura piu' risalente nel
tempo;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 247771, datata 28 agosto 2015, emanata ai sensi del
predetto art. 16-ter, concernente le modalita' attuative relative
alle assunzioni straordinarie di 400 allievi per ciascuno degli anni
2015 e 2016;
Visto l'art. 1, comma 986, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»;
Tenuto conto della necessita' di verificare il mantenimento dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), e), f), g) e h),
dei sopracitati bandi di concorso nonche' quelli relativi
all'idoneita' psico-fisica degli aspiranti allievi finanzieri,

Determina:


Art. 1


Avvio della procedura di reclutamento


1. In applicazione dell'art. 16-ter del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale n. 188 del 14 agosto 2015 e dell'art. 1,
comma 986, della legge 28 dicembre 2015, sono avviate, per l'anno
2016, le procedure per il reclutamento dei candidati «idonei non
vincitori», di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), punto (3), della
determinazione del Comandante Generale n. 247771, datata 28 agosto
2015, secondo le modalita' stabilite con la presente determinazione.
2. I candidati «idonei non vincitori» di cui al precedente comma
sono individuati attingendo, a partire dalla procedura piu' risalente
nel tempo, dalle graduatorie dei concorsi per allievi finanzieri
indetti negli anni 2010, 2011 e 2012 citati in premessa, per un
numero di posti pari a quello necessario per raggiungere le
complessive 400 unita', computando e dopo aver incorporato i
vincitori dei predetti concorsi avviati alla ferma quadriennale nelle
Forze armate, di cui all'art. 1, lettera b), punti (1) e (2) della
determinazione del Comandante Generale n. 247771, datata 28 agosto
2015.
L'utilizzo delle predette graduatorie avviene rispettando le
proporzioni tra le diverse categorie previse dai relativi bandi di
concorso.
3. I candidati di cui al comma 1, sono sottoposti:
a) alla verifica del possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), e), f), g) e h),
dei bandi di concorso citati in premessa. L'accertamento di tale
requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di
finanza;
b) alla verifica del mantenimento dei requisiti relativi
all'idoneita' psico-fisica.
4. Nelle more degli accertamenti sub 3, tutti i candidati
partecipano con riserva alla procedura di reclutamento.

                               Art. 2 


Esclusione dalla procedura


1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere b), e), f), g) e
h), dei relativi bandi di concorso.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 3 


Verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica


1. La verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica dei
candidati di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuato:
a) da parte della commissione nominata con determinazione del
Comandante in Seconda n. 64116, datata 4 marzo 2015, mediante una
visita medica preliminare presso il centro di reclutamento, via delle
Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del
Comandante Generale della Guardia di finanza.
I candidati del contingente di mare devono, comunque, avere per
la specializzazione:
a) «Nocchiere»: acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno
senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso
cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
b) «Operatore di sistema»: visus naturale 10/10 in ciascun
occhio; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
c) «Motorista navale»: visus corretto 10/10 in ciascun occhio;
la correzione della refrazione non dovra' superare tre diottrie per
la miopia, tre diottrie per l'ipermetropia, una diottria per
l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la correzione totale non
dovra', comunque, superare tre diottrie per l'astigmatismo miopico
composto, tre diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto con
lente cilindrica non superiore a una diottria, tre diottrie per
l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a una
diottria, due diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare.
3. Ai fini della verifica del mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti
i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La commissione per la visita medica preliminare puo' disporre,
qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione della procedura
reclutativa.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, alla verifica del mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica di cui al precedente comma 3, nell'ambito
di altri concorsi per l'accesso al Corpo della Guardia di finanza,
sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente commissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e'
immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui al comma 11.
7. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della commissione di cui al
comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 1). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa
potra' essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 ovvero
all'indirizzo di posta elettronica RM0300018@gdf.it.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
(1) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
(2) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della commissione per la visita
medica preliminare.
9. La commissione per la visita medica di revisione dei candidati
giudicati non idonei alla visita medica preliminare, da nominare con
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' composta da due ufficiali
della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno
di grado superiore a quello dei medici della commissione per la
visita medica preliminare o, a parita' di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri.
10. La commissione per la visita medica di revisione, acquisita
la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta,
puo':
a. esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il centro di
reclutamento;
b. riconvocare l'aspirante presso il centro di reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
d) difetto di senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il
contingente di mare specializzazione «nocchiere».
In tali casi, la commissione di cui al comma 1, lettera a),
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dalla procedura.
13. Il giudizio espresso dalle competenti commissioni, notificato
agli interessati, e' definitivo.
14. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le commissioni per la visita medica preliminare e di revisione
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;

                               Art. 4 


Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare


1. I candidati convocati presso il centro di reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale;
e) certificato (fac-simile in allegato 2), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
(1) stato di buona salute;
(2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
(4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano
l'esclusione dalla procedura.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato,
al test di gravidanza presso il centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente commissione non puo' procedere agli accertamenti previsti
e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto,
escluse dalla procedura, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto
decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento
sussista ancora alla data del 31 agosto 2016.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alla
verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica ed escluso,
qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la
tempistica stabilite dal centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della commissione per la
visita medica preliminare, potra' concedere il differimento nel
rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche
preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata
all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza
ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato, e'
escluso dalla procedura.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 3.

                               Art. 5 


Nomina dei vincitori


1. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, i candidati in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere b),
e), f), g) e h), dei relativi bandi di concorso e giudicati idonei al
termine della verifica del mantenimento dell'idoneita' psico-fisica
sono dichiarati vincitori della procedura.

                               Art. 6 


Ammissione al corso di formazione


1. I candidati dichiarati vincitori sono ammessi al corso di
formazione per allievi finanzieri previo superamento della visita
medica di incorporamento da parte del Dirigente il servizio sanitario
del reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario, del supporto
tecnico nonche' delle strutture del centro di reclutamento della
Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica.
2. I provvedimenti con i quali il Dirigente il servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai sensi del comma 1, la non
idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli
interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I vincitori per la specializzazione «Tecnico di soccorso
alpino» (S.A.G.F.) sono convocati presso la Scuola alpina di Predazzo
e, acquisito lo status di «allievo finanziere», sono preliminarmente
avviati ad una fase addestrativa finalizzata all'accertamento
dell'attitudine al servizio di soccorso alpino, effettuata presso il
predetto Istituto di istruzione, secondo il programma e con le
modalita' stabilite dal Comando Generale della Guardia di finanza.
4. I candidati che non risultino in possesso di sufficiente
attitudine al servizio di soccorso alpino sono prosciolti dal corso
di formazione di cui al comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio.
5. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'attivita' addestrativa
di cui al comma 3, il Comando Generale della Guardia di finanza puo'
ricoprire i posti resisi disponibili ai sensi del comma 4,
convocando, previo verifica dei prescritti requisiti e dell'idoneita'
psico-fisica, altrettanti candidati nell'ordine della relativa
graduatoria.
6. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso ad essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.

                               Art. 7 


Mancata presentazione al corso


1. Il candidato, regolarmente convocato per la frequenza del
corso, e' considerato rinunciatario al corso stesso qualora non si
presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio
del corso, al Comandante del Reparto di istruzione che li valuta e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati
sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate
al candidato tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta
giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla
frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa
impeditiva.

                               Art. 8 


Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami


1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui alla
presente procedura reclutativa, i candidati che prestano servizio
militare fruiscono della licenza straordinaria per esami secondo le
disposizioni vigenti.

                               Art. 9 


Sito internet ed informazioni utili


1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it,
nella
sezione relativa ai concorsi.

                               Art. 10 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il centro
di reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' selettive
e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
Guardia di finanza.
Roma, 19 maggio 2016

Gen. C.A. Saverio Capolupo

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