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CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FLORICOLTURA
Bando per il conferimento di un assegno di ricerca
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.57 del 20/7/2007 |
Ente: | CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA FLORICOLTURA |
Località: | - |
Codice atto: | 07E04752 |
Sezione: | Altri enti |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 20/8/2007 |
Tags: | Ricercatori |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
Visto il decreto interministeriale del 5 marzo 2004 di
approvazione dello statuto del Consiglio per la Ricerca e
Sperimentazione in Agricoltura;
Visti i decreti interministeriali del 1° ottobre 2004 con cui
sono stati approvati il regolamento di organizzazione e funzionamento
ed il regolamento di amministrazione e contabilita' del suddetto
ente;
Visto l'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 27 dicembre
1997;
Visto il decreto Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1998;
Vista la nota ministeriale prot. n. 42761 del 17 dicembre 2004
relativa all'adeguamento dell'importo degli assegni di ricerca al
minimo previsto dal decreto ministeriale MIUR n. 45/2004 del
26 febbraio 2004;
Vista la nota MiPAF prot. n. 43647 del 2 dicembre 2003 relativa
alle modalita' di assegnazione di borse di studio e assegni di
ricerca;
Visto il decreto ministeriale del MiPAF n. 239/7304/06 di
concessione, da parte del Ministero delle politiche agricole e
forestali di un contributo per l'attivazione di strumenti di
formazione professionale di cui al decreto ministeriale 305/7304/05,
di n. 1 (uno) assegni di ricerca sulla tematica: «Tecniche in vitro
per la valorizzazione genetica di specie di interesse ornamentale»;
Vista la determina direttoriale n. 36 del 19 giugno 2007 con la
quale si indice un concorso pubblico per l'assegnazione di un assegno
di ricerca sui fondi del sopraccitato contributo;
Dispone:
Art. 1.
Numero degli assegni
E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l'attribuzione di 1 (uno) assegno di ricerca come meglio specificato
di seguito: assegno di mesi 36 per la collaborazione ad attivita' di
ricerca sulla tematica «Tecniche in vitro per la valorizzazione
genetica di specie di interesse ornamentale».
L'attivita' di ricerca presuppone una conoscenza nei seguenti
argomenti:
Tecniche di coltura in vitro;
Tecniche di biologia molecolare;
Tecniche di miglioramento genetico.
La sede di ricerca per l'assegno sara' la Sezione Operativa
Centrale di Propagazione del C.R.A. - Istituto sperimentale per la
floricoltura di Sanremo con sede in Corso degli Inglesi, 508 - 18038
Sanremo (Imperia); tel.: 0184 69481; fax: 0184 694856; e-mail:
info@istflori.it sito web: www.istflori.it (Tutor dott. Andrea
Allavena).
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare alla selezione le persone di cittadinanza
italiana o estera che possiedono i seguenti requisiti:
a) possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento o
specialistico di secondo livello del nuovo ordinamento in scienze
biologiche, scienze agrarie, scienze naturali nonche' lauree
specialistiche di secondo livello con particolare riferimento alle
biotecnologie vegetali;
b) possesso di dottorato di ricerca o di debita attestazione
relativa ad un periodo di esperienza derivante da almeno 12 mesi di
attivita' di ricerca post laurea, in Italia o all'estero, debitamente
corredata da curriculum vitae et studiorum attestante buona
conoscenza di base ed esperienza nei settori menzionati all'articolo
precedente.
Per persone di cittadinanza italiana od estera, in caso di titolo
di studio conseguito all'estero e' necessario aver ottenuto
l'equipollenza dei requisiti sopraccitati nei modi previsti dalla
legge. I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito, nel presente bando di selezione, per
la presentazione della domanda di ammissione.
I/le candidati/e sono ammessi/e con riserva alla selezione.
L'Istituto puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento
sara' comunicato per mezzo di raccomandata con avviso di'
ricevimento.
L'accertamento dei requisiti sopra indicati e' demandato al
giudizio insindacabile della commissione esaminatrice di cui al
successivo art. 8.
Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i/le
neolaureati/e privi/e di titoli di formazione alla ricerca o di
documentata ed idonea esperienza, per attivita' di ricerca svolta
ovvero di curriculum scientifico professionale adeguato.
Non sono ammessi a partecipare alla presente selezione
comparativa i dipendenti degli enti pubblici ed istituzioni di
ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 dicembre 1993 n. 593 e successive modificazioni ed
integrazioni. Non e' compatibile con l'assegno di ricerca di cui al
presente bando:
il contemporaneo godimento di altri assegni di ricerca o borse
di studio, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del titolare dell'assegno; il tutor dovra' concordare un
programma d'attivita' con l'istituto ospitante; la durata della
permanenza all'estero non potra' superare i 5 mesi/anno; il periodo
di permanenza all'estero si considera parte integrante dell'attivita'
dell'assegnista e dovra' essere opportunamente documentata
dall'assegnista medesimo con una relazione vistata dall'Istituto
ospitante e dal direttore dell'Istituto concedente l'assegno;
la contemporanea esistenza di qualunque altro reddito da lavoro
dipendente, altri assegni di ricerca, altre borse, sovvenzioni, ad
eccezione di redditi destinati a garantire la copertura delle spese
per effettuare stage all'estero - salva la possibilita' di essere
collocato in aspettativa senza assegni, prevista dall'art. 51, comma
6, della legge n. 449/97;
la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro con pubbliche
amministrazioni a qualsiasi titolo.
Art. 3.
T u t o r
Il tutor svolge nei confronti del titolare dell'assegno di
ricerca i seguenti compiti:
garantire la formazione del titolare dell'assegno, seguendolo
nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, promuovendo la
collaborazione con altri centri di ricerca qualificati, anche
stranieri, nei settori attinenti l'attivita' progettuale concordata;
informare, attraverso relazioni annuali sull'attivita' svolta
dall'assegnista, il direttore dell'istituto, al quale e' affidata la
valutazione in itinere e finale dell'attivita' del titolare
dell'assegno, vincolante per la concessione dell'eventuale prosieguo
e rinnovo dell'assegno.
Art. 4.
Durata e trattamento economico e normativo
La durata dell'assegno di ricerca e' di mesi 36.
L'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca n. 1 e' determinato
in Euro 16.138,00/anno (Euro 1344,83 mensili lordi) come da decreto
MIUR n. 45/2004 del 26 febbraio 2004 comprensivo degli oneri
previdenziali, a carico del dipendente, fissati dall'art. 2, comma 26
e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive
modificazioni ed integrazioni ed e' assoggettato, in materia fiscale,
alle agevolazioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n.
476 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'importo dell'assegno e' erogato in rate mensili posticipate.
La copertura assicurativa contro gli infortuni e la RC sono a
carico dell'assegnista.
Le spese riferite all'attivita' dell'assegnista (spese di
laboratorio, spese di viaggio, ecc.) potranno gravare sui programmi
di ricerca cui l'assegno di ricerca si riferisce o sul bilancio
ordinario dell'Istituto.
Art. 5.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema pubblicato sul sito internet dell'Istituto
(http://www.istflori.it/site/12234/default.aspx) e del CRA
(www.entecra.it) (Allegato 1) e debitamente sottoscritta con firma
non autenticata dovra' essere inserita in plico chiuso indirizzato al
CRA - Istituto Sperimentale per la Floricoltura, Corso degli Inglesi,
508 - 18038 Sanremo (Imperia); dovra' riportare all'esterno la
seguente indicazione «Tecniche in vitro per la valorizzazione
genetica di specie di interesse ornamentale».
Essa deve essere inviata per mezzo di raccomandata postale con
avviso di ricevimento, o per corriere autorizzato entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta
Ufficiale.
Della data di inoltro fara' fede il timbro postale o, se
consegnata direttamente, il timbro del protocollo dell'Istituto. Le
domande, inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero
incomplete o non conformi a quanto indicato dal presente bando,
saranno dichiarate inammissibili. Ai sensi dell'art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la
firma della domanda di partecipazione non deve essere autenticata.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande che
per qualsiasi motivo dovessero pervenire oltre il quindicesimo giorno
successivo al termine di cui al presente articolo.
L'Istituto non risponde della dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' di eventuali disguidi
postali o telegrafici o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
L'Istituto puo' disporre in ogni momento con provvedimento
motivato l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale
provvedimento sara' comunicato ai/alle concorrenti per mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i/la candidato/a dovra' dichiarare, sotto la
propria responsabilita', a pena di esclusione:
1) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza, il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);
2) il possesso della cittadinanza italiana o di un qualunque
stato estero;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se di
cittadinanza non italiana);
4) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 2,
indicando la data di conseguimento, il voto dell'esame di laurea e
l'Universita' dove e' stato conseguito;
5) i/le candidati/e in possesso di titolo di studio conseguito
all'estero dovranno altresi' specificare se lo stesso sia stato
riconosciuto equipollente a quello previsto in base ad accordi
internazionali ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1993, n. 1592, come richiamato dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115);
6) di avere conoscenza della lingua inglese;
7) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna
riportata ed i procedimenti penali pendenti);
8) di aver assolto agli obblighi di leva (solo per i
candidati);
9) di essere (o non essere) dipendente di ruolo di
amministrazioni pubbliche;
10) di avere l'idoneita' fisica per lo svolgimento
dell'assegno;
11) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice dell'assegno di
ricerca, a stipulare, a proprio carico, una polizza assicurativa
contro gli infortuni derivanti dall'attivita' di ricerca e per la
responsabilita' civile verso terzi, esonerando il CRA - Istituto
sperimentale per la floricoltura; copia della polizza dovra' essere
consegnata all'atto della sottoscrizione del contratto;
12) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
domanda;
13) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
della legge n. 975/1996;
14) di volere/di non volere sostenere la prova aggiuntiva di
lingua straniera indicando, nel caso, la lingua preferita.
Il/la candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici e di quelli sopra richiesti nonche'
quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questo
Istituto oltre il termine indicato al precedente art. 5.
Art. 7.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
a) fotocopia completa di un documento d'identita' in corso di
validita';
b) curriculum scientifico professionale (redatto in carta
libera, datato e firmato);
c) documento di laurea autocertificato recante le votazioni
riportate nei singoli esami, la data e il voto dell'esame di laurea;
d) copia della tesi di laurea;
e) titoli ed attestati autocertificati relativi all'esperienza
scientifica professionale maturata nell'attivita' di ricerca in
Italia o all'estero;
f) eventuali pubblicazioni;
g) elenco di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni
presentati (redatto in carta libera, datato e firmato) (all.2).
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, i titoli accademici e professionali possono essere
autocertificati (all. 3), gli altri titoli possono essere presentati
anche in fotocopia, con dichiarazione sostitutiva di notorieta' (all.
4).
Art. 8.
Commissione esaminatrice
La selezione sara' operata da una commissione nominata dal
direttore nei termini previsti dalla circolare ministeriale citata in
premessa. Della stessa fara' parte di diritto il responsabile della
linea di ricerca oggetto dell'assegno avente funzioni di tutor.
Espletate le prove, la commissione formera' la graduatoria secondo
l'ordine decrescente del punteggio finale di merito.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
La graduatoria finale di merito della procedura di valutazione
comparativa e' formulata in accordo alla disposizione commissariale
gia' a suo tempo approvata dal Ministero delle politiche agricole e
forestali.
E' dichiarato vincitore/vincitrice il/la candidato/a utilmente
collocato/a nella graduatoria di merito. A parita' di merito sara'
dichiarato vincitore/vincitrice il/la candidato/a piu' giovane
d'eta'.
Art. 9.
Valutazione dei titoli e prove d'esame
Le prove d'esame avranno luogo a Sanremo, presso la sede del CRA
- Istituto Sperimentale per la Floricoltura, Corso Inglesi 508, e si
svolgeranno in un locale aperto al pubblico.
I/le candidati/e saranno convocati per l'esame colloquio a mezzo
di telegramma.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i/le candidati/e
dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Le prove d'esame consisteranno:
a) nella valutazione dei titoli presentati;
b) in un colloquio concernente l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese e la discussione dei titoli stessi con
approfondimento degli argomenti di particolare rilievo scientifico
connessi alle materie della collaborazione oggetto della selezione
nonche' alle attivita' svolte dal/la candidato/a. L'accertata
conoscenza della lingua inglese e' condizione necessaria per il
prosieguo del colloquio. Il punteggio complessivo e' pari a 100 punti
cosi' suddivisi:
a) voto di laurea max 5;
b) pubblicazioni max 20 (inclusa tesi di dottorato);
c) titoli ed attestati max 30 di cui:
dottorato di ricerca max 12 (in funzione dell'attinenza con
la tematica dell'assegno);
titoli di perfezionamento post-laurea max 10 punti;
altri titoli: assegni di ricerca, abilitazioni, borse di
studio, max 8;
d) esame colloquio max 40;
e) prova seconda lingua (francese-tedesco-spagnolo) max 5.
Sono valutabili gli estratti di stampa o le bozze accompagnate
dalla lettera di accettazione dell'editore.
Il colloquio s'intende superato con una valutazione di almeno
24/40.
La graduatoria di merito con l'indicazione del vincitore sara'
pubblicata mediante l'affissione all'albo della sede centrale
dell'Istituto.
In caso di rinuncia del vincitore la graduatoria finale sara'
utilizzata per il conferimento dell'assegno ai candidati utilmente
collocati e rimane valida per tutta la durata dell'assegno conferito.
La graduatoria formulata dalla commissione ed approvata con
determina del direttore dell'istituto, verra' inviata alla Direzione
del C.R.A. e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
Art. 10.
Trasparenza amministrativa
I risultati della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
candidati prima della effettuazione delle prove orali.
Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487 del 9 maggio 1994, come modificato dall'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996, la
commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e
le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di
motivare i punteggi attribuiti alle singole prove nell'ambito dei
punteggi indicati all'art. 9.
I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto d'accesso
agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli artt. 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 23 giugno 1992 con
le modalita' ivi previste.
Art. 11.
Conferimento dell'assegno e risoluzione del rapporto
A pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di
ricezione, per mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento, della comunicazione di conferimento dell'assegno, il/la
vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'Istituto la
dichiarazione di accettazione, senza riserve, dell'assegno medesimo
alle condizioni previste dal presente bando, e prendere servizio
entro i quindici giorni successivi, salvo altre disposizioni indicate
nella lettera raccomandata.
Il conferimento dell'assegno avviene mediante la stipula di
contratto di diritto privato tra l'Istituto ed i soggetti utilmente
collocati nella graduatoria finale, che saranno convocati per la
sottoscrizione del contratto.
Nel caso di non accettazione, di decadenza o di rinuncia del
vincitore, l'assegno di ricerca sara' conferito al successivo
candidato idoneo della graduatoria.
L'assegnista al momento della stipula del contratto, deve:
1) rilasciare apposita dichiarazione, sotto la propria
personale responsabilita', parte integrante del contratto, che non
usufruira', durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca;
2) consegnare copia della polizza assicurativa, che sara' parte
integrante del contratto, contro gli infortuni derivanti
dall'attivita' di ricerca e per la responsabilita' civile verso
terzi, esonerando l'Istituto;
3) presentare certificato medico rilasciato dall'Azienda
Sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che
il/la candidato/a e' fisicamente idoneo per lo svolgimento della
collaborazione all'attivita' di ricerca;
4) presentare al CRA - Istituto Sperimentale per la
Floricoltura entro trenta giorni dalla data di accettazione
dell'assegno, autocertificazione concernente:
possesso della cittadinanza;
il titolo di studio riportato nei singoli esami di profitto e
in quello di laurea;
numero del codice fiscale;
eventuali carichi pendenti;
eventuali condanne penali.
Nel caso in cui il contraente non abbia riportato condanne
penali ne' abbia carichi pendenti, deve dichiararlo esplicitamente;
5) i documenti, rilasciati dalle competenti autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino, devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso;
6) l'autocertificazione di cui al precedente comma 4 si
considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detta autocertificazione puo' essere trasmessa anche via fax;
7) i contraenti saranno invitati a regolarizzare, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del rapporto, l'autocertificazione incompleta o affetta
da vizio sanabile;
8) l'assegno non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai
ruoli del CRA;
9) nei casi di gravi inadempienze, su proposta motivata del
responsabile della ricerca e con parere favorevole del direttore
dell'istituto e del direttore del CRA, il contratto sara' risolto
automaticamente;
10) l'assegnista e' tenuto/a ad osservare le norme interne che
regolano l'attivita' dell'Istituto;
11) decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che,
entro il termine fissato, non dichiarano di accettano. Decadono
altresi' coloro che non iniziano l'attivita' di ricerca nei termini
contrattuali. In tali ipotesi il contratto e' risolto
automaticamente;
12) eventuali interruzioni dell'attivita' del/lla contraente
per gravidanza, servizio militare, gravi motivi di salute comprovati,
non comportano decadimento del diritto di completare l'attivita' di
ricerca e, tuttavia, qualunque interruzione superiore a trenta giorni
lavorativi, interrompe l'erogazione degli emolumenti, protraendo la
durata dell'interruzione. Il limite massimo del periodo di assenza
per i motivi sopraesposti non potra' essere superiore a 5 mesi/anno,
da sommarsi ai trenta giorni lavorativi ammessi per qualunque altro
motivo;
13) durante l'espletamento dell'assegno di ricerca il titolare
potra' effettuare stage all'estero volti a migliorare la propria
formazione scientifica nelle discipline strettamente inerenti
all'attivita' svolta nell'ambito dell'assegno di ricerca. Il
responsabile della ricerca dovra' concordare un programma di
attivita' con l'Istituto ospitante. La durata complessiva della
permanenza all'estero non potra' essere superiore a mesi 5 per anno.
Il periodo di permanenza all'estero si considera parte integrante
dell'attivita' del titolare dell'assegno.
Art. 12.
Valutazione dell'attivita' svolta
Il/la titolare dell'assegno e' soggetto/a a valutazione
dell'attivita' di ricerca da parte del responsabile della ricerca con
cadenza periodica bimestrale.
Il responsabile della ricerca e' tenuto a motivare il proprio
giudizio.
In caso di giudizio negativo espresso per due volte, su proposta
motivata del responsabile della linea di ricerca e con parere
favorevole del direttore dell'istituto e del direttore del CRA,
l'assegno sara' revocato.
Art. 13.
Restituzione della documentazione
I/le concorrenti risultati non vincitori possono richiedere, non
prima di novanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del
presente bando e comunque entro dodici mesi dalla citata
comunicazione, la restituzione della documentazione presentata che
non verra' effettuata a spese dell'Istituto. Tale restituzione e'
effettuata salvo eventuali contenziosi in atto. Trascorso tale
termine l'Istituto dispone del materiale secondo le proprie esigenze.
Art. 14.
Trattamento dati personali
I dati personali trasmessi dai/dalle candidati/e con le domande
di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi della legge
n. 675/1996, esclusivamente per le finalita' della presente selezione
e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dell'assegno.
Art. 15.
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando valgono in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica
n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957 e
successive norme e integrazioni e modificazioni, nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 439/1994, nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 693/l996, nonche' nella legge n.
127/1997 e successive integrazioni e modificazioni.
Roma, 19 giugno 2007
Il presidente: Coviello
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