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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Concorso pubblico, per esami, a sessantadue posti di operatore di
vigilanza, area funzionale B, posizione economica B2, nel ruolo del
personale del Dipartimento per la giustizia minorile.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 20/8/2004
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
Località:Nazionale
Codice atto:04E05026
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:62
Scadenza:20/9/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, concernente il regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche ed in particolare l'art. 35 relativo al reclutamento di
personale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso documenti
amministrativi;
Visto Il decreto ministeriale 25 gennaio 1996, n. 115 recante il
regolamento concernente le categorie di documenti formati o
stabilmente detenuti dal Ministero della giustizia e dagli organi
periferici sottratti al diritto d'accesso;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari
opportunita' per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 35
del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994,
n. 174, concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 di attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente dei Ministeri. sottoscritto il 16 maggio
1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche alle
leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'art. 22, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80 il quale stabilisce che i concorsi pubblici per le assunzioni
nelle amministrazioni dello Stato si esplicano di norma a livello
regionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni recanti la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001,
n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
giustizia;
Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2001 di individuazione
delle unita' dirigenziali di livello non generale presso il
Dipartimento per la giustizia minorile;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante
norme generali sulle amministrazioni del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato;
Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146 recante disposizioni per l'adeguamento delle strutture e degli
organici dell'amministrazione penitenziaria e per l'Ufficio centrale
per la giustizia minorile, nonche' l'istituzione dei ruoli direttivi
ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria a norma
dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, con il quale la
dotazione organica dell'Amministrazione minorile e' stata integrata
di n. 62 unita' nell'area funzionale B;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 febbraio 2001, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001 di
rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale dell'Ufficio
centrale per la giustizia minorile, con il quale sono stati previsti
n. 150 posti per l'operatore di vigilanza, area funzionale B2;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo
2002/2005, sottoscritto il 12 giugno 2003;
Visto l'art. 27 del contratto integrativo sottoscritto in data
5 aprile 2000 in attuazione dell'art. 4 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto ministeri del 16 febbraio 1999 con
il quale e' stata istituita la figura professionale dell'operatore di
vigilanza, area funzionale B, posizione economica B2;
Visti i decreti ministeriali 4 marzo 2002 e 29 luglio 2002 di
rideterminazione delle regioni di competenza dei centri per la
giustizia minorile e dagli stessi dipendenti;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2004, prot. 14552,
predisposto ai sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, con il quale la dotazione organica del Dipartimento della
giustizia minorile e' stata, provvisoriamente, individuata, in misura
pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei
posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento
procedure di reclutamento, di mobilita' o di riqualificazione del
personale;
Sentito il Dipartimento della funzione pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale con nota n 234/4
dell'11 gennaio 2001 ha espresso parere favorevole in ordine alle
prove di esame per l'accesso al profilo professionale di operatore di
vigilanza area funzionale B2;
Visto il provvedimento del direttore generale del 25 maggio 2001,
vistato dall'Ufficio centrale del bilancio il 28 maggio 2001 e
pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia
n. 12 del 30 giugno 2001, previo avviso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale sono state
determinate le materie di esame per l'accesso alla figura
professionale dell'operatore di vigilanza mediante concorso pubblico;
Visto il provvedimento del capo dipartimento del 26 maggio 2004,
vistato dall'Ufficio centrale del bilancio di questo Ministero il
1° luglio 2004, previo avviso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, di modifica del predetto
provvedimento del direttore generale 25 maggio 2001;
Considerato che tutti i posti relativi alla figura professionale
dell'operatore di vigilanza, previsti nella dotazione organica di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio
2001, sono vacanti;
Preso atto che l'art. 3, comma 7, del succitato decreto
legislativo n,. 146 del 21 maggio 2000 ha disposto che le 62 unita'
dell'area funzionale B, portate in aumento, sono escluse dalla
programmazione delle assunzioni;
Ravvisata la necessita' di provvedere all'emanazione di un bando
di concorso per la copertura di complessivi n. 62 posti relativi alla
figura professionale dell'operatore di vigilanza, area funzionale B,
posizione economica B2 da impiegare nelle comunita' per minori per
svolgere i compiti istituzionali previsti dall'art. 27 del contratto
integrativo del 5 aprile 2000;
Visto l'art. 27 del contratto integrativo, sottoscritto in data
5 aprile 2000, riguardante il personale dipendente del Ministero
della giustizia, il quale delinea la figura professionale
dell'operatore di vigilanza area funzionale B, posizione economica
B2, nel modo seguente: «lavoratori che esplicano funzione di
assistenza e vigilanza dei minori nell'ambito delle direttive
ricevute; effettuano controlli sull'esecuzione corretta delle
disposizioni impartite per l'attuazione delle misure penali nei
confronti dei minori, in ambiente comunitario o esterno, riferendone
al responsabile del servizio; accompagnano i minori affidati per
l'espletamento di attivita' richiedenti questa modalita' operativa,
secondo le disposizioni dell'organo competente»;
Considerato che le assunzioni in servizio dei vincitori del
concorso saranno subordinate alle autorizzazioni concesse, con
appositi decreti del Presidente della Repubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze e che tali autorizzazioni saranno
condizionate da criteri di scaglionamento degli ingressi;
Ritenuto, infine che i vincitori del concorso dovranno
frequentare un apposito corso di formazione finalizzato alle
attivita' da svolgere, sulla base di programmi definiti
dall'amministrazione;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
E 'indetto un concorso pubblico, per esami, a sessantadue posti
relativi alla figura professionale di operatore di vigilanza area
funzionale B, posizione economica di sviluppo B2, per l'assunzione
presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia
Minorile, da assegnare alle comunita' presenti nelle sottoindicate
sedi:
a) Genova posti n. 8;
b) Bologna posti n. 8;
c) S.Maria Capua Vetere posti n. 9;
d) Catanzaro posti n. 10;
e) Lecce posti n. 8;
f) Palermo posti n. 10;
g) Potenza posti n. 9.

                               Art. 2.
Riserve dei posti
Il 30% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 18, comma 65 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ai volontari in ferma
breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze
armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte.
Il 2% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 40, comma 2,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, agli ufficiali di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato,
senza demerito, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di concorso, la ferma biennale.
Anteriormente all'approvazione della graduatoria generale di
merito, si procedera' a quantificare l'eventuale riserva di posti di
cui all'art. 7, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, previa
verifica del raggiungimento del limite della complessiva quota
d'obbligo prevista dall'art. 3 comma 1 delle legge medesima.
Il totale complessivo dei posti riservati, ai sensi dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni non puo' comunque superare la meta' dei
posti messi a concorso.
Se in relazione a tale limite sara' necessaria una riduzione dei
posti da riservare secondo legge, essa verra' attuata in misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
Coloro che intenderanno avvalersi delle sopra citate riserve,
ovvero, che abbiano titoli di preferenza o precedenza a parita' di
merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dovranno farne espressa menzione
nella domanda di ammissione al concorso.

                               Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
I diplomi conseguiti all'estero debbono aver ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la partecipazione al concorso,
la necessaria equipollenza ai diplomi italiani, rilasciata dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto;
c) cittadinanza italiana;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso
in base alla normativa vigente;
f) per i candidati di sesso maschile essere in posizione
regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
g) non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
h) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 35 punto 6 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001;.
i) non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente e insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile, coloro che siano stati licenziati, in applicazione
dell'art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
ministeri - stipulato in data 12 giugno 2003, e coloro che siano
stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in
giudicato.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi a sostenere le prove con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.
L'amministrazione ha la facolta' di disporre in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato, anche successivamente
all'espletamento delle prove, l'esclusione dal concorso per mancanza
dei requisiti di ammissione al concorso.

                               Art. 4.
Domande di ammissione
A pena di esclusione, i candidati possono presentare una sola
domanda nella quale
dovranno indicare una sola sede per la quale intendano
concorrere, tra quelle elencate nell'art. 1.
La domanda di partecipazione deve essere compilata utilizzando il
modulo prestampato - ovvero una sua fotocopia - allegato al bando di
cui e' parte integrante (Allegato A) e inoltre deve essere allegata
alla domanda la fotocopia di un proprio documento d'identita' La
fotocopia del documento d'identita' deve evidenziare in particolare
che lo stesso e' in corso di validita' ovvero recare la dichiarazione
che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla
data di rilascio.
Il bando completo di modulo di domanda e' acquisibile anche
attraverso il sito internet del Ministero della giustizia
www.giustizia.it sezione concorsi.
Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), autocertifica, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti
previsti dal bando di concorso.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della
giustizia - Dipartimento giustizia minorile - Direzione generale del
personale e della formazione - Ufficio III - concorsi, via Giulia
n. 131 - 00186 Roma, entro e non oltre i trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -
concorsi ed esami. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
Qualora il termine di presentazione scada in un giorno festivo,
la scadenza si intende spostata al primo giorno feriale
immediatamente seguente.
Non si terra' conto delle domande:
prive della firma del candidato;
spedite, per qualsiasi causa, oltre il termine previsto;
che non contengano le dichiarazioni sotto indicate relative al
possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
1) cognome e nome, le donne debbono indicare il cognome da
nubile;
2) luogo e data di nascita;
3) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della
scuola presso il quale e' stato conseguito e della relativa data;
4) la scelta di una lingua straniera tra inglese, francese,
tedesco e spagnolo;
5) sede di preferenza tra quelle indicate nell'art. 1 del
presente bando;
6) il possesso della cittadinanza italiana;
7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
8) di essere idonei al servizio continuativo e incondizionato
all'impiego per il quale si concorre;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali in corso; in caso contrario, indicare la condanna
riportata, la data della sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
11) di essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
di cui all'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n.53;
12) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
13) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, ne' dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito,
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile;
14) gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza
posseduti da far valere cosi' come previsto dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio n. 1994, n. 487 e successive
modificazioni; (Allegato B) i titoli di precedenza e di preferenza
citati al punto 14) nel presente articolo, da far valere a parita' di
punteggio, non sono presi in considerazione in sede di graduatoria
del concorso, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione;
15) l'indicazione degli ausili necessari in relazione
all'eventuale proprio handicap ed eventuali tempi aggiuntivi
giustificati da apposita certificazione rilasciata da una competente
struttura sanitaria dalla quale risultino le modalita' attraverso le
quali esercitare il diritto (menzione degli strumenti ausiliari,
quantificazione dei tempi aggiuntivi necessari per sostenere le
prove), ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e giusta
circolare n. 6 del 24 luglio 1999, prot. n. 42304/1999, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione
pubblica;
16) l'indirizzo con esatta indicazione del numero di codice di
avviamento postale presso il quale si desidera che siano inviate le
comunicazioni relative al concorso, nonche' il numero telefonico;
17) Il consenso al trattamento dei dati personali.
La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i
requisiti non sara' ritenuta valida.
La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione al concorso hanno valore di autocertificazione; nel caso
di dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, possono, nei casi
piu' gravi, comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, l'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali successive
variazioni di indirizzo.

                               Art. 5.
Prove di esame
Il concorso si svolgera' mediante esame, con l'osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove, da formalizzare
nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove. La commissione, immediatamente, prima dell'inizio di
ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli
candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
Il concorso consistera' nelle seguenti prove:
a) una prova attitudinale preselettiva;
b) una prova scritta;
c) un colloquio.
a) Prova attitudinale preselettiva.
La prova attitudinale preselettiva, tendente a valutare la
maturita' di pensiero e ad accertare l'attitudine del candidato a
svolgere le attivita' previste per la figura professionale di
operatore di vigilanza, come specificato nelle declaratorie di cui
all'art. 27 del Contratto collettivo integrativo del 5 aprile 2000,
precede la prova scritta. Tale prova consiste in una serie di domande
a risposta a scelta multipla il cui numero delle domande e le
modalita' con le quali si svolgera' la stessa saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 19 ottobre 2004.
L'esito favorevole della prova attitudinale preselettiva e'
condizione di ammissibilita' alla prova scritta.
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati in numero pari a
dieci volte i posti messi a concorso.
Sono, comunque, ammessi alle prove scritte i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l'ultimo posto
utile della graduatoria.
Il punteggio conseguito nella prova attitudinale preselettiva non
concorre alla formazione del voto finale di merito.
b) Prova scritta.
La prova scritta consiste in una serie di domande con risposta a
scelta multipla sulle seguenti materie:
1) nozioni di psicologia dell'eta' evolutiva;
2) nozioni di legislazione penale minorile con particolare
riguardo alle misure penali minorili ed alla organizzazione degli
istituti e servizi minorili.
Per l'espletamento della prova scritta non e' consentita la
consultazione di codici, testi di legge o qualsiasi altra
pubblicazione.
La prova scritta viene corretta in forma anonima con l'ausilio di
tecnologia informatica. Conseguiranno l'ammissione al colloquio i
candidati che avranno riportato nella suddetta prova una votazione di
almeno 21/30. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna
risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell'inizio
della prova.
Per l'espletamento della prova attitudinale preselettiva, e per
la prova scritta l'amministrazione si avvarra' dell'ausilio di
aziende specializzate in selezione del personale.
c) Colloquio.
Il colloquio comprende le stesse materie oggetto della prova
scritta ed inoltre:
1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo, con
particolare riguardo all'ordinamento dello Stato ed al rapporto di
pubblico impiego;
2) elementi di ordinamento penitenziario, con particolare
riferimento all'esecuzione dei provvedimenti penali dell'autorita'
giudiziaria minorile ed al trattamento dei minori nell'area penale.
Detta prova comprendera' anche l'accertamento della conoscenza
della lingua straniera a scelta del candidato, tra inglese, francese,
tedesco o spagnolo e l'accertamento della conoscenza dell'uso di
apparecchiature e applicazioni informatiche .
Tali prove saranno valutate dalla commissione esaminatrice
integrata da membri aggiunti.
Il colloquio si intende superato se il candidato avra' conseguito
una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale e' dato dalla somma della votazione
conseguita nella prova scritta e della votazione conseguita nel
colloquio.

                               Art. 6.
Diario e modalita' di svolgimento delle prove di esame
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale -
«Concorsi ed esami» del 19 ottobre 2004, verra' dato avviso della
sede e della data di svolgimento della prova preselettiva
attitudinale.
La suddetta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna
tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a
presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e
nell'ora indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ai candidati ammessi alla prova scritta verra' data relativa
comunicazione mediante lettere raccomandate con avviso di ricevimento
con l'indicazione delle date e del luogo di svolgimento della prova
scritta.
Le medesime informazioni potranno essere reperite sul sito
Internet del Ministero della giustizia www.giustizia.it sezione
concorsi.
Il Dipartimento giustizia minorile non assume responsabilita' in
ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti il
concorso da parte di fonti ad essa estranee e non autorizzate.
La mancata presentazione del candidato a sostenere le prove sara'
considerata come rinuncia al concorso.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati
devono presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento in
corso di validita'.
Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno
comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione
dall'aula degli esami.
Durante la prova i candidati non possono portare, a pena di
esclusione, telefoni cellulari o altri strumenti informatici non
autorizzati, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri,
periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo,
ne' potranno portare borse o simili, capaci di contenere
pubblicazioni del genere, che dovranno in ogni caso essere consegnati
prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale
provvedera' a restituirle al termine delle stesse, senza, peraltro,
assumere alcuna responsabilita'.

                               Art. 7.
Ammissione al colloquio
Ai candidati, che conseguono l'ammissione al colloquio, sara'
fatta relativa comunicazione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, con l'indicazione della votazione riportata nella prova
scritta, almeno venti giorni prima della data in cui essi dovranno
sostenere il predetto colloquio.
La seduta del colloquio e' pubblica.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
di mancato ricevimento dell'avviso, dovuto a disguidi postali ovvero
a mancata comunicazione del cambiamento del recapito indicato nelle
domande di partecipazione.

                               Art. 8.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
integrazioni.
Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
commissione sara' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57,
lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 9.
Graduatoria e titoli di precedenza e preferenza
Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, per ogni singola sede indicata
all'art. 1, con l'indicazione della valutazione complessiva delle
prove di esame, conseguita da ciascun candidato, ottenuta sommando il
punteggio riportato nella prova scritta e nella prova orale.
I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di riserva, precedenza e preferenza nella nomina,
dovranno far pervenire al - Dipartimento giustizia minorile -
Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio III -
Concorsi, via Giulia n. 131 - 00186 Roma, entro il termine perentorio
di giorni 15, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui i
medesimi hanno sostenuto il colloquio, a pena di decadenza dal
relativo beneficio, i documenti in carta semplice attestanti il
possesso dei predetti titoli, gia' indicati nella domanda di
partecipazione al concorso o dichiarazione sostitutiva ai sensi della
normativa vigente.
Dai documenti predetti dovra' risultare il possesso dei titoli
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
I candidati appartenenti alle categorie protette previste dalla
legge n. 68 del 12 marzo 1999, che avranno conseguito l'idoneita',
hanno titolo all'applicazione dei benefici dell'eventuale riserva dei
posti, nei limiti delle complessive quote d'obbligo, purche', ai
sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 68/1999, risultino iscritti
negli appositi elenchi istituiti presso la provincia - Servizio del
collocamento obbligatorio, e risultino, pertanto, disoccupati sia al
momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso, sia all'atto dell'immissione in
servizio.
A parita' di punteggio saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del
procedimento, per ogni sede prevista dall'art. 1 del presente bando,
sara' approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i
vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria dei vincitori del concorso per le singole sedi
sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della
giustizia.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -
«Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un
termine di ventiquattro mesi dalla data della sopra citata
pubblicazione.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                              Art. 10.
Assunzione in servizio dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori, per la sede prescelta di cui
all'art. 1 del presente bando, con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, prima di
procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai
fini dell'assunzione stessa, a pena di decadenza, sono invitati a
presentare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,
al Dipartimento giustizia minorile - Direzione generale del personale
e della formazione - Ufficio III - Concorsi, via Giulia,131 - 00186
Roma, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da
parte dell'amministrazione, i seguenti documenti:
1) diploma originale del titolo di studio prescritto dal
precedente art. 3, punto a), del presente bando, o certificato
sostitutivo di esso a tutti gli effetti;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato medico completo dei dati anagrafici, rilasciato
dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un
medico militare, dal quale risulti che l'aspirante e' fisicamente
idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al
quale concorre; qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi
imperfezione fisica, il certificato medico deve farne menzione ed
indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio ed il
normale regolare rendimento di lavoro.
Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o
invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili, invalidi
del lavoro ed assimilati, deve essere rilasciato dalla competente
azienda sanitaria locale e contenere, oltre ad una esatta descrizione
della natura e del grado di invalidita', la dichiarazione che
l'aspirante non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla
incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti,
che non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che le sue
condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni
dell'impiego per il quale concorre.
La capacita' lavorativa del candidato portatore di handicap e'
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;
7) documento aggiornato relativo agli obblighi militari;
8) dichiarazione con la quale il candidato afferma sotto la sua
responsabilita' di non avere altro rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o
privata, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario, unitamente ai documenti
deve essere presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione;
9) codice fiscale;
10) fotocopia di un documento di riconoscimento.
I candidati che siano dipendenti civili di ruolo di pubbliche
amministrazioni sono tenuti a presentare i documenti di cui ai punti
1), 6) del presente articolo, nonche' copia integrale dello stato di
servizio civile aggiornato e dichiarazione di opzione per il nuovo
impiego.
Tutti i documenti su elencati, ad eccezione del certificato
medico, possono essere sostituiti da una dichiarazione resa ai sensi
dell'art. 46 del testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'Amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci o false sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e, nei casi piu' gravi, possono comportare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazione non veritiera. Esse, pertanto, dovranno essere complete
di tutti gli elementi che consentano tale verifica.
L'amministrazione, qualora il concorrente non presenti la
documentazione richiesta entro i prescritti trenta giorni,
comunichera' all'interessato che non procedera' alla stipulazione del
contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio
1995 e successive modificazioni e integrazioni.
I candidati dichiarati vincitori, che risulteranno in possesso di
tutti i requisiti prescritti, saranno invitati a stipulare un
contratto individuale di lavoro finalizzato all'instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e saranno soggetti ad un
periodo di prova di mesi quattro che non puo' essere rinnovato o
prorogato alla scadenza.
I nuovi assunti saranno inquadrati nel profilo professionale di
operatore di vigilanza, area funzionale B, posizione economica B2 nei
ruoli del Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile
ed ai medesimi sara' corrisposto il trattamento corrispondente alla
posizione economica B2, a norma delle vigenti disposizioni normative
e contrattuali.
Il dipendente e', inoltre, tenuto ad osservare il codice di
comportamento e di condotta dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
Ai candidati dichiarati vincitori che non si presentino, sebbene
regolarmente invitati, per la stipula del contratto, nel giorno
fissato, senza giustificato motivo, l'amministrazione comunichera' di
non procedere alla stipula del contratto medesimo.
L'amministrazione, in caso di esaurimento di ogni singola
graduatoria relativa alle sedi indicate nell'art. 1, senza che i
relativi posti siano stati coperti, si riserva la facolta' di
procedere alla formazione di una graduatoria unica nazionale secondo
l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva
riportata da ciascun candidato, con l'osservanza delle norme vigenti
in materia di precedenza e preferenza allo scopo di destinare i
candidati, ove accettino, presso le sedi diverse da quelle per i
quali gli stessi hanno concorso.
I candidati che non accettino l'assunzione ai sensi del punto
precedente mantengono la collocazione ad essi spettante nella
graduatoria predisposta per la sede per cui hanno concorso.

                              Art. 11.
Accesso agli atti del concorso
L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione del concorso.

                              Art. 12.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Ministero della diustizia - Dipartimento
giustizia minorile, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati autorizzata, anche
successivamente, all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del suddetto
decreto legislativo, tra i quali il diritto all'accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto alla rettifica, aggiornamento,
completamento o cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere con apposita con
apposita richiesta rivolta al Ministero della giustizia -
Dipartimento giustizia minorile - Direzione generale del personale e
della formazione - Ufficio III, via Giulia n. 131 - 00186 Roma.

                              Art. 13.
Norme di salvaguardia
Nel caso in cui, nel corso dell'iter concorsuale, sopraggiungano
nuove discipline normative o contrattuali, le stesse troveranno
immediata applicazione, restando preclusa la possibilita' per
l'amministrazione di emanare un provvedimento finale sulla scorta
delle leggi precedenti.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre che'
applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed
integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto ministeri e nel decreto legislativo n. 165
del 30 marzo 2001.
Il presente provvedimento sara' trasmesso all'Ufficio centrale
del bilancio di questo Ministero per il prescritto visto e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni con
ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni con ricorso
giurisdizionale al T.A.R. competente).
Roma, 30 luglio 2004
Il capo del dipartimento: Priore

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