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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Selezioni per costituzione rapporti di lavoro a tempo determinato e
pieno, presso il centro di ricerca in monitoraggio ambientale.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 20/8/1999
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:099E6579
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/9/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230, concernente la disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed in particolare gli articoli
2 e 4 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell'atto di notorieta';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981, contenente le declaratorie delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale non docente
delle Universita';
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 e successive
modificazioni ed integrazioni, contenente la normativa concorsuale
del personale non docente dell'Universita';
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente i diritti dei
portatori di handicap;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni
ed integrazioni concernente il trattamento dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127 concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 ed in particolare l'art. 12,
recante disposizioni in materia di disciplina sanzionatoria del
contratto a tempo determinato;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19,
recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1995 e
successive modificazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale del comparto Universita' in
vigore dal 22 maggio 1996, ed in particolare l'art. 19;
Visto il decreto rettorale n. 4163 del 17 luglio 1996 con il quale
e' stato emanato il "Regolamento per la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato pieno o parziale" approvato dal consiglio
di amministrazione nella seduta del 9 luglio 1996;
Vista la richiesta presentata in data 5 marzo 1999 dal prof.
Giorgio Roth, direttore del centro di ricerca in monitoraggio
ambientale (CIMA), approvata dal consiglio dello stesso centro in
data 2 dicembre 1998, per la costituzione di quattro rapporti di
lavoro a tempo determinato e pieno, su fondi erogati da un
finanziamento comunitario integrato da un finanziamento nazionale
pubblico, fino al 31 dicembre 2001, con unita' di personale da
adibire a mansioni riferite all'ottava qualifica, area funzionale
tecnico-scientifica e socio-sanitaria, profilo di funzionario
tecnico, per lo svolgimento di attivita' connesse al programma
Interreg II C "Assetto del territorio e prevenzione delle
inondazioni";
Vista la deliberazione del comitato interministeriale per la
programmazione economica del 5 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1998, con la quale
e' stato autorizzato, ai fini della realizzazione dell'iniziativa
comunitaria Interreg II C, un cofinanziamento nazionale pubblico ed
in particolare, la tabella allegata, dalla quale risulta
l'assegnazione al centro di ricerca in monitoraggio ambientale
dell'Universita' di Genova della somma di L. 1.884.000.000, in
aggiunta al corrispondente finanziamento europeo di 909.000 ECU;
Vista la delibera di approvazione del 3 febbraio 1999 della
commissione di controllo del programma del progetto operativo per il
triennio 1999-2001, e la corrispondente ripartizione delle somme e
delle azioni, con la quale e' stato stabilito che il progetto preveda
l'istituzione, presso il centro di ricerca in monitoraggio ambientale
dell'Universita' di Genova, di rapporti di lavoro a tempo determinato
e pieno per lo svolgimento di attivita' applicate allo svolgimento
del programma;
Vista la nota del direttore del CIMA del 25 marzo 1999 nella quale,
tra l'altro, lo stesso s'impegna a trasferire all'Universita' di
Genova, all'atto dell'assunzione in servizio, l'intero importo dei
contratti relativo a tutto il periodo di attivita';
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione di cui
all'art. 3 del "Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro
a tempo determinato pieno o parziale", nella seduta del 14 maggio
1999 che approva la richiesta di assunzione di n. 4 unita' di
personale a tempo determinato e pieno formulata dal direttore del
CIMA;
Visto il verbale del consiglio di dipartimento di ingegneria navale
del 28 giugno 1999, pervenuto in data 21 luglio 1999, nel quale si
prende atto della richiesta di assunzione di quattro unita' di
personale a tempo determinato e pieno, deliberata dal consiglio del
CIMA
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
1. Sono indette due selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per
la costituzione dei sottoindicati rapporti di lavoro a tempo
determinato e pieno, fino al 31 dicembre 2001, presso il centro di
ricerca in monitoraggio ambientale, per lo svolgimento di attivita'
riferite al programma operativo citato in premessa:
A) un funzionario tecnico, area funzionale tecnico scientifica e
socio-sanitaria, in possesso di competenze relative a sistemi di
misura a radio onde;
B) tre funzionari tecnici, area funzionale tecnico scientifica e
socio-sanitaria, in possesso di competenze relative all'area
idrologica.
2. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
b) titolo di studio previsto dalle norme vigenti (vedi successivo
art. 4);
c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori, in base alla
normativa vigente;
d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva;
e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se cittadino
italiano);
f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di
uno degli Stati membri dell'Unione europea).
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione.
3. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione;
l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere prodotta, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - della
Repubblica italiana.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo
dell'Universita' degli Studi di Genova - Dipartimento gestione
risorse umane e organizzazione - Servizio organico, reclutamento e
mobilita' - via Balbi, 5. Deve essere redatta, in carta semplice, su
apposito modello - Allegato "A" che fa parte integrante del presente
avviso di selezione, disponibile presso la sede dell'amministrazione
centrale, via Balbi 5, ovvero al seguente indirizzo telematico:
http://www.unige.it.> 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia
della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato
"A" - fac-simile della domanda purche' sia chiara ed integrale.
5. I candidati che intendono partecipare ad entrambe le selezioni,
devono presentare domanda separata per ciascuna di esse.
6. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto
servizio che rilascera' apposita ricevuta.
7. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
8. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa,
dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra
indicato.
9. Tutte le comunicazioni riguardanti le selezioni indette con il
presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di
raccomandata con tassa a carico del destinatario.
10. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda, una fotocopia
di un documento di identita' e, tutti i titoli di cui al successivo
art. 5 che ritengano utili ai fini della valutazione da parte della
commissione esaminatrice. Tali titoli devono essere prodotti in carta
semplice e possono essere in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (modulo
allegato "B"). Il candidato dovra' utilizzare un modulo per ciascun
titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende
dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al titolo
stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di
conformita' all'originale dei titoli presentati, comprese le
pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise
indicazioni che consentano l'identificazione dei titoli stessi.
11. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 serie generale del 24 novembre 1998 (modulo
allegato "B").
12. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
13. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito
riportato:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha l'officina grafica ed un esemplare alla
locale Procura della Repubblica".
14. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva,
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
1. Nella domanda il candidato, oltre il cognome e il nome, deve
dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge n. 15/1968 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza ed il preciso domicilio eletto ai fini della
partecipazione alla selezione;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
d) (se cittadino italiano): il comune ove e' iscritto nelle liste
elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea): di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
f) di non avere riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate, nonche' i procedimenti penali pendenti
(precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziario);
g) il possesso del diploma di laurea, rispettivamente:
per la selezione di cui all'art. 1, lettera A): in ingegneria
civile, in ingegneria per l'ambiente ed il territorio o in ingegneria
elettronica;
per la selezione di cui all'art. 1, lettera B): ingegneria civile o
in ingegneria per l'ambiente ed il territorio.
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero
dovranno altresi' specificare se lo stesso, in base alla normativa
vigente in materia, sia stato dichiarato equipollente al titolo
richiesto dal presente avviso di selezione.
Il candidato dovra' indicare altresi' l'universita' che ha
rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione
riportata nell'esame di laurea;
h) la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
l) che non e' stato destituito o dispensato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ne' e' stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3;
m) (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea): di
aver adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. I candidati portatori di handicap beneficiari delle disposizioni
contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono specificare
nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi allo svolgimento
delle prove d'esame.
3. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
4. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'
art. 26 della legge n. 15/1968.

                               Art. 5.
Titoli valutabili
1. Il punteggio riservato ai titoli e' cosi' ripartito:
Per la selezione di cui all'art.1, lettera a):
diploma di laurea richiesto per l'ammissione alla selezione: con
votazione superiore a 99/110: punti 1;
dottorato di ricerca conseguito su tematiche attinenti o affini al
programma d'esame: punti 3;
esperienze documentate di attivita' nel campo della misura,
ricezione, elaborazione e trasmissione delle grandezze
meteoidrologiche tramite sensori remoti, nonche' esperienze
documentate nel campo della gestione dei sistemi informativi
territoriali orientati all'idrologia degli estremi e alla
pianificazione di protezione civile: per ogni semestre di attivita'
punti 1 fino ad un massimo di punti 4;
pubblicazioni su argomenti attinenti al programma d'esame, apparse
su riviste o presentate a convegni nazionali ed internazionali: fino
ad un massimo di punti 4.
Per la selezione di cui all'art.1, lettera b):
diploma di laurea richiesto per l'ammissione alla selezione: con
votazione superiore a 99/110: punti 1;
dottorato di ricerca conseguito su tematiche attinenti o affini al
programma d'esame: punti 3;
esperienze documentate di attivita' nel campo della previsione
idrologica e meteoidrologica operativa basata su modelli ad area
limitata ad alta risoluzione, nonche' esperienze documentate nel
campo della gestione dei sistemi informativi territoriali orientati
all'idrologia degli estremi e alla pianificazione di protezione
civile: per ogni semestre di attivita' punti 1 fino ad un massimo di
punti 4;
pubblicazioni su argomenti attinenti al programma d'esame, apparse
su riviste o presentate a convegni nazionali ed internazionali: fino
ad un massimo di punti 4.
2. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere
considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed
individuare l'apporto dei singoli autori in modo che siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
3. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto la
prova scritta, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo
la prova stessa e prima che si proceda alla correzione del relativo
elaborato.
4. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati mediante affissione all'albo del rettorato e della sede
degli esami prima dell'effettuazione della prova orale.

                               Art. 6.
Prove d'esame
1. Le prove d'esame avranno luogo a Savona e gli esami
consisteranno in una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed una
prova orale, vertenti sul seguente programma:
Selezione di cui all'art.1, lettera a):
Prova scritta a contenuto teorico-pratico:
idrologia e meteoidrologia; meccanismi di formazione delle
precipitazioni;
misura, ricezione ed elaborazione delle grandezze meteo-idrologiche
con riferimento a misure effettuate da sensori remoti.
Prova orale:
materie oggetto della prova scritta;
sviluppo di software numerico e grafico in ambito meteoidrologico e
GIS;
conoscenza di linguaggi di programmazione;
discussione dei titoli presentati.
Selezione di cui all'art. 1, lettera b):
Prova scritta a contenuto teorico-pratico:
idrologia e meteoidrologia; meccanismi di formazione delle
precipitazioni e risposta di bacino ad eventi estremi di
precipitazione;
gestione delle uscite dei modelli a circolazione globale e ad area
limitata al fine della previsione degli effetti al suolo;
modellistica numerica idrologica;.
conoscenza dei sistemi informativi territoriali orientati
all'idrologia degli estremi e alla pianificazione di protezione
civile.
Prova orale:
materie oggetto della prova scritta;
sviluppo di software numerico e grafico in ambito idrologico,
meteoidrologico e GIS;
conoscenza di linguaggi di programmazione;
discussione dei titoli presentati.
2. I candidati possono consultare soltanto i testi di legge non
commentati ed autorizzati dalla commissione e dizionari.
3. Il diario della prova scritta sara' comunicato ai singoli
candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, almeno
quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
4. La comunicazione dei risultati della prova scritta, l'elenco dei
candidati ammessi alla prova orale nonche' il risultato della
valutazione dei titoli verranno dati contestualmente, prima della
data fissata per la prova orale, mediante affissione di apposito
avviso all'albo del rettorato e della sede degli esami.
5. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
6. La prova orale si svolgera' in un locale aperto al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato che sara' affisso
all'albo del rettorato e della sede degli esami.
8. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido.

                               Art. 7.
Nomina della commissione esaminatrice, formazione
ed approvazione della graduatoria
1. Per ciascuna selezione la commissione esaminatrice sara'
nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle norme
vigenti in materia.
2. Espletate le prove della selezione la commissione forma la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
tenuto conto che lo stesso e' pari a 30 punti cosi' suddivisi:
10 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova orale;
10 punti per i titoli.
3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 7/10. La prova
orale si intende superata con una votazione di almeno 7/10.
4. Il punteggio finale e' dato dalla seguente somma:
votazione conseguita nella prova scritta;
votazione conseguita nella prova orale;
punteggio attribuito ai titoli.
5. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
6. A parita' di punteggio precede il candidato piu' giovane di
eta'.
7. La procedura deve concludersi entro sei mesi dalla data di
effettuazione della prima prova. L'inosservanza di tale termine
dovra' essere giustificata collegialmente dalla commissione
esaminatrice con motivata relazione da inoltrare all'amministrazione.
8. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
della selezione, e' approvata con decreto ed e' immediatamente
efficace.
9. Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito.
10. La graduatoria dei vincitori sara' pubblicata all'albo
dell'ateneo.

                               Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
1. I candidati dichiarati vincitori di ciascuna selezione,
stipuleranno con l'Universita' degli studi di Genova un contratto
individuale di lavoro a tempo determinato e pieno fino al 31 dicembre
2001.
2. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
3. La mancata assunzione in servizio entro cinque giorni dalla data
indicata nella notifica comporta l'immediata risoluzione del rapporto
di lavoro e il contratto eventualmente gia' stipulato e'
automaticamente risolto di diritto.
4. E' in ogni caso condizione risolutiva del rapporto di lavoro,
senza obbligo di preavviso, l'eventuale sospensione del progetto
operativo per la realizzazione del programma comunitario indicato in
premessa, con conseguente interruzione dei finanziamenti.
5. Gli interessati devono, entro trenta giorni dalla data di
stipula del contratto, presentare i documenti richiesti.
6. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 8 del regolamento indicato in premessa.
7. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato,
regolato dalle disposizioni citate, puo' trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
8. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico
rapportato al profilo professionale di funzionario tecnico, nonche'
quello normativo previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti del comparto
universita' per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto a termine e con le
precisazioni contenute nell'art. 7 del regolamento citato.
9. Detto trattamento economico gravera' sui fondi del programma
operativo citato in premessa.
10. L'assunzione in servizio dei vincitori e' condizionata al
trasferimento delle risorse necessarie, relative all'intero periodo
di attivita' lavorativa, dal bilancio del centro di ricerca in
monitoraggio Ambientale al bilancio dell'Universita'.

                               Art. 9.
Presentazione dei documenti
1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti, sara' invitato a presentare a questa Universita' entro
trenta giorni dalla data di stipula del contratto, i documenti sotto
elencati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il
possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
cittadinanza;
godimento dei diritti politici (ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali);
mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali
riportate precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziario).
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui agli articoli da 60 a
65, titolo V, capi I e II del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a e b, sono
redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita'.
c) certificato rilasciato da una A.S.L. ovvero da ufficiale
sanitario o da un medico militare dal quale risulti che il soggetto
e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo
nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si e'
eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell' art.
7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia
affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne
menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare
l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e
regolare rendimento di lavoro (in bollo).
Gli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre altresi', ai
sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/1968 citata,
una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante
che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o
mutilazione non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e
all'incolumita' dei compagni di lavoro.
d) libretto di lavoro.
2. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
3. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

                              Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli
studi di Genova - Dipartimento gestione risorse umane e
organizzazione - Servizio organico reclutamento e mobilita', e
trattati per le finalita' di gestione della selezione e del rapporto
di lavoro instaurato.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 11.
Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nelle norme citate in premessa, nonche', per
quanto compatibili, la vigente normativa universitaria e quella in
materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Genova, 2 agosto 1999
Il rettore

----> Vedere SCHEMA DOMANDA da pag. 60 a pag. 63 della G.U. <----

 

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